52006PC0752(04)

Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen /* COM/2006/0752 def. - CNS 2006/0251 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 1.12.2006

COM(2006) 752 definitivo

2006/0251 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE

Il 26 ottobre 2004 l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno firmato un accordo riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ("accordo Schengen con la Svizzera")[1].

L'accordo anticipava la possibile associazione del Liechtenstein all'acquis di Schengen e prevedeva all'articolo 16 la possibilità per il Liechtenstein di aderire all'accordo mediante un protocollo che stabilisse diritti e obblighi per ciascuna delle parti.

Con lettera del 12 ottobre 2001 il Liechtenstein si era già detto interessato a diventare parte contraente, insieme con la Svizzera, di un eventuale accordo di associazione all'acquis di Schengen e Dublino, esistendo da decenni fra i due paesi una politica di frontiere aperte alla circolazione delle persone. Il Liechtenstein non è stato però associato ai negoziati con la Svizzera mancando un accordo con la Comunità europea sulla tassazione dei redditi da risparmio.

La Comunità europea e il Liechtenstein hanno poi concluso tale accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio, in vigore dal luglio 2005.

Con lettera del 10 giugno 2005 il Liechtenstein ha confermato di volersi associare all'acquis di Schengen e Dublino/Eurodac.

A seguito dell'autorizzazione del Consiglio alla Commissione del 27 febbraio 2006, si sono tenuti i negoziati con il Liechtenstein e la Svizzera, che si sono conclusi il 21 giugno 2006, data in cui è stato siglato il progetto di protocollo sull'adesione del Liechtenstein all'accordo Schengen con la Svizzera[2].

Dato che l'accordo Schengen con la Svizzera cui aderisce il Liechtenstein riguarda materie sia del primo che del terzo pilastro, la Commissione propone di seguire l'approccio adottato per la firma e l'adozione di quell'accordo. La Commissione propone cioè di adottare il protocollo con due atti distinti, uno basato sul trattato che istituisce la Comunità europea (articoli 62, 63 paragrafo 3, 66 e 95), l'altro sul trattato sull'Unione europea (articoli 24 e 38).

Relativamente alla decisione basata sul trattato CE, il Consiglio delibererà all'unanimità poiché per le materie di cui all'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) è richiesto il voto unanime degli Stati membri. Per la conclusione del protocollo sarà consultato il Parlamento europeo a norma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE.

II. Esito dei negoziati

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che il progetto di protocollo sia accettabile per la Comunità.

Il contenuto finale può riassumersi come segue:

Il Liechtenstein aderisce all'accordo Schengen con la Svizzera e avrà gli stessi diritti e obblighi di quest'ultima. Il Liechtenstein dovrà accettare la totalità dell'acquis di Schengen e relativo sviluppo, con un'unica eccezione riconosciuta anche alla Svizzera (articolo 7, paragrafo 5 dell'accordo Schengen con la Svizzera):

Se le disposizioni di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento Schengen hanno l’effetto di non autorizzare più gli Stati membri a subordinare alle condizioni di cui all'articolo 51 della Convenzione di applicazione di Schengen l’esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale o il riconoscimento di un mandato di perquisizione e/o di sequestro di mezzi di prova proveniente da un altro Stato membro, il Liechtenstein può non recepire il contenuto di tali disposizioni nel suo ordinamento giuridico interno, nella misura in cui queste si applichino a richieste o a mandati di perquisizione e di sequestro relativi a inchieste o procedimenti penali in materia di fiscalità diretta, relativi a reati che, se fossero stati commessi nel Liechtenstein, non sarebbero stati punibili, secondo il diritto del Liechtenstein, con una pena privativa della libertà[3].

Ferma restando questa eccezione, se il Liechtenstein non accetta gli sviluppi futuri dell'acquis di Schengen, sarà posto fine al protocollo.

Il Liechtenstein diventerà membro del comitato misto con diritto di esprimersi in quella sede e di presiedere il comitato.

L'applicazione del protocollo Schengen è correlata a quella del protocollo Dublino/Eurodac e a quella degli accordi Schengen rispettivamente conclusi tra il Liechtenstein e la Danimarca, e tra il Liechtenstein e la Norvegia e l'Islanda.

Sono stabilite specifiche disposizioni per il Liechtenstein relative ai tempi necessari per l'attuazione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'eventualità che il Liechtenstein debba adempiere requisiti costituzionali (18 mesi), e al contributo finanziario che il Liechtenstein deve versare per i costi amministrativi dei gruppi di lavoro del Consiglio, che si riuniscono in sede di comitato misto. L'importo globale di tali costi è fissato nell'accordo con la Svizzera a 8 100 000 EUR, di cui il Liechtenstein dovrà versare lo 0,071%. Inoltre, proprio come la Svizzera, il Liechtenstein contribuisce ai costi operativi connessi all'attuazione dell'acquis di Schengen in proporzione al suo prodotto interno lordo. Di conseguenza, l'associazione del Liechtenstein all'acquis di Schengen non comporta implicazioni finanziarie per l'Unione.

Data la cooperazione esistente con la Svizzera nella politica dei visti e di sicurezza, che comporta l'uso di basi dati comuni, il Liechtenstein può avvalersi dell'infrastruttura tecnica svizzera per accedere al sistema d'informazione Schengen e al sistema di informazione visti.

III. Conclusioni

Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione europea, da un lato, e della Comunità europea, dall'altro, e autorizzi il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare per conto dell’Unione europea, da un lato, e per conto della Comunità europea, dall'altro;

- approvi, previa consultazione del Parlamento europeo, l'allegato protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen a nome dell'Unione europea, da un lato, e della Comunità europea, dall'altro.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'autorizzazione alla Presidenza, assistita dalla Commissione, del 27 febbraio 2006, si sono conclusi i negoziati con il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera per un protocollo sull’adesione del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

(2) Fatta salva la sua conclusione a una data successiva, è auspicabile procedere alla firma del protocollo siglato a Bruxelles il 21 giugno 2006.

(3) Il protocollo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno che tali disposizioni siano applicate in via provvisoria in attesa dell'entrata in vigore del protocollo.

(4) Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea, è opportuno applicare alle relazioni con il Liechtenstein, all’atto della firma, la decisione 1999/437/CE del Consiglio[4] relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, in quanto applicabile.

(5) La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[5].

(6) La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[6],

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome dell’Unione europea, il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i documenti connessi, fatta salva la sua conclusione a una data successiva.

Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del protocollo e al loro sviluppo, nella misura in cui hanno una base giuridica nel trattato sull’Unione europea ovvero è stato determinato a norma della decisione 1999/436/CE[7] che hanno tale base.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE si applicano, allo stesso modo, all’associazione del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea.

Articolo 4

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 del protocollo, si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del protocollo stesso, in attesa della sua entrata in vigore, gli articoli 1, 4 e 5, paragrafo 2, lettera a), prima frase del protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e agli articoli 4, 5 e 6 dell'accordo con la Svizzera di associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 62, 63, paragrafo 3, lettere a) e b), 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione[8],

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'autorizzazione alla Commissione del 27 febbraio 2006, si sono conclusi i negoziati con il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera per un protocollo sull’adesione del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

(2) Fatta salva la sua conclusione a una data successiva, è auspicabile procedere alla firma del protocollo siglato a Bruxelles il 21 giugno 2006.

(3) Il protocollo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno che tali disposizioni siano applicate in via provvisoria in attesa dell'entrata in vigore del protocollo.

(4) Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, è opportuno applicare alle relazioni con il Liechtenstein, all’atto della firma, la decisione 1999/437/CE del Consiglio[9] relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, in quanto applicabile.

(5) La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[10].

(6) La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[11].

(7) La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i documenti connessi, fatta salva la sua conclusione a una data successiva.

Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del protocollo e al loro sviluppo, nella misura in cui hanno una base giuridica nel trattato che istituisce la Comunità europea ovvero è stato determinato a norma della decisione 1999/436/CE[12] che hanno tale base.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE si applicano, allo stesso modo, all’associazione del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 4

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 del protocollo, si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del protocollo stesso, in attesa della sua entrata in vigore, gli articoli 1, 4 e 5, paragrafo 2, lettera a), prima frase del protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e agli articoli 4, 5 e 6 dell'accordo con la Svizzera di associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

vista la raccomandazione della Presidenza,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'autorizzazione alla Presidenza, assistita dalla Commissione, del 27 febbraio 2006, si sono conclusi i negoziati con il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera per un protocollo sull’adesione del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

(2) Ai sensi della decisione …./…./CE del Consiglio del ……2006, e fatta salva la sua conclusione a una data successiva, il protocollo è stato firmato a nome dell'Unione europea il …..2006.

(3) È opportuno approvare il protocollo.

(4) Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea, è opportuno applicare alle relazioni con il Liechtenstein la decisione 1999/437/CE del Consiglio[13] relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, in quanto applicabile.

(5) La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[14].

(6) La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[15],

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i documenti connessi sono approvati a nome dell’Unione europea.

Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del protocollo e al loro sviluppo, nella misura in cui hanno una base giuridica nel trattato sull’Unione europea ovvero è stato determinato a norma della decisione 1999/436/CE[16] che hanno tale base.

Articolo 3

Le disposizioni della decisione 1999/437/CE del Consiglio si applicano, allo stesso modo, all’associazione del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione a nome dell’Unione europea conformemente all'articolo 9 del protocollo, al fine di impegnare l’Unione medesima.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

2006/0251 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 62, 63, paragrafo 3, lettere a) e b), 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[17],

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'autorizzazione alla Commissione del 27 febbraio 2006, si sono conclusi i negoziati con il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera per un protocollo sull’adesione del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

(2) Ai sensi della decisione …./…./CE del Consiglio del ……2006, e fatta salva la sua conclusione a una data successiva, il protocollo è stato firmato a nome della Comunità europea il …..2006.

(3) È opportuno approvare il protocollo.

(4) Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, è opportuno applicare alle relazioni con il Liechtenstein la decisione 1999/437/CE del Consiglio[18] relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, in quanto applicabile.

(5) La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[19].

(6) La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[20].

(7) La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i documenti connessi sono approvati a nome della Comunità europea.

Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del protocollo e al loro sviluppo, nella misura in cui hanno una base giuridica nel trattato che istituisce la Comunità europea ovvero è stato determinato a norma della decisione 1999/436/CE[21] che hanno tale base.

Articolo 3

Le disposizioni della decisione 1999/437/CE del Consiglio si applicano, allo stesso modo, all’associazione del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità europea conformemente all'articolo 9 del protocollo, al fine di impegnare la Comunità medesima.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

Protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

L'Unione europea

e

La Comunità europea

e

La Confederazione svizzera

e

Il Principato del Liechtenstein,

in appresso "le Parti contraenti",

VISTO l'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 21 ottobre 2004, e il suo articolo 16 in virtù del quale il Liechtenstein può aderire all'accordo mediante un protocollo;

CONSIDERATA la situazione geografica del Principato del Liechtenstein;

CONSIDERATI gli stretti legami che intercorrono tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera, che si concretano in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra il Principato e la Confederazione;

CONSIDERATO l'auspicio del Principato del Liechtenstein di mantenere o creare uno spazio senza controlli alle frontiere con tutti i paesi Schengen e, quindi, di essere associato all'acquis di Schengen;

CONSIDERANDO che, in forza dell’accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia[22], questi due Stati sono stati associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

CONSIDERANDO che è auspicabile che il Principato del Liechtenstein sia associato, al pari dell’Islanda e della Norvegia e della Svizzera, all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

CONSIDERANDO appropriato concludere tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein un protocollo che comporti per il Liechtenstein diritti e obblighi analoghi a quelli convenuti tra il Consiglio dell’Unione europea, da un lato, l’Islanda e la Norvegia, nonché la Svizzera, dall’altro;

CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e che le decisioni volte a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione del suddetto titolo, che la Danimarca ha recepito nel suo diritto nazionale, possono soltanto far sorgere obblighi di diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri;

CONSIDERANDO che il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e l’Irlanda partecipano, conformemente alle decisioni adottate ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[23];

CONSIDERANDO necessario garantire che gli Stati con i quali l’Unione europea ha creato un’associazione volta all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni;

CONSIDERANDO che il buon funzionamento dell’acquis di Schengen richiede l’applicazione simultanea del presente protocollo e degli accordi tra le varie parti associate o partecipanti all’attuazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che disciplinano le loro reciproche relazioni;

VISTO il protocollo sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;

RAMMENTANDO il legame fra l'acquis di Schengen e l’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all’istituzione del sistema "Eurodac";

CONSIDERANDO che tale legame richiede un’applicazione simultanea dell’acquis di Schengen e dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all’istituzione del sistema "Eurodac",

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 16 dell' accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito "accordo di associazione"), il Principato del Liechtenstein (di seguito "Liechtenstein") aderisce all'accordo nei termini e alle condizioni stabilite dal presente protocollo.

