Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea /* COM/2006/0765 def. - AVC 2006/0254 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 6.12.2006 COM(2006) 765 definitivo 2006/0254 (AVC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (presentate dalla Commissione) RELAZIONE In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'UE, l'adesione di questi ultimi all'accordo di associazione euromediterraneo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo. Lo stesso articolo prevede una procedura semplificata nell'ambito della quale il protocollo è concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, ed il paese terzo interessato. Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunità. Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha approvato un mandato con il quale incarica la Commissione di negoziare tale protocollo con la Repubblica algerina democratica e popolare. Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. Il testo del protocollo è stato siglato dalla Commissione e dalle autorità algerine il 15 maggio 2006. Le proposte allegate riguardano: 1) una decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo; 2) una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. Si allega il testo del protocollo negoziato con l'Algeria, il cui obiettivo principale è tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo di associazione UE-Algeria e includere le nuove lingue ufficiali dell'UE. La Commissione invita il Consiglio ad approvare i progetti delle decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione del protocollo. Il Parlamento europeo sarà invitato a esprimere il proprio parere conforme sul presente protocollo. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, visto l'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 10 febbraio 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Algeria, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, onde adeguare l'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'UE. (2) Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. (3) Il testo del protocollo negoziato con la Repubblica algerina democratica e popolare prevede, all'articolo 8, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore. (4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria, DECIDE: Articolo 1 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persona/e abilitata/e a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 La Comunità europea e i suoi Stati membri decidono di applicare provvisoriamente il protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente 2006/0254 (AVC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma, visto l'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere conforme del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il […]. (2) È opportuno approvare il protocollo, DECIDE : Articolo unico Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente Protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, in appresso denominati “gli Stati membri della CE”, rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata “la Comunità”, rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, da una parte, e LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in appresso denominata "l’Algeria", dall’altra, CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo concluso tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo euromediterraneo", è stato firmato a Valencia il 22 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2005; CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004; CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, l'adesione delle nuove parti contraenti all'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo a questo stesso accordo; CONSIDERANDO che si sono svolte consultazioni ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo euromediterraneo, per assicurare che si tenga conto degli interessi reciproci della Comunità e dell'Algeria, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano parti dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, e adottano e prendono atto rispettivamente, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere. Articolo 2 Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, le parti convengono che, essendo scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo che si riferiscono alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio. CAPITOLO 1 MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI Articolo 3 (Norme di origine) Il protocollo 6 è modificato come segue: 1. All'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: ES "EXPEDIDO A POSTERIORI" CS "VYSTAVENO DODATEČNĔ" DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT" EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ" EN "ISSUED RETROSPECTIVELY" FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" IT "RILASCIATO A POSTERIORI" LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI" LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS" HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL" MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT" NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI" PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" PT "EMITIDO A POSTERIORI" SL "IZDANO NAKNADNO" SK "VYDANÉ DODATOČNE" FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND" AR "سلمت لاحقا" 2. All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: (…) Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: ES "DUPLICADO" CS "DUPLIKÁT" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" ET "DUPLIKAAT" EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" EN "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKĀTS" LT "DUBLIKATAS" HU "MÁSODLAT" MT "DUPLIKAT" NL "DUPLICAAT" PL "DUPLIKAT" PT "SEGUNDA VIA" SL "DVOJNIK" SK "DUPLIKÁT" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" AR نسخة 3. L'allegato IV è sostituito dal seguente: Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. …(2). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle .... (2)). Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). Versione lituana Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinès kilmés prekés. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). Versione neerlandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). Versione finnica Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). Versione araba تصريح على أساس الفاتورة إن مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة إعتماد جمركي رقم 1يصرح بأن هذه المنتجات لها صفة المنشأ الإمتيازي ل .....2 إلا إذا نص على خلاف ذلك صراحة Articolo 4 (Presidenza del comitato di associazione) All'articolo 96 è aggiunto il paragrafo 4: “Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante del governo della Repubblica algerina democratica e popolare”. CAPITOLO 2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 5 (Prove dell'origine e cooperazione amministrativa) Le richieste di verifica a posteriori delle prove dell'origine rilasciate a norma degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi applicati tra l'Algeria e un nuovo Stato membro possono essere presentate dalle autorità doganali competenti dell'Algeria o dei nuovi Stati membri e sono accettate da dette autorità per i tre anni successivi al rilascio della prova dell'origine in questione. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 6 Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati e la dichiarazione del presente protocollo sono parte integrante dello stesso. Articolo 7 1. La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e la Repubblica algerina democratica e popolare procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure. 2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Articolo 8 1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione. 2. Il presente protocollo si applica, in via provvisoria, a decorrere dal 1° settembre 2005. Articolo 9 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede. Articolo 10 Il testo dell'accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il Consiglio di associazione approva tali testi. PER GLI STATI MEMBRI PER LA COMUNITÀ EUROPEA PER LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE