28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 97/27


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

(2007/C 97/10)

La Commissione europea, in data 29 giugno 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 11 gennaio 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore McDONOGH.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 16 febbraio 2007, nel corso della 433a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 139 voti favorevoli e 1 astensione.

1.   Contesto

1.1   Sintesi

La comunicazione esamina il funzionamento delle direttive che costituiscono il quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (1). Illustra in quale modo il quadro normativo ha conseguito i suoi obiettivi e individua i settori nei quali potranno essere apportati cambiamenti. Le modifiche proposte sono presentate nel documento di lavoro della Commissione che accompagna la comunicazione (2). La relativa valutazione d'impatto (3) passa in rassegna una vasta gamma di opzioni prese in considerazione prima di giungere alle conclusioni illustrate nella comunicazione.

1.2   Struttura del quadro normativo

La creazione di uno spazio unico europeo dell'informazione che comprenda un mercato interno aperto e competitivo è una delle sfide fondamentali per l'Europa (4) nell'ambito più ampio della strategia per la crescita e l'occupazione. Le comunicazioni elettroniche, che sono alla base dell'intera economia, sono disciplinate a livello comunitario da un quadro normativo, entrato in vigore nel 2003.

Il quadro normativo fornisce un'unica serie comune di regole per tutte le comunicazioni che sono trasmesse per via elettronica che si tratti di tecnologia senza fili o fissa, numerica o vocale, basata su Internet o a commutazione di circuito, a utilizzo pubblico o personale (5). Il quadro mira a incoraggiare la concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche, a migliorare il funzionamento del mercato interno e a proteggere gli interessi dei cittadini europei (6).

I principali elementi degli strumenti legislativi del quadro normativo sono i seguenti:

la direttiva quadro che fissa i principi, gli obiettivi e le procedure principali per una politica comunitaria di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,

la direttiva accesso e interconnessione che stabilisce procedure e principi per imporre agli operatori con notevole potere di mercato obblighi intesi a rafforzare la concorrenza nell'ambito dell'accesso e dell'interconnessione delle reti,

la direttiva autorizzazioni che introduce un sistema d'autorizzazione generale, invece di licenze individuali o di classe, per facilitare l'ingresso nel mercato e ridurre il carico amministrativo che grava sugli operatori,

la direttiva servizio universale che fissa un livello minimo di disponibilità e di accessibilità dei servizi di comunicazione elettronica di base e garantisce una serie di diritti fondamentali degli utenti e dei consumatori dei servizi di comunicazione elettronica,

la direttiva e-privacy che stabilisce le regole per la protezione della privacy e dei dati personali elaborati in relazione alle comunicazioni trasmesse mediante reti di comunicazione pubblica,

la direttiva concorrenza della Commissione che consolida le misure giuridiche basate sull'articolo 86 del Trattato che hanno liberalizzato il settore delle telecomunicazioni nel corso degli anni (non è oggetto del riesame),

la raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti che definisce un elenco di 18 sottomercati che le autorità nazionali di regolamentazione devono esaminare.

La Commissione ha inoltre adottato la decisione sullo spettro radio (622/2002/CE) che intende garantire la disponibilità e l'utilizzo efficace dello spettro radio nel mercato interno.

1.3   Valutazione del quadro — livello di realizzazione degli obiettivi

Andamento dei mercati

Dal momento della completa apertura dei mercati alla concorrenza nel 1998, gli utilizzatori e i consumatori hanno beneficiato di un'offerta più ampia, di prezzi più bassi e di prodotti e servizi innovativi. Nel 2005 il settore delle TIC era stato valutato in 614 miliardi di euro (7). Sul piano macroeconomico, le TIC contribuiscono inoltre alla crescita della produttività e al rafforzamento della competitività dell'economia europea nel suo insieme e costituiscono pertanto un fattore di crescita e di creazione d'occupazione.

