6.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/2


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 296/02)

Numero dell'aiuto: XA 92/06

Stato membro: Regno Unito

Regione: Lancashire (comprese le aree ad amministrazione unitaria di Blackpool e Blackburn)

Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Lancashire Rural Recovery Grant Fund

Fondamento giuridico: Section 5 of the Regional Development Agencies Act 1998

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: Il livello totale di finanziamento del settore pubblico reso disponibile mediante il regime sarà pari a 1 034 061 GBP. L'importo verrà suddiviso su 2 esercizi finanziari:

1.4.2006-31.3.2007: 743 108 GBP

1.4.2007-31.3.2008: 290 953 GBP

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità d'aiuto lorda non supererà i livelli sotto specificati:

Articolo 4. Investimenti nelle aziende agricole. Fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e al 40 % nelle altre zone.

Articolo 7. Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Fino al 40 % dei costi ammissibili.

Articolo 10. Aiuti ai gruppi di produttori. L'importo totale dell'aiuto pubblico concesso a norma di questo articolo non supererà 100 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni. Gli aiuti possono essere concessi ad un tasso fino al 100 % delle spese ammissibili sostenute nel primo anno e verranno ridotti di 20 punti percentuali per ogni successivo anno di esercizio, così che nel secondo anno l'importo sarà limitato all'80 % della spesa ammissibile.

Articolo 14. Prestazione di assistenza tecnica. Gli aiuti possono essere concessi ad un tasso fino al 100 % delle spese ammissibili a norma di questo articolo. L'importo massimo concesso ad un singolo beneficiario non dovrà tuttavia superare 100 000 EUR su un periodo di tre anni.

Data di applicazione: Il regime avrà inizio il 19 ottobre 2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime resterà aperto fino al 31 marzo 2008. Prima di tale data potrebbero tuttavia rivelarsi necessarie modifiche alle norme in esso contenute in funzione delle eventuali modifiche apportate alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Obiettivo dell'aiuto: Il regime contribuirà allo sviluppo a lungo termine dell'economia rurale del Lancashire grazie alla concessione di aiuto finanziario alle piccole e medie imprese, quali definite nell'allegato I del regolamento 70/2001 della Commissione (modificato). Per essere ammissibili a beneficiare dell'aiuto, le imprese devono (a) situarsi in un distretto classificato fra quelli rurali oppure fra quelli rappresentati dalle piccole città e relativi sobborghi nella Classificazione 2004 dell'Ufficio delle statistiche nazionali — Zone rurali e urbane, o, in alternativa, (b) costituire un'«impresa urbana con interessi rurali», ossia un'impresa situata in un distretto classificato come urbano le cui attività hanno un impatto nelle zone rurali. Il regime in oggetto si prefigge di aiutare le imprese rurali che non hanno diritto a beneficiare dei regimi di aiuto esistenti.

Saranno disponibili i seguenti tipi d'aiuto.

Investimenti nelle aziende agricole. Le spese ammissibili comprenderanno a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature; c) gli onorari di professionisti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino a un massimo del 12 % delle spese di cui alle lettere a) e b). Questa disposizione è conforme all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004.

Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le spese ammissibili comprenderanno a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature; c) gli onorari di professionisti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino a un massimo del 12 % delle spese di cui alle lettere a) e b). Questa disposizione è conforme all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2004.

Aiuti alle associazioni di produttori. Le spese ammissibili comprenderanno a) il canone di affitto di locali idonei; b) l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software); c) le spese amministrative per il personale; d) le spese generali; e) gli oneri legali e amministrativi. Questa disposizione è conforme all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2004.

Prestazioni di assistenza tecnica. Le spese ammissibili al sostegno nel quadro di tale misura sono le seguenti:

a)

istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori:

i)

spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;

ii)

le spese di viaggio e di soggiorno nei partecipanti;

iii)

i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;

b)

per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie;

c)

per quanto riguarda i servizi di consulenza, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

d)

per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, mostre e fiere:

i)

le spese di iscrizione;

ii)

le spese di viaggio;

iii)

le spese per le pubblicazioni;

iv)

l'affitto degli stand.

Queste disposizioni sono conformi all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2004.

Settori interessati: Il beneficio del regime sarà disponibile a tutte le PMI della zona oggetto dell'intervento, indipendentemente dal settore in cui svolgono la loro attività, eccetto nei casi in cui sono in vigore norme, regolamenti e direttive specifici in materia di aiuti a settori come la pesca e l'acquacoltura. Con questa eccezione beneficeranno degli aiuti le imprese che producono, trasformano o commercializzano qualsiasi prodotto agricolo.

