6.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 83/3


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2006/C 83/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto:

XT 56/01

Stato membro:

Belgio

Regione:

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:

Decreto del governo fiammingo che fissa condizioni e regole dettagliate di concessione di sussidi a favore di misure di formazione e istruzione permanente destinate a lavoratori ed imprese, sezione «Hefboomkrediet — opleidingen» («Credito leva — formazione»)

Base giuridica:

Decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, inzonderheid artikel 16

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

Gli importi differiscono a seconda dell'esercizio. Per il periodo 2002-2006, dal bilancio fiammingo è previsto un importo annuo (indicativo) da 6 a 9 milioni di EUR, ovvero una media di 7,5 milioni di EUR all'anno.

Per quanto riguarda l'aiuto concesso attraverso il FSE, per il periodo 2002-2006 è previsto in media un importo annuo (indicativo) di 4 milioni di EUR

Intensità massima dell’aiuto:

L’intensità massima dell’aiuto (il totale degli aiuti pubblici accordati dallo Stato membro e dall’Unione europea) per i programmi di formazione viene stabilita in base al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione e all’articolo 29, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1260/1999.

I limiti sono i seguenti:

Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione: intensità massima degli aiuti (aiuto europeo e fiammingo insieme) per la formazione in rapporto alla base sovvenzionabile:

 

PMI

Grandi imprese

Formazione generale

70%

50%

Queste intensità possono essere aumentate di 5 punti percentuali per le regioni assistite di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Regolamento (CE) n. 1260/1999, articolo 29, paragrafo 3, lettera b):

L’aiuto autorizzato del FSE ammonta al 50% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno al 25% delle spese pubbliche ammissibili.

Data di applicazione:

La misura è stata approvata dal governo fiammingo il 27 settembre 2002

Durata del regime o della concessione dell'aiuto individuale:

Il regime è in vigore fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto:

Le imprese possono chiedere sussidi solo per la formazione generale per i dipendenti. La formazione specifica non è ammissibile. A tal fine viene tenuto conto della definizione di formazione «generale» di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.

Le misure di formazione devono essere dirette all'adattamento dei lavoratori dipendenti e autonomi ai rapidi sviluppi e ai cambiamenti dell'impresa e/o della società. Devono interessare almeno 10 partecipanti e prevedere almeno 8 ore per partecipante.

I progetti vengono classificati secondo un punteggio. Bonus cumulativi vengono assegnati in base a vari criteri di selezione, fra cui l'implicazione di gruppi vulnerabili, l'imprenditorialità sostenibile, la TIC, i posti di lavoro con scarsità d'offerta. Possono essere accumulati al massimo 21 punti di bonus. In funzione degli stanziamenti disponibili vengono selezionati i progetti che ottengono i punteggi più elevati

Settori economici interessati:

tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Nome:

ESF-Agentschap

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Indirizzo:

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Altre informazioni:

Il decreto «Hefboomkrediet — opleidingen» approvato il 28 settembre 2001 dal governo fiammingo è abolito e sostituito dal nuovo decreto approvato dallo stesso governo fiammingo il 27 settembre 2002.

Le modifiche apportate nel nuovo progetto hanno una portata piuttosto limitata. Fondamentalmente si tratta di una concezione più perfezionata dei gruppi vulnerabili, della limitazione del dossier alla formazione generale, di una modifica della procedura di consultazione dei comitati subregionali per l'occupazione e di una revisione del sistema dei punti di bonus


Numero dell'aiuto

XT 59/02

Stato membro

Italia

Regione

Veneto

Titolo del regime di aiuti

Regime Camerale di aiuti destinati alla formazione dei dipendenti delle PMI Venete concessi dalle singole Camere di commercio del Veneto

Base giuridica

Delibere e/o provvedimenti delle CCIAA e/o delle loro aziende speciali, Unione regionale e del loro Centro estero, che contemplano precisa indicazione del Regolamento comunitario di esenzione in parola

Spesa annua prevista per il regime

EUR 1 841 504

Qualora la cifra globale in questione dovesse aumentare di oltre il 20% entro il 2006, le Camere si impegnano sin d'ora a dare formale comunicazione alla Commissione europea della variazione del presente regime

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente e nell'ambito dei massimali indicati all'art. 4 del Regolamento in parola, l'aiuto avrà sempre come soglie massime d'intervento:

a)

35% — per la formazione specifica del personale delle PMI;

b)

70% — per la formazione generale del personale delle PMI.

c)

35% — nei casi in cui non sia possibile distinguere tra formazione specifica e quella generale.

In ogni caso, per ogni singola iniziativa non sarà mai concesso un aiuto superiore a EUR 200 000, e comunque non vi sarà alcun aiuto singolo che si avvicini alla somma di EUR 1 milione, conformemente all'art. 5 del Regolamento in questione

Data di applicazione

Dalla data di comunicazione della presente

Durata del regime

fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto

Il regime oggetto della presente comunicazione riguarda tanto la formazione generale, quanto quelle specifica, nel rispetto dei termini, criteri e sotto le condizioni riprese all'art. 2 del Regolamento in parola.

La formazione generale interesserà tutti i settori e riguarderà segnatamente le seguenti materie:

1.

amministrazione e finanza aziendale;

2.

organizzazione aziendale;

3.

informatica anche applicata all'uso di internet, e-business;

4.

qualità, ambiente e sicurezza;

5.

marketing;

6.

logistica;

7.

gestione risorse umane e comunicazione,

8.

gestione della clientela

Alcuni insegnamenti saranno rivolti all'aggiornamento di particolari categorie artigianali (estetisti, orafi, fotografi)

Settore economico interessato (o settori)

Tutte le PMI ubicate in Veneto, senza distinzione alcuna, potranno beneficiare del presente regime, incluse quelle riprese nell'allegato I del trattato CE

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Camere di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato (CCIAA) della Regione Veneto (1).

Ufficio di coordinamento: per questa materia è l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto

Indirizzo:

via Sansovino 9

I-30173 Mestre (VE)

tel (0039) 041 258 16 66

fax (0039) 041 258 16 00

e-mail europa@eicveneto.it


Numero dell'aiuto

XT 1/03

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti

Promozione della formazione per i lavoratori:

il regime riguarda determinati gruppi di lavoratori che seguono una formazione su richiesta del loro datore di lavoro;

i datori di lavoro vengono parzialmente esonerati dal pagamento di determinati costi di formazione;

il regime si applica solo alla formazione generale condotta dal VDAB

Beneficiari

Quali gruppi di lavoratori sono ammissibili per questa parziale esenzione?

1.

I lavoratori a rischio, se seguono la formazione entro 6 mesi dalla loro assunzione. Sono lavoratori a rischio:

i lavoratori che prima della loro entrata in servizio sono stati disoccupati almeno 12 mesi;

i lavoratori che prima della loro entrata in servizio hanno percepito per almeno 6 mesi il reddito minimo garantito;

i lavoratori che al momento della loro entrata in servizio erano iscritti presso il Fondo nazionale di riqualificazione sociale per i disabili;

i lavoratori al di sotto dei 18 anni soggetti all'obbligo scolastico a tempo parziale;

i lavoratori di più di 18 anni non in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore;

i lavoratori che, per 3 anni prima della loro entrata in servizio, non hanno percepito alcun sussidio o non hanno esercitato alcuna attività lavorativa, o che avevano interrotto la loro attività lavorativa per 3 anni o che non hanno mai esercitato alcuna attività lavorativa

2.

I lavoratori a rischio di disoccupazione:

per licenziamento collettivo

per licenziamento individuale

appartenenti a un'impresa in difficoltà (2) appartenenti a un'impresa in ristrutturazione (3)

3.

I lavoratori appartenenti a imprese con non più di 25 dipendenti:

lavoratori di imprese con meno di 10 dipendenti;

lavoratori di imprese impieganti da 10 a 25 dipendenti

4.

I lavoratori che per motivi medici non possono più esercitare la loro funzione attuale

Base giuridica

Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21-12-1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.

Deze besluitswijziging wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering op 6-12-2002.

Spesa annua prevista per il regime

Fra 800 000 e 1,5 milioni di EUR all'anno

Intensità massima dell'aiuto

Per la formazione, VDAB pone a carico dei suoi clienti-datori di lavoro solo i costi degli insegnanti, del materiale e dell'ammortamento delle attrezzature. È in base a questi costi che viene calcolato l'aiuto, come indicato nella modifica della decisione.

Gli altri costi, ammissibili come costi di formazione (si veda il regolamento 68/2001) -, sono in ogni caso a carico del datore di lavoro.

L'intensità dell'aiuto varia a seconda del gruppo interessato, ma in base a diverse simulazioni non è mai risultata superiore al 50%. Le simulazioni sono sempre state basate sull'intervento più alto possibile del VDAB e sul salario minimo di un lavoratore del settore secondo il contratto collettivo di lavoro.

formazione VDAB più cara: intensità dell'aiuto: 49,03% (il che rappresenta solo lo 0,13% del fatturato)

formazione più comune: intensità dell'aiuto: 44,44% (il che rappresenta il 18,45% del fatturato)

Nella decisione in questione, questo «intervento più alto possibile del VDAB» si applica per lo più in casi specifici in cui il dipendente può spesso essere considerato «de facto» come disoccupato (licenziamento collettivo, licenziamento individuale, incapacità, per ragioni mediche, di continuare a esercitare la funzione attuale); negli altri casi l'intervento del VDAB è pari alla metà.

Inoltre: secondo il regolamento, per le grandi imprese, è autorizzata una percentuale d'aiuto fino al 50%, ma il VDAB si occupa soprattutto di specifici gruppi interessati e delle PMI, per i quali il regolamento consente una percentuale più elevata.

Nel caso in cui la percentuale d'aiuto fosse comunque superiore a quanto previsto dal regolamento, la decisione limita questa percentuale al massimo autorizzato

Data di applicazione

1.1.2003

Durata del regime

30.6.2007.

Il regime è stabilito con decisione del governo fiammingo senza limiti di tempo. In linea di principio resta applicabile dopo la data indicata, salvo eventuali modifiche apportate dal governo fiammingo tramite decreto. Se richiesto, adatteremo le misure al regolamento in vigore dopo il 31.12.2006.

Obiettivo dell'aiuto

Il VDAB ha come compito, fra gli altri, quello di assicurare una formazione ai lavoratori su richiesta del loro datore di lavoro, e questo a pagamento.

Per promuovere la formazione di determinati gruppi di lavoratori, il datore di lavoro può beneficiare di una sovvenzione. Questa sovvenzione vale solo per le formazioni VDAB di carattere generale.

Il VDAB offre in materia di formazione una gamma molto ampia. In questo momento offriamo 1 622 corsi di formazione in tutte le Fiandre. Un panorama completo si trova sul sito www.vdab.be/opleidingen.

Settori economici interessati

Tutti i settori possono chiedere di beneficiare di questa misura.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Keizerslaan 11

B-1000 Bruxelles

Indirizzo:

Contatto:

Frank Roegiest

Dienst betalende opleidingen

Keizerslaan 11

B-1000 Bruxelles

tel. (32-2) 506 15 78

fax (32-2) 506 15 15

e-mail: froegies@vdab.be


Numero dell'aiuto

XT 89/04

Stato membro

 Italia

Regione

 Provincia Autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuti

Finanziamento di azioni formative rivolte a lavoratori occupati in attuazione del c. 4 art. 6 della Legge 53/2000 — anno 2004

Base giuridica

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2410 di data 22/10/2004 pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige del 2/11/04 n 44 supp.1.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale anno 2004

522 301,09 EUR (0,52 milioni di EUR)

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere da 2.11.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31.12.2004

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Provincia Autonoma di Trento — Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro — Ufficio Fondo Sociale Europeo

Indirizzo:

via Giusti, 40

I-38100 Trento

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR

 


Numero dell'aiuto

XT 90/04

Stato membro

 Italia

Regione

 Provincia Autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuti

Finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori delle imprese (compresi imprenditori e dirigenti d'impresa) Misura D1 del Fondo Sociale Europeo. — anno 2004

Base giuridica

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2409 di data 22/10/2004 (pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige del 2/11/04 n.44 sup.1)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale anno 2004

3 430 000 EUR (3,43 milioni di EUR)

Credito garantito

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Credito garantito

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento

 

Data di applicazione

A decorrere da 2.11.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino a 31.12.2004

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Formazione specifica

Settori economici interessati

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Nome:

Provincia Autonoma di Trento — Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro — Ufficio Fondo Sociale Europeo

Indirizzo:

via Giusti, 40

I-38100 Trento

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR

 


(1)  Trattasi in particolare delle CCIAA (Camere di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato) di Venezia, Verona, Belluno, Vicenza, Treviso, direttamente o, indirettamente, attraverso le loro aziende speciali, l'Unione regionale ed il loro Centro estero. Le Camere di Padova e Rovigo al momento non erogano aiuti rilevanti ai sensi del presente regolamento.

(2)  Impresa in difficoltà: impresa che, nei conti annuali dei due esercizi che precedono la data della richiesta di riconoscimento, contabilizza prima delle imposte una perdita d'esercizio, e, per l'ultimo esercizio, questa perdita supera l'importo degli ammortamenti e delle correzioni di valore dei costi di avviamento e delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

(3)  Impresa in ristrutturazione: impresa che, conformemente a quanto stabilito nel contratto collettivo di lavoro n. 24 del 2 ottobre 1975 relativo alla procedura di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in materia di licenziamento collettivo, e nel Regio Decreto del 24 maggio 1976 relativo al licenziamento collettivo, procede a un licenziamento collettivo. Oppure impresa che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 51 della legge del 3 luglio 1978 relativa ai contratti di lavoro, durante l'anno precedente la richiesta di riconoscimento ha registrato un numero di giorni di disoccupazione almeno pari al 20% del numero totale di giorni dichiarati per i lavoratori all'Ufficio nazionale di sicurezza sociale. Oppure impresa che si trova nella situazione di procedere a un licenziamento collettivo in base alla prima condizione, ma che di fatto non lo realizza se dimostra che la concessione della deroga può permettere di evitare il licenziamento dei lavoratori interessati.