27.7.2007   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/44


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari

COM(2006) 388 def. — 2006/0136 (COD)

(2007/C 175/12)

Il Consiglio, in data 15 settembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 maggio 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore van OORSCHOT.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 31 maggio 2007, nel corso della 436a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 65 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione:

1.   Sintesi delle conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione intesa ad elaborare un nuovo regolamento riguardante la commercializzazione dei prodotti fitosanitari (fungicidi, insetticidi, erbicidi e altri prodotti analoghi destinati all'agricoltura e al giardinaggio).

1.2

Oltre alla commercializzazione di prodotti fitosanitari sicuri e di buona qualità, un'altra priorità fondamentale è l'uso sostenibile e sicuro di questi prodotti. Il CESE si compiace inoltre del fatto che, parallelamente alla proposta di regolamento in esame, la Commissione abbia presentato una proposta di direttiva che disciplina l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

1.3

Il CESE constata che le considerazioni contenute nella proposta prestano particolare attenzione alla prevenzione e alla limitazione degli effetti negativi dei prodotti fitosanitari sull'uomo e sull'ambiente. Pur ritenendo essenziale prevenire tali ripercussioni, il CESE fa presente che, nell'ottica della sostenibilità, occorre anche tenere conto, in modo equilibrato, degli interessi economici. Oltre a dimostrare sempre maggiore interesse verso i prodotti derivati dall'agricoltura biologica (organic farming), attualmente la stragrande maggioranza dei consumatori chiede soprattutto prodotti di buona qualità, disponibili tutto l'anno ad un prezzo accettabile. La sicurezza del prodotto per il consumatore è una condizione imprescindibile, richiede grande impegno nella catena del valore della produzione agricola e presuppone la disponibilità di prodotti fitosanitari sicuri e di buona qualità in quantità sufficienti.

1.4

Il CESE esprime perplessità per quanto riguarda sia l'introduzione di criteri di approvazione dei prodotti fitosanitari basati sulle proprietà intrinseche delle sostanze attive, sia le sue conseguenze sul lancio di prodotti nuovi e di migliore qualità. Ove tali criteri vengano applicati in maniera rigorosa, potrebbe venir negata l'autorizzazione a una sostanza che, pur non soddisfacendo uno di essi, rappresenti un miglioramento rispetto a tutti gli altri. Il CESE chiede una valutazione dei rischi che tenga maggiormente conto dell'impiego reale e dell'esposizione.

1.5

Il CESE ritiene che la proposta riguardante un'autorizzazione zonale e il riconoscimento reciproco costituisca il primo passo verso una completa armonizzazione delle autorizzazioni a livello europeo. Il CESE suggerisce che il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni sia consentito anche tra zone diverse quando si tratta di paesi (limitrofi) dove il clima e l'agricoltura hanno caratteristiche analoghe.

1.6

Il CESE condivide il principio di una valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze di cui si prevede la sostituzione. Per queste sostanze il CESE chiede tuttavia valutazioni meno frequenti e l'applicazione del normale periodo di protezione dei dati, per motivare l'industria a continuare ad investire in queste sostanze e per prevenire così strozzature nel settore agricolo.

1.7

Secondo il CESE la proposta non contiene incentivi sufficienti per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari destinati ad impieghi secondari. Per porvi rimedio il CESE propone due interventi: in primo luogo, suggerisce di istituire un sistema secondo il quale il primo richiedente beneficia di una protezione dei dati più prolungata man mano che vengono aggiunti impieghi secondari, e, in secondo luogo, invita la Commissione ad agevolare l'elaborazione, ad uso degli Stati membri, di un elenco aggiornato che indichi tutti gli impieghi (secondari) autorizzati.

2.   Introduzione

2.1   Osservazioni di carattere generale

2.1.1

I prodotti fitosanitari vengono utilizzati per proteggere le piante e il loro stato sanitario. Consentono agli agricoltori di ottenere un rendimento migliore e metodi di produzione più flessibili, il che garantisce una produzione affidabile di prodotti (alimentari) sicuri a prezzi accessibili nelle rispettive regioni.