L'adesione instaura diritti e obblighi reciproci tra le Parti contraenti secondo le regole e le procedure da quello stabilite.

Articolo 2

1. Il Liechtenstein attua e applica le disposizioni dell'acquis di Schengen elencate negli allegati A e B dell’accordo di associazione in quanto applicabili agli Stati membri dell'Unione europea, alle condizioni previste in quegli allegati.

2. Il Liechtenstein attua e applica inoltre le disposizioni degli atti dell'Unione europea e della Comunità europea elencati in allegato al presente protocollo, che hanno sostituito o sviluppato le disposizioni dell'acquis di Schengen.

3. Fatto salvo l'articolo 5, il Liechtenstein accetta, attua e applica anche gli atti e i provvedimenti adottati dall'Unione europea e dalla Comunità europea volti a modificare o sviluppare le disposizioni dell'acquis di Schengen per i quali sono state seguite le procedure stabilite nell'accordo di associazione, in combinazione con il presente protocollo.

Articolo 3

Al Liechtenstein si applicano i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 13 dell'accordo di associazione.

Articolo 4

La presidenza del comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo di associazione è esercitata, a livello di esperti, dal rappresentante dell'Unione europea e, a livello di alti funzionari e di ministri, a rotazione semestrale dal rappresentante dell'Unione europea e dal rappresentante del Governo del Lichtenstein o della Svizzera.

Articolo 5

1. L'adozione dei nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all'articolo 2 è riservata alle competenti istituzioni dell'Unione europea. Fatto salvo il paragrafo 2, detti atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l'Unione europea, la Comunità europea e i suoi Stati membri interessati e per il Liechtenstein, a meno che l'atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti. A tal fine, si tiene debitamente conto delle indicazioni fornite dal Liechtenstein in sede di comitato misto per quanto riguarda i tempi necessari per soddisfare i suoi requisiti costituzionali.

2. a) Il Consiglio dell'Unione europea (di seguito "Consiglio") comunica immediatamente al Liechtenstein l'avvenuta adozione degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente protocollo. Il Liechtenstein si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è notificata al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee (di seguito "Commissione") nei 30 giorni successivi all'adozione degli atti o provvedimenti in questione.

b) Se il Liechtenstein può essere vincolato dal contenuto di un atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, ne informa il Consiglio e la Commissione al momento della notifica. Il Liechtenstein informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo entro 30 giorni dalla scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, il Liechtenstein dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di 18 mesi a decorrere dalla notifica del Consiglio. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell’atto o del provvedimento per il Liechtenstein e fino alla notifica di quest'ultimo circa l’adempimento dei requisiti costituzionali, il Liechtenstein applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell’atto o del provvedimento in questione.

Se il Liechtenstein non può applicare provvisoriamente l’atto o il provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che inficiano il buon funzionamento della cooperazione Schengen, la situazione sarà esaminata dal comitato misto. L’Unione europea e la Comunità europea possono adottare, nei confronti del Liechtenstein, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Schengen.

3. L’accettazione, da parte del Liechtenstein, degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 instaura diritti e obblighi fra il Liechtenstein, da un lato, e l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui siano vincolati da tali atti e provvedimenti, e la Svizzera, dall’altro.

4. Qualora:

a) il Liechtenstein notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 2 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente protocollo, oppure

b) il Liechtenstein non effettui la notifica entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), oppure

c) il Liechtenstein non effettui la notifica entro 30 giorni dalla scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di 18 mesi previsto dal paragrafo 2, lettera b), oppure non provveda all'applicazione provvisoria contemplata nella medesima lettera a partire dalla data prevista per l’entrata in vigore dell’atto o del provvedimento,

il presente protocollo non è più considerato applicabile a meno che il comitato misto, previo attento esame delle modalità con cui continuare il protocollo, decida altrimenti entro 90 giorni. Il protocollo cessa di essere applicabile tre mesi dopo la scadenza del termine di 90 giorni.

5. a) Se le disposizioni di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento hanno l’effetto di non autorizzare più gli Stati membri a subordinare alle condizioni di cui all'articolo 51 della Convenzione di applicazione di Schengen l’esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale o il riconoscimento di un mandato di perquisizione e/o di sequestro di mezzi di prova proveniente da un altro Stato membro, il Liechtenstein può notificare al Consiglio e alla Commissione, nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), che non accetterà né recepirà il contenuto di tali disposizioni nel suo ordinamento giuridico interno, nella misura in cui queste ultime si applichino a richieste o a mandati di perquisizione e di sequestro relativi a inchieste o procedimenti relativi a reati in materia di fiscalità diretta che, se fossero stati commessi nel Liechtenstein, non sarebbero stati punibili, secondo il diritto del Liechtenstein, con una pena privativa della libertà. In tal caso, il presente protocollo resta applicabile, contrariamente alle disposizioni del paragrafo 4.

b) Su domanda di uno dei suoi membri, il comitato misto si riunisce entro i due mesi successivi a tale richiesta e, prendendo in considerazione gli sviluppi a livello internazionale, discute della situazione risultante dalla notifica eseguita conformemente al lettera a).

Non appena il comitato misto sia pervenuto, all’unanimità, a un accordo in base al quale il Liechtenstein accetta e recepisce pienamente le disposizioni pertinenti del nuovo atto o del nuovo provvedimento, si applicano il paragrafo 2, lettera b) e i paragrafi 3 e 4. L’informazione cui è fatto riferimento nel paragrafo 2, lettera b), prima frase, sarà fornita nei 30 giorni successivi all’accordo raggiunto in sede di comitato misto.

Articolo 6[24]

Nell'assolvere gli obblighi derivanti da [riferimento agli strumenti giuridici istitutivi del sistema d'informazione Schengen e del sistema di informazione visti], il Liechtenstein può avvalersi dell'infrastruttura tecnica svizzera per accedere al sistema di informazione Schengen e al sistema di informazione visti.

Articolo 7

Per i costi amministrativi connessi all'applicazione del presente protocollo, il Liechtenstein versa al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo pari allo 0.071% dell’importo di 8 100 000 EUR, adeguato su base annua in funzione del tasso di inflazione all'interno dell'Unione europea.

Articolo 8

1. Il presente protocollo lascia impregiudicati l'accordo sullo Spazio economico europeo o altri eventuali accordi conclusi fra la Comunità europea e il Liechtenstein.

2. Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi che vincolano il Liechtenstein, da un lato, e uno o più Stati membri, dall’altro, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.

3. Il presente protocollo lascia impregiudicati eventuali futuri accordi tra la Comunità europea e il Liechtenstein, o tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Liechtenstein, dall’altro, oppure gli accordi conclusi sulla base degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea.

4. Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi fra il Liechtenstein e la Svizzera, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.

Articolo 9

1. Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l'adempimento di tutte le formalità previste per l'espressione del consenso delle Parti, o in loro nome, a essere vincolate dal presente protocollo.

2. Gli articoli 1, 4 e 5, paragrafo 2, lettera a), prima frase del presente protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e agli articoli 4, 5 e 6 dell'accordo di associazione si applicano al Liechtenstein in via provvisoria, a decorrere dalla data della firma del presente protocollo.

3. Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente protocollo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di 30 giorni previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultima frase, decorre dalla data d'entrata in vigore del protocollo stesso.

Articolo 10

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 sono applicate dal Liechtenstein alla data che sarà stabilita dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri che rappresentano i Governi degli Stati membri che applicano tutte le disposizioni di cui all'articolo 2, previe consultazioni in sede di comitato misto e una volta accertato che il Liechtenstein riunisce i presupposti per l'attuazione delle disposizioni pertinenti.

I membri del Consiglio che rappresentano il Governo dell’Irlanda e quello del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen e gli atti fondati su di esso o ad esso correlati, cui questi Stati membri partecipano.

