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26.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 98/5 |
Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca
(2006/C 98/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'Aiuto: XF 5/2005
Informazioni sintetiche: Con le DGR nn. 3438/03 e 2515/04 la Regione Campania ha approvato il «Programma Generale di attuazione delle misure nell'ambito del VI Piano Triennale della pesca e dell'acquacoltura» che include le seguenti attività:
Accordi di programma (centro servizi e raccolta dati statistici)
Campagne di promozione
Note esplicative: Gli accordi di programma e le azioni di promozione rientrano nelle azioni esentate dall'obbligo della notifica di cui all'art. 3 del 1595/04 e sono articolate secondo il seguente schema:
Stato Membro: Italia
Regione: Campania
Titolo del regime di aiuto: VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura
Base giuridica: Legge nazionale 41/82
DM del 25.5.2000
Spesa annua prevista nel quadro del regime di aiuti: EUR 581 136,02 così articolata:
Accordi di programma: EUR 373 622,28,
Promozione. EUR 207 513,74
Intensità massima dell'aiuto: 100 % della spesa.
Data di applicazione: dieci giorni lavorativi dopo la data di trasmissione al GUCE, per la relativa pubblicazione, del formulario di cui all'allegato 1 del Reg. CE 1595/2004, ai sensi dell'art. 16 comma 1 dello stesso regolamento
Durata del regime: quattro anni (un anno in più a seguito della rimodulazione finanziaria comprensiva delle risorse relative all'anno 2003 approvata con la DGR 2515/04)
Obiettivo:
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attuazione di tutte le azioni di assistenza tecnica e consulenza a supporto delle imprese per la crescita imprenditoriale nonché per l'affermazione di tecnologie innovative e di tecniche di pesca ecosostenibile, capaci di esercitare un minor impatto ambientale, al fine di contribuire a migliorare le condizioni di attuazione degli interventi strutturali cofinaziati dall'Unione Europea nonché la costituzione di una banca dati regionale relativa alla statistica della pesca in ausilio alle attività di programmazione a favore della pesca, |
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formazione e consulenza per orientare ed ampliare le alternative economiche ed occupazionali realizzabili nell'ambito delle marinerie campane, |
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valorizzazione e promozione della pesca e dell'acquacoltura nonché delle produzioni ittiche regionali e locali. |
Articoli interessati:
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art. 4 del Reg. CE 1595/2004 (interventi definiti in conformità alle lettere h e k dell'art. 15 3o comma del Reg. 2792/1999), |
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art. 7 del Reg. CE 1595/04 (interventi definiti in conformità all'art. 14 e al punto 3 dell'allegato III del Reg. 2792/1999). |
Settore d'intervento: settore della pesca a mare e dell'acquacoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Regione Campania
Area generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
Sito Web: www.regione.campania.it/agricoltura
Numero Dell'Aiuto: XF 06/2005
Stato membro: Italia
Regione: Regione Puglia
Titolo del regime di aiuto: «Invito alla presentazione di una proposta di Accordo di Programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura», conformemente alla disciplina giuridica delle Misure regionalizzate del IV Piano triennale della pesca ed acquicoltura — Accordi di Programma
Base giuridica: Legge 17 febbraio 1982 n. 41, art. 20, comma 3 lettera b), modificata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 165;
D.M. 25.5.2000, recante l'attuazione del VI Piano Nazionale della Pesca e Acquicoltura.
Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Si prevede una spesa annua per il regime pari ad EUR 575 978
Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % della spesa ritenuta ammissibile
Data di applicazione: Il regime di aiuto entra in vigore successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e, comunque, 10 gg. lavorativi dopo l'invio del presente formulario, come previsto dall'art. 16 del Reg. (CE) n. 1595/2004
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Due anni
Obiettivo precipuo dell'aiuto ed obiettivi secondari:
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Sostegno alle PMI del Settore della pesca e dell'acquacoltura attraverso l'approvazione di accordi di programma con le Associazioni di categoria (AGCI Pesca, Federcopesca, Federpesca, Lega Pesca, UNCI Pesca), della durata massima di 24 mesi, |
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definizione di metodologie e modelli di riferimento per gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con la più ampia diffusione tra tutti gli operatori del Settore, che ne facciano richiesta, dei risultati attesi. |
Indicazione dell'articolo (articoli da 4 a 12) utilizzato e dei costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale: Il regime di aiuto in questione rientra nella fattispecie normativa contemplata all'art. 4 del Reg. CE 1595/2004.
Le spese ammissibili sono le seguenti
Spese generali di gestione (canoni locazione, telefoniche, energia elettrica, riscaldamento, pulizie) direttamente connesse all'esecuzione dei progetti che costituiranno l'Accordo di Programma.
Spese per trasferte e spostamenti (trasporti, vitto, alloggio) direttamente connessi all'esecuzione dei progetti che costituiranno l'Accordo di Programma.
