52006PC0903

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/EC relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (resentata dalla Commissione) /* COM/2006/0903 def. - COD 2006/0285 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.12.2006

COM(2006) 903 definitivo

2006/0285 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/43/EC relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(resentata dalla Commissione)

2006/0285 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/43/EC relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[4].

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di esecuzione di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE[5], gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione elenca una serie di atti che devono essere adeguati con urgenza, tra cui figura la direttiva 2006/43/CE.

(4) È opportuno in particolare abilitare la Commissione ad adottare le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2006/43/CE, intese in particolare ad assicurare la fiducia nella funzione di revisione e l'applicazione uniforme dei requisiti in materia di deontologia professionale, sistemi di controllo della qualità, indipendenza e obiettività, ad adeguare l'elenco delle materie su cui verte il controllo delle conoscenze teoriche dei revisori, ad adottare principi di revisione internazionali e uno schema comune di relazioni di revisione per i conti annuali o consolidati, e a definire i casi eccezionali di trasferimento diretto di documenti a paesi terzi. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/43/CE, ovvero a completare la medesima aggiungendo nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) La direttiva 2006/43/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione congiunta relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione e che occorre, di conseguenza, conferire competenze di esecuzione alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte miranti ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. In seguito all'adozione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere il disposto di cui alla direttiva 2006/43/CE che contempla un limite di durata.

(6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 2006/43/CE.

(7) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2006/43/CE sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/43/CE è modificata come segue:

1. all'articolo 8, il paragrafo 3 è modificato nel modo seguente:

a) la frase "secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2" viene soppressa;

b) viene aggiunta la seguente frase:

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.";

2. all'articolo 21, il paragrafo 2 è modificato nel modo seguente:

a) la frase "secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2" viene soppressa;

b) viene aggiunta la seguente frase:

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.";

3. all'articolo 22, il paragrafo 4 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.";

4. l'articolo 26 è modificato nel modo seguente:

a) al paragrafo 1, il riferimento "all'articolo 48, paragrafo 2" è sostituito dal riferimento "all'articolo 48, paragrafo 2 bis";

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2," viene soppresso;

ii) viene aggiunto il seguente comma:

"Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.";

5. all'articolo 28, il paragrafo 2 è modificato nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunta la seguente frase:

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.";

6. l'articolo 29, paragrafo 2, l'articolo 36, paragrafo 7, e l'articolo 47, paragrafi 3 e 5, sono modificati nel modo seguente:

a) l'inciso ", secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2," viene soppresso;

b) viene aggiunta la seguente frase:

"Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.";

7. l'articolo 48 è modificato nel modo seguente:

a) è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della medesima.";

b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il (…)

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…]

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23, come modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[5] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1