52006PC0477

Proposta di Regolamento (EURATOM, CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (Versione codificata) /* COM/2006/0477 def. - COD 2006/0159 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 4.9.2006

COM(2006) 477 definitivo

2006/0159 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO (EURATOM, CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

ê 1588/90 (adattato)

2006/0159 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO (EURATOM, CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 285 Õ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 187,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6],

considerando quanto segue:

ê

1. Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto[7], è stato modificato in modo sostanziale a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

ê 1588/90 considerando 1 (adattato)

2. La Commissione, per adempiere i compiti che le sono stati affidati dai trattati deve disporre di informazioni complete e attendibili. Nell'interesse di una gestione efficace, l’Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato Ö “Eurostat” Õ deve disporre di tutte le informazioni statistiche nazionali di cui ha bisogno per elaborare statistiche a livello comunitario e per effettuare analisi appropriate.

ê 1588/90 considerando 2 (adattato)

3. L'articolo Ö 10 Õ del trattato CE e l'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso denominato “trattato Euratom”, impongono agli Stati membri di facilitare la Comunità nell'adempimento dei propri compiti. Tale obbligo riguarda anche la comunicazione di tutte le informazioni necessarie a tal fine. Ö Inoltre, Õ l'assenza di dati statistici riservati costituisce per l'Ö Eurostat Õ una notevole perdita di informazioni a livello comunitario e rende difficoltosa sia l'elaborazione di statistiche che la realizzazione di analisi sulla Comunità.

ê 1588/90 considerando 3 (adattato)

4. Gli Stati membri non avranno più motivo di invocare disposizioni relative al segreto statistico Ö poiché è Õ assicurato che l'Ö Eurostat Õ offre le stesse garanzie di riservatezza dei dati di quelle offerte dagli istituti nazionali di statistica. Tali garanzie sono già, in una certa misura, inserite nei trattati comunitari, segnatamente nell'articolo Ö 287 Õ del trattato CE nell'articolo 194, paragrafo 1, del trattato Euratom e nell’ Ö articolo 17 dello Õ statuto dei funzionari delle Comunità europee Ö, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità[9] Õ e possono essere rafforzate con provvedimenti appropriati, adottati in applicazione del presente regolamento.

ê 1588/90 considerando 6

5. Ogni violazione del segreto statistico protetto dal presente regolamento deve essere efficacemente repressa, chiunque ne sia l'autore.

ê 1588/90 considerando 7 (adattato)

6. Ogni violazione, commessa volontariamente o per negligenza, degli obblighi che incombono ai funzionari e agli altri agenti Ö di Eurostat Õ dà luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, all'applicazione di sanzioni penali per violazione del segreto professionale, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 12 e 18 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee Ö [10] Õ.

ê 1599/90 considerando 8 (adattato)

7. L’articolo Ö 288 Õ del trattato CEE e l'articolo 188 del trattato Euratom prevedono la responsabilità della Comunità per i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni

ê 1588/90 considerando 9 (adattato)

8. Il presente regolamento riguarda solamente la comunicazione Ö ad Eurostat Õ di dati statistici che, nell'ambito di competenza degli istituti nazionali di statistica, sono coperti dal segreto statistico e non incide sulle disposizioni specifiche del diritto nazionale e comunitario relative alla trasmissione alla Commissione di qualsiasi altro tipo di informazioni.

ê 1588/90 considerando 10 (adattato)

9. Il presente regolamento lascia impregiudicato l'articolo Ö 296, paragrafo 1, lettera a), Õ del trattato CE ai termini del quale nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.

ê 1588/90 considerando 13 (adattato)

10. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, e in particolare di quelle volte ad assicurare la protezione dei dati statistici riservati trasmessi Ö ad Eurostat Õ, richiederà la disponibilità di risorse umane, tecniche e finanziarie.

ê

11. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[11],

ê 1588/90

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'obiettivo del presente regolamento è:

ê 1588/90 (adattato)

Ö a) Õ autorizzare gli organismi nazionali a trasmettere all’Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato Ö “Eurostat” Õ dati statistici riservati;

Ö b) Õ garantire che la Commissione adotti tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la riservatezza dei dati trasmessi.

ê 1588/90

2. Il presente regolamento si applica al solo segreto statistico. Esso non deroga alle disposizioni particolari, comunitarie o nazionali, relative alla salvaguardia di segreti diversi da quello statistico.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, i termini di cui sotto sono definiti nel modo seguente:

ê 322/97 art. 21, par. 2 (adattato)

Ö a) Õ dati statistici riservati: i dati definiti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio [12];

ê 1588/90 (adattato)

Ö b) Õ organismi nazionali: istituti nazionali di statistica e altri organismi nazionali incaricati della raccolta dei dati e dell'elaborazione delle statistiche per le Comunità;

Ö c) Õ informazioni sulla vita privata delle persone fisiche: informazioni sulla vita personale e familiare delle persone fisiche, quale è definita dalle legislazioni o prassi nazionali dei vari Stati membri;

Ö d) Õ utilizzazione a fini statistici: utilizzazione per la sola elaborazione di tavole statistiche o di analisi statistico-economiche; i dati non possono essere utilizzati a fini amministrativi, giudiziari, fiscali o di controllo contro le unità rilevate;

Ö e) Õ unità statistica: unità elementare alla quale si riferisce l'informazione statistica trasmessa Ö ad Eurostat Õ;

Ö f) Õ identificazione diretta: identificazione di una unità statistica in base al suo nome o al suo indirizzo ovvero ad un numero di identificazione ufficialmente attribuito e reso pubblico;

Ö g) Õ identificazione indiretta: possibilità di desumere l'identità di una unità statistica in base a elementi diversi da quelli di cui alla Ö lettera f) Õ;

Ö h) Õ funzionari Ö di Eurostat Õ: funzionari delle Comunità, ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, assegnati Ö ad Eurostat Õ;

Ö i) Õ altri agenti Ö di Eurostat Õ: agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, assegnati Ö ad Eurostat Õ;

Ö j) Õ divulgazione: fornitura di dati sotto qualsiasi forma: pubblicazioni, accesso alle basi di dati, microschede, comunicazioni telefoniche, ecc.

Articolo 3

1. Gli organismi nazionali hanno facoltà di trasmettere Ö ad Eurostat Õ dati statistici riservati.

2. Le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione Ö ad Eurostat Õ di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario relativo a una statistica comunitaria preveda la trasmissione di tali dati.

3. La trasmissione Ö ad Eurostat Õ di dati statistici riservati ai sensi del paragrafo 2 avviene in modo tale da escludere l'identificazione diretta delle unità statistiche. Questa disposizione non esclude l'ammissibilità di normative più avanzate in materia di trasmissione, in conformità del diritto degli Stati membri.

4. Gli organismi nazionali non sono obbligati a trasmettere Ö ad Eurostat Õ informazioni relative alla vita privata delle persone fisiche quando siano di natura tale da consentire l'identificazione diretta o indiretta di tali persone.

Articolo 4

1. La Commissione adotta tutti i provvedimenti regolamentari, amministrativi, tecnici e organizzativi necessari ad assicurare la riservatezza dei dati statistici trasmessi dagli organi competenti degli Stati membri Ö ad Eurostat Õ a norma dell'articolo 3.

Ö 2. Õ La Commissione stabilisce le modalità per la trasmissione dei dati statistici riservati Ö ad Eurostat Õ nonché i principi volti alla protezione di tali dati, secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 7 Ö, paragrafo 2 Õ.

Articolo 5

1. La Commissione incarica il direttore generale Ö di Eurostat Õ di garantire la protezione dei dati trasmessi Ö ad Eurostat Õ dagli organismi nazionali degli Stati membri. Essa stabilisce le modalità di organizzazione interna Ö di Eurostat Õ al fine di garantire tale protezione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7 Ö, paragrafo 1 Õ.

2. I dati statistici riservati trasmessi Ö ad Eurostat Õ sono accessibili ai soli funzionari Ö di Eurostat Õ e possono essere utilizzati da questi soltanto a fini esclusivamente statistici.

3. La Commissione può tuttavia consentire l'accesso ai dati statistici riservati ad altri agenti Ö di Eurostat Õ, nonché ad altre persone fisiche che lavorano a contratto nei locali Ö di Eurostat Õ, in casi eccezionali e a fini esclusivamente statistici. Le modalità di tale accesso sono definite dalla Commissione secondo la procedura Ö di cui Õ all'articolo 7 Ö, paragrafo 2 Õ.

4. I dati statistici risevati in possesso Ö di Eurostat Õ possono essere divulgati soltanto se aggregati con altri dati in una forma che non consenta alcuna identificazione diretta o indiretta delle unità statistiche.

5. È vietato ai funzionari e agli altri agenti Ö di Eurostat Õ, nonché alle altre persone fisiche che lavorano a contratto nei suoi locali, utilizzare o diffondere tali dati a fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento; tale divieto resta in vigore anche dopo il trasferimento, la cessazione dalle funzioni o il collocamento a riposo.

ê 1588/90 art. 4, par. 2 (adattato)

Ö 6 Õ. Le misure di protezione di cui Ö ai paragrafi da 1 a 5 Õ si applicano:

a) a tutti i dati statistici riservati la cui trasmissione Ö ad Eurostat Õ sia prevista da un atto di diritto comunitario relativo ad una statistica comunitaria;

b) a tutti i dati statistici riservati trasmessi Ö ad Eurostat Õ su base volontaria dagli Stati membri.

ê 1588/90 (adattato)

Articolo 6

Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1 gennaio 1992, i provvedimenti adeguati per reprimere ogni violazione dell'obbligo di mantenere il segreto sui dati statistici riservati trasmessi a norma dell'articolo 3. Queste misure riguardano almeno le violazioni commesse nel territorio dello Stato membro interessato da funzionari ed altri agenti Ö di Eurostat Õ nonché da altre persone fisiche che lavorano sotto contratto nei locali Ö di Eurostat Õ.

ê 1588/90

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti adottati. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

ê 1882/2003 art. 2 e allegato II, punto 4 (adattato)

Articolo 7

1. Ö La Commissione è assistita da Õ un comitato per il segreto statistico, in prosieguo denominato “comitato”.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente Ö paragrafo Õ, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

ê 1882/2003 art. 2 e allegato II, punto 4

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ê 1599/90

Articolo 8

Il comitato provvede ad esaminare le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, che riguardano l'applicazione del presente regolamento.

ê

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1588/90 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

ê 1588/90 art. 9 (adattato)

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ö dell’Unione europea Õ.

ê 1588/90

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

é

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio (GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1) |

Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1) | limitatamente all’articolo 21, paragrafo 2 |

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) | limitatamente all’allegato II, punto 4 |

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino | Articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) |

Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 1, paragrafo 2 |

Articolo 2, punti da 1) a 10) | Articolo 2, lettere da a) a j) |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 3, paragrafo 1 |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma | __ |

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 3, paragrafo 3 |

Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 3, paragrafo 4 |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 5, paragrafo 6 |

Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 2 |

Articolo 5, paragrafi da 1 a 5 | Articolo 5, paragrafi da 1 a 5 |

Articoli 6, 7 e 8 | Articoli 6, 7 e 8 |

__ | Articolo 9 |

Articolo 9 | Articolo 10 |

__ | Allegato I |

__ | Allegato II |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato I della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[8] V. allegato I.

[9] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).

[10] GU L 152 del 13.7.1967, pag. 13.

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[12] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.