52006PC0453




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 11.8.2006

COM(2006) 453 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Comunità e la Repubblica del Gabon hanno negoziato e siglato, il 28 ottobre 2005, un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce possibilità di pesca ai pescatori della Comunità nella zona di pesca del Gabon. L’accordo di partenariato, accompagnato da un protocollo e dal relativo allegato, è stato concluso per un periodo di sei anni decorrente dalla sua entrata in vigore ed è rinnovabile. Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon, entrato in vigore il 3 dicembre 1998.

Il protocollo e il relativo allegato, che fissano le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE, sono stati conclusi per un periodo di sei anni decorrente dal 3 dicembre 2005. In attesa dell’entrata in vigore del nuovo accordo, il presente protocollo e l’allegato entrano in vigore nel momento in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Essi si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2005.

L’obiettivo principale del nuovo accordo di partenariato è rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon ai fini dell’instaurazione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Gabon, nell’interesse di entrambe le parti. Nella definizione della sua posizione in sede negoziale, la Commissione si è basata, tra l’altro, sui risultati di una valutazione ex post ed ex-ante realizzata da esperti indipendenti.

Le due parti svolgono un dialogo politico su materie d’interesse reciproco nel settore della pesca. Nell’ambito dell’accordo di partenariato, le priorità attuali della politica della pesca nel Gabon consentiranno alle due parti di identificare, di comune accordo, gli obiettivi da realizzare e la conseguente programmazione annuale e pluriennale, al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore.

L’accordo di partenariato prevede inoltre di incoraggiare la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi.

La contropartita finanziaria è fissata a 860 000 EUR all’anno. Una quota di tale contropartita, pari al 60%, è destinata allo sviluppo e all’attuazione della politica settoriale della pesca nel Gabon, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile. Tale sostegno finanziario si baserà su una programmazione annuale e pluriennale (cfr . supra).

Le possibilità di pesca previste dall’accordo sono fissate secondo due categorie: 1) per la categoria di pesca “tonniere congelatrici con reti a circuizione”: 24 unità; 2) per la categoria di pesca “pescherecci con palangari di superficie”: 16 unità .

I canoni applicati agli armatori sono stati fissati per ciascuna categoria e potrebbero apportare globalmente al Gabon un reddito annuo supplementare pari a circa 142 000 EUR.

Pertanto la Commissione propone che il Consiglio adotti, mediante decisione, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva.

Una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del nuovo accordo è oggetto di una procedura distinta.

Proposta di

D ECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e la Repubblica del Gabon hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Gabon.

(2) È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.

(3) Occorre assicurare il prosieguo delle attività di pesca a partire dalla data di scadenza del protocollo[1] precedente fino all’entrata in vigore del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nel suddetto accordo.

(4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

DECIDE:

Artic olo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011.

Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Artic olo 2

L’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 3 dicembre 2005.

Artic olo 3

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca | Tipo di nave | Stato membro | Licenze o contingente |

Pesca del tonno | Pescherecci con palangari di superficie | Spagna | 13 |

Portogallo | 3 |

Pesca del tonno | Tonniere congelatrici con reti a circuizione | Spagna | 12 |

Francia | 12 |

Nel caso in cui le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 4

Gli Stati membri le cui navi pescano nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca del Gabon secondo le modalità di cui al regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare[2].

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

A llegato

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011

A. Lettera della Comunità europea

Signor,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

“In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011, siglato venerdì 28 ottobre 2005, mi pregio informarLa che il Gabon è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 3 dicembre 2005, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all’articolo 13 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, il versamento della prima rata della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 del protocollo dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2006.”

Mi pregio confermarLe l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ...., l’espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell’Unione europea

B. Lettera del governo del Gabon

Signor,

In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011, siglato venerdì 28 ottobre 2005, mi pregio informarLa che il Gabon è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 3 dicembre 2005, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all’articolo 13 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, il versamento della prima rata della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 del protocollo dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2006.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ...., l’espressione della mia profonda stima.

Per il governo del Gabon

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011

Articolo 1 Periodo d’applicazione e possibilità di pesca

1. A decorrere dal 3 dicembre 2005 e per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca di cui all’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:specie altamente migratorie (specie elencate all’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982)

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 24 unità,

- pescherecci con palangari di superficie: 16 unità.