Consultazione delle parti interessate

Le risposte all'«invito a presentare contributi» (8) lanciato dalla Commissione contenevano in genere giudizi positivi sull'impatto del quadro normativo. Le associazioni che rappresentano i consumatori e le imprese hanno confermato il loro sostegno all'approccio adottato nel quadro normativo, pur formulando critiche in merito alla sua attuazione. Molti hanno chiesto una semplificazione delle procedure di analisi dei mercati e si sono dichiarati generalmente soddisfatti delle nuove disposizioni istituzionali in materia di armonizzazione dello spettro (9).

Innovazione, investimenti e concorrenza

Gli investimenti europei in questo settore sono stati pari, se non superiori, a quelli realizzati nelle altre regioni del mondo (45 mrd EUR nel 2005) (10) e la concorrenza resta il motore principale. Sono i paesi che hanno applicato il quadro normativo dell'Unione europea in modo efficace e favorevole alla concorrenza ad aver attirato la maggior parte degli investimenti europei in questo settore (11). Nei paesi in cui è più forte la concorrenza tra gli operatori storici e gli operatori di reti via cavo si tende a riscontrare la più alta penetrazione della banda larga (12).

Sintesi

La Commissione è del parere che una gestione più efficace dello spettro consentirebbe di sfruttare in modo ottimale le sue potenzialità per contribuire all'offerta di servizi innovativi, diversificati e a prezzi contenuti ai cittadini europei e per rafforzare la competitività delle industrie europee delle TIC. Per il resto, la Commissione ritiene che i principi e gli strumenti flessibili del quadro normativo, se applicati in modo completo ed efficace, costituiscano i mezzi migliori per incoraggiare gli investimenti, l'innovazione e lo sviluppo del mercato.

1.4   Modifiche generali proposte

L'attuale quadro normativo ha prodotto vantaggi notevoli, ma è opportuno dedicare una particolare attenzione ad alcuni settori se si desidera che il quadro resti efficace anche nel prossimo decennio. I due principali settori nei quali sarebbe opportuno introdurre cambiamenti sono:

l'applicazione alle comunicazioni elettroniche dell'approccio strategico della Commissione in materia di gestione dello spettro, illustrato nella comunicazione del settembre 2005 (13),

lo snellimento della procedura di analisi dei mercati che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante.

La comunicazione prevede anche altre modifiche per:

consolidare il mercato unico,

rafforzare gli interessi dei consumatori e degli utilizzatori,

migliorare la sicurezza e

eliminare le disposizioni divenute obsolete.

La comunicazione in esame e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna (14) presentano l'analisi della Commissione e le attuali proposte di modifica.

2.   Introduzione

2.1

Il Comitato approva in gran parte le proposte della Commissione per il riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Esso riconosce anche l'ampio e approfondito lavoro effettuato dalla Commissione nel processo di riesame, che ha saputo sintetizzare gli studi degli esperti e i contributi emersi dalle consultazioni con tutte le parti interessate per giungere a formulare le raccomandazioni contenute nella comunicazione COM(2006) 334 def. Riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2006) 816 che l'accompagna. Il Comitato vorrebbe tuttavia che la Commissione prendesse nota delle riserve e delle raccomandazioni formulate nel presente parere.

2.2

Il quadro normativo deve allinearsi alla strategia per lo sviluppo del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e sostenere il contributo cruciale apportato dalle comunicazioni elettroniche alla vita economica e sociale dell'Unione. Il Comitato appoggia pertanto caldamente l'obiettivo del riesame del quadro di sviluppare l'iniziativa «i2010: società europea dell'informazione 2010» (15), che definisce il contributo del settore delle TIC alla realizzazione della strategia di Lisbona per sostenere la crescita, la competitività e l'occupazione. In particolare il Comitato riconosce l'importanza del quadro normativo per la creazione di uno spazio europeo unico dell'informazione che offra comunicazioni a banda larga sicure e a prezzi accessibili, con un'offerta di contenuti e servizi digitali ricchi e diversificati, elevate prestazioni di livello mondiale nella ricerca e nell'innovazione nel settore delle TIC, in grado di ridurre il divario tra l'Europa e i suoi concorrenti più avanzati, e una società dell'informazione inclusiva, che fornisca servizi pubblici di elevata qualità e migliori la qualità della vita.

