52006PC0338

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un emendamento alla convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale /* COM/2006/0338 def. - CNS 2006/0113 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.6.2006

COM(2006) 338 definitivo

2006/0113 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un emendamento alla convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito “la convenzione”) è stata firmata dalla Comunità e dagli Stati membri il 25 giugno 1998. La convenzione è entrata in vigore il 30 ottobre 2001 ed è stata approvata dalla Comunità il 17 febbraio 2005 con decisione del Consiglio 2005/370/CE[1].

2. L’articolo 6, paragrafo 11, della convenzione riguarda specificamente la partecipazione del pubblico al processo decisionale per quanto riguarda l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e impone alle Parti di applicare le disposizioni dell’articolo 6, per quanto praticabile e opportuno, nel contesto dei rispettivi ordinamenti nazionali.

3. All’interno della Comunità, a questi obblighi viene data attuazione attraverso le relative disposizioni della direttiva 2001/18/CE, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati[2] e del regolamento (CE) n. 1829/2003, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[3].

4. I firmatari della convenzione hanno chiesto che la prima riunione delle Parti approfondisse maggiormente l’aspetto dell’applicazione della convenzione all’emissione deliberata di OGM. La prima riunione delle Parti (Lucca, 21-23 ottobre 2002) ha successivamente istituito un gruppo di lavoro sugli OGM, incaricato di individuare ed elaborare varie soluzioni potenziali per rafforzare le disposizioni di Århus attualmente in vigore su questo tema. Le soluzioni proposte al termine dei lavori del gruppo sono state esaminate nel corso della seconda riunione delle Parti (Almaty, Kazakistan, 27 maggio 2005).

5. Il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato la Commissione, per conto della Comunità europea, a negoziare un eventuale emendamento alle disposizioni di Århus attualmente in vigore sugli OGM sulla base delle direttive di negoziato adottate il 10 marzo 2005. Nell’ambito di tali direttive, la Commissione doveva garantire che le decisioni che la seconda riunione delle Parti avrebbe adottato fossero conformi alla normativa comunitaria in materia, ed in particolare quella riguardante l’emissione deliberata nell’ambiente e l’immissione in commercio degli OGM.

6. La seconda riunione delle Parti ha approvato un emendamento alla convenzione che rendeva più specifici gli obblighi delle Parti riguardanti la partecipazione del pubblico al processo decisionale sugli OGM. Le norme comunitarie in materia di OGM prevedono disposizioni che garantiscono l’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico, in particolare gli articoli 9 e 24 della direttiva 2001/18/CE[4] e gli articoli 6, 18 e 29 del regolamento (CE) n. 1829/2003[5]. Tali disposizioni sono conformi all’emendamento della convenzione di Århus, che non comporterà dunque alcuna revisione della normativa comunitaria citata.

7. L’efficacia del coordinamento comunitario raggiunta nel corso dei negoziati dovrebbe essere garantita anche nell’ambito della conclusione dell’emendamento alla convenzione di Århus al fine di consentire il deposito, nei limiti del possibile simultaneo, degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte della Comunità e degli Stati membri. I pochi Stati membri che ancora non hanno ratificato la convenzione dovrebbero pertanto accelerare i lavori per farlo.

8. La Comunità dovrebbe ora approvare l’emendamento alla convenzione di Århus.

2006/0113 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un emendamento alla convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito “la convenzione di Århus”) intende concedere al pubblico determinati diritti e impone alle Parti contraenti e alle autorità pubbliche alcuni obblighi per quanto riguarda l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

(2) In virtù del trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare dell’articolo 175, paragrafo 1, la Comunità europea è competente a stipulare accordi internazionali che contribuiscano a perseguire gli obiettivi enunciati nell’articolo 174, paragrafo 1, del trattato e a dare attuazione agli obblighi che ne derivano.

(3) La Comunità ha firmato la convenzione di Århus il 25 giugno 1998 e il testo è entrato in vigore il 30 ottobre 2001. La convenzione è stata approvata dalla Comunità il 17 febbraio 2005 conformemente alla decisione 2005/370/CE del Consiglio[6].

(4) La seconda riunione delle Parti, tenutasi nel maggio 2005, ha approvato un emendamento alla convenzione di Århus che definisce con maggiore precisione gli obblighi delle Parti riguardanti la partecipazione del pubblico ai processi decisionali sugli OGM. La normativa comunitaria in materia di OGM, in particolare la direttiva 2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 1829/2003, prevede disposizioni che garantiscono la partecipazione del pubblico al processo decisionale sugli OGM, in sintonia con l’emendamento della convenzione di Århus.

(5) L’emendamento alla convenzione di Århus è aperto alla ratifica, accettazione o approvazione delle Parti dal 27 settembre 2005. La Comunità europea e gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per depositare, per quanto possibile simultaneamente, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento.

(6) La Comunità deve approvare l’emendamento alla convenzione di Århus,

DECIDE:

Articolo 1

L’emendamento della convenzione di Århus riguardante la partecipazione del pubblico al processo decisionale sugli organismi geneticamente modificati, allegato alla presente decisione, è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione dell’emendamento presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, nella sua veste di depositario, in conformità all’articolo 14 della convenzione di Århus.