Materiale di consumo direttamente necessario all'esecuzione dei progetti che costituiranno l'Accordo di Programma.
Attrezzatura per l'Ufficio direttamente connessa all'esecuzione dei progetti che costituiranno l'Accordo di Programma.
Spese per il personale direttamente impegnato nell'esecuzione dei progetti che costituiranno l'Accodo di Programma.
Spese per la realizzazione di seminari informativi e di divulgazione.
Costi connessi alla costituzione di un Osservatorio Regionale della Pesca e acquicoltura.
Costi generali di progettazione, coordinamento, rendicontazione (max 5 %).
Altri costi, opportunamente dettagliati, direttamente collegati all'esecuzione di uno o più punti indicati al precedente articolo 4, in connessione con l'esecuzione dei progetti che costituiranno l'Accordo di Programma.
I costi ammissibili, rientranti nel regime di aiuto, fanno riferimento alle disposizioni del Reg. (CE) n. 2792/1999, Reg. (CE) 1685/2000 e successive loro modificazioni.
Settore o settori interessati: I settori interessati dal Regime di aiuto in questione sono quelli indicati dall'art. 15 del Reg. CE n. 2792/1999, comma 2 e comma 3, ossia pesca in mare, acquacoltra, trasformazione e commercializzazione
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: L'amministrazione designata per la gestione dell'Accordo di programma è la Regione Puglia — Assessorato all'Agricoltura, Acquacoltra, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Foreste, Caccia e Pesca — Settore Caccia e Pesca.
La responsabilità gestionale delle fasi attuative relative alla programmazione finanziaria ed all'accoglimento delle richieste di contributo sarà assunta dal Settore Caccia e Pesca, nelle persone del Dirigente Responsabile pro-tempore, Dr. Giuseppe Leo, e del Responsabile del procedimento, Dr. Giovanni Ninivaggi.
I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso:
Regione Puglia
Settore Caccia e Pesca
Via Caduti di tutte le Guerre 13
I-70126 Bari
Dirigente Responsabile: Dr Giuseppe Leo
e-mail: cacciapesca@regione.puglia.it
Funzionario responsabile: Dr. Giovanni Ninivaggi
e-mail: g.ninivaggi.pesca@regione.puglia.it
L'invito alla presentazione di una proposta di Accordo di programma nel Settore della pesca e acquacoltura sarà pubblicato sul BURP ed è possibile prenderne visione sul sito della Regione Puglia — www.regione.puglia.it.
Numero Dell'Aiuto: XF 07/2005
Informazioni sintetiche: Il provvedimento oggetto della presente nota informativa integra la legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 e s.m.
Col provvedimento sono concessi aiuti alle Associazioni regionali di categoria della pesca marittima per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e si individua la Regione quale soggetto promotore ed attuatore di iniziative di promozione del settore pesca ed acquacoltura.
Note esplicative: Si allega il testo di legge regionale così come approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 16 febbraio 2005.
Stato Membro: Italia
Regione: Liguria
Titolo del regime di aiuto: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività di pesca e dell'acquacoltura marittima), modificata ed integrata dalla legge regionale 7 agosto 1997 n. 30»
Base giuridica: Normativa nazionale: Legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 e s.m. «Interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima» — Aiuto di Stato N 414/96-Italia (Liguria)
Spesa annua prevista nel quadro del regime: Importo stimato e condizionato dagli stanziamenti annuali di bilancio:
Assistenza tecnica = circa EUR 200 000 annue.
Promozione = circa EUR 100 000 annue.
Intensità massima dell'aiuto: Assistenza Tecnica: tasso di aiuto pubblico conforme a quanto previsto nel Regolamento n. 2792/1999 — Allegato IV, Tabella 3:
Pari al 100 % (gruppo 1 — azioni realizzate dagli operatori del settore senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati), quando le azioni sono di interesse collettivo,
Fino al 40 % (gruppo 3 — azioni realizzate da operatori del settore con partecipazione finanziaria di beneficiari privati), quando le azioni sono di interesse individuale.
Promozione: tasso di aiuto pubblico conforme a quanto previsto nel Regolamento n. 2792/1999, Allegato IV, Tabella 3:
Pari al 100 % (gruppo 1 — promozione e ricerca di nuovi sbocchi senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati, art. 14), quando le azioni sono di interesse collettivo;
Fino al 40 % (gruppo 3 — promozione e ricerca di nuovi sbocchi con partecipazione finanziaria di beneficiari privati), quando le azioni sono di interesse individuale.
