52006PC0383(02)

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) /* COM/2006/0383 def. - CNS 2006/0126 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.7.2006

COM(2006) 383 definitivo

2006/0125 (CNS)

2006/0126 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Con il regolamento CE n. 2424/2001 e la decisione 2001/886/GAI il Consiglio ha affidato alla Commissione il compito di sviluppare il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Obiettivo delle presenti proposte è modificare il regolamento e la decisione menzionati per prorogare al 31 dicembre 2007 il termine previsto per lo sviluppo del SIS II e permettere l’attribuzione dello stanziamento necessario. Le proposte stabiliscono inoltre che il sistema, durante la fase di sviluppo, avrà sede in Francia e Austria. |

120 | Contesto generale Il Sistema d'informazione Schengen (SIS), istituito in conformità del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea. L’attuale struttura del SIS non è congegnata in modo da poter funzionare per un numero accresciuto di Stati membri dell'Unione europea dopo l'allargamento, né per gli altri paesi che saranno collegati al SIS II. Inoltre, per beneficiare dei più recenti sviluppi nel settore della tecnologia dell'informazione e rendere possibile l'introduzione di nuove funzioni, nel 2001 si è deciso di sviluppare un nuovo Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). La necessità di prolungare di un anno il mandato iniziale del Consiglio alla Commissione si spiega con diversi fattori: la sospensione temporanea dei lavori decisa con ordinanza, successivamente revocata, del Tribunale di primo grado (T-447/04), relativa alla procedura di appalto per lo sviluppo del SIS II; l'infrastruttura di comunicazione S-Testa, finanziata dal programma IDABC, che non sarà operativa come previsto nella fase di sperimentazione iniziale, e lo scarso grado di preparazione e le incertezze sui siti su cui sviluppare il sistema, nonché la complessità del progetto che hanno inciso anch'essi sulla programmazione. La scelta dei siti per lo sviluppo del sistema, in Francia e in Austria, è conforme alle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 2004, che stipulano: "1. L’elemento centrale del SIS II sarà ubicato a Strasburgo e la gestione operativa e la responsabilità dei contatti con la Commissione per questa sede spetteranno alla Francia. 2. Il sistema di continuità operativa sarà ubicato a Salisburgo, fatti salvi taluni accordi che saranno necessari prima che il sito diventi operativo. In tale ipotesi la gestione operativa e la responsabilità dei contatti con la Commissione per questa sede spetteranno all’Austria." |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta - Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (articoli da 92 a 119) - Regolamento (CE) n. 871/2004, del 29 aprile 2004, del Consiglio relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo. - Decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo. - Regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli. La Convenzione e i tre atti normativi citati costituiscono l'attuale quadro normativo del SIS, che sarà sostituito dal futuro SIS II. La Commissione ha presentato una proposta di regolamento e una proposta di decisione sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione SIS II (documenti COM (2005) 230 e 236) e un'altra proposta di regolamento sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione SIS II dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (documento COM (2005) 237). |

141 | Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione Non applicabile. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli esperti degli Stati membri sono attivamente coinvolti nello sviluppo del SIS II, in particolare nel quadro del comitato SIS II. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Non applicabile. |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione d'impatto Non è richiesta una valutazione di impatto per la presente proposta, che non fa parte del programma di lavoro della Commissione per il 2006. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte Obiettivo delle proposte è modificare il regolamento (CE) n. 2424/2001 e la decisione 2001/886/GAI per prorogare al 31 dicembre 2007 il termine per lo sviluppo del SIS II e designare i siti per l’installazione e lo sviluppo definitivo del sistema. Ciò implica l'obbligo per gli Stati membri competenti di fornire le infrastrutture e i mezzi per ospitare il sistema, con la possibilità di ricevere una sovvenzione comunitaria a tale scopo. |

310 | Base giuridica Base giuridica del regolamento è l'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea. Il riferimento al trattato è identico a quello dell’atto da modificare. Basi giuridiche della decisione sono l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b) e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea. Il riferimento al trattato è identico a quello dell’atto da modificare. |

Principio di sussidiarietà |

321 | L’obiettivo dell’azione proposta, istituire cioè un sistema comune d’informazione relativo a certe categorie di persone e oggetti mediante un sistema informatico, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri. |

324 | Il SIS II è necessario per attuare le politiche comuni dell’Unione europea e rappresenta un presupposto fondamentale per garantire uno spazio senza controlli interni. |

327 | Il compito della Comunità si limita allo sviluppo dell'elemento centrale del SIS II e della relativa infrastruttura di comunicazione. Agli Stati membri compete sviluppare il proprio sistema nazionale, che garantirà agli utenti finali l’accesso ai servizi del SIS II. |

Entrambe le proposte rispettano pertanto il principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità Le proposte rispettano il principio di proporzionalità per la seguente ragione. |

331 | Gli Stati membri godono di piena discrezionalità per quanto riguarda le modalità amministrative e finanziarie di attuazione del proprio sistema nazionale. Le misure di preparazione nazionali devono tuttavia integrarsi nella programmazione generale dello sviluppo del SIS II. La Commissione fornisce le specifiche tecniche per le interfacce nazionali che garantiscano una connessione rapida e uno scambio perfetto dei dati tra i sistemi nazionali e il SIS II. |

332 | Il regolamento (CE) n. 2424/2001 e la decisione 2001/886/GAI da modificare stabiliscono, per le misure attuative del SIS II con forti implicazioni finanziarie, una procedura di regolamentazione che resta applicabile. |

Scelta degli strumenti |

341 | Strumenti proposti: un regolamento e una decisione. |

342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per il seguente motivo. Obiettivo della proposta di regolamento è modificare un altro regolamento e obiettivo della proposta di decisione è modificare un’altra decisione; pertanto, per il principio del parallelismo della forma, l’atto di modifica deve avere la stessa forma dell'atto da modificare. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

401 | La proroga del mandato e il completamento dello sviluppo del SIS II nel 2007 richiederanno risorse finanziarie supplementari già previste nel PPB (progetto preliminare di bilancio) 2007. I costi supplementari riguarderanno la rete, il ridimensionamento dell’elemento centrale e il supporto ai siti sui quali è sviluppato il sistema. |

1. 2006/0125 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2424/2001 costituisce, insieme alla decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), il necessario fondamento giuridico per l'inserimento nel bilancio dell'Unione degli stanziamenti necessari per lo sviluppo del SIS II e l'esecuzione del bilancio ad esso relativa. Il regolamento (CE) n. 2424/2001 e la decisione 2001/886/GAI scadono entrambi il 31 dicembre 2006.

(2) Lo sviluppo del SIS II chiede tempi più lunghi del previsto, pertanto sarà necessario prevedere stanziamenti di bilancio oltre il 31 dicembre 2006.

(3) Occorre quindi prolungare il periodo di validità del regolamento (CE) n. 2424/2001 affinché la Commissione possa eseguire il bilancio nel 2007 e completare il progetto per lo sviluppo del SIS II, compresa la creazione dell’infrastruttura di comunicazione.

(4) Le conclusioni del Consiglio del 29 aprile 2004 stabiliscono che per la fase di sviluppo del SIS II l’elemento centrale sarà ubicato a Strasburgo e il sistema di continuità operativa sarà ubicato a Salisburgo, fatti salvi taluni accordi che saranno necessari prima che il sito diventi operativo. La gestione operativa e la responsabilità dei contatti con la Commissione per ciascuna sede spetteranno rispettivamente alla Francia e all’Austria.

(5) Il presente regolamento non pregiudica l'adozione futura degli strumenti normativi per l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II.

(6) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento che pertanto non la vincola né è ad essa applicabile. Poiché il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen ai sensi del titolo IV, parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel suo diritto interno.

(7) Il presente regolamento e la partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda alla sua adozione ed applicazione non pregiudicano le disposizioni concernenti la parziale partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda all'acquis di Schengen definita rispettivamente dalla decisione 2000/365/CE del Consiglio del 29 maggio 2000[3] e dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio del 28 febbraio 2002[4].

(8) In relazione all'Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[5], che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa ad alcune modalità per l'applicazione del suddetto accordo.

(9) In relazione alla Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo[6].

(10) Il presente regolamento è un atto basato sull'acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.

(11) Il regolamento (CE) n. 2424/2001 va quindi modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2424/2001 è così modificato:

(1) È inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

1. Fatta salva la competenza della Commissione per lo sviluppo del SIS II, durante lo sviluppo del sistema l’elemento centrale del SIS II è ubicato a Strasburgo (Francia) e il sistema di continuità operativa a Sankt Johann im Pongau (Austria).

2. La Francia e l’Austria forniscono le infrastrutture e i mezzi necessari per ospitare rispettivamente l’elemento centrale e il sistema di continuità operativa del SIS II durante lo sviluppo del sistema.

3. L’autorità nazionale che fornisce le infrastrutture e i mezzi di cui al paragrafo 2 può ricevere una sovvenzione comunitaria per l’allestimento e il mantenimento del sito o per la fornitura di altri servizi necessari ad ospitare il SIS II durante il suo sviluppo."

