52006PC0807

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'Accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 presentata dalla Commissione /* COM/2006/0807 def. - ACC 2006/0263 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 15.12.2006

COM(2006) 807 definitivo

2006/0263 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'Accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 presentata dalla Commissione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La conferenza, creata in seno all'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo) al fine di negoziare il testo dell'Accordo internazionale sui legni tropicali destinato a succedere all'Accordo internazionale sui legni tropicali del 1994 prorogato, ha concluso i suoi lavori il 27 gennaio 2006 con l'adozione del testo di un nuovo accordo. Quest'ultimo è stato aperto alla firma presso le Nazioni Unite a New York, che ne sono il depositario a partire dal 3 aprile 2006 e fino ad un mese dopo l'entrata in vigore definitiva prevista per il 1° febbraio 2008 o fino ad una qualsiasi data successiva in cui saranno soddisfatte le condizioni previste all'articolo 39.

In occasione dei dibattiti, la Commissione ha negoziato sulla base del mandato e delle direttive di negoziato approvati dal Consiglio nel giugno 2005[1] su proposta della Commissione. Visti il risultato dei dibattiti e il contenuto del nuovo strumento che riflette la posizione difesa dalla Comunità, la Commissione ritiene che sia necessario firmare l'Accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 e depositare lo strumento di approvazione presso la sezione dei trattati delle Nazioni Unite a New York.

Da un punto di vista puramente giuridico, va ricordato che, pur trattandosi di accordi commerciali oggetto dell'articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli accordi sui legni tropicali sono accordi in materia di prodotti di base non convenzionali, che riguardano sia il capitolo commercio che il capitolo ambiente, attraverso la gestione sostenibile finalizzata alla conservazione delle specie arboree tropicali.

Nella fattispecie, un esame attento degli scopi indicati dal nuovo accordo indica che l'aspetto inerente il commercio è destinato a favorire una gestione forestale e uno sviluppo sostenibili. L'organizzazione scaturita dall'accordo (ITTO) occupa una posizione inusuale nel panorama delle organizzazioni internazionali dei prodotti di base, perché interessa il settore del commercio e dell'industria ma anche dell'ambiente. Per questo motivo la Commissione ritiene che la base giuridica dovrebbe essere duplice, associando all'articolo 133 del trattato l'articolo 175. Il nuovo accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 dovrebbe quindi essere approvato anche dalla Comunità.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il nuovo accordo, come i due strumenti precedenti, non prevede clausole economiche che prevedono interventi sui mercati comportanti una partecipazione finanziaria obbligatoria da parte dei membri, in aggiunta agli obblighi già previsti in termini di contributi al bilancio amministrativo. Per motivi pratici di gestione in un contesto allargato a 27 Stati membri, la Commissione propone che la Comunità copra le spese obbligatorie inerenti al conto del bilancio amministrativo. Gli Stati membri dell'Unione potranno in tal modo intervenire mediante contributi volontari al bilancio del conto speciale. La Commissione intende così assicurare una gestione congiunta dell'accordo, pur tenendo conto degli interessi individuali di tutti gli Stati membri.

Di conseguenza, la presente proposta di decisione è finalizzata all'approvazione dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 e ad autorizzare la Comunità a depositare presso l'ufficio dei trattati internazionali delle Nazioni Unite lo strumento di approvazione.

2006/0263 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'Accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 presentata dalla Commissione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 175, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 gennaio 2006 la Conferenza di negoziato istituita sotto l'egida dell'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo) ha approvato il testo dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 2006.

(2) Questo nuovo accordo è stato negoziato per sostituire l'accordo internazionale sui legni tropicali del 1994 prorogato, che rimarrà in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo del 2006.

(3) L'Accordo internazionale sui legni tropicali del 2006 è aperto alla firma e al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione a decorrere dal 3 aprile 2006 e lo rimarrà fino a un mese dopo l'entrata in vigore definitiva prevista per il 1° febbraio 2008 o fino ad una qualsiasi data successiva.

(4) Gli obiettivi perseguiti dal nuovo accordo s'inseriscono sia nel quadro della politica commerciale comune che nel quadro dell'ambiente.

(5) La Comunità europea è parte contraente dell'Accordo internazionale sui legni tropicali del 1994. Il nuovo accordo continuerà a contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Unione europea ed è quindi nel suo interesse concludere l'accordo destinato a succedergli.

(6) Poiché i contributi obbligatori dei membri consumatori dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali vengono valutati principalmente in funzione del volume d'importazione di legno tropicale, la Comunità europea parteciperà mediante contributi finanziari al funzionamento dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 2006, mentre gli Stati membri potranno partecipare mediante contributi finanziari volontari alle azioni previste attraverso il conto speciale del medesimo accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità firma l'Accordo internazionale sui legni tropicali del 2006, in appresso "l'accordo", che viene approvato a nome della Comunità.

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione, a nome della Comunità, presso il segretario generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 1 e 2, dell'accordo.

4. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità, la dichiarazione di competenza di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Dichiarazioni della Comunità conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, dell'accordo

Conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 2006, la presente dichiarazione indica le competenze trasferite dai suoi Stati membri alla Comunità europea nelle materie oggetto dell'accordo.

La Comunità dichiara che, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 133, essa ha competenza esclusiva sul settore relativo alla politica commerciale comune, in particolare la conclusione di accordi in materia di commercio internazionale di merci.

La Comunità dichiara inoltre che, conformemente all'articolo 175 del trattato che istituisce la Comunità europea, essa è competente per concludere accordi internazionali nel settore dell'ambiente, per contribuire al perseguimento degli obiettivi seguenti:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

- protezione della salute umana;

- utilizzazione prudente e razionale delle risorse naturali;

- promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

Nel settore dell'ambiente, la Comunità condivide le sue competenze con gli Stati membri.

La portata e l'esercizio delle competenze comunitarie sono soggetti, per loro stessa natura, ad una continua evoluzione e, all'occorrenza, la Comunità completerà o modificherà la presente dichiarazione, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 3 dell'accordo.

ALLEGATO

ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2006 SUI LEGNI TROPICALI

PREAMBOLO

Le parti contraenti del presente accordo,

a) richiamandosi alla dichiarazione e al programma d’azione concernente l’instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale; al programma integrato per i prodotti di base; al nuovo partenariato per lo sviluppo e allo “spirito di São Paulo” e al “consenso di São Paulo”, adottati dall’UNCTAD XI;

b) richiamandosi inoltre all’accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali e all’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali e riconoscendo il lavoro dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, nonché i risultati da essa conseguiti sin dalla sua istituzione, che comprendono una strategia volta al commercio internazionale dei legni tropicali provenienti da fonti gestite in modo sostenibile;

c) richiamandosi inoltre alla dichiarazione di Johannesburg e al relativo piano di attuazione adottati nel settembre 2002 dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, al Forum delle Nazioni Unite sulle foreste istituito nell’ottobre 2000, all’istituzione connessa del partenariato di collaborazione sulle foreste, di cui fa parte l’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, nonché alla dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, alla dichiarazione di principio, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste, ai capitoli pertinenti dell’agenda 21 adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, alla convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità e alla convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione;

d) riconoscendo che, in base alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale, come indicato nel principio 1 a) della dichiarazione di principio, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste;

e) riconoscendo l’importanza del legname e del relativo commercio per le economie dei paesi produttori di legname;

f) riconoscendo inoltre l’importanza dei molteplici benefici economici, ambientali e sociali derivanti dalle foreste, i quali comprendono il legname e i prodotti forestali diversi dal legname e i servizi ambientali, nel quadro di una gestione sostenibile delle foreste, a livello locale, nazionale e globale nonché il contributo dato dalla gestione sostenibile delle foreste allo sviluppo sostenibile e alla riduzione della povertà, e al conseguimento di obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, tra cui quelli contenuti nella dichiarazione del Millennio;

g) riconoscendo inoltre la necessità di promuovere e applicare criteri e indicatori comparabili alla gestione sostenibile delle foreste, in modo tale che i membri possano usufruire di tali fondamentali strumenti per valutare, controllare e promuovere i progressi verso la gestione sostenibile delle loro foreste;

h) tenendo conto del rapporto esistente tra il commercio dei legni tropicali e il mercato internazionale del legno con l’economia globale in senso ampio, nonché dell’esigenza di collocarsi in una prospettiva globale per rendere più trasparente il mercato internazionale del legname,

i) ribadendo il loro impegno ad ottenere quanto prima possibile che le esportazioni di legni tropicali e di prodotti derivati provengano da fonti gestite in modo sostenibile ( obiettivo fissato dall’Organizzazione internazionale dei legni tropicali per il 2000 ) e ricordando l’istituzione del fondo per il partenariato di Bali;

j) rammentando l’impegno assunto dai membri consumatori nel gennaio 1994 di conseguire o mantenere una gestione sostenibile delle loro foreste;

k) ricordando che il buon governo, disposizioni chiare in materia di proprietà fondiaria e il coordinamento intersettoriale possono contribuire alla gestione sostenibile delle foreste e alle esportazioni di legname ottenuto legalmente;

l) riconoscendo l’importanza della collaborazione tra i membri, le organizzazioni internazionali, il settore privato e la società civile, comprese le comunità indigene e locali nonché le altre parti interessate a promuovere la gestione sostenibile delle foreste;