2. La Comunità europea e gli Stati membri che sono Parti della convenzione di Århus prendono le misure necessarie per depositare simultaneamente, e per quanto possibile entro il 31 dicembre 2006, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULL’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 6, paragrafo 1

Il testo esistente deve essere sostituito con il seguente testo:

11. Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 5, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle decisioni riguardanti l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente e all’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati.

Articolo 6 bis

Dopo l’articolo 6 è inserito un nuovo articolo, che recita :

Articolo 6 bis

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI SULL’EMISSIONE DELIBERATA NELL’AMBIENTE E SULL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

1. Conformemente alle modalità indicate nell’allegato I bis , ciascuna Parte provvede a garantire, con efficacia e tempestività, l’informazione e la partecipazione del pubblico prima di decidere se autorizzare l’emissione deliberata nell’ambiente e l’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati.

2. Le disposizioni adottate dalle Parti a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere complementari e rafforzare le disposizioni della disciplina nazionale sulla biosicurezza, conformemente agli obiettivi stabiliti nel protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Allegato I bis

Dopo l’allegato I è inserito il seguente nuovo allegato :

Allegato I bis

MODALITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 6 BIS

1. Ciascuna Parte istituisce, nell’ambito del rispettivo quadro normativo, le modalità per garantire un’informazione e una partecipazione efficaci del pubblico alle decisioni cui si applicano le disposizioni dell’articolo 6 bis; tali modalità devono comprendere delle scadenze ragionevoli, per dare al pubblico la possibilità di esprimere adeguatamente un parere sulle decisioni proposte.

2. Nel contesto dei rispettivi quadri normativi, le Parti possono, se opportuno, prevedere deroghe alla procedura di partecipazione del pubblico di cui al presente allegato:

a) in caso di emissione deliberata nell’ambiente di un organismo geneticamente modificato (OGM) finalizzata a scopi diversi dalla sua immissione in commercio, se:

i) tale emissione, in condizioni biogeografiche comparabili, è già stata approvata nell’ambito del quadro normativo della Parte interessata e

ii) è stata acquisita un’esperienza sufficiente sull’emissione dell’OGM in questione in ecosistemi comparabili

b) in caso di immissione in commercio di un OGM, se:

i) tale immissione era già stata approvata nell’ambito del quadro normativo applicabile della Parte interessata o

ii) tale immissione è finalizzata alla ricerca o a collezioni di colture.

3. Fatta salva la legislazione applicabile in materia di riservatezza a norma dell’articolo 4, le Parti mettono a disposizione del pubblico, in maniera opportuna, tempestiva ed efficace, una sintesi della notifica presentata per ottenere l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente o all’immissione in commercio di un OGM sul proprio territorio, nonché l’eventuale rapporto di valutazione, nel rispetto della disciplina nazionale sulla biosicurezza.

4. Le Parti non possono in nessun caso considerare riservate le informazioni seguenti:

a) descrizione generale dell’organismo o degli organismi geneticamente modificati interessati, nome e indirizzo del richiedente l’autorizzazione all’emissione deliberata, usi previsti ed eventualmente luogo dell’emissione

b) i metodi e i piani relativi al monitoraggio dell’organismo o degli organismi geneticamente modificati interessati e agli interventi di emergenza

c) la valutazione del rischio ambientale.

5. Le Parti garantiscono la trasparenza delle procedure decisionali e assicurano l’accesso del pubblico alle informazioni del caso su tali procedure. Tali informazioni potrebbero comprendere, a titolo di esempio:

i) la natura delle eventuali decisioni

ii) l’autorità pubblica responsabile dell’adozione della decisione;

iii) le modalità di partecipazione del pubblico definite a norma del paragrafo 1

iv) l’indicazione dell’autorità pubblica cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni

v) l’indicazione dell’autorità pubblica presso la quale è possibile presentare osservazioni e dei tempi per l’invio di tali osservazioni.

6. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono consentire al pubblico di presentare eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell’emissione deliberata di OGM proposta, compresa l’immissione in commercio, secondo le forme più opportune.

7. Le Parti devono provvedere affinché, al momento dell’adozione della decisione di autorizzare l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, compresa l’immissione in commercio, si tenga adeguatamente conto dei risultati della procedura di partecipazione del pubblico, organizzata a norma del paragrafo 1.

8. Le Parti devono provvedere affinché, nel momento in cui un’autorità pubblica prende una decisione soggetta alle disposizioni del presente allegato, sia reso accessibile al pubblico il testo della decisione, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.

[1] Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

[2] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

[3] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

[4] Gli articoli 7, 8, 16, 19, 20, 23 e 31 della direttiva 2001/18/CE contengono disposizioni specifiche sulle informazioni che possono essere messe a disposizione del pubblico. L’articolo 25 della medesima direttiva, inoltre, indica le informazioni che non possono essere considerate riservate.

[5] L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguarda espressamente le informazioni che non possono essere considerate riservate.

[6] GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.