52006PC0754(01)

Proposta di decisione del Consiglio sulla firma di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera /* COM/2006/0754 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 04.12.2006

COM(2006)754 definitivo

2006/0252 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

I. Introduzione

Il 26 ottobre 2004 la Comunità europea ha firmato un accordo con la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera ("accordo Dublino/Eurodac con la Svizzera")[1].

L'accordo anticipava la possibile associazione del Liechtenstein all'acquis Dublino/Eurodac e prevedeva all'articolo 15 la possibilità per il Liechtenstein di aderire all'accordo mediante un protocollo che stabilisse diritti e obblighi per ciascuna delle parti.

Con lettera del 12 ottobre 2001 il Liechtenstein si era già detto interessato a diventare parte contraente, insieme con la Svizzera, di un eventuale accordo di associazione all'acquis di Schengen e Dublino, esistendo da decenni fra i due paesi una politica di frontiere aperte alla circolazione delle persone. Il Liechtenstein non è stato però associato ai negoziati con la Svizzera mancando un accordo con la Comunità europea sulla tassazione dei redditi da risparmio.

La Comunità europea e il Liechtenstein hanno poi concluso tale accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio, in vigore dal 1° luglio 2005.

Con lettera del 10 giugno 2005 il Liechtenstein ha confermato di volersi associare all'acquis di Schengen e Dublino/Eurodac.

A seguito dell'autorizzazione del Consiglio alla Commissione del 27 febbraio 2006, si sono tenuti i negoziati con il Liechtenstein e la Svizzera, che si sono conclusi il 21 giugno 2006, data in cui è stato siglato il progetto di protocollo sull'adesione del Liechtenstein all'accordo Dublino/Eurodac con la Svizzera[2].

Le allegate proposte sono la base giuridica delle decisioni sulla firma e sulla conclusione del protocollo. La base giuridica di questo protocollo è l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per la conclusione del protocollo sarà consultato il Parlamento europeo a norma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE.

II. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che il progetto di protocollo sia accettabile per la Comunità.

Il contenuto finale del protocollo può riassumersi come segue:

- Il Liechtenstein aderisce all'accordo Dublino/Eurodac con la Svizzera e dovrà accettare la totalità dell'acquis Dublino/Eurodac e relativo sviluppo. Se il Liechtenstein non accetta gli sviluppi futuri dell'acquis Dublino/Eurodac, sarà posto fine al protocollo.

- Il Liechtenstein diventerà membro del comitato misto con diritto di esprimersi in quella sede e di presiedere il comitato.

- L'applicazione del protocollo Dublino/Eurodac è correlata a quella del protocollo Schengen e a quella del protocollo tra la Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein sulla partecipazione della Danimarca e dell'accordo Dublino/Eurodac tra il Liechtenstein e la Norvegia e l'Islanda.

- Sono stabilite specifiche disposizioni per il Liechtenstein relative ai tempi necessari per l'attuazione di uno sviluppo dell'acquis Dublino/Eurodac nell'eventualità che il Liechtenstein debba adempiere requisiti costituzionali (18 mesi), e al contributo finanziario che il Liechtenstein, al pari della Svizzera, deve versare per i costi amministrativi e operativi derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell'unità centrale di Eurodac. Il Liechtenstein deve versare lo 0,071% dell'importo iniziale di 11 675 000 EUR e, a partire dall'esercizio finanziario 2004, un contributo annuo dello 0,071% degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi all’esercizio finanziario in questione. Di conseguenza, l'associazione del Liechtenstein all'acquis Dublino/Eurodac non comporta implicazioni finanziarie per l'Unione.

III. CONCLUSIONI

Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che il protocollo sia firmato a nome della Comunità europea e autorizzi il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare per conto della Comunità europea;

- approvi, previa consultazione del Parlamento europeo, l'allegato protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'autorizzazione alla Commissione del 27 febbraio 2006, si sono conclusi i negoziati con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per un protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

(2) Il protocollo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno che tali disposizioni siano applicate in via provvisoria in attesa dell'entrata in vigore del protocollo.

(3) Fatta salva la sua conclusione a una data successiva, è auspicabile procedere alla firma del protocollo siglato a Bruxelles il 21 giugno 2006.

(4) Ai sensi dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(5) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa alla presente decisione e non è ad essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, fatta salva la sua conclusione a una data successiva.

Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 del protocollo, si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del protocollo stesso, in attesa della sua entrata in vigore, gli articoli 1, 4 e 5, paragrafo 2, prima frase del protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 2 e 3, paragrafi da 1 a 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

2006/0252 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'autorizzazione alla Commissione del 27 febbraio 2006, si sono conclusi i negoziati con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per un protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

(2) Ai sensi della decisione …./…./EC del Consiglio del [...], e fatta salva la sua conclusione a una data successiva, il protocollo è stato firmato a nome della Comunità europea il … 2006,

(3) È opportuno approvare il protocollo.

(4) Ai sensi dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(5) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa alla presente decisione e non è ad essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, e i documenti connessi sono approvati a nome della Comunità europea.

Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del protocollo, al fine di impegnare la Comunità medesima.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

Allegato

Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

La Comunità europea

e

La Confederazione svizzera

e

Il Principato del Liechtenstein,

in appresso "le Parti contraenti",

VISTO l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera firmato il 26 ottobre 2004[6] (di seguito "accordo tra la Comunità europea e la Svizzera"), e il suo articolo 15 in virtù del quale il Liechtenstein può aderire all'accordo mediante un protocollo;

CONSIDERATA la situazione geografica del Principato del Liechtenstein;

CONSIDERATO l'auspicio del Principato del Liechtenstein di essere associato alla legislazione comunitaria in relazione ai regolamenti Dublino e Eurodac (di seguito "acquis Dublino/Eurodac");

CONSIDERANDO che la Comunità europea ha concluso un accordo, il 19 gennaio 2001, con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, sulla base della convenzione di Dublino[7];

CONSIDERANDO che è auspicabile che il Principato del Liechtenstein sia associato, al pari dell’Islanda e della Norvegia e della Svizzera, all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac;

CONSIDERANDO appropriato concludere tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein un protocollo che comporti per il Liechtenstein diritti e obblighi analoghi a quelli convenuti tra la Comunità europea, da un lato, l’Islanda e la Norvegia, nonché la Svizzera, dall’altro;

CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ma che è opportuno prevedere la possibilità per la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, da un lato, e la Danimarca, dall'altro, di applicare, nelle loro reciproche relazioni, le disposizioni sostanziali dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, conformemente al suo articolo 11, paragrafo 1;

CONSIDERANDO necessario garantire che gli Stati con i quali la Comunità europea ha creato un’associazione volta all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni;

CONSIDERANDO che il buon funzionamento dell’acquis Dublino/Eurodac richiede l’applicazione simultanea del presente protocollo e degli accordi tra le varie parti associate o partecipanti all’attuazione e allo sviluppo dell’acquis Dublino/Eurodac che disciplinano le loro reciproche relazioni;

CONSIDERANDO che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[8] verrà applicata dal Principato del Liechtenstein nel medesimo modo in cui viene applicata dagli Stati membri dell'Unione europea in caso di trattamento dei dati ai fini del presente protocollo;

VISTO il protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

RAMMENTANDO il legame fra l'acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all’istituzione del sistema "Eurodac", e l'acquis di Schengen;

CONSIDERANDO che tale legame richiede un’applicazione simultanea dell’acquis di Schengen e dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all’istituzione del sistema "Eurodac",

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Conformemente all'articolo 15 dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (di seguito "accordo tra la Comunità europea e la Svizzera"), il Principato del Liechtenstein (di seguito "Liechtenstein") aderisce all'accordo nei termini e alle condizioni stabilite dal presente protocollo.

2. Il presente protocollo instaura diritti e obblighi reciproci tra le Parti contraenti secondo le regole e le procedure da quello stabilite.