I membri del Consiglio che rappresentano i Governi degli Stati membri per i quali, conformemente al trattato di adesione, è applicabile solo una parte delle disposizioni di cui all'articolo 2, partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen che sono già applicabili nei loro confronti.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e fra il Liechtenstein e, a seconda dei casi, l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui siano vincolati da tali disposizioni, dall'altro.

3. Il presente protocollo si applica soltanto se gli accordi previsti dall’articolo 13 dell'accordo di associazione che il Liechtenstein deve concludere sono anch’essi applicati.

4. Inoltre, il presente protocollo si applica soltanto se il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera è anch’esso applicato.

Articolo 11

1. Il presente protocollo può essere denunciato dal Liechtenstein o dalla Svizzera, oppure per decisione del Consiglio con voto unanime dei suoi membri. La denuncia è notificata al depositario e ha effetto sei mesi dopo la notifica.

2. Nell'eventualità che la Svizzera denunci il presente protocollo o l'accordo di associazione o che l'accordo di associazione cessi di applicarsi alla Svizzera, l'accordo di associazione e il presente protocollo restano in vigore per quanto riguarda le relazioni fra l'Unione europea e la Comunità europea, da un lato, e il Liechtenstein, dall'altro. In tale eventualità il Consiglio, sentito il Liechtenstein, decide le misure necessarie. Tali misure, tuttavia, vincolano il Liechtenstein soltanto nella misura in cui le accetti.

3. Il presente protocollo cessa di essere applicabile se il Liechtenstein denuncia uno degli accordi di cui all’articolo 13 dell’accordo di associazione da quello conclusi, o il protocollo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in triplice copia in lingua spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, irlandese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente protocollo.

Fatto a ..., il ...

Allegato al protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

Il Liechtenstein applicherà il contenuto dei seguenti atti a partire dalla data stabilita dal Consiglio ai sensi dell’articolo 10.

- Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1)

- Regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5)

- Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1) Decisione della Commissione del 28.2.2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (C(2005) 409 def.)

- Decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44)

- Decisione 2005/719/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 54)

- Decisione 2005/727/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 25)

- Decisione 2006/228/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006 , che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 81 del 18.3.2006, pagg. 45)

- Decisione 2006/229/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 81 del 18.3.2006, pag. 46)

- Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48)

- Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3)

- Decisione 2005/451/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 158 del 21.6.2005, pag. 26)

- Regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18)

- Raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23)

- Decisione 2005/728/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 26)

- Regolamento (CE) n. 2046/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005 , recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006 (GU L 334 del 20.12.2005, pag. 1)

- Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1)

- Decisione 2006/440/CE del Consiglio, del 1° giugno 2006 , che modifica l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e l’allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 77)

- Decisione 2006/628/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006 , che stabilisce la data di applicazione dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 256 del 20.9.2006, pag. 15)

- Decisione 2006/631/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006 , che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 256 del 20.9.2006, pag. 18)

- Decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006 , che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti (notificata con il numero C(2006) 3699), (GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41 e rettifica GU L 271 del 30.9.2006, pag. 85)

- Decisione 2006/684/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, recante modifica dell’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29)

Dichiarazioni comuni delle Parti contraenti

Dichiarazione comune delle Parti contraenti su un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

Le Parti contraenti prendono atto della necessità di concludere convenzioni ulteriori per l'associazione della Svizzera e del Liechtenstein all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, sull'impronta delle convenzioni concordate con la Norvegia e l'Islanda.

Dichiarazione comune delle Parti contraenti sull’articolo 23, paragrafo 7 della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea

Le Parti contraenti convengono che il Liechtenstein può, fatte salve le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, a seconda del caso di specie, esigere che, a meno che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata, i dati personali possano essere utilizzati ai fini previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b) di tale convenzione solo previo accordo del Liechtenstein nell’ambito dei procedimenti per i quali esso avrebbe potuto rifiutare o limitare la trasmissione o l'uso dei dati personali conformemente alle disposizioni di tale convenzione o degli strumenti previsti dall’articolo 1 di quest’ultima.

Se, in un caso particolare, il Liechtenstein rifiuta di acconsentire a una richiesta di uno Stato membro in applicazione delle suddette disposizioni, deve motivare la decisione per iscritto.

