27.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/37


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

COM(2007) 90 def. — 2007/0037 (COD)

(2007/C 175/09)

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 11 maggio 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo ha incaricato la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 436a sessione plenaria del 30 maggio 2007, ha nominato GKOFAS relatore generale e ha adottato all'unanimità il seguente parere.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

La proposta trasmessa al CESE è intesa a modificare due regolamenti: il regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.

1.2

Il Comitato, che valuta positivamente le politiche comunitarie intese a migliorare la legislazione, giudica particolarmente importante e necessario ridurre gli oneri amministrativi che la legislazione vigente impone alle imprese, giacché si tratta di un elemento fondamentale per migliorare la competitività e conseguire gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona. Le comunicazioni della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolate, rispettivamente, Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea e Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea vanno senz'altro in questa direzione.

1.3

La prima modifica riguarda il regolamento n. 11, che evidentemente risale a molto tempo fa e concerne l'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il CESE approva la proposta di eliminare l'obbligo di fornire informazioni su itinerari, distanze, prezzi e altre condizioni di trasporto e consentire l'utilizzo delle note di spedizione per fornire le altre informazioni che secondo le norme vigenti devono figurare sul documento di trasporto, poiché ciò permette di ridurre gli oneri amministrativi inutili, mantenendo nel contempo inalterato il livello delle informazioni essenziali.

1.4

Il CESE approva quindi la modifica del regolamento n. 11 e, in particolare, la soppressione dell'articolo 5, come pure la modifica che prevede la soppressione del quinto e del sesto trattino del paragrafo 1 dell'articolo 6. Approva inoltre la modifica intesa a sopprimere la terza frase del paragrafo 2 dell'articolo 6, come pure la sostituzione del paragrafo 3 con il seguente testo: «Quando i documenti esistenti, come le note di spedizione o qualsiasi altro documento di trasporto, comprendano tutte le indicazioni di cui al precedente paragrafo 1 e rendano possibile, unitamente al sistema di registrazione e alla contabilità dei vettori, una verifica completa dei prezzi e delle condizioni di trasporto che permetta di eliminare o di evitare le discriminazioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del Trattato, i vettori non sono tenuti ad introdurre nuovi documenti».

1.5

Il CESE approva la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 852/2004 intesa ad esentare talune imprese dalle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento stesso, dato che tali imprese devono comunque rispettarne tutti gli altri requisiti. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004, tutte le imprese, soprattutto piccole imprese come le panetterie, le macellerie, le drogherie, le bancarelle, i ristoranti e i bar, che per lo più vendono i loro prodotti direttamente ai consumatori finali e che rientrano nella categoria delle microimprese quale definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del settore alimentare, predispongono, attuano e mantengono procedure basate sui principi del sistema di analisi dei pericoli e punti critici di controllo (Hazard analysis and critical control points — HACCP).

1.6

Il CESE ritiene tuttavia che l'esenzione accordata alle imprese di cui sopra, che vendono i loro prodotti direttamente al consumatore finale, come panetterie, macellerie, drogherie, ristoranti e bar, debba essere estesa alle piccole imprese, così come sono definite dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del settore alimentare.

1.7

Al momento di modificare l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 bisognerebbe forse prevedere due parametri, estendendo il campo d'applicazione alle piccole imprese (quelle che occupano fino a 50 persone, numero troppo elevato per beneficiare di un'esenzione dal sistema HACCP) e, qualora fossero incluse, introducendo un'indicazione specifica e fissando dei limiti per le imprese di ristorazione.

1.8

Il primo parametro potrebbe consistere nell'obbligo di rispettare scrupolosamente i requisiti generali e specifici in materia di igiene formulati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, come pure di formare il personale, due elementi — questi — che bastano a garantire l'igiene dei prodotti alimentari e, al tempo stesso, a facilitare alle imprese l'adempimento degli obblighi di legge.

1.9

Sempre con l'obiettivo di esentare le piccole imprese di ristorazione (quelle cioè che per definizione contano meno di 50 dipendenti), il secondo parametro, complementare al primo, potrebbe prevedere che, specificamente per queste imprese, le persone addette alla preparazione dei prodotti (laboratorio-cucina) non possano superare le 10 unità per turno di lavoro. L'impresa sarà obbligata ad indicare in anticipo su una tabella i nomi delle persone che lavorano alla preparazione degli alimenti.

1.10

Introducendo questa differenziazione, che è al tempo stesso una chiarificazione, si rispetta il disposto della raccomandazione 2003/361/CE e si fissano contemporaneamente i limiti della produzione e dei turni di lavoro, in particolare per le imprese di ristorazione come panetterie, macellerie, drogherie, ristoranti e bar, in modo tale da ottemperare anche ai requisiti di tutela e di garanzia della salute pubblica.

2.   Introduzione

2.1

La Commissione invita il CESE a formulare un parere sulla modifica di due regolamenti: il regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.

2.2

Per quanto riguarda il regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, viene esaminata l'eventualità di sopprimere i requisiti divenuti ormai obsoleti e di modificarne altri, con l'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese. In concreto, l'articolo 5 imponeva alle imprese di trasporto (ma anche ai governi degli Stati membri) di fornire informazioni su tariffe, prezzi e condizioni di trasporto prima del 1o luglio 1961. Quanto all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, esso rende obbligatorio l'utilizzo di un documento di trasporto contenente varie informazioni circa il mittente, la natura delle merci trasportate, il luogo d'origine e di destinazione, come pure circa l'instradamento o la distanza da percorrere, con l'eventuale indicazione dei punti di transito di frontiera. Questi ultimi elementi non sono più indispensabili per raggiungere gli obiettivi del regolamento e possono quindi essere soppressi. La terza frase dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento richiede che il vettore conservi un esemplare del documento di trasporto nel quale siano indicati i prezzi definitivi di trasporto, le altre spese, gli abbuoni ed ogni altro fattore tale da influire sui prezzi e sulle condizioni di trasporto. Questa frase può essere soppressa perché al giorno d'oggi tali informazioni sono comunque disponibili nei sistemi contabili dei vettori. L'articolo 6, paragrafo 3, va integrato con un riferimento esplicito alle note di spedizione, che sono assai conosciute e spesso utilizzate nel settore dei trasporti interni. Questo riferimento migliora la certezza del diritto per le imprese di trasporto, poiché chiarisce che le note di spedizione sono sufficienti purché contengano tutti gli elementi richiesti dal paragrafo 1 dell'articolo 6.

2.3

Un'altra «azione rapida» si riferisce al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari. L'obiettivo è quello di esentare le microimprese del settore alimentare che siano in grado di controllare l'igiene dei prodotti semplicemente rispettando le altre prescrizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, dall'obbligo di predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP. L'esenzione si applica alle microimprese che vendono prodotti alimentari direttamente ai consumatori finali.

3.   Osservazioni di carattere generale

3.1

Il CESE approva la modifica del regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea. Tale modifica punta a sopprimere i requisiti divenuti ormai obsoleti e a modificarne altri, con l'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese.

3.2

Il CESE ritiene che nella modifica del regolamento (CE) n. 852/2004 occorra tenere conto anche delle piccole imprese, così come sono definite nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Come è stato dimostrato dalla pratica, è necessario introdurre un certo livello di flessibilità per queste imprese.

3.3

Bisogna riconoscere che, così come avviene per le microimprese, neanche per talune piccole imprese è possibile stabilire dei criteri HACCP. Si possono unicamente fissare dei punti critici di controllo (CCP), proprio perché la conservazione dei documenti è difficile e appesantisce eccessivamente gli oneri che gravano su tali imprese.

3.4

Ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE si definiscono microimprese quelle imprese che occupano in tutto meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro. Questa definizione potrebbe essere senz'altro corretta per quanto riguarda il numero dei dipendenti delle imprese di taluni Stati membri, se non che, in proporzione, il fatturato di 2 milioni di euro appare eccessivo rispetto al numero di dipendenti negli stessi Stati membri.

