Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione /* COM/2006/0915 def. - COD 2006/0303 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 22.12.2006 COM(2006) 915 definitivo 2006/0303 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (presentata dalla Commissione) 2006/0303 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2], visto il parere del Comitato delle regioni[3], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4], considerando quanto segue: (1) La direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[6]. (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione delle misure di esecuzione di portata generale volte a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato in conformità alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. (3) Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[7] relativa alla decisione 2006/512/CE, gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione elenca una serie di atti che devono essere adeguati con urgenza, ivi compresa la direttiva 2002/95/CE. (4) Occorre, in particolare, conferire alla Commissione la facoltà di adeguare gli allegati. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/95/CE, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. (5) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 2002/95/CE. (6) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2002/95/CE sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2002/95/CE è modificata come segue: (1) L'articolo 5, paragrafo 1, è modificato come segue: a) La frase introduttiva è sostituita dal seguente testo: "La Commissione adotta le modificazioni necessarie ad adeguare l'allegato al progresso tecnico e scientifico ai fini seguenti:" (b) È aggiunto il seguente comma: "Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2." (2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 7 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio[8]. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa." Articolo 2 La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [1] GU C […]del […], pag. […]. [2] GU C […]del […], pag. […]. [3] GU C […]del […], pag. […]. [4] … [5] GU L 37 del 13.2.2003, pagg. 19-23. [6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [7] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1. [8] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.