52006PC0461

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 2270/2004, per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici /* COM/2006/0461 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 24.8.2006

COM(2006) 461 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 2270/2004, per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. È necessario apportare modifiche al regolamento a seguito di decisioni prese recentemente in virtù di accordi internazionali e della necessità di chiarimenti tecnici.

1. Occorre vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di squali elefante o pescecani in tutte le acque CE, non CE e internazionali, tenuto conto degli obblighi internazionali di conservazione e tutela di tali specie.

2. Il 20 febbraio 2006 si sono concluse le consultazioni annuali in materia di pesca tra la Comunità e l’Islanda relative alle possibilità di pesca reciproche per il 2006. È opportuno adottare le disposizioni necessarie affinché i risultati delle consultazioni siano recepiti nella normativa comunitaria.

3. È necessario precisare la definizione di giornate di presenza in una zona per quanto riguarda lo sforzo di pesca delle navi nell’ambito della ricostituzione di determinati stock in modo da assicurare la corretta applicazione delle limitazioni dello sforzo di pesca.

4. È necessario rivedere la presentazione di determinati tipi di attrezzi da pesca che possono essere utilizzati senza condizioni speciali con riguardo al numero massimo di giornate durante le quali una nave può essere presente in una zona nell’ambito della ricostituzione di determinati stock.

5. Le navi che operano nell’ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze dovrebbero essere incentivate ad utilizzare attrezzi più selettivi nel Mare del Nord, il che dovrebbe riflettersi sul numero di giornate di presenza assegnate all’interno di una zona.

6. È necessario precisare che quando viene utilizzato nel corso dell’anno più di un raggruppamento di attrezzi da pesca nessuno di tali attrezzi può essere utilizzato se il numero totale di giorni passati in mare è già superiore al numero di giorni stabilito per tale attrezzo.

7. Le navi che pescano nell’ambito dei piani di ricostituzione degli stock di sogliola della Manica occidentale devono poter beneficiare della deroga concernente il numero massimo di giorni di pesca soggetti a condizioni speciali. Tali norme devono pertanto essere chiarite.

8. Data la modifica della definizione di giornata di presenza in una zona, è necessario precisare la deroga che si applica ai requisiti di notifica del sistema hail per quanto riguarda lo sforzo di pesca delle navi che pescano nell’ambito dei piani di ricostituzione degli stock di sogliola della Manica occidentale.

9. La Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha pubblicato una raccomandazione nel febbraio 2004 concernente le navi impegnate in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU). Nel maggio 2006 la NEAFC ha raccomandato di modificare le norme concernenti la pesca IUU. È necessario provvedere al recepimento di tale raccomandazione nell’ordinamento comunitario.

10. In virtù dell’allegato XII del trattato di adesione, la Polonia ha diritto a un contingente di aringhe nelle zone I e II e ha ottenuto inoltre la concessione di licenze per la pesca del merluzzo carbonaro e del merluzzo bianco nelle acque norvegesi nelle zone IV e II. Occorre tenere conto di tale situazione nelle limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca.

11. Sono stati introdotti alcuni miglioramenti redazionali.

Il regolamento del Consiglio (CE) n. 2270/2004 stabilisce le opportunità di pesca delle navi comunitarie per talune specie di acque profonde nel 2005-2006.

12. Sulla base delle consultazioni fra la Comunità e la Norvegia del 31 gennaio 2006 e di pareri scientifici, la pesca del granatiere nella zona III, incluse le acque norvegesi, deve essere limitata alla media pescata nel periodo 1996-2003. Occorre inserire tale modifica nel regolamento (CE) n. 2270/2004.

La presente proposta intende introdurre le necessarie modifiche:

- negli articoli 5, 7, 10 e 13 del regolamento (CE) n. 51/2006 e negli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC, IID, III e IV,

- nell’allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004.

Si invita il Consiglio ad adottare quanto prima la presente proposta al fine di consentire ai pescatori di pianificare le loro attività per la presente campagna di pesca.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 2270/2004, per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’ UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[1], in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco[2], in particolare l’articolo 8,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio[4], del 22 dicembre 2005, stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2) Occorre vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di squali elefante e pescecani in tutte le acque CE, non CE e internazionali, tenuto conto degli obblighi internazionali di conservazione e tutela di tali specie, derivanti, fra l’altro, dalla Convenzione sulla diversità biologica, dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, nonché dal Piano d’azione internazionale della FAO per la conservazione e la gestione degli squali.

(3) In esito alle consultazioni fra la Comunità e l’Islanda del 20 febbraio 2006 è stato raggiunto un accordo sui contingenti assegnati alle navi islandesi, sul contingente assegnato alla Comunità, nell’ambito dell’accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, da pescare entro il 30 aprile 2006, e sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica islandese, da pescare fra luglio e dicembre. Tale accordo deve essere recepito nel regolamento (CE) n. 51/2006.

(4) È necessario precisare la definizione di giornata di presenza in una zona con riguardo allo sforzo di pesca delle navi nell’ambito della ricostituzione di determinati stock, in modo da garantire la corretta applicazione delle limitazioni dello sforzo di pesca.

(5) È necessario rivedere la presentazione dei tipi di attrezzi da pesca che possono essere utilizzati senza condizioni speciali per quanto riguarda il numero massimo di giorni durante i quali una nave può essere presente in una zona nell’ambito della ricostituzione di determinati stock.

(6) È necessario incentivare le navi operanti nell’ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze ad utilizzare attrezzi più selettivi nel Mare del Nord. Ciò dovrebbe riflettersi sul numero di giornate di presenza assegnate all’interno di una zona.

(7) È necessario precisare che quando viene utilizzato nel corso dell’anno più di un raggruppamento di attrezzi da pesca nessuno di tali attrezzi può essere utilizzato se il numero totale di giorni passati in mare è già superiore al numero di giorni stabilito per tale attrezzo.

(8) Le navi che pescano nell’ambito dei piani di ricostituzione degli stock di sogliola della Manica occidentale devono poter beneficiare della deroga concernente il numero massimo di giorni di pesca soggetti a condizioni speciali. Tali norme devono pertanto essere precisate.

(9) Data la modifica della definizione di giornata di presenza in una zona, è necessario precisare la deroga che si applica ai requisiti di notifica del sistema hail con riguardo allo sforzo di pesca delle navi che pescano nell’ambito dei piani di ricostituzione degli stock di sogliola della Manica occidentale.

(10) La Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha pubblicato una raccomandazione nel febbraio 2004 concernente le navi impegnate in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU). Nel maggio 2006 la NEAFC ha raccomandato di modificare le norme concernenti la pesca IUU. Occorre provvedere al recepimento di tale raccomandazione nell’ordinamento comunitario.

(11) In virtù dell’allegato XII del trattato di adesione, la Polonia ha diritto a un contingente di aringhe nelle zone I e II e ha inoltre ottenuto la concessione di licenze per la pesca del merluzzo carbonaro e del merluzzo bianco nelle acque norvegesi nelle zone IV e II. Occorre tenere conto di tale situazione per quanto riguarda le limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca.

(12) È necessario apportare alcuni miglioramenti redazionali al testo.

(13) Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde[5].

(14) In esito alle consultazioni fra la Comunità e la Norvegia del 31 gennaio 2006 e a pareri scientifici, la pesca del granatiere nella zona III, incluse le acque norvegesi, deve essere limitata alla media pescata nel periodo 1996-2003. Occorre modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2270/2004.

(15) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 2270/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 51/2006 è così modificato:

1) All’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

“8. Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

- Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

- Pescecane (Carcharodon carcharias)”

2) All’articolo 7, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

“- all’allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e degli scampi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice.”

