20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 254/8


Elenco delle navi oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso nei porti degli Stati membri tra il 1o aprile 2005 e il 26 giugno 2006 a norma dell'articolo 7 ter della direttiva 95/21/CE del 19 giugno 1995 relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (1)

(2006/C 254/05)

Ai sensi dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, le navi colpite da più provvedimenti di fermo sono oggetto di rifiuto di accesso nei porti degli Stati membri (2).

L'articolo 7 ter, paragrafo 3, dispone inoltre che la Commissione pubblichi ogni sei mesi l'elenco delle navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti della Comunità.

Nella tabella che segue è riassunto l'elenco delle navi oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso nei porti della Comunità tra il 1o aprile 2005 e il 26 giugno 2006.

Nome della nave

Numero IMO

Tipo di nave

Bandiera

BULDUR (3)

7389845

Portarinfuse

Turchia (alto rischio)

DERYA 2

7433323

Portarinfuse

Comore (altissimo rischio)

CARIBBEAN TRADER (3)

8001452

Chimichiera

Panama (rischio medio)

VORIOS IPIROS HELLAS (3)

7433634

Portarinfuse

Panama (rischio medio)

EUROCARRIER (3)

7366128

Portarinfuse

Cambogia (altissimo rischio)

SEBA M

7511199

Portarinfuse

Libano (altissimo rischio)

TRINITY (3)

7614965

Portarinfuse

Cambogia (altissimo rischio)

HEIDI II

7614147

Portarinfuse

Georgia (altissimo rischio)

MAI-S

7501807

Portarinfuse

Siria (altissimo rischio)

OIL AMBASSADOR

8014203

Petroliera

Panama (rischio medio)

HATICE HAKAR

7433335

Portarinfuse

Turchia (alto rischio)

AGIOS ISIDOROS (3)

7107742

Petroliera

Saint Vincent e Grenadine (alto rischio)

ABDULRAHMAN

7029421

Portarinfuse

Corea del Nord (altissimo rischio)

DD SEAMAN

8400311

Portarinfuse

Saint Vincent e Grenadine (alto rischio)

NAVISION LAKER

8105260

Portarinfuse

Panama (rischio medio)

NURETTIN AMCA

7334577

Portarinfuse

Slovacchia (altissimo rischio)

KHALED MUHIEDDINE

7622261

Portarinfuse

Georgia (altissimo rischio)

EUROPEAN

7382706

Portarinfuse

Saint Vincent e Grenadine (alto rischio)

HYOK SIN 2

8018900

Portarinfuse

Corea del Nord (altissimo rischio)


(1)  Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 17).

(2)  L'articolo 7 ter, primo paragrafo, recita:

«Lo Stato membro vigila affinché siano oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso ai suoi porti, tranne nei casi previsti dall'articolo 11, paragrafo 6, le navi classificate in una delle categorie dell'allegato XI, sezione A,

 

quando esse

battono bandiera di uno Stato che figura nella lista nera pubblicata nel rapporto annuale previsto dal MOU e

sono state oggetto di un provvedimento di fermo più di due volte nei 24 mesi precedenti in un porto di uno Stato membro firmatario del MOU

 

o

battono bandiera di uno Stato designato “ad altissimo rischio” o “ad alto rischio” nella lista nera pubblicata nel rapporto annuale previsto dal MOU e

sono state oggetto di un provvedimento di fermo più di una volta nei 36 mesi precedenti in un porto di uno Stato firmatario del MOU.

Il provvedimento di rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave è stata autorizzata a lasciare il porto dove è stata oggetto del secondo o, secondo il caso, del terzo fermo.».

(3)  Navi nei cui confronti il provvedimento di rifiuto di accesso è stato successivamente revocato sulla base delle procedure di cui all'allegato XI, parte B, della direttiva 95/21/CE.