Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada /* COM/2006/0716 def. - ACC 2006/0243 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 23.11.2006 COM(2006) 716 definitivo 2006/0243 (ACC)2006/0244 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all’attuazione dell’accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (presentate dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel quadro dell’allargamento dell’unione doganale, le disposizioni dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT impongono alla CE di avviare negoziati con i paesi terzi detentori di diritti di negoziato con uno dei paesi aderenti allo scopo di convenire un adeguamento compensativo qualora l’adozione del regime tariffario esterno della CE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell’OMC, “tenendo in debito conto le riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell’unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria.” 2. Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 (proposta COM 6792/04 WTO 34). 3. La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. 4. La Commissione ha negoziato, con i membri dell’OMC detentori di diritti di negoziato, il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea. 5. I negoziati hanno dato vita a un accordo con il Canada. 6. Con la presente proposta si invita il Consiglio ad approvare l’accordo suddetto. 2006/0243 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: 1. Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione alla Comunità europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. 2. La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. 3. La Commissione ha portato a termine i negoziati per un accordo tra la Comunità europea e il Canada. È opportuno approvare detto accordo. DECIDE: Articolo 1 L’accordo tra la Comunità europea e il Canada a Commissione, connesso al ritiro di concessioni specifiche in relazione al ritiro delle liste della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, viene approvato a nome della Comunità. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l’accordo di cui all’articolo 1 al fine di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il governo del Canada ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni nelle liste della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, e a seguito della notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, La Comunità europea (CE) e il governo del Canada, nel prosieguo entrambi definiti “le parti”, hanno convenuto quanto segue: 1. La CE incorporerà nella lista, valida per il territorio doganale delle Comunità europee a 25 membri (CE 25), le concessioni incluse nella precedente lista CLX delle Comunità europee a 15 membri (CE 15). 2. Nella lista valida per il territorio doganale della CE 25, la CE incorporerà anche le concessioni di cui all’allegato al presente accordo. 3. Entro il 1° marzo 2007, la CE ridurrà le tariffe e regolerà i contingenti tariffari come indicato nell’allegato. 4. Dopo che le parti avranno firmato l’accordo, esso entra in vigore alla data della notifica da parte del Canada del completamento delle appropriate procedure interne. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. FATTO a xxx, in data ..../..../200.., in due copie originali, in lingua inglese e francese, ciascuna delle quali facente ugualmente fede. PER LA COMUNITÀ EUROPEA | PER IL GOVERNO DEL CANADA | Allegato - un contingente tariffario assegnato a un paese (Canada) di 4624 tonnellate di carne suina (voci tariffarie 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex 0203 2955 e 0203 2959), con un dazio contingentale di 233-434 euro/t. - aumento di 35 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per pezzi di animali della specie suina domestica (voci tariffarie 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex 0203 2955 e 0203 2959), con un dazio contingentale di 233-434 euro/t. - aumento di 1265 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per prosciutti e lombate disossati, congelati (voci tariffarie ex 0203 1955 ed ex 0203 2955), con un dazio contingentale di 250 euro/t - aumento di 49 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per “carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate” (voci tariffarie 0207 11 10,0207 11 30, 0207 11 90,0207 12 10, 0207 12 90), con un dazio contingentale di 131-162 euro/t - aumento di 4070 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per “pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelati” (voci tariffarie 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60), con un dazio contingentale di 93-512 euro/t - aumento di 1605 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per “pezzi di galli e galline” (voce tariffaria 0207 14 10), con un dazio contingentale di 795 euro/t - aumento di 201 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per “carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelata (voci tariffarie 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70), con un dazio contingentale di 93-425 euro/t, - aumento di 2485 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per “pezzi di tacchini congelati” (voci tariffarie 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80), con un dazio contingentale dello 0%, - aumento di 537 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per latte scremato in polvere (voce tariffaria 0402 10 19), con un dazio contingentale di 475 euro/t - apertura di un contingente tariffario di 20000 hl (erga omnes) per vino (voci tariffarie 2204 2965, 2204 2975), con un dazio contingentale di 8,0 euro/hl, - apertura di un contingente tariffario di 40000 hl (erga omnes) per vino (voci tariffarie 2204 2179, 2204 2180), con un dazio contingentale di 10,0 euro/hl, - apertura di un contingente tariffario di 13810 hl (erga omnes) per vino (voci tariffarie 2205 9010, 2204 2180), con un dazio contingentale di 7 euro/hl, - apertura di un contingente tariffario di 2838 tonnellate (erga omnes) per le conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole (voci tariffarie 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008), con un dazio contingentale del 20%, - aumento di 6215 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per l’orzo (voce tariffaria 1003 00), con un dazio contingentale di 16 euro/t, - accrescimento di 853 tonnellate del contingente tariffario comunitario già assegnato al Canada per grano tenero (voce tariffaria 1001 9099), con un dazio contingentale di 12 euro/t, - apertura di un contingente tariffario di 242.074 tonnellate (erga omnes) per granturco (voci tariffarie 1005 9000, 1005 1090), con un dazio contingentale dello 0%, - apertura di un contingente tariffario di 2.058 tonnellate (erga omnes) per alimenti per cani o gatti (voci tariffarie 2309 1013, 2309 1015, 2309 1019, 2309 1033, 2309 1039, 2309 1051, 2309 1053, 2309 1059, 2309 1070), con un dazio contingentale del 7%. - aumento di 2700 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali (voci tariffarie 2309 9031, 2309 9041, 2309 9051, 2309 9095, 2309 9099), con un dazio contingentale del 7%. SCHEDA FINANZIARIA | DATA: 11-07-2006 | 1. | LINEA DI BILANCIO: Capitolo 10 – Diritti agricoli | STANZIAMENTI: 2,302 milioni di euro | 2. | DENOMINAZIONE DELL’AZIONE: Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada relativo a un adeguamento compensativo ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994 | 3. | BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato | 4. | OBIETTIVI DELL’AZIONE: Conformità all'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 per l’allargamento dell’unione doganale a partire dal 1° maggio 2004 | 5. | INCIDENZA FINANZIARIA | PERIODO DI 12 MESI (milioni di euro) | ESERCIZIO IN CORSO [n] (milioni di euro) | ESERCIZIO SUCCESSIVO [n+1] (milioni di euro) | 5.0 | SPESE A CARICO - A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE(RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI | 5.1 | ENTRATE - - RISORSE PROPRIE DELLE CE(PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE | - 2,302 milioni di euro (1) | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] | 5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | 5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | 5.2 | METODO DI CALCOLO: | 6.0 | POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO MEDIANTE STANZIAMENTI ISCRITTI NEL RELATIVO CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | N/A | 6.1 | POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO MEDIANTE STORNO TRA CAPITOLI DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | N/A | 6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETIVO | NO | 6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI FUTURI | NO | OSSERVAZIONI: | RELAZIONE 4. È fatto riferimento alla decisione XXXX del Consiglio, relativa alla conclusione di un accordo con il Canada a seguito di negoziati condotti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994. 5. La presente proposta di regolamento del Consiglio attua l’accordo sottoscritto dalla Comunità. 2006/0244 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all’attuazione dell’accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione[1], considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87(1) del Consiglio ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata “Nomenclatura Combinata”, e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune. (2) Con decisione XX/XXX/CE, relativa alla conclusione di accordi tra la Comunità europea e il Canada, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo summenzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell’allegato 7 della sezione III della terza parte (Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie) del regolamento (CEE) n. 2658/87, vanno modificati i contingenti tariffari e i volumi, come indicato nell’allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO In deroga alle regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengano indicati codici NC “ex”, le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione. Parte terza Allegati tariffari | Codice NC | Descrizione | Aliquota del dazio | 0203 1211 0203 1219 0203 1911 0203 1913 0203 1915 ex02031955 0203 1959 0203 2211 0203 2219 0203 2911 0203 2913 0203 2915 ex02032955 0203 2959 | Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli | Un contingente tariffario assegnato a un paese (Canada) di 4624 t. con un dazio contingentale di 233-434 euro/t | 0203 1211 0203 1219 0203 1911 0203 1913 0203 1915 ex02031955 0203 1959 0203 2211 0203 2219 0203 2911 0203 2913 0203 2915 ex02032955 0203 2959 | Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli | Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1) | Ex02031955 ex02032955 | Lombi e prosciutti disossati della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati | Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1) | 0207 1110 0207 1130 0207 1190 0207 1210 0207 1290 | Carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate | Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1) | 0207 1310 0207 1320 0207 1330 0207 1340 0207 1350 0207 1360 0207 1370 0207 1420 0207 1430 0207 1440 0207 1460 | Pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelati | Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1) | 0207 1410 | Pezzi disossati di galli e galline “pollame domestico”, congelati | Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1) | 0207 2410 0207 2490 0207 2510 0207 2590 0207 2610 0207 2620 0207 2630 0207 2640 0207 2650 0207 2660 0207 2670 0207 2680 0207 2730 0207 2740 0207 2750 0207 2760 0207 2770 | Carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelata | Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1) | 0207 2710 0207 2720 0207 2780 | Pezzi di tacchino, congelati disossati metà o quarti Altri | Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1) | 0402 1019 | Latte scremato in polvere | Aumento di 537 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario, con un dazio contingentale di 475 €/t | 2204 2965 2204 2975 | Vini di uve fresche (esclusi vini spumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 13% in volume, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri | Apertura di un contingente tariffario di 20.000 hl (erga omnes) con un dazio contingentale di 8,0 euro/hl | 2204 2179 2204 2180 | Vini di uve fresche (esclusi vini spumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 13% in volume, presentati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri | Apertura di un contingente tariffario di 40.000 hl (erga omnes) con un dazio contingentale di 10,0 euro/hl | 2205 9010 | Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzata preparati con piante o con sostanze aromatiche, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 18% in volume, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri | Apertura di un contingente tariffario di 13.810 hl con un dazio contingentale di 7 euro/hl | 2008 2011 2008 2019 2008 2031 2008 2039 2008 2071 2008 3011 2008 3019 2008 3031 2008 3039 2008 3079 2008 4011 2008 4019 2008 4021 2008 4029 2008 4031 2008 4039 2008 5011 2008 5019 2008 5031 2008 5039 2008 5051 2008 5059 2008 5071 2008 6011 2008 6019 2008 6031 2008 6039 2008 6060 2008 7011 2008 7019 2008 7031 2008 7039 2008 7051 2008 7059 2008 8011 2008 8019 2008 8031 2008 8039 2008 8070 | Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole | Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1) | 1003 00 | Orzo | Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1) | 1001 9099 | Grano tenero | Accrescimento di 853 tonnellate del contingente tariffario comunitario già assegnato al Canada con un dazio contingentale di 12 euro/t | 1005 9000 1005 1090 | Granturco | Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1) | 2309 1013 2309 1015 2309 1019 2309 1033 2309 1039 2309 1051 2309 1053 2309 1059 2309 1070 | Alimenti per cani o gatti | Attuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1) | 2309 9031 2309 9041 2309 9051 2309 9095 2309 9099 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali | Aumento di 2700 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario con un dazio contingentale del 7% | A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15. [1] GU C […] del […], pag. […].