52006PC0565

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità /* COM/2006/0565 def. - COD 2006/0180 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 2.10.2006

COM(2006) 565 definitivo

2006/0180 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Sulla scia della revisione intermedia della strategia di Lisbona, nel febbraio 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla crescita e sull’occupazione in cui ha proposto di rilanciare la strategia di Lisbona concentrando gli sforzi su due obiettivi: realizzazione di una crescita più stabile e duratura e creazione di un maggior numero di posti di lavoro migliori. Ciò includeva una revisione completa della governance della strategia europea per l’occupazione nell’intento di ottimizzare l’efficienza e le sinergie tra le misure nazionali e l’iniziativa comunitaria. In tale contesto le retribuzioni rivestono un ruolo fondamentale poiché influenzano i costi generali della produzione, i livelli di occupazione e dei redditi e la situazione sociale dei lavoratori dipendenti e delle rispettive famiglie. Le informazioni sulle retribuzioni e sugli elementi che le determinano costituiscono un elemento chiave ai fini del monitoraggio della politica economica e delle politiche dell’occupazione, dell’istruzione e in tema di parità tra donne e uomini, garantendo che i benefici della crescita e dell’occupazione nell'UE raggiungano tutte le fasce sociali. Tali dati contribuiranno inoltre alla valutazione della nuova agenda sociale 2005-2010. Per conseguire tali obiettivi la Commissione necessita di informazioni sulla struttura delle retribuzioni negli Stati membri e sulla loro distribuzione secondo varie caratteristiche socioeconomiche, nonché in relazione con le diverse forme di attività lavorativa subordinata. Tali informazioni sono indispensabili per analizzare e comprendere il mercato del lavoro e le modifiche che interessano la struttura delle forze di lavoro. I vantaggi di disporre di dati sulle retribuzioni in correlazione con altre caratteristiche occupazionali sono ampiamente riconosciuti L’indagine sulle forze di lavoro è la prima e la più autorevole fonte di riferimento per le informazioni sul mercato del lavoro; pertanto le retribuzioni, che costituiscono una variabile fondamentale per chiarire i comportamenti sul mercato del lavoro, dovrebbero essere incluse quale variabile obbligatoria in tale indagine al fine di consentire un’analisi più completa dei mercati del lavoro. |

120 | Contesto generale Nel 1998 il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ha inserito il reddito tra le caratteristiche per cui rilevare dati nell’ambito dell’indagine sulle forze di lavoro. Data la sensibilità di questo tipo di informazioni, tuttavia, tale caratteristica è stata introdotta soltanto a titolo facoltativo per consentire agli Stati membri di verificare la fattibilità della rilevazione di informazioni di questo tipo nel quadro dell’indagine sulle forze di lavoro, per verificare il modo migliore in cui farlo senza accrescere il tasso generale di mancata risposta e per valutare la qualità delle informazioni raccolte. Inizialmente nel regolamento di attuazione, il modulo “reddito” era costituito di cinque variabili: retribuzione mensile (netta) del lavoro principale, altri pagamenti relativi al lavoro principale, indennità di disoccupazione, altri pagamenti relativi all’indennità di disoccupazione e indennità di malattia, di inabilità o di invalidità. La presente proposta richiede dati soltanto per la variabile “retribuzione mensile del lavoro principale”. Scopo di tale variabile non è quello di raccogliere informazioni sui livelli delle retribuzioni negli Stati membri dell’UE, bensì di spiegare i comportamenti sul mercato del lavoro. Nel 1998 soltanto due Stati membri rilevavano queste informazioni e le trasmettevano a Eurostat. Successivamente, gli Stati membri interessati a testare l’introduzione di tale variabile nelle rispettive indagini o a esaminare la relazione tra i risultati delle indagini e le fonti amministrative hanno beneficiato di sovvenzioni. Circa la metà degli Stati membri sta ora rilevando dati sulle retribuzioni nell’ambito dell’indagine sulle forze di lavoro, con risultati soddisfacenti. Sono state inoltre individuate pratiche ottimali per la rilevazione delle informazioni. Il valore della rilevazione di tali informazioni per le diverse politiche è ampiamente riconosciuto ed è necessaria una piena copertura dell’UE. Taluni Stati membri tuttavia sollecitano una semplificazione della variabile precedentemente facoltativa per avviare la rilevazione dei dati, mentre altri possono includere la variabile nel loro regolare questionario dell’indagine sulle forze di lavoro solo in forza di un obbligo giuridico a fornire tali informazioni. È fondamentale pertanto procedere a una modifica in questo senso del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio e a introdurre la retribuzione del lavoro principale quale variabile obbligatoria nell’indagine sulle forze di lavoro. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ha introdotto il reddito quale nuova caratteristica facoltativa per cui rilevare dati nell’ambito dell’indagine sulle forze di lavoro. Gli obiettivi della proposta di regolamento di cui alla presente relazione sono i seguenti: - modificare il carattere facoltativo di tale caratteristica dell’indagine; - limitare alla “retribuzione del lavoro principale” le informazioni da raccogliere sui redditi; - stabilire un termine di 18 mesi per la trasmissione dei dati per quei paesi che li raccolgono utilizzando fonti amministrative, riducendo pertanto il disturbo statistico. |