2.3

Il Comitato riconosce il successo registrato dal quadro normativo sin dalla sua introduzione. Il Comitato nota l'emergere di una industria paneuropea delle telecomunicazioni, un aumento della concorrenza nel settore dei servizi in molti mercati, elevati livelli di innovazione e una riduzione dei costi reali dei servizi di telecomunicazione nell'Unione. Constata anche la crescita degli investimenti in questo mercato e osserva che il livello di investimenti in Europa ha superato quello registrato negli Stati Uniti e nella regione Asia/Pacifico. Il fatto che i tassi di investimento più elevati siano stati registrati proprio nei paesi che hanno applicato tempestivamente e in modo efficace il quadro normativo ne testimonia gli effetti benefici. Il Comitato fa osservare anche che, nonostante gli effetti positivi, in tutta Europa il problema del divario digitale ha continuato ad aggravarsi.

2.4

Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione su precedenti pareri (16) in cui esso sostiene il quadro normativo e formula raccomandazioni su come migliorare le politiche per lo sviluppo e la crescita del settore delle comunicazioni elettroniche per far progredire la strategia i2010.

Nel presente parere il Comitato intende formulare osservazioni su alcuni ambiti di particolare interesse e avanzare una serie di raccomandazioni.

3.   Raccomandazioni

3.1

È un principio generale di regolamentazione che l'interesse pubblico — il «bene pubblico »— prevalga sugli interessi privati e del mondo economico. Il Comitato ritiene anche che il mercato da solo non sappia regolarsi adeguatamente a vantaggio del bene pubblico. È pertanto necessario un solido quadro normativo per promuovere gli interessi del maggior numero di cittadini, come previsto dalla strategia di Lisbona.

3.2

Tenendo nel dovuto conto la premessa di cui al punto precedente, l'Unione europea dovrebbe passare il più rapidamente possibile ad un approccio alla gestione dello spettro radio che sia maggiormente basato sul mercato, dando più poteri agli attori presenti sul mercato, introducendo un più ampio sistema per lo scambio delle licenze, e riducendo invece le prescrizioni burocratiche nazionali relative all'assegnazione delle bande.

3.3

Si dovrebbe istituire un'agenzia europea dello spettro radio per creare un regime coerente ed integrato di gestione paneuropea dello spettro radio.

3.4

Oltre ad allentare gli obblighi di notifica previsti dalla cosiddetta «procedura dell'articolo 7», la Commissione dovrebbe aumentare il controllo sulle misure normative applicate dalle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) per incoraggiare una diversificazione dell'offerta.

3.5

La Commissione dovrebbe rispettare le differenze fra le condizioni in vigore nei vari mercati nazionali e le competenze e le conoscenze specifiche delle autorità nazionali di regolamentazione al riguardo. Il Comitato nutre pertanto notevoli riserve sulla proposta di accordare un diritto di veto alla Commissione nel quadro della «procedura dell'articolo 7 »e sottolinea la necessità di utilizzare la massima cautela nell'esercitare tale potere.

3.6

Il Comitato teme che un ingiustificato trattamento più favorevole del quadro normativo nei confronti dei grandi fornitori di rete e di servizi multinazionali possa portare alla formazione di un oligopolio. Il quadro normativo dovrebbe tener conto di tale timore e non favorire indebitamente le società multinazionali.

3.7

Per promuovere lo sviluppo del mercato interno, l'armonizzazione delle politiche e la coerenza dell'approccio normativo, la Commissione dovrebbe avvalersi maggiormente del comitato Comunicazioni e del comitato per lo spettro radio, nonché del gruppo europeo degli organismi di regolamentazione e del gruppo per la politica dello spettro radio.

3.8

Per fornire ai consumatori delle buone informazioni sulla scelta dei servizi disponibili, il Comitato propone di incoraggiare le ANR a pubblicare strumenti basati su Internet che consentano ai consumatori di confrontare più agevolmente le offerte di comunicazioni elettroniche (servizi e prezzi) dei fornitori presenti sui loro mercati.

