52006PC0397

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE {COM(2006) 398 definitivo } (SEC(2006) 947} /* COM/2006/0397 def. - COD 2006/0129 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.7.2006

COM(2006) 397 definitivo

2006/0129 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE

(presentata dalla Commissione) {COM(2006) 398 definitivo }(SEC(2006) 947}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta L’inquinamento chimico delle acque di superficie può perturbare gli ecosistemi acquatici, con la conseguente perdita di habitat e di biodiversità. Gli inquinanti possono accumularsi nella catena alimentare e recare danno ai predatori che consumano carne contaminata. Anche le persone sono esposte attraverso l’ambiente acquatico quando si cibano di pesce o di molluschi, quando bevono l'acqua e a volte anche quando si dedicano ad attività ricreative sull’acqua. Gli inquinanti possono ritrovarsi nell’ambiente anche a distanza di molti anni dal divieto di utilizzo e alcuni possono essere trasportati molto lontano e finire in zone distanti dalle fonti originarie. Gli inquinanti sono rilasciati nell’ambiente da varie fonti (agricole, industriali, inceneritori ecc.) sia come prodotti che come sottoprodotti emessi non deliberatamente, possono essere conseguenti ad un uso passato o essere contenuti in prodotti domestici di uso quotidiano. L’articolo 16 della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) definisce una strategia per far fronte all’inquinamento chimico delle acque. Il primo intervento nell'ambito di tale strategia è stata l'adozione di un elenco di sostanze prioritarie (decisione n. 2455/2001/CE), che annovera 33 sostanze che destano particolari timori a livello comunitario. La presente proposta intende garantire un livello elevato di protezione contro i rischi che tali sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti comportano per l’ambiente acquatico o attraverso di esso e per questo definisce degli standard di qualità ambientale (SQA). I necessari controlli sulle emissioni sono invece già stati adottati da vari atti comunitari nel corso degli anni. |

Contesto generale La prima normativa comunitaria riguardante l’inquinamento chimico delle acque risale al 1976 (con la direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità). In seguito, dal 1982 al 1990 sono state adottate varie direttive derivate che fissano valori limite di emissione e obiettivi di qualità ambientale per 18 inquinanti specifici (cfr. sotto). La direttiva quadro sulle acque ha introdotto una strategia aggiornata, esauriente ed efficace per l’inquinamento chimico delle acque di superficie. La direttiva quadro prevede l’abrogazione della direttiva 76/464/CEE entro un determinato arco di tempo (periodo transitorio), ma non sono contemplate disposizioni per abrogare le direttive derivate connesse. A norma dell’articolo 16 la Commissione deve presentare una proposta riguardante misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico. La prima iniziativa in tal senso è stata l’adozione della decisione n. 2455/2001/CE, che sostituisce l’elenco stilato dalla Commissione nel 1982; successivamente, la Commissione è stata invitata a presentare standard di qualità ambientale (a norma dell’articolo 16, paragrafo 7) e proposte per il controllo delle emissioni (articolo 16, paragrafi 6 e 8) per tali sostanze prioritarie. La presente proposta adempie a tale obbligo, ad esclusione dei controlli supplementari delle emissioni che non sono contemplati (per ulteriori informazioni, cfr. prosieguo del testo). Al contempo la proposta prevede l’abrogazione delle direttive derivate attualmente in vigore: 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, modificata dalle direttive 88/347/CEE e 90/415/CEE. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta La direttiva quadro sulle acque istituisce un quadro generale per una strategia finalizzata a combattere l’inquinamento delle acque di superficie. Sulla base della precedente normativa in questo settore, la direttiva 76/464/CEE e le relative direttive derivate (cfr. sopra) disciplinano aspetti analoghi a quelli indicati nella presente proposta, ma gli inquinanti non sono gli stessi; era inoltre necessario tener conto dell’evoluzione scientifica e tecnica. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Il Sesto programma d’azione per l’ambiente annovera le misure relative alle sostanze prioritarie tra le azioni cui dare la precedenza (articolo 7, paragrafo 2, lettera e) della decisione n. 1600/2002/CE). La presente proposta è finalizzata a tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in base al principio dello sviluppo sostenibile; contemporaneamente, il fatto di proporre SQA a livello comunitario garantisce l’armonizzazione delle condizioni economiche nel mercato interno, situazione che adesso non esiste visto che gli SQA nazionali in vigore variano considerevolmente tra gli Stati membri. Infine, la proposta e la comunicazione che la correda tengono interamente in considerazione gli obiettivi e le disposizioni di altre normative comunitarie, in particolare la politica sulle sostanze chimiche - compreso il sistema REACH e la direttiva sui pesticidi -, la direttiva IPPC e le strategie tematiche, in particolare quelle sull’ambiente marino e sull’uso sostenibile dei pesticidi. Questi strumenti e altri atti comunitari istituiscono i controlli delle emissioni di cui all’articolo 16, paragrafi 6 e 8, della direttiva quadro. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti Dal 2001 la Commissione ha consultato un forum rappresentativo dei soggetti interessati – il Forum consultivo di esperti sulle sostanze prioritarie – comprendente esperti degli Stati membri, dell’industria e delle ONG ambientaliste, in merito a tutti gli aspetti della proposta. La consultazione risponde alle disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva quadro sulle acque, che cita esplicitamente questa forma di consultazione. L’esercizio è consistito in 16 riunioni e varie tornate di consultazioni in forma scritta. |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Oltre ai verbali delle riunioni, sono disponibili vari documenti di base che raccolgono i risultati delle consultazioni, in particolare: la metodologia per definire gli SQA e le schede tecniche specifiche delle varie sostanze; un documento sui controlli dell’inquinamento, comprese le schede sullo screening in base alla fonte e tabelle dei provvedimenti comunitari esistenti per ciascuna sostanza; un rapporto del Gruppo di esperti sull’analisi e il monitoraggio; un rapporto sull’individuazione delle sostanze pericolose prioritarie; una relazione di studio sui potenziali impatti economici delle misure di controllo dell’inquinamento; una relazione di studio sugli standard di qualità ambientale (tasso di conformità e benefici derivanti dal conseguimento di tali standard). Nel giugno 2004 la Commissione ha inoltre consultato il Forum consultivo di esperti in merito ad un progetto di direttiva; informazioni più precise sulle osservazioni pervenute e sulle modalità con cui se ne è tenuto conto figurano nella valutazione d’impatto che correda il documento (SEC(2006)947 del 17.7.2006). |

Ricorso al parere di esperti |

Settori scientifici/di competenza interessati Gli esperti scientifici degli Stati membri e dell’industria sono stati regolarmente consultati nell’ambito del Forum consultivo di esperti. Per gli SQA la Commissione si è anche rivolta al Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (SCTEE), che ha adottato il proprio parere definitivo nel corso della 43a riunione plenaria del 28 maggio 2004. Il parere del comitato è stato ripreso quando si è proceduto alla definizione dei valori degli SQA; informazioni più precise sono contenute nel rapporto sugli SQA e nelle singole schede tecniche. |

Metodologia applicata Il Forum consultivo di esperti si è riunito a scadenze periodiche dal 2001 al 2004. È stata inoltre organizzata una consultazione più ampia, per iscritto. Infine, è stato consultato l'SCTEE secondo l'iter ufficiale. |

Principali organizzazioni/esperti consultati Si è proceduto a consultazioni periodiche di vari esperti in campo tecnico e scientifico in materia di inquinamento chimico in generale, di analisi e monitoraggio, di controlli delle emissioni, di standard di qualità ambientale, sostanze chimiche esistenti (nell’ambito del regolamento (CE) n. 793/93) e prodotti fitosanitari (direttiva 91/414/CEE); gli esperti provenivano da tutti i 25 Stati membri dell'UE, dai paesi candidati e dalla Norvegia. Sempre nello stesso esercizio sono stati consultati anche esperti e scienziati dell'industria, ad esempio di EUREAU, CEFIC, Eurochlor, ECPA, Eurometaux, UNICE ed esperti di ONG ambientaliste come il WWF e l’Ufficio ambientale europeo (EEB). Infine, 43 importanti organizzazioni industriali europee hanno risposto a un questionario sui potenziali impatti economici della proposta. |

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati C’è ampio consenso sul fatto che le sostanze pericolose comportino rischi potenzialmente gravi che possono avere conseguenze irreversibili. |

Per questo è stato definito un SQA basato sulla concentrazione massima ammissibile, finalizzato ad evitare conseguenze gravi e irreversibili, nel breve termine, agli ecosistemi a seguito di un’esposizione acuta, e un SQA medio annuo, che dovrebbe evitare conseguenze irreversibili sul lungo termine. L’SCTEE sottolinea, tuttavia, che l’esposizione acuta può avere anche conseguenze sul lungo periodo. L’SCTEE ha anche suggerito di fare ricorso ai dati scientifici più recenti, di garantire la coerenza con altri metodi di valutazione del rischio e ha fornito consulenze specifiche su singole sostanze. Inoltre, a seguito della vasta consultazione pubblica condotta nel giugno 2004 sulla proposta di direttiva, sono state modificate le proposte relative ai controlli supplementari delle emissioni, principalmente a causa dei costi. La consultazione ha infatti dimostrato che la soluzione più efficace sotto il profilo economico per conseguire gli obiettivi relativi alle sostanze prioritarie è quella di lasciare agli Stati membri la facoltà di definire il livello e la combinazione delle misure necessarie, basandosi essenzialmente sulla legislazione comunitaria esistente. |

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Tutti i documenti citati in precedenza sono consultabili al seguente indirizzo: europa.eu.int/comm/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm Il parere dell’SCTEE è consultabile su: http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm |

Valutazione dell'impatto In generale sono state prese in esame tre alternative principali. La prima prevedeva che non venisse presentata alcuna proposta, demandando agli Stati membri la possibilità di presentare misure aggiuntive di regolamentazione; la seconda era volta a definire a livello comunitario solo gli standard di qualità ambientale e la terza proponeva di istituire a livello comunitario gli SQA e le misure aggiuntive specifiche sul controllo delle emissioni. Riguardo agli standard di qualità ambientale si è deciso quasi subito di fissarli a livello comunitario, in considerazione del fatto che la direttiva quadro sulle acque prevede specificamente la necessità di garantire l’armonizzazione e la coerenza con altre normative comunitarie. Successivamente, nel processo di preparazione sono state prese in esame alcune alternative secondarie (cfr. relazione sulla valutazione d’impatto). Per quanto riguarda invece le misure di controllo dell’inquinamento è stato stabilito di demandare agli Stati membri l’adozione di misure supplementari specifiche, perché questa era l’alternativa più proporzionata ed efficace dal punto di vista dei costi. Non bisogna inoltre dimenticare che sono già in vigore (o stanno per esserlo) numerose normative comunitarie sul controllo delle emissioni che danno un importante contributo alla realizzazione degli obiettivi fissati nella direttiva quadro per le sostanze prioritarie. Nella relazione sulla valutazione d’impatto sono illustrati in maniera più esauriente gli impatti socioeconomici e i benefici ambientali di ciascuna delle tre soluzioni proposte. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Le principali componenti della proposta di direttiva si possono così sintetizzare: - istituzione di standard di qualità ambientale come previsto dall’articolo 16, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, compresa l’introduzione di un’area transitoria all’interno della quale i valori possono essere superati; - istituzione di un inventario degli scarichi, delle emissioni e delle perdite per verificare se gli obiettivi di riduzione o di cessazione delle emissioni sono soddisfatti; - abrogazione delle direttive derivate in vigore e indicate nell’allegato IX della direttiva quadro nonché definizione di disposizioni transitorie in merito, secondo quanto previsto dall’articolo 16, paragrafo 10, della direttiva quadro; - individuazione delle sostanze pericolose prioritarie tra le 14 sostanze oggetto di riesame a norma della decisione n. 2455/2001/CE. |

Base giuridica La presente direttiva riguarda principalmente la tutela dell’ambiente e pertanto la base giuridica è l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato, come per la direttiva quadro sulle acque. |

Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non ricade nell’ambito di competenza esclusiva della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi. |

Attualmente la maggior parte delle sostanze prioritarie è regolamentata attraverso standard nazionali di qualità ambientale che variano sensibilmente tra loro. Per garantire lo stesso livello di tutela dell’ambiente in tutti gli Stati membri e condizioni paritarie per gli operatori economici, è necessario istituire standard di qualità ambientale comunitari. Senza questo tipo di SQA gli Stati membri dovrebbero fissare standard nazionali entro la fine del 2006. La Commissione è favorevole ad un intervento comunitario su questo punto e attenderà pertanto l’esito del processo di codecisione per la presente proposta prima di procedere all’attuazione di questo obbligo da parte degli Stati membri. |

La definizione di SQA a livello comunitario permette inoltre di alleviare l’onere amministrativo degli Stati membri, senza contare il fatto che l’inquinamento chimico delle acque di superficie transfrontaliere può essere affrontato solo con un intervento transfrontaliero congiunto. |

La presente direttiva si limita a istituire SQA a livello comunitario, mentre la definizione di misure specifiche e supplementari di controllo delle emissioni è lasciata agli Stati membri visto che, per ottemperare alle disposizioni dell’articolo 16, paragrafi 6 e 8, della direttiva quadro, si devono applicare molti altri atti comunitari già in vigore. |

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità |

Lo strumento proposto è una direttiva che istituisce obiettivi di qualità ambientale che devono essere conseguiti entro il 2015. Per realizzare la proporzionalità nell’ambito delle misure di riduzione dell’inquinamento gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per decidere la combinazione più adeguata di provvedimenti specifici. Questa possibilità consentirà di tener conto delle specificità regionali e locali. |

Considerato l’ampio ambito di attuazione della direttiva quadro sulle acque e la clausola di salvaguardia prevista in caso di mancata adozione della presente proposta (articolo 16, paragrafo 8, della direttiva quadro), si ritiene che l’onere finanziario o amministrativo supplementare legato alla proposta dovrebbe essere minimo. |

Scelta dello strumento |

Strumento proposto: direttiva quadro. |

La Commissione propone un unico atto legislativo che istituisce tutte le disposizioni di cui all’articolo 16 della direttiva quadro, per poter disporre di un unico strumento semplificato. Lo strumento prescelto è la direttiva perché l’atto di base è una direttiva (2000/60/CE) e le misure richiedono un recepimento. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Simulazione, fase pilota e periodo transitorio |

La proposta prevede un periodo transitorio. |

Semplificazione |

La proposta semplifica la legislazione. |

La direttiva proposta in questa sede abroga cinque direttive particolari (82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, modificata dalle direttive 88/347/CEE e 90/415/CEE). La semplificazione si traduce nel fatto che una parte consistente degli obblighi di comunicazione delle informazioni previsti dalla decisione 95/337/CEE della Commissione decadrà. |

Abrogazione di disposizioni vigenti L’adozione della proposta determinerà l’abrogazione di normative in vigore. |

Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia |

La proposta prevede una clausola di riesame per la definizione degli SQA. Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva quadro sulle acque contempla un riesame generale della direttiva 2000/60/CE che comprenda le disposizioni dell'articolo 16 (cioè la presente direttiva). |

Tavola di concordanza Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |

Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo. |

Illustrazione dettagliata della proposta Articolo 1 – Oggetto. La direttiva istituisce standard di qualità ambientale. Articolo 2 e allegato I – Standard di qualità ambientale. Vengono istituiti standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti e le rispettive disposizioni riguardanti la verifica della conformità; questi aspetti sono ulteriormente specificati nell’allegato I. Gli SQA sono differenziati in base al tipo di acque di superficie: interne (fiumi e laghi) e altre acque (di transizione, costiere e territoriali). Vengono fissati due tipi di SQA: concentrazioni medie annue e concentrazioni massime ammissibili. Le prime sono utilizzate per la tutela contro gli effetti cronici e a lungo termine e le seconde contro gli effetti ecotossici a breve termine, diretti e acuti. Nel caso dei metalli il regime viene adeguato consentendo agli Stati membri di tener conto dei livelli di fondo e della biodisponibilità. Gli Stati membri dovranno obbligatoriamente utilizzare determinati metodi di calcolo, se definiti dalla Commissione. Per alcune sostanze vengono fissati SQA anche per il biota. Alcuni standard potrebbero dover essere riesaminati tra breve, sulla base dei risultati delle valutazioni dei rischi in corso nell’ambito di altre normative comunitarie: in particolare, è probabile che vengano modificati gli SQA provvisori per il nichel e il piombo, visto che al momento la Commissione non può prevedere i risultati delle valutazioni del rischio in corso per questi due metalli. Articolo 3 – Area transitoria di superamento dei valori. L’articolo definisce un’area transitoria in cui è possibile superare i valori fissati nelle vicinanze di scarichi da fonti puntuali per le parti dei corpi idrici nelle quali non è possibile rispettare gli SQA a causa dell’elevata presenza di inquinanti negli effluenti. Articolo 4 – Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite. L’articolo prevede la creazione di un inventario per i bacini idrografici inteso ad agevolare la verifica della conformità agli obiettivi di riduzione delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di sostanze prioritarie e di cessazione o eliminazione graduale delle emissioni, degli scarichi e delle perdite delle sostanze pericolose prioritarie. La scadenza fissata per arrestare le emissioni, gli scarichi e le perdite è il 2025. Articolo 5 e allegato II – Individuazione delle sostanze pericolose prioritarie. L’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque stabilisce che occorre individuare, nell’ambito delle sostanze prioritarie, le sostanze pericolose prioritarie. Nella decisione n. 2455/2001/CE sono proposte 14 sostanze prioritarie da riesaminare per quanto riguarda la loro classificazione definitiva come sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie. Di queste sostanze, due sono ora proposte come sostanze pericolose prioritarie, mentre per le altre 12 è confermata la classificazione di sostanze prioritarie. Articoli 6, 7 e 8 – Modifica e abrogazione delle direttive derivate. Gli standard di qualità fissati da queste direttive sono ora integrati nella presente proposta e vengono dunque abrogati a partire dall’entrata in vigore della presente direttiva. Articolo 9, 10 e 11 – Disposizioni in materia di recepimento, entrata in vigore e destinatari. |

1. 2006/0129 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

2. L’inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l’ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l’accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e una minaccia per la salute umana.

3. Nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente[5] si stabilisce che l’ambiente, la salute e la qualità della vita sono priorità ambientali fondamentali del sesto programma d'azione per l'ambiente e si sottolinea, in particolare all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), la necessità di formulare una normativa più specifica nel settore della politica delle acque.

4. La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque[6] definisce una strategia per combattere l’inquinamento idrico e l’articolo 16 invoca altre misure specifiche riguardanti il controllo dell’inquinamento e gli standard di qualità ambientali (SQA).

5. Dal 2000 sono stati approvati numerosi atti comunitari applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo dell’inquinamento ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell’ambito di applicazione di altre normative comunitarie in vigore. Occorre pertanto privilegiare l’attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli che possono rappresentare dei duplicati.

6. Per quanto riguarda i controlli delle emissioni delle sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e fonti diffuse di cui all’articolo 16, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2000/60/CE, sembra più proporzionato ed economicamente efficace che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, ove necessario introducano misure adeguate di controllo nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun bacino idrografico a norma dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.

7. La decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE[7] istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie delle quali occorre eliminare gradualmente o arrestare le emissioni, gli scarichi e le perdite. Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e devono essere classificate.

8. Nell’ottica dell’interesse comunitario e al fine di garantire una regolamentazione più efficace in materia di tutela delle acque di superficie, è opportuno fissare SQA a livello comunitario per gli inquinanti classificati come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati membri la facoltà di definire eventuali norme nazionali per gli altri inquinanti, ferma restando l'applicazione delle norme comunitarie del caso. Tuttavia, otto inquinanti, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE[8] e appartengono al gruppo di sostanze per le quali è necessario raggiungere un buono stato chimico entro il 2015, non sono stati inseriti nell’elenco di sostanze prioritarie. Gli standard comuni fissati per questi inquinanti si sono tuttavia rivelati utili ed è pertanto opportuno che essi continuino ad essere disciplinati a livello comunitario.

9. Pertanto, le disposizioni riguardanti gli attuali obiettivi di qualità ambientale definite nella direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini[9], nella direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio[10], nella direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini[11], nella direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano[12] e nella direttiva 86/280/CEE risulteranno superate e devono quindi essere soppresse.

10. L’ambiente acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a breve e a lungo termine; per questo motivo per definire gli SQA occorre basarsi sui dati relativi agli effetti acuti e agli effetti cronici delle sostanze. Ai fini di un’adeguata protezione dell’ambiente acquatico e della salute umana occorre fissare standard di qualità medi annui in grado di garantire una protezione nei confronti dell’esposizione a lungo termine e concentrazioni massime ammissibili per garantire la protezione contro l’esposizione a breve termine.

11. Considerata la mancanza di informazioni sufficienti e adeguate sulle concentrazioni delle sostanze prioritarie nel biota e nei sedimenti all’interno della Comunità e visto che le informazioni sulle acque di superficie offrono apparentemente una base sufficiente per garantire una protezione generale e un controllo efficace dell’inquinamento, in questa fase è opportuno limitare la definizione di SQA alle sole acque di superficie. Per l’esaclorobenzene, l’esaclorobutadiene e il mercurio non è tuttavia possibile garantire una protezione contro gli effetti indiretti e l’avvelenamento secondario semplicemente fissando SQA per le acque di superficie a livello comunitario; in questi casi, pertanto, occorre fissare SQA per il biota. Per garantire agli Stati membri una certa flessibilità legata alla strategia di monitoraggio nazionale, essi devono poter monitorare questi SQA e successivamente verificarne la conformità nel biota oppure convertirli negli SQA fissati per le acque superficiali. È inoltre compito degli Stati membri definire gli SQA per i sedimenti o il biota, se ciò si rivela necessario e opportuno per integrare gli SQA istituiti in ambito comunitario. Infine, poiché i sedimenti e il biota rimangono matrici importanti perché consentono agli Stati membri di monitorare la presenza di alcune sostanze per valutare l’impatto sul lungo periodo delle attività antropiche e le relative tendenze, gli Stati membri devono far sì che gli attuali livelli di contaminazione nel biota e nei sedimenti non aumentino.

12. Per quanto riguarda il piombo, il nichel e i relativi composti non si è ancora concluso il dibattito in seno all’Ufficio europeo delle sostanze chimiche/Centro comune di ricerca sulle valutazioni del rischio e non è pertanto possibile definire standard di qualità definitivi per questi elementi. È pertanto opportuno indicare chiaramente che tali standard sono provvisori.

13. Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano[13] e gestire i corpi idrici superficiali utilizzati per l’estrazione di acqua potabile a norma dell’articolo 7 della direttiva 2000/60/CE. La presente direttiva deve pertanto essere attuata fatte salve tali disposizioni che possono comportare la definizione di standard più rigorosi.

14. Può accadere che non sia possibile rispettare gli SQA in prossimità degli scarichi da fonti puntuali, perché in genere le concentrazioni degli inquinanti negli scarichi sono più elevate delle concentrazioni ambiente nelle acque. Gli Stati membri devono pertanto poter tener conto di questo dato quando verificano la conformità agli SQA individuando un’area transitoria per ciascuno scarico pertinente, nella quale i valori possono essere superati. Per garantire che tali aree siano limitate, queste devono essere definite in applicazione dell’articolo 10 della direttiva 2000/60/CE e di altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario. Poiché gli sviluppi a livello di tecniche di trattamento e di innovazione tecnologica, come le migliori tecniche disponibili, potranno in futuro permettere di ridurre le concentrazioni di inquinanti in prossimità dei punti di scarico, gli Stati membri devono far sì che le aree transitorie si riducano di conseguenza.

15. Occorre verificare la conformità agli obiettivi di arresto o eliminazione graduale delle emissioni e scarichi e di riduzione dell’inquinamento definiti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE e rendere la valutazione della conformità a tali obblighi un’operazione trasparente, in particolare per quanto riguarda le emissioni, gli scarichi e le perdite di origine antropica definiti significativi e non significativi. Le scadenze per l’arresto, l’eliminazione graduale e la riduzione dell’inquinamento devono inoltre essere correlate ad un inventario. Deve inoltre essere possibile valutare l’applicazione dell’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, della direttiva 2000/60/CE. Serve anche uno strumento adeguato per quantificare le perdite di sostanze che avvengono naturalmente o che si producono attraverso processi naturali, in quanto è impossibile arrestare o eliminare gradualmente le perdite provocate da tutte le fonti potenziali. Per rispondere a tutte queste esigenze gli Stati membri devono istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite per ciascun bacino idrografico situato sul loro territorio.

16. Per evitare che la creazione di tali inventari si sovrapponga ad altre attività analoghe e per garantire che questi siano coerenti con altri strumenti esistenti ai fini della tutela delle acque di superficie, gli Stati membri devono utilizzare le informazioni raccolte nell'ambito della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio[14].

17. Per rispecchiare al meglio le proprie esigenze, gli Stati membri devono poter scegliere un periodo di riferimento adeguato della durata di un anno per misurare le principali voci presenti nell’inventario. Occorre tuttavia tener conto del fatto che le perdite conseguenti all’applicazione di pesticidi possono variare notevolmente da un anno all’altro, ad esempio a causa del diverso tasso di irrorazione, dovuto a sua volta alle diverse condizioni climatiche. Per questo motivo, nel caso di alcune sostanze disciplinate dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari[15], gli Stati membri devono avere la possibilità di scegliere un periodo di riferimento triennale per tali sostanze.

18. Per ottimizzare l’uso dell’inventario è opportuno fissare una scadenza entro la quale la Commissione deve verificare se gli Stati membri hanno adottato tutte le misure necessarie per conseguire gli obiettivi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE.

19. Il documento di orientamento tecnico per la valutazione del rischio redatto a corredo della direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio[16], del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio[17] e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi[18], istituisce criteri per individuare le sostanze persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e le sostanze che destano preoccupazioni analoghe, in particolare le sostanze molto persistenti e altamente bioaccumulabili, di cui alla direttiva 2000/60/CE. Per garantire l’omogeneità tra i vari atti legislativi comunitari è opportuno che tali criteri siano i soli applicabili alle sostanze in fase di riesame a norma della decisione n. 2455/2001/CE e che l’allegato X della direttiva 2000/60/CE sia modificato e sostituito di conseguenza.

20. Gli obblighi contemplati dalle direttive elencate nell’allegato IX della direttiva 2000/60/CE figurano già nella direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento[19] e agli articoli 8 e 10 e all’articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e h), della direttiva 2000/60/CE e in altre disposizioni della medesima direttiva; inoltre se gli standard di qualità ambientale sono mantenuti o rivisti deve essere garantito lo stesso livello di protezione. Per adottare un approccio coerente alla problematica dell’inquinamento chimico delle acque di superficie e per semplificare e rendere più chiara la normativa comunitaria in vigore in quel campo, è opportuno abrogare, come prevede l’articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2000/60/CE e a decorrere dal 2012, le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE.

21. Le raccomandazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE, in particolare quelle del Comitato scientifico consultivo della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, sono state prese in considerazione.

22. Poiché gli obiettivi della presente direttiva – cioè l’adozione di standard di qualità ambientale per le acque – non possono essere conseguiti sufficientemente dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati con maggiore efficacia a livello comunitario, vista la necessità di mantenere lo stesso livello di protezione delle acque superficiali in tutta la Comunità, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato CE. In base al principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

23. Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[20],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti.

Articolo 2

Standard di qualità ambientale

1. Gli Stati membri garantiscono che la composizione delle loro acque di superficie risponda agli standard di qualità ambientale fissati per le sostanze prioritarie, espressi come media annua e come concentrazione massima ammissibile, che figurano all’allegato I, parte A, e agli standard di qualità ambientale fissati per gli inquinanti che figurano all’allegato I, parte B.

Gli Stati membri garantiscono la conformità agli standard di qualità ambientale secondo le disposizioni dell’allegato I, parte C.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, le concentrazioni delle sostanze elencate all’allegato I, parti A e B, non aumentino nei sedimenti e nel biota.

