27.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/1


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/84/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

COM(2006) 486 def.

(2007/C 175/01)

Il Consiglio, in data 26 settembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 19 aprile 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore IOZIA.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 30 maggio 2007, nel corso della 436a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 78 voti favorevoli, 10 voti contrari e nessuna astensione:

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato ritiene che non sia corretto applicare un adeguamento automatico del tasso di inflazione rilevato a partire dal 1992 nell'UE 12, considerato che nel frattempo sono diventati membri nell'Unione altri 3 paesi nel 1995, altri 10 dal 1o maggio 2004 e altri 2 dal 1o gennaio 2007.

1.2

Il Comitato ritiene che per realizzare l'auspicata armonizzazione nell'ambito dell'UE 27 occorra considerare anche l'adozione di un'aliquota massima di accise: questa è infatti sicuramente una misura che consente, in prospettiva, di contrastare efficacemente il contrabbando e la frode e di ravvicinare i livelli di tassazione, favorendo il vero sviluppo del mercato interno. La difesa degli interessi dei consumatori, che non sono da considerare alla stregua di trafficanti se acquistano prodotti alcolici là dove costano meno, si realizza con una progressiva armonizzazione.

1.3

Il Comitato raccomanda che sia esplicitamente vietato agli Stati membri di aggiungere al normale regime delle accise e dell'IVA altre forme di tassazione al consumo, magari denominandole «tassa comunitaria», conformemente a quanto stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (1).

1.4

Il Comitato non ritiene che nella proposta sussistano le condizioni di coerenza per giustificare la base giuridica richiamata con l'art. 93 del Trattato, che autorizza il Consiglio ad adottare all'unanimità disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia fiscale. La proposta, infatti, lasciando liberi gli Stati membri di fissare le loro aliquote a partire dalle minime, non armonizza alcunché.

1.5

Il Comitato considera errata la minimizzazione della proposta fatta dalla Commissione, che ha così giustificato la mancanza della valutazione di impatto e della consultazione delle parti interessate. Nel corso di un'audizione tenuta presso il Comitato tutti i partecipanti, oltre a dichiarare la propria contrarietà alla proposta della Commissione, hanno chiesto per il futuro che quest'ultima proceda ad una accurata valutazione d'impatto.

1.6

Il Comitato auspica il ritiro della proposta e chiede che per il futuro la Commissione aggiorni i riferimenti ai codici della nomenclatura combinata indicati nella direttiva 92/83/CEE e riveda i metodi di classificazione.

2.   La proposta della Commissione

2.1

La Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/84/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche fissa le aliquote minime di accisa per l'alcole e le diverse categorie di bevande alcoliche. L'articolo 8 prevede che la Commissione è tenuta a effettuare esami periodici e a presentare una relazione e, eventualmente, una proposta di modifica.

2.2

Il dibattito seguito alla relazione presentata dalla Commissione il 26 maggio 2004, nella quale la stessa concludeva sull'opportunità di una maggiore convergenza delle aliquote minime per garantire un migliore funzionamento del mercato interno e per prevenire le frodi e il contrabbando favoriti dalla diversità dei regimi esistenti negli Stati membri, ha determinato l'invito del Consiglio a «presentare una proposta volta ad adeguare le aliquote minime di accisa al fine di evitare un calo del valore reale delle aliquote minime della Comunità, prevedendo periodi transitori e deroghe per gli Stati membri che potrebbero avere difficoltà ad aumentare le aliquote». Il Consiglio aggiungeva inoltre che «la Commissione dovrebbe anche tenere debitamente conto della sensibilità politica globale di tale speciale questione».

2.3

La Commissione propone pertanto di modificare la direttiva:

rivalutando le aliquote minime sull'alcole, sui prodotti intermedi e sulla birra per tenere conto della inflazione registrata dal 1993 al 2005, che è dell'ordine del 31 %, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008,

prevedendo una moratoria all'entrata in vigore delle nuove aliquote pari ad un anno per i paesi che dovrebbero incrementare le loro aliquote effettive di oltre il 10 %, e pari a due anni per quelli che invece dovrebbero incrementare le loro di oltre il 20 %,

prolungando da due a quattro anni i termini previsti all'articolo 8 della direttiva per la procedura di riesame.

2.4

L'obiettivo principale della proposta, così come richiesto dal Consiglio, è quello di ripristinare il valore reale delle aliquote ai corsi del 1992, vale a dire quello che, secondo la Commissione, è in grado di «assicurare il funzionamento del mercato interno senza frontiere fiscali».

3.   Osservazioni

3.1

Il Comitato, in mancanza di una valutazione di impatto, ha ritenuto opportuno ascoltare direttamente il parere della associazioni dei produttori, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali. Nel corso dell'audizione tutti i partecipanti hanno unanimemente esposto le loro perplessità sulla proposta di direttiva. Alcune organizzazioni hanno anche osservato che con questa proposta il divario di trattamento tra le diverse bevande alcoliche aumenterebbe, con evidente svantaggio per quelle assoggettate ad accisa. D'altro canto i produttori delle bevande non assoggettate chiedono di non modificare l'attuale assetto, peraltro definito negli accordi della politica agricola comune.

3.2

I partecipanti all'audizione (2) hanno altresì convenuto sul fatto che gli aspetti sociosanitari devono essere considerati, ma non devono costituire il punto di riferimento per la tassazione, mentre richiedono — e il Comitato su questo è d'accordo — una campagna di «consumo responsabile» per contenere i rischi degli abusi. È stato altresì sottolineato come l'industria europea sia la prima al mondo nel settore, contribuendo in misura non indifferente al PIL europeo e all'occupazione sia diretta che indiretta.

3.3

Apparentemente, la proposta di modifica della direttiva sembra un intervento di routine, di semplice adeguamento di valori numerari all'inflazione registrata dal 1993 ad oggi. Di fatto, però, essa affronta un tema estremamente complesso e delicato che dimostra come le politiche e gli interessi nazionali siano ben lontani dal cedere il passo ad un profilo realmente alto di convergenza fiscale comunitaria. Il Comitato si è espresso più volte in favore di un processo di armonizzazione fiscale e considera tale processo uno strumento indispensabile per far apprezzare ai consumatori i vantaggi del mercato unico.

3.4

Le riunioni Ecofin del 7 e del 28 novembre del 2006, dedicate tra l'altro anche all'esame di questa proposta, hanno riaperto discussioni infinite tra gli Stati membri, riproponendo sostanzialmente il quadro che nel 1992 aveva determinato il tenore della direttiva, la quale era riuscita a fissare esclusivamente le aliquote minime, senza nessuna possibilità di individuare un percorso comune di armonizzazione e di riavvicinamento delle aliquote delle accise.

3.5

Se si osservano attentamente le aliquote praticate dai singoli Stati membri, si rilevano delle differenze realmente macroscopiche. La relazione del 26 maggio 2004 riportava le misure applicate per le diverse tipologie di bevande dai 25 Stati membri e dagli allora paesi candidati, che dal 1o gennaio 2007 sono entrati a far parte dell'Unione, vale a dire Romania e Bulgaria (3). Tra le aliquote minime e quelle massime le differenze sono del 1.100 %!

3.6

A titolo di esempio, per il vino si passa da 0 a 273 € per hl; per lo spumante da 0 a 546 € per hl; per la birra da 0,748 per grado Plato (4) equivalenti a 1,87 — a 19,87 € per hl/grado alcolico, per i prodotti intermedi tranquilli e spumanti da 45 a 497 € per hl, per l'alcole puro da 550 a 5.519 € per hl, cosa che per le bevande alcoliche a 40o significa un passaggio da 220 a 2.210 € per hl.

3.7

L'adeguamento del valore delle aliquote minime proposto dalla Commissione farebbe scendere la differenza tra le aliquote praticate tra i diversi paesi dal 1.100 % a una misura oscillante tra l'800 % e il 1.000 %. Appare dunque veramente temeraria l'affermazione della Commissione che questa misura è in grado di assicurare il funzionamento del mercato interno! Per ottenere un risultato efficace, il Comitato suggerisce l'introduzione, accanto all'aliquota minima, di una aliquota massima, una misura che consente, in prospettiva, di contrastare il contrabbando e la frode.

