52006PC0813

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (versione codificata) /* COM/2006/0813 def. - CNS 2006/0265 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.12.2006

COM(2006) 813 definitivo

2006/0265 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre relativo al controllo, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE[3]; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 4045/89 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

4045/89 (adattato)

2006/0265 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 37 ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia e che abroga la direttiva 77/435/CEE[6], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[7]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

4045/89 considerando (1) (adattato)

2. A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 , relativo al finanziamento della politica agricola comune[8], gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di accertare la limpidezza e la regolarità delle azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) , nonché per prevenire e perseguire le irregolarità e recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze.

4045/89 considerando (2) (adattato)

3. Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici può costituire un efficacissimo mezzo di controllo delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAG; tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, il presente regolamento non incide sulle disposizioni nazionali in materia di controllo che siano di portata più ampia di quelle delle disposizioni previste da esso .

4045/89 considerando (5)

4. I documenti in base ai quali viene effettuato il controllo in questione devono essere determinati in modo da consentire una verifica completa.

4045/89 considerando (6) (adattato)

5. È opportuno che la scelta delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare del carattere delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione delle imprese beneficiarie o debitrici secondo la loro importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAG.

4045/89 considerando (7) (adattato)

6. Occorre inoltre stabilire un numero minimo di controllo dei documenti commerciali; tale numero deve essere fissato applicando un metodo che consenta di evitare eccessive differenze tra gli Stati membri dovute alla particolare struttura delle spese rispettive nel quadro dei FEAG; tale metodo può essere definito prendendo come riferimento il numero di imprese che rivestono una certa importanza finanziaria nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAG.

4045/89 considerando (8)

7. Occorre definire i poteri degli agenti incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato e di fornire loro le informazioni che richiedono; si deve, in particolare, prevedere la possibilità di sequestrare i documenti commerciali, in determinati casi.

4045/89 considerando (9) (adattato)

8. Data la struttura internazionale del commercio agricolo e ai fini del funzionamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri; è altresì necessario elaborare a livello comunitario una documentazione centralizzata concernente imprese beneficiarie o debitrici stabilite in paesi terzi.

4045/89 considerando (10)

9. Se l'adozione dei loro programmi di controllo spetta innanzi tutto agli Stati membri, è necessario che tali programmi siano comunicati alla Commissione, affinché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, e che tali programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati. I controlli possono così essere concentrati su settori o imprese ad alto rischio di frode.

4045/89 considerando (11) (adattato)

10. I servizi che effettuano i controlli, in applicazione del presente regolamento, devono essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento.

4045/89 considerando (12)

11. È necessario che ciascuno Stato membro disponga di un servizio specifico incaricato di seguire l'applicazione del presente regolamento e di coordinare i controlli effettuati a norma del presente regolamento; i funzionari di detto servizio possono effettuare i controlli delle imprese a norma del presente regolamento.

4045/89 considerando (15)

12. Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli dei documenti commerciali devono essere coperte dal segreto professionale.

4045/89 considerando (16)

13. È opportuno predisporre uno scambio di informazioni a livello comunitario, affinché i risultati dell'applicazione del presente regolamento possano essere utilizzati con maggiore efficacia,

4045/89

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

2154/2002 art. 1, punto 1, lett. a) (adattato)

1. Il presente regolamento riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia FEAG sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti, in seguito denominati «imprese».

3094/94 art. 1, punto 2 (adattato)

2. Il presente regolamento non si applica alle misure contemplate nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio [9]. A norma della procedura di cui all’ articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005 , la Commissione stabilisce un elenco delle altre misure cui non si applica il presente regolamento.

2154/2002 art. 1, punto 1, lett. b) (adattato)

3. Nei controlli delle misure o dei progetti di sviluppo rurale non espressamente esclusi da tali controlli, a norma dell'allegato del regolamento (CE) n. 2311/2000 della Commissione [10] occorre tener conto del contesto specifico nel quale si inseriscono tali misure e progetti.

3094/94 art. 1, punto 1 (adattato)

4. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

a) per «documenti commerciali» si intende il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale dell'impresa nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati immagazzinati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;

3094/94 art. 1, punto 2 (adattato)

b) per «terzi» si intende ogni persona fisica o giuridica che abbia un collegamento diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG.

4045/89 (adattato)

è1 2154/2002 art. 1, punto 2, lett. a)

è2 3094/94 art. 1, punto 3

Articolo 2

1. Gli Stati membri procedono a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto del carattere delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri vigilano affinché la scelta delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di rivelazione delle irregolarità nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG. La selezione tiene conto in particolare dell'importanza finanziaria delle imprese in questo settore e di altri fattori di rischio.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano, durante ogni periodo di controllo di cui al paragrafo 7, un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese le cui entrate o i cui debiti o la somma di essi, nell'ambito del sistema FEAG, sezione garanzia, siano stati superiori a è1 150 000 EUR nel è2 l'anno di esercizio FEAG precedente quello in cui inizia il periodo di controllo in questione.

3094/94 art. 1, punto 5 (adattato)

3. Per ciascun periodo di controllo, gli Stati membri, fatti salvi i loro obblighi di cui al paragrafo 1, selezionano le imprese da controllare in funzione dei risultati dell'analisi dei rischi applicata al settore delle restituzioni all'esportazione e a tutte le altre misure per le quali essa può applicarsi. Gli Stati membri presentano alla Commissione la loro proposta per l'utilizzazione delle analisi dei rischi. Tale proposta comprende tutte le informazioni utili riguardanti il metodo da seguire, le tecniche, i criteri e i metodi di attuazione. Essa è presentata entro il 1o dicembre dell'anno che precede l'inizio del periodo di controllo in cui l'analisi dovrà applicarsi. Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni della Commissione in merito alla loro proposta, che devono essere formulate entro otto settimane dal ricevimento della stessa.

3094/94 art. 1, punto 5 (adattato)

è1 2154/2002 art. 1, punto 2, lett. b)

4. Per quel che riguarda le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l'analisi dei rischi non sia applicabile, le imprese per le quali la somma delle entrate e delle uscite ovvero la somma di questi due importi nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG, è stata superiore a è1 350 000 EUR , e che non è stata controllata ai sensi del presente regolamento durante uno dei due periodi di controllo precedenti, devono obbligatoriamente costituire oggetto di controllo.

4045/89

è1 2154/2002 art. 1, punto 2, lett. c)

5. Le imprese la cui somma delle entrate o dei debiti sia stata inferiore a è1 40 000 EUR sono unicamente controllate in applicazione del presente regolamento in funzione di criteri che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto all'articolo 10 o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma.

6. Nei casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese ai sensi dell'articolo 1 nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all' articolo 3.

7. Il periodo di controllo si situa tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno seguente.

3094/94 art. 1, punto 7

Il controllo si riferisce a un periodo di almeno dodici mesi con termine durante il periodo di controllo precedente; esso può essere esteso per periodi, che lo Stato membro determinerà, che precedono o seguono il periodo di dodici mesi.

4045/89 (adattato)

è1 3094/94 art. 1, punto 8

8. I controlli effettuati in applicazione del presente regolamento non pregiudicano i controlli effettuati conformemente all'è1 articolo 6 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio [11] né quelli effettuati conformemente agli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 .

4045/89

Articolo 3

3094/94 art. 1 punto 9

1. L'accuratezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi, fra l'altro:

a) raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;

b) se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;

4045/89 (adattato)

c) raffronti con la contabilità dei flussi finanziari per o derivanti dalle transazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento FEAG, e

2154/2002 art. 1, punto 3

d) verifiche, a livello della contabilità, o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.

4045/89

2. In modo particolare, qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità delle disposizioni comunitarie o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, occasionalmente, le quantità detenute in magazzino.

3094/94 art. 1, punto 10

3. Nella scelta delle operazioni da controllare, si tiene pienamente conto del grado di rischio.

4045/89 (adattato)

Articolo 4

Le imprese conservano i documenti commerciali per un periodo di almeno tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono stati redatti.

Gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo per l'obbligo di conservare detti documenti.

Articolo 5

3094/94 art. 1, punto 11

1. I responsabili delle imprese o i terzi si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate. I dati immagazzinati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.

4045/89

2. Gli agenti incaricati del controllo o le persone a tal fine abilitate possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

3094/94 art. 1, punto 12 (adattato)

3. Qualora nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente regolamento i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi è richiesto all'impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore considerato.

Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.

Qualora tutti i documenti commerciali o parte di essi, da verificare ai sensi del presente regolamento si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata che l'impresa controllata, all'interno o al di fuori del territorio comunitario, l'impresa controllata deve mettere tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo ed in data definiti dallo Stato membro responsabile dell'esecuzione del controllo.

4045/89

Articolo 6

1. Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l'applicazione delle regole relative alla procedura penale in materia di sequestro dei documenti.

2. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel presente regolamento.