Data di applicazione: A partire dal 15o giorno dalla pubblicazione della legge regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Durata del regime: Fino al 31 dicembre 2006
Obiettivo dell'aiuto:
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creazione di strutture di supporto alla programmazione regionale, atte a favorire lo sviluppo ed il sostegno delle PMI attraverso azioni prioritariamente di interesse collettivo consistenti in: |
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accesso alla formazione tecnica, economica e commerciale degli addetti alla pesca, |
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promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse, |
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promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro, |
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creazione di valore aggiunto attraverso miglioramento e controllo della qualità, della tracciabilità, delle condizioni sanitarie, sperimentazione di tecniche innovative. |
Obiettivi ulteriori: Promozione del consumo di specie eccedentarie.
Indicare quale articolo è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime: Assistenza tecnica: articolo 4 Reg. (CE) n. 1595/2004
Promozione: articolo 7 Reg. (CE) n. 1595/2004
Settori interessati: Imprese di pesca marittima ed acquacoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Regione Liguria |
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Dipartimento Agricoltura e Turismo |
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Ufficio Allevamento, Caccia, Pesca |
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Via D'Annunzio, 113 |
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I-16121 Genova |
Sito Web: www.regione.liguria.it
Numero dell'aiuto: XF 9/2005
Stato membro: Italia
Regione: Regione Puglia
Titolo del regime di aiuto: Bando per la presentazione delle domande di contributo relative alla promozione delle attività della pesca e la valorizzazione dei prodotti ittici, conformemente alla disciplina giuridica delle Misure regionalizzate del IV Piano triennale della pesca ed acquicoltura — Promozione
Base giuridica: Legge 17 febbraio 1982 n. 41, modificata dalla Legge 10 febbraio 1992 n. 165
Decreto legislativo n. 154/2004
D.M. 25.5.2000 recante l'attuazione del VI Piano Nazionale della Pesca e acquicoltura
Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Si prevede una spesa annua per il regime pari ad EUR 218 355,32
Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % della spesa ritenuta ammissibile.
L'importo massimo ammissibile per ciascun progetto è pari ad EUR 145 000 (centoquarantacinquemila).
Data di applicazione: Il regime di aiuto entra in vigore successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e, comunque, 10 gg. lavorativi dopo l'invio del presente formulario, come previsto dall'art. 16 del Reg. (CE) n. 1595/2004.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Due anni
Obiettivo precipuo dell'aiuto ed obiettivi secondari: Accrescere la sensibilità dei consumatori verso i prodotti della pesca e creare una nuova e più condivisa cultura della pesca e dei lavori ad essa connessi
Indicazione dell'articolo (articoli da 4 a 12) utilizzato e dei costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale: Il regime di aiuto in questione rientra nella fattispecie normativa contemplata all'art. 7 del Reg. CE 1595/2004.
Gli interventi ammissibili sono costituiti dalla promozione delle attività della pesca e la valorizzazione dei prodotti ittici attraverso iniziative collettive di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ed in particolare:
Le spese ammissibili sono le seguenti
Spese generali di gestione (canoni locazione, telefoniche, energia elettrica, riscaldamento, pulizie) direttamente connesse all'esecuzione dei progetti (max 8 %).
Spese per trasferte e spostamenti (trasporti, vitto, alloggio) direttamente connessi all'esecuzione dei progetti.
Materiale di consumo direttamente necessario all'esecuzione dei progetti.
Spese per il personale direttamente impegnato nell'esecuzione dei progetti.
Spese per la realizzazione di seminari informativi e di divulgazione.
Costi generali di progettazione, coordinamento, rendicontazione (max 4 %).
Altri costi, opportunamente dettagliati, direttamente collegati all'esecuzione dei progetti.
I costi ammissibili, rientranti nel regime di aiuto, fanno riferimento alle disposizioni del Reg. (CE) n. 2792/1999, Reg. (CE) 1685/2000 e successive loro modificazioni.
Settore o settori interessati: I settori interessati dal Regime di aiuto in questione sono quelli indicati dall'art. 14 del Reg. CE n. 2792/1999 «Promozione e ricerche di nuovi sbocchi»
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: L'amministrazione designata per la gestione del Bando per la presentazione delle domande di contributo relative alla promozione delle attività della pesca e la valorizzazione dei prodotti ittici è la Regione Puglia — Assessorato all'Agricoltura, Acquacoltra, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Foreste, Caccia e Pesca. — Settore Caccia e Pesca.
La responsabilità gestionale delle fasi attuative relative alla programmazione finanziaria ed all'accoglimento delle richieste di contributo sarà assunta dal Settore Caccia e Pesca, nelle persone del Dirigente Responsabile pro-tempore, Dr. Giuseppe Leo, e del Responsabile del procedimento, Dr. Giovanni Ninivaggi.
