52006PC0415

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese a seguito del riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che chiude le inchieste concernenti le misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di silicio originario della Federazione russa e dell’Ucraina /* COM/2006/0415 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 24.7.2006

COM(2006) 415 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese a seguito del riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che chiude le inchieste concernenti le misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di silicio originario della Federazione russa e dell’Ucraina

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (il “regolamento di base”), nel procedimento relativo alle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione Russa e dell’Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio. |

Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un’inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Non vi sono disposizioni vigenti nel settore della proposta. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto La presente proposta scaturisce dall'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione d'impatto generale ma contiene una lista esauriente delle condizioni che devono essere valutate. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Il 26 maggio 2005 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione riussa e dell’Ucraina e un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni dello stesso prodotto originario della Federazione russa e limitato alla forma di tali misure. L’inchiesta ha rivelato la persistenza del dumping relativo al prodotto in esame per la Repubblica popolare cinese che, in caso di abrogazione delle misure, produrrebbe la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Al tempo stesso, né la persistenza del dumping relativo al prodotto in esame né il rischio di una sua reiterazione sono stati constatati per le importazioni originarie della Federazione russa e dell’Ucraina. È stato inoltre stabilito che la scadenza delle misure relative alle importazioni orginarie della Russia e dell’Ucraina non sarebbe contraria all’interesse della Comunità. Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento al fine di prorogare le misure vigenti nei riguardi delle Repubblica popolare cinese e di abrogare quelle vigenti nei riguardi della Federazione russa e dell’Ucraina. |

Base giuridica Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti: |

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopra indicato e non consente l’adozione di decisioni a livello nazionale. |

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

Scelta degli strumenti |

Strumenti proposti: regolamento. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi seguenti: Il regolamento di base non prevede la possibilità di ricorrere ad altri strumenti. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

1. Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese a seguito del riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che chiude le inchieste concernenti le misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di silicio originario della Federazione russa e dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (“regolamento di base”) [1], in particolare l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1 Inchieste precedenti, misure in vigore e inchieste in corso

(1) Con il regolamento (CE) n. 821/94[2], in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento 2423/88[3], il Consiglio ha prorogato i dazi antidumping definitivi istitutiti sulle importazioni di carburo di silicio (SiC) originario della Repubblica popolare cinese (RPC), della Polonia, della Federazione russa (‘Russia’) e dell’Ucraina. Al tempo stesso la Commissione, con la decisione 94/202/CE[4], ha accettato un impegno offerto dal governo russo congiuntamente alla V/O Stankoimport, Mosca, Russia.

(2) Nel maggio 2000, con il regolamento (CE) n. 1100/2000[5], il Consiglio ha nuovamente prorogato il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di SiC originario della RPC, della Russia e dell’Ucraina in seguito ad un esame in previsione della scadenza e ha altresì prorogato l'impegno offerto dal governo russo congiuntamente alla V/O Stankoimport, Mosca, Russia, accettato dalla Commissione con la decisione 94/202/CE.

(3) L’inchiesta menzionata nel considerando (1) che ha portato all’istituzione dei dazi antidumping definitivi e all’accettazione degli impegni di taluni esportatori interessati da tale inchiesta, e i riesami in previsione della scadenza concluse nel 1994 e nel 2000, menzionate nei considerando (1) e (2) saranno qui di seguito designate come “le inchieste iniziali”.

(4) Nel 2004, con il regolamento (CE) n. 991/2004[6], il Consiglio ha previsto l’esenzione dai dazi antidumping per le importazioni nei nuovi Stati membri che sono entrati a far parte dell’Unione europea il 1° maggio 2004 (‘UE 10’) effettuate sotto forma di offerte di impegni speciali (‘impegni per l’allargamento’) e ha autorizzato la Commissione ad accettare tali impegni per l’allargamento. Con le decisioni 2004/498/CE[7] e 2004/782/CE[8], la Commissione ha accettato gli impegni offerti dal produttore esportatore ucraino Open Joint Stock Company “Zaporozhsky Abrasivny Combinat”. L’accettazione di tale impegno è scaduta il 20 maggio 2005.

(5) Nel gennaio 2004 la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale[9] richiesto da Zaporozhsky Abrasivny Combinat, il produttore esportatore ucraino. Il richiedente ha sostenuto che a seguito di un importante mutamento delle circostanze deve essere concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (‘TEM’) e che il suo margine di dumping era notevolmente inferiore al livello delle misure in vigore. Tuttavia, in seguito ad un'inchiesta, è stato accertato che l'impresa non soddisfaceva i criteri per la concessione del TEM (articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento (CE) n. 384/96 del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea[10] (‘regolamento di base’)) e l'inchiesta è stata successivamente chiusa.[11]

(6) Infine, il 30 giugno 2005[12], la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di SiC originario della Romania, in seguito ad una denuncia presentata dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) per conto di produttori che rappresentano la totalità della produzione comunitaria di SiC. In seguito al ritiro della denuncia da parte del CEFIC il 1° marzo 2006, l'inchiesta è stata però chiusa con la decisione della Commissione CE/423/2006[13].

1.2 Domanda di riesame in previsione della scadenza

(7) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di SiC originario della RPC, della Russia e dell’Ucraina[14], il 24 febbraio 2005 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Al tempo stesso, la Commissione ha ricevuto anche una domanda di riesame della forma delle misure applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario della Russia ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

(8) Le domande sono state presentate dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) per conto di produttori comunitari che rappresentano la totalità della produzione comunitaria di SiC. La domanda di riesame in previsione della scadenza è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. La domanda di riesame intermedio è motivata dal fatto che la forma di tali misure non sarebbe adeguata e non eliminerebbe gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(9) Avendo deciso, sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 e di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, la Commissione ha avviato i due riesami alla stessa data[15].

1.3 Inchiesta

(10) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(11) Considerato il numero elevato di produttori esportatori cinesi comunitari e di importatori comunitari non collegati a produttori esportatori dei paesi in questione, è stata presa in considerazione l’eventualità di ricorrere ad un campionamento, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse effettivamente necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutte le parti di cui sopra sono state invitate a manifestarsi entro due settimane dall'apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(12) Nessun produttore esportatore cinese ha comunicato le informazioni richieste né ha cooperato al presente procedimento. È stato quindi ritenuto non necessario il campionamento dei produttori cinesi.

(13) Sei importatori comunitari non collegati hanno fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura e hanno espresso la loro volontà di cooperare all'inchiesta. Tra i sei importatori è stato selezionato un campione di tre società. Gli importatori selezionati rappresentavano il massimo volume rappresentativo di importazioni realizzate da importatori noti nella Comunità (98%) che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(14) Sono stati pertanto inviati questionari ai tre importatori comunitari selezionati, a due produttori comunitari, a diciotto utilizzatori comunitari, a sedici fornitori di materie prime e ai due produttori esportatori noti in Ucraina e nella Federazione russa. Inoltre sono stati contattati e hanno ricevuto i questionari due produttori del Brasile, che è stato scelto come paese di riferimento.

(15) Risposte complete ai questionari sono state ricevute dai tre importatori comunitari selezionati, da sette utilizzatori, due produttori di materie prime e due produttori esportatori dei paesi interessati, nonché da due produttori del paese di riferimento.

(16) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttori comunitari:

- Kollo Silicon carbide B.V. (Paesi Bassi), ESK-SIC GmbH (Germania)

- Navarro SiC, S.A. (Spagna),

Produttori dei paesi esportatori:

- JSC Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhsky (Ucraina)

- JSC Volzhsky Abrasive Combinat, Volzhsky (Russia)

Produttori del paese di riferimento:

- Saint-Gobain Materials Cerámicas Ltda, Minas Gerais (Brasile)

- Treibacher Schleifmittel Brasil Ltda, Sao Paolo (Brasile)

Importatori comunitari:

- Imexco-Ullrich GmbH (Germania)

- Smyris Abrasivi (Italia)

Utilizzatori comunitari:

- Morganite Crucible Limited (Regno Unito)

- TGA Ltd (Repubblica ceca)

(17) L'inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005 (“periodo dell'inchiesta” o “PI”). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la fine del periodo dell'inchiesta (“periodo considerato”).

(18) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali su cui si basano le conclusioni di questo riesame. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti interessate potevano comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. Le osservazioni presentate entro detto termine sono state attentamente esaminate e, quando è stato ritenuto opportuno, se ne è tenuto conto nel formulare le conclusioni.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1 Prodotto in esame

(19) Il prodotto in esame è lo stesso delle inchieste iniziali che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore, cioè il carburo si silicio (SiC). Il prodotto è attualmente classificabile al codice NC 2849 20 00.

(20) Il SiC è prodotto riscaldando a temperature elevate (fino a 2000°C) silicio e coke (o coke di petrolio). Il SiC grezzo così ottenuto è abitualmente ulteriormente trasformato per i suoi impieghi finali. Date le caratteristiche del processo di produzione del carburo di silicio, si ottengono automaticamente diverse qualità del prodotto secondo la concentrazione del silicio. Le varie qualità possono essere suddivise in due tipi principali, cristallino e metallurgico. Il tipo cristallino è considerato di qualità superiore per il suo tenore più elevato di silicio. È ulteriormente classificato nei tipi nero e verde.

(21) Il tipo cristallino è normalmente utilizzato per la produzione di utensili abrasivi, mole, refrattari di alta qualità, prodotti ceramici, mentre il tipo metallurgico è comunemente utilizzato in fonderia e negli altiforni come elemento portatore del silicio. Come nelle inchieste precedenti, anche in questo caso i due tipi vanno considerati un prodotto unico.

2.2 Prodotto simile

(22) Come l’inchiesta iniziale, anche il presente riesame ha confermato che il prodotto in esame, quelli prodotti e venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni, quelli prodotti e venduti dai produttori comunitari sul mercato comunitario e dal produttore del paese di riferimento sul proprio mercato interno hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni finali; conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, essi sono pertanto da considerare prodotti simili.

3. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1 Osservazioni preliminari

(23) I due produttori noti in Ucraina e nella Federazione russa hanno pienamente cooperato a questo riesame in previsione della scadenza, mentre, come si è detto al punto (12), nessun produttore della RPC si è manifestato.

3.2 Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta

3.2.1 Paese di riferimento

(24) Poiché l’Ucraina ([16]) e la RPC non erano considerate durante il periodo dell’inchiesta (e nelle inchieste precedenti) paesi ad economia di mercato, il valore normale è stato determinato secondo l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, ossia in base a informazioni raccolte in un paese terzo ad economia di mercato in cui il prodotto è stato prodotto e venduto sul mercato interno. Si ricorda inoltre che il produttore esportatore ucraino non aveva potuto ottenere il TEM in un riesame intermedio concluso poco prima dell’apertura di questo riesame in previsione della scadenza (cfr. punto (5)).

(25) Nell'aprire questo riesame in previsione della scadenza, è stata considerata l’opportunità di utilizzare il Brasile come paese riferimento da cui ottenere informazioni sui costi d produzione e le vendite sul mercato interno. Si ricorda che il Brasile è stato utilizzato nel precedente riesame.

(26) L'inchiesta ha confermato che il Brasile resta un paese di riferimento appropriato per le seguenti ragioni:

(27) Primo, la dimensione del suo mercato interno fa del Brasile un paese rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale per i due paesi interessati. Secondo, i prezzi interni in Brasile sono determinati dalle normali forze del mercato dato il livello della domanda del mercato e data l'esistenza di produttori in concorrenza. Terzo, le caratteristiche fisiche e chimiche di base del prodotto simile prodotto in Brasile possono essere considerate identiche a quelle del prodotto esportato dai due paesi interessati. Infine, non sono stati avanzati argomenti contrari all'uso del Brasile come paese di riferimento.

(28) Si è giunti pertanto alla conclusione che il Brasile costituisce una scelta ragionevole e appropriata come paese di riferimento al fine di determinare il valore normale delle importazioni di SiC originario della RPC e dell’Ucraina.

3.2.2 Valore normale

3.2.2.1 Valore normale per i produttori esportatori della RPC e dell’Ucraina

(29) È stato in primo luogo esaminato se i volumi delle vendite sul mercato interno dei produttori brasiliani, complessive e per tipo di prodotto, fossero rappresentativi in relazione ai volumi esportati rispettivamente dalla RPC e dall’Ucraina.

(30) È stato accertato che i volumi delle vendite sul mercato interno dei produttori brasiliani erano notevolmente superiori alle esportazioni verso la Comunità dei produttori esportatori della RPC e dell'Ucraina, complessivamente e per tipo di prodotto.

(31) È stato quindi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascuno dei due produttori brasiliani che hanno collaborato, Saint-Gobain Materials Cerámicas Ltda e Treibacher Schleifmittel Brasil Ltda, ad acquirenti indipendenti sono state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base.

(32) La media ponderata del prezzo di vendita praticato su tutte le vendite nel periodo dell'inchiesta è risultata per entrambe le società superiore alla media ponderata del costo unitario di produzione. Pertanto, si è ritenuto che tutte le vendite sul mercato interno siano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Inoltre, per assicurare un confronto valido tra i prezzi del Brasile e il valore normale nella RPC e in Ucraina, sono stati effettuati aggiustamenti per tener conto di eventuali differenze di NCP o di stadio commerciale.

(33) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, il valore normale è stato basato sui prezzi medi ponderati delle vendite dei due produttori brasiliani ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.

(34) A seguito della comunicazione delle conclusioni definitive, il CEFIC ha sollevato dubbi circa l'esattezza della determinazione del valore normale, sostenendo che, secondo le informazioni in suo possesso, i prezzi di vendita sul mercato interno brasiliano sono superiori ai prezzi delle esportazioni dell’Ucraina verso il mercato comunitario. L'obiezione, tuttavia, non è stata suffragata da prove documentali attendibili ed è stata respinta. Gli aggiustamenti di cui al punto (32) permettono in realtà di calcolare in modo equo il valore normale.

3.2.2.2 Valore normale per i produttori esportatori in Russia

(35) È stato in primo luogo esaminato se i volumi, complessivi e per tipo di prodotto, delle vendite sul mercato interno dei produttori esportatori russi fossero rappresentativi, vale a dire se rappresentassero almeno il 5% dei volumi esportati verso la Comunità.

(36) È risultato che, rispetto al volume complessivo delle vendite e per alcuni dei tipi di prodotti, i volumi delle vendite sul mercato interno rappresentavano almeno il 5% dei volumi esportati verso la Comunità. Per questi tipi di prodotti per i quali il volume delle vendite sul mercato interno era inferiore al 5% dei volumi esportati verso la Comunità, il valore normale è stato determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.

(37) Per i tipi di prodotti per i quali il volume delle vendite sul mercato interno rappresenta il 5% del volume delle esportazioni, è stato esaminato se le vendite sul mercato interno del produttore e russo ad acquirenti indipendenti fossero state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. A tal fine è stata calcolata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la percentuale delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti non effettuate in perdita durante il PI.

(a) Per i tipi di prodotti per i quali più dell’80% in volume delle vendite sul mercato interno non è stato effettuato a prezzi inferiori ai costi unitari, ossia per i quali il prezzo medio di vendita del tipo di prodotto interessato è stato pari o superiore al costo di produzione medio per il tipo di prodotto interessato, il valore normale è stato calcolato come il prezzo medio di tutte le vendite sul mercato interno del tipo di prodotto in questione, remunerative o meno.

(b) Per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l'80 % in volume delle vendite sul mercato interno non è stato effettuato a prezzi inferiori ai costi unitari, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari.

(c) Per i tipi di prodotto per i quali meno del 10% in volume delle vendite sul mercato interno è stato effettuato ad un prezzo non inferiore ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo di prodotto in questione non fosse venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali e, pertanto, si è dovuto determinare il valore normale secondo l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.

(38) I valori normali sono stati determinati secondo l'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, sommando ai costi di produzione del tipo interessato un importo corrispondente alle spese di vendita, generali e amministrative e un margine di profitto. L'importo delle spese di vendita, generali e amministrative sostenute dal produttore esportatore per il prodotto simile e l'importo del profitto equivale al profitto medio realizzato dal produttore esportatore sulle vendite del prodotto simile nell’ambito di normali operazioni commerciali.

3.2.3 Prezzo all'esportazione

RPC

(39) Come si è detto al punto (12), nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all'inchiesta. Di conseguenza, i prezzi all'esportazione hanno dovuto essere determinati, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base, utilizzando i dati disponibili, ossia le informazioni contenute nella denuncia.

Ucraina e Russia

(40) I prezzi all'esportazione per i produttori esportatori dell’Ucraina e della Russia sono stati determinati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, considerando i prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nella Comunità.

(41) Nel calcolare il prezzo all'esportazione per l'esportatore russo per le operazioni effettuate da Stankoimport (ossia importazioni esenti da dazi antidumping nell'ambito dell'impegno quantitativo), per determinare il prezzo all'esportazione franco fabbrica sono state dedotte tutte le spese sostenute in conseguenza della partecipazione di Stankoimport.

(42) Il CEFIC ha contestato le risultanze per quanto riguarda i prezzi all'esportazione determinati per l'Ucraina, sostenendo che i prezzi praticati per le importazioni ucraine sarebbero molto inferiori. A sostegno di questa obiezione sono state presentate alcune offerte di prezzi. L'obiezione, tuttavia, ha dovuto essere respinta in quanto le offerte di prezzo non possono essere prese in considerazione senza che sia fornita la prova che le operazioni sono state effettivamente realizzate. In ogni caso, come detto al punto (40), i prezzi all'esportazione considerati per il calcolo del dumping sono stati quelli praticati dal produttore esportatore interessato. Questi prezzi sono stati verificati durante il sopralluogo compiuto presso la sede della società interessata.

3.2.4 Confronto

(43) I valori normali e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, per poter effettuare un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è proceduto ad adeguamenti per quanto riguarda i costi dei trasporti, lo stadio commerciale e l'imballaggio, fattori di cui è stato affermato e dimostrato che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

3.2.5 Margine di dumping

(44) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione del tipo corrispondente.

RPC

(45) Come disposto dall'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, ossia alle informazioni fornite nella denuncia, ed è risultato dello stesso ordine di quello calcolato in occasione dell'inchiesta precedente, ossia del 50% circa.

Ucraina

(46) Il margine di dumping per le esportazioni di SiC dal Ucraina durante il PI è risultato inferiore a quello minimo di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base.

Russia

(47) Si ricorda che dal 1986 la Russia ha un impegno quantitativo che ha permesso ad un importatore russo, Stankoimport, di importare nella Comunità una quantità fissa (in % del consumo comunitario) esente da dazi antidumping. Le quantità al di sopra di tale soglia sono state soggette a dazi antidumping. Nei calcoli del dumping effettuati, non sono state fatte distinzioni tra le quantità esportate nell'ambito dell'impegno quantitativo (77 %) e quelle soggette al dazio antidumping (23 %).

(48) Il margine di dumping per le esportazioni di SiC dalla Russia durante il PI è risultato inferiore a quello minimo di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base.

3.3 Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.3.1 Repubblica popolare cinese

(49) Come si è già osservato, nessun produttore esportatore ha collaborato a questa inchiesta. Pertanto, lo scenario di ciò che potrebbe accadrebbe se le misure fossero lasciate scadere si basa sui dati disponibili, in particolare su quelli riferiti nella denuncia e quelli contenuti nella banca dati elettronica sul commercio estero delle Comunità europee (COMEXT).

Rapporto tra i prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi e i prezzi nella Comunità

(50) I paesi terzi verso cui durante il PI erano principalmente dirette le esportazioni cinesi sono gli Stati Uniti d'America e il Giappone. Secondo le informazioni contenute nella denuncia, i prezzi CIF delle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti d'America per il tipo ‘Macro Black’ sono stati dell'ordine di 650 euro/t e i prezzi CIF delle esportazioni cinesi verso il Giappone per il tipo ‘Macro Green’ dell’ordine di 770 euro/t. Le statistiche dei prezzi pubblicate nelle riviste economiche confermano l'esattezza di queste stime dei prezzi praticati dagli esportatori cinesi.

(51) Inoltre, i prezzi medi delle esportazioni dalla RPC verso gli Stati Uniti d'America, quali si desumono dalla banca dati COMEXT, sono risultati notevolmente inferiori al valore normale determinato in questa inchiesta per il paese di riferimento, il che indica che anche queste esportazioni sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta.

(52) Dato che il prezzo medio dell'industria comunitaria (circa 1000 € per il tipo ‘Macro Black’ e 1500 € per il ‘Macro Green’) è sensibilmente superiore, i produttori esportatori cinesi, in assenza di misure, sarebbero fortemente incentivati a dirottare dai loro attuali mercati dei paesi terzi verso il mercato comunitario rilevanti quantitativi di esportazioni.

(53) Va altresì ricordato che le esportazioni cinesi del prodotto interessato verso l'Unione europea sono risultate effettuate a prezzi di dumping nell'inchiesta iniziale e che gli stessi elevati livelli di dumping si sono mantenuti durante il periodo dell'attuale inchiesta. Non c'è motivo di ritenere probabile un mutamento di questa tendenza.

(54) Inoltre, le informazioni disponibili sul valore normale e sui prezzi praticati nei riguardi dei paesi terzi, come si è detto, suffragano la conclusione che, se le misure venissero a scadere, gli esportatori cinesi persisterebbero probabilmente nelle loro pratiche di dumping.

(55) In conclusione, qualora le misure fossero abrogate è assai probabile che le esportazioni cinesi attualmente destinate ai mercati di paesi terzi sarebbero dirottate verso la Comunità. Inoltre, in caso di abrogazione delle misure sussiste un forte rischio di dumping delle quantità esportate.

Capacità produttiva inutilizzata e scorte

(56) Nella sua domanda di riesame il CEFIC (riferendosi ad informazioni raccolte e pubblicate in riviste economiche) ha stimato la capacità di produzione totale della RPC compresa tra 600.000 e 700.000 t. La produzione effettiva è stata stimata di circa 440.000 t, quindi la capacità inutilizzata è compresa tra 160.000 e 260.000 t. Non si hanno informazioni sulle scorte.

(57) Da quanto precede risulta chiaro che i produttori esportatori della RPC dispongono di rilevanti capacità residue da utilizzare per accrescere la produzione. In conclusione, qualora le misure fossero abrogate, i produttori esportatori comincerebbero molto probabilmente ad utilizzare questa rilevante capacità per esportare verso la Comunità.

3.3.2 Russia

(58) Poiché il solo produttore esportatore russo conosciuto ha collaborato a questa inchiesta, lo scenario probabile di ciò che accadrebbe se le misure fossero lasciate scadere si basa principalmente sulle informazioni fornite dal produttore esportatore al questionario e verificate.

Rapporto tra i prezzi comunitari e i prezzi russi

(59) Va innanzitutto osservato che il livello di prezzo prevalente nella Comunità è già notevolmente influenzato dalle importazioni dalla Russia date le soglie quantitative in vigore, in quanto l'esportatore russo copre già il 10% circa del consumo comunitario.

(60) Se si confronta il livello dei prezzi prevalente sul mercato interno russo con quello prevalente nella Comunità, il livello dei prezzi russi risulta generalmente inferiore. Tuttavia, dato che le quantità che il produttore russo ha potuto esportare in esenzione da dazi antidumping nell'ambito dell'impegno quantitativo erano prestabilite, il produttore russo è stato incentivato ad esportare verso la Comunità i tipi cristallini (ottenendo prezzi per tonnellata più elevati), riservando i tipi metallurgici al proprio mercato interno e ad altre destinazioni. Pertanto, il differenziale di prezzo reale tra gli stessi tipi sarebbe inferiore a quello che suggerisce un confronto tra prezzi medi.

(61) In conclusione, il livello dei prezzi generalmente più elevato nella Comunità determinerebbe di norma un aumento delle esportazioni verso la Comunità qualora le misure venissero a scadere, ma nel presente caso questo scenario non appare probabile. Infatti, data l'esistenza dell'impegno quantitativo, l'aumento potenziale delle importazioni di SiC di alta qualità non va sopravvalutato in quanto l'esportatore russo ha già avuto modo di esportare rilevanti quantità di SiC ed è stato incentivato ad esportare SiC di alta qualità. Pertanto, è probabile che un aumento delle importazioni di SiC sarebbe limitato in quantità e qualità (tipi metallurgici) e, in ogni caso, non avverrebbe a prezzi di dumping.

Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e i prezzi praticati in Russia

(62) Oltre il 75% delle esportazioni dei produttori russi verso paesi terzi è destinato agli Stati Uniti d'America. Confrontando i prezzi sul mercato interno e i prezzi all'esportazione verso gli Stati Uniti, i livelli dei prezzi delle esportazioni verso gli Stati Uniti risultano, in media, più elevati. Va considerato, tuttavia, che la composizione qualitativa dei prodotti esportati e quella dei prodotti venduti sul mercato interno sono probabilmente differenti (è probabile che il valore per tonnellata delle esportazioni sia più elevato per coprire il costo del trasporto), e questo rende difficile trarre conclusioni da un confronto simile. Va osservato comunque che queste esportazioni non sono soggette a misure antidumping e che nulla lascia supporre che avverrebbero a prezzi di dumping.

Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e i prezzi nella Comunità

(63) Nel confrontare i prezzi delle esportazioni praticati dall’esportatore russo sul principale dei suoi mercati nei paesi terzi, quello degli Stati Uniti, con quelli delle sue esportazioni verso il mercato comunitario, è importante tener conto dell’impegno quantitativo in vigore. Come si è detto, l’esistenza di quantità prestabilite che l’esportatore russo ha potuto esportare verso la Comunità ha costituito un incentivo ad esportare verso il mercato comunitario qualità di SiC di elevato valore per tonnellata.

(64) Analogamente, come si è detto al punto (62), si può ritenere che anche le esportazioni verso gli Stati Uniti, dato il costo del trasporto, contengano principalmente qualità di elevato valore per tonnellata. Questo rende pertanto ragionevolmente comparabili i prezzi medi di vendita sul mercato comunitario e su quello degli Stati Uniti.

(65) Dal confronto dei prezzi di vendita medi sul mercato comunitario con i prezzi di vendita medi sul mercato degli Stati Uniti risulta che i prezzi praticati su quest'ultimo mercato sono, in media, più elevati.

(66) In conclusione, sembra che non vi sia per il produttore russo alcun incentivo a dirottare verso il mercato comunitario, nel caso in cui le misure fossero abrogate, le quantità attualmente vendute sul suo principale mercato di esportazione.

Capacità inutilizzate e scorte

(67) La capacità del produttore esportatore russo è limitata a 62.000 t. Durante il PI, ha operato quasi al massimo della sua capacità, avendo aumentato il suo tasso di utilizzazione durante il periodo di riferimento. Le scorte sono risultate normali per questo tipo di attività.

(68) Data la tecnologia utilizzata dal produttore russo (impiego di carri ferroviari in movimento tra impianti elettrici e luoghi di scarico/smistamento), è improbabile che il produttore esportatore possa espandersi nel prossimo futuro.

(69) In conclusione, niente indica che, qualora le misure fossero lasciate scadere, il produttore russo potrebbe aumentare la sua produzione per aumentare le sue esportazioni verso la Comunità.

3.3.3 Ucraina

(70) Poiché il solo produttore esportatore ucraino conosciuto ha collaborato a questa inchiesta, lo scenario probabile di ciò che accadrebbe se le misure fossero lasciate scadere si basa principalmente sulle informazioni fornite dal produttore esportatore al questionario e verificate.

Capacità inutilizzate e scorte

(71) La capacità del produttore esportatore ucraino è limitata a 23.000 t. Durante il PI, ha operato quasi al massimo della sua capacità, avendo aumentato il suo tasso di utilizzazione durante il periodo di riferimento. Le scorte sono risultate normali per questo tipo di attività.

(72) Data la tecnologia utilizzata dal produttore ucraino (la stessa del produttore russo specificata al punto (68)), è improbabile che il produttore esportatore possa espandersi nel prossimo futuro.

(73) Il CEFIC ha sostenuto che la capacità del produttore esportatore sarebbe dell’ordine di 32.000 t. Questo argomento è però basato su informazioni ipotetiche, che non prendono in considerazione i periodi di sospensione della produzione per lavori di manutenzione e riparazione né tengono conto delle specificità della società produttrice interessata, situata in una zona urbana e soggetta a vincoli di carattere ambientale. Per questi motivi, la capacità indicata al punto (71) è stata confermata e l’obiezione del CEFIC è stata respinta.

(74) In conclusione, niente indica che, qualora le misure fossero lasciate scadere, il produttore ucraino potrebbe aumentare la sua produzione per aumentare le sue esportazioni verso la Comunità.

Rapporto tra i prezzi comunitari e i prezzi in Ucraina e nei paesi terzi

(75) Dal confronto tra il livello dei prezzi prevalente sul mercato interno ucraino e quello prevalente nella Comunità e con i prezzi dei paesi terzi risulta che il livello dei prezzi in Ucraina e nei paesi terzi è in media inferiore.

(76) Tuttavia, un confronto significativo tra i mercati dell’Ucraina, dei paesi terzi e della Comunità non è stato possibile in quanto la composizione dei prodotti è molto diversa e i prezzi medi non sono quindi comparabili. Inoltre, il mercato interno dell'Ucraina è di dimensione limitata e il produttore ucraino non è in grado di produrre, come i produttori comunitari, tutti i vari tipi (di elevato valore).

(77) Non è stato quindi possibile stabilire se, qualora le misure fossero lasciate scadere, l’esportatore ucraino sarebbe incentivato a dirottare volumi dal proprio mercato interno o dai propri mercati di esportazione verso il mercato comunitario. Tuttavia, considerate le risultanze relative al dumping e tenuto conto del livello dei prezzi generalmente superiore prevalente nella Comunità, si è concluso che, anche nel caso in cui aumentassero, le esportazioni verso il mercato comunitario non avverrebbero a prezzi di dumping. Inoltre, l’aumento sarebbe in ogni caso limitato (stimato in meno di 10.000 t), data la ridotta capacità dell’esportatore ucraino.

3.4 Conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping

3.4.1 RPC

(78) Si ricorda che nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all’inchiesta.

(79) In base ai dati disponibili, si è concluso che gli esportatori cinesi operano tuttora in condizioni di dumping e probabilmente continuerebbero le loro pratiche nei confronti del mercato comunitario qualora le misure fossero lasciate scadere.

(80) Pertanto, si è constatato che esiste un rischio di persistere del dumping da parte dei produttori esportatori della RPC qualora le misure fossero lasciate scadere.

3.4.2 Ucraina

(81) Si ricorda che l’esportatore ucraino non è risultato esportare a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta e che nulla indica che tale situazione cambierebbe qualora le misure fossero lasciate scadere.

(82) Inoltre, è risultato che, anche se è possibile che le esportazioni verso la Comunità in provenienza dall’Ucraina aumentino qualora le misure fossero abrogate, è prevedibile che tale aumento sarebbe limitato. Infatti, data la ridotta capacità del produttore ucraino, si può ritenere che l’aumento delle esportazioni verso la Comunità sarebbe inferiore a 10.000 t e con ogni probabilità non avverrebbe a prezzi di dumping.

(83) Pertanto, si ritiene che non vi sia un rischio di reiterazione del dumping per le importazioni originarie dell’Ucraina.

3.4.3 Federazione russa

(84) Si ricorda che il produttore russo non è risultato esportare a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta e che nulla indica che tale situazione cambierebbe qualora le misure fossero lasciate scadere.

(85) Inoltre, si ricorda che il produttore esportatore russo può fornire da molti anni al mercato comunitario una quantità fissa di SiC nell’ambito di un impegno quantitativo. Le quantità esportate tramite questo canale sono ammontate, durante il periodo dell’inchiesta, al 17% circa della capacità totale del produttore russo. Il produttore esportatore russo è quindi già ben stabilito sul mercato, sicché è altamente improbabile un improvviso aumento delle importazioni in provenienza dalla Russia.

(86) Per di più, poiché i prezzi di vendita ai paesi terzi praticati dal produttore esportatore russo sono risultati superiori a quelli delle quantità vendute alla Comunità, il rischio che quantitativi significativi siano dirottati verso il mercato comunitario appare relativamente esiguo.

(87) Infine, è risultato che il produttore esportatore russo opera quasi al massimo della sua capacità e quindi la possibilità che aumenti la sua capacità è limitata.

(88) Per questi motivi, si ritiene che non vi sia un rischio di reiterazione del dumping per le importazioni originarie della Federazione russa.

(89) In considerazione delle risultanze emerse per quanto riguarda l’Ucraina e la Russia, è opportuno chiudere il procedimento in corso nei confronti di questi paesi .

4. DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(90) Dall’ultimo riesame in previsione della scadenza la struttura dell’industria comunitaria è mutata: il produttore tedesco Elektroschmelzwerk Kempten GmbH, München si è scisso in due società collegate, una situata nei Paesi Bassi e l’altra in Germania. Soltanto la prima produce e trasforma il SiC grezzo, la seconda trasforma il SiC prodotto da Kollo Silicon carbide B.V., ma il prodotto finale resta lo stesso. Inoltre, ESK-SIC GmbH vende il proprio SiC ma anche il SiC prodotto da Kollo Silicon carbide B.V. Pertanto, le due società sono considerate formare un unico gruppo.

4.1 Produzione comunitaria

(91) All’interno della Comunità il prodotto simile è fabbricato da due produttori, che costituiscono la produzione comunitaria totale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

4.2 Industria comunitaria

(92) I seguenti produttori della Comunità europea hanno appoggiato la richiesta:

- Kollo Silicon carbide B.V. (Paesi Bassi), con la società collegata ESK-SIC GmbH (Germania).

- Navarro SiC, S.A. (Spagna)

(93) Poiché questi produttori comunitari rappresentano il 100% della produzione comunitaria del prodotto simile, si ritiene che i produttori denuncianti costituiscano l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

5. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

5.1 Osservazioni preliminari

(94) L’esame dell’incidenza delle importazioni interessate sull’industria comunitaria ha incluso una valutazione dei fattori e degli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria elencati all’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base.

5.2 Consumo sul mercato comunitario

(95) Il consumo apparente comunitario è stato stabilito sulla base del volume delle importazioni del prodotto in questione dai paesi interessati e da tutti gli altri paesi terzi e dei volumi delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario.

(96) Il volume delle importazioni è stato determinato sulla base dei dati Eurostat corrispondenti al codice NC pertinente durante il periodo considerato.

(97) Secondo tali dati, il consumo comunitario è leggermente aumentato, passando da 217 137 t nel 2001 a 226 450 t nel PI, il che rappresenta un incremento del 4 % nel periodo considerato. Questo andamento risulta dalla tabella 1.

(98) L'andamento del consumo, tuttavia, non si è mantenuto costante. Dal 2001 al 2003 il consumo è diminuito del 10%, quindi è aumentato di oltre il 10% fino al PI, in cui superava il livello del 2001.

(99) Il calo all’inizio del periodo considerato è stato in larga misura dovuto alla sostituzione del SiC con altri prodotti quali il ferrosilicio e il diamante industriale, all’epoca meno costosi.

(100) Dal 2003 in poi, tuttavia, parallelamente al calo del prezzo del SiC, il consumo ha ripreso ad aumentare.

Tabella 1 |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | IP |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | PI |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | PI |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | PI |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | PI |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | PI |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | PI |

Repubblica popolare cinese | 52,6 |

2. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

[2] GU L 94 del 13.4.1994, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/97 (GU L 254 del 17.9.1997, pag. 6).

[3] GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.

[4] GU L 94 del 13.4.1994, pag. 32.

[5] GU L 125 del 26.5.2000, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 991/2004 (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 18).

[6] GU L 182 del 19.5.2004, pag. 18.

[7] GU L 183 del 20.5.2004, pag.88.

[8] GU L 344 del 20.11.2004, pag. 37.

[9] GU C 3 del 7.1.2004, pag. 4.

[10] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

[11] Col regolamento (CE) n. 779/2005 del Consiglio (GU L 131 del 25.5.2005, pag. 18).

[12] GU C 159 del 30.6.2005, pag. 4.

[13] GU L 168 del 21.6.2006, pag. 37.

[14] GU C 254 del 14.10.2004, pag. 3.

[15] GU C 129 del 26.5.2005, pag.17.

[16] All’Ucraina è stato riconosciuto lo status di economia di mercato col regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17). Il nuovo status si applica soltanto alle inchieste aperte dal 1° gennaio 2006.