52006PC0361

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio per quanto riguarda le conseguenze dell’introduzione del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine /* COM/2006/0361 def. - ACC 2006/0119 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 5.7.2006

COM(2006) 361 definitivo

2006/0119 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio per quanto riguarda le conseguenze dell’introduzione del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) Contesto della proposta

- Motivazione e obiettivi della proposta

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio stabilisce disposizioni e procedure per consentire agli esportatori di stabilire il carattere originario dei prodotti, ricevuti dai fornitori della Comunità, prima di esportarli dalla CE in base ad accordi preferenziali, nello stesso stato o dopo ulteriore trasformazione.

A tal fine, i fornitori comunitari forniscono agli esportatori comunitari dichiarazioni che li informano sul carattere dei prodotti per quanto riguarda le norme di origine stabilite dall’accordo o dagli accordi preferenziali interessati. Le “dichiarazioni del fornitore” sono usate come documenti giustificativi per stabilire le prove dell’origine preferenziale.

L’introduzione del cumulo paneuromediterraneo prevede che nelle “ dichiarazioni del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale ” (allegati I e II del regolamento), per quanto riguarda le relazioni preferenziali con la zona paneuromediterranea, sia indicato se i prodotti forniti hanno acquisito questo carattere grazie al sistema di cumulo diagonale.

- Contesto generale

Alla Conferenza di Palermo del marzo 2002, i ministri del Commercio Euromed avevano deciso di estendere il sistema paneuropeo di cumulo dell’origine a tutti i partner mediterranei, visti i grandi sforzi in corso da parte degli esperti per elaborare le misure necessarie e per garantire un’agevole introduzione dell’estensione.

In seguito all’esito della riunione del comitato misto CE – Isole Fær Øer/Danimarca del 28 novembre 2003, è stato deciso di includere anche le Isole Fær Øer nel sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine.

Sostanzialmente questa estensione richiedeva una rete di accordi di libero scambio (FTA) con norme di origine identiche da un lato, tra i partner mediterranei e i paesi europei e, dall’altro, tra i partner mediterranei stessi, promuovendo così la cooperazione regionale e l’integrazione economica fra tutti i paesi interessati. Per l’applicazione del cumulo paneuromediterraneo, è stato concordato un approccio flessibile (definito “geometria variabile”); ciò significa che il sistema può essere applicato fra tre paesi non appena i paesi interessati rispettano la condizione secondo cui l’FTA deve contenere norme di origine identiche.

L’applicazione di questo sistema di cumulo diagonale dell’origine e di “geometria variabile” implica l’uso di nuovi tipi di prova dell’origine preferenziale, di certificati di circolazione EUR-MED e di dichiarazioni su fattura EUR-MED, che mostrino se il cumulo diagonale è stato applicato e in quali paesi della regione.

L’11 ottobre 2005, l’UE ha adottato il testo dei nuovi protocolli paneuromediterranei, e tutti gli atti giuridici necessari all’adozione formale da parte del consiglio di associazione o del comitato misto sono stati presentati all’approvazione dei paesi partner. Nel frattempo, alcuni paesi partner hanno risposto positivamente, consentendo così l’adozione formale dei nuovi protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine. Attualmente la Comunità applica queste nuove regole al Marocco, a Israele, all’Egitto, agli Stati EFTA (compreso il SEE – Spazio economico europeo) e alle Isole Fær Øer. Questi paesi saranno pertanto in grado di attuare il cumulo paneuromediterraneo dell’origine nelle relazioni con la Comunità e di trarne benefici, purché abbiano introdotto norme di origine identiche nelle loro relazioni con i paesi partner interessati.

A tal fine, gli esportatori comunitari saranno in grado di determinare se le merci acquistate da fornitori comunitari rispettano o no le condizioni per essere considerate originarie, onde sostenere la creazione di una prova dell’origine. A tal fine usano le “dichiarazioni del fornitore” definite dal regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, che mostrano il carattere originario delle merci fornite. Tuttavia, a causa della “geometria variabile”, tale documento mostra anche, per le merci da esportare nel contesto del cumulo paneuromediterraneo, se il cumulo è stato applicato e con quali paesi della regione.

Va sottolineato che disposizioni simili a quelle contenute nella presente proposta saranno introdotte anche nel contesto dell’unione doganale tra la Comunità e la Turchia. In tale ambito, le dichiarazioni del fornitore sono usate anche per sostenere la creazione di prove dell’origine nella Comunità o in Turchia, al fine di consentire a ciascuna parte di applicare il cumulo paneuromediterraneo dell’origine con i loro partner commerciali comuni. Una nuova decisione del comitato di cooperazione doganale CE/Turchia (“legislazione ponte”) integrerà le disposizioni sulla dichiarazione del fornitore, attualmente stabilite dalla decisione 1/1999 del comitato di cooperazione doganale CE/Turchia del 28 maggio 1999 (GU L 204 del 4.8.1999, pag. 43) e le adatterà ai fini del cumulo paneuromediterraneo. La Commissione proporrà al Consiglio di adottare una posizione della Comunità su questa proposta di nuova decisione del comitato di cooperazione doganale CE/Turchia.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell’11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi e che abroga il regolamento (CE) n. 3351/83 (GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1 – rettificato dalla GU L 170 del 29.6.2002, pag. 88).

- Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione

La proposta intende sostenere le relazioni commerciali preferenziali tra la Comunità e i suoi partner nel sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine.

2) Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto

- Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

- Ricorso al parere di esperti

Non pertinente.

- Valutazione dell’impatto

La modifica proposta è uno strumento giuridico necessario all’attuazione all’interno della Comunità del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine, derivante da un impegno della Comunità nel contesto del processo euromediterraneo di Barcellona. La creazione di questo sistema è ampiamente sostenuta e richiesta dagli Stati membri, dai paesi partner e dal mondo commerciale.

3) Elementi giuridici della proposta

- Sintesi delle misure proposte

L’applicazione di un sistema di cumulo diagonale dell’origine con le Isole Fær Øer o qualsiasi altro paese, ad esclusione della Turchia, partecipante al partenariato euromediterraneo, basato sulla dichiarazione di Barcellona adottata alla conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, implica l’uso di nuovi tipi di prova dell’origine preferenziale, di certificati di circolazione EUR-MED e di dichiarazioni su fattura EUR-MED.

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 viene pertanto modificato al fine di contemplare tutti i tipi di prove dell’origine preferenziale.

Per consentire la corretta determinazione del carattere originario dei prodotti e sostenere adeguatamente la creazione delle prove dell’origine nel nuovo contesto, la dichiarazione del fornitore per i prodotti aventi carattere originario preferenziale contiene una dichiarazione aggiuntiva che indica se e con quali paesi è stato applicato il cumulo diagonale.

- Base giuridica

Articolo 133 del trattato CE.

- Principio di sussidiarietà

Non pertinente. Competenza esclusiva della Comunità.

- Principio di proporzionalità

La misura proposta è necessaria e adeguata per la corretta attuazione del cumulo paneuromediterraneo.

- Scelta degli strumenti

La proposta riguarda la modifica di uno strumento esistente.

4) Incidenza sul bilancio

Nessuna incidenza.

5) Informazioni supplementari

- Simulazione, fase pilota e periodo di transizione

Non pertinente.

- Rifusione

La modifica non è tanto profonda da giustificare una rifusione del regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio.

2006/0119 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio per quanto riguarda le conseguenze dell’introduzione del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell’11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi e che abroga il regolamento (CE) n. 3351/83[2], fissa disposizioni per sostenere il rilascio o la compilazione corretti di prove dell’origine in relazione alle esportazioni di prodotti dalla Comunità nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con alcuni paesi terzi.

(2) Nel 1997 è stato creato un sistema paneuropeo di cumulo diagonale dell’origine tra la Comunità, la Bulgaria, la Polonia, l’Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania, la Lituania, la Lettonia, l’Estonia, la Slovenia, l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera (compreso il Liechtenstein), esteso nel 1999 alla Turchia. Il 1°maggio 2004, la Polonia, l’Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Lituania, la Lettonia, l’Estonia e la Slovenia hanno aderito all’Unione europea.

(3) Nella riunione di Toledo del marzo 2002, i ministri del Commercio euromediterranei hanno deciso di estendere il sistema del cumulo paneuropeo dell’origine ai paesi mediterranei, ad esclusione della Turchia, partecipanti al partenariato euromediterraneo, basato sulla dichiarazione di Barcellona adottata alla conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995. Nella riunione dei ministri del Commercio euromediterranei di Palermo, il 7 luglio 2003, per consentire tale estensione è stato avallato un nuovo modello paneuromediterraneo di protocollo degli accordi euromediterranei, riguardante la definizione del concetto di “prodotti originari” e i metodi di cooperazione amministrativa. In seguito all’esito del comitato misto CE – Isole Fær Øer/Danimarca del 28 novembre 2003, è stato deciso di includere le Isole Fær Øer nel sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine.

(4) Sono già state o saranno adottate decisioni rispettivamente del consiglio di associazione o del comitato misto che introducono il nuovo protocollo paneuromediterraneo negli accordi euromediterranei e nell’accordo tra la CE e le Isole Fær Øer/la Danimarca.

(5) L’applicazione del nuovo sistema di cumulo diagonale implica l’uso di nuovi tipi di prove dell’origine preferenziale, consistenti in certificati di circolazione EUR-MED e dichiarazioni su fattura EUR-MED. Il regolamento (CE) n. 1207/2001 deve pertanto contemplare anche questi tipi di prova dell’origine preferenziale.

(6) Per consentire la corretta determinazione del carattere originario dei prodotti e sostenere adeguatamente la creazione delle prove dell’origine nel nuovo contesto, la dichiarazione del fornitore per i prodotti aventi carattere originario preferenziale deve integrare una dichiarazione aggiuntiva che indica se e con quali paesi è stato applicato il cumulo diagonale.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1207/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 è modificato come segue:

(1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

“Regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell’11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell’origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi”

(2) Il testo dell’articolo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

“a) il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell’origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi;”

(3) L’articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

“2. La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio o di compilazione nella Comunità di prove dell’origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi;”

(4) L’articolo 10, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

“5. In assenza di risposta entro cinque mesi dalla data della richiesta di verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per comprovare l’origine effettiva delle merci, le autorità doganali del paese di esportazione annullano la prova dell’origine redatta in base ai documenti in questione.”

(5) L’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento.

(6) L’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

“ALLEGATO I

Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento ….. ….. ….. ….. (1) sono originarie ….. ….. ….. ….. (2) e rispondono alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ….. ….. ….. ….. (3):

Dichiara (4):

( Cumulo applicato con ……..(nome del paese/ dei paesi)

( Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

….. ….. ….. ….. ….. ..... (5)

….. ….. ….. ….. ….. ..... (6)

….. ….. ….. ….. ….. ..... (7)

(((((((((((

(1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

“..... descritte in questa fattura e contrassegnate ..... sono originarie .....”.

(2) La Comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

(3) Il paese, il gruppo di paesi o il territorio interessati.

(4) Da compilare soltanto per le merci che hanno carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull’origine, con i quali si applica il cumulo paneuromediterraneo dell’origine.

(5) Luogo e data.

(6) Nome e funzione nella società.

(7) Firma.”

ALLEGATO II

“ALLEGATO II

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

…………………………….....…………………….… (1)

...................................................................................... (2)

che sono regolarmente fornite a ….. ….. ….. ….. (3), sono originarie ….. ….. ….. ….. (4) e rispondono alle norme di origine che regolano gli scambi preferenziali con ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (5).

Dichiara (6):

( Cumulo applicato con ……..(nome del paese/dei paesi)

( Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal….. ….. ….. ….. al ….. ….. ….. ….. (7).

Si impegna ad informare immediatamente ….. ….. ….. ….. della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (8)

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (9)

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. (10)

(((((((((((

(1) Descrizione.

(2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.

(3) Nome della società rifornita.

(4) La Comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

(5) Il paese, il gruppo di paesi o il territorio interessati.

(6) Da compilare soltanto per le merci che hanno carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull’origine, con i quali si applica il cumulo paneuromediterraneo dell’origine.

(7) Inserire le date. Il periodo non deve superare i 12 mesi.

(8) Luogo e data.

(9) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

(10) Firma.”

[1] GU C del , pag. .

[2] GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1.