4.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 105/12 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originarie della Russia
(2006/C 105/07)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di urea originarie della Russia («il paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (3).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 9 febbraio 2006 dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) (in appresso: «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di urea.
2. Prodotto
Il prodotto oggetto del riesame è l'urea originaria della Russia («il prodotto in esame») attualmente classificabile ai codici NC ex 3102 10 10 e 3102 10 90. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 901/2001 del Consiglio (4).
4. Motivazione del riesame
4.1. Motivazione del riesame in previsione della scadenza
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.
La denuncia di persistenza del dumping relativa alla Russia si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame che è venduto per l'esportazione nella Comunità.
Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.
Il richiedente ritiene probabile anche l'attuazione di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. A questo proposito, egli presenta prove del fatto che, lasciando scadere le misure, i prezzi prevedibili delle importazioni del prodotto in esame potrebbero risultare inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria a breve ed a medio termine nonché significativamente più esigui dei costi dell'industria comunitaria. Inoltre, sono state presentate prove del fatto che il livello delle importazioni per il prodotto in esame rimarrà probabilmente elevato o addirittura aumenterà a causa dell'esistenza di capacità inutilizzate e di recenti investimenti in capacità di produzione nel paese interessato.
Il richiedente afferma altresì che il flusso delle importazioni del prodotto in esame potrebbe restare elevato o addirittura aumentare in conseguenza delle misure applicabili alle importazioni di prodotti similari originarie del paese interessato destinate ai mercati tradizionali diversi dall'UE (ad esempio, Stati Uniti d'America) o di altre misure intese a limitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi (restrizioni della Cina alle importazioni ed alle esportazioni) che potrebbero dar luogo ad eventuali ulteriori esportazioni verso la Comunità.
Il richiedente afferma inoltre che, lasciando scadere tali misure, la possibile ripresa delle importazioni in quantità significativa a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente la reiterazione di un ulteriore pregiudizio per l'industria comunitaria
4.2. Motivazione del riesame intermedio parziale
Il richiedente ha trasmesso informazioni da cui risulta che la forma delle misure, cioè il dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 115 EURO/t e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, riscosso in tutti i casi in cui quest'ultimo è inferiore al prezzo minimo all'importazione, non consente più di eliminare il dumping pregiudizievole.
Egli sostiene che, data la volatilità dei costi e dei prezzi dell'urea, le misure attualmente in vigore non permettono più di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Occorre quindi procedere al riesame della forma delle misure.
5. Procedimento
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio limitato alla forma delle misure, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.
5.1. Procedimento di determinazione della probabilità di dumping e di pregiudizio
L'inchiesta deve stabilire se è probabile o meno che la scadenza delle misure comporti il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame intermedio deve determinare se l'attuale forma delle misure consente di impedire un dumping pregiudizievole.
a) Campionamento
Tenuto conto del numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
i) Campionamento di produttori/esportatori della Russia
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:
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nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare; |
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fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
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fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
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fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate ad altri paesi terzi tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
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descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, capacità produttiva ed investimenti in capacità produttiva nel periodo tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
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ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame; |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione; |
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con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se è scelta per far parte del campione, la società deve rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se essa indica di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso. |
Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni conosciute di produttori/esportatori.
ii) Campionamento degli importatori
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo:
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nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare; |
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fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile e il 31 marzo 2006; |
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numero totale di dipendenti; |
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descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame; |
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volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Russia nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
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ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame; |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione; |
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con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se è scelta per far parte del campione, la società deve rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se essa indica di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso. |
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà, inoltre, tutte le associazioni note di importatori.
iii) Campionamento dei produttori comunitari
In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che aderiscono alla domanda di riesame, la Commissione intende accertare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.
Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso:
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nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare; |
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fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
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descrizione particolareggiata delle attività della società con riguardo alla produzione del prodotto in esame e volume in tonnellate del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
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valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
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volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
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volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006; |
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ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame; |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione; |
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con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se è scelta per far parte del campione, la società deve rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se essa indica di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso. |
iv) Selezione definitiva dei campioni
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.
La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.
Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili. Come indicato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.
b) Questionari
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invia questionari alle imprese comunitarie inserite nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Russia inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Se è confermata la probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base verrà deciso se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping siano o meno nell'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino che vi è un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.
6. Termini
a) Termini generali
i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario
Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere il questionario al più presto, e in ogni caso entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso.
iii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per quanto riguarda il campionamento
i) |
Tutte le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate ad essere inserite nel campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
ii) |
Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv) deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse in un campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione stesso. |
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura Diffusione limitata (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale Commercio |
Direzione B |
Ufficio: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05. |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta è conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Possibilità di chiedere una revisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Poiché il presente riesame in vista della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di dette misure in conformità con il disposto dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base. Neanche il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, che è avviato parallelamente e riguarda unicamente la forma della misura, può pertanto comportare una correzione del livello delle misure.
Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificare (cioè aumentare o diminuire) il livello delle stesse, può chiedere una revisione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale revisione, da attuare indipendentemente dal riesame in vista della scadenza e dal riesame intermedio parziale menzionati nel presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo in precedenza indicato.
(1) GU C 209 del 26.8.2005, pag. 2.
(2) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(3) GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.
(4) GU L 127 dell'8.5.2001, pag. 11.
(5) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(6) Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).