3.9

Il Libro verde sul servizio universale — la cui pubblicazione è prevista per il 2007 — dovrebbe riconoscere la necessità di colmare il crescente divario tra le regioni più sviluppate e quelle meno sviluppate dell'Unione a livello di infrastrutture e di servizi. Se un'analisi effettuata con strumenti e con tempi ben definiti dovesse indicare che gli obblighi in materia di servizio universale non colmano tale divario, sarà necessario trovare strumenti alternativi, eventualmente mediante programmi nazionali di investimento con il sostegno dei fondi strutturali dell'UE.

3.10

Il Comitato ritiene che, data la crescente importanza dei servizi a banda larga per lo sviluppo economico e sociale, l'accesso alla banda larga debba essere incluso nella definizione di servizio universale (17).

3.11

Il Comitato ribadisce inoltre la raccomandazione formulata nel parere sul tema Colmare il divario nella banda larga  (18), in cui afferma che la Commissione dovrebbe specificare la velocità minima di trasmissione e la qualità minima di servizio che dovrebbero valere per la definizione di «banda larga».

3.12

Il Comitato sollecita la Commissione a lavorare con le ANR sulla formulazione di un regime sanzionatorio a livello comunitario per le violazioni della sicurezza delle comunicazioni elettroniche. Si dovrebbero prevedere anche meccanismi che garantiscano ai consumatori il diritto di intentare un'azione legale (individuale o collettiva) con procedura rapida a livello dell'UE contro i trasgressori.

3.13

Al di là dell'ambito di applicazione del quadro normativo, il Comitato sollecita la Commissione a condurre sistematicamente indagini sui casi di violazione della sicurezza — quali lo spam, il phishing e l'hacking — che provengono dall'esterno dell'UE e a cercare soluzioni a livello intergovernativo.

4.   Osservazioni

4.1   Sostegno per il quadro normativo e il suo riesame

4.1.1

La creazione di un mercato paneuropeo coerente per le reti e i servizi di comunicazione elettronica richiede un buon quadro giuridico che sappia tessere insieme i complessi fattori politici e socioeconomici che devono essere armonizzati. L'attuale quadro ha dimostrato la sua efficacia nel creare un mercato competitivo, innovativo e di elevata crescita per i servizi di comunicazione in Europa, annunciando al tempo stesso l'intenzione di conciliare i bisogni dei fornitori di servizi, quelli dei consumatori e gli interessi nazionali.

4.1.2

L'attuale quadro è entrato in vigore tre anni fa ed è venuto il momento di rivederlo alla luce dell'esperienza maturata e in vista delle sfide future. Gli studi di esperti (19) analizzati dalla Commissione e l'ampio processo di consultazione di tutte le parti interessate hanno contribuito in modo significativo al processo di revisione, e le proposte della Commissione indicano che si è tenuto pienamente conto di tutti i fattori.

4.1.3

Le proposte avanzate nella comunicazione e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione introducono cambiamenti equilibrati ed opportuni nell'attuale quadro.

4.1.4

Il Comitato prende atto delle proposte intese a sopprimere talune disposizioni obsolete del quadro.

4.2   Gestione dello spettro radio

4.2.1

L'importanza dello spettro radio come fattore di produzione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (come le reti mobili e fisse, senza fili e via satellite, la diffusione radiotelevisiva) e altre applicazioni (dispositivi a breve portata, difesa, trasporti, localizzazione radio e sistema satellitare GPS/Galileo) è aumentata considerevolmente nell'ultimo decennio. Si stima che il valore totale dei servizi dipendenti dallo spettro radio nell'UE superi i 200 miliardi di euro e rappresenti quindi fra il 2 % e il 2,5 % del prodotto interno lordo annuale europeo.

4.2.2

Poiché la maggior parte dello spettro nell'UE è già assegnato a usi particolari o a determinati utenti, qualsiasi nuova assegnazione può avvenire solo a scapito degli utilizzatori esistenti. La politica di gestione dello spettro deve tener conto non solo delle esigenze della comunicazione elettronica, ma di tutti gli altri usi dello spettro, fra cui la ricerca, l'industria aeronautica, marittima, spaziale, audiovisiva (contenuti), difesa, osservazione della terra, settore medico, inclusione, sicurezza stradale, settore scientifico, ecc. Le politiche negli ambiti che utilizzano lo spettro radio vengono sempre più sviluppate e concordate per l'Unione europea nel suo insieme.

4.2.3

Il rapido sviluppo tecnologico associato alla digitalizzazione delle trasmissioni e alla convergenza dei servizi di comunicazione ha allentato il legame tra le piattaforme di accesso radio e i servizi sui quali si basava tradizionalmente la gestione dello spettro.

4.2.4

L'innovazione tecnologica sta riducendo sensibilmente il rischio d'interferenza tra i diversi utilizzatori dello spettro, diminuendo la necessità di garantire l'accesso esclusivo alle risorse dello spettro e permettendo un'applicazione più estesa delle autorizzazioni generali con un alleggerimento dei vincoli tecnici di utilizzo dello spettro. L'applicazione di queste tecnologie innovative potrebbe quindi abbassare le barriere di accesso allo spettro e aumentarne l'utilizzo efficace.

4.2.5

La necessità cruciale di rispondere all'enorme domanda di spettro paneuropeo mediante le tecnologie emergenti dei servizi di comunicazione elettronica e la necessità altrettanto importante di proteggere lo spettro richiesto per altre applicazioni critiche impone di effettuare una revisione completa dei meccanismi di gestione dello spettro nell'UE.

4.2.6

È illusorio aspettarsi che tutte le diverse autorità nazionali di regolamentazione in Europa che attualmente gestiscono l'assegnazione dello spettro diano vita ad un regime unificato per la gestione dello spettro in Europa. È ragionevole autorizzare un'autorità centrale — un'Agenzia europea per lo spettro — a coordinare, orientare e controllare la gestione di questa risorsa di cruciale importanza. Considerato che l'attività di tale agenzia riguarderebbe da vicino le libertà pubbliche fondamentali, essa dovrebbe essere tenuta a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al proprio operato.

4.2.7

I rappresentanti degli interessi commerciali dovrebbero avere una maggiore libertà di «negoziare »lo spettro radio, in modo regolato, affinché lo spettro commerciale nel campo delle comunicazioni elettroniche venga utilizzato in modo efficace per gli scopi economicamente più produttivi.

4.3   Mercato interno e concorrenza

4.3.1

Il processo di creazione del mercato interno è uno dei principali motori della crescita in termini di prosperità e di miglioramento della qualità della vita in Europa. Mediante una combinazione di orientamenti, indirizzi e strumenti per il controllo dell'applicazione, il quadro normativo ha fornito l'ossatura politica per il progresso delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Tale obiettivo è stato conseguito rispettando nel contempo le diverse circostanze e sfide che ogni Stato nazionale deve affrontare e incoraggiando la crescente concorrenza e gli investimenti nelle reti e nei servizi.

4.3.2

Il processo di creazione del mercato interno dovrebbe sempre garantire che l'interesse pubblico — il «bene pubblico »— prevalga sugli interessi privati e del mondo economico. Il mercato da solo non sa regolarsi adeguatamente a vantaggio del bene pubblico. Ciò vale particolarmente per la qualità dei servizi quando la concorrenza è debole. Per promuovere gli interessi del maggior numero di cittadini, come auspicato dalla strategia di Lisbona, è pertanto necessario un solido quadro normativo che garantisca loro la migliore tecnologia al miglior prezzo.

4.3.3

La maggior parte dei fornitori di servizi e dei gestori di rete operano all'interno di un unico mercato nazionale. Il Comitato teme che un ingiustificato trattamento più favorevole del quadro normativo nei confronti dei grandi fornitori di rete e di servizi multinazionali possa a lungo termine portare alla formazione di un oligopolio con poche grandi società che dominano il mercato dell'UE. Il quadro normativo dovrebbe tenere conto di tale timore e non favorire indebitamente le società multinazionali a scapito degli operatori nazionali.

4.3.4

Se da un lato un'istanza europea di regolazione centralizzata, simile a quella che opera per il settore bancario, consentirebbe di conseguire il completamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche in modo più rapido e diretto, dall'altro è anche possibile che la perdita dell'expertise e della valutazione che attualmente forniscono le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), andrebbe a scapito di alcuni paesi e le resistenze nazionali potrebbero ostacolare i progressi verso il completamento del mercato interno.

4.3.5

Per il momento, la migliore soluzione consiste nel rafforzare l'attuale regime di regolazione mediante un maggior ricorso, da parte della Commissione, alle strutture consultive sulle politiche che esistono attualmente. È meglio giungere ad un accordo su un approccio comune piuttosto che cercare di far accettare una soluzione unica per tutti.

4.3.6

Anche se ciò esula dal campo di applicazione del quadro normativo, il Comitato è preoccupato che la rapida crescita dell'offerta di servizi mediatici internazionali mediante le reti di comunicazione elettronica possa portare ad una proliferazione indesiderata di contenuti mediatici di mediocre qualità. La Commissione dovrebbe riflettere sul modo in cui la politica dell'UE potrebbe sostenere la produzione e la diffusione di contenuti di elevata qualità nei media, specie di contenuti che rispettino la ricca diversità culturale dell'UE.

4.4   Diritti dei consumatori

4.4.1

Con l'aumento della complessità dei servizi disponibili e l'emergere di nuovi servizi paneuropei, è importante che i consumatori siano adeguatamente informati prima di operare le loro scelte. Per garantire la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi, si devono mettere a loro disposizione buone informazioni sulle diverse offerte. Occorre inoltre aggiornare regolarmente la legislazione sui diritti dei consumatori per far fronte alle nuove dinamiche del mercato. Il Comitato propone che le ANR siano incoraggiate a pubblicare strumenti accessibili sul web dotati di parametri di riferimento standardizzati che agevolino i consumatori nel confronto fra le offerte in materia di comunicazioni elettroniche (in termini di prezzi e di servizi offerti) proposte dai diversi operatori in concorrenza sul mercato.

4.4.2

Si riconosce che la direttiva sul servizio universale deve essere aggiornata e la proposta della Commissione di presentare l'anno prossimo un Libro verde per lanciare il dibattito è accolta con favore. È importante tuttavia che i cittadini che vivono nelle regioni meno sviluppate non siano ulteriormente svantaggiati dalla soppressione degli obblighi di servizio universale (OSU) dei principali fornitori di servizi. Il problema del divario digitale si aggraverà quando nuovi modelli commerciali stimoleranno la crescita di servizi televisivi via Internet per i cittadini dotati di una connessione a banda larga ad alta velocità.

4.4.3

Nel caso in cui si decidesse che gli obblighi di servizio universale non costituiscono più un modo giusto o pratico di garantire la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica essenziali nel 21o secolo, come la banda larga, sarebbe necessario trovare meccanismi alternativi di finanziamento per colmare il divario digitale — forse mediante i fondi strutturali dell'UE.

4.5   Sicurezza

4.5.1

Il Comitato rimanda al proprio parere sul documento COM(2006) 251 def. sul tema Una strategia per una società dell'informazione sicuraDialogo, partenariato e responsabilizzazione e al suo invito a collegare con una strategia integrata le iniziative europee in materia di sicurezza informatica.

4.5.2

Le violazioni della sicurezza nelle reti di comunicazione elettronica intaccano gravemente la fiducia dei consumatori e la loro fruizione dei servizi. Inoltre, le violazioni della sicurezza possono minacciare i diritti dei cittadini dell'UE alla privacy. È vitale che la Commissione agisca con determinazione per proteggere la sicurezza delle reti e i diritti dei cittadini. Il Comitato accoglie con favore le misure proposte per far fronte a tali problemi nel riesame del quadro normativo.

4.5.3

La sicurezza delle comunicazioni elettroniche è essenziale per l'adozione e la crescita delle tecnologie e dei servizi dell'informazione. Sono necessarie severe sanzioni in tutta l'UE per impedire che questo tipo di criminalità mini la fiducia dei consumatori e ritardi lo sviluppo della società dell'informazione. Il Comitato invita la Commissione a lavorare con le ANR alla definizione di un sistema sanzionatorio a livello comunitario per le violazioni della sicurezza delle comunicazioni elettroniche. Si dovrebbero prevedere anche meccanismi che agevolino il diritto dei consumatori di intentare un'azione legale contro i trasgressori.

4.5.4

Oltre ai problemi di sicurezza causati da persone all'interno dell'UE, la sicurezza delle reti europee e dei cittadini è soggetta ad attacchi quotidiani provenienti dall'esterno dell'UE. Occorre prendere tutte le misure necessarie per perseguire gli autori di questi attacchi, inclusa quella di chiamare a rispondere dei danni causati gli Stati a partire dai quali sono stati lanciati gli attacchi.

Bruxelles, 16 febbraio 2007.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE (GU L 108, 24.4.2002, pag. 7) e 2002/58/CE (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(2)  SEC(2006) 816.

(3)  SEC(2006) 817.

(4)  COM(2005) 24 def. del 2.2.2005.

(5)  I servizi a contenuto commerciale — come i servizi della società dell'informazione e la radiodiffusione — che possono essere offerti mediante le infrastrutture di trasmissione sono regolamentati da altri strumenti comunitari (come la direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE e la direttiva televisione senza frontiere 89/552/CEE). I servizi della società dell'informazione sono definiti nella direttiva 2000/31/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche come «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi »(art. 17).

(6)  COM(2003) 784 def.

(7)  COM(2006) 68 def. del 20.2.2006.

(8)  Le risposte sono disponibili all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/public_consult/review/index_en.htm.

(9)  La decisione n. 676/2002/CE relativa allo spettro radio stabilisce un quadro che permette di armonizzare le condizioni di utilizzo dello spettro (mediante il comitato per lo spettro radio) e di raccogliere consigli strategici sulla politica in materia di spettro radio (mediante il gruppo per la politica dello spettro radio).

(10)  Cfr. nota 6.

(11)  London Economics in associazione con PricewaterhouseCoopers, studio per la DG Società dell'informazione e mezzi di comunicazione della Commissione europea: «An assessment of the Regulatory Framework for Electronic CommunicationsGrowth and Investment in the EU e-communications sector» (Valutazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche — Crescita e investimenti nel settore delle comunicazioni elettroniche dell'UE) (di prossima pubblicazione).

(12)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione, sezione 2.

(13)  COM(2005) 411 def. del 6.9.2005.

(14)  SEC(2006) 816.

(15)  COM(2005) 229 def, cfr

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/i2010/index_en.htm.

(16)  Fra gli altri, i pareri del CESE in merito ai seguenti documenti:

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Adeguamento delle politiche a sostegno dell'e-business in un contesto in evoluzione: insegnamenti da trarre dall'iniziativa GoDigital e sfide da affrontare, GU C 108 del 30.4.2004, pag. 23.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line, GU C 157 del 28.6.2005, pag. 136.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Connettere l'Europa ad alta velocità: sviluppi recenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, GU C 120 del 20.5.2005, pag. 22.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione», GU C 110 del 9.5.2006, pag. 83.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: eAccessibilità, GU C 110 del 9.5.2006, pag. 26.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Colmare il divario nella banda larga, CESE 1181/2006.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia per una società dell'informazione sicura — Dialogo, partenariato e responsabilizzazione — R/1474/2006 (lavori ancora in corso).

(17)  COM(2005) 203 def. e direttiva del PE e del Consiglio 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).

(18)  Parere del CESE 1181/2006 in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioniColmare il divario nella banda larga.

(19)  Compresa la preparazione delle prossime fasi in regolamento di comunicazioni elettroniche, analisi (2006); Una valutazione della struttura regolatrice per crescita elettronica — delle comunicazioni e l'investimento nel settore di e-comunicazioni dell'UE, economia di Londra in collaborazione con Price Waterhouse (2006).