Gli aiuti accordati dal regime alle aziende non agricole saranno concessi o nel quadro delle norme de minimis stabilite dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, o in alternativa, qualora risulti più idoneo, a norma del regolamento (CE) n. 70/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Il Rural Recovery Grant Found è stato notificato a norma del regolamento (CE) n. 70/2001 e registrato dalla direzione generale della Concorrenza con il numero XS 56/06.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Il Rural Recovery Grant Fund è gestito da Lancashire County Developments Ltd, il Dipartimento per lo sviluppo economico del County Council (Consiglio di Contea) del Lancashire. L'indirizzo postale è il seguente:

Lancashire County Developments Ltd

Robert House

Starkie Street

PR1 3LU Preston

United Kingdom

Indirizzo web: Ulteriori informazioni sul Rural Recovery Grant Programme possono essere ottenute all'indirizzo web seguente:

http://www.lcdl.co.uk/grant_programmes/RRGF%20Scheme%20Criteria%20(Agricultural%20Businesses).pdf.

In alternativa si può consultare il sito web centrale del Regno Unito per gli auti di Stato nel settore agricolo oggetto di esenzione: www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Cliccare sul link «Lancashire Rural Recovery Grant Fund».

Altre informazioni: A scegliere il prestatore di servizi di supporto tecnico finanziati dal regime sarà il beneficiario dei servizi stessi.

Firmato e datato per conto del Department for Environment, Food and Rural Affairs (Ministero dell'Ambiente, dei Prodotti alimentari e degli Affari rurali), autorità competente del Regno Unito

Neil Marr

Agricultural State Aid Advisor

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

SW1P 3JR London

United Kingdom

Numero XA: XA 87/06

Stato membro: Regno Unito

Regione: Somerset. Gli aiuti sono destinati ai seguenti dipartimenti amministrativi:

West Somerset District Council

Taunton Deane Borough Council

Sedgemoor District Council

Mendip District Council

South Somerset District Council

Titolo del regime di aiuti o, nel caso di aiuti singoli, nome dell'impresa beneficiaria: Somerset Rural Business Support Service

Fondamento giuridico: Sections 4 and 5 of The Regional Development Agencies Act 1998

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

 

1o ottobre 2006 — 30 settembre 2007: 167 000 GBP

 

1o ottobre 2007 — 30 settembre 2008: 175 000 GBP

Intensità massima dell'aiuto: 100 %

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Le domande di ammissione al regime, che sarà valido fino al 30 settembre 2008, potranno essere presentate dal 1o ottobre 2006. Prima di tale data potranno tuttavia rendersi necessarie modifiche al regime per tener conto di eventuali cambiamenti nella normativa europea sugli aiuti di Stato.

Obiettivo dell'aiuto: Sviluppo settoriale

L'obiettivo del regime è fornire servizi di consulenza in tutta la contea del Somerset (quale sopra definita) e indicazioni sul sostegno rurale offerto da altre organizzazioni.

L'aiuto sarà versato a norma dell'articolo 14 del regolamento 1/2004. I costi ammissibili sono rappresentati dai servizi di consulenza.

Settore o settori interessati: Il regime riguarderà tutte le imprese operanti nei settori agricolo e fondiario e in tutti i relativi sottosettori. Sono pertanto interessate anche le imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ove necessario, i beneficiari potranno essere indirizzati verso altri prestatori di consulenza/servizi per le imprese.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

South Somerset District Council

Brympton Way

Yeovil

BA20 2HT Somerset

United Kingdom

L'organizzazione che gestisce il regime è:

Somerset Rural Business Support Scheme

Per l'indirizzo si veda sopra.

Principale referente:

David Julian

Principal Economic Development Officer

South Somerset District Council

Indirizzo Internet: http://www.southsomerset.gov.uk/index.jsp?articleid=1929

Cliccare nella colonna di sinistra su Somerset Rural Business Support ServiceSomerset. In alternativa, visitare la pagina principale del Regno Unito per gli aiuti di Stato nel settore agricolo che beneficiano di esenzione al seguente indirizzo:

http://www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Cliccare su Somerset Rural Business Support Scheme.

Altre informazioni: Il regime sarà aperto a tutti i responsabili della gestione fondiaria, e non solo agli agricoltori. Gli aiuti per attività non agricole saranno erogati conformemente al regolamento 69/2001 della Commissione relativo agli aiuti de minimis.

I beneficiari non potranno scegliere l'organismo incaricato di prestare i servizi, che sarà il Somerset Rural Business Support Service, selezionato mediante una gara d'appalto nel rispetto dei principi di mercato conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento 1/2004.

Firmato e datato a nome del Ministero dell'Ambiente, dell'Alimentazione e degli Affari rurali (autorità competente nel Regno Unito)

Neil Marr

Agricultural State Aid Advisor

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8e

9, Millbank

c/o Nobel House

17, Smith Square

SW1P 3JR London

United Kingdom

Aiuto n.: XA 88/06

Stato membro: Spagna

Regione: Andalusia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agroalimentari

Fondamento giuridico:

Sección 8a del Decreto 280/2001, por el que se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas en el Programa Operativo-Integrado Regional de Andalucía para el Desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 29 de diciembre de 2001.

La Orden de 10 de julio de 2002 por la que se desarrolla parcialmente la sección 8, sobre ayudas para la transformación y comercialización de los productos agroalimentarios, del Decreto 280/2001, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 27 de julio de 2002.

La Resolución de 29 de diciembre de 2003 de la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentarias, por la que se convocan para el año 2003 y 2004 las ayudas previstas en la orden de 10 de julio de 2002.

A causa del gran numero di domande conformi alle condizioni di ammissibilità e dell'insufficienza di fondi europei atti a soddisfare la totalità delle domande di aiuto, è opportuno concedere una parte di detti aiuti a carico del bilancio autofinanziato. Tali aiuti autofinanziati non possono beneficiare dell'esenzione prevista dagli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999, conformemente al disposto dell'articolo 4 della decisione del 29 dicembre 2000, recante approvazione del POIA.

Una parte dei sopra citati aiuti da concedere alle PMI nell'ambito degli inviti a presentare proposte di progetti ammissibili a norma dell'articolo 40, paragrafo 3. lettere a), b) e c), del Decreto 280/2001, potrà essere concessa in virtù del regolamento (CE) n. 1/2004, della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 1 del 3.1.2004).

La Resolución de concesión de las ayudas, de la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentarias, por la que se concede al solicitante la ayuda prevista en la orden de 10 de julio de 2002. L'interessato è informato del fatto che la sua domanda rientra nel campo d'applicazione del suddetto regolamento tramite l'inclusione di un esplicito riferimento a quest'ultimo nella decisione di concessione di tali aiuti. Si allega un modello di decisione inclusivo del suddetto riferimento.

Una volta scaduto il termine per l'adozione di decisioni, l'elenco degli aiuti concessi è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e contiene l'esplicita precisazione degli aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa.: 45 000 000 EUR da versare a decorrere dal 1o settembre 2006 nell'ambito della decisione relativa all'invito a presentare domanda di aiuto del 2004 a titolo del regime di aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agroalimentari contemplati dal regolamento (CE) n. 1/2004.

Intensità massima dell'aiuto: 29 %

Data di applicazione: a decorrere dal 1o settembre 2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Data massima per la concessione dell'aiuto: 31 dicembre 2006.

Obiettivo dell'aiuto: Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2004.

I costi ammissibili saranno:

la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato;

spese generali come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12 % dei costi d'investimento.

Settori interessati: Settore della trasformazione.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentarias,

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

calle Tabladilla s/n

E-Sevilla

Sito Internet: http:// www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/portada.jsp

XA Number: XA 89/06

Stato membro: Italia

Regione: Friuli Venezia Giulia

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Legge 1329/65 «Sabatini» — Agevolazioni per l'acquisto o la locazione finanziaria di nuove macchine utensili o di produzione. Settore agricolo

Base giuridica: Legge 28 novembre 1965 n. 1329.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 1329/1965 emanato con decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2006, n. 0244/Pres.

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Stanziamento complessivo previsto per tutti i settori produttivi agevolati in base alla legge 1329/1965: EUR 11 876 528,04.

Intensità massima: Per le imprese operanti nelle zone svantaggiate (artt. da 18 a 20 del Reg. CE 1257/1999) l'intensità lorda dell'aiuto non può eccedere il limite del 50 % dei costi ammissibili.

Per le imprese operanti nelle zone non svantaggiate l'intensità lorda dell'aiuto non può eccedere il limite del 40 % dei costi ammissibili.

Data di applicazione: il regime di aiuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunque 10 giorni lavorativi dopo l'invio del presente formulario, come previsto al 1o comma dell'art. 19 del Regolamento di esenzione (Reg. CE 1/2004).

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2006.

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI finalizzato ad agevolare l'acquisto o la locazione finanziaria delle sole macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore a 1 000,00 EUR. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto e imballaggio sono ammissibili nel limite massimo del 15 % del costo della macchina.

Gli investimenti ammissibili devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

riduzione dei costi di produzione;

miglioramento e riconversione della produzione;

miglioramento della qualità;

tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali;

promozione della diversificazione delle attività agricole.

L'aiuto rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 del Reg. (CE) 1/2004 del 23 dicembre 2003, pubblicato sulla GU L 1 del 3 gennaio 2004, pag. 1.

Settore o settori interessati: PMI operanti nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale

Via Trento, 2

I-34123-Trieste

Sito Web: www.regione.fvg.it

Altre informazioni: Il Direttore del Servizio sostegno e promozione del comparto produttivo industriale

Dott. Massimo Zanini