I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso:
Regione Puglia
Settore Caccia e Pesca
Via Caduti di tutte le Guerre, n. 13
I-70126 Bari
Dirigente Responsabile: Dr Giuseppe Leo
e-mail: cacciapesca@regione.puglia.it
Funzionario responsabile: Dr. Giovanni Ninivaggi
e-mail: g.ninivaggi.pesca@regione.puglia.it
Il Bando per la presentazione delle domande di contributo relative alla promozione delle attività della pesca e la valorizzazione dei prodotti ittici sarà pubblicato sul BURP ed è possibile prenderne visione sul sito della Regione Puglia — www.regione.puglia.it.
Numero dell'aiuto: XF 10/2005
Stato membro: Italia
Regione: Friuli Venezia Giulia
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti di piscicoltura intensiva in acqua dolce di cui all'articolo 6, comma 15, della Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14»
Base giuridica: Legge 21 maggio 1998, n. 164 concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura
Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»
Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: la dotazione finanziaria ammonta a EUR 222 503,27
Intensità massima: il contributo massimo concedibile è pari al 40 % delle spese ritenute ammissibili
Data di applicazione:
Durata del regime o dell'aiuto individuale:
Obiettivo dell'aiuto: sostegno alle PMI specializzate nell'allevamento ittico in acque dolci attraverso aiuti agli investimenti finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali negli impianti di piscicoltura intensiva.
L'aiuto fa riferimento all'art. 11 del Reg. (CE) 1595/2004
Interventi ammissibili (tipologie):
Impianti e/o attrezzature per l'ossigenazione dell'acqua.
Impianti e/o attrezzature (comprensive di strumentazione elettronica e software specifico) per il monitoraggio dei parametri fisico-chimici dell'acqua.
Impianti e/o attrezzature per la riduzione dei solidi sospesi e/o di altri inquinanti organici.
Impianti e/o attrezzature per la distribuzione del mangime finalizzati a migliorare l'indice di conversione degli alimenti.
Impianti e/o attrezzature per il ricircolo delle acque.
Impianti e/o attrezzature finalizzati alla protezione delle vasche di allevamento.
Altri impianti e/o attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale.
Settore o settori interessati: acquacoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna |
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Servizio pesca e acquacoltura |
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Via Caccia, 17 |
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I-33100 Udine |
Sito Web: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm
Altre informazioni: Secondo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1595/2004, il regime di aiuto in argomento può essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato ed esente dall'obbligo di notifica qualora vengano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 3 del predetto Regolamento, ad eccezione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c) dello stesso articolo.
Numero dell'aiuto: XF 11/2005
Stato membro: Spagna. Ministero dell'agricoltura, pesca e alimentazione
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Aiuti allo sviluppo tecnologico nei settori della pesca e dell'acquacoltura.
Base giuridica: ORDEN APA/2747/2004, de 29 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola.
Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto singolo concesso alla società: L'importo massimo degli aiuti è fissato a 120 000 EUR annui (centoventimila EUR all'anno), con la seguente ripartizione:
Intensità massima dell'aiuto: L'importo di ciascun aiuto non può superare l'importo di 40 000 EUR annui per un triennio e non può in alcun caso oltrepassare il 100 % dell'investimento. Non sono ammissibili al finanziamento le spese di esercizio delle organizzazioni
Data di applicazione: Gennaio 2005
Durata del regime o dell'aiuto singolo: Il progetto che beneficia di sovvenzioni deve avere una durata massima di tre anni
Obiettivo dell'aiuto: Finanziare progetti con le seguenti finalità:
Indicare quale articolo [articoli da 4 a 12] è utilizzato e presentare i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto singolo: Articolo 6. Tutti i costi legati al progetto, eccetto le spese di esercizio delle organizzazioni, per un importo massimo di 40 000 EUR annui, per tre anni
Settore o settori interessati: Le organizzazioni di produttori del settore della pesca, le associazioni di pescatori, le associazioni professionali degli imprenditori del settore della pesca e dell'acquacoltura e le ONG
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
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Secretaria General de Pesca Marítima |
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Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros |
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C/ José Ortega y Gasset, 57 |
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E-28006 Madrid |
Sito Web: http://www.mapya.es/JACUMAR
Numero dell'aiuto: XF 12/2005
Note esplicative: Il regime Distinctly Cumbrian (Fisheries and Aquaculture) Scheme è stato istituito in conformità del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca
Stato membro: Regno Unito
Organi amministrativi responsabili del regime
Pauline Herbert
Distinctly Cumbrian
Rural Enterprise Centre
Redhills
Penrith CA11 0DT
Cumbria
Tel.: (44-768) 89 15 55
Fax: (44-768) 89 26 66
E-mail: Pauline@crea.co.uk
Jacinta Vaz
Fisheries Structures Division
Defra
Area 6D, 3 — 8 Whitehall Place West
London SW1A 2HH
United Kingdom
Tel.: (44-207) 270 80 42
Fax: (44-207) 270 80 19
E-mail: Jacinta.vaz@defra.gsi.gov.uk
Regione: Cumbria Rural Enterprise Agency
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: The Distinctly Cumbrian (Fisheries and Aquaculture) Scheme
Base giuridica: Regional Development Agencies Act 1998, Section 5
Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto singolo concesso alla società: Il regime ha una dotazione massima di 2,9 milioni di GBP. Tale importo comprende i costi amministrativi e salariali relativi al personale addetto alle attività previste dal regime. Il profilo di spesa annua è stimato a:
Intensità massima dell'aiuto: Gli aiuti sono versati sotto forma di sovvenzioni dirette in denaro contro fattura quietanzata. Non sono ammesse altre forme di aiuto.
