52006PC0288

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse della Comunità europea, la Convenzione consolidata sul lavoro marittimo del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro /* COM/2006/0288 def. - CNS 2006/0103 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 15.6.2006

COM(2006) 288 definitivo

2006/0103 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse della Comunità europea, la Convenzione consolidata sul lavoro marittimo del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivi e obiettivi della proposta La Convenzione consolidata sul lavoro marittimo dell’Organizzazione internazionale del lavoro (in appresso “l’OIL”) è stata adottata il 23 febbraio 2006 dalla sessione marittima della Conferenza internazionale del lavoro dell’OIL, riunitasi a Ginevra, dall’organismo di gestione dell’‘Ufficio internazionale del lavoro in occasione della 94a sessione (in appresso “la Convenzione del 2006”). Nel gennaio 2001 l’OIL ha iniziato a consolidare e aggiornare le norme marittime contenute nelle attuali convenzioni e raccomandazioni per consentire l’adozione di un unico strumento giuridico da parte della conferenza dell’organizzazione, in particolare la Convenzione consolidata sul lavoro marittimo. Obiettivo di tale convenzione è stabilire norme minime internazionali per l’intero settore che siano semplici, chiare, coerenti, accettabili e applicabili in modo da predisporre un codice del lavoro marittimo. Le norme sociali applicabili dovevano essere ridefinite visto lo scarso interesse per il mestiere della gente di mare e per il fattore umano negli incidenti in mare. In tutto il mondo oltre 1,2 milioni di persone lavorano nell’industria marittima, un settore di importanza vitale per l’economia mondiale, visto che rappresenta il 90% del commercio. Il fine ultimo della Convenzione del 2006 è conseguire e mantenere parità di condizioni nel settore marittimo promuovendo condizioni di vita e di lavoro decenti per la gente di mare e una concorrenza più equa nel mondo, ponendo così rimedio alla scarsa percentuale di ratifica di numerose convenzioni nel settore del lavoro marittimo. La coerenza e la compatibilità fra le disposizioni dell’OIL e la normativa comunitaria sono state prese in considerazione nell’ambito del coordinamento UE. Questo è stato particolarmente importante per alcuni settori disciplinati dalla Convenzione che rientrano fra le competenze esclusive della Comunità, in particolare il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, adottato ai sensi dell’articolo 42 del trattato CE. Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 e la sua applicazione è stata estesa ai cittadini di paesi terzi dal regolamento (CE) 859/2003. Il regolamento (CEE) n. 1408/71 istituisce disposizioni specifiche per la gente di mare all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 14, lettera b). Il regolamento (CE) n. 859/2003 del 1° giugno 2003 stabilisce le regole applicabili ai cittadini di paesi terzi e riconosce loro gli stessi diritti di protezione della sicurezza sociale dei cittadini dell'Unione quando si spostano all'interno dell'UE. Nel testo dell’OIL sia lo Stato di bandiera che lo Stato di residenza sono responsabili della copertura della sicurezza sociale ma hanno competenze diverse, mentre nel diritto comunitario lo Stato di bandiera è di norma designato quale il paese di cui deve essere applicata la legislazione in materia di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CE) n. 883/2004. Per risolvere i potenziali conflitti giuridici fra la Convenzione del 2006 e la normativa comunitaria in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, in occasione della conferenza tecnica marittima preparatoria di Ginevra (13 - 24 settembre 2004) nel testo della convenzione dell’OIL è stata inserita una clausola di salvaguardia. Tale clausola intende proteggere e garantire la preminenza del diritto comunitario in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale in caso di divergenza in materia fra le disposizioni della Convenzione e le norme comunitarie. In realtà, conformemente alla sentenza AETS della Corte di giustizia in materia di competenza esterna, gli Stati membri non possono più ratificare di loro iniziativa la Convenzione del 2006 in quanto le relative disposizioni riguardanti il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale incidono sull’esercizio della competenza esclusiva della Comunità in questo settore. Date queste premesse e per assicurare la conformità alla condivisione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri stabilita dal trattato, la Commissione propone che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a ratificare la Convenzione del 2006 nell’interesse della Comunità. |

