[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 5.9.2006 COM(2006) 485 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 110 - Obiettivi della proposta Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2007, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione ai principali stock ittici commerciali del Mar Baltico. 120 - Contesto generale In conformità del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, la finalità della politica comune della pesca è garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale. Uno strumento importante per il conseguimento di tale obiettivo è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca. A fini di semplificazione e chiarimento, per il 2006 la fissazione delle possibilità di pesca nel Mar Baltico è stata per la prima volta attuata da un regolamento distinto, il regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato nel giugno 2006 il suo parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2007. Sulla base di tale parere scientifico la Comunità e la Federazione russa hanno condotto discussioni sui TAC, i contingenti e le condizioni ad essi associate nell'ambito del nuovo accordo di pesca bilaterale, siglato nel luglio 2006. L’accordo entrerà ufficialmente in vigore dopo la sua conclusione da entrambe le parti; per la Comunità, esso deve assumere la forma di una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Le parti hanno tuttavia convenuto di definire misure di gestione degli stock comuni già a partire dal 1° gennaio 2007 sulla base di un’applicazione provvisoria dell’accordo [scambio di lettere]. Le misure di gestione convenute dalla Comunità e dalla Federazione russa sono conformi alla politica comune della pesca. La proposta si articola in tre sezioni rilevanti ai fini della gestione della pesca nel Mar Baltico nel 2007, nelle quali sono stabilite, rispettivamente, la fissazione di TAC e contingenti, la limitazione dello sforzo di pesca e le relative misure tecniche e di controllo. Da un recente parere scientifico del CIEM è emerso che i due stock di merluzzo bianco del Mar Baltico sono sottoposti a livelli di sfruttamento insostenibili. Riguardo allo stock orientale, il CIEM ha raccomandato di non effettuare alcuna cattura nel 2007 e di elaborare ed attuare un piano di ricostituzione. L’obiettivo è pertanto istituire un piano pluriennale per la gestione a lungo termine delle attività di pesca degli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico al fine di garantire che lo sfruttamento di tali stock sia conforme all’obiettivo globale della politica comune della pesca di offrire condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili. La Commissione ha recentemente presentato al Consiglio una proposta di regolamento in merito a tale piano[1]. Le misure di controllo, ispezione e sorveglianza relative alla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco contenute nella presente proposta sono conformi alle misure presentate in tale proposta. - Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le possibilità di pesca e la loro ripartizione tra gli Stati membri sono disciplinate da regolamenti annuali, il più recente dei quali è il regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici. Rilevante per la gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico è anche il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98. - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Le misure proposte sono state elaborate in funzione degli obiettivi della politica comune della pesca e sono conformi alla politica della Comunità in materia di sviluppo sostenibile. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - Consultazione delle parti interessate Le sezioni riguardanti la limitazione dello sforzo di pesca e le relative misure tecniche e di controllo sono conformi alle decisioni adottate dal Consiglio nel dicembre 2005 in merito al regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici e dal 2005 sono oggetto di consultazioni con il settore della pesca, le ONG che si occupano di questioni di pesca nel Mar Baltico e gli Stati membri interessati. Il CCR del Mar Baltico, costituito nel marzo 2006, è stato consultato in via preliminare in occasione della riunione del suo comitato esecutivo del giugno 2006. I fondamenti scientifici della proposta sono stati illustrati dal CIEM, mentre la Direzione generale della pesca ha indicato le regole da seguire per la fissazione dei TAC e dei contingenti per il 2007. Secondo il nuovo calendario delle proposte e delle decisioni legislative stabilito nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 24 maggio 2006 “Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca” (COM(2006) 246), il CCR del Mar Baltico potrà dare una risposta ufficiale soltanto dopo la presentazione della proposta. Si è tuttavia tenuto conto delle opinioni espresse durante la riunione. Nella riunione è stato discusso lo stato dei due stock di merluzzo bianco. Entrambi gli stock sono sottoposti a uno sfruttamento eccessivo e lo stock orientale soffre inoltre di una ridotta capacità riproduttiva. Il CIEM ha raccomandato una riduzione sostanziale della pesca esercitata sullo stock occidentale al fine di mantenere la biomassa dello stock riproduttivo al di sopra dei livelli di precauzione e la sospensione della pesca dello stock orientale secondo limiti precauzionali per assicurare la ricostituzione dello stock a livelli che rispettino i limiti biologici di sicurezza. L’applicazione della riduzione necessaria per ricostituire lo stock orientale nell'arco di un anno metterebbe tuttavia a repentaglio la base economica dell'industria alieutica e il sistema di gestione. Per questo già nel 2005 la Direzione generale della pesca ha proposto una strategia a lungo termine intesa a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili. Tale strategia e i TAC derivanti dalla sua applicazione sono stati allora accolti favorevolmente dal settore. Al fine di promuovere una maggiore trasparenza nel processo di consultazione, dopo la riunione di giugno i servizi della Commissione hanno informato il CCR del Mar Baltico della probabile strategia che verrà seguita per la fissazione dei TAC degli stock di merluzzo bianco. Per quanto riguarda le misure in materia di sforzo di pesca e di controllo, il settore, le ONG e gli Stati membri sono stati consultati in varie occasioni e gli elementi contenuti nella proposta tengono particolarmente conto delle osservazioni formulate dal settore. - Ricorso al parere di esperti Ogni anno la Comunità invita il CIEM e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) a formulare un parere scientifico sullo stato dei principali stock ittici. Il parere ricevuto verte su tutti gli stock del Mar Baltico per i quali sono stati proposti TAC. I TAC proposti tengono conto di tale parere, pur non applicandolo necessariamente alla lettera. Conformemente all’intenzione della Commissione di garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse della pesca mantenendo al tempo stesso la stabilità delle possibilità di pesca, le modifiche dei TAC sono limitate al 15% da un anno all’altro. Nel caso del merluzzo bianco i TAC sono stati definiti nell'ambito di una strategia a lungo termine volta a ricondurre gradualmente i TAC e lo sforzo di pesca a livelli sostenibili nell'arco di alcuni anni. Parallelamente alla presente proposta, la Commissione ha presentato una proposta di piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock. Il piano è incentrato sulla progressiva riduzione dello sforzo di pesca fino al raggiungimento di livelli sostenibili nel lungo periodo e atti a garantire rese stabili ed elevate. I TAC proposti non seguono pertanto il parere del CIEM di sospendere la pesca del merluzzo bianco nel Baltico orientale per evitare l’esaurimento di tali stock, ma si basano sulla strategia graduale prevista dal piano pluriennale. La proposta di fissazione dei TAC relativa allo stock orientale non si è tuttavia basata sulla riduzione graduale dello sforzo di pesca conforme al piano pluriennale presentato a motivo di circostanze eccezionali. Lo stato preoccupante in cui versa lo stock rende infatti necessaria l’adozione di misure più severe per evitarne l’ulteriore riduzione. Considerato lo stato attuale dello stock, la riduzione graduale del 10% della mortalità per pesca proposta dal piano comporterebbe un aumento del TAC del 26%. Conformemente alla sua intenzione di ricostituire lo stock e di garantirne in seguito uno sfruttamento sostenibile, la Commissione ha deciso di applicare una riduzione più consistente della mortalità per pesca, che corrisponde a una riduzione del 15% del TAC e a una riduzione equivalente dello sforzo di pesca per i pescherecci interessati. Alla luce del parere scientifico relativo allo stock, la Commissione esaminerà con particolare attenzione l’impatto della riduzione proposta sullo stato dello stock orientale di merluzzo bianco e, qualora il Consiglio non adotti un piano di gestione a lungo termine per questo stock, sarà obbligata a proporre misure ancora più drastiche nei prossimi anni. Principali organizzazioni/esperti consultati Le organizzazioni scientifiche consultate sono il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). - Valutazione dell'impatto Dall'attuazione delle misure proposte deriverà un aumento generale delle possibilità di pesca per i pescherecci comunitari nel Mar Baltico. Registreranno un incremento le possibilità di pesca per lo spratto e per alcuni stock di aringa e solo nel caso del merluzzo bianco vi sarà una riduzione dei contingenti. La riduzione del TAC per il salmone è stata calcolata su catture reali e pertanto non dovrebbe influire sul valore diretto degli sbarchi. Tuttavia, a parità di prezzi, nel 2007 il valore diretto degli sbarchi di catture effettuate nel Mar Baltico dovrebbe registrare un calo di circa il 12% a seguito della riduzione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco. La proposta non è limitata al breve termine, ma si inserisce in una strategia di lungo periodo volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli durevolmente sostenibili. A medio e lungo termine l'approccio proposto consentirà di contenere lo sforzo di pesca pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti. Gli effetti prevedibili a lungo termine sono pertanto un minore impatto ambientale (conseguente alla riduzione dello sforzo di pesca), una riduzione della capacità di cattura (diminuzione del numero di pescherecci e/o dello sforzo di pesca medio per peschereccio), e quantitativi sbarcati stabili o addirittura superiori. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA - Base giuridica La base giuridica della presente proposta è il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, in particolare l'articolo 20. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario. 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI - Illustrazione dettagliata La proposta stabilisce per il 2007 le possibilità di pesca degli Stati membri operanti nel Mar Baltico. I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono specificati nell’allegato I. I valori proposti tengono conto del parere scientifico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Possibilità di pesca per il 2007 - Dichiarazione politica della Commissione europea”. I TAC e i contingenti per i due stock di merluzzo bianco sono strettamente correlati alle limitazioni dello sforzo di pesca fissate nell’allegato II nonché alle misure di controllo, ispezione e sorveglianza di cui al punto 2 dell’allegato III. Le misure tecniche transitorie indicate nell’allegato III rappresentano disposizioni importanti per i due stock di merluzzo bianco del Mar Baltico, che sono sottoposti a livelli di sfruttamento insostenibili. La Commissione ha presentato una proposta di nuovo regolamento con cui viene istituito un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock comprendente tutte le misure sopra descritte [COM(2006) 411]. La proposta dovrebbe essere adottata dal Consiglio all’inizio del 2007. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[2], in particolare l'articolo 20, visto il regolamento (CE) n. 847/1996 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[3], in particolare l'articolo 2, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri. (3) Ai fini di un'efficace gestione delle possibilità di pesca, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca. (4) È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera. (5) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca. (6) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. (7) Le possibilità di pesca devono essere utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca[4], del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri[5], del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca[6], del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite[7], del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci[8], del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale[9], nonché del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund[10]. (8) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2007 vengano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca. (9) Per garantire i mezzi di sussistenza ai pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2007. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I Campo di applicazione e definizioni Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2007 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo. Articolo 2 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari e ai pescherecci battenti bandiera dei paesi terzi e registrati in tali paesi, operanti nel Mar Baltico. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Articolo 3 Definizioni Oltre alle definizioni che figurano nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) "Zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)": le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91; b) "Mar Baltico": le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId; c) "totale ammissibile di catture (TAC)": il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock; d) "contingente": la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo. CAPO IIPossibilità di pesca e condizioni associate Articolo 4 Limiti di cattura e attribuzioni I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell'allegato I del presente regolamento. Articolo 5 Disposizioni speciali e attribuzione 1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all’allegato I non pregiudica: a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93; c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. 2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2008, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, si applica, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici. Articolo 6 Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie 1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, salvo nei seguenti casi: a) catture effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; b) catture che rientrano in una quota a disposizione della Comunità non ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e non ancora esaurita; c) nel caso di specie diverse dall'aringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, catture effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco. 2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera c). 3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro registrati nella Comunità e operanti nelle zone di pesca in cui si applica il contingente in questione non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe. Articolo 7 Limitazioni dello sforzo di pesca Nell’allegato II sono fissate le limitazioni dello sforzo di pesca. Articolo 8 Misure tecniche e di controllo transitorie L’allegato III stabilisce misure tecniche e di controllo transitorie. CAPO III Disposizioni finali Articolo 9 Trasmissione dei dati Ai fini della trasmissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento. Articolo 10 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Limitazioni degli sbarchi e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili ai pescherecci comunitari in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti. Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 30-31 | Clupea harengus | HER/3D30; HER/3D31. | Finlandia | 72 230 | TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Svezia | 15 870 | CE | 88 100 | TAC | 88 100 | Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 22-24 | Clupea harengus | HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. | Danimarca | 7 359 | TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 28 966 | Finlandia | 4 | Polonia | 6 831 | Svezia | 9 340 | CE | 52 500 | TAC | 52 500 | Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 | Clupea harengus | HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32. | Danimarca | 2 931 | TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 777 | Estonia | 14 967 | Finlandia | 29 215 | Lettonia | 3 693 | Lituania | 3 889 | Polonia | 33 190 | Svezia | 44 556 | CE | 133 218 | TAC | 147 200 | Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisione 28.1 | Clupea harengus | HER/03D.RG | Estonia | 15 701 | TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Lettonia | 18 299 | CE | 34 000 | TAC | 34 000 | Specie: | Merluzzo bianco | Zona: | Sottodivisioni 25-32 (acque CE) | Gadus morhua | COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. | Danimarca | 8 849 | TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 3 520 | Estonia | 862 | Finlandia | 677 | Lettonia | 3 290 | Lituania | 2 168 | Polonia | 10 191 | Svezia | 8 965 | CE | 38 522 | TAC | 41 820 | Specie: | Merluzzo bianco | Zona: | Sottodivisioni 22-24 (acque CE) | Gadus morhua | COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. | Danimarca | 10 537 | TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 5 152 | Estonia | 234 | Finlandia | 207 | Lettonia | 872 | Lituania | 565 | Polonia | 2 819 | Svezia | 3 754 | CE | 24 140 | TAC | 24 140 | Specie: | Passera di mare | Zona: | III bcd (acque CE) | Pleuronectes platessa | PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. | Danimarca | 2 697 | TAC precauzionale. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 300 | Svezia | 203 | Polonia | 565 | CE | 3 766 | TAC | Non pertinente | Specie: | Salmone atlantico | Zona: | III bcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32 | Salmo salar | SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. | Danimarca | 74 808 | (1) | TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 8 323 | (1) | Estonia | 7 603 | (1) | Finlandia | 93 280 | (1) | Lettonia | 47 581 | (1) | Lituania | 5 593 | (1) | Polonia | 22 694 | (1) | Svezia | 101 119 | (1) | CE | 361 001 | (1) | TAC | 368 000 | (1) | __________ | (1) Numero di individui. | Specie: | Salmone atlantico | Zona: | Sottodivisione 32 | Salmo salar | SAL/3D32. | Estonia | 1 581 | (1) | TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Finlandia | 13 838 | (1) | CE | 15 419 | (1) | TAC | 17 000 | (1) | _________ | (1) Numero di individui. | Specie: | Spratto | Zona: | III bcd (acque CE) | Sprattus sprattus | SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. | Danimarca | 42 310 | TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 26 805 | Estonia | 49 131 | Finlandia | 22 148 | Lettonia | 59 339 | Lituania | 21 465 | Polonia | 125 927 | Svezia | 81 793 | CE | 428 918 | TAC | 477 000 | ALLEGATO II 1. Limitazioni dello sforzo di pesca 1.1. La pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi è vietata: a) dal 15 marzo al 14 maggio nelle sottodivisioni 22-24 e b) dal 15 giugno al 14 settembre nelle sottodivisioni 25-27. 1.2. Per i pescherecci che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi sia vietata per: a) per 57 giorni di calendario nelle sottodivisioni 22-24, escluso il periodo dal 15 marzo al 14 maggio, e b) per 51 giorni di calendario nelle sottodivisioni 25-27, escluso il periodo dal 15 giugno al 14 settembre. 1.3. A richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono una descrizione del sistema applicato per ottemperare al punto 1.2. 1.4. In deroga ai punti 1.1. e 1.2., i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri sono autorizzati a trattenere a bordo e sbarcare fino al 10% in peso vivo delle catture di merluzzo bianco se pescato con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 110 mm. ALLEGATO IIIMisure tecniche e di controllo transitorie 1. Restrizioni applicabili alla pesca 1.1. Dal 1° maggio al 31 ottobre è vietata ogni attività di pesca nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84: Zona 1 : – 55°45'N, 15°30'E – 55°45'N, 16°30'E – 55°00'N, 16°30'E – 55°00'N, 16°00'E – 55°15'N, 16°00'E – 55°15'N, 15°30'E – 55°45'N, 15°30'E Zona 2 : – 55°00'N, 19°14'E – 54°48'N, 19°20'E – 54°45'N, 19°19'E – 54°45'N, 18°55'E – 55°00'N, 19°14'E Zona 3 : – 56°13'N, 18°27'E – 56°13'N, 19°31'E – 55°59'N, 19°13'E – 56°03'N, 19°06'E – 56°00'N, 18°51'E – 55°47'N, 18°57'E – 55°30'N, 18°34'E – 56°13'N, 18°27'E 1.2. In deroga al punto 1.1., è autorizzata la pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 157 mm o con palangari. Qualora la pesca sia effettuata con palangari, i pescherecci non sono autorizzati a detenere a bordo alcun quantitativo di merluzzo bianco. 2. Attività di controllo, ispezione e sorveglianza nel contesto della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico 2.1. Permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico 2.1.1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali[11], tutti i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m che abbiano a bordo o utilizzino attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm devono essere in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico. 2.1.2. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui al punto 2.1.1. solo a pescherecci comunitari titolari nel 2005 di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1. dell'allegato III del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura[12]. Tuttavia gli Stati membri possono rilasciare un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco a pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e registrati nella Comunità non titolari, nel 2005, di un permesso di pesca speciale, purché provvedano al ritiro di una capacità equivalente, espressa in chilowatt (kW), allo sforzo di pesca esercitato nel Mar Baltico con attrezzi aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 90 mm. 2.1.3. Ogni Stato membro stabilisce e aggiorna un elenco dei pescherecci titolari di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico. 2.1.4. Il comandante del peschereccio comunitario al quale uno Stato membro ha rilasciato un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, o un suo rappresentante autorizzato, conserva a bordo una copia di tale permesso. 2.2. Giornali di bordo 2.2.1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca[13], i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93. 2.2.2. Per i pescherecci equipaggiati di sistemi di controllo satellitare, gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS che le informazioni ricevute al centro di controllo della pesca (CCP) corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni. 2.2.3. Ciascuno Stato membro tiene aggiornato e mette a disposizione sul proprio sito internet ufficiale un elenco con il nome e il recapito degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo, le dichiarazioni di cattura e le notifiche preventive di cui al punto 2.8. del presente allegato. 2.3. Margine di tolleranza nel giornale di bordo 2.3.1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espresso in kg, è pari all'8% della cifra indicata nel giornale di bordo. 2.3.2. Per le catture sbarcate senza essere sottoposte a cernita, il margine di tolleranza permesso nella stima dei quantitativi è pari all’8% del quantitativo totale detenuto a bordo. 2.4. Registrazione elettronica e trasmissione dei dati relativi alle catture 2.4.1. In deroga all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri[14], per la registrazione elettronica e la comunicazione delle informazioni connesse alle attività di pesca che devono essere registrate in un giornale di bordo i pescherecci dotati di VMS possono installare a bordo sistemi operativi informatizzati, approvati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. 2.4.2. I pescherecci di cui al punto 2.4.1. trasmettono tutte le informazioni registrate relative alle attività di pesca che devono essere registrate in un giornale di bordo al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera. I CCP degli Stati membri di bandiera provvedono affinché tali dati siano registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni. 2.4.3. Gli Stati membri provvedono affinché il proprio CCP riceva le informazioni di cui al punto 2.4.2 almeno su base giornaliera o, se esso lo richiede, a intervalli più brevi. 2.4.4. Gli Stati membri di bandiera trasmettono quotidianamente le informazioni ricevute ai sensi del punto 2.4.2 al CCP dello Stato costiero per tutto il tempo in cui i loro pescherecci rimangono nelle acque di quello Stato costiero. Il CCP dello Stato costiero può decidere che le informazioni gli vengano trasmesse a intervalli più brevi. 2.5. Registrazione dei dati relativi allo sforzo di pesca 2.5.1. I pescherecci trasmettono al CCP dello Stato membro di bandiera le informazioni di cui all’articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 e le includono nella propria base dati informatizzata secondo quanto previsto all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione. 2.5.2. L’articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 non si applica ai pescherecci dotati di VMS. 2.6. Monitoraggio e controllo dello sforzo di pesca 2.6.1. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera provvedono a monitorare e controllare il rispetto: a) delle limitazioni dello sforzo di pesca di cui all’allegato II, punti 1.1. e 1.2.; b) delle restrizioni applicabili alla pesca di cui al punto 1 del presente allegato. 2.6.2. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri redigono, aggiornano e mettono a disposizione sul proprio sito internet ufficiale un elenco dei pescherecci cui si applicano le disposizioni dell’allegato II, punti 1.1. e 1.2., del presente regolamento. L’elenco contiene il numero di giorni di calendario utilizzati da ciascun peschereccio nelle zone definite nell’allegato II, punti 1.1. e 1.2., del presente regolamento. 2.6.3. L’elenco di cui al punto 2.6.2. viene quotidianamente aggiornato in modo da presentare i giorni effettivamente utilizzati da ciascun peschereccio. 2.7. Entrata o uscita da zone specifiche 2.7.1. Un peschereccio può iniziare l’attività di pesca nelle sottodivisioni 22-24 (zona A) o nelle sottodivisioni 25-27 (zona B) delle acque comunitarie solo se detiene a bordo meno di 100 kg di merluzzo bianco. 2.7.2. Quando un peschereccio esce dalle zone A o B o dalle sottodivisioni 28-32 (zona C) con più di 100 kg di merluzzo bianco a bordo: a) esso raggiunge direttamente un porto situato entro la zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce; b) esso raggiunge direttamente un porto situato al di fuori della zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce; c) nel lasciare la zona in cui è stata effettuata la pesca, le reti devono essere riposte conformemente alle seguenti disposizioni in modo da non essere disponibili per un impiego immediato: i) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico; ii) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura. 2.8. Notifica preventiva 2.8.1. Il comandante di un peschereccio comunitario che esce dalla sottodivisione 22-24 (zona A), dalla sottodivisione 25-27 (zona B) o dalla sottodivisione 28-32 (zona C) con più di 300 kg di merluzzo bianco a bordo comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, due ore prima di lasciare la zona: a) l’ora e la posizione di uscita, b) i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo. Sono esentati da quest’obbligo i pescherecci cui si applica l’articolo 2.4 del presente allegato. 2.8.2. La notifica di cui al punto 2.8.1. può essere fatta anche da un rappresentante del comandante del peschereccio comunitario. 2.8.3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario recante a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg di peso vivo, o un suo rappresentante autorizzato, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui avrà luogo lo sbarco, almeno un’ora prima dell'entrata in un luogo di sbarco: a) il nome del luogo di sbarco; b) l'ora di arrivo prevista in detto luogo di sbarco; c) i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo. 2.9. Porti designati 2.9.1. I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 750 kg di peso vivo possono sbarcare tale merluzzo bianco esclusivamente nei porti designati. 2.9.2. Ogni Stato membro può designare i porti in cui vengono sbarcati i quantitativi di merluzzo bianco del Baltico superiori a 750 kg. 2.9.3. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro che ha redatto un elenco dei porti designati lo aggiorna e lo mette a disposizione sul proprio sito internet ufficiale. 2.10. Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta 2.10.1. I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 100 kg danno inizio alle operazioni di scarico solo se debitamente autorizzati dalle autorità competenti del luogo di sbarco. 2.10.2. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati nel Mar Baltico e sbarcati in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di sbarco. 2.11. Parametri specifici in materia di ispezione Ogni Stato membro che si affaccia sul Mar Baltico stabilisce parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’appendice 1. 2.12. Divieto di transito e di trasbordo 2.12.1. Il transito nelle zone chiuse alla pesca del merluzzo bianco è consentito unicamente a condizione che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano correttamente fissati e riposti in conformità di quanto previsto al punto 2.7.2., lettera c). 2.12.2. Il trasbordo di merluzzo bianco è consentito unicamente in un porto a tal fine designato dalle autorità competenti. 2.13. Trasporto del merluzzo bianco del Baltico In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario avente lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 metri compila una dichiarazione di sbarco quando il pesce è trasportato in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione. La dichiarazione di sbarco accompagna il documento di trasporto di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93. 2.14. Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori 2.14.1. Gli Stati membri interessati effettuano operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza e istituiscono a tal fine procedure operative congiunte. 2.14.2. Gli Stati membri impegnati in operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza provvedono affinché siano invitati a prendervi parte ispettori di ciascuno degli Stati membri partecipanti. 2.14.3. Alle operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare ispettori della Commissione. 2.14.4. Ai fini del coordinamento del programma congiunto di ispezione e sorveglianza per il 2008 l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) convoca, anteriormente al 15 novembre 2007, una riunione delle competenti autorità nazionali di ispezione. 2.15. Programmi nazionali di controllo 2.15.1. Gli Stati membri interessati elaborano un programma nazionale di controllo per il Mar Baltico in conformità dell’appendice 2. 2.15.2. Ciascuno di essi definisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità dell’appendice 1. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’appendice 2. 2.15.3. Anteriormente al 31 gennaio 2007 gli Stati membri interessati mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico, nel proprio sito internet ufficiale, il programma nazionale di controllo di cui al punto 2.15.1. e il relativo calendario di attuazione. 2.15.4. La Commissione convoca una riunione del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare l’attuazione e i risultati dei programmi nazionali di controllo degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico. 2.16. Programma di controllo specifico 2.16.1. In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma specifico di controllo e ispezione per gli stock di merluzzo bianco può avere una durata superiore a tre anni. Allegato III, appendice 1 Parametri specifici in materia di ispezione Obiettivo 1. Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità del presente allegato. Strategia 2. L’attività di ispezione e sorveglianza è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca del merluzzo bianco. Per verificare l’efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del merluzzo bianco. Priorità 3. Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione della misura in cui le flotte sono interessate dalle limitazioni delle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche. Campionamento 4. Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare. La Commissione può accedere su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro. Parametri di riferimento 5. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati. a. Livello di ispezione nei porti In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell’ambito del quale è ispezionato il 20% in peso degli sbarchi di merluzzo bianco per l’insieme dei luoghi di sbarco. b. Livello di ispezione nella fase di commercializzazione Ispezione del 5% dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste. c. Livello di ispezione in mare Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione degli stock di merluzzo bianco; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche. d. Livello di sorveglianza aerea Parametro flessibile: da stabilire sulla base di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro. Allegato III, appendice 2 Contenuto dei programmi nazionali di controllo I programmi nazionali di controllo comprendono, tra l'altro, gli elementi di seguito indicati. 1. Mezzi di controllo Risorse umane 1.1. Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati. Risorse tecniche 1.2. Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati. Risorse finanziarie 1.3. La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza. 2. Registrazione elettronica e comunicazione delle informazioni connesse alle attività di pesca Descrizione dei sistemi applicati per garantire l'osservanza di quanto disposto ai punti 2.4., 2.5., 2.6. e 2.8. dell’allegato III. 3. Designazione dei porti Ove pertinente, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di merluzzo bianco in conformità del punto 2.9. dell’allegato III. 4. Notifica di entrata e di uscita Descrizione delle procedure applicate per garantire l’osservanza delle disposizioni di cui al punto 2.7 dell’allegato III. 5. Controllo degli sbarchi Descrizione delle strutture e/o delle procedure applicate per garantire l’osservanza delle disposizioni dei punti 2.2., 2.3., 2.10., 2.12. e 2.13. dell’allegato III. 6. Procedure di ispezione I programmi nazionali di controllo specificano le procedure da seguire: a) per le ispezioni in mare e a terra; b) per la comunicazione con le autorità responsabili del programma di controllo specifico per il merluzzo bianco designate da altri Stati membri; c) per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell'autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri. [1] COM(2006) 411 del 24 luglio 2006. [2] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [3] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3. [4] GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9. [5] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23). [6] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1). [7] GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17. [8] GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11). [9] GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. [10] GU L 16 del 20.1.2005, pag. 184. [11] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7. [12] GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. [13] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. [14] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).