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6.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 83/3 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
(2006/C 83/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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Numero dell'aiuto: |
XT 56/01 |
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Stato membro: |
Belgio |
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Regione: |
Fiandre |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: |
Decreto del governo fiammingo che fissa condizioni e regole dettagliate di concessione di sussidi a favore di misure di formazione e istruzione permanente destinate a lavoratori ed imprese, sezione «Hefboomkrediet — opleidingen» («Credito leva — formazione») |
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Base giuridica: |
Decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, inzonderheid artikel 16 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: |
Gli importi differiscono a seconda dell'esercizio. Per il periodo 2002-2006, dal bilancio fiammingo è previsto un importo annuo (indicativo) da 6 a 9 milioni di EUR, ovvero una media di 7,5 milioni di EUR all'anno. Per quanto riguarda l'aiuto concesso attraverso il FSE, per il periodo 2002-2006 è previsto in media un importo annuo (indicativo) di 4 milioni di EUR |
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Intensità massima dell’aiuto: |
L’intensità massima dell’aiuto (il totale degli aiuti pubblici accordati dallo Stato membro e dall’Unione europea) per i programmi di formazione viene stabilita in base al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione e all’articolo 29, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1260/1999. I limiti sono i seguenti:
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PMI |
Grandi imprese |
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Formazione generale |
70% |
50% |
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Queste intensità possono essere aumentate di 5 punti percentuali per le regioni assistite di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.
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Data di applicazione: |
La misura è stata approvata dal governo fiammingo il 27 settembre 2002 |
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Durata del regime o della concessione dell'aiuto individuale: |
Il regime è in vigore fino al 31 dicembre 2006 |
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Obiettivo dell'aiuto: |
Le imprese possono chiedere sussidi solo per la formazione generale per i dipendenti. La formazione specifica non è ammissibile. A tal fine viene tenuto conto della definizione di formazione «generale» di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione. Le misure di formazione devono essere dirette all'adattamento dei lavoratori dipendenti e autonomi ai rapidi sviluppi e ai cambiamenti dell'impresa e/o della società. Devono interessare almeno 10 partecipanti e prevedere almeno 8 ore per partecipante. I progetti vengono classificati secondo un punteggio. Bonus cumulativi vengono assegnati in base a vari criteri di selezione, fra cui l'implicazione di gruppi vulnerabili, l'imprenditorialità sostenibile, la TIC, i posti di lavoro con scarsità d'offerta. Possono essere accumulati al massimo 21 punti di bonus. In funzione degli stanziamenti disponibili vengono selezionati i progetti che ottengono i punteggi più elevati |
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Settori economici interessati: |
tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: |
Nome: ESF-Agentschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap |
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Indirizzo:
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Altre informazioni: |
Il decreto «Hefboomkrediet — opleidingen» approvato il 28 settembre 2001 dal governo fiammingo è abolito e sostituito dal nuovo decreto approvato dallo stesso governo fiammingo il 27 settembre 2002. Le modifiche apportate nel nuovo progetto hanno una portata piuttosto limitata. Fondamentalmente si tratta di una concezione più perfezionata dei gruppi vulnerabili, della limitazione del dossier alla formazione generale, di una modifica della procedura di consultazione dei comitati subregionali per l'occupazione e di una revisione del sistema dei punti di bonus |
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Numero dell'aiuto |
XT 59/02 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Veneto |
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Titolo del regime di aiuti |
Regime Camerale di aiuti destinati alla formazione dei dipendenti delle PMI Venete concessi dalle singole Camere di commercio del Veneto |
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Base giuridica |
Delibere e/o provvedimenti delle CCIAA e/o delle loro aziende speciali, Unione regionale e del loro Centro estero, che contemplano precisa indicazione del Regolamento comunitario di esenzione in parola |
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Spesa annua prevista per il regime |
EUR 1 841 504 Qualora la cifra globale in questione dovesse aumentare di oltre il 20% entro il 2006, le Camere si impegnano sin d'ora a dare formale comunicazione alla Commissione europea della variazione del presente regime |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente e nell'ambito dei massimali indicati all'art. 4 del Regolamento in parola, l'aiuto avrà sempre come soglie massime d'intervento:
In ogni caso, per ogni singola iniziativa non sarà mai concesso un aiuto superiore a EUR 200 000, e comunque non vi sarà alcun aiuto singolo che si avvicini alla somma di EUR 1 milione, conformemente all'art. 5 del Regolamento in questione |
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Data di applicazione |
Dalla data di comunicazione della presente |
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Durata del regime |
fino al 31 dicembre 2006 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Il regime oggetto della presente comunicazione riguarda tanto la formazione generale, quanto quelle specifica, nel rispetto dei termini, criteri e sotto le condizioni riprese all'art. 2 del Regolamento in parola. La formazione generale interesserà tutti i settori e riguarderà segnatamente le seguenti materie:
Alcuni insegnamenti saranno rivolti all'aggiornamento di particolari categorie artigianali (estetisti, orafi, fotografi) |
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Settore economico interessato (o settori) |
Tutte le PMI ubicate in Veneto, senza distinzione alcuna, potranno beneficiare del presente regime, incluse quelle riprese nell'allegato I del trattato CE |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Camere di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato (CCIAA) della Regione Veneto (1). Ufficio di coordinamento: per questa materia è l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto |
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Indirizzo:
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Numero dell'aiuto |
XT 1/03 |
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Stato membro |
Belgio |
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Regione |
Fiandre |
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Titolo del regime di aiuti |
Promozione della formazione per i lavoratori:
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Beneficiari |
Quali gruppi di lavoratori sono ammissibili per questa parziale esenzione?