3.5

Inoltre, nella categorizzazione delle imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE non si traccia alcuna distinzione tra le imprese, ossia non si indica se si tratti di imprese di ristorazione o di imprese commerciali, almeno per quanto riguarda il numero di dipendenti. Nei fatti, il criterio dei 2 milioni di euro è stato aggiunto in particolare per le imprese commerciali, poiché un'impresa commerciale con appena 3 dipendenti può realizzare, quanto meno in taluni Stati membri, un fatturato superiore a 1,5 milioni di euro. All'inadeguatezza di tale definizione si è rimediato soltanto per un determinato tipo di imprese. È quindi logico, almeno nel quadro del presente parere, tenere presente che non ci si può limitare a considerare microimprese soltanto le imprese di ristorazione operanti in diversi Stati membri che contano meno di 10 dipendenti e il cui fatturato annuo non supera i 2 milioni di euro. Vi sono Stati membri in cui le imprese di ristorazione funzionano con due turni di lavoro, con il risultato che il personale supera ampiamente le 10 unità, anche se naturalmente il fatturato è di molto inferiore a 500.000 euro.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Il CESE ritiene che, nel testo oggetto del presente parere, il riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE per la definizione delle imprese, in particolare nel caso dell'applicazione dell'HACCP, debba configurarsi in modo diverso.

4.2

Al momento di modificare l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 bisognerebbe forse prevedere due parametri, estendendo il campo d'applicazione alle piccole imprese (quelle che occupano fino a 50 persone, numero troppo elevato per beneficiare di un'esenzione dal sistema HACCP) e, qualora fossero incluse, introducendo un'indicazione specifica e fissando dei limiti per le imprese di ristorazione.

4.3

Il primo parametro potrebbe consistere nell'obbligo di rispettare scrupolosamente i requisiti generali e specifici in materia di igiene formulati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, come pure di formare il personale, due elementi — questi — che bastano a garantire l'igiene dei prodotti alimentari e, al tempo stesso, a facilitare alle imprese l'adempimento degli obblighi di legge.

4.4

Sempre con l'obiettivo di esentare le piccole imprese di ristorazione (quelle cioè che per definizione contano meno di 50 dipendenti), il secondo parametro, complementare al primo, potrebbe prevedere che, specificamente per queste imprese (come ad esempio panetterie, macellerie, drogherie, bancarelle, ristoranti e bar) le persone addette alla preparazione dei prodotti non possano superare le 10 unità per turno di lavoro. L'impresa sarà obbligata ad indicare in anticipo su una tabella i nomi delle persone che lavorano alla preparazione degli alimenti.

4.5

Introducendo questa differenziazione, che è al tempo stesso una chiarificazione, si rispetta il disposto della raccomandazione 2003/361/CE e si fissano contemporaneamente i limiti della produzione e dei turni di lavoro, in particolare per le imprese di ristorazione, in modo tale da ottemperare anche ai requisiti di tutela e di garanzia della salute pubblica.

4.6

In particolare, il CESE ritiene opportuno aggiungere la seguente frase all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004:

4.6.1

«Fatto salvo il rispetto delle altre prescrizioni del regolamento, il paragrafo 1 può essere modificato in modo da esentare dall'applicazione dei criteri HACCP anche le piccole imprese di ristorazione come panetterie, macellerie, drogherie, bancarelle, ristoranti e bar, a norma di quanto precisato dalla raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che ottemperino scrupolosamente ai requisiti generali e specifici in materia di igiene, formulati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, e di formazione del personale, elementi — questi — sufficienti a garantire l'igiene degli alimenti prodotti e, allo stesso tempo, a facilitare alle imprese l'adempimento degli obblighi di legge. Il presupposto fondamentale a questo riguardo è la tutela della salute pubblica».

4.6.2

«Inoltre, perché le piccole imprese di ristorazione — come panetterie, macellerie, drogherie, bancarelle, ristoranti e bar, che hanno per definizione un numero di dipendenti inferiore a 50 — possano essere esentate, è necessario che ottemperino a una condizione complementare e specifica per questo tipo di imprese: il numero delle persone addette alla preparazione dei prodotti (laboratorio-cucina) non deve superare le 10 unità per turno di lavoro».

Bruxelles, 30 maggio 2007.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS