52006PC0684

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono {SEC(2006) 1448} {SEC(2006) 1449} /* COM/2006/0684 def. - COD 2006/0236 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.11.2006

COM(2006) 684 definitivo

2006/0236 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

(presentata dalla Commissione){SEC(2006) 1448}{SEC(2006) 1449}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

( Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è destinata a vietare la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione da quest’ultima di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Essa stabilisce inoltre prescrizioni in materia di informazione volte a garantire che gli Stati membri si scambino i dati relativi ai nuovi metodi di identificazione e li trasmettano alla Commissione, in vista della possibile definizione, a livello dell’UE, di metodi comuni di identificazione per determinare le specie d'origine delle pellicce e dei prodotti di pellicceria importati o commercializzati.

Questi divieti intendono sostituire le varie misure in vigore adottate in numerosi Stati membri per vietare la produzione e/o il commercio di pellicce di cane e di gatto e mirano ad impedire l’insorgere di ostacoli al funzionamento del mercato interno, garantendo così la libera circolazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria in generale. Le disposizioni del progetto di regolamento hanno inoltre lo scopo di vietare l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità delle pellicce di cane e di gatto e dei prodotti contenenti tali pellicce (la pelliccia è utilizzata anche come fodera o ornamento nei capi d’abbigliamento, o nei giocattoli) fabbricati al di fuori del suo territorio.

Esistono prove del fatto che attualmente pellicce di cane e di gatto e prodotti che le contengono vengano introdotti e commercializzati nell'UE, senza essere dichiarati come tali, sebbene sia difficile quantificare la percentuale rappresentata dalle pellicce di cane e di gatto nei dati globali riguardanti il commercio di pellicce in generale. I dati disponibili indicano che la maggior parte di questi prodotti proviene da paesi terzi dal momento che negli Stati membri non esiste la tradizione di allevare cani e gatti per la produzione di pellicce.

Da vari anni i consumatori si preoccupano del fatto che potrebbero acquistare pellicce di cane e di gatto o prodotti contenenti tali pellicce. Poiché questi animali sono considerati animali da compagnia, generalmente la loro pelliccia o i prodotti che la contengono non sono accettati per motivi etici. Negli ultimi anni la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto un numero impressionante di lettere e di petizioni sulla questione del commercio delle pellicce di cane e di gatto in cui consumatori, politici e cittadini esprimono una profonda indignazione e ripugnanza nei confronti di tale commercio. Questi sentimenti sono stati suscitati dalle scene presentate su Internet e trasmesse in televisione che mostrano il trattamento subito in Asia dai cani e dai gatti allevati per la produzione di pelliccia, in particolare la crudeltà con cui gli animali vengono abbattuti o scuoiati vivi.

Le preoccupazioni dei consumatori si spiegano in parte con il fatto che è difficile distinguere la pelliccia di cane e di gatto dalle altre pellicce e dal materiale sintetico che imita la pelliccia. Poiché le pellicce di cane e di gatto sono inoltre più economiche di altri tipi di pelliccia e possono sostituire tipi più costosi di pelliccia, esiste un incentivo per pratiche sleali o fraudolente in relazione ai prodotti di pellicceria, compreso il ricorso a un’etichettatura fraudolenta o ingannevole e ad altre pratiche intese a nascondere la vera natura o origine del prodotto.

In seguito alle preoccupazioni espresse dai consumatori e dai cittadini, numerosi Stati membri hanno adottato (o stanno adottando o esaminando) misure legislative intese a limitare o vietare le attività economiche legate alla produzione di pellicce di cane e di gatto. I legislatori nazionali cercano di risolvere la questione ricorrendo a una varietà di misure, che vanno dal divieto di allevare cani e gatti per la produzione di pelliccia al divieto di produrre e/o importare pellicce prodotte da tali animali o all'introduzione di obblighi di etichettatura. In alcuni casi le restrizioni riguardano unicamente i cani e i gatti, mentre in altri sono interessati anche gli altri animali domestici. È probabile che la crescente sensibilizzazione del pubblico sulla questione e la pressione sempre più forte da esso esercitata sui legislatori nazionali spinga gli Stati membri ad adottare ulteriori misure legislative volte a rispondere alla generale preoccupazione suscitata dalle informazioni e dai dati diffusi sull'abbattimento di animali da compagnia per la loro pelliccia.

In quindici Stati membri sono in vigore leggi che limitano la produzione di pellicce di cane e di gatto o il commercio di prodotti contenenti tali pellicce.

Benché in tutti gli Stati membri esista un ampio consenso riguardo al rifiuto del commercio e delle importazioni di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti derivati nel territorio della Comunità, la coesistenza di diversi strumenti legislativi intesi a risolvere lo stesso problema fa sì che gli operatori debbano rispettare obblighi giuridici diversi nei vari Stati membri in cui intendono commerciare, importare od esportare. Il mercato interno delle pellicce può quindi risultare frammentato per le seguenti ragioni:

a) la coesistenza di diverse prescrizioni giuridiche impedisce la libera circolazione nel territorio della Comunità delle pellicce "normali" legittimamente importate o prodotte nella Comunità, dal momento che i flussi di scambi intracomunitari sono soggetti a restrizioni differenti applicate a livello nazionale;

b) gli operatori devono adeguare le proprie pratiche commerciali alle diverse disposizioni in vigore nei vari Stati membri, dovendo così sostenere costi supplementari legati, ad esempio, alla necessità di ricorrere a consulenze giuridiche specifiche o di conformarsi ad obblighi di etichettatura;

c) i consumatori di prodotti di pellicceria in generale vengono dissuasi dall'acquistare in altri paesi, a causa dell'incertezza sul quadro giuridico applicabile in un paese diverso dal proprio. Tale incertezza è un fattore di dissuasione anche per quei consumatori che vogliono evitare di comprare pellicce di cane e di gatto o di contribuire in qualsiasi modo al loro commercio.

Il trattato non autorizza la Comunità a legiferare per rispondere a preoccupazioni etiche. D'altro canto, alcuni Stati membri hanno preso in considerazione tali preoccupazioni per legiferare in materie come quella in esame.

Il trattato attribuisce tuttavia alla Comunità la facoltà di adottare misure volte a prevenire gli ostacoli al funzionamento del mercato interno. Il commercio di pellicce di animali da pelliccia è legittimo a norma della legislazione comunitaria. Gli ostacoli a tale commercio devono quindi essere eliminati.

Dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia risulta che, in caso di divergenze fra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri tali da ostacolare le libertà fondamentali e quindi da incidere direttamente sul funzionamento del mercato interno, è giustificato il ricorso a misure comunitarie per prevenire tali ostacoli.

Come ha dichiarato la Corte nella sentenza del 14 dicembre 2004 nella causa C-434/02 (Arnold André), " qualora sussistano ostacoli agli scambi, ovvero risulti probabile l'insorgere di tali ostacoli in futuro, per il fatto che gli Stati membri hanno assunto o stanno per assumere, con riferimento ad un prodotto o a una categoria di prodotti, provvedimenti divergenti tali da garantire un diverso livello di protezione e tali da ostacolare, perciò, la libera circolazione dei prodotti in questione all'interno della Comunità, l'art. 95 CE consente al legislatore comunitario di intervenire, assumendo le misure appropriate nel rispetto, da un lato, del n. 3 dell'articolo citato e, dall'altro, dei principi giuridici sanciti dal Trattato ovvero elaborati dalla giurisprudenza, segnatamente del principio di proporzionalità .

A seconda delle circostanze, tali misure appropriate possono consistere […] nel vietare, in via provvisoria o definitiva, la commercializzazione di uno o di più prodotti".

Considerando la crescente sensibilizzazione e il sempre maggiore disagio del pubblico nei riguardi della presenza di pellicce di cane e di gatto nel mercato delle pellicce e dei prodotti di pellicceria, è probabile che l'adozione da parte degli Stati membri di nuove norme atte ad impedire la commercializzazione di pellicce di cane e di gatto comporti l'insorgere di ulteriori ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti.

L'armonizzazione dei diversi divieti e/o delle altre misure restrittive attualmente in vigore costituisce il mezzo più facile e meno gravoso di prevenire gli ostacoli al commercio di pellicce di animali da pelliccia.

I dati di cui dispone la Commissione inducono a ritenere che la grande maggioranza dei prodotti contenenti pellicce di cane o di gatto presenti nella Comunità provenga dai paesi terzi. Il divieto di commercializzazione deve quindi essere accompagnato da un divieto equivalente riguardante le importazioni degli stessi prodotti nella Comunità.

Il divieto di importazione, oltre a rafforzare il divieto del commercio intracomunitario, risponde alle preoccupazioni di natura etica espresse dai consumatori dell'UE riguardo alla possibile introduzione nella Comunità di pellicce di animali allevati e uccisi con crudeltà. Il divieto di esportazione deve garantire che all'interno della Comunità non vengano prodotti a scopo di esportazione pellicce di cane e di gatto e articoli contenenti tali pellicce.

( Contesto generale

Esiste una forte richiesta politica a favore di un divieto del commercio di pellicce di cane e di gatto e di prodotti contenenti tali pellicce. Gli Stati membri hanno chiesto più volte alla Commissione di prendere un'iniziativa per vietare nella Comunità il commercio di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Nel dicembre 2003 il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione sul divieto del commercio di pellicce di cane e di gatto in cui chiedeva alla Commissione di elaborare un regolamento, a titolo delle sue prerogative nell'ambito del mercato interno, per vietare l'importazione, l'esportazione, la vendita e la produzione di pellicce e pelli di cane e di gatto onde ripristinare la fiducia dei consumatori e dei dettaglianti dell'UE e di porre fine a questo commercio.

Nel novembre 2003 e nel maggio 2005 il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura ha chiesto a grande maggioranza che venisse presa un'iniziativa a livello comunitario per fermare il commercio di pellicce di cane e di gatto e di articoli contenenti tali pellicce. I ministri hanno sottolineato che un divieto a livello comunitario sarebbe risultato più efficace dei divieti nazionali. Alcuni Stati membri hanno già introdotto un divieto sul commercio di pellicce di cane e di gatto.

( Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

I divieti proposti sono coerenti con le normali pratiche d'allevamento adottate nella Comunità e non pregiudicano le altre disposizioni comunitarie applicabili nel settore agricolo.

Vietando la commercializzazione di prodotti cui è contraria la maggior parte dei consumatori e dei cittadini, la presente proposta contribuisce a ripristinare la fiducia dei consumatori nell'accettabilità dei prodotti la cui immissione in commercio è disciplinata a livello comunitario.

Il divieto di importazione è inoltre conforme all'articolo XX(a) dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), a norma del quale qualsiasi parte contraente è autorizzata ad adottare o ad applicare misure necessarie a proteggere la morale pubblica purché tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile. L'adozione contestuale del divieto di commercio intracomunitario garantisce il rispetto delle prescrizioni del GATT.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

( Consultazione delle parti interessate

Gli Stati membri hanno espresso il desiderio di vedere introdotto un divieto relativo al commercio di pellicce di cane e di gatto nel corso delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura del novembre 2003 e del maggio 2005, sottolineando che i divieti nazionali risultavano meno efficaci di un'iniziativa presa a livello comunitario.

Vari parlamentari europei hanno condotto una campagna attiva a favore di un'iniziativa comunitaria.

Negli ultimi anni la Commissione ha ricevuto un numero enorme di lettere di cittadini preoccupati che esprimevano profonda indignazione e ripugnanza riguardo a questo commercio.

La Commissione si è messa in contatto con la Federazione internazionale della Pellicceria ( International Fur Trade Federation ), la quale ha sottolineato che i suoi membri, i cui prodotti sono per la maggior parte destinati al segmento superiore del mercato, non commerciano in pellicce di cane e di gatto, pur riconoscendo che tale commercio è difficile da identificare.

La Federazione ha inoltre espresso le proprie preoccupazioni riguardo ad eventuali ulteriori iniziative intese a vietare la commercializzazione nell'UE delle pellicce in generale, poiché questo porrebbe semplicemente fine alle attività dei suoi membri. Il campo d'applicazione della presente proposta e la sua giustificazione rispondono a tali preoccupazioni.

( Ricorso al parere di esperti

I dati sul commercio di pellicce sono stati raccolti da Eurostat e indicano quanto segue:

IMPORTAZIONI TOTALI DI PELLI DA PELLICCERIA GREGGE NELL'UE 25 (in tonnellate)

Anno | Importazioni totali | Dalla Cina | Fonte principale |

1998 | 1101,5 | 22,1 | Norvegia 383,1 |

2005 | 1254,9 | 39,3 | Canada 288,7 |

IMPORTAZIONI TOTALI DI PELLI DA PELLICCERIA CONCIATE NELL'UE 25 (in tonnellate)

Anno | Importazioni totali | Dalla Cina | Fonte principale |

1998 | 3780,4 | 531,5 | Cina |

2005 | 4051,8 | 1295,6 | Cina |

IMPORTAZIONI TOTALI DI INDUMENTI, ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO ED ALTRI OGGETTI DI PELLI DA PELLICCERIA di cui al codice 4303 NELL'UE 25 (in tonnellate)

Anno | Importazioni totali | Dalla Cina | Fonte principale |

1998 | 1985,5 | 890,2 | Cina |

2005 | 3001,6 | 2128 | Cina |

Per le ragioni esposte sopra non sono disponibili dati ufficiali sul commercio di pellicce di cane e di gatto.