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Base giuridica |
Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21-12-1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding. Deze besluitswijziging wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering op 6-12-2002. |
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Spesa annua prevista per il regime |
Fra 800 000 e 1,5 milioni di EUR all'anno |
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Intensità massima dell'aiuto |
Per la formazione, VDAB pone a carico dei suoi clienti-datori di lavoro solo i costi degli insegnanti, del materiale e dell'ammortamento delle attrezzature. È in base a questi costi che viene calcolato l'aiuto, come indicato nella modifica della decisione. Gli altri costi, ammissibili come costi di formazione (si veda il regolamento 68/2001) -, sono in ogni caso a carico del datore di lavoro. L'intensità dell'aiuto varia a seconda del gruppo interessato, ma in base a diverse simulazioni non è mai risultata superiore al 50%. Le simulazioni sono sempre state basate sull'intervento più alto possibile del VDAB e sul salario minimo di un lavoratore del settore secondo il contratto collettivo di lavoro.
Nella decisione in questione, questo «intervento più alto possibile del VDAB» si applica per lo più in casi specifici in cui il dipendente può spesso essere considerato «de facto» come disoccupato (licenziamento collettivo, licenziamento individuale, incapacità, per ragioni mediche, di continuare a esercitare la funzione attuale); negli altri casi l'intervento del VDAB è pari alla metà. Inoltre: secondo il regolamento, per le grandi imprese, è autorizzata una percentuale d'aiuto fino al 50%, ma il VDAB si occupa soprattutto di specifici gruppi interessati e delle PMI, per i quali il regolamento consente una percentuale più elevata. Nel caso in cui la percentuale d'aiuto fosse comunque superiore a quanto previsto dal regolamento, la decisione limita questa percentuale al massimo autorizzato |
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Data di applicazione |
1.1.2003 |
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Durata del regime |
30.6.2007. Il regime è stabilito con decisione del governo fiammingo senza limiti di tempo. In linea di principio resta applicabile dopo la data indicata, salvo eventuali modifiche apportate dal governo fiammingo tramite decreto. Se richiesto, adatteremo le misure al regolamento in vigore dopo il 31.12.2006. |
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Obiettivo dell'aiuto |
Il VDAB ha come compito, fra gli altri, quello di assicurare una formazione ai lavoratori su richiesta del loro datore di lavoro, e questo a pagamento. Per promuovere la formazione di determinati gruppi di lavoratori, il datore di lavoro può beneficiare di una sovvenzione. Questa sovvenzione vale solo per le formazioni VDAB di carattere generale. Il VDAB offre in materia di formazione una gamma molto ampia. In questo momento offriamo 1 622 corsi di formazione in tutte le Fiandre. Un panorama completo si trova sul sito www.vdab.be/opleidingen. |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori possono chiedere di beneficiare di questa misura. |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Keizerslaan 11 B-1000 Bruxelles |
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Indirizzo:
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Numero dell'aiuto |
XT 89/04 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Provincia Autonoma di Trento |
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Titolo del regime di aiuti |
Finanziamento di azioni formative rivolte a lavoratori occupati in attuazione del c. 4 art. 6 della Legge 53/2000 — anno 2004 |
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Base giuridica |
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2410 di data 22/10/2004 pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige del 2/11/04 n 44 supp.1. |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale anno 2004 |
522 301,09 EUR (0,52 milioni di EUR) |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
A decorrere da 2.11.2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 31.12.2004 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
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Formazione specifica |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Provincia Autonoma di Trento — Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro — Ufficio Fondo Sociale Europeo |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR |
Sì |
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Numero dell'aiuto |
XT 90/04 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Provincia Autonoma di Trento |
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Titolo del regime di aiuti |
Finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori delle imprese (compresi imprenditori e dirigenti d'impresa) Misura D1 del Fondo Sociale Europeo. — anno 2004 |
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Base giuridica |
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2409 di data 22/10/2004 (pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige del 2/11/04 n.44 sup.1) |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale anno 2004 |
3 430 000 EUR (3,43 milioni di EUR) |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
A decorrere da 2.11.2004 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino a 31.12.2004 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
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Formazione specifica |
Sì |
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Settori economici interessati |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: Provincia Autonoma di Trento — Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro — Ufficio Fondo Sociale Europeo |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR |
Sì |
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(1) Trattasi in particolare delle CCIAA (Camere di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato) di Venezia, Verona, Belluno, Vicenza, Treviso, direttamente o, indirettamente, attraverso le loro aziende speciali, l'Unione regionale ed il loro Centro estero. Le Camere di Padova e Rovigo al momento non erogano aiuti rilevanti ai sensi del presente regolamento.
(2) Impresa in difficoltà: impresa che, nei conti annuali dei due esercizi che precedono la data della richiesta di riconoscimento, contabilizza prima delle imposte una perdita d'esercizio, e, per l'ultimo esercizio, questa perdita supera l'importo degli ammortamenti e delle correzioni di valore dei costi di avviamento e delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
(3) Impresa in ristrutturazione: impresa che, conformemente a quanto stabilito nel contratto collettivo di lavoro n. 24 del 2 ottobre 1975 relativo alla procedura di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in materia di licenziamento collettivo, e nel Regio Decreto del 24 maggio 1976 relativo al licenziamento collettivo, procede a un licenziamento collettivo. Oppure impresa che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 51 della legge del 3 luglio 1978 relativa ai contratti di lavoro, durante l'anno precedente la richiesta di riconoscimento ha registrato un numero di giorni di disoccupazione almeno pari al 20% del numero totale di giorni dichiarati per i lavoratori all'Ufficio nazionale di sicurezza sociale. Oppure impresa che si trova nella situazione di procedere a un licenziamento collettivo in base alla prima condizione, ma che di fatto non lo realizza se dimostra che la concessione della deroga può permettere di evitare il licenziamento dei lavoratori interessati.