52006PC0377

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per quanto riguarda i contingenti tariffari per lo zucchero e alcuni prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia o della Comunità /* COM/2006/0377 def. - ACC 2006/0123 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 11.7.2006

COM(2006) 377 definitivo

2006/0123 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per quanto riguarda i contingenti tariffari per lo zucchero e alcuni prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia o della Comunità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (in appresso denominato “l’ASA”) è stato firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2005. A decorrere dal gennaio 2002 è stato applicato un accordo interinale sul commercio e le materie correlate.

Il 28 febbraio 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Croazia al fine di modificare il regime preferenziale previsto dall’ASA per quanto riguarda l’importazione nella Comunità di zucchero originario della Repubblica di Croazia, in modo da sostituire l’attuale accesso a dazio zero senza limiti quantitativi con un contingente tariffario annuale a dazio zero.

Il 14 marzo 2006 la Commissione ha concluso i negoziati con la Croazia relativi ad un contingente tariffario a dazio zero per lo zucchero. Il nuovo regime, che si applicherà a decorrere dal gennaio 2007, consentirà alla Croazia di esportare zucchero nella Comunità europea nell’ambito di un contingente tariffario e sostituirà il regime attualmente previsto dall’Accordo di stabilizzazione e associazione.

Il nuovo regime istituisce per le importazioni comunitarie di zucchero dalla Croazia un contingente tariffario di 180 000 tonnellate a dazio zero e prevede, come contropartita per la Comunità, la concessione di un accesso preferenziale al mercato croato a dazio ridotto, soggetto ad alcune condizioni, per 80 000 tonnellate di zucchero.

Il Consiglio è quindi invitato ad approvare le opportune modifiche da apportare all’ASA, sotto forma di un protocollo modificativo.

2006/0123 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per quanto riguarda i contingenti tariffari per lo zucchero e alcuni prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia o della Comunità

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 febbraio 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Croazia al fine di modificare, con riguardo all’importazione nella Comunità di zucchero originario della Croazia, il regime preferenziale previsto dall’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte[1], e la Repubblica di Croazia, dall’altra (in appresso denominato “ASA”), approvato con la decisione del Consiglio e della Commissione 2005/40/CE, Euratom[2].

(2) La Commissione ha concluso i negoziati relativi ad un protocollo che modifica l’ASA. Il suddetto protocollo deve pertanto essere approvato.

(3) La Commissione deve adottare le disposizioni necessarie per l’applicazione del suddetto protocollo secondo la stessa procedura prevista per l’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero[3],

DECIDE:

Articolo 1

1. Il protocollo recante modifica dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per quanto riguarda i contingenti tariffari per lo zucchero e alcuni prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia o della Comunità (in appresso denominato “il protocollo”), è approvato a nome della Comunità.

2. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del protocollo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 318/2006.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

PROTOCOLLO

recante modifica dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per quanto riguarda i contingenti tariffari per lo zucchero e alcuni prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia o della Comunità

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata “la Comunità”,

da una parte, e

la REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata “Croazia”,

dall’altra,

considerando quanto segue:

(1) L’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (in appresso denominato “l’ASA”) è stato firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2005.

(2) Sono stati condotti negoziati al fine di modificare il regime preferenziale previsto dall’ASA per quanto riguarda l’importazione di zucchero e di alcuni prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia o della Comunità.

(3) E’ necessario adottare le opportune modifiche da apportare all’ASA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

L’ASA è modificato come segue:

(1) L’articolo 27 è modificato come segue:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“La Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Croazia, diversi da quelli delle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata”;

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. Nell’Allegato IV, lettera h), sono stabilite alcune disposizioni commerciali applicabili allo zucchero e ai prodotti del settore dello zucchero delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata”.

(2) All’allegato IV, è aggiunto come allegato IV, lettera h), il testo riportato nell’allegato della presente decisione .

(3) Nella tabella dell’allegato I al Protocollo 3 sono cancellati i seguenti riferimenti:

- “1702 50 00 - Fruttosio chimicamente puro”,

- “1702 90 10 - Maltosio chimicamente puro”.

Articolo 2

Le Parti si incontrano nel secondo semestre del 2008 per esaminare gli effetti del presente protocollo.

Articolo 3

Il presente protocollo forma parte integrante dell’ASA.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, tedesca, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, ungherese e croata, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles,

Per la Comunità europea Per la Repubblica di Croazia

ALLEGATO

“ALLEGATO IV, lettera h)

di cui all’articolo 27, paragrafo 5

1. La Comunità concede l’accesso a dazio zero alle importazioni nella Comunità di prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Croazia, nel limite di un quantitativo annuo di 180 000 tonnellate (peso netto).

2. La Croazia concede un accesso a dazio ridotto per le importazioni in Croazia di prodotti originari della Comunità, della voce 1701 della nomenclatura combinata, nel limite di un quantitativo annuo di 80 000 tonnellate (peso netto), da applicare solo quando le importazioni dalla Croazia nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata abbiano raggiunto 80 000 tonnellate (peso netto). Su tale quantitativo la Croazia riduce i dazi doganali come segue:

- il 1° gennaio 2007 il dazio è ridotto al 75 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 2008 il dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

- dal 1° gennaio 2009 in poi il dazio è ridotto al 50 % del dazio di base.

3. La Comunità si impegna a non versare restituzioni all’esportazione a carico del bilancio comunitario per lo zucchero, gli sciroppi e altri prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, se esportati in Croazia allo stato naturale. La Croazia si impegna a non versare restituzioni all’esportazione per le esportazioni di zucchero nella Comunità.”

SCHEDA FINANZIARIA |

1. | LINEA DI BILANCIO INTERESSATA: 05 02 05 01 – Restituzioni Capitolo 10 - Diritti agricoli | STANZIAMENTI B 2006: 05 02 05 0 1 : 801 mio EUR Capitolo 10: 763,5 mio EUR |

2. | TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un Protocollo recante modifica dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per quanto riguarda i contingenti tariffari per lo zucchero e alcuni prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia o della Comunità |

3. | BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato |

4. | OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Modificare il regime preferenziale previsto dall’ASA per quanto riguarda le importazioni di zucchero originario della Repubblica di Croazia o della Comunità, in modo da sostituire l’attuale accesso a dazio zero senza limiti quantitativi con un contingente tariffario annuale a dazio zero e prevedere l’applicazione da parte della Croazia di un dazio ridotto per le importazioni di prodotti originari della Comunità. |

5. | INCIDENZA FINANZIARIA (1): | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO (2006)(Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO (2007)(Mio EUR) |

5.0 | SPESE – A CARICO DEL BILANCIO DELLA CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI – A CARICO DI ALTRI SETTORI | – | – | – |

5.1 | ENTRATE – - RISORSE PROPRIE DELLA CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – NAZIONALI | – | – | – |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | – | – | – | – |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – | – |

5.2 | METODO DI CALCOLO: – |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO DI STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ NO |

(1) OSSERVAZIONI: L’accordo non comporta nuovi impatti sull’equilibrio del mercato dello zucchero dell’UE e non ha alcuna incidenza finanziaria sulle restituzioni all’esportazione. D’altro canto, per quanto riguarda i dazi agricoli, tenendo conto del fatto che il volume delle recenti importazioni di zucchero dalla Croazia è inferiore ai quantitativi stabiliti nell’Accordo di stabilizzazione e associazione, per i quali il dazio è fissato a ‘0’, non si prevede un’incidenza finanziaria sulle entrate di bilancio. |

[1] GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.

[2] GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

[3] GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.