L'intensità massima dell'aiuto sarà del 40 % per ciascun progetto approvato (e del 40 % per ciascun elemento ammissibile nell'ambito del progetto), fino a concorrenza di un massimale complessivo di circa 67 000 GBP (100 000 EUR, calcolati alla data della lettera di offerta).
Data di applicazione: Il regime sarà in vigore a decorrere dal 25 maggio 2005
Durata del regime o dell'aiuto singolo: Il regime sarà in vigore fino al 31 dicembre 2006 (il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2006).
Distinctly Cumbrian intende prorogare il regime oltre il 31 dicembre 2006, fino al 30 giugno 2009; in tal caso, tuttavia, le domande dovranno essere presentate ai sensi dei regolamenti vigenti in quel momento.
Obiettivo dell'aiuto: Rilanciare e rafforzare l'economia rurale della regione Cumbria incoraggiando la trasformazione e la commercializzazione di prodotti locali a valore aggiunto.
Il regime, accessibile alle piccole e medie imprese, si rivolge alle imprese che presentano un potenziale di espansione e possono generare nuovi posti di lavoro. Si tratta di «produttori di prodotti locali» la cui crescita potrebbe essere agevolata dall'associazione con il marchio distintivo Cumbria. Il progetto è volto a eliminare alcuni dei principali ostacoli alla crescita cui devono far fronte tali produttori.
Indicazione dell'articolo (articoli da 4 a 12) utilizzato e dei costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale: L'aiuto sarà concesso ai sensi degli articoli 8 e 11 del regolamento (CE) n. 1595/2004.
Le spese sovvenzionabili nel quadro del regime sono le seguenti:
Settore o settori interessati: Saranno ammesse a beneficiare del regime unicamente le imprese operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Cumbria Rural Enterprise Agency |
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Distinctly Cumbrian |
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Rural Enterprise Centre |
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Redhills |
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Penrith CA11 0DT |
Responsabile dell'agenzia: Pauline Herbert
Persona di contatto per gli aiuti di Stato nel settore della pesca nel Regno Unito: Jacinta Vaz
Sito Web: www:crea.co.uk
Numero dell'aiuto: XF 14/2005
Stato membro: Finlandia
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pro Kala ry
Fondamento giuridico: Laki valtion tulo- ja menoarviosta (423/1988); tuki myönnetään eduskunnan maa- ja metsätalousministeriölle valtion vuosittaisessa tulo- ja menoarviossa antaman yleisen valtuutuksen perusteella kalatalouden edellytysten edistämiseen tarkoitetusta alamomentista.
Tuen myöntämisessä, valvonnassa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).
Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Concessione di un aiuto una tantum di importo massimo di 7 500 EUR
Intensità massima dell'aiuto: 100 % dei costi ammissibili
Data di applicazione: A decorrere dal 4 luglio 2005
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Novembre 2005
Obiettivo dell'aiuto: Consentire al personale delle PMI e ad altri addetti del settore di acquisire un'esperienza internazionale (viaggio di informazione a San Pietroburgo)
Indicazione dell'articolo (articoli da 4 a 12) utilizzato e dei costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale: Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1595/2004 (articolo 14 e allegato III, punto 3, del regolamento (CE) n. 2792/1999)
Le spese ammissibili comprendono i costi generali connessi all'organizzazione del viaggio: noleggio dell'autobus, interpretazione, affitto di sale di riunione, onorari dei conferenzieri, servizi della camera di commercio, spese di viaggio dell'organizzatore
Non sono sovvenzionabili le spese di viaggio individuali dei partecipanti e i costi operativi del beneficiario
Settore o settori interessati: L'aiuto riguarda un progetto collettivo nel settore della pesca
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Maa- ja metsätalousministeriö (Ministero finlandese delle politiche agricole e forestali) |
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Kala- ja riistaosasto (Dipartimento responsabile della pesca e della caccia) |
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PL 30 |
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FIN-00023 Valtioneuvosto |
Sito Web: http://www.mmm.fi/kalastus_riista_porot/elinkeinokalatalous/tuki/#Kansalliset %20 %20tuet
(sito Web in fase di aggiornamento)
Aiuto n.: XF 15/2005
Note esplicative: Lo scopo principale di tali interventi nel settore della pesca è l'aiuto ai pescatori ed agli acquacultori nonché la loro formazione a una produzione ittica di alta qualità, sufficiente e adeguata, al fine della conservazione e dello sviluppo della pesca come attività tradizionale nell'ambito del Comune di Pirano. L'aiuto è concesso per cofinanziare (sovvenzionare) provvedimenti nei settori della pesca e della pescicoltura in conformità col regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Comune di Pirano (NUTS 5)