3094/94 art. 1, punto 13 (adattato)

Articolo 7

1. Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui agli articoli 2 e 3 nei seguenti casi :

a) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito,

b) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessarie per il controllo.

La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri. Le disposizioni relative a tale coordinamento sono definite a norma della procedura di cui all’ articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005 .

2154/2002 art. 1, punto. 4, lett. a) (adattato)

Se due o più Stati membri includono nel programma inviato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 , una proposta di azione comune che preveda un'ampia assistenza reciproca, la Commissione può, su richiesta, concedere una riduzione fino al 25% del numero minimo di controlli stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafi da 2 a 5, per gli Stati membri interessati.

3094/94 art. 1, punto 13 (adattato)

2. Durante i primi tre mesi successivi all'anno d'esercizio FEAG, in cui il pagamento è stato effettuato o percepito, gli Stati membri comunicano un elenco delle imprese di cui al paragrafo 1, lettera a) , a ciascuno Stato membro in cui una simile impresa è stabilita. Detto elenco comprende tutti i particolari che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell'articolo 2. Una copia di detto elenco è inviata alla Commissione.

Lo Stato membro in cui il pagamento è stato effettuato o percepito può chiedere allo Stato membro in cui l'impresa è stabilita di controllare alcune delle imprese di tale elenco ai sensi dell'articolo 2, indicando la necessità della richiesta e in particolare i rischi su cui si fonda.

Lo Stato membro che riceve la richiesta tiene nel debito conto i rischi connessi con l’impresa che gli sono stati comunicati dallo Stato membro richiedente.

Lo Stato membro che riceve la richiesta informa la Stato richiedente dell'esito della stessa. In caso di controllo di un'impresa inclusa in tale elenco, lo Stato membro che lo ha effettuato informa dei risultati dello stesso lo Stato membro richiedente al più tardi tre mesi dopo la fine del periodo di controllo.

2154/2002 art. 1, punto 4, lett. b)

Un compendio trimestrale di tali richieste è inviato alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

3094/94 art.1, punto 13 (adattato)

3. Durante i primi tre mesi successivi all'anno di esercizio FEAG in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.

2154/2002 art. 1, punto. 4, lett. c)

4. Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 2 richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all'articolo 3, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa e i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.

3094/94 art. 1, punto 13 (adattato)

5. La Commissione stabilisce, a norma della procedura di cui all’ articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005 , i requisiti minimi del contenuto delle richieste di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo .

4045/89 (adattato)

Articolo 8

1. Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel presente regolamento sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni da esse svolte negli Stati membri o nelle istituzioni delle Comunità, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.

2. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di procedura giudiziaria.

Articolo 9

1. Anteriormente al 1o gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente regolamento.

Detta relazione espone le difficoltà eventualmente incontrate nonché le misure prese per il loro superamento e presenta eventualmente proposte di miglioramento.

2. Gli Stati membri e la Commissione hanno un regolare scambio di opinioni in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. La Commissione valuta annualmente il progresso realizzato nel suo rapporto annuale sull'amministrazione del Fondo, previsto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1290/2005 .

4045/89

è1 3094/94 art. 1, punto 15

Articolo 10

1. Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che essi intendono effettuare conformemente all'articolo 2 nel periodo di controllo successivo.

2. Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:

a) il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;

b) i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.

3. I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di è1 otto settimane.

4. Le modifiche apportate dagli Stati membri ai programmi sono disciplinate dalla stessa procedura.

5. Eccezionalmente la Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno o più Stati membri.

4045/89 (adattato)

Articolo 11

1. In ciascuno Stato membro, un servizio specifico è incaricato di seguire l'applicazione del presente regolamento e

a) l'esecuzione dei controlli previsti da parte di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio, o

b) il coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente regolamento siano ripartiti fra il servizio specifico e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.

4045/89

2. Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente regolamento devono essere organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi o da sezioni di essi incaricati dei pagamenti e dei controlli che li precedono.

3. Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, il servizio specifico di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie.

4. Il servizio specifico vigila inoltre:

a) alla formazione degli agenti nazionali incaricati dei controlli di cui al presente regolamento, affinché acquisiscano le nozioni necessarie all'espletamento dei loro compiti;

b) alla gestione delle relazioni di controllo e di tutta la documentazione in rapporto con i controlli effettuati e previsti in applicazione del presente regolamento;

c) alla redazione e alla comunicazione dei rapporti di cui all'articolo 9, paragrafo 1 come anche dei programmi di cui all'articolo 10.

5. Il servizio specifico è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui ai paragrafi 3 e 4.

Esso è composto da agenti il cui numero e la cui formazione sono adeguati all'espletamento dei suddetti compiti.

6. Il presente articolo non è applicabile quando il numero minimo di imprese da controllare in virtù dell'articolo 2, paragrafi da 2 a 5, è inferiore a 10.

4045/89 (adattato)

Articolo 12

Gli importi in euro menzionati nel presente regolamento sono convertiti , se opportuno, in moneta nazionale applicando i tassi di cambio in vigore il primo giorno lavorativo dell'anno in cui il periodo di controllo inizia e pubblicati nella parte C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 13

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate , se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005 .

Articolo 14

Per il controllo delle spese specifiche finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento si applicano le disposizioni degli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 .

4045/89 (adattato)

è1 3094/94 art. 1, punto 18, lettera a)

Articolo 15

è1 1. Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente regolamento, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. è1 Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.

3094/94 art. 1, punto 18, lettera b) (adattato)

2. I controlli di cui all'articolo 2 sono effettuati da agenti dello Stato membro.

Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali; essi hanno tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.

3. Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all'articolo 7, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare con il consenso dello Stato membro richiesto ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.

Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto devono, in qualsiasi momento, essere in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.

4. Gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal participare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservino ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano in particolare alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

Articolo 16

Il regolamento (CEE) n. 4045/89 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

4045/89 (adattato)

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18) |

Regolamento (CE) n. 3094/94 del Consiglio (GU L 328 del 20.12.1994, pag. 1) |

Regolamento (CE) n. 3235/94 del Consiglio (GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16) | limitatamente all’articolo 1, paragrafo 1 |

Regolamento (CE) n. 2154/2002 del Consiglio (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4) |

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 4045/89 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1 |

Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 1, paragrafo 4, alinea, e articolo 1, paragrafo 4, lettera a) |

Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 1, paragrafo 4, lettera b) |

Articolo 1, paragrafo 4 | Articolo 1, paragrafo 2 |

Articolo 1, paragrafo 5 | Articolo 1, paragrafo 3 |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma | Articolo 2, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 2, paragrafo 3 |

Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma | ___ |

Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma | Articolo 2, paragrafo 4 |

Articolo 2, paragrafo 2, quinto comma | Articolo 2, paragrafo 5 |

Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 6 |

Articolo 2, paragrafo 4 | Articolo 2, paragrafo 7 |

Articolo 2, paragrafo 5 | Articolo 2, paragrafo 8 |

Articolo 3, paragrafo 1, alinea | Articolo 3, paragrafo 1, alinea |

Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 3 |

Articolo 4 | Articolo 4 |

Articolo 5 | Articolo 5 |

Articolo 6 | Articolo 6 |

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, alinea | Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, alinea |

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, primo trattino | Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino | Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma |

Articolo 7, paragrafi 2, 3, 4 e 5 | Articolo 7, paragrafi 2, 3, 4 e 5 |

Articolo 8 | Articolo 8 |

Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 4 | Articolo 9, paragrafo 1, primo comma Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 3 |

Articolo 9, paragrafo 5 | ____ |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 10, paragrafo 1 |

Articolo 10, paragrafo 2, alinea | Articolo 10, paragrafo 2, alinea |

Articolo 10, paragrafo 2, primo trattino | Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) |

Articolo 10, paragrafo 2, secondo trattino | Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) |

Articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 | Articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 |

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, alinea | Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, alinea |

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, primo trattino | Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino | Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 11, paragrafi 2 e 3 | Articolo 11, paragrafi 2 e 3 |

Articolo 11, paragrafo 4, alinea | Articolo 11, paragrafo 4, alinea |

Articolo 11, paragrafo 4, primo trattino | Articolo 11, paragrafo 4, lettera a) |

Articolo 11, paragrafo 4, secondo trattino | Articolo 11, paragrafo 4, lettera b) |

Articolo 11, paragrafo 4, terzo trattino | Articolo 11, paragrafo 4, lettera c) |

Articolo 11, paragrafi 5 e 6 | Articolo 11, paragrafi 5 e 6 |

Articolo 18 | Articolo 12 |

Articolo 19 | Articolo 13 |

Articolo 20 | Articolo 14 |

Articolo 21 | Articolo 15 |

Articolo 22 | ____ |

___ | Articolo 16 |

Articolo 23 | Articolo 17 |

____ | Allegato I |

____ | Allegato II |

__________[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato I della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […] .

[6] GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).

[7] V. allegato I.

[8] GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42) .

[9] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 .

[10] GU L 265 del 19.10.2000, pag. 10.

[11] GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.