3.8

Altrettanto inconcludente appare la sottolineatura che l'adeguamento del valore delle aliquote minime al tasso di inflazione non determina un aumento del loro valore reale. Per completezza di informazione la Commissione avrebbe dovuto presentare in modo dinamico l'andamento delle accise praticate negli Stati membri, a partire dall'anno di presentazione della proposta di armonizzazione, cioè dal Libro bianco del 1985. L'effetto concreto che si è avuto, invece, è stato quello di determinare con alcune eccezioni, al termine del periodo di deroga previsto per alcuni paesi, la crescita del valore reale delle accise negli Stati membri. Il Comitato valuta negativamente tutte quelle pratiche nazionali che aggiungono alle accise altre forme di tassazione, magari sotto il nome di «tassa comunitaria».

3.9

Tale andamento è confermato da uno studio richiesto dalla stessa Commissione (5), nel quale si evidenzia che a parte tre Stati membri, tutti gli altri hanno incrementato il valore delle rispettive accise ogni anno o ogni pochi anni.

3.10

Nello stesso studio, che teneva conto dell'elasticità della domanda rispetto ai prezzi, veniva evidenziato che, nell'ipotesi di un riallineamento delle aliquote minime all'inflazione:

le bevande spiritose ne beneficerebbero sostanzialmente, in particolare nei paesi nordici ma anche nel Regno Unito e in Irlanda,

nel caso di un'elasticità relativamente alta del prezzo, il consumo di bevande spiritose (ad alto contenuto alcolico) aumenterebbe rispetto all'ipotesi dell'elasticità incrociata (rapporto tra la domanda di un determinato tipo di prodotto e i prezzi di altre categorie di prodotti) (6),

nel caso di una elasticità di prezzo elevata, i maggiori perdenti sarebbero la birra e il vino: i paesi nordici dovrebbero registrare delle perdite significative nel consumo di vino, mentre Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo dovrebbero registrare delle perdite nei consumi di birra.

3.11

Sarebbe peraltro interessante effettuare una comparazione tra gli effetti della variazione delle aliquote minime descritti nello studio, che si limitava all'UE 15, e quelli calcolati sulla base della nuova dimensione dell'UE a 27.

3.12

Il Comitato si domanda se su un tema che è stato esplicitamente dichiarato estremamente sensibile, la Commissione debba continuare a limitarsi ad assumere un ruolo da notaio, o se essa non dovrebbe invece, anche in dialettica con gli Stati membri, presentare delle proposte che possano effettivamente attenuare le forti distorsioni alla concorrenza determinate dal mantenimento di un regime di tassazione così differenziato.

3.13

Un altro elemento che la Commissione non ha tenuto in alcuna considerazione nel formulare la sua proposta di modifica della direttiva 92/84/CEE è il fatto che nel 1992, nella Comunità europea a 12 il divario del reddito pro-capite interno non era tale da rendere effettivamente onerose le aliquote stabilite. Nell'Europa a 27, dove i livelli di salari e pensioni sono così differenziati, continuare a parlare della stessa tassazione per nuovi e vecchi Stati membri è una misura iniqua, che colpisce esclusivamente i redditi più modesti. Per lavoratori e pensionati i cui salari e pensioni non superano i 100-150 € mensili e che hanno già dovuto subire un aumento delle accise sugli alcoli dal 50 % al 400 %, un ulteriore aumento del 31 % determinerebbe sicuramente un effetto negativo sui consumi. Considerando proprio le nuove adesioni intervenute nel tempo, che hanno portato all'inserimento di 12 nuovi paesi, il Comitato ritiene che non sia corretto applicare un adeguamento automatico del tasso di inflazione rilevato nell'UE 12 a partire dal 1992.

3.14

Salvo rarissime eccezioni, poi, l'automatismo proposto contraddice tutte le politiche antinflazioniste messe in campo dagli Stati membri che da tempo hanno abolito, là dove esistevano, i meccanismi di adeguamento automatico al tasso di inflazione di stipendi e pensioni. La Commissione non spiega bene perché si debba mantenere in vita un tale meccanismo solo per tasse ed accise!

3.15

Il Comitato ritiene, invece, che l'attuale regime sia assolutamente inadeguato e considera l'adeguamento al tasso di inflazione (dell'UE a 12, a 25, o a 27 ?) una misura inutilmente punitiva, in particolare per i redditi più bassi, così come lo sono tutte le tassazioni indirette che prescindono dal reddito effettivo del contribuente.

3.16

Come avviene per il vino per alcuni Stati membri, il consumo, sempre a livelli moderati, di altri tipi di bevande alcoliche fa parte della cultura e della storia di altri popoli europei. Il problema, pur nelle sue articolazioni, va pertanto visto globalmente.

3.17

Il Comitato rispetta le scelte di quei paesi che hanno adottato una severa politica fiscale su alcoli e tabacchi, probabilmente dovuta a epifenomeni di abusi, in particolare nelle giovani generazioni. Alcuni Stati membri hanno dichiarato che le loro politiche fiscali devono tener conto della salute pubblica ma queste libere decisioni non possono influire sulle scelte e le motivazioni di altri Stati membri.

3.18

A questo proposito il Comitato si è già espresso in un articolato parere (7), nel quale veniva sottolineato che «il modo migliore per combattere gli abusi passa attraverso i programmi di istruzione, informazione e sensibilizzazione, rivolti in primo luogo a chi fa abuso di alcolici».

3.19

Il Comitato non ritiene che sussistano le condizioni previste dall'art. 93 del Trattato CE, che autorizza il Consiglio ad adottare, deliberando all'unanimità, disposizioni che riguardano l'armonizzazione del regime fiscale, nella misura in cui tale armonizzazione sia necessaria per instaurare o migliorare il funzionamento del mercato interno entro i termini previsti dall'art. 14. L'aumento delle accise minime, infatti, non favorisce l'armonizzazione, ma solo la base minima che ogni Stato membro può decidere di incrementare senza limite. Dall'adozione della direttiva 92/84/CEE ad oggi, le aliquote effettive si sono ulteriormente distanziate, a dimostrazione del fatto che non è stato possibile realizzare l'armonizzazione mediante tale direttiva.

4.   La lotta alla frode e al contrabbando

4.1

Un altro degli aspetti negativi causati da livelli elevati di differenziale di tassazione, oltre a quello di ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, è la forte propensione all'evasione delle accise: o parziale, pagandole in un altro Stato membro piuttosto che in quello di consumo finale, o totale, importando da paesi terzi o dirottando dei beni che viaggiano in regime di sospensione di imposta.

4.2

Lo sviluppo dell'e-commerce determina un'ulteriore area di potenziale frode fiscale, vista l'impossibilità di controllare le vendite a distanza e l'assenza di una politica coordinata di contrasto alla frode delle accise sugli alcoli, dovuta al fatto che alcuni Stati membri non considerano tali frodi un problema e che il fenomeno interessa quasi esclusivamente le aree a più elevata tassazione.

4.3

Con l'allargamento, le frontiere esterne dell'Unione hanno raggiunto paesi ove i livelli di tassazione sono molto più bassi di quelli praticati mediamente nell'UE e il potenziale di frode è aumentato esponenzialmente. In alcuni Stati che oggi confinano con l'UE, la corruzione è molto elevata e interessa anche le autorità doganali. Le misure per contrastare il contrabbando dovranno esser ulteriormente rafforzate e se l'aumento delle accise dovesse essere accolto così come proposto, i margini di profitto per i trafficanti internazionali saranno ancora più importanti.

4.4

Fin dal 1992 l'Unione si è posta il problema del contrasto alle frodi sui prodotti in regime di accisa, emanando la direttiva del Consiglio 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. A seguito degli scarsi risultati ottenuti, tale direttiva è stata modificata nel 2004 con la direttiva 2004/106/CE del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modificava anche la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi.

4.5

A questo proposito il Comitato sosteneva in un suo parere (8) che per contrastare efficacemente le frodi «appare evidente la necessità di modernizzare, rafforzare, semplificare e rendere più efficiente lo strumento della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni, tra Stati membri, in materia di accise.»

4.6

Nel medesimo parere veniva altresì posto in rilievo il fatto che «ancora una volta i benefici che deriverebbero da un più efficace funzionamento del mercato unico, e nella fattispecie delle procedure atte a rilevare e combattere le frodi e l'evasione fiscale, vengono limitati dalla volontà di tutelare gli interessi nazionali.» Ed ancora: «È indubbio infatti che molte pratiche di frodi sono direttamente in relazione con le differenze talvolta notevoli che esistono tra le aliquote di accisa applicate nei vari Stati membri.»

«Il CESE coglie l'occasione per denunciare i limiti legati alla vigenza del principio dell'unanimità, che attualmente governa la maggior parte delle decisioni comunitarie in materia di legislazione fiscale, e ribadisce la necessità di un superamento dello stesso a favore del principio di maggioranza, pur qualificata, quando si tratti di imposte che influiscono sul funzionamento del mercato interno o sono causa di distorsioni della concorrenza.»

4.7

Il Comitato ha espresso e ribadito nel tempo i concetti che considera fondamentali in questo campo:

rafforzare la cooperazione amministrativa, il dialogo costante tra amministrazioni fiscali, la reciproca assistenza, la formazione continua e comune degli addetti alla repressione delle frodi, collegando in rete su piattaforme compatibili le forze di polizia e tributarie e condividendo le banche dati,

favorire i processi di armonizzazione fiscale, sia nel campo della tassazione diretta che in quello più complesso delle accise,

avviare un processo di superamento dell'unanimità su alcuni temi fiscali, partendo da quelli di più semplice realizzazione,

superare il modello di tassazione IVA, che favorisce la pratica della frode,

non aumentare la pressione fiscale.

4.8

In Svezia, ad esempio, nel solo settore della birra sono stati importati nel 2004, da viaggiatori o di contrabbando, circa 164 milioni di litri, che equivalgono alle vendite del monopolio di Stato (Systembolaget) pari a 173 milioni di litri, e che corrispondono a una perdita per l'erario svedese di circa 190 milioni di euro tra accise e IVA. Tali acquisti sono cresciuti del 40 % a partire dal 2002, anno della eliminazione del regime speciale di restrizioni all'acquisto dall'estero. Si calcola che negli ultimi due anni il contrabbando sia raddoppiato. La Danimarca stima a 95 milioni di litri i quantitativi di birra acquistati dai viaggiatori in Germania: se a questa cifra si aggiunge circa un 10 % di merce di contrabbando, si arriva al risultato che circa il 30 % della birra consumata in Danimarca sfugge alla tassazione danese. Nel 2005 in Finlandia sono stati importati dai viaggiatori oltre 42 milioni di litri, pari al 10 % del consumo totale, causando una perdita di gettito di oltre 50 milioni di euro. Quanto all'Austria e alla Repubblica ceca, i quantitativi importati dai viaggiatori dalla Germania ammontano a 30 milioni di litri, mentre quelli importati nel Regno Unito sono pari a 100 milioni di litri, a cui si devono aggiungere quelli oggetto di un contrabbando su larga scala (9).

5.   Struttura delle accise applicate alle bevande alcoliche

5.1

Nella relazione del 2004, la Commissione esponeva i problemi che erano stati individuati nel corso del tempo nel contesto dell'attuazione della direttiva 92/84/CEE, evidenziandone in particolare tre:

l'opzione che consente agli Stati membri di tassare diversamente le bevande alcoliche tranquille e quelle spumanti,

la necessità di aggiornare i riferimenti ai codici della nomenclatura combinata indicati nella direttiva 92/83/CEE per la definizione delle categorie di bevande alcoliche a fini impositivi, allo scopo di tener conto degli eventuali cambiamenti dei codici NC intercorsi dal 1992 ad oggi,

il fatto che la classificazione delle bevande alcoliche nelle categorie previste dalla direttiva 92/83/CEE ha determinato l'esistenza di classificazioni divergenti e, di conseguenza, di una tassazione diversa dello stesso prodotto in differenti Stati membri.

5.2

Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione motiva la proposta di superare la possibilità di assoggettare a un trattamento diverso i vini spumanti e quelli tranquilli, con il fatto che ormai sono venute meno le ragioni all'origine di questa opzione, cioè il considerare i vini spumanti come prodotti di lusso (laddove, semmai, per alcuni vini tranquilli è vero il contrario!).

5.3

Per quanto riguarda il secondo punto, la direttiva 92/83/CEE (relativa alla struttura delle accise), prevedeva, all'art. 26, che i codici della nomenclatura combinata in essa menzionati erano quelli in vigore il giorno della sua adozione (19 ottobre 1992); la Commissione propone invece di fare riferimento ai codici NC applicabili alla data più recente possibile, impegnandosi ad adottare in futuro le decisioni di modifica in conformità all'art. 24 della direttiva 92/12/CEE (coinvolgendo il comitato per le accise, come stabilito anche per i prodotti energetici).

