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18.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 67/16 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale relativo alle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — memorie dinamiche ad accesso casuale) originari della Repubblica di Corea
(2006/C 67/05)
La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»). Il riesame riguarda esclusivamente le sovvenzioni alla Hynix Semiconductor Inc.
1. Prodotto oggetto del riesame
I prodotti oggetto del riesame sono alcuni circuiti elettronici integrati noti come DRAM (Dynamic Random Access Memories — memorie dinamiche ad accesso casuale), costruiti utilizzando tipi diversi di semiconduttori metallo-ossidi (MOS), compresi tipi di MOS complementari (CMOS), di ogni tipo, densità, variante, velocità di accesso, configurazione, confezione o supporto, ecc., originari della Repubblica di Corea («il prodotto in esame»). Le DRAM di cui al paragrafo precedente possono avere la seguente forma:
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DRAM montate su wafer classificabili al codice NC ex 8542 21 01 (codice TARIC 8542210110), |
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DRAM in forma di chip (dies) classificabili al codice NC ex 8542 21 05 (codice TARIC 8542210510), |
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DRAM montate classificabili ai codici NC 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15 e 8542 21 17, |
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DRAM in forme multicombinate (moduli di memoria, schede di memoria o aggregate in altri modi) classificabili ai codici NC ex 8473 30 10 (codice TARIC 8473301010), ex 8473 50 10 (codice TARIC 8473501010) ed ex 8548 90 10 (codice TARIC 8548901010), |
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DRAM in forma di chip e/o DRAM montate incorporate in DRAM in forme multicombinate a condizione che le DRAM in forme multicombinate siano originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea, classificabili ai codici NC ex 8473 30 10 (codice TARIC 8473301010), ex 8473 50 10 (codice TARIC 8473501010) ed ex 8548 90 10 (codice TARIC 8548901010). |
Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.
2. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore sulle importazioni di DRAM dalla Hynix Semiconductor Inc. consistono in un dazio compensativo definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1480/2003 del Consiglio (2), relativo alle importazioni di DRAM originarie della Repubblica di Corea, modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2005 (3).
3. Motivazione del riesame
La Commissione ha ricevuto informazioni dalla Hynix Semiconductor Inc. in base alle quali gli effetti di tutte le sovvenzioni ritenute compensabili nell'inchiesta che ha portato all'istituzione di misure con il regolamento (CE) n. 1480/2003 sono cessati.
D'altra parte, la Commissione ha ricevuto informazioni dai produttori comunitari, dalla Infineon Technologies AG e dalla Micron Europe Ltd, in base alle quali le misure esistenti sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame della Hynix Semiconductor Inc. non sono più sufficienti, al livello attuale, per controbilanciare le sovvenzioni all'origine del pregiudizio. Si sostiene che l'importo delle sovvenzioni sia aumentato oltre il 34,8 % che attualmente è applicabile alle importazioni di DRAM prodotte dalla Hynix Semiconductor Inc. e che la Hynix Semiconductor Inc. beneficia di varie nuove sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica di Corea successivamente al periodo iniziale dell'inchiesta (2001). Tali presunte sovvenzioni consistono in una proroga del debito, una capitalizzazione del debito, la modifica delle condizioni di pagamento degli interessi, prestiti da parte di banche pubbliche o sollecitate dallo Stato per finanziare trasferimenti di patrimonio, un'operazione di svalutazione del capitale, un'operazione di acquisizione di liquidità, prestiti a termine e un accordo di credito rotativo. Tali sovvenzioni, secondo quanto affermato nell'inchiesta, sarebbero dello stesso tipo delle sovvenzioni compensabili, causa di pregiudizio, concesse dal governo della Repubblica di Corea alla Hynix Semiconductor Inc. e, pertanto, le misure esistenti non sembrano essere sufficienti, o non più sufficienti, a controbilanciarle.
È stato affermato che le operazioni di cui sopra costituirebbero sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo coreano alla Hynix Semiconductor Inc. e conferiscono pertanto un vantaggio a tale società. Tali sovvenzioni sarebbero limitate alla sola Hynix Semiconductor Inc., risultando quindi specifiche e compensabili. Infine si asserisce che le misure in vigore non siano più adeguate a controbilanciare tali sovvenzioni compensabili.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, per quanto concerne le sovvenzioni alla Hynix Semiconductor Inc., sussistono elementi di prova a prima vista sufficienti secondo cui le circostanze riguardo alle sovvenzioni sono cambiate in modo significativo e che, pertanto, le misure in vigore dovrebbero essere riesaminate.
4. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base.
Se si stabilisce che le misure in vigore sulle importazioni di DRAM prodotte dalla Hynix Semiconductor Inc. debbano essere modificate, si dovrebbe anche determinare di quanto modificare l'aliquota del dazio applicabile alle importazioni prodotte da tutte le altre società, come stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1480/2003.
a) Questionari
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alla Hynix Semiconductor Inc., alle autorità coreane e a tutti gli istituti finanziari interessati noti. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 5, lettera a) del presente avviso.
b) Raccolta delle informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente avviso.
Inoltre, la Commissione può procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro il termine di cui al punto 5, lettera b), del presente avviso.
5. Termini
a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
b) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
6. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:
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Commissione europea |
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Direzione generale Commercio |
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Direzione B |
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Ufficio: J-79 5/16 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax (32-2) 295 65 05 |
7. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.
(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 212 del 22.8.2003, pag. 1.
(3) GU L 340 del 23.12.2005, pag. 7.
(4) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (GU L 288 del 21.10.1997, pag.1) e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.