m) riconoscendo inoltre l’importanza di tale collaborazione per migliorare l’applicazione della legislazione forestale e promuovere il commercio di legname tagliato legalmente;

n) osservando che il potenziamento della capacità delle comunità indigene e locali che dipendono dalle foreste, nonché dei proprietari o dei gestori delle foreste, può contribuire a conseguire gli obiettivi del presente accordo;

o) sottolineando inoltre la necessità di migliorare il tenore di vita e le condizioni di lavoro nell’ambito del settore forestale, tenendo conto dei relativi principi riconosciuti a livello internazionale in materia nonché delle convenzioni o strumenti pertinenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro;

p) osservando che, rispetto ai prodotti concorrenti, il legname è una materia prima efficiente dal punto di vista energetico, rinnovabile e ecologica;

q) riconoscendo la necessità di maggiori investimenti nella gestione sostenibile delle foreste, ad esempio reinvestendo le entrate ottenute dalle foreste, tra cui quelle derivanti dal commercio del legname;

r) riconoscendo inoltre l’importanza di integrare nei prezzi di mercato i costi della gestione sostenibile delle foreste;

s) riconoscendo inoltre che, per conseguire gli obiettivi di cui nel presente accordo, sono necessarie risorse finanziarie più cospicue e prevedibili provenienti da un’ampia comunità di donatori;

t) sottolineando le esigenze particolari dei paesi produttori di legni tropicali meno sviluppati,

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO IOBIETTIVI

Articolo 1

OBIETTIVI

L’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (in appresso denominato “il presente accordo”) si prefigge di favorire l’espansione e la diversificazione del commercio internazionale di legni tropicali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e tagliate legalmente e di promuovere la gestione sostenibile delle foreste produttrici di legni tropicali:

a) offrendo una sede adeguata per la consultazione, la cooperazione internazionale e l’elaborazione di politiche tra tutti i membri per quanto riguarda tutti gli aspetti pertinenti dell’economia mondiale del legname;

b) offrendo un forum di consultazione al fine di promuovere pratiche di commercio del legname non discriminatorie;

c) contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla riduzione della povertà;

d) potenziando la capacità dei membri di attuare strategie volte a garantire che le esportazioni di legni tropicali e di prodotti derivati provengano da fonti gestite in maniera sostenibile;

e) promuovendo una migliore comprensione delle condizioni strutturali dei mercati internazionali, in particolare delle tendenze a lungo termine nel consumo e nella produzione, dei fattori che incidono sull’accesso al mercato, delle preferenze dei consumatori e dei prezzi al consumo nonché delle condizioni in base alle quali i prezzi riflettono i costi della gestione sostenibile delle foreste;

f) promuovendo e sostenendo la ricerca e lo sviluppo, ai fini di una migliore gestione forestale, di una utilizzazione più efficiente del legname e di una maggiore competitività dei prodotti derivati rispetto ad altri materiali, nonché al fine di potenziare la capacità di conservare e promuovere altri valori forestali nelle foreste tropicali produttrici di legname;

g) sviluppare e agevolare meccanismi volti ad apportare risorse finanziarie nuove e supplementari al fine di garantire l’adeguatezza e la prevedibilità di fondi e di competenze tecniche necessarie per consentire ai membri produttori di conseguire gli obiettivi del presente accordo;

h) migliorando le informazioni inerenti al mercato e promuovendo lo scambio di informazioni sul mercato internazionale del legname per garantire una maggiore trasparenza e una migliore informazione sui mercati e sulle relative tendenze, in particolare attraverso la raccolta, la compilazione e la diffusione di dati relativi al commercio, in particolare quelli relativi alle specie commercializzate;

i) favorendo un’accentuata trasformazione di legni tropicali provenienti da fonti sostenibili nei paesi membri produttori, al fine di promuoverne l’industrializzazione e di accrescerne le possibilità di occupazione e i proventi d’esportazione;

j) incoraggiando i membri a sostenere e a sviluppare attività di rimboschimento con legni tropicali nonché il riassestamento e il ripristino dei terreni forestali degradati, tenendo debitamente conto degli interessi delle comunità locali che dipendono dalle risorse forestali;

k) migliorando la commercializzazione e distribuzione delle esportazioni di legni tropicali e prodotti derivati provenienti da fonti gestite in modo sostenibile e tagliate legalmente e che vengono commercializzati in modo legale, senza dimenticare la sensibilizzazione dei consumatori;

l) potenziando la capacità dei membri di raccogliere, elaborare e diffondere statistiche relative al loro commercio di legname nonché informazioni sulla gestione sostenibile delle loro foreste tropicali;

m) incoraggiando i membri a elaborare politiche nazionali volte a garantire l’utilizzazione e la conservazione sostenibili delle foreste produttrici di legname, nonché a mantenere l’equilibrio ecologico, nell’ambito del commercio dei legni tropicali;

n) potenziando la capacità dei membri di migliorare l’applicazione della legislazione forestale e la governance nel settore, sostenendoli nella lotta contro i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legni tropicali;

o) incoraggiando lo scambio di informazioni per una migliore comprensione dei meccanismi volontari, tra cui la certificazione, al fine di promuovere la gestione sostenibile delle foreste tropicali, e appoggiando gli sforzi compiuti dai membri in questo settore;

p) favorendo la disponibilità e il trasferimento di tecnologie nonché la cooperazione tecnica per conseguire gli obiettivi del presente accordo, anche secondo modalità e condizioni favorevoli e preferenziali da concordare;

q) promuovendo una migliore comprensione del contributo dato dai prodotti forestali diversi dal legname e dai servizi ambientali alla gestione sostenibile delle foreste tropicali, affinché i membri sviluppino strategie a supporto di tale contributo e favorendo a tal fine la cooperazione con pertinenti istituzioni e processi;

r) incoraggiando i membri a riconoscere il ruolo delle comunità indigene e locali che dipendono dalle foreste per il conseguimento della gestione sostenibile delle foreste e a sviluppare strategie per far sì che tali comunità siano in grado di gestire in modo sostenibile le foreste produttrici di legni tropicali;

s) individuando e affrontando le questioni nuove ed emergenti in materia.

CAPITOLO IIDEFINIZIONI

Articolo 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo:

1. per “legni tropicali” si intende il legno tropicale a uso industriale (legno d’opera), cresciuto o prodotto nei paesi situati tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno. Il termine si applica al legno in tronchi, al legno segato, alle impiallacciature e al legno compensato;

2. la “gestione sostenibile delle foreste” viene intesa secondo i rispettivi documenti politici e orientamenti tecnici dell’Organizzazione;

3. per “membro” si intende un governo, la Comunità europea o una organizzazione intergovernativa di cui all’articolo 5, che abbia acconsentito ad essere vincolato dal presente accordo, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia in vigore a titolo provvisorio o definitivo;

4. per “membro produttore” si intende qualsiasi membro situato tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno dotato di foreste tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, purché sia menzionato nell’allegato A e sia parte contraente del presente accordo, oppure qualsiasi membro non menzionato nell’allegato A, dotato di foreste tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, che diventi parte contraente del presente accordo e che il Consiglio, con il benestare di detto membro, dichiari membro produttore;

5. per “membro consumatore” si intende qualsiasi membro importatore di legni tropicali menzionato nell’allegato B che diventi parte contraente del presente accordo, oppure qualsiasi membro importatore di legni tropicali non menzionato nell’allegato B che diventi parte contraente del presente accordo e che il Consiglio, con il benestare di detto membro, dichiari membro consumatore;

6. per “Organizzazione” si intende l’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, istituita a norma dell’articolo 3;

7. per “Consiglio” si intende il Consiglio internazionale dei legni tropicali, istituito a norma dell’articolo 6;

8. per “voto speciale” si intende un voto che richiede almeno i due terzi dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno il 60% dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente, purché detti suffragi siano espressi da almeno la metà dei membri produttori presenti e votanti e da almeno la metà dei membri consumatori presenti e votanti;

9. per “voto a maggioranza semplice ripartita” si intende un voto per il quale si richiede almeno la metà più uno dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno la metà più uno dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente;

10. per “biennio finanziario” si intende il periodo che va dal 1º gennaio di un dato anno al 31 dicembre dell’anno successivo;

11. per “monete liberamente convertibili” si intendono l’euro, lo yen, la lira sterlina, il franco svizzero, il dollaro statunitense e qualsiasi altra moneta eventualmente designata da un’organizzazione monetaria internazionale competente come mezzo di pagamento di uso corrente nelle transazioni internazionali e diffusamente negoziata nelle principali borse valori;

12. ai fini della ripartizione dei voti in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), per “risorse delle foreste tropicali” si intendono popolamenti naturali a densità colma e piantagioni forestali, situati tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno.

CAPITOLO IIIORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 3

SEDE E STRUTTURA

DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEI LEGNI TROPICALI

1. L’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, istituita mediante l’accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, continua a far applicare le disposizioni del presente accordo e a sorvegliarne il funzionamento.

2. L’Organizzazione esercita le proprie funzioni tramite il Consiglio istituito a norma dell’articolo 6, tramite i comitati e gli altri organi ausiliari di cui all’articolo 26, nonché tramite il direttore esecutivo e il personale.

3. La sede dell’Organizzazione è comunque situata sul territorio di un membro.

4. L’Organizzazione ha sede a Yokohama, a meno che il Consiglio non disponga altrimenti con voto speciale in conformità dell’articolo 12.

5. Possono essere istituiti uffici regionali dell’Organizzazione se il Consiglio dispone in tal senso con voto speciale in conformità dell’articolo 12.

Articolo 4

MEMBRI DELL’ORGANIZZAZIONE

Sono istituite due categorie di membri dell’Organizzazione:

a) i membri produttori; e

b) i membri consumatori.

Articolo 5

PARTECIPAZIONE DI ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

1. Qualsiasi riferimento a “governi” contenuto nel presente accordo vale altresì per la Comunità europea e per altre organizzazioni intergovernative aventi responsabilità analoghe ai fini del negoziato, della conclusione e dell’applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base. Pertanto, qualsiasi menzione, nel presente accordo, della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione, della notifica di applicazione a titolo provvisorio, oppure dell’adesione, è da considerarsi, nel caso di dette organizzazioni, comprensiva della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione, della notifica di applicazione a titolo provvisorio o dell’adesione da parte di dette organizzazioni.

2. Nelle votazioni su questioni di loro competenza, la Comunità europea e le altre organizzazioni intergovernative di cui al paragrafo 1 dispongono di un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai rispettivi Stati membri che sono parti contraenti dell’accordo a norma dell’articolo 10. In tali casi, gli Stati membri di dette organizzazioni non sono autorizzati ad esercitare singolarmente il diritto di voto.

CAPITOLO IVCONSIGLIO INTERNAZIONALE DEI LEGNI TROPICALI

Articolo 6

COMPOSIZIONE DEL

CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEI LEGNI TROPICALI

1. L’autorità suprema dell’Organizzazione è il Consiglio internazionale dei legni tropicali, costituito da tutti i membri dell’Organizzazione.

2. Ciascun membro è rappresentato in seno al Consiglio da un rappresentante e può designare supplenti e consiglieri per partecipare alle sessioni del Consiglio.

3. Il supplente è autorizzato ad agire e a votare in nome del rappresentante in assenza di quest’ultimo o in circostanze speciali.

Articolo 7

POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie a tutte le funzioni necessarie ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente accordo oppure vigila sul loro adempimento. In particolare:

a) il Consiglio adotta, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, le norme e i regolamenti necessari ai fini dell’applicazione del presente accordo e conformi alle sue disposizioni, compreso il proprio regolamento interno, il regolamento finanziario e lo statuto del personale dell’Organizzazione. Il regolamento finanziario disciplina, tra l’altro, le entrate e le uscite di fondi dei conti istituiti in conformità dell’articolo 18. Il Consiglio può stabilire nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di deliberare su questioni specifiche senza doversi riunire.

b) Il Consiglio adotta le decisioni necessarie ai fini di un efficace ed efficiente funzionamento dell’Organizzazione.

c) Il Consiglio conserva la documentazione necessaria all’assolvimento delle sue funzioni a norma del presente accordo.

Articolo 8

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio elegge, per ogni anno civile, il presidente ed il vicepresidente, i quali non sono retribuiti dall’Organizzazione.

2. Il presidente e il vicepresidente sono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri produttori e tra i rappresentanti dei membri consumatori.

3. Le due categorie di membri si alternano annualmente alla presidenza e alla vicepresidenza, sempreché tale alternanza non impedisca la rielezione, in circostanze eccezionali, del presidente o del vicepresidente oppure di ambedue.

4. In caso di assenza temporanea del presidente, le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente. In caso di assenza temporanea sia del presidente che del vicepresidente, oppure in caso di assenza dell’uno o dell’altro o di ambedue per il periodo rimanente del mandato, il Consiglio può eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dei membri produttori e/o tra i rappresentanti dei membri consumatori, a seconda dei casi, a titolo provvisorio oppure per il periodo rimanente del mandato dei predecessori.

Articolo 9

SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria almeno una volta l’anno.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa oppure su richiesta di un membro o del direttore esecutivo, d’intesa con il presidente e il vicepresidente del Consiglio, nonché:

a) della maggioranza dei membri produttori o della maggioranza dei membri consumatori; oppure

b) della maggioranza dei membri.

3. Le sessioni del Consiglio si tengono presso la sede dell’Organizzazione, a meno che il Consiglio non disponga altrimenti con voto speciale in conformità dell’articolo 12. A questo proposito, il Consiglio si adopera per tenere sessioni alterne all’esterno della sede, di preferenza in un paese produttore.

4. Il Consiglio stabilisce la frequenza e l’ubicazione delle proprie sessioni vegliando che sia assicurata la disponibilità sufficiente di fondi.

5. Il direttore esecutivo comunica ai membri le sessioni e il relativo ordine del giorno con almeno sei settimane di anticipo, salvo in casi urgenti, nei quali il preavviso viene dato con almeno sette giorni di anticipo.

Articolo 10

RIPARTIZIONE DEI VOTI

1. I membri produttori dispongono complessivamente di 1 000 voti e i membri consumatori dispongono complessivamente di 1 000 voti.

2. I voti dei membri produttori sono ripartiti come segue:

a) 400 voti sono ripartiti in parti eguali fra le tre regioni produttrici: Africa, Asia-Pacifico e America Latina/Caraibi. I voti assegnati a ciascuna di queste regioni sono quindi ripartiti in parti eguali tra i membri produttori della stessa regione;

b) 300 voti sono ripartiti tra i membri produttori in funzione delle parti rispettive di risorse complessive delle foreste tropicali rispetto all’insieme dei membri produttori; nonché

c) 300 voti sono ripartiti tra i membri produttori proporzionalmente al valore medio delle loro rispettive esportazioni nette di legni tropicali durante l’ultimo triennio per il quale siano disponibili cifre definitive.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, i voti complessivamente assegnati ai membri produttori della regione Africa e calcolati in conformità del paragrafo 2 sono ripartiti in parti eguali fra tutti i membri produttori di detta regione. I voti eventualmente rimanenti sono assegnati ad un membro produttore della regione Africa: il primo voto al membro produttore che detiene il maggior numero di voti calcolati a norma del paragrafo 2, il secondo al membro produttore che occupa il secondo posto per numero di voti, e così di seguito fino a quando siano stati ripartiti tutti i voti rimanenti.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, i voti dei membri consumatori sono ripartiti come segue: ogni membro consumatore dispone di dieci voti di base; i voti rimanenti sono ripartiti tra i membri consumatori proporzionalmente al volume medio delle rispettive importazioni nette di legni tropicali nel corso del periodo di cinque anni che comincia sei anni civili prima della ripartizione dei voti.

5. I voti assegnati a un membro consumatore per un dato biennio non superano il 5 per cento dei voti assegnati allo stesso membro consumatore nel biennio precedente. I voti in eccesso sono ridistribuiti tra i membri consumatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali nel corso del periodo di cinque anni che comincia sei anni civili prima della ripartizione dei voti.

6. Se lo ritiene necessario, il Consiglio, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, può adeguare la percentuale minima richiesta ai membri consumatori per un voto speciale.

7. All’inizio della prima sessione di ciascun biennio finanziario, il Consiglio procede alla ripartizione dei voti in conformità delle disposizioni del presente articolo. Detta ripartizione rimane di applicazione per il periodo rimanente del biennio, salvo quanto disposto dal paragrafo 8.

8. In caso di cambiamenti nella composizione dell’Organizzazione, oppure quando il diritto di voto di un membro è sospeso o ripristinato a norma di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti all’interno della categoria o delle categorie di membri in causa, in conformità alle disposizioni del presente articolo. Allo stesso momento, il Consiglio fissa altresì la data in cui la nuova ripartizione dei voti diventa applicabile.

9. I voti non possono essere frazionati.

Articolo 11

PROCEDURA DI VOTO IN SENO AL CONSIGLIO

1. In sede di votazione, ciascun membro ha diritto di esprimere il numero di voti ad esso assegnato, ma nessun membro ha diritto di dividere i propri voti. Tuttavia, i membri autorizzati ad esprimere dei voti a norma del paragrafo 2 possono esprimerli in senso diverso rispetto ai propri.

2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro produttore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, un altro membro produttore, e qualsiasi membro consumatore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, un altro membro consumatore, a rappresentare i suoi interessi ed a utilizzare i suoi voti in qualsiasi riunione del Consiglio.

3. I voti del membro che si astiene sono da considerarsi non espressi.

Articolo 12

DECISIONI E RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si adopera affinché tutte le decisioni e raccomandazioni siano adottate per consensus .

2. Se il consensus non può essere raggiunto, il Consiglio adotta tutte le decisioni e raccomandazioni con voto a maggioranza semplice ripartita, salvo i casi per cui il presente accordo prevede un voto speciale.

3. Quando un membro si avvale delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, e i suoi voti sono espressi in una riunione del Consiglio, tale membro è considerato come presente e votante ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 13

QUORUM PER IL CONSIGLIO

1. Per le riunioni del Consiglio il quorum è determinato dalla presenza della maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all’articolo 4, a condizione che essi detengano almeno due terzi dei voti totali delle rispettive categorie.

2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformità del paragrafo 1 del presente articolo nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, nei giorni successivi della riunione il quorum è determinato dalla presenza della maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all’articolo 4, a condizione che detti membri detengano la maggioranza dei voti totali delle rispettive categorie.