5.4

In relazione al terzo punto, infine, per ovviare al problema, segnalato da molti operatori, della genericità della formulazione della direttiva, che non specifica la misura di alcole distillato che è possibile aggiungere alle «altre bevande fermentate», la Commissione propone di rendere la classificazione delle bevande alcoliche ai fini dell'accisa meno dipendente dalla classificazione NC.

5.5

Il Comitato ritiene fondate e coerenti le modifiche richieste dagli operatori nel senso di una maggiore semplificazione e tutela della concorrenza. Il Comitato condivide nel merito le proposte a suo tempo formulate dalla Commissione e si domanda perché esse non siano state attuate, modificando in tal senso la direttiva 92/83/CEE.

5.6

Il Comitato auspica il ritiro della proposta di direttiva e nel contempo raccomanda di adottare le modifiche proposte dalla Commissione alla direttiva 92/83/CEE.

Bruxelles, 30 maggio 2007.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  C-437/97 Evangelischer Krankeshausverein Wien (EKW).

(2)  CEPS — The European Spirits Organisation; AICV — The Association of Cider and Fruit Wine; The Brewers of Europe; Comité Européen des Entreprises Vins.

(3)  Cfr. in allegato alla Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/84/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, le tabelle pubblicate dalla Commissione nella relazione 26 maggio 2004.

(4)  Da Wikipedia, l'enciclopedia libera: I gradi Plato sono una delle unità di misura usate per misurare la densità di una soluzione. La scala Plato è particolarmente utilizzata nell'industria birraria per la sua immediatezza d'uso. Per definizione si dice che la densità di una soluzione misurata in gradi Plato è l'equivalente della densità misurata in percentuale peso/peso di una soluzione di saccarosio diluita in acqua. In altre parole, dire ad esempio che un litro di mosto di birra ha un contenuto pari a 12 gradi Plato equivale a dire che la densità di estratto (o zuccheri disciolti nel mosto) in questione è pari a quella di un litro di soluzione acquosa contenente il 12 % peso/peso di saccarosio, approssimando il peso specifico dell'acqua a 1 kg/l e supponendo di essere sul livello del mare e a temperatura ambiente. Si può dire che il nostro campione di mosto contenga circa 120 grammi di estratto.

(5)  Customs Associates Ltd, Study on the competition between alcoholic drinks — Final report — febbraio 2001.

(6)  L'elasticità incrociata rispetto al prezzo dà un'indicazione del grado di concorrenza esistente tra le bevande.

(7)  GU C 69 del 21.3.2006, pag. 10 (relatore: WILKINSON).

(8)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 64 (relatore: PEZZINI).

(9)  Oxford economics The consequences of the proposed Increase in the minimum excise duty rates for beer. Febbraio 2007.


ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale europeo

Qui di seguito si riportano gli emendamenti che, pur essendo stati respinti durante il dibattito, hanno ottenuto un numero di voti favorevoli pari ad almeno un quarto dei voti espressi:

Punto 4.6

Sopprimere una parte del punto:

Nel medesimo parere veniva altresì posto in rilievo il fatto che «ancora una volta i benefici che deriverebbero da un più efficace funzionamento del mercato unico, e nella fattispecie delle procedure atte a rilevare e combattere le frodi e l'evasione fiscale, vengono limitati dalla volontà di tutelare gli interessi nazionali.»Ed ancora: «È indubbio infatti che molte pratiche di frodi sono direttamente in relazione con le differenze talvolta notevoli che esistono tra le aliquote di accisa applicate nei vari Stati membri.»

«Il CESE coglie l'occasione per denunciare i limiti legati alla vigenza del principio dell'unanimità, che attualmente governa la maggior parte delle decisioni comunitarie in materia di legislazione fiscale, e ribadisce la necessità di un superamento dello stesso a favore del principio di maggioranza, pur qualificata, quando si tratti di imposte che influiscono sul funzionamento del mercato interno o sono causa di distorsioni della concorrenza.»

Motivazione

Le modalità di voto richieste per l'adozione delle decisioni è un tema di grande rilevanza politica che dovrà essere oggetto di un accordo nel futuro Trattato. La politica fiscale, una volta introdotta la moneta unica e scomparsa quindi la possibilità di sviluppare politiche monetarie adattate alla situazione economica di ogni Stato, resta l'unico strumento di cui dispongono gli Stati membri per indirizzare la loro politica economica. Fintanto che non si approfondisce la coesione economica e sociale, non si deve proporre che una maggioranza, seppur qualificata, possa imporre i suoi criteri a tutti gli Stati membri dell'UE.

