52006PC0902

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione /* COM/2006/0902 def. - COD 2006/0284 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.12.2006

COM(2006) 902 definitivo

2006/0284 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

2006/0284 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare la prima e la terza frase dell'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4] prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[5].

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE[6], gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione elenca una serie di atti che devono essere adeguati con urgenza, tra cui figura la direttiva 2006/48/CE.

(4) È opportuno in particolare abilitare la Commissione ad adottare adattamenti tecnici e misure di esecuzione onde tener conto, tra le altre cose, degli sviluppi tecnici sopravvenuti sui mercati finanziari e assicurare un'applicazione uniforme della direttiva 2006/48/CE. Si tratta, più nello specifico, di misure intese a chiarire le definizioni, a modificare la portata delle esenzioni, ad approfondire o completare il disposto della direttiva mediante adattamenti tecnici relativi alla determinazione dei fondi propri, all'organizzazione, al calcolo e alla valutazione dei rischi e delle esposizioni, nonché ad aggiungere disposizioni di dettaglio concernenti gli obblighi di comunicazione da parte delle autorità competenti. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/48/CE nonché a completare la medesima aggiungendo nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) La direttiva 2006/48/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione congiunta relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione e che occorre, di conseguenza, conferire competenze di esecuzione alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte miranti ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. In seguito all'adozione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere il disposto di cui alla direttiva 2006/48/CE che contempla un limite di durata.

(6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 2006/48/CE.

(7) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2006/48/CE con la presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:

1. l'articolo 150 è modificato nel modo seguente:

2. al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell'articolo 62, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2, gli adattamenti tecnici intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati.";

3. al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Conformemente alla procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2, la Commissione può adottare le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola:";

4. i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

5. l'articolo 151 è modificato nel modo seguente:

6. il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 8 della medesima.";

7. il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il (…)

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1]

[2]

[3]

[4] GU L 177 del 30.6.2006, pagg. 1–200.

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23, come modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[6] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.