3. I membri rappresentati a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, sono considerati presenti.

Articolo 14

DIRETTORE ESECUTIVO E PERSONALE

1. Con voto speciale in conformità dell’articolo 12, il Consiglio nomina il direttore esecutivo.

2. Le modalità e le condizioni inerenti alla nomina del direttore esecutivo sono determinate dal Consiglio.

3. Il direttore esecutivo è il funzionario di grado più elevato dell’Organizzazione ed è responsabile di fronte al Consiglio dell’amministrazione e del funzionamento del presente accordo in conformità delle decisioni del Consiglio.

4. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità dello statuto stabilito dal Consiglio. Il personale è responsabile di fronte al direttore esecutivo.

5. Né il direttore esecutivo né alcun membro del personale possono avere interessi finanziari nell’industria o nel commercio di legname, oppure in attività commerciali connesse.

6. Nell’esercizio delle loro funzioni, il direttore esecutivo e gli altri membri del personale non chiedono né accettano istruzioni da nessun membro o autorità esterna all’Organizzazione. Evitano qualsiasi azione che possa incidere negativamente sul loro status di funzionari internazionali, responsabili unicamente di fronte al Consiglio. Ciascun membro dell’Organizzazione rispetta il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del direttore esecutivo e degli altri membri del personale, senza cercare di influenzarli nell’esercizio delle loro responsabilità.

Articolo 15

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

1. Nel perseguire gli obiettivi dell’accordo, il Consiglio prende tutte le misure opportune per favorire le consultazioni e la cooperazione con le Nazioni Unite e i suoi organi e istituti specializzati, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e altre organizzazioni e istituzioni internazionali e regionali competenti, nonché con il settore privato, le organizzazioni non governative e la società civile.

2. Per quanto possibile, l’Organizzazione si avvale delle strutture, dei servizi e delle competenze delle organizzazioni intergovernative, governative e non governative nonché della società civile e del settore privato, onde evitare una duplicazione degli sforzi intrapresi per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo e rafforzare al contempo la complementarità e l’efficacia delle loro attività.

3. L’Organizzazione si avvale pienamente delle agevolazioni del Fondo comune per i prodotti di base.

Articolo 16

AMMISSIONE DI OSSERVATORI

Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato membro o osservatore delle Nazioni Unite che non è parte contraente del presente accordo, o qualsiasi organizzazione di cui all’articolo 15 interessata alle attività dell’Organizzazione, ad assistere in veste di osservatori alle sessioni del Consiglio.

CAPITOLO VPRIVILEGI E IMMUNITÀ

Articolo 17

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

1. L’Organizzazione è dotata di personalità giuridica. In particolare, essa può contrattare, acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri durante la loro permanenza sul territorio giapponese, continuano ad essere disciplinati dall’accordo di sede tra il governo giapponese e l’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, firmato a Tokio il 27 febbraio 1988, tenuto conto degli emendamenti eventualmente necessari ai fini di una corretta applicazione del presente accordo.

3. L’Organizzazione può altresì concludere, con uno o più paesi, accordi, che devono essere approvati dal Consiglio, in merito ai poteri, ai privilegi e alle immunità necessari ai fini di una corretta applicazione del presente accordo.

4. Qualora la sede dell’Organizzazione sia trasferita in un altro paese, quest’ultimo concluderà con l’Organizzazione, non appena possibile, un accordo di sede, che dovrà essere approvato dal Consiglio. In attesa della conclusione di tale accordo, l’Organizzazione chiede al nuovo governo ospite di concedere, in misura conforme alla sua legislazione, l’esenzione fiscale sulle retribuzioni corrisposte dall’Organizzazione ai propri dipendenti, nonché sul patrimonio, sui redditi e sulle altre proprietà dell’Organizzazione.

5. L’accordo di sede è indipendente dal presente accordo. Esso tuttavia cessa:

a) in seguito ad accordo tra il governo ospite e l’Organizzazione;

b) se la sede dell’Organizzazione viene trasferita al di fuori del territorio del governo ospite; oppure

c) se l’Organizzazione cessa di esistere.

CAPITOLO VIDISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 18

CONTI FINANZIARI

1. Sono istituiti:

a) il conto amministrativo, finanziato dai contributi fissati per ciascun membro;

b) il conto speciale e il fondo per il partenariato di Bali, finanziati dai contributi volontari dei membri; nonché

c) qualsiasi altro conto il Consiglio ritenga appropriato e necessario.

2. Il Consiglio definisce, in conformità dell’articolo 7, le norme di gestione finanziaria relative alla gestione e all’amministrazione trasparenti dei conto, comprese le norme riguardanti la liquidazione dei conti alla risoluzione o alla scadenza del presente accordo.

3. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione dei conti finanziari e riferisce in merito al Consiglio.

Articolo 19

CONTO AMMINISTRATIVO

1. Le spese di amministrazione inerenti al presente accordo sono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui versati dai membri, in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e calcolati in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6.

2. Il conto amministrativo comprende:

a) spese amministrative di base, quali gli stipendi e le indennità, i costi d’impianto e i viaggi di missione; nonché

b) principali costi operativi, quali quelli legati alla comunicazione e sensibilizzazione, alle riunioni di esperti indette dal Consiglio e all’elaborazione e pubblicazione di studi e valutazioni ai sensi degli articoli 24, 27 e 28 del presente accordo.

3. Le spese delle delegazioni in seno al Consiglio, ai comitati e a qualsiasi altro organo ausiliario del Consiglio di cui all’articolo 26 sono a carico dei membri interessati. Quando un membro richiede servizi particolari all’Organizzazione, il Consiglio invita tale membro ad assumerne le spese.

4. Prima della chiusura di ciascun biennio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio del conto amministrativo dell’Organizzazione per il successivo biennio e fissa il contributo di ciascun membro a tale bilancio.

5. I contributi al conto amministrativo per ogni biennio finanziario sono calcolati nel modo seguente:

a) le spese di cui al paragrafo 2, lettera a), sono suddivise equamente tra i membri produttori e i membri consumatori e sono calcolate in base alla proporzione esistente tra il numero di voti di ciascun membro rispetto al totale dei voti dell’insieme dei membri;

b) le spese di cui al paragrafo 2, lettera b), sono suddivise tra i membri in una proporzione del 20 per cento per i membri produttori e dell’80 per cento per i membri consumatori e sono calcolate in base alla proporzione esistente tra il numero di voti di ciascun membro rispetto al totale dei voti dell’insieme dei membri;

c) le spese di cui al paragrafo 2, lettera b), non superano un terzo delle spese di cui al paragrafo 2, lettera a). Il Consiglio può decidere, per consensus , di modificare questo limite in un determinato biennio finanziario;

d) nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 33, il Consiglio può valutare se il conto amministrativo e i conti volontari contribuiscono all’efficace ed efficiente funzionamento dell’Organizzazione; nonché

e) ai fini della determinazione dei contributi, i voti di ciascun membro sono calcolati indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto di un determinato membro oppure dalla nuova ripartizione dei voti che ne risulta.

6. Il Consiglio fissa il contributo iniziale dei membri che aderiscono all’Organizzazione dopo l’entrata in vigore del presente accordo, in funzione del numero di voti assegnati al membro in questione e in funzione della parte non trascorsa del biennio finanziario in corso, pur restando invariati i contributi richiesti agli altri membri per il biennio finanziario in corso.

7. I contributi al conto amministrativo sono esigibili il primo giorno di ciascun esercizio finanziario. I contributi dei membri per il biennio finanziario nel corso del quale essi diventano membri dell’Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri.

8. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al conto amministrativo nei quattro mesi successivi alla data in cui esso è esigibile ai sensi del paragrafo 7, il direttore esecutivo ne sollecita il pagamento al più presto possibile. Se tale membro non ha ancora versato il proprio contributo nei due mesi successivi a tale sollecito, esso è pregato di indicare i motivi per cui non ha potuto effettuare il pagamento. Se il contributo non risulta ancora versato sette mesi dopo la data in cui è esigibile, i suoi diritti di voto sono sospesi fino al versamento integrale del contributo, a meno che il Consiglio, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, non decida altrimenti. Se un membro non ha versato integralmente il suo contributo per due anni consecutivi, in considerazione delle norme di cui all’articolo 30, le proposte di progetto o di attività preliminari presentate da tale membro non sono ammissibili al finanziamento, in conformità dell’articolo 25, paragrafo 1.

9. Se un membro ha versato integralmente il suo contributo al conto amministrativo nei quattro mesi successivi alla data in cui esso è esigibile a norma del paragrafo 7, tale membro beneficia di una riduzione del contributo secondo le modalità fissate dal Consiglio nelle norme di gestione finanziaria dell’Organizzazione.

10. Il membro i cui diritti siano stati sospesi in applicazione del paragrafo 8 è comunque tenuto a versare il proprio contributo.

Articolo 20

CONTO SPECIALE

1. Il conto speciale comprende due sottoconti:

a) il sottoconto “programmi tematici”; nonché

b) il sottoconto “progetti”.

2. Le potenziali fonti di finanziamento del conto speciale sono:

a) il Fondo comune per i prodotti di base;

b) le istituzioni finanziarie regionali e internazionali;

c) i contributi volontari dei membri; nonché

d) altre fonti.