2.1.2

La maggior parte dei consumatori europei è sempre più esigente per quanto riguarda la qualità dei prodotti alimentari e la loro disponibilità nel corso dell'anno: la sicurezza degli alimenti viene quindi ritenuta una condizione imprescindibile e ovvia, e ciò rappresenta una sfida importante per la catena di produzione agricola. Per poter rispondere alle esigenze di questo grande gruppo di consumatori è necessario disporre di una gamma sufficientemente ampia di prodotti fitosanitari sicuri e di buona qualità.

2.1.3

È però vero che l'impiego di prodotti fitosanitari può ripercuotersi sugli ecosistemi agricoli, comportare pericoli per la salute degli utenti, influenzare la qualità dei prodotti alimentari e avere effetti negativi sulla salute dei consumatori, specie se, in caso di utilizzo improprio (ossia non conforme alle buone pratiche), i prodotti fitosanitari lasciano residui nocivi nei prodotti alimentari.

2.2   Quadro normativo

2.2.1

La proposta di regolamento in esame prevede fra l'altro la sostituzione dell'attuale direttiva 91/414/CEE sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, volta a prevenire i rischi alla fonte attraverso una procedura molto esauriente di valutazione dei rischi per ciascuna sostanza attiva e per i prodotti che la contengono, prima che ne possano essere autorizzati la commercializzazione e l'uso.

2.2.2

La proposta prevede anche l'abrogazione dell'attuale direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.

2.2.3

Il quadro normativo comunitario riguardante i prodotti fitosanitari include inoltre il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, la quale fissa i livelli massimi di residui (LMR) delle sostanze attive nei prodotti agricoli.

2.2.4

La proposta di regolamento viene presentata insieme ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2006) 373 def.). Questa mira a disciplinare l'utilizzo e la distribuzione degli antiparassitari, sempre che queste fasi non siano previste nella proposta di regolamento in esame.

2.3   Contesto della proposta

2.3.1

A seguito della valutazione della direttiva 91/414/CEE effettuata dalla Commissione, nel 2001 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno chiesto che la direttiva venga riesaminata per:

stabilire criteri per l'approvazione delle sostanze attive,

rendere più rigorosi i criteri per l'approvazione delle sostanze ad alto rischio,

introdurre una procedura semplificata per le sostanze a basso rischio,

introdurre il principio di valutazione comparativa e di sostituzione,

migliorare il riconoscimento reciproco grazie alla creazione di zone di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

2.3.2

Dopo un intenso periodo di consultazione (5 anni) delle parti interessate e dopo una valutazione d'impatto, nel luglio 2006 la Commissione ha presentato la propria proposta di revisione della direttiva 91/414/CEE, decidendo di sostituirla con un regolamento destinato a semplificare e armonizzare ulteriormente le legislazioni degli Stati membri.

2.4   Sintesi della proposta

2.4.1

L'elenco positivo delle sostanze attive viene redatto a livello comunitario dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L'approvazione delle sostanze attive viene decisa sulla base di una serie di criteri ben definiti, che mirano a garantire un livello elevato di protezione dell'uomo, degli animali e dell'ambiente.

2.4.2

La valutazione di una sostanza attiva deve evidenziare almeno un utilizzo sicuro per l'utente e per il consumatore, e non deve rivelare alcun effetto inaccettabile per l'ambiente. Vengono previste scadenze chiare per le diverse fasi della valutazione e della decisione circa l'approvazione delle sostanze attive.

2.4.3

Gli Stati membri mantengono la responsabilità dell'autorizzazione nazionale dei prodotti fitosanitari, le cui componenti devono figurare nell'elenco delle sostanze attive approvate.

2.4.4

Nel valutare i dossier di autorizzazione a livello nazionale, gli Stati membri sono tenuti ad applicare gli eventuali criteri armonizzati e a tener conto delle circostanze nazionali.

2.4.5

Per le sostanze che presentano un rischio basso o normale, la Commissione prevede un sistema di «autorizzazione zonale», che introduce l'obbligo di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari. In base a questo sistema, uno Stato membro di una qualsiasi delle tre zone climatiche proposte (la Commissione divide l'UE in tre zone) valuta la richiesta di autorizzazione nazionale di una sostanza, la quale deve essere autorizzata solo negli Stati membri in cui il suo produttore abbia presentato anche una domanda di riconoscimento reciproco dell'autorizzazione.

3.   Osservazioni generali

3.1   Importanza dei prodotti fitosanitari per un approvvigionamento alimentare di qualità nell'UE

3.1.1

Nel preambolo alla direttiva vengono illustrate le considerazioni che hanno condotto alla proposta di regolamento. Occorre menzionarvi esplicitamente anche l'importanza della sufficiente disponibilità di prodotti fitosanitari per garantire la sicurezza sotto il profilo sanitario, la certezza e la qualità elevata dell'approvvigionamento alimentare, destinato a un consumatore esigente come quello europeo.

3.2   Autorizzazioni provvisorie condizionate

3.2.1

Il documento in esame non prevede la possibilità che uno Stato membro accordi un'autorizzazione provvisoria a livello nazionale. Ciò può ritardare l'arrivo sul mercato di sostanze innovatrici migliori di quelle in uso. La Commissione cerca di ovviare a tale problema prevedendo scadenze più brevi, che devono consentire l'iscrizione più rapida di nuove sostanze nell'elenco positivo.

3.2.2

Il CESE propone di includere nel regolamento anche la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria a livello nazionale nei casi in cui il mancato rispetto dei termini stabiliti sia dovuto a ritardi amministrativi e in cui sia comunque rispettato l'obbligo derivante dal regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui.

4.   Osservazioni specifiche

4.1   Gestione del rischio nell'applicazione delle condizioni di approvazione

4.1.1

L'articolo 4 della proposta tratta i criteri di approvazione delle sostanze attive rinviando a quelli previsti dall'allegato II. Visto che tutti i requisiti devono essere soddisfatti, l'applicazione rigorosa di questi criteri implica che un'autorizzazione può essere rifiutata anche a causa di una sola delle proprietà delle sostanze attive.

4.1.2

Tali criteri di approvazione per i prodotti fitosanitari, che si basano soltanto sulle proprietà intrinseche delle sostanze attive e non tengono conto né dell'impiego reale né dell'esposizione, pregiudicano il principio secondo cui la decisione deve basarsi sulla valutazioni dei rischi. Ciò comporterà la progressiva scomparsa dal mercato di diversi prodotti/impieghi attuali, che potrebbero rivelarsi utili qualora fosse necessaria un'ampia gamma di prodotti.

4.1.3

L'articolo 4 impedisce quindi l'immissione sul mercato di prodotti innovativi che, pur dimostrando un miglioramento rispetto a tutti i criteri, non rispondono ai requisiti richiesti per uno solo di essi. Il CESE non condivide questo approccio, perché esso frena inutilmente l'innovazione verso sostanze nuove e migliori, e ritiene che i criteri d'approvazione intrinseci debbano essere applicati solo per individuare i candidati alla sostituzione, e non per rifiutare dei prodotti a priori, senza una valutazione approfondita.

4.2   Estensione dell'autorizzazione zonale e del riconoscimento reciproco

4.2.1

Il CESE ritiene che il sistema d'autorizzazione zonale e di riconoscimento reciproco rappresenti un passo importante verso un sistema completamente armonizzato a livello europeo per l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

4.2.2

L'introduzione di un riconoscimento reciproco obbligatorio delle autorizzazioni negli Stati membri rientranti in una stessa zona, parallelamente alla normale procedura di autorizzazione a livello nazionale, permette di evitare la duplicazione degli sforzi negli Stati membri, e di garantire una più rapida disponibilità di prodotti fitosanitari innovativi ed ecologici.

