27.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/28


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo relativa all'attuazione della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

COM(2006) 514 def.

(2007/C 175/07)

La Commissione, in data 21 settembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 maggio 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore PEGADO LIZ.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 30 maggio 2007, nel corso della 436a sessione plenaria, ha adottato a maggioranza il seguente parere con 61 voti favorevoli, nessun voto contrario e 4 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Con la comunicazione sull'applicazione della direttiva 1997/7/CE, la Commissione, oltre a informare il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo sui risultati del recepimento e dell'applicazione della direttiva, apre una consultazione pubblica delle parti interessate con l'intento di raccoglierne le posizioni; essa, però, non si propone di presentare una proposta di revisione della direttiva stessa fino a quando non sia stata portata a termine l'analisi più vasta sull'acquis comunitario in materia di diritto dei consumatori.

1.2

Il Comitato, pur rimarcando il ritardo di questa comunicazione rispetto alle scadenze previste nella direttiva, apprezza l'iniziativa e condivide una parte rilevante delle osservazioni della Commissione, molte delle quali, del resto, aveva già avanzato nei suoi pareri, segnatamente quelle sulle proposte di direttiva relative alle vendite a distanza, in generale, e sulle vendite a distanza dei servizi finanziari, in particolare. Il Comitato è altresì d'accordo sulla necessità di contemperare il regime della direttiva con quello di altri strumenti giuridici creati nel frattempo, a volte senza il coordinamento e la concatenazione indispensabili.

1.3

Il Comitato reputa, tuttavia, che vi sarebbe tutto da guadagnare se si ponesse mano immediatamente, senza aspettare la conclusione dei lavori relativi alla revisione dell'acquis comunitario in materia di contratti di consumo, a una revisione di questa normativa, contemporaneamente alla revisione della normativa sulle vendite a distanza dei servizi finanziari e su certi aspetti del commercio elettronico, nell'intento di rendere più accessibile e comprensibile l'insieme delle disposizioni oggi sparse.

1.4

Con questo obiettivo, il Comitato sollecita la Commissione a procedere ad un'analisi dettagliata delle risposte alla sua consultazione ricevute nel frattempo. A ciò dovrà aggiungere dati statistici affidabili sull'ambito e sulla portata delle vendite a distanza nel mercato interno, per arrivare infine a un'audizione pubblica delle parti interessate.

1.5

Il Comitato approva in generale le proposte della Commissione relative al miglioramento della redazione e della struttura della direttiva, ma riafferma la posizione già esposta in pareri precedenti, secondo cui l'oggetto della direttiva non deve limitarsi alle relazioni tra operatori professionali e consumatori e che la revisione dell'ambito di applicazione della direttiva, in modo da farlo coincidere, per certi aspetti fondamentali, con quello della regolamentazione del commercio elettronico, offrirebbe molti vantaggi.

1.6

Il Comitato non è d'accordo con la Commissione nella valutazione che essa fa delle conseguenze dell'utilizzazione della «clausola minima». Esso non ritiene che questa sia all'origine delle difficoltà di applicazione della direttiva giustamente denunciate, ma non esclude che si possa considerare l'ipotesi di avanzare verso un'armonizzazione totale, per mezzo di un regolamento, una volta che sia garantito un livello più elevato di protezione dei consumatori.

1.7

Il Comitato, con l'intenzione di offrire un contributo alla revisione approfondita del regime delle vendite a distanza, avanza tutta una serie di raccomandazioni particolari, che ritiene opportuno esaminare attentamente all'attuale stadio di sviluppo del mercato interno; lo fa con il proposito di promuovere la sicurezza e la fiducia dei consumatori, attraverso la garanzia di una protezione equiparabile, in questo tipo di operazioni, a quella di cui godono giustamente i consumatori nella stipula e esecuzione di contratti conclusi alla presenza delle parti.

1.8

Il Comitato sottolinea, inoltre, la necessità di attribuire la massima importanza all'effettiva informazione delle parti contraenti, specialmente di quelle che hanno minori possibilità di accesso all'informazione, accompagnata da un sistema efficace di sanzione delle pratiche che violino il regime giuridico istituito.