3. Il Consiglio stabilisce criteri e procedure per il funzionamento trasparente del conto speciale. Le procedure in questione tengono conto della necessità di una rappresentanza equilibrata tra i membri, compresi i membri contribuenti, nella gestione del sottoconto “programmi tematici” e del sottoconto “progetti”.

4. Il sottoconto “programmi tematici” si prefigge di facilitare l’erogazione di contributi non stanziati per il finanziamento dei progetti e delle attività preliminari coerenti con i programmi tematici fissati dal Consiglio sulla base della priorità politiche e di progetto individuate in conformità agli articoli 24 e 25.

5. I donatori possono assegnare i loro contributi a specifici programmi tematici o possono chiedere al direttore esecutivo di presentare proposte per l’assegnazione dei loro contributi.

6. Il direttore esecutivo riferisce regolarmente al Consiglio sulla ripartizione e l’erogazione di fondi nell’ambito del sottoconto “programmi tematici” nonché sull’attuazione, il controllo e la valutazione dei progetti preliminari, dei progetti e delle attività e sulle esigenze finanziarie per un’attuazione efficace dei programmi tematici.

7. Il sottoconto “progetti” si prefigge di facilitare l’erogazione dei contributi stanziati per il finanziamento dei progetti preliminari, dei progetti e delle attività approvati in conformità degli articoli 24 e 25.

8. I contributi stanziati per il sottoconto “progetti” sono utilizzati solo per i progetti preliminari, i progetti e le attività per i quali erano stati previsti, tranne quando il donatore non disponga altrimenti previa consultazione del direttore esecutivo. Dopo il completamento o la conclusione di un progetto preliminare, di un progetto o di un’attività, la destinazione dei fondi rimanenti è determinata dal donatore.

9. Per garantire la necessaria prevedibilità dei fondi per il conto speciale, considerato il carattere volontario dei contributi, i membri si adoperano per alimentarlo fino ad un livello di risorse sufficiente per l’attuazione completa dei progetti preliminari, dei progetti e delle attività approvati dal Consiglio.

10. Tutti i proventi relativi a specifici progetti preliminari, progetti o attività svolti nell’ambito del sottoconto “progetti” o del sottoconto “programmi tematici” vengono iscritti al rispettivo sottoconto. Tutte le spese relative a tali progetti preliminari, progetti o attività, compresi gli emolumenti e le spese di viaggio di consulenti ed esperti, vanno imputate sullo stesso sottoconto.

11. L’appartenenza all’Organizzazione non comporta alcuna responsabilità per i membri quanto agli obblighi inerenti a qualsiasi azione da parte di altri membri o enti in relazione a progetti preliminari, progetti e attività.

12. Il direttore esecutivo fornisce assistenza nello sviluppo di proposte per i progetti preliminari, i progetti e le attività in conformità degli articoli 24 e 25 e si adopera per reperire, alle condizioni stabilite dal Consiglio, finanziamenti sufficienti e sicuri per progetti preliminari, progetti e attività approvati.

Articolo 21

FONDO PER IL PARTENARIATO DI BALI

1. È istituito un Fondo per la gestione durevole delle foreste tropicali che producono legname, destinato ad aiutare i membri produttori a realizzare gli investimenti necessari per raggiungere l’obiettivo stabilito all’articolo 1, lettera d), del presente accordo.

2. Costituiscono il Fondo:

a) i contributi dei membri donatori;

b) il 50% dei proventi delle attività relative al conto speciale;

c) le risorse provenienti da altre fonti, private e pubbliche, che l’Organizzazione può accettare secondo le norme di gestione finanziaria; nonché

d) altre fonti approvate dal Consiglio.

3. Le risorse del Fondo sono stanziate dal Consiglio unicamente per progetti preliminari e progetti che rispondono agli obiettivi enunciati al paragrafo 1 e che sono stati approvati a norma degli articoli 24 e 25.

4. Ai fini dello stanziamento delle risorse del Fondo, il Consiglio stabilisce i criteri e le priorità riguardanti l’uso dei fondi, tenendo conto:

a) del bisogno di assistenza da parte dei membri per ottenere che le esportazioni di legni tropicali e di prodotti derivati provengano da fonti gestite in maniera sostenibile;

b) delle esigenze dei membri di adottare e gestire validi programmi di conservazione delle foreste produttrici di legname; nonché

c) delle esigenze dei membri di attuare programmi sostenibili di gestione forestale.

5. Il direttore esecutivo fornisce assistenza nello sviluppo di proposte di progetto in conformità dell’articolo 25 e si adopera per reperire, alle condizioni stabilite dal Consiglio, finanziamenti sufficienti e sicuri per progetti approvati dal Consiglio.

6. I membri si adoperano per alimentare il Fondo per il partenariato di Bali a un livello sufficiente per l’attuazione degli obiettivi del Fondo.

7. Il Consiglio esamina periodicamente l’adeguatezza delle risorse di cui dispone il Fondo e si adopera per ottenere le risorse supplementari di cui necessitano i membri produttori per conseguire gli obiettivi del Fondo.

Articolo 22

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I contributi finanziari ai conti istituiti in conformità dell’articolo 18 sono pagabili in monete liberamente convertibili e non sono soggetti a restrizioni valutarie.

2. Il Consiglio può inoltre decidere di accettare altre forme di contributi ai conti istituiti in conformità dell’articolo 18, tranne il conto amministrativo, come, ad esempio, materiale o personale scientifico e tecnico, al fine di rispondere alle esigenze dei progetti approvati.

Articolo 23

REVISIONE E PUBBLICAZIONE DEI CONTI

1. Il Consiglio nomina revisori indipendenti incaricati di controllare i conti dell’Organizzazione.

2. Il consuntivo dei conti istituiti in conformità dell’articolo 18 controllati dai revisori indipendenti è messo a disposizione dei membri quanto prima dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro sei mesi da tale data, e, ove necessario, è sottoposto all’approvazione del Consiglio nella sessione successiva. Si procede quindi alla pubblicazione del prospetto riepilogativo dei conti e del bilancio controllati.

CAPITOLO VIIATTIVITÀ OPERATIVE

Articolo 24

ATTIVITÀ DI POLITICA GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, l’Organizzazione intraprende in modo integrato attività di politica generale e attività di progetto.

2. Le attività di politica generale dell’Organizzazione dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo per tutti i membri dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali.

3. Il Consiglio elabora periodicamente un piano di azione per orientare le attività di politica generale e individuare le priorità e i programmi tematici di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del presente accordo. Le priorità individuate nel piano d’azione si riflettono nei programmi di lavoro approvati dal Consiglio. Le attività di politica generale possono includere lo sviluppo e l’elaborazione di orientamenti, manuali, studi, relazioni, strumenti di comunicazione e sensibilizzazione e attività analoghe indicate nel piano d’azione dell’Organizzazione.

Articolo 25

ATTIVITÀ DI PROGETTO DELL’ORGANIZZAZIONE

1. I membri e il direttore esecutivo possono presentare proposte di progetto preliminare o di progetto per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo nonché uno o più settori prioritari d’azione o programmi tematici individuati nel piano d’azione approvato dal Consiglio a norma dell’articolo 24.

2. Il Consiglio stabilisce i criteri per l’approvazione di progetti preliminari e di progetti, tenendo conto, tra l’altro, della loro pertinenza rispetto agli obiettivi del presente accordo, dei settori prioritari d’azione o dei programmi tematici, del loro impatto socioambientale, del nesso con programmi e strategie forestali nazionali, del loro rapporto costi-benefici, delle esigenze tecniche e regionali, della necessità di evitare una duplicazione delle iniziative nonché di avvalersi delle esperienze passate.

3. Il Consiglio istituisce il programma e la procedura necessari per la presentazione, la valutazione, l’approvazione e la classificazione in ordine di priorità dei progetti preliminari e dei progetti per i quali si richiede un finanziamento dell’Organizzazione, nonché per la loro esecuzione, per il controllo e per la valutazione.

4. Il direttore esecutivo può sospendere l’erogazione dei fondi dell’Organizzazione per un progetto preliminare o un progetto se tali fondi non sono utilizzati secondo la descrizione del progetto o in casi di frodi, di sprechi, di negligenza o di cattiva gestione. Nella sessione successiva il direttore esecutivo sottopone una relazione all’esame del Consiglio. Il Consiglio adotta le decisioni del caso.

5. Il Consiglio può fissare, sulla base di criteri convenuti, dei limiti al numero di progetti e di progetti preliminari che un membro o il direttore esecutivo possono presentare in un determinato ciclo di progetto. A seguito della relazione del direttore esecutivo, il Consiglio può adottare le misure del caso, che includono la sospensione o cessazione del suo patrocinio nei confronti di qualsiasi progetto preliminare o progetto.

Articolo 26

COMITATI E ORGANI AUSILIARI

1. Ai sensi del presente accordo sono istituiti i seguenti comitati quali organi permanenti dell’Organizzazione di cui possono far parte tutti i membri:

a) comitato per l’industria forestale;

b) comitato per le questioni economiche, statistiche e i mercati;

c) comitato per il rimboschimento e la gestione forestale;

d) comitato finanziario e amministrativo.

2. Il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, istituire o sciogliere tutti gli altri comitati e organi ausiliari, laddove opportuno.

3. Il Consiglio stabilisce il funzionamento e il mandato dei comitati e degli altri organi ausiliari. I comitati e gli altri organi ausiliari sono responsabili di fronte al Consiglio e operano sotto la sua autorità.

