Proposta di decisione del Consiglio che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (versione codificata) /* COM/2006/0315 def. - CNS 2006/0104 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 20.6.2006 COM(2006) 315 definitivo 2006/0104 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (versione codificata) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario. Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della decisione 638/90/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990 che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali[3]. La nuova decisione sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della decisione 638/90/CEE e dello strumento di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato V della decisione codificata. ê 90/638/CEE (adattato) 2006/0104 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario[5], in particolare l'articolo 24, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo[6], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7], considerando quanto segue: ê (1) La decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali[8], è stata modificata in modo sostanziale[9]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione. ê 90/638/CEE considerando 2 (adattato) (2) I criteri Ö applicabili all'intervento finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali Õ sono intesi a garantire l'efficienza dell'azione avviata ed a consentire agli Stati membri di presentare alla Commissione programmi per la rapida eradicazione o l'adeguata sorveglianza delle malattie in questione, ê 90/638/CEE HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per essere approvati nel quadro dell'azione di cui all'articolo 24, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, i programmi che gli Stati membri presentano alla Commissione devono rispettare: a) per quanto riguarda i programmi di eradicazione, i criteri indicati nell'allegato I; b) per quanto riguarda i programmi di sorveglianza, i criteri indicati nell'allegato II; ê 92/65/CEE Art. 10, par. 5, punto 1) c) per quanto riguarda i programmi di lotta contro la rabbia: i criteri indicati nell'allegato III. ê Articolo 2 La Desisione 90/638/CEE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato V. ê 90/638/CEE Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fattoa Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente […] ê 90/638/CEE ALLEGATO I Criteri per i programmi di eradicazione I programmi di eradicazione devono comprendere almeno: 1) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia; 2) un'analisi dei costi prevedibili e una stima degli utili previsti del programma; 3) la durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza; 4) la designazione di un'autorità centrale, incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma; 5) la descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa in cui sarà applicato il programma; 6) un regime che garantisca l'obbligo di dichiarare la presunzione o la conferma di un caso o di un focolaio di malattia nella zona interessata; 7) le procedure di controllo stabilite nel programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali suscettibili di essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle zone interessate; 8) un sistema di registrazione delle aziende interessate dal programma; 9) misure che permettano di individuare l'origine degli animali; 10) i vari statuti applicabili alle aziende od alle zone e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito dei singoli statuti, nonché le condizioni applicabili ai movimenti degli animali tra i vari statuti e le conseguenze da trarre in caso di perdita di statuto; 11) se necessario, la definizione dei metodi di analisi, prove e campionario in funzione della malattia; 12) le misure da prendere in caso di risultato positivo costatato in particolare durante un controllo effettuato conformemente alle disposizioni del programma. Queste misure devono comprendere tutti i mezzi necessari alla rapida eradicazione della malattia, in funzione dei dati epidemiologici e dei metodi profilattici tipici della stessa, ad esempio: a) l'abbattimento degli animali malati o contagiati, ovvero che si sospetta siano malati o contagiati con: - distruzione delle carcasse o loro utilizzo dopo trattamento, per scopi diversi dall'alimentazione umana, purché i tipi di trattamento utilizzati offrano garanzie sufficienti in materia di protezione della salute dell'uomo e/o della salute degli animali; - ulteriore utilizzo delle carni, purché questo non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo; b) distruzione di qualsiasi prodotto suscettibile di trasmettere la malattia o trattamento di quest'ultimo in modo da evitare ogni contagio; c) procedimento di disinfezione delle aziende infette; d) scelte in materia di terapia e di profilassi; e) procedimento di ripopolamento con animali sani, nelle aziende in cui si è proceduto all'abbattimento; f) istituzione di una zona di sorveglianza attorno all'azienda infetta; 13) se necessario, le norme volte, in caso di abbattimento degli animali, ad un adeguato indennizzo degli allevatori nel modo più rapido possibile; 14) l'impegno dell'autorità di cui al punto 4 di informare in modo regolare ed adeguato i servizi della Commissione. ______________ ALLEGATO II Criteri per i programmi di sorveglianza I programmi di sorveglianza devono almeno comprendere: 1) i criteri di cui ai punti da 1 a 9, 12, 13 e 14 dell'allegato I; 2) un regime di prove di sorveglianza, fondato su una ricerca sierologica, microbiologica, patologica od epidemiologica o qualsiasi altro metodo adeguato alla malattia; 3) un regime che consenta di controllare l'assenza della malattia, alla luce della sua epidemiologia. ______________ ê 92/65/CEE Art. 10, par. 5, punto 2) ALLEGATO III Criteri per i programmi contro la rabbia I programmi contro la rabbia devono comprendere almeno: 1. i criteri di cui ai punti da 1 a 7 dell'allegato I; 2. informazioni particolareggiate sulla/e regione/i in cui ha luogo l'immunizzazione orale delle volpi e sui relativi limiti naturali. Questa/e regione/i abbraccia/abbracciano almeno 6 000 chilometri quadrati o la totalità del territorio di uno Stato membro e può/possono includere zone limitrofe di paesi terzi; 3. informazioni particolareggiate sui vaccini proposti, sul sistema di distribuzione, sulla densità e la frequenza del collocamento delle esche; 4. eventualmente tutti i dettagli, il costo e l'obiettivo delle azioni di conservazione o di tutela della flora e della fauna avviate da organizzazioni volontarie nel territorio contemplato da tali progetti. ______________ é ALLEGATO IV Decisione abrogata e sua modificazione successiva Decisone 90/638/CEE del Consiglio (GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27) | Decisone 92/65/CEE del Consiglio (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54) | unicamente l’articolo 10, paragrafo 5 | _____________ ALLEGATO V Tavola di concordanza Decisione 90/638/CEE | Presente decisione | Articolo 1, primo, secondo e terzo trattino | Articolo 1, lettere a), b) e c) | ___ | Articolo 2 | Articolo 2 | Articolo 3 | Allegati I, II e III | Allegati I, II e III | ___ | Allegati IV e V | _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni. [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [4] Allegato IV della presente proposta. [5] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Ö Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31). Õ [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54). [9] V. allegato IV.