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19.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 167/18 |
Avviso riguardante un'esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan, concessa a una società di Taiwan
(2006/C 167/06)
La Commissione ha pubblicato nell'agosto 2005 un avviso (1) («l'avviso») per informare le parti in causa delle informazioni ricevute circa un'esenzione, concessa a una società taiwanese, dalle misure antidumping estese nel 2002 alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan. In seguito alla pubblicazione, l'esenzione concessa alla società in questione è stata esaminata e sono state tratte le conclusioni seguenti.
A. PROCEDURA
1. Prodotto e misure in vigore
Il prodotto in questione è il glifosato di cui ai codici NC ex 2931 00 95 ed ex 3808 30 27.
Con il regolamento (CE) n. 368/1998 (2), il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Nel gennaio 2002, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (3) («regolamento di base»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 163/2002 (4), ha esteso il dazio istituito sulle importazioni di glifosato originario della RPC alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan (a prescindere dal fatto che esso sia dichiarato o meno originario di tali paesi), ad eccezione del glifosato prodotto dalla Sinon Corporation di Taiwan e da una società specificamente menzionata della Malaysia.
A seguito del riesame a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1683/2004 (5), ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originarie della RPC e ha esteso tale dazio alle importazioni di glifosato spedite dalla Malaysia o da Taiwan (a prescindere dal fatto che esso sia dichiarato o meno originario di tali paesi), sempre ad eccezione del glifosato prodotto dalla Sinon Corporation di Taiwan e da una società specificamente menzionata della Malaysia.
2. Portata dell'avviso
Le informazioni ricevute dalla Commissione sotto forma di relazione elaborata da una delle principali ditte specializzate nella ricerca di informazioni specifiche sulle imprese, recante tra l'altro informazioni sulle partecipazioni azionarie, indicavano un possibile rapporto tra la Sinon Corporation e una seconda società taiwanese («la seconda società taiwanese») che, se confermato, avrebbe potuto implicare il ritiro dell'esenzione.
L'avviso dava il via a un'inchiesta volta a determinare se al momento in cui è stata concessa l'esenzione la Sinon Corporation rispondesse effettivamente a tutte le condizioni per l'esenzione dalle misure estese alle importazioni di glifosato spedite da Taiwan e, in caso affermativo, se essa continuasse a soddisfare tali condizioni.
3. Periodo dell'inchiesta
L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 («il periodo dell'inchiesta»). Sono stati raccolti dati dal 2000 fino al periodo dell'inchiesta, per esaminare eventuali cambiamenti nelle modalità degli scambi.
4. Inchiesta
La Commissione ha inviato una copia dell'avviso alle autorità taiwanesi, per consentire loro di formulare osservazioni e fornire informazioni necessarie all'inchiesta.
Sono anche stati inviati dei questionari alla Sinon Corporation e alla seconda società taiwanese. La Commissione ha ricevuto un questionario interamente compilato dalla Sinon Corporation e una risposta parziale dalla seconda società taiwanese. Le informazioni fornite dalla Sinon Corporation sono state verificate in loco a Taiwan.
Si è anche ricevuta una risposta scritta dall'Associazione europea del glifosato, che rappresenta i produttori di glifosato nella Comunità.
B. RISULTATI
1. Connessioni della società
Nel corso dell'inchiesta si sono verificate, aggiornate e se del caso esaminate le informazioni raccolte da tutte le fonti a proposito del possibile rapporto tra la Sinon Corporation e la seconda società taiwanese.
Si è inoltre richiesta una relazione aggiornata alla ditta specializzata nella ricerca di informazioni specifiche sulle imprese. Tutto ciò non ha rivelato le connessioni precedentemente segnalate tra la Sinon Corporation e la seconda società taiwanese: la ditta specializzata in questione ha dichiarato che le informazioni precedentemente riportate erano inesatte e che il rapporto tra la Sinon Corporation e la seconda società taiwanese è semplicemente un rapporto fornitore/cliente.
L'inchiesta ha confermato che la Sinon Corporation e la seconda società taiwanese si sono reciprocamente fornite e acquistate beni, e che continuano a farlo, nonché che esiste da tempo uno stretto rapporto di lavoro fra le due società. Le informazioni ricevute, l'inchiesta e le verifiche effettuate nel corso di quest'ultima non hanno però evidenziato un rapporto fra le due società di natura diversa dal rapporto fornitore/cliente.
2. Produzione e fornitura di glifosato
Le informazioni ricevute e verificate nel corso dell'inchiesta indicano che vi sono prove di una produzione di glifosato da parte della Sinon Corporation in quantità tali da spiegare le forniture verso la Comunità. Si è stabilito che la società ha aumentato la propria capacità produttiva del prodotto, grazie alla conversione di una linea di produzione precedentemente dedicata a un prodotto diverso. Dall'inchiesta risulta anche che tutto il glifosato fornito dalla Sinon Corporation alla Comunità è stato prodotto da tale società. Pertanto, la Sinon Corporation continua a rispettare tutte le condizioni per l'esenzione dalle misure estese alle importazioni di glifosato proveniente da Taiwan.
3. Conclusioni
In base a quanto precede si conclude che non vi sono prove indicanti che le condizioni per l'esenzione non fossero rispettate al momento in cui l'esenzione è stata concessa, dal momento che non vi sono prove di un rapporto tra la Sinon Corporation e la seconda società taiwanese diverso dal rapporto fornitore/cliente. Si è inoltre rilevato che le condizioni per l'esenzione continuano a essere rispettate, in quanto risulta dall'inchiesta che tutto il glifosato fornito dalla Sinon Corporation alla Comunità è stato prodotto da tale società.
Le parti interessate sono state informate dei risultati e delle conclusioni dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare delle osservazioni, senza però avvalersene.
C. CHIUSURA DELL'INCHIESTA
Per questi motivi l'inchiesta in corso è conclusa, e l'esenzione dalle misure antidumping estese alle importazioni di glifosato proveniente da Taiwan concessa alla Sinon Corporation rimane in vigore in modo invariato.
Se in futuro le informazioni fornite dalle parti nel corso dell'inchiesta dovessero rivelarsi inesatte si potrà procedere a una nuova inchiesta per stabilire se modificare o meno le conclusioni di cui sopra.
(1) GU C 200 del 17.8.2005, pag. 3.
(2) GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1086/2000 (GU L 124 del 25.5.2000, pag. 1).
(3) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(4) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 1.
(5) GU L 303 del 30.9.2004, pag. 1.