(2) All’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso scade il 31 dicembre 2007".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

2006/0126 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione[7],

visto il parere del Parlamento europeo[8],

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/886/GAI costituisce, insieme al regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), il necessario fondamento giuridico per l'inserimento nel bilancio dell'Unione degli stanziamenti necessari per lo sviluppo del SIS II e l'esecuzione del bilancio ad esso relativa. La decisione 2001/886/GAI e il regolamento (CE) n. 2424/2001 scadono entrambi il 31 dicembre 2006.

(2) Lo sviluppo del SIS II chiede tempi più lunghi del previsto, pertanto sarà necessario prevedere stanziamenti di bilancio oltre il 31 dicembre 2006.

(3) Occorre quindi prolungare il periodo di validità della decisione 2001/886/GAI, affinché la Commissione possa eseguire il bilancio nel 2007 e completare il progetto per lo sviluppo del SIS II, compresa la creazione dell’infrastruttura di comunicazione.

(4) Le conclusioni del Consiglio del 29 aprile 2004 stabiliscono che per la fase di sviluppo del SIS II l’elemento centrale sarà ubicato a Strasburgo e il sistema di continuità operativa sarà ubicato a Salisburgo, fatti salvi taluni accordi che saranno necessari prima che il sito diventi operativo. La gestione operativa e la responsabilità dei contatti con la Commissione per ciascuna sede spetteranno rispettivamente alla Francia e all’Austria.

(5) La presente decisione non pregiudica la futura adozione degli strumenti normativi per l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II.

(6) Il Regno Unito partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato UE e al trattato CE, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord di partecipare ad alcune delle disposizioni dell'acquis di Schengen[9].

(7) L’Irlanda partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato UE e al trattato CE, e dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[10].

(8) In relazione all'Islanda e alla Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[11], che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa ad alcune modalità per l'applicazione del suddetto accordo.

(9) In relazione alla Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo[12].

(10) La presente decisione è un atto basato sull'acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.

(11) La decisione 2001/886/GAI va quindi modificata di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/886/GAI è così modificata:

(1) È inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

1. Fatta salva la competenza della Commissione per lo sviluppo del SIS II, durante lo sviluppo del sistema l’elemento centrale del SIS II è ubicato a Strasburgo (Francia) e il sistema di continuità operativa a Sankt Johann im Pongau (Austria).

2. La Francia e l’Austria forniscono le infrastrutture e i mezzi necessari per ospitare rispettivamente l’elemento centrale e il sistema di continuità operativa del SIS II durante lo sviluppo del sistema.

3. L’autorità nazionale che fornisce le infrastrutture e i mezzi di cui al paragrafo 2 può ricevere una sovvenzione comunitaria per l’allestimento e il mantenimento del sito o per la fornitura di altri servizi necessari ad ospitare il SIS II durante il suo sviluppo. ”

(2) All’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Essa scade il 31 dicembre 2007”.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[…

ALLEGATO

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 e proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

2. QUADRO ABM / ABB

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: GLS – Solidarietà – Frontiere esterne – Politica dei visti – Libera circolazione delle persone

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa – ex linee A e B) e loro denominazione:

PDB 18 02 04 (ex 18 08 02)

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

2007

3.3. Caratteristiche di bilancio :

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

18 02 04 | SNO | Diff[13]/ | No | No | No | n. 3(a) |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2007 | 2008 | Totale |

Spese operative[14] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 9,000 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 7,000 | 2,000 | 9,000 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[15] |

Assistenza tecnica ed amministrativa (SND) | 8.2.4. | c |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 9,000 | 9,000 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 7,000 | 2,000 | 9,000 |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[16] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 1,404 | 1,404 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,186 | 0,186 |

Costo totale indicativo dell'intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 10,590 | 10,590 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 8,590 | 2,000 | 10,590 |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)[17].

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

X La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Totale risorse umane | 13 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Obiettivo delle proposte è modificare il regolamento e la decisione citati sopra allo scopo di:

2. prorogare al 31 dicembre 2007 il termine per lo sviluppo del SIS II e consentire lo stanziamento necessario per completare lo sviluppo del SIS II, compresa la creazione dell'infrastruttura di comunicazione;

3. designare i siti in cui collocare l’elemento centrale (Strasburgo, Francia) e il sistema di continuità operativa (Sankt Johann im Pongau, Austria), con l’obbligo per gli Stati membri competenti di fornire le infrastrutture e i mezzi e la possibilità di ricevere una sovvenzione comunitaria a tale fine.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La proposta intende permettere alla Commissione di continuare lo sviluppo del SIS II, in corso dal 2002.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Obiettivo complessivo è completare il progetto di sviluppo del SIS II nel 2007 sui siti designati; alcune delle azioni previste nel 2006 proseguiranno pertanto nel 2007. Inoltre, sono previste diverse nuove azioni per minimizzare l'impatto dei ritardi dovuti a diversi fattori, come i procedimenti giudiziari o la complessità del progetto. Ciò riguarda in particolare i maggiori costi della rete, la necessità di risorse supplementari e l'affidamento delle attività di preparazione agli Stati membri. Da ultimo potrebbero essere potenziate le strutture di hardware per tenere conto degli studi svolti durante la fase iniziale di sviluppo. Per il 2007 sono previste le seguenti azioni:

Azione 1: Rete

Dai risultati dell’analisi delle esigenze condotta durante la fase di elaborazione emerge che occorre aumentare la capacità della rete per far fronte ai tempi di risposta alle interrogazioni del SIS II. Una rete con una banda di maggiore ampiezza richiederà risorse finanziarie supplementari.

Poiché la rete s-Testa non era disponibile nei tempi previsti si è reso necessario prevedere soluzioni temporanee per sperimentare il SIS II. Ciò comporterà costi aggiuntivi per la migrazione dalla rete temporanea alla rete definitiva.

Azione 2: Competenze tecniche specialistiche e studi supplementari

Per raggiungere il livello necessario di competenze tecniche IT sono necessarie ulteriori risorse. A causa delle risorse interne limitate si farà ricorso a un'assistenza esterna di grande qualità per il follow-up, la revisione contabile e la valutazione. Sono inoltre necessari ulteriori studi e perizie esterne, specie per i problemi di sicurezza e di rete.

Azione 3: Supporto e preparazione dei siti nella fase di sviluppo

Nella fase di sviluppo sono iniziate nei siti francesi ed austriaci attività di preparazione che richiedono notevoli risorse. Alcuni dei compiti afferenti alla preparazione non saranno svolti direttamente da personale della Commissione, ma saranno affidati agli Stati membri che ospitano il sistema durante la fase di sviluppo. Sono necessari ulteriori stanziamenti per coprire il fabbisogno stimato in questo settore.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

X Gestione centralizzata

X diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

Parte della dotazione per il 2007 potrebbe essere allocata agli Stati membri o a enti pubblici nazionali, con sottodelegazione o a titolo di sovvenzione, per finanziare la preparazione dei siti destinati ad ospitare il sistema o l’infrastruttura di comunicazione.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

I progressi saranno valutati periodicamente e i risultati misurati sulla base degli standard richiesti e di criteri prestabiliti. Dovrà essere dimostrato che gli investimenti stanno dando i risultati previsti.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

NA

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

NA

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

NA

7. Misure antifrode

Saranno applicate le procedure d'aggiudicazione dei contratti d'appalto della Commissione, conformemente alla normativa comunitaria relativa agli appalti pubblici.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | Anno 2007 | TOTALE |

N. di risultati | Costo totale | N. di risultati | Costo totale |

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto | Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) |

Anno 2007 | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 |

Funzionari o agenti temporanei [20] (XX 01 01) | A*/AD | 4,5 |

B*, C*/AST | 2,5 |

Personale finanziato[21] con l'art. XX 01 02 | 6 |

Altro personale[22] finanziato con l'art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 13 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Gestione e coordinamento del progetto di sviluppo del SIS II.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

x Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mi o EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno 2007 | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno 2007 | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,756 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | 0,648 |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 1,404 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

7*108.000 (persona/anno) = 756 000 EUR

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

6 * 108.000 (persona/anno) = 648 000 EUR

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento milioni di EUR (al terzo decimale) |

Anno 2007 | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,022 |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | 0,014 |

XX 01 02 11 03 – Comitati[24] (Comitato SIS II /VIS) | 0,150 |

XX 01 02 11 04 – Studi & consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,186 |

Calcolo - Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

10 (n. di riunioni) * 15.000 (riunioni 25 membri del comitato) = 150.000 EUR

[1] GU C del , pag. .

[2] GU C del , pag. .

[3] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[4] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[5] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[6] GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

[7] GU C del , pag. .

[8] GU C del , pag. .

[9] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[10] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[11] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[12] GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

[13] Stanziamenti dissociati (SD)

[14] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[15] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[16] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[17] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[18] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[19] GU L 176 del 10. 7.1999, pag. 36.

[20] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento

[21] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento

[22] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[23] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria legislativa per le agenzie esecutive interessate.

[24] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.