CAPITOLO VIIISTATISTICHE, STUDI E INFORMAZIONI

Articolo 27

STATISTICHE, STUDI E INFORMAZIONI

1. Il Consiglio autorizza il direttore esecutivo a stabilire e a mantenere stretti rapporti con le organizzazioni intergovernative, governative e non governative competenti, al fine di favorire la disponibilità di dati e di informazioni recenti e attendibili, compreso sulla produzione e sul commercio dei legni tropicali, sulle tendenze e sulle disparità tra dati nonché di informazioni relative ai legni non tropicali e alla gestione delle foreste produttrici di legname. L’Organizzazione, in collaborazione con le organizzazioni suddette, raccoglie, classifica, analizza e pubblica le informazioni a suo giudizio necessarie al funzionamento del presente accordo.

2. L’Organizzazione contribuisce alle azioni volte a standardizzare e armonizzare le relazioni internazionali sulle questioni forestali, evitando una sovrapposizione o duplicazione nella raccolta di dati provenienti dalle diverse organizzazioni.

3. I membri comunicano, nei limiti consentiti dalle rispettive leggi nazionali ed entro il termine fissato dal direttore esecutivo, le statistiche e le informazioni sul legname, sul suo commercio e sulle attività intese a favorire una gestione sostenibile delle foreste produttrici di legname, nonché altre informazioni pertinenti richieste dal Consiglio. Il Consiglio stabilisce il genere di informazioni da fornire in applicazione del presente paragrafo e le modalità della loro presentazione.

4. Su richiesta o ove necessario, il Consiglio si impegna a rafforzare la capacità tecnica dei paesi membri, in particolare di quelli in via di sviluppo, di far fronte ai requisiti in materia di statistiche e di relazioni previsti dal presente accordo.

5. Se un membro non ha fornito, per due anni consecutivi, le statistiche e le informazioni previste ai sensi del paragrafo 3 e non ha chiesto assistenza al direttore esecutivo, quest’ultimo chiede delle spiegazioni al membro in questione entro un termine stabilito. Qualora non venga fornita una spiegazione soddisfacente, il Consiglio adotta tutte le misure del caso.

6. Il Consiglio commissiona periodicamente gli studi che ritiene necessari sulle tendenze e sui problemi a breve e a lungo termine dei mercati internazionali dei legni tropicali nonché sui progressi compiuti in materia di gestione sostenibile delle foreste produttrici di legname.

Articolo 28

RELAZIONE ANNUALE E REVISIONE BIENNALE

1. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sulle sue attività e ogni altra informazione che ritenga opportuna.

2. Ogni due anni il Consiglio effettua una revisione e una valutazione:

a) della situazione internazionale del legname; nonché

b) di altri fattori, problemi e sviluppi pertinenti alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

3. La revisione è effettuata sulla base degli elementi seguenti:

a) informazioni comunicate dai membri sulla produzione nazionale, il commercio, l’offerta, le scorte, il consumo e i prezzi del legname;

b) altri dati statistici e indicatori specifici forniti dai membri su richiesta del Consiglio;

c) informazioni fornite dai membri sui progressi compiuti verso la gestione sostenibile delle foreste produttrici di legname;

d) altre informazioni pertinenti ottenute dal Consiglio direttamente o tramite le competenti organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative, governative o non governative; nonché

e) informazioni fornite dai membri sui progressi compiuti verso l’introduzione di meccanismi di controllo e di informazione relativi alla raccolta e al commercio illegale di legni tropicali e di prodotti forestali diversi dal legname.

4. Il Consiglio incoraggia lo scambio di vedute tra i paesi membri sui seguenti temi:

a) la situazione relativa alla gestione sostenibile delle foreste produttrici di legname e a temi attinenti nei paesi membri; nonché

b) i flussi di risorse e le esigenze riguardanti gli obiettivi, i criteri e gli orientamenti fissati dall’Organizzazione.

5. Su richiesta, il Consiglio si impegna a rafforzare la capacità tecnica dei paesi membri, in particolare di quelli in via di sviluppo, di ottenere i dati necessari ad una diffusione equa delle informazioni, soprattutto mettendo a disposizione dei membri risorse per la formazione e agevolazioni.

6. I risultati della revisione sono esposti nei relativi verbali delle sessioni del Consiglio.

CAPITOLO IXDISPOSIZIONI VARIE

Articolo 29

OBBLIGHI GENERALI DEI MEMBRI

1. Durante il periodo di applicazione del presente accordo, i membri si adoperano e cooperano al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi da esso previsti e di evitare qualsiasi azione incompatibile con esso.

2. I membri si impegnano ad accettare e applicare le decisioni prese dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente accordo e si astengono dall’applicare provvedimenti il cui effetto sarebbe di limitare o neutralizzare tali decisioni.

Articolo 30

ESONERO DAGLI OBBLIGHI

1. In caso di situazioni eccezionali o motivi di forza maggiore non espressamente previsti dal presente accordo, il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, dispensare un membro da un obbligo prescritto dal presente accordo qualora detto membro fornisca motivazioni convincenti a giustificazione del mancato rispetto dell’obbligo in questione.

2. Il Consiglio, qualora conceda un esonero a un membro a norma del paragrafo 1, ne precisa esplicitamente le modalità, le condizioni, la durata e i motivi di detto esonero.

Articolo 31

RICORSI E CONTROVERSIE

Qualsiasi membro può sottoporre al Consiglio eventuali ricorsi contro altri membri per inadempimento degli obblighi previsti dal presente accordo o controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo. In deroga ad altre disposizioni del presente accordo, le decisioni del Consiglio su queste materie sono adottate per consensus e sono definitive e vincolanti.

Articolo 32

MISURE DIFFERENZIATE E CORRETTIVE E MISURE SPECIALI

1. I membri in via di sviluppo consumatori i cui interessi siano pregiudicati per effetto di misure prese in applicazione del presente accordo possono chiedere al Consiglio l’adozione di adeguate misure differenziate e correttive. Il Consiglio può prendere adeguate misure in conformità della sezione III, paragrafi 3 e 4, della risoluzione 93 (IV), della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

2. I membri che rientrano nella categoria dei paesi meno sviluppati secondo la definizione delle Nazioni Unite possono chiedere al Consiglio di beneficiare di misure speciali in conformità della sezione III, paragrafo 4, della risoluzione 93 (IV) e dei paragrafi 56 e 57 della Dichiarazione di Parigi e del programma d’azione per gli anni ’90 in favore dei paesi meno sviluppati.

Articolo 33

RIESAME

Il Consiglio riesamina l’attuazione del presente accordo, nonché degli obiettivi e dei meccanismi finanziari, dopo cinque anni dall’entrata in vigore.

Articolo 34

NON DISCRIMINAZIONE

Nessuna disposizione del presente accordo autorizza il ricorso a misure tese a limitare o proibire il commercio internazionale del legno e dei prodotti da esso derivati, in particolare le importazioni e l’utilizzazione del legno e dei prodotti da esso derivati.

CAPITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

DEPOSITARIO

Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato quale depositario del presente accordo.

Articolo 36

FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE E APPROVAZIONE

1. Il presente accordo può essere firmato dai governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite per il negoziato di un accordo destinato a succedere all’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a partire dal 3 aprile 2006 fino al mese successivo alla data della sua entrata in vigore.

2. Qualsiasi governo di cui al paragrafo 1 può:

a) al momento della firma del presente accordo, dichiarare che con tale firma acconsente ad essere vincolato dal presente accordo (firma definitiva); oppure

b) dopo aver firmato il presente accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo attraverso il deposito del relativo strumento presso il depositario.

3. Al momento della firma e della ratifica, dell’accettazione, approvazione, adesione o applicazione provvisoria, la Comunità europea o qualsiasi altra organizzazione intergovernativa di cui all’articolo 5, paragrafo 1, depositano una dichiarazione rilasciata dall’autorità dell’organizzazione ivi preposta specificante il loro ambito di competenza con riferimento alle materie disciplinate dal presente accordo, e informano il depositario di ogni eventuale cambiamento significativo in materia. Se tale organizzazione dichiara la competenza esclusiva in tutte le materie disciplinate dal presente accordo, gli Stati membri di tale organizzazione non agiscono secondo le disposizioni di cui all’articolo 36, paragrafo 2, e agli articoli 37 e 38, o agiscono secondo le disposizioni di cui all’articolo 41 o revocano la notifica di applicazione provvisoria di cui all’articolo 38.

Articolo 37

ADESIONE

1. I governi possono aderire al presente accordo alle condizioni fissate dal Consiglio, comprendenti un termine ultimo per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio comunica tali condizioni al depositario. Il Consiglio può tuttavia concedere una proroga ai governi che non siano in grado di aderire entro il termine fissato.

2. L’adesione avviene mediante deposito dello strumento d’adesione presso il depositario.

Articolo 38

NOTIFICA DI APPLICAZIONE PROVVISORIA

I governi firmatari che intendano ratificare, accettare o approvare il presente accordo, come pure i governi per i quali il Consiglio abbia fissato le condizioni di adesione, ma che non siano ancora in grado di depositare il proprio strumento, possono, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio in conformità delle loro leggi e normative nazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore in conformità dell’articolo 39 oppure, qualora sia già in vigore, a partire da una data determinata.