Altre dichiarazioni

Dichiarazione della Comunità europea e del Liechtenstein sulle relazioni esterne

La Comunità europea e il Liechtenstein convengono che la Comunità europea si impegna a esortare gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali con le quali conclude accordi in un settore connesso alla cooperazione Schengen, compresa la politica dei visti, a concludere accordi simili con il Principato del Liechtenstein, fatta salva la competenza di quest'ultimo di concludere tali accordi.

Dichiarazione del Liechtenstein sull’assistenza giudiziaria in materia penale

Il Liechtenstein dichiara che i reati fiscali perseguiti dalle autorità del Liechtenstein non possono dar luogo a un ricorso davanti a un organo giurisdizionale competente, in particolare in materia penale.

Dichiarazione del Liechtenstein relativa all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b (Termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen)

Il termine massimo di 18 mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), riguarda sia l'approvazione che l’attuazione dell’atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:

- la fase preparatoria

- il procedimento parlamentare

- il termine di 30 giorni per la proposizione del referendum

- il referendum (organizzazione e votazione), se applicabile

- la ratifica del principe regnante

Il Governo del Liechtenstein informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di ciascuna di tali fasi.

Il Governo del Liechtenstein si impegna a usare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.

Dichiarazione del Liechtenstein relativa all’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della Convenzione europea di estradizione

Il Liechtenstein si impegna a rinunciare ad avvalersi delle riserve e dichiarazioni che accompagnano la ratifica della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 in quanto incompatibili con il presente protocollo.

Dichiarazione della Comunità europea sul Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013

La Comunità europea sta istituendo un Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nel cui ambito devono essere concluse ulteriori convenzioni con i paesi terzi associati all'acquis di Schengen.

Dichiarazione della Commissione europea sulla trasmissione delle proposte

Quando trasmette al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento europeo proposte che si riferiscono al presente protocollo, la Commissione ne trasmette copia al Liechtenstein.

Partecipazione ai comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi

Il 1° giugno 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per la conclusione di un accordo sull'associazione di tali paesi ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Fino alla conclusione di tale accordo si applica al Liechtenstein l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi, tenendo conto che, per quanto riguarda la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la partecipazione del Liechtenstein è prevista all'articolo 100 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI COMITATI MISTI

Le delegazioni che rappresentano i Governi degli Stati membri dell’Unione europea,

La delegazione della Commissione europea,

Le delegazioni che rappresentano i Governi della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia,

La delegazione che rappresenta il Governo della Confederazione Svizzera,

La delegazione che rappresenta il Governo del Principato del Liechtenstein,

rilevano che il Liechtenstein aderisce al comitato misto istituito dall'accordo di associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, mediante un protocollo a quell'accordo;

hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall’accordo di associazione dell’Islanda e della Norvegia all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, e, dall’altro, dall’accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, integrato dal protocollo sull'associazione del Liechtenstein, indipendentemente dal livello della riunione;

rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l’ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, integrato dal protocollo sull'associazione del Liechtenstein, oppure dell’accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l’esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro, in ordine alfabetico in base al nome, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, e dall’entrata in vigore del protocollo sull'associazione del Liechtenstein.

Fatto a [], il

[1] Lo stesso giorno la Comunità europea ha firmato un accordo con la Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera ("accordo Dublino/Eurodac con la Svizzera").

[2] Insieme con il progetto di protocollo sull'adesione del Liechtenstein all'accordo Dublino/Eurodac con la Svizzera e il progetto di protocollo sulla partecipazione della Danimarca all'accordo Dublino/Eurodac con la Svizzera e il Liechtenstein.

[3] Articolo 5, paragrafo 5, del protocollo.

[4] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[5] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[6] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[7] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

[8] GU C , , pag. .

[9] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[10] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[11] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[12] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

[13] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[14] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[15] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[16] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

[17] GU C , , pag. .

[18] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[19] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[20] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[21] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

[22] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[23] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43 e GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[24] Nell'eventualità che non siano adottati, prima della firma del protocollo, gli strumenti giuridici SIS e VIS, l'articolo reciterà: Nell'assolvere gli obblighi derivanti dagli strumenti giuridici istitutivi del sistema d'informazione Schengen (SIS II) e del sistema di informazione visti (VIS), il Liechtenstein può avvalersi dell'infrastruttura tecnica svizzera per accedere a entrambi i sistemi.