52006PC0809

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) /* COM/2006/0809 def. - COD 2003/0153 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.12.2006

COM(2006) 809 definitivo

2003/0153 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro)

2003/0153 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2003)418 def. – 2003/0153 (COD): | 14.7.2003. |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 28.1.2004. |

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 11.2.2004. |

Data di trasmissione della proposta modificata: | 3.11.2004. |

Data di adozione della posizione comune: | 11.12.2006. |

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

a) Questa proposta rappresenta un’attualizzazione della direttiva quadro 70/156/CEE[1] concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

b) La direttiva 70/156/CEE è il principale strumento giuridico a disposizione della Comunità europea per realizzare il mercato unico nel settore automobilistico. Da un lato essa ricorre all’armonizzazione delle disposizioni tecniche in materia di costruzione dei veicoli e dei loro componenti e, dall’altro, alla sostituzione delle procedure amministrative di omologazione nazionale con un’omologazione comunitaria unica obbligatoria.

A seguito dell’adozione delle direttive 92/53/CEE [2], 2002/24/CE [3] e 2003/37/CE [4], tutte le categorie di veicoli possono beneficiare dei vantaggi offerti dall’omologazione comunitaria. Unicamente i veicoli commerciali ([5]) ne beneficiano soltanto in parte. Uno degli obiettivi perseguiti dalla presente proposta è quello di estendere ai veicoli commerciali i principi dell’omologazione comunitaria.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali sulla posizione comune

Il Consiglio ha accolto favorevolmente la proposta di rifusione della direttiva quadro 70/156/CEE proposta dalla Commissione. D’altra parte il Consiglio si è congratulato delle aggiunte e dei miglioramenti apportati rispetto alla direttiva 92/53/CEE che, cronologicamente, costituiva la prima rifusione della direttiva 70/156/CEE.

Il Consiglio ha peraltro voluto riformulare vari articoli per chiarirne la portata, cioè per meglio precisarne le condizioni d’applicazione.

Il Consiglio ha introdotto vari nuovi articoli per favorire il futuro sviluppo di nuove iniziative nell’ambito della politica di semplificazione della legislazione comunitaria per il settore automobilistico. L’iscrizione di tali nuovi articoli si inserisce perfettamente nel contesto delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello “ CARS 21” .

Tenuto conto della complessità dei meccanismi di omologazione già esistenti a decorrere dal 1996 e dei relativi aspetti giuridici le discussioni in seno al Consiglio hanno consentito di mantenere un sottile equilibrio tra gli imperativi della sicurezza stradale, della tutela ambientale e delle realtà industriali. La posizione comune rappresenta quindi, anzitutto, un testo di compromesso elaborato allo scopo di ricevere l’adesione di tutti gli Stati membri.

La Commissione ha partecipato all’elaborazione dei nuovi articoli e delle varie riformulazioni degli articoli esistenti.

La Commissione, pur aderendo al testo della posizione comune, avrebbe peraltro preferito, nell’interesse stesso degli utenti, date più ravvicinate per l’attuazione dell’omologazione comunitaria per i veicoli commerciali, sia per completare la realizzazione del mercato interno sia per rendere obbligatorie quanto prima le prescrizioni in materia di sicurezza per tale tipo di veicoli.

3.2. Osservazioni sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo

Il Consiglio ha condiviso appieno il parere della Commissione circa gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura.

Per questo motivo sono stati rifiutati tutti gli emendamenti che avrebbero introdotto nella direttiva quadro disposizioni incompatibili con gli obiettivi della proposta. Analogamente, per non creare incertezze giuridiche, sono stati rifiutati gli emendamenti relativi a settori già contemplati da altre legislazioni comunitarie.

Il Consiglio ha approvato gli emendamenti del Parlamento europeo, nella versione riformulata dalla Commissione, riguardanti l’omologazione propriamente detta, ampliando essi la portata delle disposizioni presentate inizialmente. Sono stati accettati gli emendamenti riguardanti l’omologazione individuale.

Il Consiglio ha accettato di riesaminare i limiti per le piccole serie onde tener conto dell’ampliamento dell’Unione europea avvenuto nel maggio 2004.