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Interventi nel settore della pesca nel Comune di Pirano
Base giuridica:
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Pravilnik o finančni pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanje hrane iz morja v občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 22/2003) |
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Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančni pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanje hrane iz morja v občini Piran |
Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto singolo concesso alla società:
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2005 |
3 000 000 SIT (12 516 EUR) (1) |
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2006 |
3 000 000 SIT (12 516 EUR) (1) |
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Totale |
6 000 000 SIT (25 032 EUR) (1) |
Intensità massima dell'aiuto:
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Provvedimento I: |
sovvenzione di investimenti negli interventi a scopo d'innovazione e supporto tecnologico Importo della sovvenzione: fino al 100 % dei costi ammissibili ai sensi dell'Allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 |
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Provvedimento II: |
aiuto agli investimenti nella pescicoltura Importo della sovvenzione: fino al 60% del valore conosciuto degli investimenti o dei costi ammissibili ai sensi dell'Allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 |
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Provvedimento III: |
sovvenzione di investimenti per l'ampliamento delle capacità dei porti di pesca Importo della sovvenzione: fino al 60 % del valore conosciuto degli investimenti o dei costi ammissibili ai sensi dell'Allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 |
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Provvedimento IV: |
aiuti ad associazioni o unioni di produttori o ad operatori del settore Importo della sovvenzione: fino al 60 % dei costi ammissibili nel primo anno di attività ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2792/1999 |
Data di applicazione: Agosto 2005
Durata del regime o dell'aiuto singolo:
Obiettivo dell'aiuto: Formazione di pescatori e pescicultori a una produzione ittica di alta qualità, sufficiente e adeguata, al fine della conservazione e dello sviluppo della pesca come attività tradizionale
Indicazione dell'articolo (articoli da 4 a 12) utilizzato e dei costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale: L'aiuto sarà concesso ai sensi degli articoli 4, 6, 9 e 11 e 11 del regolamento (CE) n. 1595/2004.
Aiuti per investimenti in azioni innovatrici e assistenza tecnica (articolo 6)
Sovvenzioni a provvedimenti di formazione professionale;
Sovvenzioni ai costi di elaborazione di programmi d'investimento e di piani commerciali conformi alle norme vigenti per le singole metodologie;
Sovvenzioni a progetti pilota nel campo della pesca connessi all'introduzione di tecniche di pesca più selettive ovvero miranti alla conservazione delle risorse ittiche.
Aiuti per l'investimento nell'acquacoltura e nella pesca in acque interne
Sovvenzioni agli investimenti di capitale nella produzione e gestione — costruzione, ampliamento, equipaggiamento e ammodernamento di strutture, comprese quelle di bordo;
Sovvenzioni agli investimenti di capitale mirati al miglioramento delle condizioni igieniche o sanitarie, alla qualità produttiva o alla riduzione dell'inquinamento ambientale;
Sovvenzioni agli investimenti di capitale mirati all'incremento della produzione;
Aiuti per gli investimenti nell'attrezzatura dei porti di pesca (Articolo 9)
Sovvenzioni agli investimenti di capitale nell'infrastruttura/negli edifici dei porti
Aiuti alle associazioni o unioni di produttori o ad operatori del settore (articolo 4)
Copertura delle spese relative alla costituzione della conforme organizzazione nel settore della pesca, in conformità alla Legge sulla pesca marittima (Gazz.uff. della RS, no 58/02).
Settore o settori interessati: Settore della pesca e dell'acquacoltura.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Občina Piran |
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Tartinijev TRG 2 |
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SLO-6330 Piran |
Indirizzo web: http://www.piran.si
Aiuto n.: XF 16/2005
Stato membro: Spagna
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuti allo sviluppo tecnologico nei settori della pesca e dell'acquacoltura.