2.   Sintesi della comunicazione della Commissione

2.1

Con la comunicazione sull'applicazione della direttiva 1997/7/CE del 20 maggio 1997 (COM(2006) 514 def. del 21.9.2006), la Commissione intende informare il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo sul recepimento e sull'applicazione della direttiva nei dieci anni circa trascorsi dalla sua pubblicazione, ottemperando così, sebbene con circa sei anni di ritardo, al disposto del suo articolo 15, paragrafo 4.

2.2

Oltre a individuare alcuni problemi nell'applicazione della direttiva (1), conseguenza attribuita principalmente alla sua «redazione» e ai «problemi di traduzione» in alcune versioni linguistiche, la Commissione formula osservazioni su ciò che considera «divergenze nazionali nell'attuazione della direttiva» derivanti dall'utilizzo della clausola minima e sul suo eventuale carattere obsoleto «alla luce delle nuove prassi e tecnologie di commercializzazione».

2.3

Infine la Commissione ha predisposto un questionario, che andava compilato entro il 21.11.2006, destinato a organizzare una consultazione pubblica delle parti interessate, con l'intento di confermare o inficiare le sue osservazioni, ammettendo anche la possibilità di realizzare un'audizione pubblica.

2.4

La Commissione, nonostante riconosca l'esistenza nel regime istituito di difetti di concezione e difficoltà d'interpretazione, che sono all'origine dei problemi di applicazione, non ritiene utile presentare proposte di revisione della direttiva prima che giunga a termine la fase analitica della revisione «dell'acquis comunitario relativo al consumatore», per la quale non è stato fissato un termine certo.

2.5

Già nel corso della preparazione del presente parere, la Commissione ha messo a disposizione in rete 84 risposte ricevute nel quadro della consultazione menzionata e ha diffuso un documento di lavoro che riassume una parte significativa delle risposte, ripromettendosi di completare in breve tempo l'analisi delle risposte rimanenti e di proseguire il lavoro con uno studio di impatto più approfondito.

3.   Principali osservazioni del CESE sulle constatazioni della Commissione

3.1   Osservazioni generali

3.1.1

Il CESE apprezza l'iniziativa della Commissione, ma ne deplora il ritardo rispetto alla data prevista di presentazione (vale a dire giugno 2001) o, quanto meno, il ritardo rispetto al termine di quattro anni dalla data prevista per il recepimento della direttiva (vale a dire giugno 2004), considerando che in generale le questioni sollevate oggi avrebbero già potuto essere appianate e risolte almeno tre anni fa, con chiari vantaggi.

3.1.2

Il CESE ricorda del resto di aver denunciato nei suoi pareri, ancora nella fase di elaborazione della direttiva, molte delle questioni che vengono ora sollevate nella comunicazione.

In effetti, nel parere in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio riguardante la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza  (2), il CESE aveva già richiamato l'attenzione sulla necessità di rivedere alcuni concetti previsti nell'articolo 2 della direttiva, in particolare quelli relativi ai contratti soggetti al regime della direttiva e alla nozione stessa di consumatore.

D'altro canto, il CESE aveva già ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto essere più chiara in ordine al diritto di recesso dal contratto previsto nella direttiva, diritto che, a suo parere, avrebbe dovuto essere inteso nell'ambito del diritto al termine di riflessione e non avrebbe dovuto essere confuso con la possibilità del consumatore di risolvere il contratto in caso di inadempimento o di pratiche fraudolente ovvero interpretato nel senso di mettere in dubbio tale possibilità.

Il CESE aveva anche fatto rilevare che il termine di sette giorni per il diritto di recesso era inferiore a quello esistente in altre direttive e nella legislazione già esistente in alcuni Stati membri, e aveva raccomandato alla Commissione di armonizzare i termini di esercizio di tale diritto. L'invito del CESE a chiarire il regime del diritto a un termine di riflessione, è stato, del resto, reiterato nel parere in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari  (3).