Quanto alle date di attuazione dell’omologazione comunitaria, il Consiglio ha rifiutato in blocco la proposta del Parlamento di rinviare tutte le date proposte dalla Commissione, ritenendo che un rinvio tanto rilevante potrebbe pregiudicare gli interessi stessi dei costruttori che sono i primi beneficiari dell’armonizzazione delle disposizioni tecniche e amministrative in materia di omologazione dei veicoli.

3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione

Tra i nuovi articoli, l’articolo 10 bis precisa le modalità di esecuzione delle prove richieste per la concessione di un’omologazione. Esso comporterà una semplificazione rilevante dei metodi di prova consentendo l’utilizzo di metodi virtuali e autorizzando il costruttore a presentare egli stesso rapporti di prova.

L’articolo 38 (“Notifica e designazione dei servizi tecnici”) è stato interamente riformulato. Si è precisato in quali condizioni le autorità amministrative responsabili dell’omologazione possono sostituirsi ai servizi tecnici designati a tal fine e sorvegliare esse stesse prove effettuate presso gli impianti dei costruttori. Il Consiglio ha altresì fissato le condizioni per la valutazione delle competenze delle varie parti interessate nella procedura di omologazione a seguito dell’effettuazione delle prove richieste, dei controlli di conformità della produzione e dei controlli mediante prelievo di veicoli o di componenti in commercio.

Un’attenzione particolare è stata rivolta ai pezzi e dispositivi disponibili sul mercato del post-vendita in modo che quelli che potrebbero interferire con il funzionamento del veicolo non possano essere immessi sul mercato se non dopo approvazione da parte delle autorità incaricate dell’omologazione. Al fine di instaurare una procedura di omologazione semplificata, sul calco dell’omologazione abituale, è stato inserito un nuovo articolo (“Pezzi e dispositivi che presentano un grave rischio [..]”).

Il Consiglio ha riveduto integralmente il calendario proposto dalla Commissione per l’attuazione dell’omologazione comunitaria per i veicoli commerciali al fine di offrire un periodo più lungo alle piccole e medie imprese per adeguarsi alle nuove disposizioni. Il nuovo calendario tiene conto del fatto che il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è stato esteso da 12 a 18 mesi.

Onde tener conto delle modifiche derivanti dall’introduzione dei nuovi articoli e della recente entrata in vigore di nuove direttive particolari, sono stati apportati aggiornamenti agli allegati.

La Commissione approva completamente tali modifiche.

4. CONCLUSIONE

Mediante la sua proposta iniziale del 14 luglio 2003 la Commissione mira ad estendere il vantaggio dell’omologazione a tutti i veicoli, compresi i veicoli commerciali, al fine di realizzare il mercato interno nel settore automobilistico. Oltre ai vantaggi in termini di economia di scala offerti ai consumatori, la proposta presenta l’interesse di consentire un notevole miglioramento della sicurezza dei veicoli in quanto rende obbligatorie ipso facto tutte le direttive d’armonizzazione tecnica elaborate a seguito dell’adozione della direttiva 70/156/CEE.

Per i cittadini europei, oltre ai vantaggi offerti da un mercato unico aperto e concorrenziale, un fattore essenziale è costituito dal miglioramento notevole della sicurezza stradale in un momento in cui la circolazione internazionale dei veicoli commerciali è in pieno sviluppo.

Il Consiglio ha sostenuto la proposta modificata della Commissione, pur apportandovi una serie di modifiche che avranno un impatto positivo sulle procedure di omologazione. Al fine di semplilficare in futuro la legislazione comunitaria, sono stati introdotti vari articoli per tener conto delle raccomandazioni formulate nella relazione CARS 21 .

Il Consiglio ha deliberato all’unanimità.

Per concludere, la Commissione appoggia la posizione comune adottata dal Consiglio.

[1] Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi – Gazzetta ufficiale L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

[2] Direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - Gazzetta ufficiale L 225 del 10.8.1992, pag. 1 .

[3] Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio – Gazzetta ufficiale L 124 del 9.5.2002, pag. 1 .

[4] Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che abroga la direttiva 74/150/CEE – Gazzetta ufficiale L 171 del 9.7.2003, pag.1.

[5] Veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 tonnellate), autocarri, rimorchi, semirimorchi, autobus e pullman.