3. Gli Stati membri garantiscono che le concentrazioni di esaclorobenzene, esaclorobutadiene e mercurio indicate di seguito non vengano superate nei tessuti (peso a umido) di pesci, molluschi, crostacei e altro biota:

a) 10 µg/kg per l’esaclorobenzene,

b) 55 µg/kg per l’esaclorobutadiene,

c) 20 µg/kg per il metilmercurio.

Al fine di monitorare la conformità agli standard di qualità ambientale delle sostanze elencate al primo comma, gli Stati membri introducono uno standard più severo per le acque in sostituzione dello standard dell’allegato I, parte A, oppure definiscono uno standard supplementare per il biota.

4. La Commissione esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese le conclusioni delle valutazioni del rischio di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/60/CE, ed eventualmente propone la revisione degli standard di qualità ambientale che figurano all’allegato I, parti A e B, della presente direttiva.

5. La Commissione può istituire, seguendo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, i metodi di calcolo obbligatori menzionati nell’allegato I, parte C, punto 3, secondo paragrafo, della presente direttiva.

Articolo 3

Area transitoria di superamento dei valori

1. Gli Stati membri designano aree transitorie nell’ambito delle quali le concentrazioni di uno o più inquinanti possono superare gli standard di qualità ambientale applicabili a condizione che tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard.

2. In ciascun caso gli Stati membri delimitano l’estensione delle parti dei corpi idrici superficiali adiacenti ai punti di scarico suscettibili di essere classificate come aree transitorie di superamento, tenuto conto delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.

Gli Stati membri descrivono ogni delimitazione nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici di cui all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

3. Gli Stati membri procedono al riesame delle autorizzazioni di cui alla direttiva 96/61/CE o mettono in atto la disciplina preventiva di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE, al fine di ridurre progressivamente l’estensione di ciascuna area transitoria di superamento ai sensi del paragrafo 1 che viene individuata nei corpi idrici interessati da scarichi di sostanze prioritarie.

4. La Commissione può definire, secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, il metodo che gli Stati membri devono applicare per individuare le aree transitorie di superamento dei valori prestabiliti.

Articolo 4

Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite

1. In base alle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006, gli Stati membri istituiscono un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli inquinanti inseriti nell’allegato I, parti A e B, e relativi a ciascun bacino idrografico o parte di esso all’interno del loro territorio.

2. Il periodo di riferimento per la misurazione dei valori degli inquinanti da inserire negli inventari del paragrafo 1 deve essere un anno compreso tra il 2007 e il 2009.

Tuttavia, per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come media degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli inventari predisposti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i rispettivi periodi di riferimento, in concomitanza con i piani di gestione dei bacini idrografici da presentare a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

4. Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell’ambito del riesame delle analisi indicate all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l’anno precedente a quello in cui deve essere ultimata l’analisi. Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento dell’analisi.

Gli Stati membri pubblicano gli inventari aggiornati nei rispettivi aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

5. La Commissione verifica che le emissioni, gli scarichi e le perdite che risultano dall’inventario siano conformi, entro il 2025, agli obblighi di riduzione dell’inquinamento o di arresto delle emissioni, degli scarichi e delle perdite istituiti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE.

6. La Commissione può definire, seguendo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, il metodo di calcolo che gli Stati membri devono utilizzare per l’istituzione degli inventari.

Articolo 5

Modifica della direttiva 2000/60/CE

L’allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal testo dell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 6

Modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE e 84/491/CEE

L’allegato II delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE e 84/491/CEE è soppresso.

Articolo 7

Modifica della direttiva 86/280/CEE

Le voci della rubrica B delle sezioni da I a XI della direttiva 86/280/CEE sono soppresse.

Articolo 8

Abrogazione

1. Le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE sono abrogate a decorrere dal 22 dicembre 2012.

2. Prima del 22 dicembre 2012 gli Stati membri possono procedere al monitoraggio e alla comunicazione dei dati a norma degli articoli 5, 8 e 15 della direttiva 2000/60/CE anziché applicare le disposizioni in materia delle direttive indicate al paragrafo 1.

Articolo 9

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I: STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER LE SOSTANZE PRIORITARIE E ALCUNI ALTRI INQUINANTI

PARTE A: Standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie nelle acque di superficie

AA: media annua

MAC: concentrazione massima ammissibile

Unità di misura: [µg/l]

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

N. | Denominazione della sostanza | Numero CAS | SQA-AA[21] Acque superficiali interne | SQA-AA21 Altre acque di superficie | SQA-MAC[22] Acque superficiali interne | SQA-MAC22 Altre acque di superficie |

(1) | Alacloro | 15972-60-8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |

(2) | Antracene | 120-12-7 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |

(3) | Atrazina | 1912-24-9 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,0 |

(4) | Benzene | 71-43-2 | 10 | 8 | 50 | 50 |

(5) | Pentabromodifeniletere[23] | 32534-81-9 | 0,0005 | 0,0002 | non applicabile | non applicabile |

(6) | Cadmio e composti (in funzione della classe di durezza dell’acqua[24]) | 7440-43-9 | ≤ 0,08 (Classe 1) 0,08 (Classe 2) 0,09 (Classe 3) 0,15 (Classe 4) 0,25 (Classe 5) | 0,2 | ≤ 0,45 (Classe 1) 0,45 (Classe 2) 0,6 (Classe 3) 0,9 (Classe 4) 1,5 (Classe 5) |

(7) | Alcani, C10-13, cloro | 85535-84-8 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,4 |

(8) | Clorfenvinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

N. | Denominazione della sostanza | Numero CAS | SQA-AA21 Acque superficiali interne | SQA-AA21 Altre acque di superficie | SQA-MAC22 Acque superficiali interne | SQA-MAC22 Altre acque di superficie |

(9) | Clorpirifos | 2921-88-2 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 |

(10) | 1,2-Dicloroetano | 107-06-2 | 10 | 10 | non applicabile | non applicabile |

(11) | Diclorometano | 75-09-2 | 20 | 20 | non applicabile | non applicabile |

(12) | Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) | 117-81-7 | 1,3 | 1,3 | non applicabile | non applicabile |

(13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 |

(14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,0005 | 0,01 | 0,004 |

(15) | Fluorantene | 206-44-0 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |

(16) | Esaclorobenzene | 118-74-1 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |

(17) | Esaclorobutadiene | 87-68-3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |

(18) | Esaclorocicloesano | 608-73-1 | 0,02 | 0,002 | 0,04 | 0,02 |

(19) | Isoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |

(20) | Piombo e composti | 7439-92-1 | 7,2 | 7,2 | non applicabile | non applicabile |

(21) | Mercurio e composti | 7439-97-6 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |

(22) | Naftalene | 91-20-3 | 2,4 | 1,2 | non applicabile | non applicabile |

(23) | Nichel e composti | 7440-02-0 | 20 | 20 | non applicabile | non applicabile |

(24) | Nonilfenolo | 25154-52-3 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 2,0 |

(25) | Octilfenolo | 1806-26-4 | 0,1 | 0,01 | non applicabile | non applicabile |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

N. | Denominazione della sostanza | Numero CAS | SQA-AA21 Acque superficiali interne | SQA-AA21 Altre acque di superficie | SQA-MAC22 Acque superficiali interne | SQA-MAC22 Altre acque di superficie |

(26) | Pentaclorobenzene | 608-93-5 | 0,007 | 0,0007 | non applicabile | non applicabile |

(27) | Pentaclorofenolo | 87-86-5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 |

(28) | Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)[25] | non applicabile | non applicabile | non applicabile | non applicabile | non applicabile |

Benzo(a)pirene | 50-32-8 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |

Benzo(b)fluorantene | 205-99-2 | Σ=0,03 | Σ=0,03 | non applicabile | non applicabile |

Benzo(k)fluorantene | 207-08-9 |

Benzo(g,h,i)perilene | 191-24-2 | Σ=0,002 | Σ=0,002 | non applicabile | non applicabile |

Indeno(1,2,3-cd)pirene | 193-39-5 |

(29) | Simazina | 122-34-9 | 1 | 1 | 4 | 4 |

(30) | Tributilstagno (composti) | 688-73-3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0015 |

(31) | Triclorobenzeni (tutti gli isomeri) | 12002-48-1 | 0,4 | 0,4 | non applicabile | non applicabile |

(32) | Triclorometano | 67-66-3 | 2,5 | 2,5 | non applicabile | non applicabile |

(33) | Trifluralin | 1582-09-8 | 0,03 | 0,03 | non applicabile | non applicabile |

PARTE B: Standard di qualità ambientale (SQA) per altri inquinanti

AA: media annua

MAC: concentrazione massima ammissibile

Unità di misura: [µg/l]

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

N. | Denominazione della sostanza | Numero CAS | SQA-AA21 Acque superficiali interne | SQA-AA21 Altre acque di superficie | SQA-MAC22 Acque superficiali interne | SQA-MAC22 Altre acque di superficie |

(1) | DDT totale[26] | non applicabile | 0,025 | 0,025 | non applicabile | non applicabile |

p,p'-DDT | 50-29-3 | 0,01 | 0,01 | non applicabile | non applicabile |

(2) | Aldrin | 309-00-2 | Σ=0,010 | Σ=0,005 | non applicabile | non applicabile |

(3) | Dieldrin | 60-57-1 |

(4) | Endrin | 72-20-8 |

(5) | Isodrin | 465-73-6 |

(6) | Tetracloruro di carbonio | 56-23-5 | 12 | 12 | non applicabile | non applicabile |

(7) | Tetracloroetilene | 127-18-4 | 10 | 10 | non applicabile | non applicabile |

(8) | Tricloroetilene | 79-01-6 | 10 | 10 | non applicabile | non applicabile |

PARTE C: Conformità agli standard di qualità ambientale

1. Colonne 4 e 5: per ciascun corpo idrico superficiale, gli SQA-AA sono rispettati se, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all'interno del corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni rilevate in diversi periodi dell'anno è inferiore allo standard prescritto.

2. Colonne 6 e 7: per ciascun corpo idrico superficiale, gli SQA relativi alla concentrazione massima ammissibile sono rispettati se la concentrazione rilevata in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio all’interno del corpo idrico non supera lo standard prescritto.

3. Gli standard di qualità ambientale (SQA) definiti nel presente allegato sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua; fanno eccezione il cadmio, il piombo, il mercurio e il nichel (di seguito "metalli"). Per i metalli l’SQA si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 µm o altro pretrattamento equivalente.

Se le concentrazioni di fondo naturali dei metalli sono superiori al valore fissato per l’SQA o se la durezza, il pH o altri parametri di qualità dell’acqua incidono sulla biodisponibilità dei metalli, gli Stati membri possono tener conto di questo fattore quando valutano i risultati del monitoraggio rispetto agli SQA fissati. Se decidono di tener conto di questo elemento, sono tenuti ad applicare i metodi di calcolo elaborati a norma dell’articolo 2, paragrafo 5.