Critiche di questo tenore erano state avanzate già da tempo anche nella dottrina specializzata più autorevole (4).

3.1.3

Il CESE esprime la sua sorpresa sulla mancanza di informazioni lamentata dalla Commissione riguardo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di diversi Stati membri (5); si meraviglia inoltre del fatto che, dinanzi all'affermata constatazione di alcune violazioni tanto flagranti nell'attuazione della direttiva da parte di certi Stati membri, non sia data notizia né di procedure d'infrazione contro questi Stati né dei loro eventuali risultati.

3.1.4

D'altro canto, il CESE è del parere che sarebbe stato più consono a un processo veramente partecipativo far precedere e non far seguire la comunicazione da una consultazione pubblica, in modo da evitare di basare molte delle osservazioni e constatazioni della Commissione solo su «impressioni» o «opinioni» soggettive (6).

Il Comitato ricorda anche la relazione del 10 marzo 2000 sui reclami dei consumatori in materia di vendite a distanza e di pubblicità comparativa (COM(2000) 127 def.) e raccomanda che sia portato avanti un lavoro analogo di aggiornamento e comparazione dei dati, basato ora su un'analisi oggettiva di tutte le risposte alla consultazione pubblica, come piattaforma oggettiva di riflessione.

3.1.5

Nelle attuali circostanze il CESE approva la proposta della Commissione e insiste perché si realizzi un'audizione pubblica con tutte le parti interessate; tale audizione però non deve essere diluita nel dibattito più ampio concernente l'acquis comunitario relativo al consumatore, in merito al quale sono stati appena pubblicati un voluminoso studio tecnico di circa 800 pagine (7) e il Libro verde della Commissione (8).

3.1.6

D'altronde, visto il modo in cui si sono svolti i lavori del CFR (9), il CESE dubita che sia vantaggioso o raccomandabile far dipendere la revisione della presente direttiva dalla conclusione di tali lavori e dalla consultazione e dalle decisioni che saranno prese alla fine sull'insieme dell'acquis comunitario in materia di diritto dei consumatori, anche nell'ultima versione ridotta presentata dalla Commissione (10).

3.1.7

Il CESE suggerisce inoltre di ripensare eventualmente la natura giuridica dello strumento comunitario da utilizzare nella futura revisione della direttiva, se si ritiene che possano essere riunite le condizioni perché la disciplina dei punti essenziali di questa materia sia realizzata vantaggiosamente attraverso un regolamento (11), salvaguardando l'obiettivo essenziale della direttiva, vale a dire quello di ricreare l'equilibrio e l'uguaglianza delle parti, come si suppone si verifichi nelle operazioni commerciali tra le parti presenti simultaneamente in uno stabilimento commerciale.

3.2   Osservazioni specifiche

3.2.1

Le osservazioni e i commenti della Commissione in merito alla direttiva sono di due tipi:

a)

relative alla sua redazione e struttura;

b)

relative alla sua applicazione.

A)   Questioni di redazione e struttura

3.2.2

In relazione alle questioni di redazione e struttura della direttiva, il CESE concorda con la Commissione sui punti che seguono:

a)

alcune nozioni e definizioni devono essere riviste al fine di precisarne meglio il significato (12);

b)

i termini e le modalità di comunicazione delle informazioni preliminari devono essere enunciati meglio per evitare interpretazioni divergenti;

c)

è opportuna l'armonizzazione di alcuni dispositivi con quelli della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (13);

d)

è necessario il potenziamento delle disposizioni sulle informazioni relative ai prezzi nei servizi a sovrapprezzo;

e)

è assolutamente necessaria una maggiore precisione nella caratterizzazione, categorizzazione e definizione della natura del termine di recesso («cool down») nella sua duplice funzione di tecnica di tutela della volontà contrattuale, volta ad assicurare il pieno consenso del consumatore, e di sanzione per il mancato rispetto delle formalità che il fornitore deve osservare per rispettare gli obblighi di informazione (14), attraverso una comparazione con i concetti analoghi, ma giuridicamente distinti, di diritto al termine di riflessione («warm up»), diritto di rescissione e diritto di risoluzione;

f)

allo stesso modo s'impone l'uniformazione di tale termine, della sua modalità di calcolo, degli effetti, in particolare di quelli finanziari, del suo esercizio (rimborso, restituzione, ecc.), del vizio risultante dalla sua esclusione, espressa o tacita, nei contratti e delle eccezioni alla regola (15);

g)

la necessità di rivedere, in special modo, l'esclusione delle «aste» (leilões), tenendo presente non solo il fatto che la stessa espressione, nelle varie traduzioni e tradizioni legislative nazionali assume significati giuridicamente distinti (16), ma anche che le «aste» realizzate attraverso Internet pongono problemi specifici che non si conoscevano al momento dell'elaborazione della direttiva (17).

3.2.3

Il Comitato ha, tuttavia, una posizione diversa da quella della Commissione in ordine:

a)

all'esclusione, sin dall'inizio, dei servizi finanziari da un'unica direttiva sulle vendite a distanza (18);

b)

all'opportunità di mantenere la distinzione tra le direttive «vendite a distanza» e la direttiva «commercio elettronico», data la parziale sovrapposizione del loro contenuto e l'esistenza di soluzioni contraddittorie in vari aspetti essenziali del loro regime giuridico rispetto a fattispecie identiche (19); l'apparente giustificazione si troverà solo nel fatto che l'«origine» interna dei testi di legge non è la stessa o non è stata debitamente coordinata tra i servizi.

3.2.4

Il Comitato raccomanda inoltre alla Commissione che cerchi di semplificare e di rendere più accessibile e comprensibile l'insieme delle disposizioni relative alle vendite a distanza che oggi si trovano disseminate in vari strumenti giuridici.

B)   Questioni relative all'applicazione

3.2.5

In relazione all'applicazione della direttiva, il CESE, anche grazie alla conoscenza che ha di esperienze riguardanti alcuni Stati membri, può schierarsi a fianco della Commissione e condividere il complesso delle sue osservazioni, ma ritiene che occorra portare a termine un lavoro più approfondito per avere un quadro esaustivo, e non puramente episodico, delle situazioni di divergenza o incompatibilità nell'attuazione o nell'interpretazione della direttiva in tutti gli Stati membri.

Per tale motivo il Comitato insiste con la Commissione perché essa, dopo aver analizzato le risposte al questionario, effettui tale studio e ne riferisca i risultati.

Si aggiunga che la Commissione non ha ancora fornito dati statistici che consentano di determinare il peso relativo delle vendite a distanza ai consumatori sul totale delle operazioni transfrontaliere né l'entità del loro volume rispetto alle operazioni con i consumatori in ciascuno Stato membro; in effetti tali elementi non possono essere colti con la necessaria oggettività nei dati più recenti di eurobarometro (20), ma risultano indispensabili per valutare i criteri di inclusione e per determinare l'opportunità delle esclusioni previste dalla direttiva.

3.2.6

Il Comitato guarda con inquietudine alla posizione della Commissione, quando essa, da un lato, individua vari problemi a livello di attuazione della direttiva e, dall'altro, manifesta dubbi in riferimento alla loro importanza per la fiducia dei consumatori, dichiarando che non procederà a modifiche e non annunciando misure più energiche relativamente ai problemi di attuazione.

3.2.7

Nondimeno è la stessa Commissione che, riferendosi all'ambito di applicazione della direttiva 1997/7/CE, riconosce che le esclusioni previste sono state recepite in diverso modo negli Stati membri e che è necessario ripensare alcune di tali esclusioni. Per questo motivo il Comitato invita la Commissione a prendere iniziative più concrete in questa materia.

3.2.8

Per quanto riguarda gli effetti dell'impiego della clausola minima, il Comitato non è d'accordo con la Commissione sul fatto che le situazioni da essa registrate siano conseguenza di un'applicazione non corretta della clausola dell'articolo 14.

3.2.8.1

Al contrario, il Comitato ritiene che in generale le divergenze riscontrate, certamente reali, non siano conseguenza di un uso indebito della clausola minima, ma piuttosto di difetti già segnalati nella concezione, nella formulazione e nel recepimento o nella traduzione della direttiva.

3.2.8.2

A parere del CESE, in effetti, la clausola minima, la quale permette agli Stati membri di andare al di là delle misure comunitarie previste dalle direttive di armonizzazione minima, pur sempre nel rispetto del Trattato, come stabilisce l'articolo 153, costituisce uno strumento positivo che garantisce un'elevata tutela del consumatore e permette di prendere in considerazione le specificità culturali, sociali e giuridiche di ciascun sistema nazionale.

3.2.8.3

Ciò non impedisce al Comitato di invocare che, nella misura in cui sia assicurato un livello più elevato di protezione del consumatore, taluni istituti giuridici siano oggetto di armonizzazione totale, preferibilmente persino oggetto di un regolamento, a garanzia della loro uniformità, come potrà essere il caso della direttiva oggetto della comunicazione.

C)   Questioni omesse

3.2.9

A parere del Comitato esistono inoltre altre questioni che meritano un eventuale riesame nel quadro di una revisione della direttiva e che non sono state sollevate nella comunicazione.

3.2.10

Si tratta in particolare delle questioni seguenti:

a)

l'opportunità di rivedere la direttiva sulle vendite a distanza di servizi finanziari parallelamente e contemporaneamente alla direttiva oggetto del presente parere; il Comitato manifesta così il suo espresso disaccordo con il tenore della comunicazione della Commissione del 6 aprile 2006 (COM(2006) 161 def.);

b)

il fatto che si mantenga il carattere esclusivo dell'uso delle tecniche di comunicazione a distanza invece del concetto di prevalenza (articolo 2, paragrafo 1);

c)

la natura giuridica della proposta negoziale come invito all'acquisto e il fatto che i suoi termini e caratteristiche siano essenziali come elementi costitutivi dell'oggetto dello stesso contratto di compravendita;

d)

tutto il regime dell'onere della prova che la direttiva non disciplina, o disciplina male, con il rinvio ai principi generali del diritto degli Stati membri che regola i contratti con i consumatori, a meno che non si ricorra al meccanismo di inversione della prova previsto all'articolo 11, paragrafo 3;

e)

il fatto che si continui a prevedere come ambito esclusivo della direttiva quello delle relazioni con i consumatori, anche indipendentemente dalla discussione riguardante la correttezza della loro definizione, con cui non si è d'accordo, mentre la materia in generale riguarda un certo tipo di vendite con determinate caratteristiche e non unicamente un destinatario, come si stabilisce del resto correttamente, nella direttiva sul commercio elettronico;

f)

la chiarificazione di ciò che si intende per «tecniche di comunicazione a distanza» e «sistema organizzato di vendite a distanza» e la necessità di riflettere in modo più approfondito se sia giustificato mantenere tale criterio e se vi siano motivi tali da legittimare l'esclusione dalla protezione specifica di quei consumatori che stipulano contratti a distanza con chi utilizzi tali strumenti in modo sporadico;

g)

il fatto che si mantenga l'esclusione, che non sembra giustificata, dei viaggi organizzati e dei contratti di multiproprietà (time-sharing), oltre che della vendita di prodotti alimentari a distanza dal campo d'applicazione della direttiva;

h)

il mancato inserimento nell'elenco delle informazioni preliminari da fornire al consumatore dei servizi al cliente (servizi post-vendita) e delle garanzie commerciali, situazione da rivedere in linea con la direttiva relativa alle garanzie (21);

i)

il regime del diritto all'uso e al godimento, del dovere di custodia e conservazione e del rischio di sparizione o deterioramento della cosa, durante il periodo di recesso e del suo trasporto, sia dall'operatore al consumatore, sia da questi a quello, in caso di restituzione, indipendentemente dal motivo (recesso o non conformità/difetto/danno), in collegamento con il regime derivante dalla direttiva sulle garanzie;

j)

la questione della lingua dei contratti, che non deve continuare a essere «di competenza degli Stati membri» (considerando 8);