Inoltre, con l'abbandono della regola dell'unanimità, determinati paesi, che grazie ad essa riescono a mantenere il loro appoggio a settori chiave della loro economia (come per esempio il vino e/o la birra in determinati paesi), si vedrebbero obbligati a scendere a patti in un contesto decisionale diverso, perdendo la possibilità di bloccare determinate posizioni contrarie ai loro interessi nazionali, facoltà di cui si stanno avvalendo attualmente.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 21

Voti contrari: 54

Astensioni: 4

Punto 4.7

Inserire quanto segue:

Il Comitato ha espresso e ribadito nel tempo i concetti che considera fondamentali in questo campo:

rafforzare la cooperazione amministrativa, il dialogo costante tra amministrazioni fiscali, la reciproca assistenza, la formazione continua e comune degli addetti alla repressione delle frodi, collegando in rete su piattaforme compatibili le forze di polizia e tributarie e condividendo le banche dati,

rafforzare l'esercizio dei diritti dei consumatori in materia di acquisto a distanza di tutti i prodotti nel mercato interno,

favorire i processi di armonizzazione fiscale, sia nel campo della tassazione diretta che in quello più complesso delle accise,

avviare un processo di superamento dell'unanimità su alcuni temi fiscali, partendo da quelli di più semplice realizzazione, nel quadro di una politica fiscale europea coerente,

superare il modello di tassazione IVA, che favorisce la pratica della frode,

non aumentare la pressione fiscale.

Motivazione

Motivazione 1

Il concetto di aliquota massima va tenuto distinto dai concetti di armonizzazione, ravvicinamento dei livelli impositivi e armonizzazione progressiva. Benché uno degli effetti di tale aliquota massima sarebbe la limitazione del differenziale attualmente esistente tra aliquote, come si precisa nei punti 3.5, 3.6 e 3.7, con il conseguente aumento dell'armonizzazione effettiva, la redazione di questo punto può indurre a identificare l'aliquota massima con l'aliquota obiettivo. Lo scopo dell'emendamento è evitare una tale identificazione.

Il problema attuale, effettivamente, è causato dal fatto che alcuni paesi (Irlanda, Regno Unito, Finlandia o Svezia) impongono aliquote elevate creando in tal modo enormi differenziali con le aliquote dei paesi vicini.

Si propone inoltre di modificare l'espressione «prodotti alcolici» e sostituirla con quella più appropriata di «bevande a contenuto alcolico». Esistono prodotti alcolici che si possono trovare in farmacia e che non hanno nessun rapporto con le bevande cui si fa riferimento in questo punto.

D'altra parte, un modo efficace di sviluppare il mercato interno e combattere la frode è quello di permettere ai cittadini dell'Unione europea di esercitare i loro diritti di acquisto di tali prodotti a distanza, come succede con altri prodotti alimentari. In tal modo si istituirebbero canali legali di distribuzione, che possono essere controllati dalle autorità sotto il profilo fiscale o sanitario, con il vantaggio per i consumatori di una più ampia informazione su tali prodotti. Sarebbe anche un modo di rispettare il principio, sancito nel Trattato, di libera circolazione delle merci, che non si riferisce soltanto al commercio tra operatori che esercitano tale attività, ma anche alle operazioni effettuate dai privati. La libera circolazione implica che i consumatori residenti in uno Stato membro debbano poter acquistare beni nel territorio di un altro Stato membro in base a un complesso minimo e uniforme di norme eque che disciplinino la compravendita di tali beni di consumo.

Il Comitato ha recentemente dichiarato che la promozione dei vantaggi del mercato unico tra i consumatori deve essere una delle priorità per il suo completamento. (Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Riesame del mercato unicoGU C 93 del 27.4.2007 — INT/332).

Motivazione 2

Un chiarimento è necessario dato che, come si afferma al punto successivo, il modello istituito nel quadro dell'IVA ha dato luogo ad un'abbondante giurisprudenza, a causa delle lacune presenti nella legislazione e nella sua applicazione a livello europeo e nazionale. È quindi importante che vi sia un coordinamento se si avvierà il processo menzionato nel parere.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 20

Voti contrari: 55

Astensioni: 4