141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto I membri del gruppo di lavoro delle statistiche del mercato del lavoro e i direttori delle statistiche sociali sono stati consultati e si è tenuto conto dei loro pareri. La presente proposta è stata accolta con grande favore sia dai direttori delle statistiche sociali sia dal gruppo di lavoro sulle statistiche del mercato del lavoro. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Al fine di evitare un eccessivo carico di lavoro, numerosi Stati membri hanno chiesto di poter far ricorso a dati amministrativi per provvedere alla rilevazione di tali dati. Ciò significa che la trasmissione dei dati richiederà più tempo. La Commissione ha accondisceso a tale richiesta, come evidenzia la proposta di regolamento. Quello delle retribuzioni è un tema sensibile e in generale le domande in merito alle retribuzioni presentano elevati tassi di mancata risposta. Il tasso di risposta può tuttavia essere migliorato: alcuni Stati membri hanno ottenuto tassi abbastanza buoni per tale variabile e i motivi di tale successo sono stati individuati e resi noti come esempi di buone pratiche. Un altro problema che viene spesso sollevato è quello della difficoltà di convenire su una definizione armonizzata delle retribuzioni. Alcuni paesi possono fornire dati soltanto sulle retribuzioni lorde, altri solo sulle retribuzioni nette, mentre altri utilizzano definizioni che non corrispondono né all’uno né all’altro di tali concetti. Una definizione comune è indispensabile quando si debbano misurare tendenze o livelli con riguardo alle retribuzioni. I dati sulle retribuzioni rilevati nell’ambito delle indagini sulle forze di lavoro, tuttavia, verranno utilizzati soltanto come informazioni di base in vista della classificazione delle retribuzioni (decili) nel quadro dell’analisi degli effetti delle retribuzioni sui comportamenti sul mercato del lavoro. In questo caso una definizione comune non è indispensabile e non produce alcuna incidenza significativa sulla classificazione. Infine alcuni Stati membri hanno proposto di utilizzare le statistiche EU-SILC a supporto delle analisi basate sulle retribuzioni dato che i problemi di definizione e di tasso di risposta appaiono meno gravi quando viene utilizzata tale fonte. Se l’indagine sulle forze di lavoro può non costituire la migliore fonte di dati sulle retribuzioni, nondimeno essa consente la correlazione con una gamma più ampia di altre variabili socioeconomiche e presenta una numerosità del campione molto più elevata. Quest’ultima caratteristica consente una classificazione incrociata più dettagliata. Questi due aspetti sono considerati sufficienti per giustificare l’utilizzo dell’indagine sulle forze di lavoro in tale contesto. |

Ricorso al parere di esperti |

221 | Settori scientifici/di competenze interessati I rappresentanti degli Stati membri in seno al gruppo di lavoro “Statistiche del mercato del lavoro” di Eurostat sono esperti che possiedono un’approfondita conoscenza delle retribuzioni e delle indagini sulle forze di lavoro. |

222 | Metodologia applicata Discussione aperta tra gli esperti nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro “Statistiche del mercato del lavoro”, con conclusioni iscritte a verbale, e studi pilota condotti nella maggior parte degli Stati membri. Gli Stati membri interessati a testare l’introduzione di tale variabile nelle rispettive indagini o a esaminare la relazione tra i risultati delle indagini sulle forze di lavoro e le fonti amministrative hanno beneficiato di sovvenzioni. Le relazioni tecniche trasmesse dagli Stati membri nell’ambito della concessione di tali sovvenzioni hanno consentito di individuare le pratiche ottimali da utilizzare nella rilevazione dei dati di questo tipo. |

223 | Principali organizzazioni/esperti consultati Esperti degli istituti nazionali di statistica. |

2249 | Pareri ricevuti e utilizzati Nessuna menzione dell’esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili. |

225 | Sono state individuate e rese note le pratiche ottimali per la rilevazione dei dati sulle retribuzioni nel quadro dell’indagine sulle forze di lavoro. Vengono qui riportati alcuni esempi: - le domande dovrebbero essere di numero limitato e poste in modo tale che sia possibile rispondervi facilmente; gli intervistatori dovrebbero essere pronti a fornire tutte le informazioni necessarie circa l’inclusione o l’esclusione di indennità specifiche; - è meglio iniziare con una domanda sulla retribuzione esatta, se possibile verificando la busta paga, e, qualora la persona non sia in grado di rispondere, proporre alcune fasce retributive; - una lettera introduttiva o una spiegazione fornita dall’intervistatore permettono di ottenere buoni risultati per quanto riguarda la disponibilità a rispondere a domande in materia. Inoltre in numerosi paesi si potrebbe ovviare al problema delle mancate risposte ricorrendo all’imputazione, utilizzando altre fonti quali registri amministrativi o altre indagini (ad esempio, l’indagine sulla struttura delle retribuzioni). Numerosi paesi hanno effettuato prove in questo senso con risultati positivi. |

226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Tutte le relazioni finali redatte nel quadro della concessione di sovvenzioni per testare le domande sulle retribuzioni nelle indagini sulle forze di lavoro o per correlare le fonti amministrative ai dati dell’indagine sono state inserite sul sito Circa. Lo stesso avverrà con le informazioni sulle imputazioni. Analisi degli effetti e delle conseguenze Sono state prese in considerazione le tre seguenti opzioni. Opzione A – Mantenere il carattere facoltativo della variabile “reddito” e utilizzare le statistiche EU-SILC per raccogliere informazioni sulla struttura delle retribuzioni negli Stati membri e sulla loro distribuzione secondo varie caratteristiche socioeconomiche. Opzione B – Rendere obbligatorio il carattere attualmente facoltativo della variabile “reddito” (come specificato nel regolamento (CE) n. 577/98) delle indagini sulle forze di lavoro, imponendo una definizione comune delle retribuzioni e lo stesso termine per la trasmissione dei dati previsto per le altre variabili dell’indagine (12 settimane dopo la fine del periodo di riferimento). Opzione C – Rendere obbligatorio il carattere attualmente facoltativo della variabile “retribuzione del lavoro principale” dell’indagine sulle forze di lavoro, adottando una certa flessibilità riguardo alla definizione utilizzata e accordando un periodo di tempo più lungo – 18 mesi – per la trasmissione dei dati nel caso dei paesi che fanno ricorso a fonti amministrative. L’opzione preferita è stata l’opzione C in quanto rappresenta un buon compromesso tra le esigenze della politica comunitaria e un carico di lavoro relativamente inferiore per gli Stati membri. L’adozione di un approccio con una definizione flessibile delle retribuzioni consente di ottenere le informazioni necessarie per le esigenze della politica e una più facile applicazione negli Stati membri in quanto vi è un minor numero di domande da inserire nel questionario dell’indagine sulle forze di lavoro. Inoltre ciò consente agli Stati membri di utilizzare i dati amministrativi senza conseguenze negative. L’opzione A è totalmente inaccettabile in termini di soddisfacimento delle esigenze della politica in quanto non tutti i paesi sono in grado di fornire dati utilizzando le indagini sulle forze di lavoro e le statistiche EU-SILC non offrono la stessa dovizia di informazioni. L’opzione B è eccessivamente rigida e troppo gravosa per gli Stati membri, in quanto a) richiederebbe l’inserimento di un numero elevato di domande nel questionario dell’indagine, b) comprometterebbe probabilmente la qualità generale dell’indagine sulle forze di lavoro a causa dell’elevato rischio di un aumento dei tassi di mancata risposta e c) impedirebbe l’uso di dati amministrativi. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte L’obiettivo principale è quello di dotare la Commissione degli strumenti necessari per condurre, per tutti gli Stati membri, analisi socioeconomiche che permettano di mettere in correlazione la retribuzione del lavoro principale con le caratteristiche di tale lavoro. Un regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo che trasformi in obbligatorio il carattere attualmente facoltativo della variabile “retribuzione del lavoro principale” delle indagini sulle forze di lavoro è lo strumento idoneo per conseguire tale obiettivo. Allo stesso tempo esso consente di fissare tempi più lunghi per la trasmissione di tali dati per i paesi interessati ad utilizzare fonti amministrative. |

310 | Base giuridica La base giuridica delle statistiche comunitarie è costituita dall’articolo 285. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l’elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. L’articolo specifica le prescrizioni in merito alla produzione delle statistiche comunitarie e richiede l’ottemperanza ai requisiti di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica. |

Principio di proporzionalità La proposta ottempera al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |

331 | Con la presente proposta si autorizza il ricorso alle fonti amministrative per alleviare l’onere di risposta. Un approccio con una definizione flessibile delle retribuzioni permette di ottenere le informazioni necessarie per le esigenze della politica e consente una più facile applicazione negli Stati membri in quanto nel questionario dell’indagine sulle forze di lavoro può essere incluso un numero inferiore di domande. |

332 | La proposta comporta un carico di lavoro minimo e non presenta un’incidenza finanziaria significativa in quanto implica l’aggiunta nel questionario dell’indagine sulle forze di lavoro nazionale solo di una o due domande o l’imputazione a partire da fonti amministrative dei dati sulle retribuzioni. |

Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto: regolamento. |

342 | Altri strumenti non sarebbero appropriati per i seguenti motivi. La selezione della categoria appropriata di un atto del PE/Consiglio dipende dall’obiettivo legislativo. Date le esigenze d’informazione a livello europeo, la tendenza per le statistiche comunitarie è stata quella di far ricorso a regolamenti anziché a direttive per gli atti giuridici di base. Un regolamento è preferibile perché impone le stesse norme in tutta la Comunità, il che significa che gli Stati membri non possono applicarle in maniera incompleta o selettiva. Un regolamento è direttamente applicabile e non richiede di essere recepito nell’ordinamento nazionale. Le direttive, per contro, il cui scopo è l’armonizzazione delle leggi nazionali, sono vincolanti per gli Stati membri per quanto concerne i loro obiettivi, ma lasciano alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi per conseguire gli obiettivi decisi a livello comunitario. Le direttive devono essere attuate nell’ordinamento giuridico nazionale. Il ricorso a un regolamento è in linea con l’adozione di altri atti giuridici in campo statistico dal 1998 in poi. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | La proposta non presenta alcuna incidenza sul bilancio comunitario. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

560 | Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo. |

1. 2006/0180 (COD)

Proposta di

REG OLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[1],

dopo aver consultato il Comitato del Programma Statistico (CPS) ai sensi dell’articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989[2],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla strategia di Lisbona e come confermato nel 2005 dalla revisione intermedia di questa, l’Europa deve ulteriormente indirizzare le sue politiche verso la promozione della crescita e dell’occupazione per conseguire gli obiettivi di Lisbona.

(2) Lo sviluppo della Comunità e il funzionamento del mercato interno accrescono la necessità di dati comparabili che consentano di esaminare l’impatto sul mercato del lavoro della struttura e della distribuzione delle retribuzioni, in particolare quale strumento per analizzare i progressi nel campo della coesione economica e sociale.

(3) Per poter svolgere i compiti che le sono stati affidati, la Commissione necessita di dati sulla classificazione delle retribuzioni secondo le caratteristiche socioeconomiche, nonché in relazione con le diverse forme di attività lavorativa subordinata, indispensabili per analizzare e comprendere il mercato del lavoro e i cambiamenti che interessano la struttura delle forze di lavoro. A questo riguardo, i vantaggi di disporre di dati sulle retribuzioni per decili in relazione con altre caratteristiche dell’occupazione sono ampiamente riconosciuti.

(4) L’indagine comunitaria sulle forze di lavoro fondamentalmente la prima e la più autorevole fonte di riferimento per le informazioni sul mercato del lavoro nell’Unione europea e le informazioni sulle retribuzioni, quale variabile fondamentale per chiarire i comportamenti sul mercato del lavoro, dovrebbero costituire un elemento standard di tale indagine onde consentire un’analisi più completa dei mercati del lavoro.

(5) Il regolamento (CE) n. 577/98[4] del Consiglio va modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 577/98 così modificato:

1. All’articolo 4, la lettera l) del paragrafo 1 sostituita dalla seguente:

“l) retribuzione del lavoro principale;”

2. L’articolo 6 sostituito dal seguente:

“ Articolo 6

Trasmissione dei risultati

Entro dodici settimane dalla fine del periodo di riferimento gli Stati membri trasmettono a Eurostat i risultati dell’indagine, esclusi gli elementi di identificazione diretta.

I dati relativi alla caratteristica “retribuzione del lavoro principale” dell’indagine possono essere trasmessi a Eurostat entro 18 mesi dal termine del periodo di riferimento allorché fatto ricorso a dati amministrativi per trasmettere tali informazioni.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU C del , pag. .

[2] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

[3] GU C del , pag. .

[4] GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6).