k)

la definizione di ciò che si debba intendere per «giorno lavorativo» nel diritto comunitario, elemento essenziale per un calcolo uniforme dei termini, in particolare nelle vendite transfrontaliere, o la pura e semplice fissazione di tutti i termini in giorni consecutivi del calendario;

l)

la natura della comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso, se occorra o no la conferma del ricevimento della comunicazione da parte del destinatario, con le relative conseguenze giuridiche;

m)

la prevenzione dei rischi di inadempimento contrattuale e del regime di non esecuzione puntuale o di esecuzione imperfetta degli obblighi di consegna dei beni o di prestazione dei servizi (22);

n)

il mantenimento dell'esclusione dei beni confezionati secondo le indicazioni del consumatore;

o)

la necessità di dare più importanza alla considerazione del fenomeno crescente delle trattative per telefono e per telefonia mobile (m-commercio), valutando l'istituzione di un regime generale di opt-in per la protezione contro le sollecitazioni non desiderate;

p)

il riferimento nel regime della direttiva alle questioni relative alla contraffazione e certificazione di beni e alla protezione dei diritti di autore e diritti collegati particolarmente a rischio nelle vendite a distanza;

q)

l'estensione degli obblighi di informazione a tutte le parti interessate, con particolare riguardo per i gruppi di consumatori più vulnerabili, come i minori, le persone anziane o diversamente abili, analogamente a quanto previsto già oggi nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali;

r)

la necessità di prevedere un sistema sanzionatorio efficace e sufficientemente dissuasivo in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva.

3.2.11

A parere del Comitato, una riflessione adeguata su queste questioni è fondamentale per conseguire l'obiettivo che la direttiva si propone di garantire, cioè assicurare ai consumatori di beni e servizi acquisiti con operazioni a distanza una protezione equiparabile a quella che è giustamente accordata ai contratti stipulati in presenza delle parti.

Bruxelles, 30 maggio 2007.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  La Commissione ha voluto escludere espressamente dall'ambito delle sue osservazioni e commenti aspetti quali le forniture non richieste, il pagamento mediante carta e le disposizioni sui mezzi di ricorso.

(2)  Parere CESE pubblicato nella GU C 19 del 25.1.1993, pag. 111, relatore: BONVICINI.

(3)  Parere CESE pubblicato nella GU C 169 del 16.6.1999, pag. 43, relatore: ATAIDE FERREIRA.

(4)  Cfr. per tutte La protection des consommateurs acheteurs à distance, Atti del colloquio organizzato dal CEDOC, a cura di Bernd Stauder, 1999, e in cui risaltano i contributi di Hans Micklitz, Jules Stuyck, Peter Rott e Geraint Howells (Bruylant, 1999).

(5)  Belgio (?), Lettonia, Lituania e Ungheria.

(6)  Cfr. per esempio capitolo 3, secondo paragrafo «la Commissione […] ritiene», terzo paragrafo «la Commissione ritiene».

(7)  «EC Consumer Law CompendiumComparative Analysis», Prof. Dr. Hans Schulte-Noltke, Dr. Christian Twigg Flesner e Dr. Martin Ebers, 12 dicembre 2006, Università di Bielefeld (preparato dalla Commissione europea nel quadro del contratto di prestazione di servizi n. 17.020100/04/389299: «Annotated Compendium including a comparative analysis of the Community consumer acquis»).

(8)  COM(2006) 744 def. dell'8.2.2007, in merito al quale si è già costituito un gruppo di studio del CESE per l'elaborazione del relativo parere di cui sarà relatore il consigliere ADAMS.

(9)  Sulla necessità del CFR una parte della migliore dottrina più recente esprime grandi perplessità (cfr. «the need for a European Contract LawEmpirical and Legal Perspectives», Jan Smits, Europa Law Publishing, Groningen, 2005).

(10)  In effetti, dei 22 strumenti legali comunitari iniziali individuati dalla Commissione nel maggio 2003 sono rimaste solo otto direttive.