4.2.3

Il CESE propone che il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni sia reso possibile anche tra zone diverse quando si tratta di paesi vicini caratterizzati da condizioni di produzione simili.

4.2.4

Per quanto riguarda l'uso in serra o il trattamento post-raccolto, la Commissione propone un approccio che prevede l'obbligo di riconoscimento reciproco da parte di tutti gli Stati membri di tutte le zone (articolo 39). Il CESE ritiene necessario estendere questo regime alle sementi: ciò rappresenterebbe un importante pilastro nel contenimento integrato delle specie nocive (integrated pest management: IPM).

4.3   Adattamento della valutazione comparativa

4.3.1

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari basati su sostanze più critiche (candidate cioè alla sostituzione), i singoli Stati membri sono tenuti a procedere ad una valutazione comparativa entro i quattro anni successivi alla concessione dell'autorizzazione (articolo 48). Questa valutazione ha lo scopo di trovare un prodotto alternativo per sostituire il prodotto più nocivo, a meno che quest'ultimo non risulti necessario per continuare a proteggere le piante quando si sia sviluppata una resistenza.

4.3.2

Secondo il CESE la valutazione quadriennale e il periodo settennale di protezione previsto per i dossier relativi ai cosiddetti «candidati alla sostituzione» non offrono una sicurezza sufficiente per l'industria, e condurranno al ritiro prematuro di questi prodotti dal mercato, con possibili ripercussioni negative per la disponibilità sufficiente di prodotti in caso di resistenza e d'impieghi secondari.

4.3.3

Il CESE auspica valutazioni meno frequenti e l'applicazione del periodo normale di tutela dei dati per i candidati alla sostituzione, in modo da motivare l'industria a proseguire gli investimenti in queste sostanze e da prevenire strozzature nel settore agricolo e nella catena del valore dannose per i consumatori.

4.4   Incentivi insufficienti per gli impieghi secondari

4.4.1

L'articolo 49 offre la possibilità, fra l'altro agli utenti professionali ed alle organizzazioni professionali, di chiedere un'estensione delle autorizzazioni per gli impieghi secondari di un prodotto fitosanitario, e invita inoltre gli Stati membri a tenere un elenco aggiornato di tali impieghi secondari.

4.4.2

Pur accogliendo con favore questo articolo, il CESE constata che esso non offre ai detentori di un'autorizzazione incentivi sufficienti ad adoperarsi per eventuali estensioni circa gli impieghi secondari.

4.4.3

Il CESE propone di accordare un «bonus» sotto forma di proroga del periodo di protezione dei dati del dossier a quei detentori di un'autorizzazione che per primi, dopo averla ottenuta, chiederanno più estensioni per impieghi secondari.

4.4.4

Il CESE propone, in sostituzione dell'elenco per Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 6, che la Commissione agevoli la compilazione di un elenco centrale europeo degli impieghi secondari, consultabile dagli Stati membri.

4.5   Informazione

4.5.1

Il regolamento prevede l'eventuale obbligo di informare preventivamente dell'impiego del prodotto (articolo 30) i vicini che rischino di essere esposti alla nebulizzazione del pesticida e che abbiano chiesto di essere informati.

4.5.2

Per quanto la trasparenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari sia un fatto molto positivo il CESE ritiene che l'obbligo d'informazione proposto comprometta la fiducia nella legislazione che disciplina l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Trattandosi pur sempre di prodotti giudicati sicuri, l'obbligo d'informazione può far supporre il contrario.

4.5.3

Ritiene inoltre che l'applicazione del suddetto articolo, invece di garantire una comprensione reciproca tra gli utenti ed i vicini, possa pregiudicare la coesione sociale nelle comunità rurali: l'obbligo d'informazione può infatti suscitare l'impressione che i prodotti utilizzati non siano sicuri. Questa disposizione risulta quindi controproducente.

Bruxelles, 31 maggio 2007.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS