52006PC0330




IT

Bruxelles, 23.6.2006

COM(2006) 330 definitivo

2006/0108 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2003

che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

In seguito all’entrata in vigore del nuovo regolamento relativo al finanziamento della PAC (regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005), il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un'entrata con destinazione specifica a partire dal 1° gennaio 2007.

In questo contesto è opportuno che il prelievo sia reso disponibile all’inizio dell’esercizio, al fine di migliorare le previsioni di bilancio e rendere più flessibile la gestione di quest’ultimo.

Il regolamento (CE) n. 1788/2003 deve essere dunque modificato per far sì che il prelievo dovuto sia versato dagli Stati membri nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre di ogni anno anziché anteriormente al 1° ottobre, come previsto dalla normativa in vigore.

Inoltre, in alcuni dei nuovi Stati membri il settore lattiero-caseario si è rapidamente adattato alle nuove opportunità commerciali offerte dall'estensione del mercato europeo, dando così origine a un processo di ristrutturazione di notevole portata. Date le circostanze, e in ragione anche delle norme più severe adottate dopo l’adesione in materia di igiene per le vendite dirette, la maggior parte dei singoli produttori sembra aver scelto di non chiedere quantitativi di riferimento individuali per tali vendite. Di conseguenza, in alcuni dei nuovi Stati membri il totale dei quantitativi di riferimento individuali attribuiti ai produttori per le vendite dirette risulta considerevolmente inferiore ai quantitativi di riferimento nazionali. Nelle riserve nazionali per la vendita diretta restano pertanto quantitativi inutilizzati che ostacolano il proseguimento della ristrutturazione.

Per l’anno contingentale 2005/2006 occorre dunque prevedere eccezionalmente un trasferimento unico del quantitativo di riferimento nazionale dalle vendite dirette alle consegne, su richiesta dei nuovi Stati membri interessati. Il regolamento (CE) n. 1788/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

Tenuto conto dell’urgenza delle due modifiche sopra indicate, il progetto di regolamento deve entrare in vigore il più presto possibile.

2006/0108 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2003

che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [2], gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio [3] sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [4].

(2) Al fine di migliorare le previsioni di bilancio e rendere più flessibile la gestione di quest’ultimo, è opportuno rendere disponibile all’inizio dell’esercizio finanziario il prelievo stabilito dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio. Occorre pertanto disporre affinché il versamento del prelievo dovuto abbia luogo nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre di ogni anno.

(3) Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in appresso denominati “i nuovi Stati membri”), i quantitativi di riferimento per le consegne e le vendite dirette sono stati inizialmente fissati nella tabella f) dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003. Successivamente, e tenuto conto delle conversioni chieste dai produttori, la Commissione ha adattato tali quantitativi per ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 8 del suddetto regolamento.

(4) I quantitativi di riferimento nazionali per le vendite dirette sono stati fissati sulla base della situazione precedente all’adesione dei nuovi Stati membri. Tuttavia, in seguito al processo di ristrutturazione dei settori lattiero-caseari nei nuovi Stati membri e in ragione anche delle disposizioni più severe adottate in materia di igiene per le vendite dirette, la maggior parte dei singoli produttori sembra aver scelto di non chiedere quantitativi di riferimento individuali per le vendite dirette. Di conseguenza, il totale dei quantitativi di riferimento individuali attribuiti ai produttori per le vendite dirette risulta considerevolmente inferiore ai quantitativi di riferimento nazionali e grandi quantitativi inutilizzati restano pertanto nelle riserve nazionali per la vendita diretta.

(5) Per risolvere questo problema e permettere l’utilizzo dei quantitativi riservati alle vendite dirette che restano inutilizzati nella riserva nazionale, è opportuno autorizzare per il periodo 2005/2006 un trasferimento unico dei quantitativi di riferimento per le vendite dirette ai quantitativi di riferimento per le consegne, su richiesta dei nuovi Stati membri interessati.

(6) Il regolamento (CE) n. 1788/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1788/2003 è così modificato:

1) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale di cui all'allegato I, stabilito a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette e lo versano, entro il limite del 99% dell'importo dovuto, al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi al periodo di dodici mesi in questione.”

2) All'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“Per il periodo 2005/2006, conformemente alla stessa procedura, e limitatamente alla Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione può inoltre adattare la ripartizione tra “consegne” e “vendite dirette” dei quantitativi di riferimento nazionali dopo la fine del periodo in questione, su richiesta dello Stato membro interessato. Tale richiesta deve essere presentata alla Commissione anteriormente al gg/mm/aaaa [ossia, X settimane dopo la pubblicazione del presente regolamento, in funzione della data di pubblicazione]. La Commissione procede in seguito quanto prima ad adattare la ripartizione.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA | |

| |

1. | LINEA DI BILANCIO (bilancio 2006): 05 02 12 07 | STANZIAMENTI: –389 milioni di euro |

2. | TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari |

3. | BASE GIURIDICA: Articolo 37 del trattato |

4. | OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: 1) modificare la data di versamento del prelievo dovuto al bilancio comunitario, spostandola al periodo compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre successivi al periodo di dodici mesi dell’anno contingentale;2) autorizzare 8 nuovi Stati membri a trasferire in tutto o in parte i quantitativi di riferimento nazionali dalle vendite dirette alle consegne. |

5. | INCIDENZA FINANZIARIA | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2006 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2007 (Mio EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI | – | 1) + 3062) – | – |

5.1 | ENTRATE – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – NAZIONALI | – | – | 1) – 2) – 30,6 |

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | – | – | – | – |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – | – |

5.2 | METODO DI CALCOLO:1) Modifica della data di versamento del prelievo dovuto: fra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi all’anno contingentale anziché anteriormente al 1° ottobre successivo all’anno contingentaleLa misura proposta riguarda un rinvio della data di riscossione del prelievo sul contingente lattiero, applicabile per la prima volta dall’esercizio 2006 all’esercizio 2007. La misura avrà dunque un impatto sull’esercizio 2006, a cui verrà sottratto l’importo corrispondente.– Impatto finanziario sul bilancio 2006: Articolo 05 02 12 07: 1 000 000 t x –309,1 €/t x 99% = 306 milioni di euro (anno contingentale 2005/06)Nel 2007, applicando la stessa ipotesi, l’entrata di 306 milioni di euro corrispondente al prelievo per la campagna 2005/2006 sarà compensata da un'entrata inferiore relativa al prelievo per la campagna 2006/2007 (rinviato all'esercizio 2008). In conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 1290/2005, dal 2007 in poi il prelievo sarà classificato come entrata con destinazione specifica.– Impatto finanziario sul bilancio 2007 (entrata con destinazione specifica): Articolo 67 03: 0 milioni di euroVa osservato che il PPB 2007 tiene già conto della modifica proposta.2) Trasferimento tra “vendite dirette" e "consegne" nei nuovi Stati membriL’ipotesi di un trasferimento di 100 000 t dal contingente ‘vendite dirette’ al contingente ‘consegne’ in Polonia, che supererebbe i suoi attuali quantitativi di riferimento di circa 365 000 t, comporterebbe una perdita di entrate connesse al prelievo 2005/2006 (bilancio 2007) pari a: Articolo 67 03: 100.000 t x –309,1 €/t x 99% = –30,6 milioni di euroConsiderando che, negli altri SM interessati, i quantitativi di riferimento esistenti non verranno probabilmente superati, un eventuale trasferimento in questi SM non porterebbe a un superamento del contingente e, di conseguenza, non comporterebbe una perdita di entrate connesse al prelievo. |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ/NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ/NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ/NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ/NO |

OSSERVAZIONI: |

[1] GU C … del …, pag. ….

[2] GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

[3] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[4] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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