52006PC0910

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione /* COM/2006/0910 def. - COD 2006/0305 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.12.2006

COM(2006) 910 definitivo

2006/0305 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

2006/0305 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE[3] del Consiglio, prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[4].

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione delle misure di esecuzione di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE[5], gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione elenca una serie di atti che devono essere adeguati con urgenza, tra cui figura la direttiva 2004/39/CE.

(4) È opportuno in particolare abilitare la Commissione ad adottare le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2004/39/CE onde tener conto degli sviluppi tecnici sopravvenuti sui mercati finanziari e assicurare un'applicazione uniforme della direttiva medesima. Si tratta, più nello specifico, delle misure intese ad adeguare le definizioni o a modificare la portata delle esenzioni, ad approfondire o a completare le disposizioni della direttiva concernenti i requisiti di organizzazione o le condizioni di esercizio che si applicano alle imprese di investimento o agli enti creditizi, nonché ad aggiungere disposizioni di dettaglio riguardanti gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione che si impongono alle diverse sedi di negoziazione contemplate dalla direttiva. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/39/CE e a completare la medesima aggiungendo nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) La direttiva 2004/39/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione congiunta relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione e che occorre, di conseguenza, conferire competenze di esecuzione alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte miranti ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. In seguito all'adozione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere il disposto di cui alla direttiva 2004/39/CE che contempla un limite di durata.

(6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 2004/39/CE.

(7) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2004/39/CE sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2004/39/CE è modificata come segue:

1. all'articolo 2, il paragrafo 3 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunta la seguente frase:

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

2. l'articolo 4 è modificato nel modo seguente:

a) al paragrafo 1, punto 2), la frase "Agendo secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, la Commissione stabilisce:" viene sostituita dalla frase "La Commissione stabilisce:";

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

ii) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al paragrafo 1, punto 2), nonché al primo comma del presente paragrafo, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

3. all'articolo 13, il paragrafo 10 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunta la seguente frase:

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

4. all'articolo 15, il paragrafo 3 è modificato nel modo seguente:

a) al secondo e terzo comma, l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al secondo e terzo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

5. all'articolo 18, il paragrafo 3 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

6. all'articolo 19, il paragrafo 10 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

7. all'articolo 21, il paragrafo 6 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

8. all'articolo 22, il paragrafo 3 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

9. all'articolo 24, il paragrafo 5 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

10. all'articolo 25, il paragrafo 7 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunta la seguente frase:

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

11. all'articolo 27, il paragrafo 7 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

12. all'articolo 28, il paragrafo 3 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

13. all'articolo 29, il paragrafo 3 è modificato nel modo seguente:

a) al primo comma, l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

14. all'articolo 30, il paragrafo 3 è modificato nel modo seguente:

a) al primo comma, l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

15. all'articolo 40, il paragrafo 6 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

16. all'articolo 44, il paragrafo 3 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

17. all'articolo 45, il paragrafo 3 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

18. l'articolo 56, paragrafo 5, e l'articolo 58, paragrafo 4, sono modificati nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunta la seguente frase:

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 64, paragrafo 2.";

19. l'articolo 64 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della medesima.";

b) il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23, come modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[5] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1