2. Il paragrafo 1 si applica con riserva degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Gabon soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato del medesimo.

Articolo 2 Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento

1. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo si compone, da una parte per il periodo di cui all’articolo 1, di un importo di 715 000 EUR all’anno equivalente a un quantitativo di riferimento di 11 000 tonnellate annue, e dall’altra di un importo specifico di 145 000 EUR all’anno destinato al sostegno e all’attuazione di iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca nel Gabon. Tale importo specifico è parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7, del presente protocollo.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1, cioè 860 000 EUR, vengono pagati annualmente dalla Comunità nel periodo di applicazione del presente protocollo.

4. Se il volume complessivo delle catture effettuate annualmente dalle navi della Comunità nelle acque del Gabon supera le 11 000 tonnellate, l’importo di 715 000 EUR della contropartita finanziaria annuale sarà aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. L’importo annuo complessivo a carico della Comunità non può tuttavia superare il doppio dell’importo di cui al paragrafo 3 (1 430 000 EUR). Se i quantitativi catturati dalle navi comunitarie eccedono i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo totale, l’importo dovuto per la quantità che eccede tale limite è versato l’anno seguente.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 settembre 2006 per il primo anno ed entro il 30 giugno 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per gli anni seguenti.

6. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, l’impiego di tale contropartita rientra nella competenza esclusiva delle autorità del Gabon.

7. La contropartita finanziaria è versata al Tesoro Pubblico del Gabon sul conto “Pesca marittima”, numero 47069 X.

Articolo 3 Cooperazione per una pesca responsabile - Riunione scientifica

1. Le due parti s’impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Gabon in base ai principi di non discriminazione tra le varie flotte presenti in dette acque.

2. Nel periodo di applicazione del protocollo la Comunità e le autorità del Gabon si adopereranno per seguire l’evoluzione dello stato delle risorse nella zona della pesca del Gabon.

3. Le parti s’impegnano a cooperare, a livello di sottoregione e in particolare nell’ambito del COREP, ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile.

4. In conformità dell’articolo 4 dell’accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica (eventualmente a livello di sottoregione), misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4 Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica prevista all’articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Gabon. In tal caso la contropartita finanziaria di 715 000 EUR di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis . L’importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo di 715 000 EUR. Nel caso in cui i quantitativi catturati annualmente dalle navi comunitarie superino il doppio di 11 000 t (cioè 22 000 t), l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

2. Al contrario, nel caso in cui le parti concordino una riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis .

3. Le parti possono altresì rivedere, previa consultazione e di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5 Nuove possibilità di pesca

1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, la Comunità consulterà il Gabon ai fini dell’eventuale concessione dell’autorizzazione relativa a tali nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. Le parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare per quanto riguarda le specie di acque profonde presenti nelle acque del Gabon. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni e altri criteri adeguati.

Le parti praticheranno la pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse convenuti, se del caso nell’ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale dovrebbero essere concesse per un periodo massimo di sei mesi. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno fornito risultati positivi, il governo del Gabon può attribuire alla flotta comunitaria possibilità di pesca di nuove specie fino alla scadenza del protocollo attuale. In tal caso sarà maggiorata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo attuale.

Articolo 6 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze straordinarie

1. Qualora circostanze straordinarie, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Gabon, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1. La sospensione è decisa previa consultazione delle parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse, a condizione che la Comunità europea abbia soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire il ritorno alle attività di pesca.

3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza con il pagamento della contropartita finanziaria, viene prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7 Promozione di una pesca responsabile nelle acque del Gabon

1. Una quota pari al sessanta per cento (60%) della contropartita finanziaria totale fissata all’articolo 2 è destinata ogni anno allo sviluppo e all’attuazione di iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo del Gabon.

Tale dotazione è gestita dal Gabon in funzione degli obiettivi concordati dalle parti, in base alle priorità stabilite a livello nazionale per la gestione sostenibile e responsabile del settore della pesca, e della conseguente programmazione annuale e pluriennale, secondo quanto indicato nel seguente paragrafo 2.

2. Su proposta del Gabon e ai fini dell’attuazione del paragrafo precedente, all’entrata in vigore del protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la Comunità e il Gabon concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità d’applicazione, tra cui in particolare:

1. gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1 supra e gli importi specifici per le iniziative da effettuare annualmente;

2. gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Gabon nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

3. i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzazione degli importi specifici per le iniziative da effettuare annualmente deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.

4. Il Gabon decide ogni anno in merito all’assegnazione della quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo il Gabon notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 1° maggio dell’anno precedente.

5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà chiedere un adeguamento della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo al fine di adattare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

Articolo 8 Controversie – sospensione dell’applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo deve formare oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione dell’applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis , in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9 Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 3, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all’articolo 2 l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni.

a) Le autorità competenti del Gabon notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.

b) In mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti del Gabon possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea.

c) L’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10 Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque del Gabon sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Gabon, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 11 Clausola di revisione

Nel quarto anno di applicazione del presente protocollo, dell’allegato e delle relative appendici, le parti possono rivedere le disposizioni del protocollo, dell’allegato e delle relative appendici e, se del caso, modificarle. Le modifiche possono riguardare anche il quantitativo di riferimento e gli anticipi forfetari versati dagli armatori.

Articolo 12 Abrogazione

L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.

Articolo 13 Entrata in vigore

1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. Essi si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2005.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL GABON DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ

CAPITOLO I - FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

Sezione 1 Rilascio delle licenze

1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca del Gabon soltanto le navi che ne hanno diritto.

2. L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca nel Gabon. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione del Gabon, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nel Gabon nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3. Le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca possono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nel Gabon. La domanda di licenza reca il nome e l’indirizzo di tale rappresentante.

4. Le autorità competenti della Comunità presentano al Ministero della pesca del Gabon una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo almeno 15 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.

5. Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice I.

6. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

- la prova del pagamento dell’anticipo forfetario per il periodo di validità della domanda;

- qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

7. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità del Gabon conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

8. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

9. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate agli armatori o ai loro rappresentanti dal Ministero della pesca del Gabon tramite la delegazione della Commissione europea nel Gabon entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.

10. Se gli uffici della delegazione della Commissione europea sono chiusi al momento della firma, la licenza è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione.

11. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

12. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, come previsto all’articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

13. L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca del Gabon tramite la delegazione della Commissione europea.

14. La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al Ministero della pesca del Gabon. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea nel Gabon.

15. La licenza deve essere detenuta a bordo in qualsiasi momento, fatto salvo quanto previsto al capitolo VIII, paragrafo 2, del presente allegato.

Sezione 2 Condizioni di licenza – canoni e anticipi

1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca del Gabon per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfetari:

- 4 550 EUR all’anno per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 130 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate pescate all’anno;

- 2 030 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 58 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate pescate all’anno.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea con copia alla Delegazione della Commissione europea e alle autorità del Gabon, entro il 15 maggio di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell’anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al punto 5 in prosieguo.

5. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno n è effettuato dalla Commissione europea entro il 30 giugno dell’anno n+1 sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) , l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima) tramite la delegazione della Commissione europea.

6. Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero della pesca del Gabon e agli armatori.

7. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità del Gabon entro il 31 luglio dell’anno n+1 sul conto previsto alla sezione 1, paragrafo 7, del presente capitolo.

8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

CAPITOLO II – ZONE DI PESCA

1. Le navi della Comunità potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate al di là delle dodici miglia marine a partire dalle linee di base per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con i palangari di superficie.

2. Zone vietate alla navigazione

È vietata qualsiasi forma di navigazione nelle zone adiacenti alle attività di sfruttamento petrolifero.

Il Ministero della pesca della Repubblica del Gabon comunica i confini di tali zone agli armatori al momento del rilascio della licenza di pesca.

Le zone vietate alla navigazione sono inoltre comunicate, per informazione, alla delegazione della Commissione europea nella Repubblica del Gabon, analogamente ad eventuali modifiche, che saranno rese note almeno due mesi prima della loro applicazione.

CAPITOLO III – REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue:

- il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalla zona di pesca del Gabon;

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca del Gabon e un trasbordo;

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca del Gabon e uno sbarco nel Gabon.

2. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque del Gabon nell’ambito dell’accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al Ministero della pesca del Gabon ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti conformemente alla procedura di cui al capitolo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. Le modalità di comunicazione delle catture sono indicate nel prosieguo.

2.1 Durante il periodo annuale di validità della licenza, ai sensi del capitolo I, sezione 3, paragrafo 2, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni sono trasmessi al Ministero della pesca del Gabon entro 45 giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata durante il suddetto periodo. Copie di tali originali sono trasmesse contemporaneamente per e-mail o per fax allo Stato membro di bandiera e al Ministero della pesca del Gabon.

2.2 Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al giornale di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque del Gabon le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura “fuori ZEE Gabon”.

2.3 I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.

3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo il governo del Gabon si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento della formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente nel Gabon. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne sono informati.

CAPITOLO IV – TRASBORDO E SBARCHI

Le due parti cooperano per migliorare le possibilità di trasbordo e di sbarco nei porti del Gabon.

1. Sbarchi

Le tonniere comunitarie che sbarcano volontariamente in un porto del Gabon beneficiano, per ogni tonnellata pescata nelle acque del Gabon, di una riduzione di 5 EUR sull’importo del canone indicato al capitolo I, sezione 2, paragrafo 2, dell’allegato.

Un’ulteriore riduzione di 5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca a uno stabilimento di trasformazione del Gabon.

Tale meccanismo si applica a tutte le navi comunitarie fino a concorrenza massima del 50% del computo definitivo delle catture (quale definito nel capitolo III dell’Allegato) a partire dal primo anno di applicazione del presente protocollo.

2. Le modalità di applicazione del controllo dei quantitativi sbarcati o trasbordati saranno definiti in occasione della prima Commissione mista.

3. Valutazione

Il livello degli incentivi finanziari e la percentuale massima del computo definitivo delle catture saranno adeguati nell’ambito della Commissione mista, in funzione dell’impatto socioeconomico generato dagli sbarchi effettuati nell’anno in questione.

CAPITOLO V – IMBARCO DI MARINAI

1. Gli armatori di tonniere e di pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP, alle condizioni e limiti seguenti:

- per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marinai imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca dei paesi terzi saranno originari di paesi ACP,

- per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marinai imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca dei paesi terzi saranno originari di paesi ACP.

2. Gli armatori faranno il possibile per imbarcare ulteriori marinai originari di paesi ACP.

3. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi comunitarie, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4. I contratti di lavoro dei marinai ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiranno ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5. Il salario dei marinai dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi del Gabon e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

6. I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

CAPITOLO VI - MISURE TECNICHE

Le navi rispettano le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPITOLO VII – OSSERVATORI

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque del Gabon nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dall’organizzazione regionale competente del Gabon alle condizioni di seguito precisate.

1.1 Le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore designato dall’organizzazione regionale competente per controllare le catture effettuate nelle acque del Gabon.

1.2 L’autorità regionale competente elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono aggiornati e comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3 L’autorità regionale competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

2. La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità del Gabon competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dalle autorità regionali competenti all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3. Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità regionali competenti.

4. L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore all’inizio della prima bordata nelle acque di pesca del Gabon successiva alla notifica dell’elenco delle navi designate.

5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti del Gabon previsti per l’imbarco degli osservatori.

6. In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7. Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

8. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

8.1 osserva le attività di pesca delle navi;

8.2 verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3 procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

8.4 prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5 verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle acque di pesca del Gabon riportati nel giornale di bordo;

8.6 verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili;

8.7 comunica via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

10. L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

11. Durante la sua permanenza a bordo, l’osservatore:

11.1 adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,

11.2 rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle competenti autorità regionali con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico.

13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

14. La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità regionali competenti.

CAPITOLO VIII - CONTROLLO

1. La Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi per le quali è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità del Gabon preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2. Le navi comunitarie possono essere iscritte nell’elenco di cui al punto precedente non appena ricevuta la notifica del pagamento dell’anticipo previsto al capitolo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato. In questo caso l’armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest’ultima.

3. Entrata e uscita dalla zona

3.1 Le navi comunitarie notificano alle autorità del Gabon preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca del Gabon e dichiarano inoltre i quantitativi complessivi e le specie detenute a bordo.

3.2 Nel notificare l’uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax (+241-76 46 02) e, per le imbarcazioni che non ne dispongono, via radio (Codice di chiamata DGPA-6241 MH2) o per e-mail (dgpa@internetgabon.com).

3.3 Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità del Gabon è considerata come una nave colta in infrazione.

3.4 Il numero di fax e di telefono, come pure l’indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

4. Procedure di controllo

4.1 I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque del Gabon permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario del Gabon incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’espletamento delle sue mansioni.

4.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

4.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

5. Controllo via satellite

5.1 Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo sono soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell’appendice 4. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo del Gabon alla delegazione della Comunità europea nel Gabon, dell’entrata in funzione del Centro di sorveglianza della pesca (CSP) del Gabon.

6. Fermo

6.1 Entro un termine massimo di 24 ore le autorità competenti del Gabon informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle acque di pesca del Gabon.

6.2 Allo Stato di bandiera e alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

7. Verbale di fermo

7.1 L’autorità competente del Gabon compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante della nave.

7.2 Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata.

7.3 Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità del Gabon. In caso di infrazione lieve l’autorità competente del Gabon può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca.

8. Riunione di concertazione in caso di fermo

8.1 Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità del Gabon, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

8.2 Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

9. Risoluzione del fermo

9.1. Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario si cerca di regolare la presunta infrazione nel quadro di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

9.2. In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità della normativa del Gabon.

9.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità del Gabon una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.

9.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità del Gabon.

9.5. Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure;

- dopo che sia stata depositata la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3. e che la medesima sia stata accettata dalle competenti autorità del Gabon, in attesa dell’espletamento del procedimento giudiziario.

10. Trasbordi

10.1. Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque del Gabon effettuano tale operazione nella rada dei porti del Gabon.

10.2. Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità del Gabon, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

- il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo;

- il nome del cargo vettore;

- il quantitativo per ogni specie da trasbordare;

- la data del trasbordo.

10.3. Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca del Gabon. Le navi devono pertanto trasmettere alle competenti autorità del Gabon le dichiarazioni di cattura e notificare la propria intenzione di proseguire l’attività di pesca oppure di uscire dalla zona di pesca del Gabon.

10.4. Nella zona di pesca del Gabon è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa del Gabon in vigore.

11. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto del Gabon consentono agli ispettori del Gabon di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

APPENDICI

1. Formulario per la domanda di licenza

2. Giornale di bordo ICCAT

3. Disposizioni in materia di controllo via satellite (VMS) e coordinate della zona di pesca del Gabon

Appendice 1MINISTER O DELLA PESCA

DOMANDA DI LICENZA PER LE IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE

1. Nome dell’armatore:

2. Indirizzo dell’armatore:

3. Nome del rappresentante o dell’agente:

4. Indirizzo del rappresentante o dell’agente locale dell’armatore:

………………………………………………………………………………………..

5. Nome del comandante:

6. Nome dell’imbarcazione:

7. Numero di immatricolazione:

8. Numero di fax:

9. Indirizzo elettronico:

10. Codice radio:

11. Data e luogo di costruzione:

12. Stato di bandiera:

13. Porto di registrazione:

14. Porto di armamento:

15. Lunghezza fuori tutto:

16. Larghezza:

17. Stazza lorda:

18. Stazza netta:

19. Capacità della stiva:

20. Capacità di refrigerazione o congelamento:

21. Tipo e potenza del motore:

22. Attrezzi da pesca:

23. Numero di marinai:

24. Sistema di comunicazione:

25. Indicativo di chiamata:

26. Segnaletica utilizzata:

27. Operazioni di pesca praticate:

28. Luogo di sbarco:

29. Zone di pesca:

30. Specie da catturare:

31. Durata di validità:

32. Condizioni speciali:

Parere della Direzione generale della pesca e dell’acquacoltura:

Osservazioni del Ministero della pesca:

Appendice 2

GIORNALE DI BORDO DELL’ ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO |

Palangaro Esca viva Cianciolo Rete da traino Altro |

Stato di bandiera: ……………………………………………………………………........................... | Capacità – (TM): ……………………………………………........ |

Numero d’immatricolazione: ………………………………………………………………................................... | Comandante: ……………………………………………………….... |

Armatore ………………………………………………………….......................... | Numero dei membri dell’equipaggio: ….…………………………………………………........................ |

Indirizzo: …………………..……………………………………………………………….... | Data del rapporto: ………………….…………………………………………..…...... |

(Autore del rapporto): ………..…………………………………. ………………………………………………................................. | Numero di giorni in mare: | Numero di giorni di pesca: Numero di cale: | N° della bordata: |

Data | Settore | T° superficiale dell’acqua (ºC) | Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati | Catture | Esca utilizzata |

1 – Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. | 3 – Per “giorno” si intende il giorno di cala del palangaro. | 5 – L’ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. |

2 – Alla fine di ogni bordata, inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all’ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Spagna. | 4 - Il settore di pesca è riferito alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e di longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. | 6 – Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate. |

Appendice 3

Disposizioni in materia di controllo via satellite dei pescherecci comunitari che esercitano la pesca nella ZEE del Gabon in base all’accordo di pesca CE/GABON

1. Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti nell’ambito dell’accordo di pesca tra la Comunità europea e il Gabon saranno soggetti a controllo satellitare durante la loro permanenza nella ZEE del Gabon.

2. Ai fini del controllo via satellite, le autorità del Gabon comunicano alla parte comunitaria le coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE del Gabon.

Le autorità del Gabon trasmettono tali informazioni su supporto informatico, espresse in gradi decimali (WGS 84).

3. Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 metri e con un intervallo di confidenza del 99%.

5. Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo e soggetta a controllo satellitare in forza della legislazione comunitaria entra nella ZEE del Gabon, il Centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette immediatamente al centro di sorveglianza della pesca (CSP) del Gabon, ad intervalli massimi di due ore, i successivi rapporti di posizione (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Tali messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

6. I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II.

7. In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e al CSP del Gabon. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni otto ore. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni due ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 5.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette tali messaggi al CSP del Gabon. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalla ZEE del Gabon.

8. I centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque del Gabon. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CSP del Gabon ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.

9. Se il CSP del Gabon constata che il CSP dello Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti del CSP dello Stato di bandiera e quelli della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.

10. I dati di controllo comunicati all’altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità del Gabon, della flotta comunitaria operante nell’ambito dell’accordo di pesca tra la Comunità europea e il Gabon. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

11. I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

- i dati non siano modificati

- l’antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite

- l’alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta

- il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.

12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

13. Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo.

14. Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni, se necessario.

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL GABON

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato | Codice | Obbligatorio/ Facoltativo | Osservazioni |

Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione |

Destinatario | AD | O | Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese |

Mittente | FR | O | Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese |

Stato di bandiera | FS | F |

Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio «POS» |

Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata |

Numero di riferimento interno della parte contraente | IR | F | Dato relativo alla nave – numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |

Numero d’immatricolazione esterno | XR | O | Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave |

Latitudine | LA | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS -84) |

Longitudine | LO | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGGMM (WGS-84) |

Rotta | CO | O | Rotta della nave su scala di 360° |

Velocità | SP | O | Velocità della nave in decimi di nodi |

Data | DA | O | Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |

Ora | TI | O | Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (HHMM) |

Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema - indica la fine della registrazione |

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione,

- un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.

LIMITI DELLA ZEE DEL GABON

COORDINATE DELLA ZEE

Le autorità competenti del Gabon comunicano ai servizi competenti le zone vietate alla navigazione. Esse s’impegnano a comunicare almeno un mese prima qualsiasi modifica relativa alle suddette zone vietate.

COORDINATE CSP DEL GABON

Nome del CSP:

Tel. VSM:

Fax VSM:

E-mail VSM:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Indirizzo X25 =

Dichiarazione entrate/uscite:

[1] Approvato dal regolamento (CE) n. 580/2002 del Consiglio del 25 marzo 2002

[2] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.