52006PC0401




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.7.2006

COM(2006) 401 definitivo

2006/0140 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo

(presentata dalla Commissione) {SEC(2006) 953}{SEC(2006) 954}{SEC(2006) 955}

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il 26 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (FRONTEX)[1].

L’Agenzia è divenuta operativa nel corso del 2005 e da allora ha condotto una serie di operazioni alle frontiere esterne in collaborazione con gli Stati membri.

Fatto salvo l’articolo 64, paragrafo 2 del trattato, a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, uno o più Stati membri che si trovino in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne possono rivolgersi all’Agenzia. Quest’ultima può offrire assistenza in materia di coordinamento con gli altri Stati membri e inviare i propri esperti per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne fornendo le attrezzature tecniche necessarie.

Dall’esperienza pratica di coordinamento della cooperazione operativa maturata dagli Stati membri alle rispettive frontiere esterne sia nell’ambito dell’Agenzia che del precedente Organo comune di esperti in materia di frontiere esterne, è emersa la necessità di istituire norme comuni sui compiti che le guardie di frontiera di uno Stato membro, attive nel territorio di un altro Stato membro, possono svolgere nell’ambito di un’operazione congiunta.

Considerate le sollecitazioni a cui vari Stati membri devono far fronte in caso di afflusso massiccio di clandestini via mare, è necessario rafforzare ulteriormente la solidarietà tra gli Stati membri e la Comunità in questo settore, istituendo squadre di intervento rapido alle frontiere che possano assistere direttamente e efficacemente gli agenti della guardia nazionale di frontiera degli Stati membri in queste situazioni, anche per un’applicazione corretta del Codice frontiere Schengen.

Scopo della proposta è istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri che affrontano situazioni estreme nell’ambito del controllo delle frontiere esterne di ricorrere temporaneamente alle competenze e al personale delle guardie di frontiera di altri Stati membri. Affinché queste ultime siano impiegate nel modo più efficace possibile, la proposta ne definisce anche i compiti nell’attività operativa svolta in un altro Stato membro.

La presente proposta non riguarda la cooperazione bilaterale tra Stati membri nel quadro dell’assistenza reciproca durante le normali attività di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne. Nel programma dell’Aia[2], che è allegato alle conclusioni del Consiglio europeo del 4 e del 5 novembre 2004 e definisce le priorità per il futuro sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio europeo ha sollecitato la creazione di “squadre di esperti nazionali in grado di fornire una rapida assistenza tecnica e operativa agli Stati membri che lo richiedono, previa opportuna analisi del rischio da parte dell’Agenzia di gestione delle frontiere esterne e operando nell’ambito di quest’ultima, sulla scorta di una proposta della Commissione riguardante le competenze di siffatte squadre e il relativo finanziamento”.

Nelle conclusioni della riunione del 15 e 16 dicembre 2005[3] il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a “presentare entro la primavera 2006 una proposta relativa alla creazione di squadre di reazione rapida composte da esperti nazionali in grado di fornire rapidamente assistenza tecnica e operativa in occasione di afflussi ingenti di migranti, conformemente al programma dell’Aia”.

La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, intende per l’appunto rispondere all’invito del Consiglio europeo.

La proposta, che tiene conto dei risultati di uno studio sull’attribuzione di competenze di esecuzione[4], coniuga la creazione di squadre di esperti nazionali, squadre cioè di intervento rapido alle frontiere che agiranno nel quadro dell’Agenzia, con l’introduzione di norme comuni sui compiti che le guardie di frontiera di uno Stato membro, invitate ad operare nel territorio di un altro Stato membro, possono svolgere nell’ambito di un’operazione congiunta o di una missione come membri di squadre facenti capo all’Agenzia.

Va notato che le squadre di intervento rapido alle frontiere si distingueranno nettamente sia dalle squadre congiunte di assistenza FRONTEX, che l’Agenzia sta creando, sia dalla rete di cooperazione nel settore dell’asilo che agevolerà, tra l’altro, la collaborazione degli esperti in materia, che la Commissione intende proporre nel corso del 2006.

La futura proposta della Commissione per la creazione di una rete di cooperazione nel settore dell’asilo integrerà la proposta attuale agevolando, tra l’altro, lo scambio, su base volontaria, di esperti, di interpreti, di psicologi, ecc. da uno Stato membro all’altro, nel caso in cui un dato Stato membro debba fronteggiare l’arrivo improvviso e massiccio di persone che potrebbero aver bisogno di protezione internazionale e che potrebbero quindi mettere a dura prova le sue strutture di accoglienza o i suoi sistemi di asilo.

Le squadre congiunte di assistenza FRONTEX costituiscono essenzialmente un sistema pratico per riunire agenti della guardia nazionale di frontiera degli Stati membri in vista della loro partecipazione ad operazioni congiunte periodiche organizzate dall’Agenzia. Queste operazioni congiunte sono intese a fronteggiare situazioni o problemi particolari, per esempio fatti di rilevanza internazionale che si verificano nel territorio degli Stati membri o il controllo di tratti di frontiera difficili, e hanno il duplice obiettivo di migliorare il livello dei controlli e della sorveglianza sulle frontiere in questione e di formare i partecipanti direttamente sul campo. Le operazioni congiunte e i progetti pilota sono programmati con un anno di anticipo, quindi non sono adatti a fare fronte a situazioni di crisi. Le squadre di intervento rapido alle frontiere, invece, sono create al solo scopo di assistere gli Stati membri in situazione di crisi, soprattutto in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nell’Unione europea. Tali squadre non possono essere impiegate per partecipare ad operazioni congiunte o a progetti pilota e, contrariamente a quanto accade per un’operazione congiunta, il loro impiego in uno Stato membro che ne faccia richiesta non comporta aspetti di formazione o esercitazione, poiché i membri delle squadre sono esperti specializzati chiamati a colmare eventuali lacune nel controllo e nella sorveglianza assicurati dagli agenti della guardia nazionale di frontiera dello Stato membro richiedente. Inoltre, la durata della missione delle squadre di intervento rapido sarà generalmente superiore alla durata media delle operazioni congiunte e i costi dell’intervento saranno a carico esclusivo della Comunità, contrariamente alle operazioni congiunte, cui partecipano gli agenti delle squadre congiunte di assistenza FRONTEX, che sono di solito cofinanziate dagli Stati membri. Naturalmente, ciò non osta a che agenti inseriti negli elenchi delle squadre di intervento rapido alle frontiere possano far parte contemporaneamente della riserva generale di esperti a disposizione dell’Agenzia nell’ambito delle squadre congiunte di assistenza FRONTEX.

2. OBIETTIVO

Il principale obiettivo della politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne è una gestione integrata delle frontiere che garantisca un livello elevato ed uniforme di controllo delle persone alle frontiere esterne e di sorveglianza di tali frontiere. Per conseguire questo obiettivo, che è un presupposto essenziale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è necessario tra l’altro, come prevede l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a) del trattato, istituire norme comuni sui criteri e sulle procedure che gli Stati membri devono seguire per il controllo delle persone alle frontiere esterne.

Con l’adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio del codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone[5], sono state riformate e aggiornate le disposizioni giuridiche dell’acquis di Schengen sulle frontiere esterne.

Analogamente, con la creazione dell’Agenzia, è stato istituito un meccanismo comunitario di coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri alle frontiere esterne, consentendo così la corretta attuazione sul piano operativo delle norme comuni previste nel richiamato codice comunitario.

Il passo successivo è sviluppare un sistema di gestione integrata delle frontiere su scala europea. La presente proposta di regolamento mira pertanto a migliorare ulteriormente l’efficacia delle operazioni nel quadro dell’Agenzia e a promuovere sempre più la solidarietà tra gli Stati membri e la Comunità per quanto riguarda il controllo delle frontiere esterne nei seguenti modi:

a) istituendo un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e introducendo disposizioni che consentano all’Agenzia di comporre questo tipo di squadre con agenti della guardia nazionale di frontiera degli Stati membri, e poi di disporne. Queste squadre possono essere inviate temporaneamente in uno Stato membro che ne abbia richiesto l’intervento e che si trovi in una situazione di particolare urgenza, soprattutto in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nell’Unione europea, e

b) introducendo norme comuni sui compiti delle guardie di frontiera di altri Stati membri invitate a partecipare ad operazioni congiunte o a intervenire come membri delle squadre di intervento rapido alle frontiere nello Stato membro che ne abbia fatto richiesta.

La proposta di regolamento comprende essenzialmente due parti, la prima relativa all’istituzione di un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere, ai loro compiti e al loro finanziamento, la seconda che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio per rendere operative tali squadre nel quadro dell’Agenzia.

2.1. Squadre di intervento rapido alle frontiere

Va notato che spetta a ciascuno Stato membro decidere se partecipare attivamente alle squadre di intervento rapido alle frontiere mettendo a disposizione agenti propri. Inoltre, queste squadre possono intervenire soltanto su richiesta di uno Stato membro. Tuttavia, la proposta di regolamento definisce i compiti di controllo delle persone alle frontiere esterne e di sorveglianza di tali frontiere che gli agenti distaccati e i membri delle squadre di intervento rapido dovranno essere in grado di svolgere. La definizione di tali compiti è considerata necessaria affinché il buon esito delle operazioni congiunte alle frontiere esterne e dell’impiego delle squadre di intervento rapido non dipenda, come succede attualmente, dalle normative nazionali degli Stati membri, molto diverse tra loro, che stabiliscono in quale misura gli agenti distaccati possono partecipare alle attività di controllo e di sorveglianza alle frontiere esterne.

È importante considerare anche il rapporto costo-efficacia. Se la Comunità decide di organizzare e finanziare l’intervento di agenti specializzati provenienti da altri Stati membri per aiutare uno Stato membro che ne faccia richiesta nelle sue attività di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, questi esperti dovranno allora essere impiegati nel modo più efficace possibile, dovranno cioè partecipare alle attività di controllo e sorveglianza su un piano di eguaglianza con gli agenti della guardia nazionale di frontiera dello Stato membro in questione.

Ritornando alle squadre di intervento rapido alle frontiere, la proposta prevede che sia compilato un elenco degli agenti della guardia nazionale di frontiera che gli Stati membri intendono mettere a disposizione dell’Agenzia affinché siano inviati nello Stato membro che ne faccia richiesta in circostanze che richiedano un’assistenza tecnica e operativa rafforzata alle sue frontiere esterne. Le guardie di frontiera che prestano servizio nelle squadre di intervento rapido alle frontiere non diventeranno membri del personale dell’Agenzia, ma continueranno a far parte delle rispettive guardie nazionali, costituendo così una riserva permanente di agenti esperti, a cui l’Agenzia potrà attingere quando le sarà chiesto di inviare delle squadre. Gli Stati membri che si sono dichiarati disponibili metteranno a disposizione dell’Agenzia agenti per la composizione delle squadre in vista di un loro spiegamento con breve preavviso in un altro Stato membro o della loro partecipazione ad attività di formazione o ad esercitazioni periodiche conformemente ad un programma annuale. Fatta eccezione per le normali retribuzioni, i costi di partecipazione degli agenti alle squadre di intervento rapido alle frontiere saranno sostenuti dall’Agenzia[6].

Per assicurare che i membri delle squadre di intervento rapido alle frontiere abbiano lo stesso livello elevato di competenza in materia di controllo delle frontiere e siano in grado di collaborare efficacemente in situazioni di crisi, l’Agenzia organizzerà attività di formazione di base e avanzata e esercitazioni periodiche. I membri sono tenuti a partecipare a queste attività come alle operazioni condotte in uno Stato membro su richiesta dell’Agenzia. Riceveranno dall’Agenzia una diaria per i periodi di formazione, esercitazione e attività. L’Agenzia può acquistare attrezzature tecniche per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne a uso delle squadre[7].

Conformemente alla proposta, lo Stato membro che si trovi in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle sue frontiere esterne può chiedere all’Agenzia di inviare temporaneamente una o più squadre di intervento rapido alle frontiere nel suo territorio. Prima di decidere, l’Agenzia valuta la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro richiedente in base alle informazioni pertinenti fornite dallo stesso o da un altro Stato membro. Eventualmente può organizzare una missione di valutazione a tal fine e utilizzare anche le sue analisi di rischio generali e specifiche. Dall’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio così come proposto si evince che l’Agenzia non sarà tenuta ad inviare le squadre di intervento rapido in ogni circostanza. La decisione dipenderà dalla gravità della situazione. In alcuni casi, per risolvere i problemi alle frontiere esterne di uno Stato membro richiedente, il direttore esecutivo dell’Agenzia può decidere di limitare la sua assistenza alle questioni di coordinamento con altri Stati membri, oppure, potrà inviare esperti in qualità di consulenti. L’invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere sarà così riservato alle situazioni più gravi, in cui il ricorso ad altre forme di assistenza risulti insufficiente.

Il direttore esecutivo si pronuncia entro cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta e notifica la decisione per iscritto sia allo Stato membro richiedente, sia al consiglio di amministrazione, specificandone le principali motivazioni.

Se il direttore esecutivo accetta la richiesta, sarà stabilito un piano operativo che specificherà la durata e il luogo esatto dell’azione, la missione delle squadre, la loro composizione e il loro numero, i compiti e la rispettiva posizione gerarchica, nonché i nomi e il grado dei loro superiori nella guardia nazionale di frontiera dello Stato membro richiedente. Va notato che l’effettiva composizione di una squadra di intervento rapido alle frontiere varierà da un caso all’altro, in funzione della situazione e delle esigenze sul terreno. Ogni modifica o adattamento del piano operativo proposto dallo Stato membro richiedente o dal funzionario di collegamento dell’Agenzia dovrà essere approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro richiedente.

Le squadre di intervento rapido alle frontiere saranno quindi adattate alla situazione specifica dello Stato membro richiedente e saranno pronte ad intervenire entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo.

Un funzionario di collegamento designato dal direttore esecutivo tra il personale dell’Agenzia accompagnerà le squadre di intervento rapido alle frontiere durante la loro missione nello Stato membro richiedente. Rappresenterà l’Agenzia dinanzi ai membri delle squadre e allo Stato membro interessato; agirà in qualità di osservatore e riferirà all’Agenzia su tutti gli aspetti della missione.

In particolare, il funzionario di collegamento

- fungerà da interfaccia tra l’Agenzia e lo Stato membro ospitante;

- fungerà da interfaccia tra l’Agenzia e i membri delle squadre, fornendo assistenza, per conto dell’Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro invio;

- controllerà l’attuazione del piano operativo;

- valuterà l’impatto dell’operazione di invio.

Lo Stato membro ospitante dovrà informare il funzionario di collegamento di tutte le decisioni adottate dalle sue autorità in merito alle squadre di intervento rapido alle frontiere.

Durante la missione tutte le spese di viaggio e di soggiorno delle squadre di intervento rapido e del funzionario di collegamento dell’Agenzia saranno sostenute dall’Agenzia. Lo Stato membro richiedente assumerà il comando delle squadre, i cui membri non dovranno prendere ordini dai propri Stati membri di origine durante le missioni.

2.2. Compiti degli agenti distaccati e dei membri delle squadre di intervento rapido alle frontiere in relazione al controllo delle persone alle frontiere esterne e alla sorveglianza di tali frontiere

Attualmente la situazione giuridica degli agenti delle guardie di frontiera di uno Stato membro che intervengono in un altro Stato membro varia notevolmente da un paese all’altro. In alcuni Stati membri questi agenti possono eseguire tutta una serie di compiti, mentre in altri i loro incarichi sono molto limitati.

Dato che il controllo delle persone alle frontiere esterne è disciplinato dalla normativa comunitaria e che la cooperazione operativa tra gli Stati membri alle frontiere esterne è coordinata da un’Agenzia comunitaria, la situazione giuridica attuale degli agenti distaccati, come disciplinata dalle normative nazionali degli Stati membri, non può essere più ritenuta adeguata a raggiungere i risultati auspicati.

Se, per esempio, nello Stato membro A gli agenti distaccati che partecipano ad un’operazione congiunta coordinata dall’Agenzia non possono controllare le persone ai valichi di frontiera, ma fungono da semplici osservatori, mentre nello Stato membro limitrofo B gli stessi agenti distaccati che partecipano allo stesso tipo di operazione congiunta possono effettuare tali controlli, i risultati delle due operazioni congiunte saranno molto diversi, sia in termini di rapporto costo-efficacia che di promozione della cooperazione a livello europeo tra le guardie nazionali di frontiera degli Stati membri. Naturalmente il ragionamento è valido anche per quanto riguarda l’invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere negli Stati membri.

È pertanto necessario definire una serie di compiti da affidare agli agenti distaccati delle guardie di frontiera di altri Stati membri. Tuttavia, la proposta di regolamento limita espressamente il campo di applicazione dell’armonizzazione dei compiti di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne attribuibili agli agenti distaccati e ai membri delle squadre di intervento rapido alle operazioni congiunte coordinate dall’Agenzia e all’invio nello Stato membro richiedente delle squadre di intervento rapido alle frontiere a quella facenti capo.

I compiti degli agenti distaccati e dei membri delle squadre di intervento rapido alle frontiere nell’ambito di operazioni congiunte coordinate dall’Agenzia e dell’intervento in uno Stato membro richiedente sono i seguenti.

Per quanto riguarda il controllo delle persone alle frontiere esterne:

1. esaminare i documenti di viaggio di chiunque valichi la frontiera per accertarne la validità e l’autenticità e verificare l’identità della persona;

2. fare uso di dispositivi tecnici per verificare i documenti di viaggio conformemente alla lettera a);

3. interrogare chiunque valichi la frontiera per verificare scopo e condizioni del viaggio e che disponga di mezzi di sussistenza sufficienti e dei documenti necessari;

4. verificare che la persona in questione non sia oggetto di segnalazione nell’ambito del sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;

5. apporre timbri sui documenti di viaggio, conformemente all’articolo 10 del codice comunitario, all’ingresso e all’uscita;

6. ispezionare mezzi di trasporto e oggetti in possesso delle persone che valicano il confine, conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante.

Per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere esterne:

7. fare uso di mezzi tecnici per la sorveglianza delle frontiere esterne;

8. pattugliare con unità fisse e mobili le zone circostanti la frontiera esterna dello Stato membro ospitante;

9. prevenire l’ingresso illegale nello Stato membro ospitante conformemente alla sua normativa nazionale.

La Commissione ritiene necessario affidare questi compiti agli agenti distaccati che partecipano ad operazioni congiunte coordinate dall’Agenzia e ai membri delle squadre di intervento rapido alle frontiere in servizio presso lo Stato membro richiedente. Questi compiti sono basati sulle norme comuni relative al controllo delle persone alle frontiere esterne e alla sorveglianza di tali frontiere previste nel codice comunitario che disciplina l’attraversamento delle frontiere.

Gli agenti distaccati e i membri delle squadre di intervento rapido alle frontiere potranno indossare le proprie uniformi, purché recanti un distintivo che ne indichi la partecipazione ad un’operazione congiunta o ad una missione delle squadre di intervento rapido alle frontiere. Riceveranno inoltre un documento di riconoscimento e comprovante che sono autorizzati a svolgere i compiti conferiti loro.

Quanto alla responsabilità penale e civile degli agenti distaccati e dei membri delle squadre di intervento rapido alle frontiere in servizio in uno Stato membro diverso dal proprio, vale anche il modello della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni[8].

I compiti riservati agli agenti distaccati e ai membri delle squadre di intervento rapido alle frontiere non riguardano le operazioni di rimpatrio congiunte, perché in questo caso l’Agenzia si limita a prestare l’aiuto necessario agli Stati membri per l’organizzazione delle operazioni. Inoltre, la presente proposta verte sulle modalità di integrazione degli agenti distaccati e dei membri delle squadre di intervento rapido nel sistema delle guardie nazionali di frontiera dello Stato membro ospitante per la durata dell’operazione congiunta o della missione della squadra sul suo territorio. Nella maggior parte dei casi, la natura delle operazioni di rimpatrio congiunte e le competenze necessarie per la loro realizzazione sono notevolmente diverse dalla natura e dalle competenze necessarie per le operazioni congiunte alle frontiere esterne e richiederebbero un quadro giuridico distinto.

3. ATTUAZIONE

Le squadre di intervento rapido alle frontiere saranno costituite dall’Agenzia in stretta collaborazione con gli Stati membri. L’Agenzia sarà responsabile della gestione delle squadre, sia sul piano amministrativo (tenuta dell’elenco degli agenti disponibili e organizzazione delle attività di formazione speciale), sia per quanto riguarda tutte le decisioni relative all’invio delle squadre negli Stati membri richiedenti.

Le disposizioni che definiscono i compiti di controllo delle persone alle frontiere esterne e di sorveglianza di tali frontiere da assegnare agli agenti distaccati e ai membri delle squadre di intervento rapido saranno attuate nel quadro della cooperazione operativa alle frontiere esterne tra Stati membri con il coordinamento dell’Agenzia.

4. FINANZIAMENTO

I costi di creazione e gestione delle squadre di intervento rapido alle frontiere, compresi la formazione, le esercitazioni e l’invio, sono a carico del bilancio dell’Agenzia.

5. SCELTA DELLA BASE GIURIDICA

L’articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l’articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea sono la base giuridica del presente regolamento, il cui obiettivo immediato è migliorare ulteriormente l’efficacia della cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di controllo delle persone alle frontiere esterne e promuovere la solidarietà tra gli Stati membri e la Comunità in questo settore.

6. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Il titolo IV ‘Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone’ conferisce alla Comunità la competenza in questi settori. Questa competenza deve però essere esercitata conformemente all’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, cioè soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La proposta di regolamento risponde a questi criteri.

Sussidiarietà

I singoli Stati membri non possono predisporre una normativa coerente e armonizzata in materia di attribuzione di compiti agli agenti della guardia di frontiera di altri Stati membri distaccati per partecipare ad operazioni congiunte alle frontiere esterne coordinate dall’Agenzia o per una missione nello Stato membro richiedente. È pertanto necessario un atto legislativo comunitario che garantisca un sufficiente livello di armonizzazione.

Analogamente, la creazione e la gestione di squadre di intervento rapido alle frontiere non possono essere realizzate a livello di Stati membri, ma richiedono l’intervento e il coordinamento della Comunità.

Proporzionalità

Il regolamento stabilisce norme comuni che disciplinano l’attribuzione dei compiti agli agenti delle guardie di frontiera di altri Stati membri distaccati per partecipare ad operazioni congiunte alle frontiere esterne coordinate dall’Agenzia e a missioni nello Stato membro richiedente. Prevede inoltre la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere. È opportuno che questi aspetti siano regolati da norme chiare e uniformi stabilite in un regolamento, che costituisce lo strumento adeguato per la modifica dei regolamenti che istituiscono le Agenzia comunitarie. Il regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi.

2006/0140 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 66,

vista la proposta della Commissione [9],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [10],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[11],

considerando quanto segue:

(1) Il 26 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (‘l’Agenzia’).

(2) Fatto salvo l’articolo 64, paragrafo 2 del trattato, lo Stato membro che si trovi in circostanze tali da richiedere una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne può, a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, chiedere assistenza all’Agenzia sotto forma di coordinamento, quando sono coinvolti più Stati membri, e/o di invio di esperti dell’Agenzia incaricati di assistere le sue autorità competenti.

(3) Tenuto conto delle sollecitazioni alle frontiere esterne a cui gli Stati membri devono fare fronte periodicamente, soprattutto in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nell’Unione europea, le possibilità di cui si dispone attualmente per fornire un’assistenza pratica e efficace a livello europeo nel quadro del controllo delle persone alle frontiere esterne e della sorveglianza di tali frontiere non sono ritenute sufficienti.

(4) Uno Stato membro dovrebbe inoltre avere la possibilità di chiedere, nel quadro dell’Agenzia, l’invio di squadre di intervento rapido, composte da esperti di altri Stati membri opportunamente addestrati, affinché assistano temporaneamente le sue guardie di frontiera.

(5) Pertanto, deve essere istituito un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere.

(6) Per collaborare efficacemente con le guardie nazionali di frontiera, è opportuno che durante la missione nello Stato membro che ha chiesto assistenza, gli esperti possano svolgere compiti di controllo delle persone alle frontiere esterne e di sorveglianza di tali frontiere.

(7) Analogamente, per rendere più efficaci le operazioni congiunte coordinate dall’Agenzia è opportuno che agli agenti distaccati di altri Stati membri sia temporaneamente concesso di svolgere compiti di controllo delle persone alle frontiere esterne e di sorveglianza di tali frontiere durante la loro missione nello Stato membro che ha chiesto assistenza.