Articolo 39

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo il 1º febbraio 2008 o ad una data successiva se dodici governi di paesi produttori detentori di almeno il 60% del totale dei voti assegnati in conformità dell’allegato A del presente accordo e dieci governi di paesi consumatori elencati nell’allegato B che rappresentano il 60% del volume globale di importazioni di legni tropicali nell’anno di riferimento 2005 hanno firmato definitivamente il presente accordo o lo hanno ratificato, accettato o approvato, in conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, o dell’articolo 37.

2. Se il presente accordo non entra in vigore a titolo definitivo il 1º febbraio 2008, esso entra in vigore a titolo provvisorio alla stessa data o ad una data successiva nei sei mesi che seguono se dieci governi di paesi produttori, detentori di almeno il 50% del totale dei voti assegnati in conformità dell’allegato A del presente accordo, e sette governi di paesi consumatori elencati nell’allegato B che rappresentano il 50% del volume globale di importazioni di legni tropicali nell’anno di riferimento 2005 hanno firmato definitivamente il presente accordo o lo hanno ratificato, accettato o approvato, in conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, oppure hanno notificato al depositario, in conformità dell’articolo 38, che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio.

3. Se le condizioni per l’entrata in vigore previste ai paragrafi 1 o 2 non sono soddisfatte entro il 1º settembre 2008, il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite invita i governi che hanno firmato definitivamente il presente accordo oppure l’hanno ratificato, accettato o approvato in conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, oppure hanno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi quanto prima per decidere se il presente accordo debba entrare in vigore a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte. I governi che decidono di far entrare in vigore il presente accordo a titolo provvisorio nei loro reciproci rapporti possono riunirsi di tanto in tanto per riconsiderare la situazione e decidere se il presente accordo debba entrare in vigore a titolo definitivo.

4. Per qualsiasi governo che non abbia notificato al depositario, in conformità dell’articolo 38, che esso applicherà il presente accordo a titolo provvisorio e che depositi il proprio strumento di ratifica, di approvazione o di adesione dopo l’entrata in vigore del presente accordo, quest’ultimo entra in vigore alla data di detto deposito.

5. Il direttore esecutivo dell’Organizzazione convoca il Consiglio nel più breve tempo possibile dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 40

MODIFICHE

1. Il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, raccomandare ai membri una modifica del presente accordo.

2. Il Consiglio fissa la data entro la quale i membri notificano al depositario la loro accettazione della modifica.

3. La modifica entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di membri che rappresentano almeno i due terzi dei membri produttori e almeno il 75% dei voti dei membri produttori, come pure le notifiche di accettazione di membri che rappresentano almeno i due terzi dei membri consumatori e almeno il 75% dei voti dei membri consumatori.

4. Successivamente all’informazione del depositario al Consiglio del fatto che le condizioni richieste per l’entrata in vigore della modifica sono state soddisfatte, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 relative alla data fissata dal Consiglio, qualsiasi membro può ancora notificare al depositario la propria accettazione della modifica, a condizione che detta notifica sia fatta prima dell’entrata in vigore della modifica.

5. Il membro che non abbia notificato l’accettazione di una modifica entro la data d’entrata in vigore della stessa cessa di far parte del presente accordo a partire da tale data, a meno che non abbia dimostrato al Consiglio di non avere potuto accettare la modifica nei tempi previsti a causa di difficoltà che hanno ostacolato l’assolvimento della procedura costituzionale e istituzionale, e a meno che il Consiglio non decida di prorogare per detto membro il termine di accettazione. Il membro in questione non è vincolato dalla modifica fin quando non ne avrà notificata l’accettazione.

6. Qualora le condizioni richieste per l’entrata in vigore della modifica non siano soddisfatte entro la data fissata dal Consiglio in conformità del paragrafo 2 si considera che la modifica è stata ritirata.

Articolo 41

DENUNCIA

1. Un membro può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore dello stesso, mediante una notifica scritta al depositario. Il membro comunica al tempo stesso al Consiglio la propria denuncia.

2. La denuncia ha effetto novanta giorni dopo che il depositario ne ha ricevuto la notifica.

3. La denuncia non esonera i membri dagli obblighi finanziari contratti ai sensi del presente accordo nei confronti dell’Organizzazione.

Articolo 42

ESCLUSIONE

Ove il Consiglio ritenga che un membro non adempia agli obblighi ad esso incombenti in forza del presente accordo e concluda inoltre che tale inadempimento intralci seriamente il funzionamento dello stesso, esso può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, escludere tale membro dal presente accordo. Il Consiglio ne dà immediata notifica al depositario. Il membro in questione cessa di far parte del presente accordo sei mesi dopo la data della decisione del Consiglio.

Articolo 43

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEI MEMBRI NEI CASI DI DENUNCIA, ESCLUSIONE O MANCATA ACCETTAZIONE DI UNA MODIFICA

1. Il Consiglio provvede alla liquidazione dei conti di un membro che cessi di far parte del presente accordo a motivo:

a) della mancata accettazione di una modifica al presente accordo a norma dell’articolo 40;

b) della denuncia del presente accordo a norma dell’articolo 41; oppure

c) dell’esclusione dal presente accordo a norma dell’articolo 42.

2. Il Consiglio conserva tutti i contributi versati sui conti finanziari istituiti in conformità dell’articolo 18 da un membro che cessi di far parte del presente accordo.

3. Il membro che non faccia più parte del presente accordo non può avanzare diritti sul ricavo della liquidazione dell’Organizzazione, né su altri averi della stessa. Analogamente, ad esso non può essere imputata alcuna quota dell’eventuale passivo dell’Organizzazione alla risoluzione del presente accordo.

Articolo 44

DURATA, PROROGA E RISOLUZIONE

1. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore, a meno che il Consiglio non decida, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, di prorogarlo, di rinegoziarlo o di risolverlo in conformità delle disposizioni del presente articolo.

2. Il Consiglio può decidere, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, di prorogare il presente accordo per due periodi, di cui un periodo iniziale di cinque anni e un periodo aggiuntivo di tre anni.

3. Se, prima della scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo 1 o prima della scadenza del periodo di proroga di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, un nuovo accordo, inteso a sostituire il presente accordo, è stato negoziato ma non è ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, prorogare il presente accordo fino all’entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo accordo.

4. Se il nuovo accordo è negoziato ed entra in vigore mentre il presente accordo è in corso di proroga in virtù dei paragrafi 2 o 3, il presente accordo, quale è stato prorogato, cessa di avere effetto nel momento in cui entra in vigore il nuovo accordo.

5. In qualsiasi momento il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, decidere di risolvere il presente accordo a decorrere da una data da esso stabilita.

6. Nonostante la risoluzione del presente accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore a 18 mesi al fine di procedere alla liquidazione dell’Organizzazione, compresa la liquidazione dei conti e, fatte salve le decisioni pertinenti da prendere con voto speciale in conformità dell’articolo 12, il Consiglio conserva, durante detto periodo, i poteri e le funzioni necessari allo scopo.

7. Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa a norma del presente articolo.

Articolo 45

RISERVE

Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve.

Articolo 46

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI E TRANSITORIE

1. Il presente accordo sostituisce l’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali.

2. Tutte le disposizioni prese, in virtù dell’accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali e/o dell’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, dall’Organizzazione o da uno dei suoi organi o in loro nome, le quali sono di applicazione alla data di entrata in vigore del presente accordo e per le quali non è specificamente prevista la scadenza a tale data, continuano ad applicarsi, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo.

FATTO a Ginevra, il ventisette gennaio duemilasei. I testi del presente accordo in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno tutti egualmente fede.

ALLEGATO A

Elenco dei governi partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite per il negoziato di un accordo destinato a succedere all’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali in quanto potenziali membri produttori definiti all’articolo 2 (Definizioni) e ripartizione indicativa dei voti a norma dell’articolo 10 (Ripartizione dei voti)

Membri | Totale dei voti |

AFRICA Angola Benin Camerun* Repubblica centrafricana* Costa d’Avorio* Repubblica democratica del Congo* Gabon* Ghana* Liberia* Madagascar Nigeria* Repubblica del Congo* Ruanda Togo* | 249 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 |

ASIA-PACIFICO Cambogia* Figi* India* Indonesia* Malaysia* Myanmar* Papua Nuova Guinea* Filippine* Thailandia* Vanuatu* | 389 15 14 22 131 105 33 25 14 16 14 |

AMERICA LATINA/CARAIBI Barbados Bolivia* Brasile* Colombia* Costa Rica Repubblica dominicana Ecuador* Guatemala* Guyana* Haiti Honduras* Messico* Nicaragua Panama* Paraguay Perù* Suriname* Trinidad e Tobago* Venezuela* | 362 7 19 157 19 7 7 11 8 12 7 8 15 8 8 10 24 10 7 18 |

TOTALE: | 1000 |

* Membro dell’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali

ALLEGATO B

Elenco dei governi partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite per il negoziato di un accordo destinato a succedere all'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali in quanto potenziali membri consumatori di cui all’articolo 2 (Definizioni)

Albania Algeria Australia* Canada* Cina* Egitto* Comunità europea* Austria* Belgio* Repubblica ceca Estonia Finlandia* Francia* Germania* Grecia* Irlanda* Italia* Lituania Lussemburgo* Paesi Bassi* Polonia Portogallo* Slovacchia Spagna* Svezia* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord* Iran (Repubblica Islamica dell’) Iraq Giappone* Lesotho Giamahiria araba libica Marocco Nepal* Nuova Zelanda* Norvegia* Repubblica di Corea* Svizzera* Stati Uniti d’America* |

* Membro dell’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Il presente documento accompagna e integra la relazione della proposta legislativa. Pertanto andrebbe compilato evitando, per quanto possibile, di ripetere le informazioni già contenute nella relazione, senza tuttavia pregiudicarne la leggibilità. Prima di compilare la scheda, si consiglia di consultare gli Orientamenti che sono stati redatti per fornire indicazioni e precisazioni sulle voci sotto riportate.

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'Accordo internazionale sui legni tropicali del 2006.

2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa:

Relazioni esterne, sviluppo e relazioni con i paesi ACP. Obblighi nei confronti delle organizzazioni internazionali di prodotto

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa) (ex linee B e A) e loro denominazione:

21 07 04 Accordi sui prodotti di base

3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

Dieci anni salvo rinegoziazione o proroga dell'accordo.

3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie) :

Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Contributo EFTA | Contributo dei paesi candidati | Rubrica PF |

Diss | Diff[2] | SI | `NO | NO | N. [ 4 ] |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Milioni di euro (al terzo decimale)

Natura della spesa | Sezione n. | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

Spesa operativa[3] L'anno (n) è l'anno in cui l'obbligo dovrebbe prendere inizio, prevedibilmente nel 2008. |

Stanziamenti d'impegno (SI) | 8.1 | a | 1,532 | 1,609 | 1,689 | 1,773 | 1,862 | 13,297 | 21,762* |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 1,532 | 1,609 | 1,689 | 1,773 | 1,862 | 13,297 | 21,762* |

* Data l'evoluzione degli scambi da un anno all'altro (soprattutto con la Cina) questa cifra può risultare in una variazione nei voti dei paesi che beneficiano di oltre 10 voti di base (Articolo 10, paragrafo 4) tale da non potersi prevedere attualmente. Il calcolo della quota della CE si basa sulle disposizioni dell'ITTA 2006 (articolo 19). Il bilancio per il 2008 sarà deciso nel 2007, pertanto queste cifre sono una semplice stima basata sul bilancio attuale. Il calcolo tiene conto di un incremento medio annuo pari al 5%. Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[4] |

Assistenza tecnica e amministrativa (SND) * | 8.2.4 | c |

* Assistenza tecnica e amministrativa non richiesta TOTALE IMPORTO DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti d'impegno | a+c | 1,532 | 1,609 | 1,689 | 1,773 | 1,862 | 13,297 | 21,762* |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 1,532 | 1,609 | 1,689 | 1,773 | 1,862 | 13,297 | 21,762* |

Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[5] * Assistenza tecnica e amministrativa non richiesta |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d |

Spese amministrative, diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e |

Totale del costo indicativo dell’intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 1,532 | 1,609 | 1,689 | 1,773 | 1,862 | 13,297 | 21,726** |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 1,532 | 1,609 | 1,689 | 1,773 | 1,862 | 13,297 | 21,762** |

** Cfr. nota (*) a pagina 2 per la voce 4.1.1

Cofinanziamento

Supponendo che l'accordo sia concluso dalla sola Commissione, non sarà necessario alcun impegno finanziario né cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi. In caso contrario il livello del contributo sarà stabilito dal Consiglio.

Milioni di euro (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg | Totale |

…………………… | f |

TOTALE comprensivo del cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente.

( La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale[6] (strumento di flessibilità o riesame delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

X La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate

( Incidenza finanziaria - l'incidenza sulle entrate è la seguente;

NB: NB: tutte le precisazioni e le osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riprese in un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria.

Milioni di euro (al primo decimale)

Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Totale risorse umane | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine.

Questa adesione è stata raccomandata dalle conclusioni della valutazione d'impatto dell'ITTO svolta in vista della rinegoziazione, per assicurare la continuità della presenza dell'UE in questa importante organizzazione internazionale. L'adesione della Comunità sarà necessaria anche per rafforzare la posizione della CE, affinché la Commissione possa svolgere una funzione essenziale in seno all'organizzazione. Inoltre la responsabilità di rispettare gli obblighi finanziari obbligatori comporterà un controllo accresciuto della gestione generale.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari.

La presente partecipazione si iscrive nel più ampio approccio adottato dalla Comunità in occasione della firma e della conclusione di accordi internazionali sui prodotti di base, una volta negoziati. Questo agevola inoltre la realizzazione dell'obiettivo principale dello sviluppo. Come risulta da un esame attento degli obiettivi di questo nuovo accordo, lo scopo principale sembra essere centrato sul commercio ma anche sull'ambiente. La partecipazione comunitaria sarà quindi fondamentale per svolgere, in collaborazione con i principali sggetti internazionali, una politica coordinata e coerente in materia di silvicoltura, commercio e sviluppo.

La proposta risulta coerente con altri strumenti finanziari che garantiscono la partecipazione comunitaria alle organizzazioni internazionali. Allo stato attuale, non si può ancora parlare di sinergie.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori.

Nell’ambito della gestione per attività (ABM), la presente proposta risponde all’obiettivo di sviluppare il ruolo della Commissione quale punto di riferimento intellettuale per lo sviluppo e consente di prendere parte attivamente al dibattito politico internazionale.

Le posizioni dell’UE, concordate con gli Stati membri, a favore di iniziative, convenzioni, forum e piattaforme importati a livello internazionale potrebbero essere assunte quale principale indicatore di risultato. L'indicatore d'impatto può essere considerato come il riflesso delle posizioni dell'UE nei partenariati e nei fondi internazionali come pure nelle organizzazioni internazionali multilaterali come l'ITTO.

La presente proposta consentirà alla Commissione di agire a nome della Comunità.

Modalità di attuazione (indicativa)

Indicare di seguito la scelta delle modalità[8] di attuazione.

ٱ Gestione centralizzata |

X Direttamente dalla Commissione |

ٱ Indirettamente con delega a: |

ٱ Agenzie esecutive |

ٱ Organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario |

ٱ Organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico |

ٱ Gestione concorrente o decentrata |

ٱ Con gli Stati membri |

ٱ Con i paesi terzi |

ٱ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) |

Osservazioni pertinenti:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

I servizi della Commissione partecipano regolarmente alle sessioni del Consiglio e alle riunioni del comitato finanziario dell'organizzazione internazionale del legname. Il compito di questi due organismi consiste nel proporre ed approvare il bilancio amministrativo e i relativi contributi. Il bilancio amministrativo, e relativo impiego, nonché lo stato finanziario delle spese e dei conti dell’Organizzazione internazionale del legname sono a disposizione dei membri della medesima.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex ante

La valutazione della compatibilità della proposta annua con la politica finanziaria comunitaria viene effettuata per tutti gli accordi di prodotto dei quali la Comunità europea è parte contraente.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Questo esercizio viene svolto, se del caso, al momento della rinegoziazione futura alla fine della validità dell'ITTA 2006. Attualmente la proposta di conclusione è conforme alle raccomandazioni contenute nella valutazione effettuata da una società di consulenza esterna prima dell'avvio della Conferenza di negoziato nell'ambito dell'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo) Questa organizzazione internazionale multilaterale, in virtù del suo mandato, rappresenta l'egida naturale sotto alla quale opera la maggior parte delle organizzazioni internazionali di prodotto.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Non è in programma una valutazione, tuttavia un riesame intermedio dell'attuazione e dei risultati dell'accordo sarà svolto probabilmente nell'ambito dell'organizzazione stessa.

7. MISURE ANTIFRODE

La Commissione sottopone la gestione amministrativa delle risorse finanziarie dell’Organizzazione internazionale del legname ad un monitoraggio costante.

Se necessario, l’Organizzazione internazionale del legname è pronta ad autorizzare l’accesso ai propri schedari e alla propria contabilità all’OLAF e ad altri servizi finanziari e di audit su richiesta della Commissione.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 |

Funzionari o agenti temporanei[10] (XX 01 01) | A*/AD |

B*, C*/AST |

Personale finanziato[11] con l'art. XX 01 02 |

Altro personale[12] finanziato con l'art. XX 01 04/05 |

TOTALE * |

8.2.2. Descrizione dei compiti inerenti all'azione

Partecipazione alle riunioni, disamina di documentazione, discussioni con gli Stati membri in sede di Consiglio e in fine negoziati nell’ambito dell’Organizzazione internazionale del legname.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio APS/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l’anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg | TOTALE |

Altra assistenza tecnica ed amministrativa |

- intra muros |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica ed amministrativa |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto con i fondi assegnati alla DG responsabile della gestione, nel quadro della procedura di allocazione. Le spese amministrative e di personale sono comprese nei normali stanziamenti della DG.

Milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. |

Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01) |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (indicare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) |

Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

Milioni di euro (al terzo decimale) |

Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 - Comitati[14] |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) |

Calcolo - Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

[1] Doc. 9773/05 ristretto UE del 17 giugno 2005;

[2] Stanziamenti dissociati

[3] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato

[4] Spesa che rientra nell’articolo xx 01 05 del Titolo xx.

[5] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[6] Cfr. punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale.

[7] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[8] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni” della presente sezione.

[9] Quale descritto nella sezione 5.3.

[10] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento

[11] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento

[12] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento

[13] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[14] Specificare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.