Agli Stati membri è stato trasmesso un questionario destinato a raccogliere informazioni sulla legislazione in materia vigente e prevista e sui metodi di identificazione utilizzati per applicare i divieti nazionali (i risultati sono riportati nella valutazione dell'impatto).

( Valutazione dell'impatto

Si sono individuate le seguenti opzioni strategiche:

Nessuna azione

Quest'opzione lascerebbe invariata l'attuale situazione e non eliminerebbe pertanto gli ostacoli esistenti al funzionamento del mercato interno dei prodotti di pellicceria. Analogamente, non impedirebbe il probabile emergere di ulteriori perturbazioni di tale mercato conseguenti alla prossima adozione di nuove misure legislative da parte dei vari Stati membri.

Non si risponderebbe neppure alla crescente preoccupazione del pubblico riguardo all'immissione nel mercato interno di pellicce di cane e di gatto e di prodotti contenenti tali pellicce malgrado il diffuso sentimento di ripugnanza nei confronti di questi prodotti.

I divieti nazionali e gli altri provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale riguardo al commercio di pellicce di cane e di gatto non sono in grado di dissipare le preoccupazioni dei consumatori.

Divieto di commercio, importazione ed esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

Quest'opzione permetterebbe di affrontare direttamente il cuore del problema che gli Stati membri stanno cercando di risolvere grazie ad una molteplicità di strumenti diversi (ovverosia la presenza indesiderabile di pellicce di cane e di gatto nel mercato della pellicceria e dei prodotti di pellicceria), evitando così ai commercianti di pellicce e di prodotti di pellicceria di dover conformare le proprie pratiche commerciali alle diverse prescrizioni in vigore nei vari Stati membri.

Quest'opzione risponderebbe nel contempo alle aspettative del pubblico, che desidera veder porre un termine all'importazione e/o alla commercializzazione nel mercato interno delle pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono. Essa eviterà che i consumatori siano dissuasi dall'acquistare pellicce o prodotti di pellicceria poiché non sono sicuri di acquistare pellicce di animali allevati tradizionalmente a tale scopo.

Solo scarsissimi dati ufficiali sono disponibili sul commercio e sulle importazioni di pellicce di cane e di gatto e di prodotti contenenti tali pellicce benché, sulla base del carattere aneddotico delle informazioni a disposizione, si possa presumere che tali prodotti costituiscano una parte marginale del volume globale di pellicce e prodotti di pellicceria commercializzati o importati nella Comunità. Risulta quindi impossibile quantificare esattamente gli effetti di un divieto del commercio e dell'importazione di tali prodotti.

Per lo stesso motivo si può inoltre ritenere improbabile che l'applicazione del divieto proposto incida in maniera negativa sul volume di scambi di pellicce e di prodotti di pellicceria provenienti da animali tradizionalmente allevati a tale scopo. Quest'affermazione non si applica chiaramente al commercio di pellicce di cane e di gatto e di prodotti contenenti queste pellicce che non sono dichiarati come tali, dal momento che tale commercio è illegale in numerosi Stati membri.

Autoregolamentazione

Esistono già sistemi volontari di etichettatura che mirano a precisare le specie da cui provengono le pellicce. Tali iniziative sono state approvate dalle associazioni di pellicceria in Italia, Germania, Norvegia e Regno Unito. Nel settembre 2003 la Federazione internazionale della Pellicceria ( International Fur Trade Federation ), una federazione di associazioni e organizzazioni di categoria che rappresentano tutti i settori del commercio di pellicceria in 30 paesi del mondo[1], ha presentato una nuova iniziativa in materia di etichettatura destinata a migliorare le informazioni fornite ai consumatori. L'etichetta in questione contiene il nome scientifico in latino e il nome della specie nella lingua locale e/o nella traduzione in inglese. In Italia questo sistema è stato approvato dall'ente nazionale italiano di unificazione[2] (UNI). Questo sistema di etichettatura è principalmente utilizzato per le pellicce di elevata qualità.

A causa della particolare natura di questo commercio, gli operatori che utilizzano pellicce di cane e di gatto o prodotti contenenti tali pellicce non applicano generalmente i sistemi volontari di etichettatura. Inoltre, i sistemi esistenti non sempre prevedono l'etichettatura delle pellicce utilizzate come ornamento o fodera o nei giocattoli.

I sistemi volontari di etichettatura non offrono una risposta soddisfacente al problema delle etichette ingannevoli o del commercio illegale e si sono dimostrati inefficaci per evitare l'introduzione di pellicce di cane e di gatto nella Comunità. I consumatori temono di acquistare pellicce di cane e di gatto anche quando il prodotto reca un'etichetta poiché i giornali e la televisione hanno segnalato casi di vendita di tali pellicce con etichette ingannevoli o sotto il nome di altre specie o un nome di fantasia.

Sistema obbligatorio di etichettatura

Quest'opzione comporterebbe un obbligo di etichettatura per tutte le pellicce e i prodotti di pellicceria, in base al quale tutti questi prodotti dovrebbero recare un'etichetta indicante la specie da cui è stata ottenuta la pelliccia (o l'elemento in pelliccia). Quest'obbligo generale imporrebbe un onere considerevole a tutti i commercianti di pellicce (compresi gli operatori che non commerciano in pellicce di cane e di gatto), non proporzionato al risultato perseguito, dal momento che le pellicce di cane e di gatto rappresentano solo una piccola parte del volume totale di pellicce oggetto di scambi commerciali nel mercato europeo.

L'etichettatura obbligatoria risulterebbe particolarmente gravosa e costosa nel caso di prodotti assai piccoli e/o di valore poco elevato contenenti pellicce poiché la presenza di un minuscolo elemento in pelliccia sarebbe sufficiente a determinare l'obbligo di precisare l'origine della pelliccia utilizzata.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

( Sintesi delle misure proposte

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che è proposto vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono e impone agli Stati membri di scambiarsi informazioni sui metodi analitici utilizzati per identificare le pellicce di cane e di gatto.

( Base giuridica

La proposta si basa sugli articoli 95 e 133 del trattato. Nell'elaborare la presente proposta la Commissione ha tenuto debitamente conto della giurisprudenza della Corte di giustizia che definisce le condizioni per il ricorso all'articolo 95 (sentenze Arnold André del 14 dicembre 2004, C-434/02, punto 34 e Swedish Match, C-210/03, punto 33; British American Tobacco e Imperial Tobacco, C-491/01 del 10 dicembre 2002, punti 60 e 61 ; C-66/04 del dicembre 2005, punto 41 e C-154/04 e C-155/04 (Alliance for Natural Health), punto 32).

Poiché la proposta mira anche a vietare le esportazioni e le importazioni dei prodotti in questione dai paesi extracomunitari, è inoltre necessario fare riferimento alle disposizioni dell'articolo 133. La proposta presenta in effetti una componente duplice: essa persegue nel contempo due diversi obiettivi (il divieto del commercio intracomunitario ed il divieto delle importazioni e delle esportazioni) che sono indissolubilmente legati senza che l'uno risulti secondario o indiretto rispetto all'altro.

Le procedure previste per l'adozione di atti legislativi comunitari a norma rispettivamente degli articoli 95 e 133 non sono incompatibili fra loro.

( Principio di sussidiarietà

La proposta mira all'armonizzazione delle leggi relative al commercio delle pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono. Quest'armonizzazione a livello comunitario è necessaria per impedire la comparsa di ostacoli nel mercato delle pellicce di animali da pelliccia nella Comunità. Tale risultato può essere ottenuto solo adottando misure a livello comunitario. I provvedimenti nazionali, compresi i divieti totali, che per definizione sono applicabili solo a determinati segmenti del mercato interno, si sono dimostrati inefficaci e causano la frammentazione del mercato della pellicceria.

Gli Stati membri hanno affermato di ritenere necessario che il commercio di pellicce di cane e di gatto e di prodotti contenenti tali pellicce venga vietato a livello comunitario poiché i divieti nazionali non risultano altrettanto efficaci. Gli Stati membri che hanno già introdotto un divieto nazionale hanno sottolineato che occorre un divieto uniforme a livello comunitario per vietare le pellicce di cane e di gatto nel mercato interno.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

( Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

L'etichettatura delle pellicce e dei prodotti di pellicceria non costituisce un'alternativa al divieto del commercio di pellicce di cane e di gatto o di prodotti che le contengono. Tale etichettatura non può dissipare del tutto le preoccupazioni dei consumatori riguardo alla possibilità che cani e gatti vengano uccisi per la produzione di pellicce e pertanto al rischio, in caso di etichettatura ingannevole o fraudolenta, di acquistare pellicce di questi animali.

Nella fase attuale l'opzione che prevede un obbligo generale di etichettatura per tutte le pellicce e i prodotti di pellicceria imporrebbe inoltre all'industria un onere supplementare e sproporzionato. Qualora si prevedesse un approccio più orizzontale al commercio di pellicce sarebbe indubbiamente opportuno considerare la possibilità di imporre tale onere; nella fattispecie tuttavia esso risulta inappropriato in quanto il problema da risolvere è la presenza, generalmente ritenuta indesiderabile, sul mercato di pellicce ottenute da specie di animali da compagnia come i cani e i gatti.

Si propone inoltre di prevedere una possibilità limitata di derogare al divieto generale riguardante le pellicce di cane e di gatto e i prodotti contenenti tali pellicce qualora si possa garantire che la pelliccia provenga da cani e da gatti che non sono stati allevati o uccisi per la produzione di pelliccia e qualora la pelliccia sia etichettata in tal senso nonché per le pellicce introdotte nella Comunità o esportate da quest'ultima unicamente ad uso personale.

In tali circostanze l'introduzione di un divieto concernente le pellicce di cane e di gatto costituisce il provvedimento meno gravoso.

( Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Il regolamento offre i vantaggi di avere un campo d'applicazione generale ed uniforme, di essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri nello stesso giorno e consente di evitare l'onere amministrativo supplementare rappresentato dalla necessità di un atto legislativo nazionale per il recepimento.

Possono essere stabilite in base alla procedura di comitatologia norme comuni relative ai metodi analitici da utilizzare a fini di controllo solo qualora ciò risulti necessario per garantire un'applicazione uniforme del regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati. Una direttiva richiede misure nazionali di attuazione e aumenta il rischio di divergenze di applicazione. L'applicazione del divieto spetta agli Stati membri i quali mantengono la libertà quanto alla scelta degli strumenti per garantire che le pellicce di cane e di gatto e i prodotti che le contengono non vengano più commercializzati, importati ed esportati e quanto all'elaborazione dei metodi di applicazione del divieto.

( Applicazione del divieto

Ai fini dell'applicazione del divieto proposto è necessario che metodi analitici atti a distinguere la pelliccia di cane e di gatto da quella di altre specie, in particolare volpe e lupo, siano disponibili e vengano migliorati. Poiché la maggior parte delle pellicce di cane e di gatto viene prodotta e lavorata nei paesi terzi ed è introdotta nella Comunità come parte di un indumento o di un giocattolo, i metodi analitici devono consentire di identificare la pelliccia di tali animali anche qualora sia stata trattata (ad es. tinta, dal momento che la tintura può distruggere la struttura naturale di una pelliccia e perfino il DNA).

Attualmente esistono vari metodi i quali, secondo le informazioni disponibili, sono utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri in cui è già in vigore un divieto di commercio, importazione o esportazione. Secondo le valutazioni fornite dalle autorità degli Stati membri i metodi che offrono i risultati più affidabili sono: la microscopia, la prova del DNA e la spettrometria di massa MALDI-TOF. Questi metodi forniscono gradi diversi di affidabilità. In particolare, la spettrometria di massa MALDI-TOF è generalmente in grado di identificare la pelliccia dei cani e dei gatti domestici e risultati recenti sembrano indicare che ciò valga anche nel caso in cui la pelliccia sia stata trattata. Nell'UE esiste attualmente almeno un laboratorio che offre questo tipo di analisi su scala commerciale. Alla Commissione risulta che la tecnologia necessaria per eseguire la spettrometria di massa MALDI-TOF sia disponibile in diversi laboratori degli Stati membri. Quando sarà in vigore un divieto su scala comunitaria altri laboratori saranno quindi in grado di eseguire questo tipo di analisi se avranno sviluppato le basi di dati necessarie.

Malgrado l'attuale ricorso a diverse tecniche per identificare le pellicce di cane e di gatto, l'entrata in vigore di un divieto su scala comunitaria dovrebbe in futuro avere il vantaggio di portare all'applicazione di un approccio comune da parte degli Stati membri. È quindi opportuno che gli Stati membri si scambino le informazioni relative a tali tecniche e le trasmettano alla Commissione affinché gli organismi incaricati dell'applicazione della legge siano mantenuti aggiornati sulle innovazioni del settore.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

( Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia

La proposta non contiene nessuna di queste clausole.

( Tavola di concordanza

Non pertinente

( Spazio economico europeo

L’atto proposto riguarda una materia che interessa il SEE e va quindi ad esso esteso.

2006/0236 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 133,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[5],

considerando quanto segue:

(1) Esistono prove dell'esistenza nella Comunità di pellicce di cane e di gatto non etichettate e di prodotti contenenti tali pellicce. I consumatori sono pertanto preoccupati del fatto di poter acquistare pellicce di cane e di gatto e prodotti che le contengono. Il 18 dicembre 2003 il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione in cui esprime preoccupazione riguardo a tale commercio e chiede che vi venga posto un termine onde ripristinare la fiducia dei consumatori e dei dettaglianti europei. Come indicato nelle conclusioni della presidenza sul programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010[6], la necessità di adottare al più presto norme sul commercio delle pellicce di cane di gatto è stata sottolineata nella riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 19 giugno 2006.

(2) Per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori, numerosi Stati membri hanno adottato misure legislative volte ad impedire la produzione e la commercializzazione di pellicce di cane e di gatto.

(3) Esistono divergenze fra le disposizioni adottate dagli Stati membri riguardo al commercio, all'importazione, alla produzione e all'etichettatura delle pellicce e dei prodotti di pellicceria allo scopo di impedire la commercializzazione delle pellicce di cane e di gatto o il loro utilizzo a fini commerciali. Alcuni Stati membri hanno vietato totalmente la produzione di pellicce di cane e di gatto vietando l'allevamento e l'abbattimento di tali animali per la loro pelliccia, mentre altri hanno adottato restrizioni alla produzione e/o all'importazione di pellicce e di prodotti che le contengono. In alcuni Stati membri sono state stabilite prescrizioni in tema di etichettatura. È probabile che la crescente sensibilizzazione dei cittadini riguardo alla questione induca altri Stati membri ad adottare misure restrittive a livello nazionale.

(4) Di conseguenza, i commercianti di pellicce, soprattutto quelli che commercializzano pellicce la cui specie d'origine non è indicata e non è facilmente riconoscibile o che acquistano articoli contenenti questo tipo di pellicce, sono esposti al rischio che tali prodotti non possano essere legittimamente commercializzati in uno o più Stati membri o che il commercio in uno o più Stati membri debba conformarsi ad ulteriori prescrizioni intese ad impedire l'utilizzo di pellicce di cane o di gatto.

(5) Le divergenze fra le misure nazionali riguardanti le pellicce di cane e di gatto costituiscono ostacoli al commercio delle pellicce in generale. Tali misure impediscono il regolare funzionamento del mercato interno poiché l'esistenza di diverse prescrizioni giuridiche ostacola la produzione di pellicce in generale e rende più difficile la libera circolazione nella Comunità delle pellicce legittimamente importate o prodotte nella Comunità. Le diverse prescrizioni giuridiche dei vari Stati membri comportano oneri e costi aggiuntivi per i commercianti di pellicce.

(6) I consumatori abituali di prodotti di pellicceria sono inoltre dissuasi dall'acquistare in altri Stati membri a causa dell'incertezza sul quadro giuridico applicabile in un paese diverso dal proprio.

(7) Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero quindi agevolare la commercializzazione delle pellicce e dei prodotti in pelliccia di specie diverse dai cani e dai gatti ed evitare perturbazioni del mercato interno delle pellicce e dei prodotti di pellicceria in generale.

(8) Per eliminare l'attuale frammentazione del mercato interno delle pellicce e dei prodotti di pellicceria è necessaria un'armonizzazione e lo strumento più efficace e proporzionato per lottare contro gli ostacoli agli scambi derivanti da prescrizioni nazionali divergenti sarebbe un divieto di commercializzazione nella Comunità, di importazione e di esportazione di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono.

(9) L'introduzione di un obbligo di etichettatura non permetterebbe di conseguire lo stesso risultato poiché imporrebbe un onere sproporzionato a tutti i commercianti di pellicce, indipendentemente dal fatto che commercino o meno in pellicce di cane e di gatto. Esso comporterebbe inoltre costi sproporzionati nei casi in cui la pelliccia rappresenta solo una piccolissima parte del prodotto.

(10) Nella Comunità non esiste alcuna tradizione di allevamento di cani e di gatti per la loro pelliccia né di fabbricazione di pellicce a partire da pellicce importate di cane e di gatto. In effetti la grande maggioranza dei prodotti contenenti pellicce di cane o di gatto presenti nella Comunità sembra provenire dai paesi terzi. Per essere più efficace il divieto imposto sul commercio intracomunitario dovrebbe quindi essere accompagnato da un divieto di importazione degli stessi prodotti nella Comunità. Il divieto di importazione risponderebbe inoltre alle preoccupazioni di natura etica espresse dai cittadini riguardo alla possibile introduzione nella Comunità di pellicce di cane e di gatto, soprattutto poiché risulta che tali animali potrebbero essere allevati e uccisi con crudeltà.

(11) Il divieto di esportazione dovrebbe inoltre impedire che all'interno della Comunità vengano prodotti a scopo di esportazione pellicce di cane e di gatto e articoli contenenti tali pellicce.

(12) È opportuno tuttavia prevedere la possibilità di derogare al divieto generale di commercializzazione, importazione nella Comunità ed esportazione da quest'ultima di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono qualora si possa garantire che le pellicce provengano da cani e da gatti che non sono stati allevati o uccisi per la loro pelliccia e le pellicce siano etichettate in tal senso, per cui la loro presenza non potrà incidere negativamente sulla fiducia dei consumatori nelle pellicce e nei prodotti di pellicceria. È altresì opportuno prevedere la possibilità di derogare al divieto se le pellicce sono introdotte nella Comunità o esportate a partire da quest'ultima unicamente ad uso personale e non possono pertanto essere considerate come un ostacolo al regolare funzionamento del mercato interno.

(13) Le misure per vietare l'utilizzo di cani e gatti per la produzione di pellicce dovrebbero essere applicate uniformemente in tutta la Comunità. Le tecniche attualmente utilizzate per identificare la pelliccia di cane e di gatto, come la prova del DNA, la microscopia e la spettrometria di massa MALDI-TOF, variano tuttavia da uno Stato membro all'altro. È opportuno che le informazioni riguardanti tali tecniche vengano trasmesse alla Commissione affinché gli organismi incaricati dell'applicazione della legge siano mantenuti aggiornati sulle innovazioni del settore e sia possibile valutare la possibilità di prescrivere una tecnica uniforme.

(14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[7]. Occorre in particolare seguire la nuova procedura di regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche sopprimendo alcuni di questi elementi, o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(15) Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(16) Poiché l'obiettivo delle misure da adottare, che è quello di prevenire gli ostacoli al funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione a livello comunitario dei divieti nazionali riguardanti il commercio di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in quell'articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Divieti

Sono vietate la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- ‘gatto’ un animale della specie felis catus ;

- ‘cane’ un animale della specie canis familiaris .

Articolo 3 Metodi di identificazione della specie d'origine delle pellicce

Gli Stati membri informano la Commissione dei metodi analitici che utilizzano per identificare la specie d'origine delle pellicce entro il [30 marzo 2009] e successivamente ogni anno entro il [30 marzo].

Articolo 4 Competenze di esecuzione

Possono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

1. disposizioni sull'utilizzo di metodi analitici per identificare la specie d'origine delle pellicce;

2. disposizioni che derogano ai divieti di cui all'articolo 1 per le pellicce di cane e di gatto e i prodotti che le contengono

- muniti di etichette indicanti che provengono da cani o gatti che non sono stati allevati o uccisi per la produzione di pelliccia, o

- che sono effetti personali o domestici introdotti nella Comunità ovvero esportati dalla stessa.

Articolo 5 Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (nel seguito “il comitato”).

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il [gg/mm/aa] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 7 Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal [1º gennaio 2008].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente[pic][pic][pic]

[1] Sul Web: http://www.iftf.com/newhome.html

[2] Norma UNI 11007.

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] Documento del Consiglio 10811/06 del 22 giugno 2006.

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23, come modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006, GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.