(8) È pertanto necessario introdurre nuove disposizioni nel regolamento (CE) n. 2007/2004 per quanto riguarda i compiti degli agenti delle guardie di frontiera di altri Stati membri e degli esperti di altri Stati membri opportunamente addestrati, inviati in uno Stato membro su richiesta di quest’ultimo nel quadro dell’Agenzia.

(9) Il regolamento (CE) n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004 deve essere modificato di conseguenza.

(10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, adottare cioè una normativa comune sui compiti degli agenti distaccati delle guardie di frontiera di altri Stati membri e creare squadre di esperti di altri Stati membri da inviare su richiesta di uno Stato membro nel suo territorio, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(12) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE[12] del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo.

(13) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1), delle decisioni 2004/849/CE[13] e 2004/860/CE[14] del Consiglio.

(14) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento sviluppa l’acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all’articolo 5 di detto protocollo, decide, entro un periodo sei mesi dall’adozione da parte del Consiglio, se intende recepire il presente regolamento nel proprio diritto interno.

(15) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio del 29 maggio 2000[15] riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen. Di conseguenza, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(16) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio del 28 febbraio 2002[16] riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen. Di conseguenza, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(17) Le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 del presente regolamento, in quanto relative all’accesso al sistema d’informazione Schengen (SIS), sono disposizioni basate sull’acquis di Schengen o altrimenti a esso correlate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, degli Atti di adesione del 2003 e del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce un meccanismo volto a fornire assistenza tecnica e operativa rapida allo Stato membro che ne faccia richiesta e che si trovi a fare fronte a particolari sollecitazioni, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nell’Unione europea, attraverso la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere. Definisce inoltre i compiti degli agenti distaccati e dei membri delle squadre di intervento rapido nelle operazioni condotte in uno Stato membro diverso dal loro.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(1) “Agenzia”: l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per l’invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere;

(2) “operazioni congiunte”: le operazioni congiunte di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2007/2004;

(3) “progetti pilota”: i progetti pilota di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2007/2004;

(4) “agenti distaccati”: gli agenti delle guardie di frontiera di altri Stati membri che partecipano ad operazioni congiunte e a progetti pilota [nel territorio di uno Stato membro];

(5) “membri della/e squadra/e”: gli agenti delle guardie di frontiera degli Stati membri che fanno parte delle squadre di intervento rapido alle frontiere;

(6) “Stato membro richiedente”: lo Stato membro che chiede all’Agenzia di inviare squadre di intervento rapido nel suo territorio;

(7) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel cui territorio ha luogo un’operazione congiunta o un progetto pilota o sono inviate squadre di intervento rapido alle frontiere;

(8) “Stato membro di origine”: lo Stato membro di cui l’agente distaccato o il membro della squadra è una guardia nazionale di frontiera.

Articolo 3 Composizione e invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere

1. La composizione delle squadre di intervento rapido è determinata dall’Agenzia conformemente all’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 2007/2004.

L’Agenzia procede all’invio delle squadre conformemente all’articolo 8 septies del medesimo regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano all’Agenzia i nomi delle rispettive guardie di frontiera che intendono mettere a sua disposizione per le squadre di intervento rapido alle frontiere.

3. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione dell’Agenzia gli agenti di cui al paragrafo 2 affinché partecipino alle seguenti attività:

10. corsi di formazione e esercitazioni conformemente ad un calendario incluso nel programma di lavoro annuale dell’Agenzia;

11. invio, con breve preavviso, in un altro Stato membro.

4. I costi relativi alle attività di cui al paragrafo 3 sono sostenuti dall’Agenzia conformemente all’articolo 8 quinquies del regolamento (CE) n. 2007/2004.

Articolo 4 Diritti e doveri dei membri delle squadre

1. I membri delle squadre mantengono la qualifica di agenti della guardia nazionale di frontiera del loro Stato membro e continuano ad essere retribuiti da quest’ultimo. Tuttavia, durante le missioni prendono ordini esclusivamente dallo Stato membro ospitante, conformemente al piano operativo concordato tra l’Agenzia e lo Stato membro in questione, come previsto all’articolo 8 septies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004.

2. Gli agenti il cui nome è stato comunicato all’Agenzia a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento partecipano alle formazioni di base e complementari attinenti alla loro missione ed alle esercitazioni periodiche organizzate dall’Agenzia secondo l’articolo 8 sexies del regolamento (CE) n. 2007/2004.

3. Gli agenti ricevono una diaria per tutta la durata della loro partecipazione ai corsi di formazione e alle esercitazioni organizzate dall’Agenzia, ed anche della loro missione come membri delle squadre, conformemente all’articolo 8 quinquies del regolamento (CE) n. 2007/2004.

Articolo 5 Invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere

1. Durante la missione, le squadre di intervento rapido alle frontiere sono poste sotto il comando dello Stato membro ospitante conformemente al piano operativo. Lo Stato membro richiedente informa immediatamente l’Agenzia di tutte le decisioni prese dalle sue autorità competenti in merito alle squadre, comprese tutte le proposte di modifica o di adattamento del piano operativo.

2. Lo Stato membro ospitante fornisce tutta l’assistenza necessaria al funzionario di collegamento dell’Agenzia che accompagna le squadre di intervento rapido, compreso il pieno accesso a queste ultime in qualsiasi momento per tutta la durata della missione.

Articolo 6 Compiti degli agenti distaccati e dei membri delle squadre

1. Nell’ambito delle operazioni congiunte e dei progetti pilota coordinati dall’Agenzia e dell’invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere, gli agenti distaccati e i membri delle squadre eseguono per tutta la durata delle attività i compiti di cui agli articoli 7 e 8.

2. Nell’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, gli agenti distaccati e i membri delle squadre osservano la normativa comunitaria e la normativa nazionale dello Stato membro ospitante e sono agli ordini della guardia nazionale di frontiera dello Stato membro ospitante.

3. Gli agenti distaccati e i membri delle squadre sono autorizzati a indossare le proprie uniformi per eseguire i compiti di cui agli articoli 7 e 8.

Sull’uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea, che li identifica come partecipanti ad un’operazione congiunta o ad un progetto pilota coordinato dall’Agenzia, o come membri di una squadra di intervento rapido alle frontiere.

Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante e dai cittadini, gli agenti distaccati e i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, conformemente all’articolo 9, che esibiscono su richiesta.

4. Gli agenti distaccati e i membri delle squadre autorizzati a portare armi di servizio nel loro Stato membro di origine possono portare tali armi nell’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7 e 8 soltanto se autorizzati dallo Stato membro ospitante, conformemente alla sua normativa nazionale.

Articolo 7 Controlli alle frontiere

1. Agli agenti distaccati e ai membri delle squadre che partecipano ad attività di controllo alle frontiere ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 562/2006 sono affidati i seguenti compiti nello Stato membro ospitante:

12. esaminare i documenti di viaggio di chiunque valichi la frontiera per accertarne la validità e l’autenticità e verificare l’identità della persona;

13. fare uso di dispositivi tecnici per verificare i documenti di viaggio conformemente alla lettera a);

14. interrogare chiunque valichi la frontiera per verificare scopo e condizioni del viaggio e che disponga di mezzi di sussistenza sufficienti e dei documenti necessari;

15. verificare che la persona in questione non sia oggetto di segnalazione nell’ambito del sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;

16. apporre timbri sui documenti di viaggio, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 562/2006, all’ingresso e all’uscita;

17. ispezionare mezzi di trasporto e oggetti in possesso delle persone che valicano il confine, conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante.

2. L’accesso degli agenti distaccati e dei membri delle squadre al SIS e alle banche dati nazionali ai fini di cui al paragrafo 1, lettera d) è disciplinato rispettivamente dalla normativa comunitaria e da quella nazionale dello Stato membro ospitante.

3. Gli agenti distaccati e i membri delle squadre prendono la decisione di respingimento ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 soltanto dopo aver consultato un superiore della guardia nazionale di frontiera dello Stato membro ospitante e averne ottenuto il consenso.

Avverso questa decisione l’impugnazione è proposta dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Articolo 8 Sorveglianza

Agli agenti distaccati e ai membri delle squadre che partecipano ad attività di sorveglianza ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 562/2006 sono affidati i seguenti compiti nello Stato membro ospitante:

18. fare uso di mezzi tecnici per la sorveglianza delle frontiere esterne;

19. pattugliare con unità fisse e mobili le zone circostanti la frontiera esterna dello Stato membro ospitante;

20. prevenire l’ingresso illegale nello Stato membro ospitante attraverso le sue frontiere esterne conformemente alla normativa comunitaria e a quella nazionale di detto Stato membro.

Articolo 9 Documento di riconoscimento

1. Lo Stato membro ospitante rilascia agli agenti distaccati e ai membri delle squadre un documento di identificazione che attesta anche il diritto ad eseguire i compiti di cui agli articoli 7 e 8. Nel documento figurano i seguenti dati:

21. nome e nazionalità dell’agente distaccato/membro della squadra;

22. grado dell’agente distaccato/membro della squadra;

23. una foto digitale recente dell’agente distaccato/membro della squadra;

24. informazioni relative all’operazione congiunta/missione a cui partecipa l’agente distaccato/membro della squadra;

25. i compiti che l’agente distaccato/membro della squadra può eseguire conformemente agli articoli 7 e 8;

26. il periodo durante il quale l’agente distaccato/membro della squadra eserciterà le funzioni di cui agli articoli 7 e 8.

2. Il documento è restituito allo Stato membro ospitante al termine dell’operazione congiunta, del progetto pilota o della missione delle squadre di intervento rapido alle frontiere.

Articolo 10 Responsabilità civile degli agenti distaccati e dei membri delle squadre

1. Quando gli agenti distaccati e i membri delle squadre operano in uno Stato membro diverso da quello di cui sono guardie nazionali di frontiera, lo Stato membro di origine è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le operazioni congiunte o le missioni delle squadre, conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante.

2. Lo Stato membro ospitante risarcisce le vittime o gli aventi diritto conformemente alla sua normativa nazionale.

3. Lo Stato membro di origine rimborsa integralmente allo Stato ospitante le somme versate alle vittime o agli aventi diritto.

4. Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il risarcimento dei danni subiti ad un altro Stato membro.

Articolo 11 Responsabilità penale degli agenti distaccati e dei membri delle squadre

Durante le operazioni congiunte, i progetti pilota o le missioni delle squadre di intervento rapido alle frontiere, gli agenti distaccati e i membri delle squadre sono assimilati agli agenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime.

Articolo 12 Modifica

Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è così modificato:

(1) All’articolo 2, paragrafo 1), è inserita la lettera g):

“g) invia squadre di intervento rapido alle frontiere nello Stato membro richiedente che si trovi ad affrontare particolari sollecitazioni, soprattutto in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentino di entrare illegalmente nell’Unione europea;”

(2) All’articolo 8, il paragrafo 3) è sostituito dal seguente:

“3. L’Agenzia può acquistare attrezzature tecniche di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne a uso dei propri esperti e [nel quadro] delle squadre di intervento rapido alle frontiere per la durata della loro missione nello o negli Stati membri in questione.”

(3) Sono inseriti gli articoli da 8 bis a 8 nonies seguenti:

“Articolo 8 bis Squadre di intervento rapido alle frontiere

Se le misure di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b) sono considerate insufficienti a far fronte a sollecitazioni particolari, l’Agenzia può inviare nello Stato membro richiedente una o più squadre di intervento rapido alle frontiere, per la durata necessaria.

Articolo 8 ter Composizione delle squadre di intervento rapido alle frontiere

1. L’Agenzia compila e aggiorna gli elenchi dei nomi degli agenti delle guardie nazionali di frontiera, che le sono stati comunicati dagli Stati membri conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. …./… [il presente regolamento ]

Nel compilare gli elenchi l’Agenzia tiene conto dell’esperienza professionale specifica degli agenti e soprattutto delle loro conoscenze linguistiche.

2. Nel determinare la composizione di una squadra di intervento rapido alle frontiere in vista del suo invio, l’Agenzia tiene conto delle circostanze particolari in cui versa lo Stato membro richiedente. La squadra è costituita secondo il piano operativo elaborato in conformità dell’articolo 8 septies, paragrafo 3.

Articolo 8 quater Referente nazionale

Gli Stati membri designano un referente nazionale incaricato di comunicare con l’Agenzia su tutte le questioni relative alle squadre di intervento rapido alle frontiere. Il referente nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento.

Articolo 8 quinquies Costi

1. Fatta eccezione per le normali retribuzioni, l’Agenzia copre i costi che seguono e che sono sostenuti dagli Stati membri quando mettono le loro guardie nazionali di frontiera a disposizione delle squadre di intervento rapido alle frontiere ai fini di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. …./… [il presente regolamento ]:

27. spese di viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante;

28. costi di vaccinazione;

29. costi relativi alle speciali assicurazioni richieste per l’intervento delle squadre;

30. diaria prevista all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. …/… [il presente regolamento] .

2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre di intervento rapido alle frontiere.

Articolo 8 sexies Formazione ed esercitazioni

Per gli agenti i cui nomi figurano negli elenchi di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 1 l’Agenzia organizza formazioni di base e complementari in relazione ai compiti che dovranno svolgere. Analogamente, prevede esercitazioni periodiche per gli stessi agenti secondo un calendario fissato nel suo programma di lavoro annuale.

Articolo 8 septies Procedura per decidere l’invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere

1. Quando decide, su richiesta di uno Stato membro, di inviare squadre di intervento rapido alle frontiere conformemente all’articolo 8 bis, il direttore esecutivo tiene conto dei risultati delle analisi di rischio effettuate dall’Agenzia e di tutte le altre informazioni pertinenti fornite dallo Stato membro richiedente o da un altro Stato membro. Se necessario, può inviare un esperto dell’Agenzia per valutare la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro richiedente.

2. Il direttore esecutivo decide in merito alla domanda di invio di squadre di intervento rapido alle frontiere quanto prima e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Allo stesso tempo, notifica per iscritto la decisione allo Stato membro richiedente e al consiglio di amministrazione, precisandone le motivazioni principali.

3. Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più squadre di intervento rapido alle frontiere, l’Agenzia e lo Stato membro richiedente elaborano immediatamente un piano operativo secondo l’articolo 8 octies.

4. Subito dopo l’approvazione del piano operativo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri le cui guardie di frontiera parteciperanno alla squadra di intervento rapido alle frontiere. Questa informazione è fornita per iscritto ai referenti nazionali di cui all’articolo 8 quater e menziona la data prevista per l’operazione. Viene trasmessa anche una copia del piano operativo.

5. La missione della/e squadra/e di intervento rapido alle frontiere ha inizio entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo da parte dell’Agenzia e dello Stato membro richiedente.

Articolo 8 octies Piano operativo

1. L’Agenzia e lo Stato membro richiedente concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio le condizioni per l’invio della o delle squadre di intervento rapido alle frontiere. Il piano operativo precisa i seguenti elementi:

31. la durata prevista della missione delle squadre;

32. il luogo geografico preciso nello Stato membro richiedente in cui saranno impiegate le squadre di intervento rapido;

33. i compiti delle squadre di intervento rapido durante la missione;

34. la composizione delle squadre di intervento rapido;

35. le attrezzature tecniche da inviare insieme alle squadre di intervento rapido;

36. qualsiasi incarico complementare affidato dallo Stato membro richiedente ai membri delle squadre di intervento rapido durante la missione;

37. il nome e il grado degli agenti della guardia di frontiera nazionale dello Stato membro richiedente che hanno il comando delle squadre durante la missione e la posizione gerarchica delle stesse.

2. Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso congiunto del direttore esecutivo dell’Agenzia e dello Stato membro richiedente.

Articolo 8 nonies Funzionario di collegamento

1. Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell’Agenzia come funzionari di collegamento con le squadre per rappresentare l’Agenzia e fungere da osservatori e ne informa lo Stato membro ospitante.

2. Il funzionario di collegamento riferisce all’Agenzia su tutti gli aspetti relativi all’invio delle squadre.

In particolare,

38. funge da interfaccia tra l’Agenzia e lo Stato membro ospitante;

39. funge da interfaccia tra l’Agenzia e i membri delle squadre di intervento rapido alle frontiere, fornendo assistenza, per conto dell’Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro invio;

40. controlla l’attuazione del piano operativo;

41. valuta l’impatto dell’operazione di invio delle squadre, soprattutto per proporre all’Agenzia eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo.

3. Nell’esecuzione delle sue funzioni, il funzionario di collegamento riceve istruzioni soltanto dall’Agenzia.”

(4) L’articolo 10 è soppresso.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

L’articolo 12 si applica soltanto a decorrere dal [ tre mesi dopo la data di entrata in vigore ].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo

2. QUADRO ABM / ABB

Settore/i politico/i interessato/i e attività associata/e:

Settore politico: 18 – Giustizia e affari interni.

Attività: 18 02 – Frontiere esterne, politica dei visti e libera circolazione delle persone

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

18 02 03 01: Spese amministrative (Titoli 1 e 2)

18 02 03 02: Spese operative (Titolo 3)

3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

L’azione avrà inizio il giorno dell’entrata in vigore del regolamento proposto e durerà fino a quando esso sarà applicabile.

La proposta di regolamento modifica il regolamento che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea affidando un nuovo compito all’Agenzia. Non c’è incidenza finanziaria dal lato delle entrate, ma soltanto dal lato delle spese di bilancio derivanti dal compito supplementare previsto nella proposta.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

18 02 03 01 | SNO | SD | NO | NO | NO | N. 3A |

18 02 03 02 | SNO | SD | NO | NO | NO | N. 3A |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Gli importi che figurano nella seguente tabella si riferiscono soltanto alle risorse finanziarie di cui l’Agenzia avrà bisogno per svolgere i nuovi compiti derivanti dalla proposta . Di conseguenza, i costi relativi agli altri compiti già eseguiti non sono compresi.

Questi importi sono compresi fra quelli previsti nella programmazione finanziaria pluriennale (documento V del progetto preliminare di bilancio 2007) e non costituiscono quindi una domanda di stanziamenti supplementari.

Mio EUR ( al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 e segg. | Totale |

Spese operative [17] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 12,600 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 12,600 |

Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento [18] |

Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 12,600 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 12,600 |

Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento [19]- Non applicabile |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e |

Totale del costo indicativo dell’intervento - Non applicabile |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale )

Organismo di cofinanziamento | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 e segg. | Totale |

Norvegia e Islanda | f | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,259 |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 2,143 | 12,859 |

Il regolamento che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004) costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

La piena partecipazione della Norvegia e dell’Islanda alle attività di Frontex è resa possibile da un accordo. È previsto che questi due Stati versino un contributo finanziario per la loro partecipazione.

Contributo indicativo: 2,06 % (cifre del 2006).

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale [20] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell’azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione |

Totale risorse umane |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine

Il principale obiettivo del regolamento proposto è migliorare la cooperazione operativa tra gli Stati membri alle frontiere esterne dell’Unione europea attribuendo un nuovo compito all’Agenzia oltre a quelli che già svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004. Il nuovo incarico consiste nella creazione di “squadre di intervento rapido alle frontiere”, responsabili del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne, aeree e marittime. Per informazioni più particolareggiate, cfr. la relazione iniziale.

5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Il regolamento proposto modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio relativo all’istituzione dell’Agenzia e integra quello vigente attribuendo un nuovo incarico all’Agenzia. Per quanto riguarda il regolamento attuale, la proposta di regolamento sarà complementare ad altri strumenti finanziari esistenti, come ARGO. La proposta continua a sviluppare il valore aggiunto già derivante dall’istituzione dell’Agenzia, poiché quest’ultima assolve compiti orizzontali precedentemente svolti da progetti nazionali, che però non sono gestiti in maniera centralizzata, assicurando così coerenza ed uniformità.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Obiettivo:

Sorveglianza e controllo effettivi delle frontiere terrestri, aeree e marittime degli Stati membri.

Risultati:

Creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere per assistere gli Stati membri che si trovino di fronte a situazioni che necessitano un’assistenza tecnica e operativa rafforzata.

Indicatori:

Numero di squadre di intervento rapido alle frontiere chiamate a fornire assistenza tecnica ed operativa rapida agli Stati membri che ne hanno fatto richiesta.

Numero di attività di formazione e di esercitazioni organizzate per gli agenti che fanno parte delle squadre di intervento rapido alle frontiere.

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

( Gestione centralizzata

( diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

L’attività sarà eseguita dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (FRONTEX), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Il controllo delle attività dell’Agenzia, comprese le nuove attività indicate nella proposta di regolamento, continuerà ad essere assicurato attraverso la relazione annuale d’attività adottata dal consiglio di amministrazione per l’anno precedente e il programma di lavoro per l’anno successivo, che saranno trasmessi entrambi alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La Commissione sta effettuando una valutazione d’impatto.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non applicabile.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Entro tre anni dalla data in cui l’Agenzia avrà iniziato ad esercitare le sue funzioni, e poi con cadenza quinquennale, il consiglio d’amministrazione fa eseguire una valutazione esterna indipendente dell’attuazione del regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce l’Agenzia. Dato che la proposta di regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004, la valutazione riguarderà anche la proposta stessa.

La valutazione determinerà il grado di efficacia con il quale l’Agenzia svolgerà le sue funzioni, compresi i nuovi compiti derivanti dalla proposta di regolamento. La valutazione riguarderà anche l’impatto dell’Agenzia e dei suoi metodi di lavoro e terrà conto dei punti di vista di tutte le parti interessate, sia a livello nazionale che a livello europeo.

Il consiglio di amministrazione riceve i risultati di questa valutazione e trasmette raccomandazioni su un’eventuale modifica del regolamento, sull’Agenzia e sui suoi metodi di lavoro alla Commissione, che può inviarle, corredate del suo parere e di opportune proposte, al Consiglio. Se necessario, sarà incluso un piano d’azione con relativo calendario. Sia i risultati della valutazione, sia le raccomandazioni sono rese pubbliche.

7. MISURE ANTIFRODE

L’esecuzione del bilancio dell’Agenzia è affidata al direttore esecutivo che illustrerà annualmente e nel dettaglio alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti tutte le entrate e le uscite relative all’esercizio precedente. Inoltre, il Servizio di audit interno della Commissione offrirà la sua assistenza per la gestione delle operazioni finanziarie dell’Agenzia controllando i rischi, verificando il rispetto delle norme con un parere indipendente sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo ed esprimendo raccomandazioni allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle operazioni e di assicurare un uso razionale delle risorse dell’Agenzia.

Quest’ultima organizzerà un sistema di audit interno simile a quello che la Commissione ha istituito nel quadro della sua ristrutturazione.

Il personale collaborerà pienamente con l’OLAF per combattere le frodi.

La Corte dei conti esaminerà i conti conformemente all’articolo 248 del trattato e pubblicherà una relazione annuale sulle attività dell’Agenzia.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale )

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Funzionari o agenti temporanei [23] (XX 01 01) | A*/AD |

B*, C*/AST |

Personale finanziato[24] con l’art. XX 01 02 |

Altro personale[25] finanziato con l’art. XX 01 04/05 |

TOTALE |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

Co ordinamento di tutte le attività relative ai nuovi compiti assegnati all’Agenzia per la creazione delle ‘squadre d’intervento rapido alle frontiere’, responsabili del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne terrestri, aeree e marittime.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l’anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (18 02 03 01 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale )

Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento NON APPLICABILE poiché non sono necessarie risorse supplementari.

Mio EUR (al terzo decimale )

Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) |

Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei |

Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02 |

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 – Comitati [27] |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 - Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento |

[pic][pic][pic]

[1] GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

[2] Doc. 14292/04 CONCL 3.

[3] Doc. 15914/05 REV 1 CONCL 3.

[4] Studio sull’attribuzione di competenze di esecuzione alle guardie di frontiera impegnate alle frontiere esterne dell’UE, realizzato da UNISYS (2006).

[5] Regolamento (CE) n. 562/2006 del 15 marzo 2006.

[6] I costi a carico della Agenzia sono i seguenti: spese di alloggio, spese di soggiorno, spese di viaggio e, eventualmente, i costi delle assicurazioni speciali e/o delle vaccinazioni.

[7] L’Agenzia può eventualmente acquistare attrezzature tecniche di controllo e sorveglianza per le squadre di intervento rapido, per esempio, strumenti di radiocomunicazione e binocoli per la visione notturna, ecc.

[8] GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

[9] GU C del , pag. .

[10] GU C del , pag. .

[11] GU C del , pag. .

[12] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[13] GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

[14] GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

[15] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

[16] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[17] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx in questione.

[18] Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[19] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[20] Punti 19 e 24 dell’accordo interistituzionale.

[21] Se la durata dell’azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[22] Quale descritto nella sezione 5.3.

[23] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[24] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[25] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

[26] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[27] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.