Articolo 2

1. Le disposizioni

- del regolamento "Dublino"[9],

- del regolamento di "Eurodac"[10]

- del regolamento di applicazione "Eurodac"[11], e

- del regolamento di applicazione di Dublino[12]

sono attuate dal Liechtenstein e applicate nell’ambito delle sue relazioni con gli Stati membri dell’Unione europea e con la Svizzera.

2. Fatto salvo l'articolo 5, il Liechtenstein accetta, attua e applica anche gli atti e i provvedimenti adottati dalla Comunità europea volti a modificare o sviluppare le disposizioni di cui al paragrafo 1, nonché le decisioni assunte secondo le procedure previste da quelle disposizioni.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli "Stati membri" nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche il Liechtenstein.

Articolo 3

Al Liechtenstein si applicano i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 2, 3, paragrafi da 1 a 4, agli articoli 5, 6, 7, 8, paragrafi 1, secondo comma, e 2, e agli articoli 9, 10 e 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, nel modo in cui si applicano alla Svizzera.

Articolo 4

Un rappresentante del Governo del Liechtenstein diventa membro del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.

La presidenza del comitato misto è esercitata, a rotazione semestrale, dal rappresentante della Comunità europea e dal rappresentante del Governo del Lichtenstein o della Svizzera.

Articolo 5

1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora il Consiglio adotti atti o provvedimenti che modificano o completano le disposizioni di cui all'articolo 2 e qualora atti o provvedimenti siano adottati secondo le procedure previste da quelle disposizioni, gli Stati membri e il Liechtenstein applicano simultaneamente tali atti o provvedimenti, a meno che questi non prevedano espressamente altrimenti.

2. La Commissione notifica immediatamente al Liechtenstein l'adozione degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1. Il Liechtenstein si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è comunicata alla Commissione nei 30 giorni successivi all'adozione dell'atto o provvedimento in questione.

3. Se il Liechtenstein può essere vincolato dal contenuto di un atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, ne informa la Commissione al momento della notifica. Il Liechtenstein informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo entro 30 giorni dalla scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, il Liechtenstein dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di 18 mesi a decorrere dalla notifica del Consiglio. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell’atto o del provvedimento per il Liechtenstein e fino alla notifica di quest'ultimo circa l’adempimento dei requisiti costituzionali, il Liechtenstein applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell’atto o del provvedimento in questione.

4. Se il Liechtenstein non può applicare provvisoriamente l’atto o il provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che inficiano il buon funzionamento della cooperazione Dublino/Eurodac, la situazione sarà esaminata dal comitato misto. La Comunità europea può adottare, nei confronti del Liechtenstein, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Dublino/Eurodac.

5. L’accettazione, da parte del Liechtenstein, degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra il Liechtenstein, la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea.

6. Qualora:

a) il Liechtenstein notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 1 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente protocollo, oppure

b) il Liechtenstein non effettui la notifica entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2, oppure

c) il Liechtenstein non effettui la notifica entro 30 giorni dalla scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di 18 mesi previsto dal paragrafo 3, oppure non provveda all'applicazione provvisoria contemplata nello stesso paragrafo a partire dalla data prevista per l’entrata in vigore dell’atto o del provvedimento,

il presente accordo è sospeso.

7. Il comitato misto esamina la questione che ha determinato la sospensione e provvede a ovviare alle cause della mancata accettazione o ratifica entro 90 giorni. Dopo aver valutato tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente protocollo, compresa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza delle disposizioni legislative, il comitato può decidere all'unanimità di rimettere in vigore il protocollo. Ove la sospensione prosegua trascorsi i 90 giorni, il presente accordo cessa di essere applicabile.

Articolo 6

Per i costi amministrativi e operativi connessi alla costituzione e alla gestione dell'unità centrale di Eurodac, il Liechtenstein versa un contributo al bilancio generale delle Comunità europee pari allo 0,071% dell'importo iniziale di riferimento di 11 675 000 EUR e, a partire dall'esercizio finanziario 2004, un contributo annuo dello 0,071% degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi all’esercizio finanziario in questione.

Articolo 7

Il presente procollo lascia impregiudicati gli accordi fra il Liechtenstein e la Svizzera, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.