Fondamento giuridico:
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Artículo 149.1.15a de la Constitución Española. |
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Artículo 3 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima. |
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Proyecto de Orden APA/…/2005, de …, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola. |
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: L'importo massimo dell'aiuto è fissato a 130 000 EUR/anno (centotrentamila EUR all'anno), con la seguente ripartizione:
Intensità massima dell'aiuto: L'importo di ciascuna sovvenzione concessa non può superare l'importo di 50 000 EUR annui nel caso a) o di 40 000 EUR annui nei casi b) e c) per un triennio e non può in alcun caso oltrepassare il 100 % dell'investimento. Non sono ammissibili al finanziamento le spese di esercizio delle organizzazioni
Data di applicazione: Sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del regime nel Boletín Oficial del Estado (Gazzetta ufficiale dello Stato)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il progetto che beneficia di sovvenzioni deve avere una durata massima di tre anni
Obiettivo dell'aiuto: Finanziare progetti con le seguenti finalità:
Indicazione dell'articolo (articoli da 4 a 12) utilizzato e dei costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale: Articolo 6. Aiuti agli investimenti destinati a misure di innovazione e di assistenza tecnica.
Tutti i costi legati al progetto, eccetto le spese di esercizio delle organizzazioni, per un importo massimo di 50 000/40 000 EUR/anno, per tre anni
Settore o settori interessati: Le organizzazioni di produttori del settore della pesca, le associazioni di pescatori, le associazioni professionali degli imprenditori del settore della pesca e dell'acquacoltura e le ONG
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
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Secretaria General de Pesca Marítima |
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Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros |
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C/ José Ortega y Gasset, 57 |
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E-28006 Madrid |
Sito web: (http://www.mapya.es/JACUMAR)
Numero dell'aiuto: XF 18/2005
Note esplicative: A norma del regolamento n. 98 del 2005 del ministero dell'agricoltura estone, può essere concessa una compensazione alle imprese alieutiche operanti nelle acque interne per una parte dell'aliquota delle accise sul carburante versata o da versare nel 2005. Per tale compensazione il bilancio nazionale prevede un importo di 1 445 000 EKK (92 352 EUR), ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale alla potenza del motore principale delle imbarcazioni da essi possedute.
Possono beneficare di tale compensazione le piccole e medie imprese alieutiche operanti nella acque interne titolari di una licenza di pesca professionale per il 2005 e in possesso di un'imbarcazione da pesca.
Stato membro: Repubblica di Estonia
Titolo del regime di aiuto: Compensazione concessa nel 2005 alle imprese alieutiche per compensare l'aumento dell'aliquota delle accise sul carburante diesel
Base giuridica: EV Põllumajandusministri määrus nr 98, “2005. aastal kalandustoodete tootjale eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära tõusu kompenseerimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord.”
Spesa annua prevista nell'ambito del regime di aiuto: Il progetto prevede un aiuto di 1 445 000 EKK (92 352 EUR) a favore dei pescatori operanti nelle acque interne.
Intensità massima degli aiuti: Le imprese alieutiche operanti nelle acque interne versano ogni anno 1 445 000 EEK di accise sul carburante diesel; la compensazione concessa nel 2005 per le accise ammonta a questa stessa cifra ed è ripartita in misura proporzionale alla potenza del motore delle imbarcazioni
Data di attuazione: Il termine per la presentazione delle domande scade il 9.11.2005 e a decorrere da tale data l'autorità competente interessata (Ufficio dei registri e dell'informazione in agricoltura) dispone di un periodo di 40 giorni per il trattamento delle domande, al termine del quale si procede al versamento della compensazione
Durata del regime di aiuti: Fino al 31 dicembre 2005
Obiettivo dell'aiuto: La misura è intesa ad aiutare le piccole e medie imprese mediante una compensazione delle accise sul carburante diesel versate nel 2005
Il progetto di aiuto si fonda sull'articolo 13 (regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione), in base al quale le accise sul carburante rientrano fra le spese ammissibili
Settore interessato: Settore della pesca nelle acque interne
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet |
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Narva mnt. 3 |
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EE-Tartu 51009 |
Indirizzo web: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=944632
Numero dell'aiuto: XF 19/2005
Note esplicative: il regime di aiuti prevede la concessione di contributi per l'ammodernamento delle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura
Stato membro: Italia
Regione: Toscana
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: approvazione e pubblicazione sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del bando di gara per la presentazione delle domande di contributo relative alla misura «Acquacoltura»
Base giuridica: Decreto dirigenziale n. 4589 del 24 agosto 2005
Spesa annua prevista: EUR 311 267,92. Detto importo è riferito al 2005 e non si prevede il rifinanziamento del regime di aiuti per gli anni successivi
Intensità massima dell'aiuto: il regime di aiuti prevede il contributo massimo del 40 % calcolato su un costo totale dell'investimento non superiore a 250 000 EUR
Data di applicazione: le domande di contributo possono essere presentate entro il termine di 30 giorni calcolati a partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURT
Obiettivo dell'aiuto: favorire l'ammodernamento degli impianti di acquacoltura
Indicare quale articolo del Reg. CE n. 1595/2004 è utilizzato: art. 11.
Indicare i costi ammissibili: nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE n. 2792/1999 e del Reg. CE n. 448/2004, sono considerati ammissibili i costi sostenuti per:
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l'acquisto di attrezzature finalizzate all'ammodernamento degli impianti (mangiatoie, ossigenatori, macchinari vari, filtri per la depurazione ecc.), |
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la realizzazione di vasche per la riproduzione e l'ingrasso, di vasche di decantazione, |
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la realizzazione di locali funzionali all'azienda (avannotterie, lavorazione e commercializzazione del prodotto, ricoveri attrezzi e macchinari ecc.). |
Settore interessato: Acquacoltura
Nome ed indirizzo dell'Autorità che concede l'aiuto:
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Regione Toscana |
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Settore Produzioni Agricole Zootecniche |
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Via di Novoli n. 26 |
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I-50127 Firenze |
Sito Web: www.rete.toscana.it/sett/agric/Pesca-acquacoltura/Pesca.htm
Numero dell'aiuto: XF 20/2005
Note esplicative: Quello dello scampo rappresenta uno stock di importanza strategica per il settore della pesca marittima scozzese. Seafood Scotland coadiuverà il governo scozzese nell'attuazione del suo programma di sviluppo sostenibile del settore della pesca marittima («Sustainable framework for Scottish Sea Fisheries») attraverso l'elaborazione congiunta di un quadro strategico volto a migliorare la redditività del settore dello scampo in Scozia, in conformità del regolamento 1595/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca
Stato membro: Regno Unito
Regione: Scozia
Organi amministrativi responsabili del regime
Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department
Pentland House
47 Robb's Loan
Edinburgh
United Kingdom
Website: www.scotland.gov.uk
Tel: (44–131) 244 64 14
Fax: (44–131) 244 62 88
Libby Woodhatch
Seafood Scotland
Tel: (44–131) 557 93 44
Fax: (44–131) 557 93 44
Website: www.seafoodscotland.org
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Jacinta Vaz |
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Marine Fisheries Agency |
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Grants Team |
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Area 6D, 3 — 8 Whitehall Place West |
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London SW1A 2HH |
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United Kingdom |
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Tel: (44–207) 270 80 42 |
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Fax: (44–207) 270 80 19 |
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E-mail: Jacinta.vaz@defra.gsi.gov.uk |
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: Aiuto a favore di Seafood Scotland
Base giuridica: Column 1 of the item of Schedule 1 to the Budget (Scotland) Act 2005
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto singolo concesso alla società: Il regime prevede un pagamento unico di GBP 150 000 a favore di Seafood Scotland. Totale GBP 150 000
Intensità massima dell'aiuto: Pagamento unico di GBP 150 000 a favore di Seafood Scotland. L'aiuto è versato sotto forma di sovvenzione diretta in denaro contro fattura quietanzata. Non sono ammesse altre forme di aiuto.
L'importo dell'aiuto non supererà, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 per ciascun progetto approvato.
Data di applicazione: L'aiuto sarà concesso a decorrere dal 14 dicembre 2005, subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale allo scadere del termine di 10 giorni lavorativi dalla trasmissione del presente formulario, in conformità del disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1595/2004.
Durata del regime o dell'aiuto singolo: Fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il periodo di applicazione del regolamento di esenzione (regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione), ossia il 31 dicembre 2006.
Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo del regime è elaborare una strategia diretta a migliorare la redditività del settore della pesca dello scampo. A tal fine occorrerà realizzare analisi di mercato e attività di divulgazione e formazione e predisporre sistemi atti a rafforzare la trasparenza della catena di approvvigionamento dello scampo
Indicazione dell'articolo (articoli da 4 a 12) utilizzato e dei costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale: L'aiuto sarà concesso ai sensi degli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 1595/2004. Gli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 1595/2004 prevedono rispettivamente aiuti alle associazioni o unioni di produttori o ad operatori del settore e aiuti per gli investimenti nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca. I costi ammissibili comprendono:
la promozione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro e le condizioni igienico-sanitarie dei prodotti, a bordo e allo sbarco,
l'organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale,
l'accesso alla formazione, segnatamente in materia di qualità, e la diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra,
la definizione e l'applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale,
la creazione di valore aggiunto nei prodotti,
il miglioramento della conoscenza e della trasparenza nella produzione e nel mercato.
Settore o settori interessati: Il regime si applica ai settori della pesca marittima, della trasformazione e della commercializzazione.
Per maggiori informazioni sul regime di aiuto si rimanda all'allegato II.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department |
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Pentland House |
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47 Robb's Loan |
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Edinburgh EH14 1TY |
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United Kingdom |
Funzionario responsabile: Gillian Barclay, Head of Seafish Trade, Markets and Communities Branch.
Sito Web: www.scotland.gov.uk/topics/fisheries/sea-fisheries
(1) Relazione primavera 2005, Ufficio per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo economico della Repubblica di Slovenia (EUR/SIT = 239,7)