[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 22.6.2006 COM(2006) 324 definitivo 2006/0107 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta di decisione del Consiglio riguarda il rinnovo della garanzia a carico del bilancio comunitario accordata alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per le operazioni di finanziamento effettuate con le risorse della Banca in vari paesi terzi. I vigenti mandati della BEI, ossia il mandato generale per i prestiti esterni (decisione 2000/24/CE del Consiglio, e successive modificazioni) e lo specifico mandato per i progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia (decisione 2005/48/CE del Consiglio) scadranno alla fine di mese di gennaio del 2007, con un'eventuale proroga di sei mesi, nel caso in cui i prestiti accordati dalla BEI non avessero raggiunto gli importi complessivi fissati nelle relative decisioni del Consiglio. La legislazione relativa al mandato generale per i prestiti esterni della BEI impone alla Commissione di riferire sulla sua applicazione entro il 31 luglio 2006. La relazione che accompagna la proposta legislativa (COM(2006) 323, di seguito "la relazione") riassume i risultati delle attività condotte dalla BEI nel quadro dei vigenti mandati e definisce gli orientamenti per le future attività della BEI. Sono allegati alla relazione due documenti di lavoro: l'uno (SEC (2006) 790) passa in rassegna le prospettive regionali, l'altro (SEC (2006) 789) fornisce una valutazione dettagliata del vigente mandato. | 120 | Contesto generale Le operazioni condotte dalla BEI al di fuori dell'UE rappresentano tradizionalmente circa il 10% del totale delle sue attività (5,1 miliardi di EUR nel 2005, di cui 3,7 miliardi di EUR con garanzia comunitaria). Attualmente la Banca opera soprattutto nei paesi in fase di preadesione e nei paesi mediterranei, ma realizza operazioni importanti anche in Asia, America Latina e Sudafrica, e sta espandendo progressivamente le sue attività in Russia e in Ucraina. Nei paesi ACP le operazioni vengono realizzate nel quadro dell'accordo di Cotonou con risorse del Fondo europeo di sviluppo o con risorse proprie della BEI e garanzia degli Stati membri. Tradizionalmente la BEI interviene al di fuori dell'UE a sostegno delle politiche esterne dell'Unione europea sulla base di mandati formali del Consiglio. I successivi mandati del Consiglio hanno ampliato la portata geografica dell'attività della BEI. Per i paesi partner dell'UE le operazioni di finanziamento previste nelle decisioni del Consiglio rappresentano un sostegno visibile da parte dell'Unione europea. Inoltre, grazie alla garanzia comunitaria, dette operazioni, che presentano di norma un livello di rischio più elevato rispetto alle operazioni realizzate dalla BEI nell'ambito dell'UE, non incidono sul merito di credito della Banca, il che permette alla BEI di continuare ad applicare tassi favorevoli sui prestiti concessi al di fuori dell'UE. La tabella 1 della relazione mostra che i prestiti sottoscritti al 31 dicembre 2005 (ossia circa l'85% della durata dei mandati di prestito) rappresentano l'87% del massimale complessivo di 20 660 milioni di EUR, con notevoli differenze tra le regioni. La BEI prevede di sottoscrivere il saldo degli importi disponibili nel quadro dei diversi massimali regionali nel 2006, ad eccezione del mandato per la Russia, l'Ucraina, la Moldova e la Bielorussia, nell'ambito del quale prevede di sottoscrivere le prime operazione nel 2006 e il resto nel primo semestre del 2007. Le operazioni della BEI nei paesi terzi costituiscono un'integrazione essenziale alle limitate risorse del bilancio UE, e permettono di accrescere l'efficacia e la visibilità dell'azione esterna dell'UE. Mentre l'assistenza esterna a carico del bilancio comunitario si concentra sui paesi a reddito più basso e sul sostegno ai settori sociali, le operazioni della BEI sono soprattutto destinate ai paesi a reddito medio e ai settori delle infrastrutture, delle finanze e del commercio. Dato che in origine la BEI è stata creata e strutturata finanziariamente per operare nell'ambito dell'UE, i mandati nel quadro della garanzia comunitaria costituiscono uno strumento chiave, che consente alla Banca di effettuare operazioni al di fuori dell'UE, fornendo il necessario sostegno politico e finanziario alla Comunità nei paesi e per progetti che altrimenti non risponderebbero ai criteri e agli orientamenti standard della BEI. | 130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Come detto in precedenza, sono due le decisioni del Consiglio attualmente in vigore (2000/24/CE, e successive modificazioni, e 2005/48/CE) che accordano una garanzia comunitaria alla BEI per le sue operazioni al di fuori dell'UE. I vigenti mandati nel quadro della garanzia comunitaria scadranno nel gennaio 2007. La presente proposta mira a introdurre una garanzia comunitaria per il periodo 2007-2013. La decisione proposta continua ad accordare la garanzia comunitaria a favore dei prestiti esterni della BEI, introducendo tuttavia le seguenti modifiche: * una base giuridica unica, che coprirà tutte le varie regioni nonché il mandato di riserva menzionato di seguito. La garanzia generale del 65% verrà applicata alla totalità del mandato; * introduzione di una nuova ripartizione geografica dei massimali, che riflette le attuali proposte di nuove politiche e di nuovi strumenti nel settore delle relazioni esterne dell'UE; * una più chiara definizione degli obiettivi politici dell'UE che devono essere conseguiti in ogni singola regione tramite le operazioni BEI nell'ambito del mandato; * introduzione di un mandato di riserva, non attribuito ad una specifica regione ma da utilizzarsi in caso di catastrofi naturali, di ricostruzione postbellica o di eventi in paesi strategicamente importanti; * chiarimento della natura della garanzia comunitaria: viene specificato che essa copre i rischi politici o sovrani. La garanzia verrebbe estesa ad entrambe le tipologie di operazioni di finanziamento previste dallo statuto della BEI, ossia i prestiti e le garanzie (i mandati vigenti coprono solo i prestiti); * rafforzamento dei requisiti relativi al legame tra le attività esterne della BEI e le politiche dell'UE, tramite il rafforzamento della cooperazione tra la Commissione e la BEI e il miglioramento della comunicazione; *conformemente alla prassi consolidata nel quadro del mandato vigente per la Russia, l'Ucraina, la Moldova e la Bielorussia, i singoli paesi selezionati potranno essere ammessi se e quando soddisferanno le condizioni adeguate, conformemente agli accordi di alto livello conclusi tra l'UE e il paese interessato su aspetti politici e macroeconomici, stabiliti dalla Commissione in consultazione con la BEI. La BEI realizzerà le sue operazioni dopo la firma e la ratifica del necessario accordo-quadro concluso tra la BEI e il paese interessato. | 140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Come evidenziato nella relazione, le operazioni esterne della BEI, in particolare quelle coperte dalla presente proposta, integreranno le attività da realizzare nell'ambito dei vari strumenti di assistenza esterna, ossia lo strumento di preadesione, lo strumento europeo di vicinato e partenariato, lo strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica e lo strumento per la stabilità. Le operazioni della BEI daranno pieno sostegno all'azione esterna dell'UE decisa nei diversi documenti politici menzionati nella proposta di atto giuridico o nei futuri documenti politici dell'UE. Il legame tra l'attività esterna della BEI e le politiche dell'UE verrà rafforzato tramite il potenziamento della cooperazione tra la Commissione e la BEI, cominciando con un'associazione più stretta al processo di pianificazione, in particolare per quanto riguarda i piani di azione, i documenti di preadesione o i documenti di strategia nazionale o regionale, e nell'individuazione a monte dei progetti e nella loro realizzazione. Se si rafforza la cooperazione in questo modo, il carattere di strumenti basati sulle politiche che è proprio dei nuovi strumenti CE potrà riflettersi anche nell'applicazione del mandato. La portata della cooperazione evolverà in maniera diversa a seconda delle regioni, in funzione dell'importanza della BEI nella regione ma anche della possibilità di stabilire un legame con le politiche dell'UE nel quadro delle strategie di preadesione, di vicinato e di partenariato europei, di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica. Inoltre, su singoli progetti la Commissione intende consultare la BEI sin dalle prime fasi. Un'operazione di finanziamento della BEI non potrà beneficiare della garanzia comunitaria, qualora la Commissione dia parere negativo sull'operazione nel quadro della procedura di cui all'articolo 21 dello statuto della BEI. La BEI cercherà di rafforzare ulteriormente, se necessario, il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, quali la BERS o la Banca mondiale, e con le istituzioni bilaterali europee, sulla base di protocolli di intesa che copriranno le diverse regioni interessate dal mandato. Nel quadro del nuovo mandato, le procedure di comunicazione saranno potenziate in modo da consentire la verifica della coerenza con le politiche e con gli obiettivi esterni dell'Unione, nonché la cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | 211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale delle persone che hanno risposto Un gruppo di lavoro congiunto, costituito da rappresentanti dei servizi interessati della Commissione e della BEI, ha elaborato la presente proposta e la relativa relazione. La Commissione e la BEI hanno presentato al comitato economico e finanziario una relazione sul lavoro realizzato e informazioni supplementari che hanno fornito i principali orientamenti per la presente proposta. Il comitato economico e finanziario, composto da alti funzionari di tutti gli Stati membri esperti nel settore economico e finanziario, ha esaminato l'argomento in due riunioni successive, tenutesi nel febbraio e nel marzo del 2006, in esito alle quali ha presentato una relazione contenente un primo parere degli Stati membri sui principali orientamenti proposti dalla Commissione e dalla BEI. | 212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La presente proposta riflette pienamente il parere della BEI. Nella summenzionata relazione il comitato economico e finanziario chiede alla Commissione di fornire informazioni aggiuntive sulla valutazione globale dei mandati vigenti e una descrizione più esauriente delle attività esterne della BEI nel contesto generale degli strumenti esterni dell'UE, ivi compresa una valutazione delle esigenze dei paesi beneficiari, del ruolo delle altre istituzioni finanziarie internazionali e del vantaggio comparativo della BEI. Le informazioni supplementari richieste sono contenute nella relazione e nei documenti di lavoro allegati predisposti dei servizi della Commissione. Nella sua relazione il comitato economico e finanziario formula anche raccomandazioni generali, riguardanti tra l'altro: a) la necessità di assicurare un'idonea cooperazione tra la BEI e gli altri donatori o creditori, quali le istituzioni finanziarie internazionali (in particolare la BERS) e le altre agenzie bilaterali; b) la necessità di chiarire la natura dei rischi coperti dalla garanzia comunitaria; c) la necessità di formulare proposte concrete per conseguire una maggiore coerenza tra le operazioni della BEI e le sovvenzioni della Comunità e di chiarire i necessari meccanismi operativi; d) la partecipazione del Consiglio nella gestione del mandato di riserva; e) l'esigenza che il riesame intermedio sia basato su una valutazione indipendente. La proposta legislativa ha tenuto conto di dette raccomandazioni. Il punto di cui alla precedente lettera c) può essere affrontato solo nel contesto delle pertinenti basi giuridiche. | Ricorso al parere di esperti | 221 | Settori scientifici/di competenza interessati Competenze economiche e finanziarie. | 222 | Metodologia applicata Non applicabile. | 223 | Principali organizzazioni/esperti consultati BEI. | 2249 | Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati | 225 | La presente proposta e la relativa relazione riflettono il parere della BEI. | 226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Non applicabile. | 230 | Valutazione dell'impatto I paesi terzi che beneficeranno delle operazioni della BEI coperte da garanzia comunitaria presentano generalmente un profilo di rischio più elevato rispetto ai paesi dell'UE, soprattutto a causa della loro instabilità macroeconomica, finanziaria e/o politica, che si riflette anche sul merito di credito esterno di questi paesi. La BEI opera sulla base di solidi principi bancari, e il suo statuto è restrittivo in termini di rischi che la Banca può assumere. Pertanto, senza la garanzia comunitaria a copertura dei rischi politici e sovrani, la BEI potrebbe assumersi tali rischi soltanto in paesi con un merito di credito a livello di "investment grade". La garanzia comunitaria per progetti al di fuori dell'UE conferisce alla BEI la sicurezza che le consente di finanziare progetti che contribuiscono alle politiche comunitarie in materia di relazioni esterne senza compromettere il rating AAA della Banca. È stata esaminata l'opzione alternativa di non concedere la garanzia comunitaria. Tale scelta avrebbe comportato il non intervento o il ritiro della BEI da alcuni paesi, e l'aumento significativo dei costi di finanziamento dei progetti in altri. Una tale evoluzione è stata giudicata non auspicabile sotto il profilo politico, tenuto conto della necessità di equilibrare gli interventi dell'UE nei diversi paesi e regioni. Inoltre, l'aumento dei costi di finanziamento a carico dei promotori dei progetti nei paesi ammissibili renderebbe meno interessanti le operazioni della BEI, attenuando in tal modo l'effetto leva esercitato dalla Banca nell'imporre le condizioni politiche dell'UE (ad esempio, in materia di appalti, di tutela dell'ambiente, ecc.). Un effetto analogo si avrebbe se la Comunità decidesse di far pagare la garanzia alla BEI, dato che tale soluzione determinerebbe in ultima istanza un aumento dei costi a carico dei promotori. La presente proposta raggiunge un corretto equilibrio tra la necessità di garantire alla BEI la libertà operativa che le consenta di proseguire le sue attività di finanziamento secondo le proprie modalità, sostenendo al contempo le politiche dell'UE in materia di relazioni esterne, e l'esigenza di limitare la garanzia comunitaria sia per quanto riguarda l'esposizione al rischio che per quanto attiene alla natura dei progetti coperti. Inoltre, la partecipazione della Commissione in quanto responsabile della garanzia comunitaria conferisce un forte sostegno politico al finanziamento fornito dalla BEI. Questo sostegno ha come effetto principale quello di accrescere considerevolmente le probabilità di recupero degli importi in sofferenza, grazie alle pressioni esercitate congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione sui debitori inadempienti, come dimostra il fatto che negli unici casi in cui in passato la BEI si è avvalsa della garanzia (ex Iugoslavia e Argentina) i prestiti sono stati alla fine rimborsati. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | 305 | Sintesi delle misure proposte La Commissione propone di creare un'unica base giuridica per le diverse regioni coperte dal mandato. Il periodo di applicazione del futuro mandato coinciderà con il nuovo quadro finanziario 2007-2013. L'azione accorderà una garanzia alla BEI per le operazioni al di fuori dell'UE, fino a concorrenza dei massimali fissati nella proposta. Un riesame intermedio del mandato verrà effettuato nel 2010, consentendo, se necessario, di ridefinire le priorità fissate nella base giuridica. | 310 | Base giuridica La proposta legislativa si basa sull'articolo 181 A, che disciplina la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi. La stessa base giuridica è stata utilizzata per la revisione del mandato generale di prestito (decisione 2005/47/CE del Consiglio) e per il nuovo mandato riguardante la Russia, l'Ucraina, la Moldova e la Bielorussia (decisione 2005/48/CE del Consiglio). | 329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni: | 331 | Le operazioni di finanziamento della BEI continueranno a essere gestite conformemente alle norme e procedure interne della BEI. | 332 | La garanzia comunitaria è apparsa un mezzo efficace e poco costoso per coprire i rischi politici e sovrani connessi alle operazioni esterne della BEI. Nel 1994 è stato istituito il fondo di garanzia comunitaria per le azioni esterne, allo scopo di fornire una riserva di liquidità per il bilancio comunitario in caso di inadempienza nelle operazioni garantite. Il rinnovo della garanzia comunitaria consentirà di continuare la pratica attuale, efficace e sana sotto il profilo economico. La Commissione e la BEI firmeranno un accordo sulle disposizioni e sulle procedure per la concessione della garanzia comunitaria. Per razionalizzare la preparazione e la valutazione dei progetti, la BEI rafforzerà ulteriormente, se necessario, il coordinamento e la cooperazione con le altre istituzioni finanziarie e con le istituzioni bilaterali europee. | Scelta dello strumento | 341 | Strumento proposto: Altro. | 342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni: Per istituire una garanzia a livello comunitario è necessaria una decisione del Consiglio. | INCIDENZA SUL BILANCIO | 401 | La scheda finanziaria allegata alla proposta legislativa riassume la relativa incidenza sul bilancio. L'incidenza è determinata dalla necessità di procedere alla dotazione a titolo della garanzia comunitaria del fondo di garanzia per le azioni esterne per il periodo relativo alle prossime prospettive finanziarie 2007-2013. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | Riesame/revisione/clausola di caducità | 531 | La proposta comprende una clausola di riesame. | 532 | La proposta comprende una clausola di revisione. | 533 | La proposta comprende una clausola di caducità. | 570 | Illustrazione dettagliata della proposta L'articolo 1 prevede che la garanzia comunitaria copra le operazioni di finanziamento della BEI fino a concorrenza di un importo complessivo di 33 miliardi di EUR, ivi compresa una riserva di 1,5 miliardi di EUR nel periodo 2007-2013. La garanzia è limitata al 65% dell'importo aggregato delle operazioni di finanziamento e delle somme connesse. Il massimale complessivo è ripartito per regione, con i seguenti massimali regionali obbligatori: A) Paesi in fase di preadesione: 9 miliardi di EUR. B) Paesi coperti dallo strumento di vicinato e di partenariato: 15 miliardi di EUR. L'importo è ripartito in due submassimali indicativi, ossia paesi mediterranei: 10 miliardi di EUR; Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 5 miliardi di EUR. C) Paesi coperti dallo strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica: 7,5 miliardi di EUR, ripartiti in tre submassimali indicativi, ossia America Latina: 4 miliardi di EUR; Asia: 2 miliardi di EUR; Repubblica del Sudafrica: 1,5 miliardi di EUR. D) Mandato di riserva: 1,5 miliardi di EUR. L'articolo 2 elenca i paesi oggetto della proposta legislativa e ne disciplina l'ammissibilità. L'articolo 3 precisa che il mandato di riserva non è attribuito ad una particolare regione ma deve essere utilizzato in caso di catastrofi naturali, di ricostruzione postbellica o di eventi che si verificano in paesi strategicamente importanti. Il ricorso al mandato di riserva viene deciso congiuntamente dalla Commissione e dalla BEI, previa consultazione del comitato economico e finanziario. Il Parlamento europeo ne viene informato. L'articolo 4 stabilisce in dettaglio i requisiti relativi al legame tra le attività esterne della BEI e le politiche dell'UE, tramite il rafforzamento della cooperazione tra la Commissione e la BEI e il miglioramento della comunicazione. Inoltre, un'operazione di finanziamento della BEI non potrà beneficiare della garanzia comunitaria, qualora la Commissione dia parere negativo sull'operazione nel quadro della procedura di cui all'articolo 21 dello statuto della BEI. L'articolo 5 stabilisce in dettaglio le modalità della cooperazione rafforzata con le altre istituzioni finanziarie internazionali. L'articolo 6 chiarisce la natura della garanzia comunitaria, che coprirà i rischi politici o sovrani connessi alle operazioni di finanziamento realizzate dalla BEI. L'articolo 7 introduce requisiti più rigorosi in materia di comunicazione e di informazione contabile sia per la BEI che per la Commissione. L'articolo 8 specifica le responsabilità della BEI per quanto riguarda il recupero di eventuali crediti per conto della Commissione. L'articolo 9 prevede che le disposizioni e le procedure relative alla garanzia comunitaria vengano stabilite in dettaglio in un accordo sulla garanzia stipulato tra la Commissione e la BEI. L'articolo 10 dà incarico alla Commissione di effettuare un riesame intermedio nel 2010, tra l'altro sulla base di una relazione sull'attività della BEI e di una valutazione effettuata dal servizio di valutazione indipendente della BEI. Nei considerando si fa tra l'altro riferimento al contesto politico della proposta e alla precisa entità delle operazioni della BEI nelle varie regioni. | E-12466 | 1. 2006/0107 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: 2. Dal 1963 la Banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI") effettua operazioni al di fuori della Comunità a sostegno delle politiche esterne della Comunità. 3. La maggior parte delle operazioni è stata realizzata su richiesta del Consiglio e ha beneficiato di una garanzia a carico del bilancio comunitario gestita dalla Commissione. Per il periodo 2000-2007 la garanzia comunitaria è stata istituita con decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica)[3] e con le decisioni 2001/777/CE[4] e 2005/48/CE[5] del Consiglio per specifiche azioni regionali di finanziamento. 4. Per sostenere l'azione esterna dell'UE senza incidere sul merito di credito della BEI, occorre offrire alla BEI una garanzia a carico del bilancio della Comunità per le operazioni realizzate al di fuori della Comunità. Occorre incoraggiare la BEI ad aumentare le operazioni realizzate al di fuori della Comunità senza garanzia comunitaria, in particolare nei paesi in fase di preadesione e nei paesi mediterranei, nonché nei paesi di altre regioni con un merito di credito a livello di " investment grade ", e occorre specificare che la garanzia comunitaria copre i rischi politici o sovrani. 5. La garanzia comunitaria deve coprire le perdite derivanti da prestiti e da garanzie su prestiti a favore di progetti di investimento ammissibili realizzati dalla BEI nei paesi coperti dallo strumento di assistenza preadesione[6] (di seguito "IAP"), dallo strumento europeo di vicinato e partenariato[7] (di seguito "ENPI") e dallo strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica[8] (di seguito "DCECI"), quando il prestito o la garanzia vengono concessi sulla base di un accordo sottoscritto non scaduto né annullato (di seguito le "operazioni di finanziamento della BEI"). 6. Le politiche dell'UE in materia di relazioni esterne sono state oggetto di revisione e ampliamento negli ultimi anni. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, definita nel documento di strategia sull'ampliamento pubblicato dalla Commissione nel 2005[9], la politica europea di prossimità, definita nel documento di strategia della Commissione del 12 maggio 2004[10], il nuovo partenariato con l'America Latina[11] e con l'Asia sudorientale[12], nonché il partenariato strategico dell'UE con la Russia, la Cina e l'India. 7. Dal 2007 le relazioni esterne dell'UE saranno altresì sostenute dai nuovi strumenti finanziari, ossia lo IAP, l'ENPI, il DCECI e lo strumento per la stabilità[13]. 8. Le operazioni di finanziamento della BEI devono essere coerenti con le politiche esterne dell'UE e garantirne il sostegno, anche per quanto riguarda specifici obiettivi regionali. Le operazioni di finanziamento della BEI devono essere realizzate nei paesi che rispettano condizioni adeguate, conformemente agli accordi di alto livello conclusi con l'UE su aspetti politici e macroeconomici. 9. Occorre rafforzare il legame tra le attività realizzate dalla BEI al di fuori della Comunità e le politiche dell'UE tramite il rafforzamento della cooperazione tra la BEI e la Commissione sia a livello centrale che in loco. Il coordinamento rafforzato dovrebbe includere tra l'altro la consultazione reciproca preventiva sugli aspetti politici, la preparazione di documenti di importanza reciproca e la programmazione dei progetti. Un'importanza particolare riveste la consultazione preventiva sui documenti di programmazione strategica redatti dalla Commissione o dalla BEI, al fine di massimizzare le sinergie tra le attività della BEI e quelle della Commissione e di misurare i progressi realizzati verso il conseguimento degli obiettivi politici dell'UE. 10. Nei paesi in fase di preadesione, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero riflettere le priorità definite nei partenariati per l'adesione, nei partenariati europei, negli accordi di stabilizzazione e di associazione e nei negoziati con l'UE. Nei Balcani occidentali l'azione dell'UE dovrebbe passare gradualmente dal sostegno alla ricostruzione al sostegno preadesione. In questo contesto, l'attività della BEI dovrebbe altresì favorire, dove necessario, l'aspetto del rafforzamento delle istituzioni, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali attive nella regione. Nel periodo 2007-2013 il finanziamento a favore dei paesi candidati (Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia) dovrebbe rientrare sempre più nel quadro dello strumento di preadesione messo a disposizione dalla BEI, strumento che dovrebbe essere esteso progressivamente agli altri potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, in funzione dei progressi da essi realizzati nel processo di adesione. 11. Per quanto riguarda i paesi coperti dall'ENPI, è opportuno che la BEI continui a potenziare le sue attività nell'area del Mediterraneo mettendo l'accento sullo sviluppo del settore privato. Per quanto riguarda l'Europa orientale, il Caucaso meridionale e la Russia, la BEI deve potenziare le sue attività in Russia e in Ucraina e prepararsi ad intervenire in altri paesi della regione non appena questi soddisferanno le condizioni adeguate, conformemente agli accordi di alto livello conclusi tra l'UE e il paese interessato su aspetti politici e macroeconomici. In questa regione la BEI deve finanziare progetti che presentano un interesse significativo per l'UE nei settori dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e dell'infrastruttura ambientale. La priorità deve essere data ai progetti da realizzare sulle estensioni dei principali assi della rete transeuropea, ai progetti aventi implicazioni transfrontaliere per uno o più Stati membri e ai progetti importanti che favoriscono l'integrazione regionale tramite l'aumento della connettività. Nel settore dell'ambiente, è opportuno che in Russia la BEI dia priorità ai progetti da realizzare nel quadro del partenariato ambientale della dimensione settentrionale. Nel settore energetico, rivestono un'importanza particolare i progetti riguardanti l'approvvigionamento strategico e il trasporto di energia. Le operazioni di finanziamento della BEI in questa regione devono essere realizzate in stretta cooperazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in particolare secondo condizioni da definire in un protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS. 12. Per quanto riguarda i paesi coperti dal DCECI, le operazioni di finanziamento della BEI in Asia e in America Latina saranno gradualmente allineate alla strategia di cooperazione dell'UE in queste regioni e andranno ad integrare gli strumenti finanziati con le risorse del bilancio comunitario. Sarà ampliato il concetto di "interesse reciproco", finora limitato in pratica al finanziamento di progetti in cui partecipano imprese dell'UE, in modo da tener conto della promozione della sostenibilità ambientale e dell'integrazione regionale (ad esempio progetti nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia che favoriscono l'interconnettività). La BEI deve cercare di estendere gradualmente le sue attività ad un più grande numero di paesi di queste regioni, ivi compresi i paesi meno prosperi. In Asia centrale, la BEI deve concentrarsi sui grandi progetti di approvvigionamento energetico e di trasporto dell'energia che presentano implicazioni transfrontaliere. Inoltre, le operazioni di finanziamento della BEI in Asia centrale devono essere realizzate in stretta cooperazione con la BERS, in particolare secondo le condizioni da definire nel protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, la BEI e la BERS. Per aumentare la visibilità dell'intervento dell'UE in America Latina occorre definire un importo specifico per uno strumento per l'America Latina. 13. Per integrare le attività realizzate dalla BEI nel quadro dell'accordo di Cotonou per i paesi ACP occorre rinnovare lo strumento specifico per il Sudafrica, mettendo l'accento su progetti infrastrutturali di interesse pubblico (ivi comprese le infrastrutture municipali e la fornitura di acqua e di elettricità) e sul sostegno al settore privato, ivi comprese le PMI. L'attuazione delle disposizioni relative alla cooperazione economica nel quadro dell'accordo di cooperazione per il commercio e lo sviluppo tra l'UE e il Sudafrica permetterà di promuovere ulteriormente le attività della BEI in questa regione. 14. È importante combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse del bilancio UE sotto forma di sovvenzioni, di capitale di rischio e di interessi a tasso agevolato, parallelamente all'assistenza tecnica per la preparazione e la realizzazione dei progetti, o per il rafforzamento del quadro giuridico e regolamentare, tramite l'IAP, l'ENPI, lo strumento di stabilità e, nel caso del Sudafrica, il DCECI. 15. In passato la BEI è stata chiamata a svolgere un ruolo importante e imprevisto nei casi di catastrofi naturali o di ricostruzione postbellica. Per fare in modo che tali operazioni non esercitino pressioni sui massimali regionali di cui all'articolo 1, occorre creare un "mandato di riserva". Il mandato di riserva non deve essere attribuito ad una determinata regione, ma deve essere utilizzato – se opportuno in combinazione con le risorse del bilancio UE – in caso di catastrofi naturali, di ricostruzione postbellica o di operazioni in paesi strategicamente importanti. Per permettere alla BEI di intervenire con urgenza al fine di ristabilire o di preservare condizioni di normalità, occorre che le misure di attivazione del mandato di riserva vengano adottate tramite la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[14]. 16. La BEI coopera già strettamente con le istituzioni finanziarie internazionali e con le istituzioni bilaterali europee. Tale cooperazione è disciplinata da protocolli di intesa specifici per ogni regione. Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'UE e che ricadono nell'ambito di applicazione della presente decisione, ove necessario, la BEI deve cercare di rafforzare il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali e con le istituzioni bilaterali europee. 17. Occorre migliorare la comunicazione sulle operazioni di finanziamento della BEI da parte della BEI e della Commissione. Sulla base delle informazioni trasmesse dalla BEI, la Commissione deve presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. 18. Occorre che la garanzia comunitaria istituita dalla presente decisione copra le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo di sette anni avente inizio il 1° gennaio 2007. Per tenere conto degli sviluppi che interverranno nella prima metà del predetto periodo, la BEI e la Commissione devono procedere ad un riesame intermedio della decisione. 19. Le operazioni di finanziamento della BEI devono continuare a essere gestite conformemente alle norme e alle procedure interne della Banca, comprese adeguate misure di controllo, e in ottemperanza delle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'OLAF. 20. Il fondo di garanzia per le azioni esterne (di seguito "il fondo di garanzia"), istituito dal regolamento (CE) n. 2728/94 del Consiglio (CE, Euratom), del 31 ottobre 1994[15], deve continuare a garantire una riserva di liquidità per il bilancio comunitario in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI. Nell'aprile del 2005 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di modifica del sistema di dotazione del fondo di garanzia, volta a renderlo più trasparente ed efficace[16]. [to be updated in the event of adoption by the Council] 21. La BEI deve preparare, in consultazione con la Commissione, la programmazione pluriennale indicativa del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI per consentire un'idonea programmazione di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia, DECIDE: Articolo 1 Garanzia e massimali 1. La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (di seguito "la BEI") una garanzia globale (di seguito "la garanzia comunitaria") a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti in relazione a prestiti e garanzie su prestiti concessi per progetti di investimento ammissibili finanziati dalla BEI nei paesi coperti dalla presente decisione, nei casi in cui i prestiti o le garanzie siano stati accordati conformemente ad un accordo firmato non scaduto né annullato (di seguito "le operazioni di finanziamento della BEI") e conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI e a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna dell'Unione europea. 2. La garanzia comunitaria è limitata al 65% dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. 3. Il massimale complessivo per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi annullati, ammonta a 33 000 milioni di EUR. Esso è ripartito per regione, con i seguenti massimali regionali obbligatori: a) Paesi in fase di preadesione: 9 000 milioni di EUR b) Paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato: 15 000 milioni di EUR ripartiti sulla base dei seguenti submassimali indicativi: i) Paesi mediterranei: 10 000 milioni di EUR ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 5 000 milioni di EUR c) Paesi coperti dallo strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica: 7 500 milioni di EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi: i) America Latina: 4 000 milioni di EUR ii) Asia: 2 000 milioni di EUR iii) Repubblica del Sudafrica: 1 500 milioni di EUR d) Mandato di riserva: 1 500 milioni di EUR. 4. La garanzia comunitaria copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo di sette anni avente inizio il 1° gennaio 2007 e avente fine il 31 dicembre 2013. 5. Se alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4 le operazioni di finanziamento della BEI non avranno raggiunto gli importi complessivi di cui al paragrafo 3, il periodo è automaticamente prolungato di sei mesi. Articolo 2 Paesi coperti 1. I paesi coperti dall'articolo 1 e la loro assegnazione alle varie regioni sono stabiliti nell'allegato. 2. I singoli paesi divengono ammissibili entro i massimali e submassimali regionali quando e se soddisfanno le condizioni adeguate conformemente agli accordi di alto livello conclusi tra l'UE e il paese interessato su aspetti politici e macroeconomici. La Commissione, in consultazione con la BEI, stabilisce quando un paese si è conformato alle condizioni adeguate e ne informa la BEI. 3. La garanzia comunitaria copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi che hanno concluso con la BEI un accordo quadro volto a stabilire le condizioni giuridiche in base alle quali verranno realizzate le operazioni di finanziamento della BEI. 4. Se la situazione politica o economica di un determinato paese suscita gravi preoccupazioni, la Commissione e la BEI possono decidere di sospendere le operazioni di finanziamento della BEI nel predetto paese. 5. La garanzia comunitaria non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese nei casi in cui l'accordo sulle operazioni di finanziamento della BEI sia stato firmato dopo l'adesione del suddetto paese all'UE. Articolo 3 Mandato di riserva 1. Viene istituto un mandato di riserva, da utilizzare nei casi in cui le operazioni di finanziamento della BEI possono contribuire a finanziare la ricostruzione delle infrastrutture e degli edifici e degli impianti delle imprese e del settore sociale danneggiati o distrutti in seguito a catastrofi naturali o la ricostruzione postbellica, o da utilizzare in caso di eventi che si verifichino in paesi strategicamente importanti. 2. La Commissione e la BEI decidono congiuntamente sull'utilizzo del mandato di riserva. La Commissione e la BEI sono assistite dal comitato economico e finanziario istituito dall'articolo 114, paragrafo 2, del trattato. 3. Si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3, della stessa decisione. Articolo 4 Coerenza con le politiche dell'Unione europea 1. Viene rafforzata la coerenza delle azioni esterne della BEI con le politiche e gli obiettivi esterni dell'Unione europea, al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di prestito della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione europea, in particolare tramite il dialogo regolare e la consultazione preventiva su: a) i documenti strategici preparati dalla Commissione, quali i documenti strategici nazionali e regionali, i piani di azione e i documenti di preadesione; b) i documenti di pianificazione strategica della BEI e la programmazione dei progetti; c) altri aspetti politici e operativi. 2. La cooperazione avviene su base regionale, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell'Unione europea in ogni regione. 3. Un'operazione di finanziamento della BEI non potrà beneficiare della garanzia comunitaria, qualora la Commissione dia parere negativo sull'operazione nel quadro della procedura di cui all'articolo 21 dello statuto della BEI. 4. La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e le politiche e gli obiettivi esterni dell'Unione europea è soggetta a verifica conformemente all'articolo 7. Articolo 5 Cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali 1. Ove necessario, le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate in cooperazione e/o con il cofinanziamento della BEI e di altre istituzioni finanziarie internazionali o istituzioni bilaterali europee, in modo da assicurare una ripartizione ragionevole dei rischi e condizioni conformi al progetto e al settore. 2. La cooperazione è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa conclusi, ove necessario, tra la Commissione, la BEI, le principali istituzioni finanziarie internazionali e le istituzioni bilaterali europee che operano nelle varie regioni. Articolo 6 Copertura e condizioni di applicazione della garanzia comunitaria 1. Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato, e per altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate dallo Stato, sempre che queste altre operazioni di finanziamento della BEI si basino su una valutazione adeguata del rischio da parte della BEI che tenga conto del rischio di credito del paese interessato, la garanzia comunitaria copre tutti i pagamenti dovuti alla Banca ma da essa non ricevuti (di seguito "garanzia generale"). Ai fini dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 4, la nozione di Stato include la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, rappresentate dall'Autorità palestinese, e il Kosovo, rappresentato dalla missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite. 2. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia comunitaria copre tutti i pagamenti dovuti alla Banca ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici ("garanzia di rischio politico"): a) non trasferibilità della valuta; b) espropriazione; c) eventi bellici o disordini civili; d) denegata giustizia in caso di violazione di contratto. Articolo 7 Comunicazione e contabilità 1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi di politica esterna dell'Unione europea, tenendo conto degli obiettivi operativi della BEI. 2. Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione, e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna dell'Unione europea, ivi compresa la cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali. 3. La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni operazione di finanziamento della BEI necessari per consentirle di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti europea, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI. 4. Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia generale, la BEI fornisce alla Commissione la valutazione dei rischi della BEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento della BEI con beneficiari di prestiti o debitori garantiti diversi dagli Stati. 5. La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 a proprie spese. Articolo 8 Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione 1. Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia comunitaria, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati. 2. La BEI e la Commissione concludono un accordo per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti al più tardi alla data della conclusione dell'accordo di cui al successivo articolo 9. Articolo 9 Accordo sulla garanzia La BEI e la Commissione concludono un accordo sulla garanzia per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia comunitaria. Articolo 10 Riesame della decisione 1. Sulla base tra l'altro di una relazione sull'attività della BEI e di una valutazione fornita dal servizio di valutazione indipendente della BEI, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione intermedia sull'applicazione della presente decisione entro il 30 giugno 2010, accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica, in particolare per quanto riguarda i massimali di cui all'articolo 1. 2. La Commissione presenta una relazione definitiva sull'applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2013. Articolo 11 Applicazione La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Regioni e paesi coperti dall'articolo 1 La Commissione deve ancora approvare l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 dei paesi contraddistinti con (*) A. PAESI IN FASE DI PREADESIONE (1) Paesi candidati Croazia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia. (2) Potenziale paesi candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. B. PAESI COPERTI DALLO STRUMENTO DI VICINATO E PARTENARIATO (1) Paesi mediterranei Algeria, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Israele, Giordania, Libano, Libia*, Marocco, Siria, Tunisia. (2) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia Europa orientale: Bielorussia*, Moldova[*], Ucraina; Caucaso meridionale: Armenia*, Azerbaigian*, Georgia*; Russia: Russia. C. PAESI COPERTI DALLO STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DI COOPERAZIONE ECONOMICA (1) America Latina Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela. (2) Asia Asia (esclusa Asia centrale): Afghanistan*, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Birmania/Myanmar*, Cambogia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Iran*, Iraq*, Corea del Sud, Laos, Macao, Malesia, Maldive, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam, Yemen*. Asia centrale: Kazakstan*, Kirghizistan*, Tagikistan*, Turkmenistan*, Uzbekistan*. (3) Sudafrica Repubblica del Sudafrica. D. RISERVA I paesi potenzialmente ammissibili a beneficiare del mandato di riserva sono i paesi elencati nel presente allegato. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità. 2. QUADRO ABM/ABB Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: Politica: affari economici e finanziari Attività ABB: operazioni e strumenti finanziari 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione: 01 04 01 14 | Versamenti al fondo di garanzia a titolo delle nuove operazioni | 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria: I prestiti e le garanzie BEI concessi nel quadro della garanzia comunitaria ("operazioni di finanziamento BEI") potranno essere sottoscritti dalla BEI dal 2007 al 2013. La durata complessiva dell'azione e della sua incidenza finanziaria sarà determinata, tuttavia, dalla durata delle operazioni di finanziamento sottoscritte dalla BEI. 3.3. Caratteristiche di bilancio: Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione dei paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 01 04 01 14 | SO | SND[17] | NO | NO | NO | 4 | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) La successiva tabella riassume le stime delle risorse di bilancio necessarie per finanziare il fondo di garanzia, calcolate conformemente al nuovo meccanismo di dotazione proposto dalla Commissione (COM(2005) 130 del 5 aprile 2005) sulla base del mandato proposto per i prestiti della BEI pari a 33 miliardi di EUR e del livello globale di altri prestiti garantiti (assistenza macro-finanziaria e Euratom) pari a 4,5 miliardi di EUR tra il 2007 e il 2013. Le stime si basano su ipotesi indicative ragionevoli (livello di sottoscrizioni delle operazioni di finanziamento della BEI in progressione del 10% annuo, profilo delle erogazioni e dei rimborsi in linea con l'andamento attuale) e sull'ipotesi dell'adesione della Bulgaria e della Romania nel 2007. Le cifre per il calcolo della dotazione "normale" sono specificate nella tabella 8.1. Si è ipotizzato che il nuovo meccanismo di dotazione entri in vigore il 1° gennaio 2007. • Per il 2007: non vi sarà alcuna dotazione (anno di passaggio). Tuttavia, occorre sottolineare che a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania dovrebbe avere luogo, conformemente al regolamento (CE) n. 2273/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, il rimborso di una somma forfetaria stimata in 254 milioni di EUR dal fondo di garanzia al bilancio generale. Questa operazione eccezionale sarà effettuata tramite un bilancio rettificativo che comporterà un rimborso per gli Stati membri nel 2007. • Per il 2008: i calcoli per il PPB saranno basati sull'importo-obiettivo al 31.12.2006. Secondo le stime vi sarà un surplus di 157 milioni di EUR che verrà iscritto in bilancio nel 2008 come "entrate". L'importo deriva dalla dotazione "ex-ante" del sistema attuale, ancora in vigore nel 2006, che determinerà una "dotazione eccessiva" al 31.12.2006 in rapporto all'importo-obiettivo. Conformemente al nuovo meccanismo di dotazione, l'importo sarà iscritto nel bilancio del 2008 come "entrate". • Per il 2009: i calcoli saranno basati sull'importo-obiettivo al 31.12.2007. Le stime indicano un surplus di 2 milioni di EUR. • Per gli anni 2010-2013, i calcoli mostrano un fabbisogno crescente in termini di dotazione, in linea con l'aumento dell'importo dei prestiti in essere nel quadro del nuovo mandato. Nella programmazione finanziaria della rubrica 4 è stata prevista una dotazione di 1,4 miliardi di EUR con una ripartizione uniforme di 200 milioni di EUR all'anno. L'importo complessivo programmato di 1,4 miliardi di EUR dovrebbe essere mantenuto come "fabbisogno massimo di bilancio", la ripartizione potrebbe tuttavia essere modificata nel corso del periodo di programmazione, per tenere conto di evoluzioni negative, quali ad esempio l'accumulo delle inadempienze[18] o una valutazione sfavorevole delle attività[19], al fine di fare fronte a situazioni estreme come indicato nel "fabbisogno massimo di bilancio" (cfr. successiva tabella). D'altra parte, all'inizio del periodo non saranno necessarie risorse finanziarie, grazie al passaggio al nuovo sistema di dotazione. Spese operative[20] | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 271,0 | 302,0 | 645,0 | 1 353,0 | Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 271,0 | 302,0 | 645,0 | 1 353,0 | Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[21] | Assistenza tecnica e amministrativa (SND) | 8.2.4. | c | - | - | - | - | - | - | - | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | Stanziamenti di impegno | a+c | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 271,0 | 302,0 | 645,0 | 1 353,0 | Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 271,0 | 302,0 | 645,0 | 1 353,0 | Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[22] | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5,3 | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | - | - | - | - | - | - | - | Costo totale indicativo dell'intervento | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,8 | 0,8 | 135,8 | 271,8 | 302,8 | 646,5 | 1 358,3 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,8 | 0,8 | 135,8 | 271,8 | 302,8 | 646,5 | 1 358,3 | Cofinanziamento Non è previsto cofinanziamento. 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria ( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie. ( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[23] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie). 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate ( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: 4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP) (compresi funzionari e personale temporaneo ed esterno) – cfr. ripartizione al punto 8.2.1. Fabbisogno annuo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | Totale risorse umane | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine Come illustrato in dettaglio nella relazione, il vigente mandato generale per i prestiti della BEI scadrà alla fine del mese di gennaio del 2007, con la possibilità di una proroga di 6 mesi, qualora i prestiti accordati dalla BEI non avessero raggiunto gli importi complessivi fissati nella decisione del Consiglio. Il mandato della BEI per i progetti in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia scadrà alla stessa data. È necessario rinnovare questi mandati per consentire alla Comunità di continuare a offrire una garanzia per le operazioni di finanziamento esterno della BEI a sostegno degli obiettivi politici dell'UE. Il nuovo mandato si baserà sul mandato vigente ed estenderà la portata geografica e settoriale delle operazioni della BEI conformemente alle nuove priorità politiche dell'UE. 5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'UE costituiscono uno strumento molto visibile ed efficace a sostegno dell'azione esterna dell'UE. La relazione che accompagna la proposta legislativa illustra in dettaglio i principali vantaggi dell'intervento della BEI in tali paesi, quali il trasferimento delle competenze ai promotori dei progetti e l'applicazione delle norme UE in materia di ambiente e di appalti ai progetti finanziati. Oltre ai predetti vantaggi, la BEI trasferisce in toto ai beneficiari finali i vantaggi finanziari che derivano dalla garanzia comunitaria e i costi di finanziamento interessanti della Banca, sotto forma di tassi di interesse competitivi. Il mandato coperto dalla garanzia comunitaria fornisce il necessario sostegno politico e finanziario della Comunità ai paesi e ai progetti che altrimenti non soddisferebbero gli orientamenti e i criteri della BEI. Le operazioni di finanziamento della BEI integreranno le attività condotte nel quadro dei nuovi strumenti di assistenza esterna. Per dare maggiore sostegno alle politiche esterne dell'UE in ciascuna regione, verrà rafforzato il legame tra le priorità della BEI e le politiche dell'UE nelle varie regioni. A tale scopo verranno rafforzati il dialogo e la cooperazione tra la BEI e la Commissione, sia nella definizione delle politiche regionali e delle strategie nazionali che a livello dei singoli progetti. Le operazioni di finanziamento della BEI possono essere utilmente combinate con le risorse di bilancio dell'UE, sotto forma di sovvenzioni, di capitale di rischio e di tassi di interesse agevolati, parallelamente all'assistenza tecnica per la preparazione e la realizzazione dei progetti e al rafforzamento del quadro legislativo e regolamentare. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori Il principale obiettivo della proposta è promuovere il contributo della BEI alla realizzazione degli obiettivi politici dell'UE, tramite il finanziamento di progetti di investimento. Gli obiettivi da realizzare con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato variano in funzione delle regioni, e sono enunciati nella proposta di atto legislativo. La promozione della cooperazione con le altre istituzioni finanziarie internazionali è altresì un obiettivo importante della decisione proposta. Il conseguimento degli obiettivi sarà misurato soprattutto sulla base del volume di operazioni di finanziamento della BEI per regione e per settore, nonché sulla base del volume di operazioni di finanziamento della BEI cofinanziate da altre istituzioni finanziarie internazionali e/o da programmi della Commissione. 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) ( Gestione centralizzata ( diretta da parte della Commissione ( indiretta, con delega a: ( agenzie esecutive ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico ( Gestione concorrente o decentrata ( con Stati membri ( con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni: Conformemente alle disposizioni vigenti, la proposta prevede che la BEI sia delegata dal Consiglio a finanziare progetti di investimento conformemente alle sue norme e procedure interne. La Commissione è responsabile della gestione della garanzia comunitaria. La BEI e la Commissione concludono un accordo per specificare in dettaglio le disposizioni e le procedure per l'applicazione della presente decisione. 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo Le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro della garanzia comunitaria saranno gestite dalla BEI conformemente alle norme e procedure interne della Banca, comprese idonee misure di audit, di controllo e di sorveglianza. Come previsto dallo statuto della BEI, il comitato di audit, coadiuvato da revisori esterni, è responsabile della verificare della regolarità delle operazioni della Banca e della corretta tenuta dei conti. I conti della BEI sono approvati annualmente dal consiglio dei governatori. Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, nel quale la Commissione è rappresentata da un direttore o da un direttore supplente, approva ogni operazione di finanziamento della BEI e sorveglia che la Banca sia gestita conformemente allo statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori. L'accordo tripartito in vigore tra la Commissione, la Corte dei conti e la BEI, rinnovato da ultimo nell'ottobre 2003, stabilisce in dettaglio le norme per l'effettuazione da parte della Corte dei conti delle verifiche riguardanti le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro della garanzia comunitaria. Ai sensi dell'articolo 7 della proposta, la Commissione riferisce una volta all'anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI ai sensi della presente decisione, sulla base di relazioni annuali redatte dalla BEI che forniscono informazioni relative ai finanziamenti concessi nelle varie regioni o nei vari settori e in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali. Inoltre, la BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili per ciascuna delle sue operazioni di finanziamento per consentirle di adempiere ai suoi obblighi di informazione o di rispondere alle richieste della Corte dei conti, nonché una dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex-ante La proposta legislativa è accompagnata da una relazione della Commissione che include una valutazione dettagliata della vigente garanzia comunitaria per le operazioni della BEI al di fuori dell'UE. In un distinto allegato annesso alla relazione si analizzano i fabbisogni futuri delle diverse regioni coperte dal mandato e la loro capacità di assorbimento, e si illustra come il mandato proposto risponda ai bisogni previsti. 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) L'esperienza della gestione della vigente garanzia comunitaria ha indotto a proporre alcune modifiche delle sue modalità, riguardanti in particolare la copertura geografica, la definizione della portata del mandato della BEI nelle varie regioni, l'introduzione di un mandato di riserva, il rafforzamento del legame tra le attività della BEI e le priorità esterne dell'UE e il conseguente rafforzamento della cooperazione tra la Commissione e la BEI, nonché una più chiara definizione dei rischi coperti dalla garanzia. Oltre ai prestiti, già previsti nei precedenti mandati, il mandato proposto coprirà anche le garanzie accordate dalla BEI. 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive La proposta prevede un riesame intermedio del mandato della BEI entro il 30 giugno 2010, che consentirà, se necessario, di ridefinire le priorità definite nella base giuridica. La verifica verrebbe effettuata dalla Commissione sulla base, tra l'altro, di una relazione sull'attività della BEI e di una valutazione effettuata dal servizio di valutazione indipendente della BEI. La Commissione preparerà una relazione definitiva sul mandato della BEI entro il 31 luglio 2013. 7. MISURE ANTIFRODE Le norme e le procedure della Banca includono disposizioni dettagliate per la lotta contro la frode e la corruzione. In particolare, il consiglio dei governatori della BEI ha approvato nel luglio 2004 una decisione riguardante le procedure di cooperazione con l'OLAF, adeguando conformemente le sue procedure interne. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari (Mio EUR) 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-13 | Funzionari o agenti temporanei[24] (XX 01 01) | A*/AD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | B *, C*/AST | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | Personale finanziato[25] con l'art. XX 01 02 | Altro personale[26] finanziato con l'art. XX 01 04/05 | TOTALE | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione I principali compiti derivanti dalla gestione della garanzia comunitaria sono i seguenti: - preparazione delle proposte legislative e degli accordi di garanzia; - gestione della procedura di approvazione; - esecuzione della procedura annuale di bilancio; - relazione annuale al Consiglio e al Parlamento; - gestione delle richieste di attivazione della garanzia; - sorveglianza della gestione del fondo di garanzia; - contabilità; - relazioni con la Corte dei conti, con il Parlamento e con il Consiglio. 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare ( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno 2007 ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) ( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dallo stanziamento concesso al servizio di gestione nel quadro della procedura annuale di assegnazione. 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | TOTALE | Altra assistenza tecnica e amministrativa | - intra muros | - extra muros | Totale assistenza tecnica e amministrativa | - | - | - | - | - | - | - | 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 1,512 | Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | - | - | - | - | - | - | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 1,512 | 8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | TOTALE | XX 01 02 11 01 – Missioni | XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | XX 01 02 11 03 – Comitati[28] | XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 2 Totale altre spese di gestione (XX 01.02 11) | 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | - | - | - | - | - | - | - | [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24; decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/174/CE (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26). [4] GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41. [5] GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11. [6] COM(2004) 627 definitivo. [7] COM(2004) 628 definitivo. [8] COM(2004) 629 definitivo. [9] COM(2005) 561 definitivo. [10] COM(2004) 373 definitivo. [11] COM(2005) 636 definitivo. [12] COM(2003) 399 definitivo. [13] COM(2004) 630 definitivo. [14] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [15] GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28). [16] COM(2005) 130 definitivo. [17] Stanziamenti non differenziati. [18] 100 milioni di EUR all'anno derivano dal ricorso alla garanzia in caso di inadempienze importanti (cfr. "meccanismo di lisciatura" in COM(2005) 130 del 5.4.2005). [19] Nella valutazione delle implicazioni per la dotazione di eventuali fluttuazioni nella valutazione delle attività del fondo di garanzia sono state fatte le seguenti ipotesi:- durata del portafoglio di 3,3 anni;- aumento annuo dei tassi di interesse dell'1%;- evoluzione delle attività del fondo di garanzia risultante dalla stima della "dotazione normale";Non ci sono implicazioni per il 2007 e per il 2008 in ragione del periodo transitorio. [20] Spese che non rientrano nell'ambito di applicazione del capo xx 01 del titolo xx. [21] Spese ai sensi dell'articolo xx 01.04 del titolo xx. [22] Spese ai sensi dell'articolo xx 01 diverse dalle spese di cui all'articolo xx 01.04 o all'articolo xx 01 05. [23] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [24] Il cui costo NON è coperto dall'importo di riferimento [25] Il cui costo NON è coperto dall'importo di riferimento [26] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento [27] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate. [28] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.