(11)  L'opzione del regolamento permetterebbe di superare le varie situazioni riferite dalla Commissione in cui la direttiva sulle vendite a distanza non è stata attuata, o lo è stata in modo non corretto, per esempio in riferimento all'articolo 4, par. 2, circa il principio di lealtà e all'articolo 6 per i termini di rimborso nell'esercizio del diritto di recesso e alle situazioni di esclusione del diritto di recesso. Un regolamento di questo tipo potrebbe coprire, in modo particolare, materie come quelle riguardanti la definizione dei concetti, il campo di applicazione materiale e personale e le rispettive eccezioni, la struttura, il contenuto, l'ambito delle informazioni da fornire e il momento in cui lo devono essere, l'esercizio del diritto di recesso e le sue conseguenze, l'esecuzione del contratto e le modalità di pagamento e i principi di lealtà nel commercio specificamente applicabili.

(12)  Per esempio le nozioni di sistema di vendita, operatore di tecnica di comunicazione a distanza, diritti reali immobiliari, con particolare impatto sulla multiproprietà, distributori che effettuano giri frequenti e regolari, trasporto, compreso il noleggio di automobili, circostanze specifiche, supporto duraturo, ecc.

(13)  Direttiva 2005/29/CE dell'11 maggio 2005, GU L 149 dell'11.6.2005; parere CESE GU C 108 del 30.4.2004.

(14)  Cfr. Cristina Amato, Per un diritto europeo dei contratti con i consumatori, pag. 329, Giuffrè, Milano, 2003.

(15)  Va ricordato che il Consiglio, nell'approvare la direttiva 97/7/CE, emise una dichiarazione che invitava la Commissione a studiare la possibilità di armonizzare il metodo di calcolo del termine di riflessione esistente nelle direttive di tutela dei consumatori.

(16)  Per esempio il concetto di «leilão» nell'ordinamento portoghese non corrisponde giuridicamente a «vente aux enchères», a «auction» o a «vendita all'asta» negli ordinamenti giuridici francese, anglosassone o italiano.

(17)  Cfr., per la sua rilevanza, l'articolo del Prof. Gerard Spindler dell'Università di Gottinga «Internet Auctions versus Consumer Protection: The Case of the Distant selling Directive», in German Law Journal, 2005, Vol. 6, n. 3, pag. 752 e segg.

(18)  Come del resto aveva già espressamente affermato nel parere concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori (parere CESE pubblicato nella GU C 169 del 16.6.1999, pag. 43, relatore: ATAIDE FERREIRA); la stessa posizione è stata espressa dal Parlamento europeo nelle sue due letture.

(19)  Direttiva 2000/31/CE dell'8.6.2000 (GU L 178 del 17.7.2000); era questa del resto la posizione espressa dal Comitato nel parere pubblicato nella GU C 169 del 16.6.1999 (relatore: GLATZ).

(20)  Cfr. Special Eurobarometer 252 «Consumer protection in the Internal market», settembre 2006, su richiesta della DG SANCO e coordinato dalla DG Comunicazione, i cui dati permettono, comunque, di ricavare alcune indicazioni sulle tendenze generali degli orientamenti dei consumatori nei confronti dei risultati comunitari in materia di realizzazione del mercato interno.

(21)  Direttiva 1999/44/CE del 25 maggio 1999 (GU L 171 del 7.7.1999). Il Comitato aveva già menzionato nel suo parere sulla proposta di direttiva relativa alle vendite a distanza che ai consumatori avrebbe dovuto essere fornita l'informazione sull'esistenza di modalità di garanzia, segnatamente nel caso di esecuzione mancata o tardiva del contratto.

(22)  Il Comitato ha già esposto la sua posizione in materia nel parere sulle vendite a distanza, avvertendo la Commissione della necessità di riaffermare la salvaguardia degli interessi finanziari e la prevenzione dei rischi risultanti dalla non esecuzione del contratto, per esempio attraverso la fissazione di penalità. Il Comitato ha proposto che le imprese del settore creassero un fondo di garanzia per coprire tali situazioni.