3) All’articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

“Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

Zona sud-occidentale

1. 63°12’N e 23°05’O attraverso 62°00’N e 26°00’O

2. 62°58’N e 22°25’O,

3. 63°06’N e 21°30’O,

4. 63°03’N e 21°00’O, di lì 90°00’S;

Zona sud-orientale

1. 63°14’N e 10°40’O,

2. 63°14’N e 11°23’O,

3. 63°35’N e 12°21’O,

4. 64°00’N e 12°30’O,

5. 63°53’N e 13°30’O,

6. 63°36’N e 14°30’O,

7. 63°10’N e 17°00’O di lì 90°00’S.

4) L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13 Autorizzazione

1. Le navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Norvegia, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell’allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15 e 16 e da 19 a 25.

2. Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

- Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

- Pescecane (Carcharodon carcharias)”

5) Gli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC, IID, III, IV sono modificati in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2Modifiche al regolamento (CE) n. 2270/2004

L’allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Gli allegati del regolamento (CE) n. 51/2006 sono modificati come segue:

1) Nell’allegato IA è soppressa la voce relativa alla specie squalo elefante nelle acque comunitarie delle zone IV, VI e VII.

2) Nell’allegato IB:

a) La voce relativa alla specie capelin nella zona V, XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dal seguente testo:

“Specie: | Capelin | Zona: | V, XIV (acque della Groenlandia) |

Mallotus villosus | CAP/514GRN |

Tutti gli Stati membri | 0 |

CE | 16170 | (1) (2) |

TAC | Non pertinente |

(1) Di cui 16170 t assegnate all’Islanda. (2) Da pescare entro il 30 aprile 2006”. |

b) La voce relativa alla specie scorfano di Norvegia nella zona Va (acque dell’Islanda) è sostituita dal seguente testo:

“Specie: | Scorfani | Zona | Va (acque islandesi) |

Sebastes spp. | RED/05A-IS |

Belgio | 100 | (1)(2) |

Germania | 1 690 | (1)(2) |

Francia | 50 | (1)(2) |

Regno Unito | 1 160 | (1)(2) |

CE | 3 000 | (1)(2) |

TAC | Non pertinente |

__________ |

(1) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco). |

(2) Da pescare tra luglio e dicembre.” |

3) Nell’allegato IIA:

a) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

“3. Definizione di giornate di presenza in una zona

Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica di cui al punto 2 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.”

b) Il punto 8.1.i. è sostituito dal testo seguente:

“i. La nave deve essere stata presente nella zona negli anni 2003, 2004 o 2005 detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4.b. Nel 2006 i quantitativi di merluzzo bianco detenuti a bordo devono rappresentare meno del 5% degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario. In un periodo di gestione durante il quale la nave si avvale della presente disposizione, essa non può in nessun momento avere a bordo attrezzi da pesca diversi da quelli specificati nel punto 4.b.iii o nel punto 4.b.iv.”

(c) Il punto 13, tabella I, è sostituito dal seguente:

“Tabella I:

Numero massimo di giornate di presenza di una nave in una zona, per attrezzo da pesca, nel 2006

Zone di cui al punto: |

Raggruppamento di attrezzi -Punto 4 | Condizione speciale -Punto 8 | Denominazione(1) | 2.a Kattegat | 2.b 1 – Skagerrak 2 – II, IVa,b,c, 3 – VIId | 2.c VIIa | 2.d VIa |

1 | 2 | 3 |

4.a.i | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥16 e < 32 mm | 2282 | 2282 | 228 | 228 |

4.a.ii | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥70 e < 90 mm | n.p. | n.p. | 227 | 227 | 227 |

4.a.iii | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥90 e < 100 mm | 103 | 103 | 227 | 227 | 227 |

4.a.iv | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm | 103 | 103 | 114 | 91 |

4.a.v | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm | 103 | 103 | 114 | 91 |

4.a.iii | 8.1.(a) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥90 e < 100 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm | 137 | 137 | 227 | 227 | 227 |

4.a.iv | 8.1.(a) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm | 137 | 137 | 103 | 114 | 91 |

4.a.v | 8.1.(a) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm | 137 | 137 | 103 | 114 | 91 |

4.a.v | 8.1.(j) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm | 149 | 149 | 115 | 126 | 103 |

4.a.ii | 8.1.(b) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥70 e < 90 mm conformi alle condizioni fissate nell’appendice 2 | Indeterminata | Indeterminata | Ind. | Ind. |

4.a.iii | 8.1.(b) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥90 e < 100 mm conformi alle condizioni fissate nell’appendice 2 | Indeterminata | Indeterminata | Ind. | Ind. |

4.a.iv | 8.1.(c) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco | 148 | 148 | 148 | 148 |

4.a.v | 8.1.(c) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco | 160 | 160 | 160 | 160 |

4.a.iv | 8.1.(k) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco e più del 60% di platessa | n.p. | n.p. | 166 | n.p. |

4.a.v | 8.1.(k) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco e più del 60% di platessa | n.p. | n.p. | 178 | n.p. |

4.a.v | 8.1.(h) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm che operano nell’ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca | 115 | 115 | 126 | 103 |

4.a.ii | 8.1.(d) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥70 e < 90 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco, sogliola e platessa | 280 | 280 | 280 | 280 |

4.a.iii | 8.1.(d) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥90 e < 100 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco, sogliola e platessa | Indeterminata | Ind. | 280 | 280 | 280 |

4.a.iv | 8.1.(d) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco, sogliola e platessa | Indeterminata | Indeterminata | Ind. | Ind. |

4.a.v | 8.1.(d) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione >120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco, sogliola e platessa | Indeterminata | Indeterminata | Ind. | Ind. |

4.a.v | 8.1.(h) 8.1.(j) | Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm e che operano nell’ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze | n.p. | n.p. | 127 | 138 | 115 |

4.b.i | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥80 e < 90 mm | n.p. | 1432 | Ind. | 143 | 1432 |

4.b.ii | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥90 e < 100 mm | n.p. | 1432 | Ind. | 143 | 1432 |

4.b.iii | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm | n.p. | 143 | Ind. | 143 | 143 |

4.b.iv | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm | n.p. | 143 | Ind. | 143 | 143 |

4.b.iii | 8.1.(c) | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco | n.p. | 155 | Ind. | 155 | 155 |

4.b.iii | 8.1 (i) | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004 o 2005. | n.p. | 155 | Ind. | 155 | 155 |

4.b.iv | 8.1.(c) | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco | n.p. | 155 | Ind. | 155 | 155 |

4.b.iv | 8.1 (i) | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥120 mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004 o 2005. | n.p. | 155 | Ind. | 155 | 155 |

4.b.iv | 8.1.(e) | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco e più del 60% di platessa | n.p. | 155 | Ind. | 155 | 155 |

4.c.i 4.c.ii 4.c.iii 4.d | Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione: ● < 110 mm ● ≥110 mm e < 220 mm ● ≥ 220 mm e tremagli | 140 | 140 | 140 | 140 |

4.c.iii | 8.1.(f) | Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione ≥ 220 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5% di merluzzo bianco e più del 5% di rombo e ciclottero | 162 | 140 | 162 | 140 | 140 | 140 |

4.d | 8.1.(g) | Tramagli aventi maglie di dimensione < 110 mm; la nave non può essere fuori dal porto per più di 24 ore. | 140 | 140 | 205 | 140 | 140 |

4.e | Palangari | 173 | 173 | 173 | 173 |

1 Si utilizzano unicamente le denominazioni di cui ai punti 4 e 8 2 Applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 in caso di restrizioni. n.p. = non pertinente” |

d) Il punto 14.3. è sostituito dal testo seguente:

“14.3. Ai fini del presente allegato e tenuto conto delle zone definite al punto 2 e dei raggruppamenti di attrezzi definiti al punto 4, si applicano le seguenti definizioni dei gruppi di trasferimento:

a) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.a.i. in qualsiasi zona;

b) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.a.ii in qualsiasi zona e 4.a.iii nella zona IV, divisioni IIa (acque comunitarie), VIa, VIIa and VIId;

c) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.a.iii nel Kattegat e nello Skagerrak, 4.a.iv e 4.a.v in qualsiasi zona;

d) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii, e 4.b.iv in qualsiasi zona;

e) raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.c.i, 4.c.ii, 4.c.iii e 4.d in qualsiasi zona;

f) raggruppamento di attrezzi da pesca 4.e in qualsiasi zona.”

e) Il punto 14.6. è sostituito dal testo seguente:

“14.6. A richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. A tal fine, può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.”

f) Il punto 17.2. è sostituito dal testo seguente:

“17.2. Quando il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica l’uso di più raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4, il numero complessivo di giorni disponibili durante il successivo periodo di gestione non deve essere superiore alla media aritmetica dei giorni di cui la nave può fruire per ogni attrezzo, arrotondata al giorno intero più vicino. Non è consentito passare da un attrezzo all’altro se il numero totale di giorni già passati in mare utilizzando uno qualsiasi degli attrezzi notificati è pari o superiore a quello stabilito nella tabella I per tale attrezzo nella zona di cui trattasi.”

g) Il punto 17.4. è sostituito dal testo seguente:

“17.4. Le autorità competenti procedono ad ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l’osservanza delle due condizioni succitate. Se una nave non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzata, con effetto immediato, a utilizzare più raggruppamenti di attrezzi da pesca.”

h) Il punto 25 è sostituito dal testo seguente:

“25. Trasmissione dei dati

25.1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, i dati di cui al punto 24 mediante fogli elettronici nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

25.2. Per trasmettere alla Commissione i dati di cui al punto 24, può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.”

4) Nell’allegato IIB:

a) Il punto 2. è sostituito dal testo seguente:

“2. Definizione di giornate di presenza in una zona

Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica che comprende le divisioni VIIc e IXa, escluso il Golfo di Cadice, ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.”

b) Il punto 12.4. è sostituito dal testo seguente:

“12.4. Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell’assegnazione di cui al punto 7.1.”

c) Il punto 12.5. è sostituito dal testo seguente:

“12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati dei fogli elettronici, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.”

d) Il punto 20. è sostituito dal testo seguente:

“20.1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, i dati di cui al punto 19. mediante fogli elettronici, nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

20.2. Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 19. può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.”

5) Nell’allegato IIC:

a) al punto 1. è soppresso il testo seguente:

“Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensione superiore a 120 mm e con un’attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole sono esenti dalle disposizioni del presente allegato, a condizione che:

a) tali navi catturino meno di 300 kg nel 2006 e

b) ogni Stato membro interessato trasmetta una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2006 e il 31 gennaio 2007 sulle catture di sogliole effettuate da tali navi nel 2006.”

b) Il punto 2. è sostituito dal testo seguente:

“2. Definizione di giornate di presenza in una zona

Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all’interno della divisione VIIe ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.”

(c) Il punto 7.1. è sostituito dal testo seguente:

“7.1. Per determinare il numero massimo di giorni in cui una nave può essere presente nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, in conformità della tabella I:

a) dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3., la nave detiene a bordo o utilizza solo l’attrezzo di cui al punto 3.b) con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm;

b) gli sbarchi totali in peso vivo di sogliole effettuati dalla nave nel 2004 e nel 2006 registrati nel giornale di bordo comunitario devono essere inferiori a 300 kg;

c) ogni Stato membro, per ogni nave battente la sua bandiera, presenta alla Commissione entro il 31 luglio 2006 e il 31 gennaio 2007 una relazione sulle catture di sogliole effettuate nel 2006.”

d) La tabella I è sostituita dal testo seguente:

“Tabella I

Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Raggruppamento di attrezzi - punto 3 | Condizioni speciali - punto 7 | Denominazione(1) | Manica occidentale |

3.a) | Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥80 mm | 216 |

3.b) | Reti fisse aventi maglie di dimensione < 220 mm | 216 |

3.b) | 7.1. | Reti fisse aventi maglie di dimensione ≥120 mm Meno di 300 kg. di sogliola all’anno; Relazione obbligatoria sulle catture di sogliole nel 2006 | Illimitato |

1 Si applicano unicamente le denominazioni di cui ai punti 3. e 7.” |

e) Il punto 12.4. è sostituito dal testo seguente:

“12.4. Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell’assegnazione di cui al punto 7.1.”

f) È inserito un nuovo punto 12.5.:

“12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. A tal fine può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.”

g) Il punto 17. è sostituito dal testo seguente:

“17. Comunicazioni sullo sforzo di pesca

Gli articoli 19 ter, quater, quinquies, sexies e dodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo gli attrezzi da pesca specificati al punto 3. e operanti nella zona specificata al punto 1. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.”

h) Il punto 28. è sostituito dal testo seguente:

“28. Trasmissione dei dati

28.1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, mediante fogli elettronici, nel formato specificato alle tabelle II e III, i dati di cui al punto 27, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

28.2. Per trasmettere alla Commissione i dati di cui al punto 27 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.”

6) Nell’allegato IID:

a) Il titolo dell’allegato è sostituito dal seguente:

“SFORZO DI PESCA PER LE NAVI CHE PESCANO IL CICERELLO NELLO SKAGERRAK, SOTTOZONA IV E DIVISIONE IIA”

b) Il punto 1. è sostituito dal testo seguente:

“1. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi della Comunità che pescano nello Skagerrak, nella divisione IIa (acque CE) e nella sottozona IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm.”

c) Il punto 3. è sostituito dal testo seguente:

“3. Entro il 1° marzo 2006, ogni Stato membro interessato istituisce una banca dati contenente, per quanto riguarda la sottozona IV e lo Skagerrak, negli anni 2002, 2003 e 2004 e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nella Comunità che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm, le seguenti informazioni:

a) il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio;

b) la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata in conformità dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86;

c) il numero di giornate all’interno della zona in attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm;

d) i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni di presenza nella zona per la potenza motrice installata in chilowatt.”

d) Il punto 6. è sostituito dal testo seguente:

“6. Il numero massimo di chilowatt-giorni di cui al punto 5., nonché i TAC e i contingenti per il cicerello nello Skagerrak e nelle zone IIa (acque CE) e IV (acque CE) di cui all’allegato I del presente regolamento, sono riesaminati dalla Commissione quanto prima, sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), relativo alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2005, in conformità delle seguenti norme:

a) se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2005 sia pari o superiore a 500 000 milioni di esemplari a età 0, non sarà applicata alcuna limitazione di chilowatt-giorni per il resto del 2006 e il TAC per il 2006 sarà fissato a 600 000 tonnellate;

b) se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2005 sia compresa tra 300 000 milioni e 500 000 milioni di esemplari a età 0, il numero di chilowatt-giorni non potrà superare il livello del 2003, quale calcolato al punto 4, lettera a) e il TAC per il 2006 sarà fissato a 300 000 tonnellate;

c) Se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2005 sia inferiore a 300 000 milioni di esemplari a età 0, la pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm sarà vietata per il resto del 2006. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerello nello Skagerrak e nella sottozona IV e degli effetti della chiusura. A tal fine gli Stati membri interessati elaborano, in cooperazione con la Commissione, un piano per le attività di pesca a fini di controllo.”

7) Nell’allegato III:

Il punto 13. è sostituito dal testo seguente:

“13. Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell’Atlantico nord-orientale

13.1. La Commissione segnala immediatamente agli Stati membri le navi battenti bandiere di parti non contraenti della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (la Convenzione) che sono state avvistate mentre erano impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione della Convenzione e che la Commissione per la pesca nell’Atlantico orientale (NEAFC) ha inserito nell’elenco provvisorio delle navi sospettate di non rispettare le raccomandazioni formulate nell’ambito della Convenzione. Ai pescherecci in questione si applicano le seguenti misure:

a) i pescherecci IUU che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della NEAFC. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione;

b) i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci IUU o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati nell’elenco in questione;

c) nei porti non devono essere forniti ai pescherecci IUU provviste, carburante o altri servizi.

13.2. I pescherecci che la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha inserito nell’elenco delle navi per le quali è stata accertata la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci IUU) sono riportati nell’appendice 4. Oltre alle misure indicate al punto 13.1., a tali pescherecci si applicano le seguenti misure:

a) ai pescherecci IUU è vietato entrare in un porto della Comunità;

b) i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;

c) è vietata l’importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU;

d) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci.

13.3. La Commissione modificherà l’elenco in modo da renderlo conforme all’elenco NEAFC, non appena la NEAFC adotterà un nuovo elenco.”

8) Nell’allegato IV, il testo della Parte I è sostituito dal seguente:

“PARTE I

Limitazioni quantitative delle licenze e

dei permessi di pesca per le navi comunitarie che operano

in acque di paesi terzi

Zona di pesca | Attività di pesca | Numero di licenze | Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri | Numero massimo di navi presenti allo stesso momento |

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen | Aringa, a nord di 62°00’ N | 77 | DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17, PL: 1 | 55 |

Specie demersali, a nord di 62°00’ N | 80 | FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1, PL: 1 | 50 |

Sgombro, a sud di 62°00’N, pesca con ciancioli | 11 | DE: 1(1), DK: 26 1, FR: 2 1, NL: 1 1 | Non pertinente |

Sgombro, a sud di 62°00’N, pesca al traino | 19 | Non pertinente |

(1) Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.

Sgombro, a nord di 62°00’N, pesca con ciancioli | 11(2) | DK: 11 | Non pertinente |

Specie industriali, a sud di 62°00’ N DK: | 480 | DK: 450, UK: 30 | 150 |

Acque delle Isole Færøer | Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer | 26 | BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 | 13 |

Pesca diretta al merluzzo bianco e all’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28’ N e ad est di 6°30’ O | 8(3) | 4 |

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20’ N e 62°00’N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. | 70 | BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 | 26 |

(2) Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62°00’N

(3) Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer”.

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30’ N e ad ovest di 9°00’ O, nella zona tra 7°00’ O e 9°00’ O a sud di 60°30’ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30’ N, 7°00’ O e 60°00’ N, 6°00’ O. | 70 | DE: 8(4), FR: 12(4), UK: 0 4 | 20(5) |

Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco. | 70 | 22(5) |

Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”. | 34 | DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 | 20 |

Pesca con palangari | 10 | UK: 10 | 6 |

Pesca dello sgombro | 12 | DK: 12 | 12 |

Pesca dell’aringa a nord di 62°N | 21 | DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3 | 21 |

Acque della Federazione russa | Tutte le attività di pesca | pm | pm |

Pesca del merluzzo bianco | 7(6) | pm |

Pesca dello spratto | pm | pm” |

(4) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.

(5) Questi dati sono inseriti tra i dati della voce “Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.

(6) Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera lettone.

ALLEGATO II

La parte 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 è modificata come segue:

La voce relativa alla specie granatiere nella zona III (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:

“Specie: | Granatiere | Zona: | III (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |

Coryphaenoides rupestris |

Danimarca | 2612 |

Germania | 15 |

Svezia | 134 |

CE | 2761” |

[1] GU 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[2] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

[3] GU C, pag.

[4] GU L 16 del 20.01.2006, pag. 1.

[5] GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4.