52006PC0573

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi bilaterali che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, la Comunità europea e la Romania /* COM/2006/0573 def. - ACC 2006/0179 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 5.10.2006

COM(2006) 573 definitivo

2006/0179 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di accordi bilaterali che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, la Comunità europea e la Romania

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

Prima dell’allargamento dell’UE del 2004 e sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio in data 21 ottobre 2002, la Commissione ha negoziato accordi bilaterali che istituiscono una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e dieci ex paesi candidati all'adesione: la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Slovenia. A seguito di ciò sono state adottate due decisioni del Consiglio relative alla conclusione di accordi bilaterali con la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Ungheria (decisione 2004/299/CE del Consiglio del 24 novembre 2003)[1] e con gli altri otto ex paesi candidati (decisione 2004/330/CE del Consiglio del 22 settembre 2003)[2], nonché la conclusione successiva di accordi con diversi ex paesi candidati prima del 1° maggio 2004.

Il mandato di negoziato adottato nel 2002 riguardava anche la Repubblica di Bulgaria e la Romania, con le quali la Commissione ha negoziato gli stessi accordi bilaterali.

Il testo di tali due accordi e dei relativi allegati è identico a quello degli accordi negoziati in precedenza con gli ex paesi candidati prima del 1° maggio 2004.

È acclusa in allegato una proposta di decisione del Consiglio, che riguarda l'adozione e la firma dei due accordi bilaterali. Essa prevede pertanto che il Consiglio approvi tali accordi bilaterali.

L'adozione di ciascun accordo bilaterale richiede la firma dei rispettivi paesi interessati. Si raccomanda pertanto che il Presidente del Consiglio sia autorizzato a designare le persone preposte alla firma degli accordi per conto della Comunità.

Di conseguenza, la Commissione invita il Consiglio ad adottare la proposta di decisione allegata.

Il testo di tali due accordi e dei loro allegati sono acclusi alla presente proposta; nel seguito del documento figura una valutazione degli accordi alla luce delle direttive di negoziato approvate dal Consiglio.

2. Elementi giuridici della proposta

2.1. Sintesi degli accordi proposti

Gli accordi prevedono la partecipazione dei due paesi candidati suindicati alla procedura di notifica introdotta a livello comunitario dalla direttiva 83/189/CEE (modificata a più riprese, quindi codificata dalla direttiva 98/34/CE e in seguito modificata dalla direttiva 98/48/CE)[3].

I due accordi bilaterali contengono esattamente gli stessi articoli. Conformemente al mandato di negoziato, l'ambito di applicazione degli accordi è perfettamente identico a quello specificato nella direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE. Inoltre, la definizione di regolamentazione tecnica e di regole relative ai servizi della società dell'informazione coincide con le definizioni contenute nell'articolo 1 della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE.

Per quanto concerne il sistema di scambio di informazioni, conformemente al mandato di negoziato, incombe alla Comunità la responsabilità di trasmettere ai paesi interessati progetti di regole tecniche e di regole relative ai servizi della società dell'informazione notificati alla Commissione dagli Stati membri in applicazione della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE.

Ciascun paese candidato con il quale è stato stipulato un accordo bilaterale è tenuto a trasmettere alla Comunità i suoi progetti di regole tecniche e di regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Conformemente alle direttive di negoziato, il termine sospensivo di tre mesi previsto nella direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, è stato incluso in ciascun accordo. Durante tale periodo, la Comunità ha il diritto di formulare osservazioni sui progetti notificati da ciascun paese candidato con il quale è stato stipulato un accordo bilaterale e ciascun paese candidato ha il diritto di formulare osservazioni sui progetti notificati dagli Stati membri.

Infine, come precisato nelle direttive di negoziato, i due paesi candidati devono trasmettere le informazioni in una delle lingue ufficiali della Comunità.

2.2 Spiegazione dei singoli articoli

L'accordo

Segue una valutazione articolo per articolo (poiché gli articoli sono identici in tutti gli accordi, la descrizione che segue si applica ad entrambi gli accordi bilaterali).

Preambolo. È indicato l'obiettivo fondamentale dell'accordo, ossia l'estensione della procedura di notifica al paese candidato in questione.

Articolo 1 - Definizioni. Il contenuto non richiede spiegazioni. Le definizioni coincidono esattamente con quelle utilizzate nella direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE.

Articolo 2 - Eccezioni. Analogamente a quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, le misure adottate dagli Stati membri o dal paese candidato in questione per garantire la protezione delle persone (e segnatamente dei lavoratori) in occasione dell'impiego di prodotti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo. È precisato tuttavia che, qualora tali misure influiscano sui prodotti, la notifica è necessaria.

Articolo 3 - Sistema di scambio di informazioni. Tale articolo precisa che la responsabilità della trasmissione al paese candidato interessato delle notifiche degli Stati membri incombe alla Comunità. Analogamente, le notifiche del paese candidato in questione devono essere trasmesse alla Comunità. Conformemente alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, allorché una regola tecnica costituisce un semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, non è necessario comunicare il testo di tale norma poiché tali testi sono facilmente accessibili alla Commissione. In tal caso è sufficiente trasmettere il riferimento esatto della norma in questione.

Articolo 4 - Lingua di trasmissione. È precisato che il testo del progetto di regola tecnica deve essere trasmesso integralmente tradotto in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

Articolo 5 - Testi fondamentali e analisi dei rischi. Come previsto nella direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, devono essere trasmessi anche i testi fondamentali allorché ciò si renda necessario per valutare la portata del progetto di regola tecnica notificato. In taluni casi devono essere trasmesse, se disponibili, le analisi dei rischi.

Articolo 6 - Notifica in caso di modifiche importanti. Tale articolo stabilisce che una nuova notifica si rende necessaria nel caso in cui gli Stati membri o il paese candidato in questione modifichino i progetti precedentemente notificati. La definizione di modifica importante è identica a quella contenuta nella direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE.

Articolo 7 - Ulteriori informazioni. Ciascuna parte contraente ha il diritto di chiedere ulteriori informazioni sui progetti notificati allorché ciò sia ritenuto necessario per la valutazione degli stessi.

Articolo 8 - Osservazioni. È precisato che ciascuna parte contraente può formulare osservazioni sui progetti notificati dall'altra parte contraente.

Articolo 9 - Periodo sospensivo. Un periodo uniforme di differimento di tre mesi si applica ai progetti notificati da ciascuna delle parti contraenti. Un prolungamento di tale periodo non è possibile.

Articolo 10 - Procedura d’urgenza. L'articolo stabilisce che il periodo sospensivo di tre mesi non si applica allorché sono invocate ragioni urgenti. La definizione di urgenza contenuta in tale articolo coincide con quella della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE.

Articolo 11 - Testo definitivo e disposizioni amministrative in merito alla trasmissione. È previsto che venga trasmesso anche il testo definitivo in quanto si ritiene utile per alcune notifiche poter comparare il testo notificato con quello adottato. Lo stesso articolo fa riferimento anche all'allegato III dell'accordo (vedi oltre), il quale contiene alcune disposizioni generali in merito alle prescrizioni amministrative sulla trasmissione delle informazioni di cui all'accordo.

Articolo 12 - Eccezioni all’obbligo di notifica. Tale articolo precisa i casi in cui la notifica non è necessaria. Le eccezioni sono identiche a quelle previste nella direttiva 98/34/CE modificata dalla direttiva 98/48/CE. Con riferimento agli accordi internazionali stipulati dal paese candidato in questione, è precisato che non debbano essere notificate le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative derivanti da obblighi in forza di un accordo internazionale applicato nel paese candidato e nell'intera Comunità europea. Questo perché le medesime disposizioni si applicano nel paese candidato e nella Comunità europea, in quanto sia il paese candidato sia tutti gli Stati membri hanno recepito l'accordo internazionale.

D'altro canto, se il paese candidato adotta disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in forza di un accordo internazionale applicabile nel paese candidato e in un paese terzo, oppure applicabile nel paese candidato e soltanto in una parte della Comunità europea, la notifica è necessaria in quanto in questi due casi le disposizioni adottate possono frapporre ostacoli al commercio, dato che questi due tipi di accordi internazionali non si applicano all'intero territorio delle due parti contraenti.

Articolo 13 - Riservatezza. Le informazioni fornite nel quadro dell'accordo bilaterale sono, in linea di principio, non riservate; tuttavia, ciascuna parte contraente ha la possibilità di chiedere che esse siano considerate riservate.

Articolo 14 - Gestione dell'accordo. Ai fini del corretto funzionamento dell'accordo è previsto, da una parte, che si tengano consultazioni regolari tra esperti della Comunità europea e del paese candidato in questione e, dall'altra, che i paesi candidati partecipino al comitato permanente istituito in virtù della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE.

Articolo 15 - Clausola territoriale. Si tratta di una disposizione generale che definisce l'ambito geografico di applicazione dell'accordo.

Articolo 16 - Entrata in vigore. Si tratta di una disposizione generale che prevede le modalità di entrata in vigore.

Articolo 17 - Scadenza. La disposizione secondo la quale l'accordo scade alla data di adesione del paese candidato non necessita di commenti.

Articolo 18 - Lingue dell'accordo. Si tratta di una disposizione generale secondo la quale l'accordo è redatto in tutte le lingue della Comunità e nella lingua del paese candidato.

Allegati all'accordo

Segue una valutazione del contenuto degli allegati.

Allegato I - Servizi della società dell'informazione. L'allegato chiarisce ulteriormente il concetto di servizi della società dell'informazione quali definiti all’articolo 1, punto 2 dell'accordo. Il testo dell'allegato è identico a quello dell'allegato V della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, e fornisce un elenco indicativo dei servizi a cui non si applica la definizione di servizi della società dell’informazione.

Allegato II - Servizi finanziari. Tale allegato fornisce un elenco indicativo dei servizi finanziari esclusi dal campo di applicazione dell'accordo (cfr. articolo 1, punto 5, terzo comma dell'accordo). Il testo dell'allegato è identico a quello dell'allegato VI della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE.

Allegato III - Procedura amministrativa per la trasmissione delle informazioni. L'allegato contiene alcune disposizioni generali in merito alle prescrizioni amministrative sulla trasmissione delle informazioni in applicazione dell’accordo. Tali disposizioni sono di norma identiche a quelle attualmente in vigore con i paesi dell'EFTA che hanno sottoscritto l'accordo SEE.

2006/0179 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di accordi bilaterali che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, la Comunità europea e la Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[4],

considerando che gli accordi bilaterali che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, la Comunità europea e la Romania sono stati negoziati e devono essere approvati;

DECIDE:

Articolo 1

Gli accordi bilaterali che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, la Comunità europea e la Romania sono approvati a nome della Comunità europea. Il testo degli accordi e degli allegati è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità e a trasmettere, a nome della Comunità, la nota di cui all'articolo 16 degli accordi[5].

Fatto a , il

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO

che istituisce una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

dall'altro,

denominati in appresso “le parti contraenti”,

CONSIDERANDO l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro[6], e in particolare gli obiettivi di cui all'articolo 1,

CONSIDERANDO la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione applicata nella Comunità europea[7],

CONSIDERANDO l'impegno della Repubblica di Bulgaria e della Comunità europea a promuovere l'armonia delle relazioni economiche fra le parti contraenti,

CONSIDERANDO la collaborazione in corso fra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria per quanto concerne gli ostacoli al commercio di carattere tecnico, e l'intesa raggiunta nel quadro di tale collaborazione per estendere alla Repubblica di Bulgaria la citata procedura di informazione nel campo delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione applicata nella Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Ai fini del presente accordo, si applicano le definizioni seguenti:

1. "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

2. "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione:

- "a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti,

- "per via elettronica": un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

- "a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Nell'allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.

Il presente accordo non si applica ai servizi seguenti:

- servizi di radiodiffusione sonora,

- servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE[8].

3. "specificazione tecnica": una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti dall'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE[9], così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi ad altri prodotti, qualora questi abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi.

4. "altro requisito": un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo l’immissione in commercio, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

5. "regola relativa ai servizi": un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

Il presente accordo non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, definiti “servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione”[10].

Il presente accordo non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II del presente accordo.

Ad eccezione dell'articolo 11, il presente accordo non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE[11], da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.

Ai fini della presente definizione:

- una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi,

- una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale.

6. "regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno degli Stati membri della Comunità europea o in una parte rilevante di essi, o nella Repubblica di Bulgaria o in una parte rilevante di essa, nonché, fatte salve quelle menzionate all'articolo 12, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri della Comunità europea o della Repubblica di Bulgaria che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come prestatore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro della Comunità europea o della Repubblica di Bulgaria che fanno riferimento a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi, nonché a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi, la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

- gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, ovvero di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

- le specificazioni tecniche o altri requisiti ovvero le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o di altri requisiti ovvero delle regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche o altri requisiti ovvero le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

La nozione include le regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco elaborato dalla Commissione della Comunità europea[12] (in appresso “la Commissione”) nell'ambito del comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. La Repubblica di Bulgaria elabora un siffatto elenco e lo trasmette alla Commissione il primo giorno del primo mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

La modifica di tale elenco si effettua secondo la stessa procedura.

7. "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica, e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.

Articolo 2

Il presente accordo non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto del trattato che istituisce la Comunità europea o che la Repubblica di Bulgaria considera necessarie:

- per garantire la protezione delle persone e, segnatamente, dei lavoratori, in occasione dall'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 12, la Comunità europea comunica alla Repubblica di Bulgaria i progetti di regole tecniche che le vengono comunicati dagli Stati membri. Qualora tali regole tecniche si limitino al semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essa comunica alla Repubblica di Bulgaria anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che essi non risultino dal progetto stesso.

2. Fatto salvo l'articolo 12, la Repubblica di Bulgaria comunica a sua volta alla Comunità europea i propri progetti di regole tecniche. Qualora tali regole tecniche si limitino al semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, non è necessario trasmettere il testo di tale norma. Essa comunica alla Comunità europea anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che essi non risultino dal progetto stesso.

Articolo 4

Il testo integrale del progetto di regola tecnica viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

Articolo 5

1. All'occorrenza e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, è contemporaneamente comunicato il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. 2. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri e la Repubblica di Bulgaria comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 793/93[13] ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE[14] nel caso di una nuova sostanza.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Repubblica di Bulgaria procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo d'applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti. La trasmissione di tali comunicazioni si fa secondo le regole di cui all'articolo 3.

Articolo 7

Ciascuna delle parti contraenti ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni su un progetto di regola tecnica comunicato in base al presente accordo.

Articolo 8

1. La Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria possono inviare osservazioni sui progetti comunicati. Le osservazioni della Repubblica di Bulgaria vengono trasmesse alla Commissione e le osservazioni della Comunità europea vengono trasmesse dalla Commissione alla Repubblica di Bulgaria.

2. Gli Stati membri e la Repubblica di Bulgaria tengono conto, per quanto possibile, di tali osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Per quanto riguarda le specificazioni tecniche o altri requisiti ovvero le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 6, secondo capoverso, terzo trattino, le osservazioni delle parti contraenti possono riguardare unicamente gli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi ovvero, per quanto riguarda le regole relative ai servizi, ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non gli aspetti fiscali o finanziari della misura.

4. Qualora venga disposto un periodo di differimento di sei mesi ai sensi della direttiva 98/34/CE, la Commissione ne informa la Repubblica di Bulgaria.

Articolo 9

Le autorità competenti degli Stati membri e della Repubblica di Bulgaria rinviano di tre mesi l'adozione dei progetti di regole tecniche notificati a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve il testo del progetto di regola tecnica.

Articolo 10

Il rinvio di cui all'articolo 9 non si applica nei casi in cui l’autorita competente:

- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione, oppure

- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.

Le autorità competenti indicano le ragioni che giustificano l'urgenza dei provvedimenti presi. La motivazione dell'urgenza deve essere particolareggiata e spiegata chiaramente, sottolineando il carattere imprevedibile del pericolo e la gravità del pericolo con il quale le autorità sono confrontate, nonché l'assoluta necessità di un intervento immediato.

Articolo 11

1. Viene comunicato anche il testo definitivo della regola tecnica nella lingua originale.

2. Le disposizioni amministrative relative alle notifiche di cui sopra sono specificate all'allegato III, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 12

1. Gli articoli da 3 a 10 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e della Repubblica di Bulgaria né agli accordi volontari mediante i quali gli Stati membri o la Repubblica di Bulgaria:

- si conformano, per quanto riguarda gli Stati membri, agli atti comunitari vincolanti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi, e, per quanto riguarda la Repubblica di Bulgaria, recepiscono nella legislazione nazionale atti comunitari che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o regole relative ai servizi,

- soddisfano, per quanto riguarda gli Stati membri, gli impegni derivanti da accordi internazionali che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche comuni o di regole comuni relative ai servizi nella Comunità europea,

- soddisfano, per quanto riguarda la Repubblica di Bulgaria, gli impegni derivanti da accordi internazionali che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche comuni o di regole comuni relative ai servizi nella Repubblica di Bulgaria e nella Comunità europea,

- fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti,

- applicano l’articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE,[15].

- si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,

- si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, comma 6, in conformità ad una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi.

2. Gli articoli 9 e 10 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e della Repubblica di Bulgaria recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.

3. Gli articoli 9 e 10 non si applicano alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero alle regole relative ai servizi di cui all’articolo 1, comma 6, secondo capoverso, terzo trattino.

Articolo 13

Le informazioni trasmesse ai sensi del presente accordo vengono considerate riservate, su richiesta. Tuttavia, sia la Comunità europea che la Repubblica di Bulgaria hanno facoltà di consultare ai fini di una perizia, prese le debite precauzioni, persone fisiche o giuridiche, anche appartenenti al settore privato.

Articolo 14

1. Le parti contraenti, nel quadro dei rapporti di collaborazione stabiliti tra esperti della Comunità europea e della Repubblica di Bulgaria nel settore delle barriere tecniche al commercio, svolgono regolari consultazioni per assicurare il soddisfacente funzionamento della procedura fissata dal presente accordo e per scambiare opinioni sulle osservazioni presentate da ogni parte contraente in merito a progetti di regole tecniche comunicati conformemente al presente accordo. Inoltre, di comune consenso, le parti contraenti hanno facoltà di tenere ulteriori riunioni ad hoc per discutere casi specifici che rivestano particolare interesse per una delle stesse.

2. La Repubblica di Bulgaria nomina un esperto che la rappresenti nelle riunioni del comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, sezioni “servizi della società dell’informazione” e “regole tecniche”. L'esperto deve appartenere alla pubblica amministrazione della Repubblica di Bulgaria. Egli non ha diritto di voto.

3. La Commissione informa per tempo l'esperto delle date delle riunioni e dei punti all'ordine del giorno del comitato. Essa trasmette ogni informazione utile all'esperto.

4. Su iniziativa del presidente, il comitato ha facoltà di riunirsi in assenza dell'esperto che rappresenta la Repubblica di Bulgaria. In tal caso, la Repubblica di Bulgaria ne viene informata.

Articolo 15

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Bulgaria.

Articolo 16

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti hanno notificato per iscritto l’espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

Articolo 17

Il presente accordo scade alla data di adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea.

Articolo 18

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, nederlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO I

Elenco indicativo di servizi non contemplati dall’articolo 1, comma 2, secondo capoverso.

1. Servizi non forniti "a distanza"

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente,

b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente,

c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente,

d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.

2. Servizi non forniti "per via elettronica"

- Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:

a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari),

b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.

- Servizi non in linea: distribuzione di CD-rom e di software su dischetti.

- Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:

a) servizi di telefonia vocale,

b) servizi telefax/telex,

c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax,

d) consulto medico per telefono/telefax,

e) consulenza legale per telefono /telefax,

f) marketing diretto per telefono/telefax.

3. Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi"

Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):

a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE,

b) servizi di radiodiffusione sonora,

c) teletesto (televisivo).

ALLEGATO II

Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, punto 5, terzo comma

- Servizi di investimento

- Operazioni di assicurazione e riassicurazione

- Servizi bancari

- Operazioni relative a fondi pensione

- Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione

Tali servizi comprendono in particolare:

a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 2004/39/CE[16]; i servizi di organismi di investimento collettivo,

b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 2000/12/CE[17];

c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui:

- all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE[18],

- all’allegato I della direttiva 2002/83/CE[19]

- alla direttiva 64/225/CEE[20]

- alle direttive 92/49/CEE[21] e 2002/83/CE[22].

ALLEGATO III

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'accordo, sono ritenute necessarie le seguenti comunicazioni per via elettronica:

1. avvisi di notifica. Possono essere trasmessi prima dell’invio del testo integrale o contemporaneamente a questo;

2. testo integrale del progetto comunicato;

3. dichiarazione di ricevuta del testo del progetto, contenente, fra l'altro, la data di scadenza del periodo di differimento;

4. richieste di informazioni supplementari;

5. risposte a richieste di informazioni supplementari;

6. osservazioni;

7. richieste di riunioni ad hoc;

8. risposte a richieste di riunioni ad hoc;

9. richiesta del testo definitivo;

10. informazioni sull’apertura di un periodo di differimento di sei mesi.

Le comunicazioni seguenti possono, per il momento, essere trasmesse via fax, ma è preferibile il mezzo elettronico:

11. testi giuridici o disposizioni normative di base;

12. testo definitivo;

Le disposizioni amministrative concernenti le comunicazioni verranno fissate di comune accordo dalle parti contraenti.

ACCORDO

che istituisce una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Romania

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da un lato, e

LA ROMANIA,

dall'altro,

denominati in appresso “le parti contraenti”,

CONSIDERANDO l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro[23], e in particolare gli obiettivi di cui all'articolo 1,

CONSIDERANDO la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione applicata nella Comunità europea[24],

CONSIDERANDO l'impegno della Romania e della Comunità europea a promuovere l'armonia delle relazioni economiche fra le parti contraenti,

CONSIDERANDO la collaborazione in corso fra la Comunita europea e la Romania per quanto concerne gli ostacoli al commercio di carattere tecnico e l'intesa raggiunta nel quadro di tale collaborazione per estendere alla Romania la citata procedura di informazione nel campo delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione applicata nella Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Ai fini del presente accordo, si applicano le definizioni seguenti:

1. "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

2. "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione:

- "a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti,

- "per via elettronica": un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

- "a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Nell'allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.

Il presente accordo non si applica ai servizi seguenti:

- servizi di radiodiffusione sonora,

- servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE[25].

3. "specificazione tecnica": una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti dall'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE[26], così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi ad altri prodotti, qualora questi abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi.

4. "altro requisito": un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo l’immissione in commercio, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

5. "regola relativa ai servizi": un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

Il presente accordo non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, definiti “servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione”. [27]

Il presente accordo non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II del presente accordo.

Ad eccezione dell'articolo 11, il presente accordo non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE[28], da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.

Ai fini della presente definizione:

- una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi,

- una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale.

6. "regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno degli Stati membri della Comunità europea o in una parte rilevante di essi, o in Romania o in una parte rilevante di essa, nonché, fatte salve quelle menzionate all'articolo 12, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri della Comunità europea o della Romania che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come prestatore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro della Comunità europea o della Romania che fanno riferimento a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi, nonché a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi, la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

- gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, ovvero di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

- le specificazioni tecniche o altri requisiti ovvero le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o di altri requisiti o delle regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche o altri requisiti ovvero le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

La nozione include le regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco elaborato dalla Commissione della Comunità europea[29] (in appresso “la Commissione”) nell'ambito del comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. La Romania elabora un siffatto elenco e lo trasmette alla Commissione il primo giorno del primo mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

La modifica di tale elenco si effettua secondo la stessa procedura.

7. "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica, e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.

Articolo 2

Il presente accordo non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto del trattato che istituisce la Comunità europea o che la Romania considera necessarie:

- per garantire la protezione delle persone e, segnatamente, dei lavoratori, in occasione dall'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 12, la Comunità comunica alla Romania i progetti di regole tecniche che le vengono comunicati dagli Stati membri. Qualora tali regole tecniche si limitino al semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essa comunica alla Romania anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

2. Fatto salvo l'articolo 12, la Romania comunica a sua volta alla Comunità i propri progetti di regole tecniche. Qualora tali regole tecniche si limitino al semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, non è necessario trasmettere il testo di tale norma. Essa comunica alla Comunità europea anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che essi non risultino dal progetto stesso.

Articolo 4

Il testo integrale del progetto di regola tecnica viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

Articolo 5

1. All'occorrenza e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, è contemporaneamente comunicato il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

2. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri e la Romania comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 793/93[30] ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE[31] nel caso di una nuova sostanza.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Romania procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti. La trasmissione di tali comunicazioni si fa secondo le regole di cui all'articolo 3.

Articolo 7

Ciascuna delle parti contraenti ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni su un progetto di regola tecnica comunicato in base al presente accordo.

Articolo 8

1. La Comunita europea e la Romania possono formulare osservazioni sui progetti notificati Le osservazioni della Romania vengono trasmesse alla Commissione e le osservazioni della Comunità europea vengono trasmesse dalla Commissione alla Romania.

2. Gli Stati membri e la Romania tengono conto, per quanto possibile, di tali osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Per quanto riguarda le specificazioni tecniche o altri requisiti ovvero le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 6, secondo capoverso, terzo trattino, le osservazioni delle parti contraenti possono riguardare unicamente gli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per quanto riguarda le regole relative ai servizi, ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non gli aspetti fiscali o finanziari della misura.

4. Qualora venga disposto un periodo di differimento di sei mesi ai sensi della direttiva 98/34/CE, la Commissione ne informa la Romania.

Articolo 9

Le autorità competenti degli Stati membri e della Romania rinviano l'adozione dei progetti di regole tecniche notificati di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve il testo del progetto di regola tecnica.

Articolo 10

Il rinvio di cui all'articolo 9 non si applica nei casi in cui l’autorita competente:

- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione, oppure

- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.

Le autorità competenti indicano le ragioni che giustificano l'urgenza dei provvedimenti presi. La motivazione dell'urgenza deve essere particolareggiata e spiegata chiaramente, sottolineando in particolare il carattere imprevedibile del pericolo e la gravità del pericolo con cui le autorità interessate sono confrontate, nonché l'assoluta necessità di un intervento immediato.

Articolo 11

1. Viene comunicato anche il testo definitivo della regola tecnica nella lingua originale.

2. Le disposizioni amministrative relative alle notifiche di cui sopra sono specificate all'allegato III, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 12

1. Gli articoli da 3 a 10 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e della Romania né agli accordi volontari mediante i quali gli Stati membri o la Romania:

- si conformano, per quanto riguarda gli Stati membri, agli atti comunitari vincolanti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi, e, per quanto riguarda la Romania, recepiscono nella legislazione nazionale atti comunitari che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o regole relative ai servizi,

- soddisfano, per quanto riguarda gli Stati membri, gli impegni derivanti da accordi internazionali che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche comuni o di regole comuni relative ai servizi nella Comunità europea,

- soddisfano, per quanto riguarda la Romania, gli impegni derivanti da accordi internazionali che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche comuni o di regole comuni relative ai servizi nella Romania e nella Comunità,

- fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti,

- applicano l’articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE,[32].

- si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,

- si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, comma 6, in conformità ad una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi.

2. Gli articoli 9 e 10 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e della Romania recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.

3. Gli articoli 9 e 10 non si applicano alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero alle regole relative ai servizi di cui all’articolo 1, comma 6, secondo capoverso, terzo trattino.

Articolo 13

Le informazioni trasmesse ai sensi del presente accordo vengono considerate riservate, su richiesta. Tuttavia, sia la Comunità che la Romania hanno facoltà di consultare ai fini di una perizia, prese le debite precauzioni, persone fisiche o giuridiche, anche appartenenti al settore privato.

Articolo 14

1. Le parti contraenti, nel quadro dei rapporti di collaborazione stabiliti tra esperti della Comunità e della Romania nel settore delle barriere tecniche al commercio, svolgono regolari consultazioni per assicurare il soddisfacente funzionamento della procedura fissata dal presente accordo e per scambiare opinioni sulle osservazioni presentate da ogni parte contraente in merito a progetti di regole tecniche comunicati conformemente al presente accordo. Inoltre, di comune consenso, le parti contraenti hanno facoltà di tenere ulteriori riunioni ad hoc per discutere casi specifici che rivestano particolare interesse per una delle stesse.

2. La Romania nomina un esperto che la rappresenti nelle riunioni del comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, sezioni "servizi della società delle informazioni" e "regole tecniche". L’esperto deve appartenere alla pubblica amministrazione della Romania. Egli non ha diritto di voto.

3. La Commissione informa per tempo l'esperto delle date delle riunioni e dei punti all'ordine del giorno del comitato. Essa trasmette ogni informazione utile all'esperto.

4. Su iniziativa del presidente, il comitato ha facoltà di riunirsi in assenza dell'esperto che rappresenta la Romania. In tal caso, la Romania ne viene informata.

Articolo 15

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio della Romania.

Articolo 16

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti hanno notificato per iscritto l’espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

Articolo 17

Il presente accordo scade alla data di adesione della Romania all'Unione europea.

Articolo 18

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, rumena e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO I

Elenco indicativo di servizi non contemplati dall’articolo 1, comma 2, secondo capoverso.

1. Servizi non forniti "a distanza"

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente,

b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente,

c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente,

d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.

2. Servizi non forniti "per via elettronica"

- Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:

a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari),

b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.

- Servizi non in linea: distribuzione di CD-rom e di software su dischetti.

- Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:

a) servizi di telefonia vocale,

b) servizi telefax/telex,

c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax,

d) consulto medico per telefono/telefax,

e) consulenza legale per telefono /telefax,

f) marketing diretto per telefono/telefax.

3. Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi"

Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):

a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE,

b) servizi di radiodiffusione sonora,

c) teletesto (televisivo).

ALLEGATO II

Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, punto 5, terzo comma.

- Servizi di investimento

- Operazioni di assicurazione e riassicurazione

- Servizi bancari

- Operazioni relative a fondi pensione

- Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione

Tali servizi comprendono in particolare:

a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 2004/39/CE[33]; i servizi di organismi di investimento collettivo,

b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 2000/12/CE[34];

c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui:

- all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE[35],

- all’allegato I della direttiva 2002/83/CE[36]

- alla direttiva 64/225/CEE[37]

- alle direttive 92/49/CEE[38] e 2002/83/CE[39].

ALLEGATO III

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'accordo, sono ritenute necessarie le seguenti comunicazioni per via elettronica:

1. avvisi di notifica. Possono essere trasmessi prima dell’invio del testo integrale o contemporaneamente a questo;

2. testo integrale del progetto comunicato;

3. dichiarazione di ricevuta del testo del progetto, contenente, fra l'altro, la data di scadenza del periodo di differimento;

4. richieste di informazioni supplementari;

5. risposte a richieste di informazioni supplementari;

6. osservazioni;

7. richieste di riunioni ad hoc;

8. risposte a richieste di riunioni ad hoc;

9. richiesta del testo definitivo;

10. informazioni sull’apertura di un periodo di differimento di sei mesi.

Le comunicazioni seguenti possono, per il momento, essere trasmesse via fax, ma è preferibile il mezzo elettronico:

11. testi giuridici o disposizioni normative di base;

12. testo definitivo;

Le disposizioni amministrative concernenti le comunicazioni verranno fissate di comune accordo dalle parti contraenti.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore/i politico/i: Impresa Attività : Mercato interno per i beni e le politiche settoriali |

DENOMINAZIONE DELL’AZIONE: DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI BILATERALI CHE ISTITUISCONO UNA PROCEDURA D'INFORMAZIONE NEL SETTORE DELLE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DELLE REGOLE RELATIVE AI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE CON DUE PAESI CANDIDATI. |

1. LINEE DI BILANCIO + DENOMINAZIONI 02.0101 "SPESE RELATIVE AL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO DEL SETTORE IMPRESE"

02.010401 Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale — Spese di gestione amministrativa

02.0301 Funzionamento e sviluppo del mercato interno, in particolare nel settore della notifica, della certificazione e del ravvicinamento settoriale

2. DATI IN CIFRE GLOBALI

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): milioni di euro in stanziamenti d'impegno (SI): 0.014

2.2. Periodo di applicazione:

Gli accordi saranno limitati nel tempo. Ogni accordo scadrà al momento dell'adesione all'Unione europea del paese candidato con il quale è stato concluso. Nessun rinnovo è dunque previsto.

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenziario stanziamenti di impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

(milioni di EUR al terzo decimale)

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | n + 5 edanni succ. | Totale |

Impegni | 0.014 | pm | pm | pm | pm | pm | 0.014 |

Pagamenti | 0.007 | 0.007 | pm | pm | pm | pm | 0.014 |

b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese di supporto (cfr. punto 6.1.2)

Impegni | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |

Pagamenti | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |

Totale parziale a+b |

Impegni | 0.014 | pm | pm | pm | pm | pm | 0.014 |

Pagamenti | 0.007 | 0.007 | pm | pm | pm | pm | 0.014 |

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese amministrative (cfr. punti 7.2 e 7.3)

Impegni/pagamenti | 0.0173 | pm | pm | pm | pm | pm | 0.0173 |

TOTALE a+b+c |

Impegni | 0.0313 | pm | pm | pm | pm | pm | 0.0313 |

Pagamenti | 0.0156 | 0,0156 | pm | pm | pm | pm | 0.0313 |

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

Proposta compatibile con la programmazione finanziaria esistente.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

Nessuna implicazione finanziaria (si tratta di aspetti tecnici relativi all'attuazione di un provvedimento).

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Tipo di spesa (03 02 01) | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

SNO | SD | SI | NO | NO | N° 1.1 |

4. BASE GIURIDICA

Articolo 133 del trattato CE

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

Tali accordi consentono di fare partecipare al sistema di notifica di regole tecniche instaurato dalla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, prima della loro adesione all'Unione europea, i due paesi candidati con i quali tali accordi sono stati negoziati.

Questa direttiva prevede la notifica preliminare dei progetti di regolamentazione riguardanti tutti i prodotti e servizi della società dell'informazione di ciascuno dei 25 Stati membri della Comunità europea al fine di prevenire l'insorgere di barriere tecniche agli scambi. Secondo la direttiva, è previsto un periodo di differimento (di almeno 3 mesi) durante il quale il progetto notificato non può essere adottato a livello nazionale. Un sistema di notifica semplificato (con un periodo massimo di differimento di 3 mesi e la sola possibilità di formulare osservazioni) si applica ai paesi dello Spazio economico europeo e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, anche alla Turchia.

Il meccanismo previsto da tali accordi riproduce questo sistema semplificato e lo applica anche ai paesi candidati, al fine di:

- evitare nuove barriere agli scambi tra l'Unione europea ed i paesi candidati;

- preparare, quanto prima, questi paesi all'adesione all'Unione europea per quanto riguarda la procedura di notifica e

- rafforzare in tal modo lo spirito di dialogo e di comprensione reciproca.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

La valutazione ex-ante ha evidenziato quanto segue:

- L'interesse della Comunità europea e dei suoi Stati membri per la stipula di tali accordi risiede nel fatto che il sistema previsto consentirà loro di essere informati regolarmente delle iniziative regolamentari in preparazione nei paesi candidati e, successivamente, se del caso, di formulare osservazioni su tali progetti suscettibili di avere importanti implicazioni giuridiche ed economiche, in particolare nell'ambito della libera circolazione dei prodotti e dei servizi della società dell'informazione (ad esempio, per i cittadini o le imprese comunitari che operano nei paesi candidati).

- Inoltre l'applicazione, in forma semplificata, di una procedura che sarà applicata interamente a partire dall'adesione consentirà a tutte le parti in causa di prepararsi all'adesione e di ottemperare correttamente agli obblighi comunitari.

5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

Nulla.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

L'obiettivo degli accordi con i paesi candidati consiste nel fare partecipare tali paesi, prima della loro adesione, al sistema di notifica istituito a livello comunitario nel 1983. Questo sistema dovrà evitare l'insorgere di nuovi ostacoli agli scambi tra la Comunità e i paesi candidati.

Il campo d’applicazione geografico è limitato ai due paesi candidati con i quali sono stati negoziati gli accordi. L'attività di trasmissione e di ricezione dei progetti regolamentari tra la Commissione, i paesi candidati e gli Stati membri si iscriverà nel quadro del meccanismo amministrativo della direttiva 98/34/CE, già operativa a livello comunitario dal 1984.

I due paesi candidati dovranno sottoporre al massimo una ventina di progetti all'anno. Questa cifra si basa sul fatto che:

- i paesi candidati concentrano le loro attività legislative più sul recepimento dell'acquis comunitario (provvedimenti che non sono inclusi nella presente procedura di notifica) che su iniziative puramente unilaterali.

La partecipazione di due paesi candidati, allo stesso tempo, alla procedura di notifica dovrebbe dar luogo a cinque notifiche per paese candidato nel periodo rimanente fino all'adesione (6 mesi, nell’ipotesi che l’allargamento abbia luogo il 1° gennaio 2007). L’esperienza maturata con i paesi dell'EFTA permette di confermare tale cifra.

5.3. Modalità di attuazione

Azione 1

L'applicazione informatica che consente di inviare automaticamente i testi provenienti dagli Stati membri della Comunità ai paesi candidati e viceversa è già in atto a motivo dell’esercizio precedente con gli ex paesi candidati prima del 1° maggio 2004 (cfr. COM(2003) 203 def.). Di conseguenza, non è necessario un bilancio supplementare.

Azione 2

Conformemente alla procedura di notifica instaurata con i paesi dello Spazio economico europeo, i paesi candidati dovranno redigere le loro notifiche in una delle lingue comunitarie ufficiali. La maggior parte delle notifiche sarà probabilmente in inglese.

Come per i paesi dello Spazio economico europeo, esse sarano tradotte esclusivamente in tedesco, inglese e francese.

Ipotizzando l’invio di dieci notifiche nei 6 mesi antecedenti all'adesione (cfr. punto 5.2.), con una media di venti pagine per notifica, si possono prevedere fino a duecento pagine di traduzione. Per quanto riguarda le notifiche bulgare e rumene, questa cifra sarà raddoppiata in quanto il testo notificato in inglese sarà tradotto in tedesco e francese (5 x 20 x 2 = 200 pagine), con un costo stimabile a 14.000 EUR (400 pagine a 35 EUR/pagina). Tale importo sarà finanziato con il bilancio esistente della DG Imprese e industria (02.0301) , la quale prevede fin d’ora un leggero aumento delle spese di traduzione per il 2006 in vista della preparazione dell'allargamento.

Azione 3

La DG Imprese e industria dovrà garantire:

- il coordinamento dell'analisi dei progetti da parte degli altri servizi competenti in seno alla Commissione;

- il coordinamento con gli Stati membri dei commenti sui testi dei paesi candidati e delle risposte ai commenti formulati dai paesi candidati sui testi degli Stati membri;

- la gestione della base dati e delle traduzioni e la trasmissione dei messaggi.

Il personale necessario per tale attività sarà retribuito tramite le risorse finanziarie della DG Imprese e industria.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l’intero periodo di programmazione)

6.1.1. Intervento finanziario

Stanziamenti d’impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Ripartizione | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | n + 5 ed esercizi successivi | Totale |

Azione 2 | 0.014 | pm | pm | pm | pm | pm | 0.014 |

TOTALE | 0.014 | pm | pm | pm | pm | pm | 0.014 |

6.1.2. Assistenza tecnica ed amministrativa, spese di supporto e spese relative alle tecnologie dell’informazione (stanziamenti d’impegno) |

Nessuno

6.2. Calcolo dei costi per misura prevista nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)

Stanziamenti d’impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Ripartizione | Tipo di risultati(progetti, dossier) | Numero di risultati(totale per anni 1…n) | Costo unitario medio | Costo totale (totale per anni 1…n) |

1 | 2 | 3 | 4=(2X3) |

Azione 2 - traduzione | Dossier | 10 | 0.0014 | 0.014 |

COSTO TOTALE | 0.014 |

(Azione 2 : 10 notifiche di 20 pagine ciascuna = 200 pagine da tradurre in due lingue = 400 pagine di traduzione al prezzo di 35 EUR / pagina).

7. INCIDENZA SULLE SPESE DI PERSONALE E AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipo di posto | Personale da assegnare alla gestione dell’azione usando risorse esistenti e/o supplementari | Totale | Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione |

Numero di posti permanenti | Numero di posti temporanei |

Funzionari o agenti temporanei | A B C | 0.1 0.1 0.1 | 0.05 0.05 0.05 | Analisi giuridica e supporto amministrativo |

Altre risorse umane |

Totale | 0.15 |

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di risorse umane | Importo (€) | Metodo di calcolo * |

Funzionari Agenti temporanei | 17 250 | 115.000 x 0.15 |

Altre risorse umane (specificare la linea di bilancio) |

Totale | 17 250 |

Gli importi corrispondono alle spese totali per 6 mesi (periodo rimanente fino all'adesione).

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall’azione

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Importo in € | Metodo di calcolo |

Dotazione globale (titolo A7) A0701 – Missioni A07030 – Riunioni A07031 - Comitati obbligatori1 A07032 - Comitati non obbligatori1 A07040 – Conferenze A0705 – Studi e consulenze Altre spese (specificare) |

Sistemi di informazione |

Altre spese – (A-2422) |

Totale |

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 6 mesi.

I. Totale annuale (7.2 + 7.3) II. Durata dell’azione III. Costo dell’azione (I x II) | € 17 250 Fino all'adesione dei 2 paesi candidati alla Comunità |

Il fabbisogno in termini di risorse umane e amministrative sarà finanziato all'interno della dotazione assegnata alla DG che gestisce l'azione nel quadro della procedura di assegnazione annuale.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

Le notifiche dei paesei candidati saranno integrate nel sistema di base di dati esistenti (TRIS) per la procedura di notifica. Questo sistema permetterà un controllo giornaliero delle notifiche dei paesi candidati, delle reazioni da parte della Comunità a proposito di queste notifiche, nonché delle reazioni dei paesi candidati nei confronti delle notifiche degli Stati membri.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione prevista

In base ai dati forniti da TRIS, verrà effettuata una valutazione annuale dell'impatto dell'intervento comunitario.

9. MISURE ANTIFRODE

Nessuna (in assenza di azioni e studi ulteriori).

[1] GU L 98 del 2.4.2004, pag.30

[2] GU L 117 del 22.4.2004, pag. 1.

[3] Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, GU L 204 del 21.7.1998. Il suo ambito di applicazione è stato esteso ai servizi della società dell'informazione dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, GU L 217 del 5.8.1998. Nuovo titolo: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europa dal Segretariato del Consiglio

[6] GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.

[7] Direttiva 98/34/CE (GU L 204 del 21.7.1998, p. 37), modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, p. 18)

[8] GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 1).

[9] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

[10] Tale definizione deriva dalla direttiva 98/48/CE che fa riferimento alla direttiva 90/387/CEE sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1). L’ultima direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002, pag.3). Tuttavia, ai fini della direttiva 98/48/CE si applica la definizione di “servizi di telecomunicazioni” di cui alla direttiva 90/387/CEE. .

[11] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

[12] GU C 23 del 27.1.2000, pag. 3.

[13] Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag.1).

[14] Direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) modificata dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio (GU L 154, 5.6.1992, p. 1) e direttive successive.

[15] Direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag.4).

[16] GU L 145 del 30.4.2004, pag.1

[17] GU L 126 del 26.05.2000, pag. 1.

[18] GU L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3 e successive modifiche.

[19] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

[20] GU L 56 del 4. 4. 1964, pag. 878/64. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1973.

[21] GU L 228 dell’11. 8. 1992, pag. 1.

[22] GU L 345 del 19. 12. 2002, pag. 1.

[23] GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

[24] Direttiva 98/34/CE (GU L 204 del 21.7.1998, p. 37), modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18)

[25] GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 1).

[26] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

[27] Tale definizione deriva dalla direttiva 98/48/CE che rinvia alla direttiva 90/387/CEE (GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1). L’ultima direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002, pag.3). Tuttavia, ai fini della direttiva 98/48/CE si applica la definizione di “servizi di telecomunicazioni” di cui alla direttiva 90/387/CEE.

[28] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

[29] GU C 23 del 27.1.2000, pag. 3.

[30] Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag.1).

[31] Direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) modificata dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio (GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1) e direttive successive.

[32] Direttiva 2001/95/C[33]5WXghi‡ˆ‰ŠÑ ñ ‡

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