Articolo 8

1. Il presente protocollo è soggetto alla ratifica o approvazione delle Parti contraenti. Gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio, che funge da depositario.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario notifica alle Parti contraenti l'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

3. Gli articoli 1, 4 e 5, paragrafo 2, prima frase del presente protocollo e i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 2, 3, paragrafi da 1 a 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera si applicano al Liechtenstein in via provvisoria, a decorrere dalla data della firma del presente protocollo.

Articolo 9

Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente protocollo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di 30 giorni previsto all'articolo 5, paragrafo 2, ultima frase, decorre dalla data d'entrata in vigore del protocollo stesso.

Articolo 10

1. Il presente protocollo si applica soltanto se gli accordi previsti dall’articolo 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera che il Liechtenstein deve concludere sono anch’essi applicati.

2. Inoltre, il presente protocollo si applica soltanto se il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen è anch’esso applicato.

Articolo 11

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente protocollo. La denuncia è notificata al depositario e ha effetto sei mesi dopo la notifica.

2. Nell'eventualità che la Svizzera denunci il presente protocollo o l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, o che l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera cessi di applicarsi alla Svizzera, tale accordo e il presente protocollo restano in vigore per quanto riguarda le relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e il Liechtenstein, dall'altro.

3. Il presente protocollo cessa di essere applicabile se il Liechtenstein denuncia uno degli accordi di cui all’articolo 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera da quello conclusi, o il protocollo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in triplice copia in lingua spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, irlandese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a

Dichiarazione comune delle Parti contraenti su un dialogo stretto

Le Parti contraenti sottolineano l’importanza di un dialogo stretto e produttivo tra tutti coloro che partecipano all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo.

Nel rispetto dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, la Commissione invita esperti degli Stati membri alle riunioni del comitato misto, al fine di procedere a scambi di idee con il Liechtenstein su tutte le questioni previste da quell’accordo.

Le Parti contraenti hanno preso nota della volontà degli Stati membri di accettare gli inviti di cui sopra e di partecipare a questi scambi di idee con il Liechtenstein su tutte le questioni previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera.

Dichiarazione del Liechtenstein relativa all’articolo 5, paragrafo 3

(Termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell’acquis Dublino/Eurodac)

Il termine massimo di 18 mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, riguarda sia l'approvazione che l’attuazione dell’atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:

- la fase preparatoria

- il procedimento parlamentare

- il termine di 30 giorni per la proposizione del referendum

- il referendum (organizzazione e votazione), se applicabile

- la ratifica del principe regnante

Il Governo del Liechtenstein informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di ciascuna di tali fasi.

Il Governo del Liechtenstein si impegna a usare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.

Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti

La delegazione della Commissione europea,

Le delegazioni che rappresentano i Governi della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia,

La delegazione che rappresenta il Governo della Confederazione Svizzera,

La delegazione che rappresenta il Governo del Principato del Liechtenstein,

rilevano che il Liechtenstein aderisce al comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, mediante un protocollo a quell'accordo;

hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall’accordo tra la Comunità europea e l’Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia e, dall’altro, dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, integrato dal protocollo sull'associazione del Liechtenstein;

rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l’ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, o dell’accordo tra la Comunità europea e l’Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia;

prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l’esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro, in ordine alfabetico in base al nome, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, integrato dal protocollo sull'associazione del Liechtenstein.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

[1] Lo stesso giorno l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno firmato un accordo riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ("accordo di associazione all'acquis di Schengen").

[2] Insieme con il progetto di protocollo sull'adesione del Liechtenstein all'accordo Schengen con la Svizzera e il progetto di protocollo sulla partecipazione della Danimarca all'accordo Dublino/Eurodac con la Svizzera e il Liechtenstein.

[3] GU C …

[4] GU C …

[5] GU C …

[6] ASILE 54, 13049/04

[7] GU L 93 del 3.4.2001, pag.38.

[8] GU L 281 del 23.11.95, pag. 31.

[9] Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

[10] Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

[11] Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino

[12] Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino.