14.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 216/1


PARERE N. 4/2007

concernente un progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari [SEC(2007) 492 def.]

(2007/C 216/01)

LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce le Comunità europee,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (3),

visto il progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (4),

vista la richiesta di un parere in merito a tale proposta, presentata dalla Commissione alla Corte dei conti il 25 aprile 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

1.

L'obiettivo del progetto di regolamento è di modificare il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive (5) (di seguito «regolamento finanziario tipo»), in seguito alle modifiche apportate dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, ed alla luce dell'esperienza acquisita delle agenzie esecutive esistenti.

2.

L'articolo 20 del progetto di regolamento prevede che, oltre alla trasmissione per informazione del bilancio e dei bilanci rettificativi all'autorità di bilancio, alla Corte dei conti e alla Commissione ed alla loro pubblicazione sul sito web dell'agenzia in questione, «una versione sommaria dei bilanci e dei bilanci rettificativi [sia] pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione». In base al principio della trasparenza del bilancio, sarebbe tuttavia opportuno specificare l'ambito ed il contenuto della versione sommaria che le agenzie esecutive sono tenute a pubblicare.

3.

Il primo comma dell'articolo 27 sancisce che «ad ogni agente finanziario (…) e ad ogni altra persona partecipante all’esecuzione del bilancio, [alla gestione, alla revisione contabile o al controllo] (NdT: il testo riportato tra parentesi quadre non figura nella versione italiana del SEC(2007) 492 def.) è fatto divieto di adottare qualsiasi atto d'esecuzione del bilancio che possa portare a un conflitto tra i propri interessi e quelli dell'agenzia o delle Comunità». Il termine di «esecuzione del bilancio» (come nel caso dell'articolo 52 del regolamento finanziario) dovrebbe essere eliminato oppure l'articolo andrebbe riformulato, in quanto le persone partecipanti alla revisione contabile ed al lavoro di controllo non devono adottare atti di esecuzione del bilancio.

4.

La versione francese del nuovo articolo 42 bis del progetto di regolamento finanziario tipo stabilisce che l'agenzia compila l'elenco dei suoi crediti («créances communautaires») indicando il nome dei debitori e l'importo dei debiti, nel caso che al debitore sia stato ingiunto di pagare per decisione di un tribunale, con sentenza passata in giudicato, e che nessun pagamento di rilievo sia stato effettuato nell'anno successivo alla decisione del tribunale (6). L'espressione «créances communautaires», ovvero «crediti dell'agenzia», appare troppo generica e si dovrebbe specificare che i crediti interessati sono solamente quelli compresi nel bilancio di funzionamento delle agenzie esecutive.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo nella riunione del 12 luglio 2007.

Per la Corte dei conti

Hubert WEBER

Presidente


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

(4)  SEC(2007) 492 def. del 25 aprile 2007.

(5)  Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6).

(6)  Nelle modalità di esecuzione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale, all'articolo 81, paragrafo 4, vi è un'analoga disposizione.