ALLEGATO II: MODIFICA DELL’ALLEGATO X DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE

L’allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal seguente testo:

“ALLEGATO X ELENCO DELLE SOSTANZE PRIORITARIE IN MATERIA DI ACQUE (*)

Numero | Numero CAS1 | Numero UE2 | Denominazione della sostanza prioritaria | Identificata some sostanza pericolosa prioritaria |

(1) | 15972-60-8 | 240-110-8 | Alacloro |

(2) | 120-12-7 | 204-371-1 | Antracene | X |

(3) | 1912-24-9 | 217-617-8 | Atrazina |

(4) | 71-43-2 | 200-753-7 | Benzene |

(5) | non applicabile | non applicabile | Difeniletere bromato (**) | X (***) |

(6) | 7440-43-9 | 231-152-8 | Cadmio e composti | X |

(7) | 85535-84-8 | 287-476-5 | Alcani, C10-13, cloro (**) | X |

(8) | 470-90-6 | 207-432-0 | Clorfenvinfos |

(9) | 2921-88-2 | 220-864-4 | Clorpirifos |

(10) | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2-dicloroetano |

(11) | 75-09-2 | 200-838-9 | Diclorometano |

(12) | 117-81-7 | 204-211-0 | Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) |

(13) | 330-54-1 | 206-354-4 | Diuron |

(14) | 115-29-7 | 204-079-4 | Endosulfan | X |

959-98-8 | non applicabile | (Alfa-endosulfan) |

(15) | 206-44-0 | 205-912-4 | Fluorantene (****) |

(16) | 118-74-1 | 204-273-9 | Esaclorobenzene | X |

(17) | 87-68-3 | 201-765-5 | Esaclorobutadiene | X |

(18) | 608-73-1 | 210-158-9 | Esaclorocicloesano | X |

58-89-9 | 200-401-2 | (gamma-isomero, Lindano) |

(19) | 34123-59-6 | 251-835-4 | Isoproturon |

(20) | 7439-92-1 | 231-100-4 | Piombo e composti |

(21) | 7439-97-6 | 231-106-7 | Mercurio e composti | X |

(22) | 91-20-3 | 202-049-5 | Naftalene |

(23) | 7440-02-0 | 231-111-14 | Nichel e composti |

(24) | 25154-52-3 | 246-672-0 | Nonilfenolo | X |

104-40-5 | 203-199-4 | 4-(para)nonilfenolo |

(25) | 1806-26-4 | 217-302-5 | Octilfenolo |

140-66-9 | non applicabile | (Para-terz-octilfenolo) |

(26) | 608-93-5 | 210-172-5 | Pentaclorobenzene | X |

(27) | 87-86-5 | 231-152-8 | Pentaclorofenolo |

(28) | non applicabile | non applicabile | Idrocarburi policiclici aromatici | X |

50-32-8 | 200-028-5 | (Benzo(a)pirene) |

205-99-2 | 205-911-9 | (Benzo(b)fluorantene) |

191-24-2 | 205-883-8 | (benzo(g,h,i)perilene) |

207-08-9 | 205-916-6 | (Benzo(k)fluorantene) |

193-39-5 | 205-893-2 | (Indeno(1,2,3-cd)pirene) |

(29) | 122-34-9 | 204-535-2 | Simazina |

(30) | 688-73-3 | 211-704-4 | Tributilstagno (composti) | X |

36643-28-4 | non applicabile | Tributilstagno-catione |

(31) | 12002-48-1 | 234-413-4 | Triclorobenzeni |

120-82-1 | 204-428-0 | (1,2,4-triclorobenzene) |

(32) | 67-66-3 | 200-663-8 | Triclorometano (cloroformio) |

(33) | 1582-09-8 | 216-428-8 | Trifluralin |

1 CAS: Chemical Abstract Services.

2 Numero UE: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o Lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

(*) Nel caso di gruppi di sostanze, (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative.

(**) Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.

(***) Solo pentabromodifenil etere (Numero CAS 32534-81-9).

(****) Il fluorantene è stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici più pericolosi.”

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU L 242 del 10.9.2003, pag. 81.

[6] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.).

[7] GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.

[8] GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

[9] GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

[10] GU L 291 del 21.10.1983, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

[11] GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

[12] GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

[13] GU L 330 del 5.12.1998, pag.32.

[14] GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

[15] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/19/CE della Commissione (GU L 44 del 15.2.2006, pag. 15).

[16] GU L 227 dell’8.9.1993, pag. 9-18.

[17] GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

[18] GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

[19] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

[20] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[21] Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-AA).

[22] Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-MAC). Quando compare la dicitura “non applicabile” riferita agli SQA-MAC, i valori SQA-AA tutelano anche contro i picchi di inquinamento di breve termine, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta..

[23] Per il gruppo di sostanze prioritarie “difenileteri bromati” (voce n. 5) elencate nella decisione n. 2455/2001/CE, viene fissato un SQA solo per il pentabromodifeniletere.

[24] Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della durezza dell’acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: Classe 1: <40 mg CaCO3/l, Classe 2: da 40 a <50 mg CaCO3/l, Classe 3: da 50 a[25] <100 mg CaCO3/l, Classe 4: da 100 a <200 mg CaCO3/l e Classe 5: ≥200 mg CaCO3/l.

[26] Per il gruppo di sostanze prioritarie “idrocarburi policiclici aromatici” (voce n. 28) è necessario rispettare ogni singolo SQA, cioè l’SQA per il benzo(a)pirene, l’SQA relativo alla somma di benzo(b)fluorantene e benzo(k)fluorantene e l’SQA relativo alla somma di benzo(g,h,i)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

[27] Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis( p -clorofenil)etano (Numero CAS 50-29-3); 1,1,1-tricloro-2( o -clorofenil)-2-( p -clorofenil)etano (Numero CAS 789-02-6); 1,1-dicloro-2,2 bis( p -clorofenil)etilene (Numero CAS 72-55-9) e 1,1-dicloro-2,2 bis( p -clorofenil)etano (Numero CAS 72-54-8).