Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (versione codificata) /* COM/2006/0513 def. - CNS 2006/0171 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 20.9.2006 COM(2006) 513 definitivo 2006/0171 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'esportazione di beni culturali (versione codificata) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario. Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali[3]; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 3911/92 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamento codificato. ê 3911/92 (adattato) 2006/0171 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'esportazione di beni culturali IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 133 Õ, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo[5], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6], considerando quanto segue: ê 1. Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali[7], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. ê 3911/92 considerando (1) (adattato) 2. Ai fini del Ö mantenimento Õ del mercato interno è necessario adottare una normativa per gli scambi con i paesi terzi, la quale assicuri la protezione dei beni culturali. ê 3911/92 considerando (2) (adattato) 3. Ö Sembra Õ necessario prendere misure in particolare per garantire che le esportazioni di beni culturali siano sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne della Comunità. ê 3911/92 considerando (3) (adattato) 4. Un siffatto sistema dovrebbe prevedere l'obbligo di presentare una licenza rilasciata dallo Stato membro competente, prima dell'esportazione dei beni culturali contemplati dal presente regolamento. Ciò richiede una precisa definizione del campo di applicazione di dette misure e delle loro modalità di attuazione. La realizzazione del sistema dovrebbe presentare la massima semplicità ed efficacia. ê 5. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[9]. ê 3911/92 considerando (4) (adattato) 6. Data la notevole esperienza acquisita dalle autorità degli Stati membri nell'applicare il regolamento (CE) n. Ö 515/97, del 13 marzo 1997 Õ, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola[10], detto regolamento andrebbe applicato nel presente settore. ê 3911/92 considerando (5) (adattato) 7. L'allegato Ö I Õ del presente regolamento ha lo scopo di definire le categorie di beni culturali che devono formare oggetto di particolare protezione negli scambi con i paesi terzi, ferma restando la libertà degli Stati membri di definire i beni da considerare patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo Ö 30 Õ del trattato, ê 3911/92 (adattato) HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Definizioni Fatti salvi i poteri degli Stati membri ai sensi dell'articolo Ö 30 Õ del trattato, per “beni culturali” s'intendono, ai fini del presente regolamento, i beni elencati nell'allegato Ö I Õ. ê 3911/92 Articolo 2 Licenza di esportazione 1. L'esportazione di beni culturali, al di fuori del territorio della Comunità, è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione. 2. La licenza di esportazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, ê 3911/92 (adattato) è1 Rettifica 3911/92 (GU L 121 dell'1.5.2001 pag. 48) Ö a) Õ da un'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trova lecitamente e definitivamente il bene culturale alla data del 1o gennaio 1993 Ö ; Õ Ö b) Õ oppure, dopo la suddetta data, da un'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio il bene culturale si trova dopo essere stato lecitamente e definitivamente spedito da un altro Stato membro o dopo essere stato importato da un paese terzo o reimportato da un paese terzo in seguito a una spedizione lecita da uno Stato membro verso detto paese terzo. è1 Tuttavia, fermo restando il paragrafo 4, lo Stato membro ç competente conformemente al primo comma, Ö lettere a) o b) Õ, può non richiedere licenze di esportazione per i beni culturali elencati nell'allegato Ö I Õ, categoria A 1, primo e secondo trattino, qualora detti beni abbiano un interesse archeologico o scientifico limitato e purché non provengano direttamente da scavi, scoperte e siti archeologici in uno Stato membro e la loro presenza sul mercato sia lecita. ê 3911/92 L'autorizzazione di esportazione può essere rifiutata ai sensi del presente regolamento, qualora i beni culturali in questione siano contemplati da una legislazione che tutela il patrimonio nazionale avente valore artistico, storico e archeologico nello Stato membro di cui trattasi. ê 3911/92 (adattato) Se necessario, l'autorità di cui al primo comma, Ö lettera b) Õ prende contatto con le autorità competenti dello Stato membro da cui il bene culturale proviene, in particolare le autorità competenti ai sensi della direttiva Ö 93/7/CEE Õ del Consiglio[11]. ê 3911/92 (adattato) 3. La licenza di esportazione è valida in tutta la Comunità. 4. Fatte salve le disposizioni Ö dei paragrafi da 1 a 3 Õ, l'esportazione diretta dal territorio doganale della Comunità di beni del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico, che non rientrano nella definizione di beni culturali ai sensi del presente regolamento, è soggetta alla normativa nazionale dello Stato membro di esportazione. Articolo 3 Autorità competenti 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. 2. La Commissione pubblica l'elenco di queste autorità, nonché le eventuali modifiche dello stesso, nella Gazzetta ufficiale dell Ö ' Unione europea Õ, serie C. ê 3911/92 Articolo 4 Presentazione della licenza La licenza di esportazione è presentata, a sostegno della dichiarazione di esportazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, presso l'ufficio doganale competente per accettare tale dichiarazione. Articolo 5 Restrizione del numero degli uffici doganali competenti 1. Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per espletare le formalità di esportazione di beni culturali. 2. Quando si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati. ê 3911/92 (adattato) La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell Ö ' Unione europea Õ, serie C. Articolo 6 Cooperazione amministrativa Ai fini del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CE) n. Ö 515/97 Õ, in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni. Oltre a cooperare ai sensi del primo paragrafo, gli Stati membri fanno tutto il necessario per stabilire, sul piano dei loro rapporti reciproci, una cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti di cui all'articolo 4 della direttiva Ö 93/7/CEE Õ. ê 3911/92 Articolo 7 Misure d’applicazione Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative al formulario da utilizzare (per esempio, il modello e le caratteristiche tecniche), sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2. ê 806/2003 art. 1 e allegato I, punto 2 (adattato) Articolo 8 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. ê 3911/92 (adattato) Articolo 9 Sanzioni Ö Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Õ Articolo 10 Relazione Ö 1. Õ Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure che prende per l'esecuzione del presente regolamento. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Ö 2. Õ Ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale Ö europeo Õ una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Il Consiglio valuta l'efficacia del presente regolamento dopo un periodo di applicazione di tre anni e, deliberando su proposta della Commissione, procede agli eventuali adeguamenti. In ogni caso il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni tre anni a esaminare e se del caso a rivalutare gli importi indicati nell'allegato Ö I Õ, per tener conto degli indicatori economici e monetari nella Comunità. ê Articolo 11 Abrogazione Il regolamento (CEE) n. 3911/92 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III. ê 3911/92 art. 11 (adattato) Articolo 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Ö ‘Unione europea Õ. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ê 3911/92 allegato ALLEGATO I CATEGORIE DI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da: scavi e scoperte terrestri o sottomarini | 9705 00 00 | siti archeologici | 9706 00 00 | collezioni archeologiche | 2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni | 9705 00 00 | 9706 00 00 | - ê 2469/96 art. 1, punto 1, lett. a) (adattato) 3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria Ö 4 o 5 Õ, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale[12] | 9701 | ê 2469/96 art. 1, punto 1, lett. b) (adattato) Ö 4. Õ Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto1 | 9701 | ê 2469/96 art. 1, punto 1, lett. c) (adattato) Ö 5. Õ Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia1 | 6914 | 9701 | ê 3911/92 (adattato) Ö 6. Õ Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali1 | Capitolo 49 | 9702 00 00 | 8442 50 99 | Ö 7. Õ Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale1, diverse da quelle della categoria 1 | 9703 00 00 | Ö 8. Õ Fotografie, film e relativi negativi1 | 3704 | 3705 | 3706 | 4911 91 80 | Ö 9. Õ Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione1 | 9702 00 00 | 9706 00 00 | 4901 10 00 | 4901 99 00 | 4904 00 00 | 4905 91 00 | 4905 99 00 | 4906 00 00 | Ö 10. Õ Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione | 9705 00 00 | 9706 00 00 | Ö 11. Õ Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni | 9706 00 00 | Ö 12. Õ Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni | 3704 | 3705 | 3706 | 4901 | 4906 | 9705 00 00 | 9706 00 00 | Ö 13. Õ a) Collezioni2 ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia | 9705 00 00 | b) Collezioni2 aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico | 9705 00 00 | Ö 14. Õ Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni | 9705 00 00 | Capitoli 86—89 | Ö 15. Õ Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie A1 — Ö A14 Õ | a) aventi fra 50 e 100 anni: | giocattoli, giochi | Capitolo 95 | vetrerie | 7013 | articoli di oreficeria | 7114 | mobili e oggetti d'arredamento | Capitolo 94 | strumenti ottici, fotografici o cinematografici | Capitolo 90 | strumenti musicali | Capitolo 92 | orologi | Capitolo 91 | opere in legno | Capitolo 44 | vasellame | Capitolo 69 | arazzi | 5805 00 00 | tappeti | Capitolo 57 | carte da parati | 4814 | armi | Capitolo 93 | b) aventi più di 100 anni | 9706 00 00 | I beni culturali rientranti nelle categorie A1 — Ö A.15 Õ sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B. B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in Ö EURO Õ) ê 974/2001 art. 1, punto 1 VALORI: qualunque ne sia il valore ê 3911/92 - 1 (Reperti archeologici) - 2 (Smembramento di monumenti) - 9 (Incunaboli e manoscritti) - 12 (Archivi) 15 000 - 5 (Mosaici e disegni) - 6 (Incisioni) - 8 (Fotografie) - 11 (Carte geografiche stampate) ê 2469/96 art. 1, punto 2 (adattato) 30 000 - Ö 4 Õ (acquerelli, guazzi e pastelli) ê 3911/92 50 000 - 7 (Arte statuaria) - 10 (Libri) - 13 (Collezioni) - 14 (Mezzi di trasporto) - 15 (Altri oggetti) 150 000 - 3 (Quadri) Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento. ê 974/2001 art. 1, punto 2 (adattato) Per gli Stati membri che non adottano l'euro i valori espressi in euro nell'allegato Ö I Õ sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni dal 31 dicembre 2001 in poi. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell Ö ‘ Unione europea Õ nei primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione. ___________ é ALLEGATO II Regolamento abrogato e sue modificazioni successive Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio (GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1) | Regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 9) | Regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 10) | Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) | limitatamente all’allegato I, punto 2 | _________________ ALLEGATO III TAVOLA DI CONCORDANZA Regolamento (CEE) n. 3911/92 | Presente regolamento | Articolo1 | Articolo1 | Articolo, 2 paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, primo trattino | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a) | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b) | Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma | Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma | Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma | Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma | Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 4 | Articolo 2, paragrafo 4 | Articoli da 3 a 9 | Articoli da 3 a 9 | Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 10, paragrafo 1, primo comma | Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 10, paragrafo 2, primo comma | Articolo 10, paragrafo 4 | Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 10, paragrafo 5 | Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma | ___ | Articolo 11 | Articolo 11 | Articolo 12 | Allegato, punti A.1, A.2 e A.3 | Allegato I, punti A.1, A.2 e A.3 | Allegato, punto A.3 bis | Allegato I, punto A.4 | Allegato, punto A.4 | Allegato I, punto A.5 | Allegato, punto A.5 | Allegato I, punto A.6 | Allegato, punto A.6 | Allegato I, punto A.7 | Allegato, punto A.7 | Allegato I, punto A.8 | Allegato, punto A.8 | Allegato I, punto A.9 | Allegato, punto A.9 | Allegato I, punto A.10 | Allegato, punto A.10 | Allegato I, punto A.11 | Allegato, punto A.11 | Allegato I, punto A.12 | Allegato, punto A.12 | Allegato I, punto A.13 | Allegato, punto A.13 | Allegato I, punto A.14 | Allegato, punto A.14 | Allegato I, punto A.15 | Allegato, punto B | Allegato I, punto B | ___ | Allegato II | ___ | Allegato III | ____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni. [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [4] Allegato II della presente proposta. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). [8] V. allegato II. [9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [10] Ö GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1; Õ regolamento modificato dal regolamento Ö (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36) Õ. [11] Ö GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74 Õ. [12] Aventi più di cinquant'anni e non appartenenti all'autore. 1 Aventi più di cinquant'anni e non appartenenti all'autore. 2 Quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: “Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 9705 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune e hanno un valore elevato.”