120 | Contesto generale La Convenzione del 2006 è conforme al mandato principale dell’OIL, che prevede l’istituzione di norme internazionali di lavoro per il trasporto marittimo con l’obiettivo di promuovere condizioni di lavoro decenti per la gente di mare. La Convenzione del 2006 tiene conto del fatto che, vista la natura globale dell’industria marittima, i lavoratori del settore necessitano di una protezione speciale. La Convenzione del 2006 stabilisce norme per il lavoro marittimo ripartite in 5 gruppi: condizioni minime richieste per il lavoro a bordo; condizioni di lavoro, alloggio e ristorazione, protezione sociale e welfare nonché l’applicazione e il rispetto delle disposizioni della Convenzione. Il testo stabilisce i diritti della gente di mare, indipendentemente dalla bandiera della nave su cui prestano servizio, e gli obblighi dei proprietari delle navi, degli Stati di bandiera, degli Stati di approdo e degli Stati che forniscono la manodopera. L’attuazione della Convenzione del 2006 impone agli Stati di bandiera di instaurare un sistema efficace di attuazione basato su un piano di certificazione e su ispezioni periodiche. Gli Stati devono rilasciare un certificato alle navi che battono la loro bandiera una volta che le autorità competenti hanno controllato che le condizioni di lavoro a bordo rispettino la legislazione nazionale e la regolamentazione adottata per attuare la Convenzione del 2006. La Convenzione del 2006 stabilisce il principio del “divieto di trattamento privilegiato” per assicurare che le navi degli Stati che non hanno ratificato la Convenzione non beneficino di un trattamento preferenziale rispetto alle navi che battono la bandiera di uno Stato che l’ha ratificata. Esiste un ampio acquis comunitario, derivante dagli articoli 42, 71, 137 e 138 del trattato, in merito a numerosi temi trattati dalla Convenzione del 2006. Gli aspetti della competenza condivisa ripresi dalla Convenzione del 2006 rappresentano la parte essenziale delle disposizioni del testo. La competenza comunitaria è stata esercitata, fra l’altro, in settori quali le condizioni di lavoro, le pari opportunità e l’assenza di discriminazioni, la tutela della salute, l’assistenza medica, la prevenzione degli incidenti, il benessere, i controlli dello Stato di approdo e l’applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti comunitari. Occorre notare che alcuni settori disciplinati dalla Convenzione non sono oggetto di una normativa comunitaria specifica, come per esempio i requisiti riguardanti l’alloggio, il reclutamento e le agenzie di collocamento. Quanto al controllo da parte dello Stato di approdo, la direttiva 1995/21/CE sui controlli dello Stato di approdo fa riferimento alla convenzione OIL n. 73 sull’esame medico della gente di mare - all’allegato 2 contenente l’elenco dei certificati e documenti - e alle convenzioni OIL riguardanti i generi alimentari, l’acqua potabile, le condizioni sanitarie a bordo e il riscaldamento - all’allegato 6 che stabilisce i criteri per il fermo di una nave. Anche la Convenzione OIL n. 147 sulla marina mercantile è citata nelle definizioni della direttiva 1995/21/CE. La sostituzione delle convenzioni esistenti dell’OIL con la Convenzione del 2006 ha un impatto diretto sulla direttiva 1995/21/CE. |

139 | Disposizioni esistenti nel settore della proposta Non esistono disposizioni nel settore della proposta. |

141 | Coerenza con le altre politiche e con gli obiettivi dell’Unione Non applicabile |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

219 | Non pertinente |

Raccolta e utilizzo dei pareri degli esperti |

229 | Non è stato necessario ricorrere a pareri di esperti esterni. |

230 | Valutazione dell’impatto Non pertinente È quindi inutile prendere in considerazione più opzioni. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi dell’azione proposta Le norme comunitarie devono continuare a essere applicate ai settori contemplati dalla Convenzione del 2006. Inoltre, occorre render nota al resto del mondo l'importanza che la Comunità attribuisce alla Convenzione del 2006 e alle condizioni di vita e di lavoro della gente di mare. Dalle norme operative dell’OIL risulta che la procedura di firma prima della ratifica, che esiste presso altre istanze, è qui sostituito da una procedura di votazione (svoltasi durante la Conferenza internazionale del lavoro il 23 febbraio 2006), equivalente alla firma; la Convenzione del 2006 non è tuttavia ancora entrata in vigore. Soltanto gli Stati possono aderire alla Convenzione. Tuttavia, la Commissione europea ha partecipato attivamente alla preparazione e alle negoziazioni mediante il coordinamento dell’Unione europea in senso all’OIL. Vista la triplice natura dell’OIL, gli Stati e i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno partecipato alle negoziazioni e al voto sull'adozione della Convenzione del 2006. La Commissione europea era presente in qualità di osservatrice e, pur non avendo partecipato alle negoziazioni, ha preso nota del voto favorevole degli Stati membri che vi hanno partecipato e della necessità di applicare la Convenzione quanto prima. Visto che la Comunità è competente in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, la Commissione propone che il Consiglio autorizzi gli Stati membri che sono vincolati da norme comunitarie in questo settore a ratificare la Convenzione del 2006 nell’interesse della Comunità. La proposta di decisione consentirà pertanto agli Stati membri di adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per la ratifica. |

310 | Base giuridica Articolo 42 del trattato CE |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta rientra nell’ambito di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà quindi non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti: |

331 | Non pertinente |

332 | Non pertinente |

Scelta degli strumenti |

341 | Strumenti proposti: altro. |

342 | Altri mezzi non sarebbero adatti per le ragioni seguenti: Non pertinente e non adatto. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | La proposta non ha implicazioni per il bilancio comunitario. |

ULTERIORI INFORMAZIONI |

570 | Illustrazione dettagliata della proposta Non pertinente |

E-7583 |

1. 2006/0103 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse della Comunità europea, la Convenzione consolidata sul lavoro marittimo del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 42 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) La Convenzione consolidata sul lavoro marittimo del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (in appresso “l’OIL”) è stata adottata il 23 febbraio 2006 dalla sessione marittima della Conferenza internazionale del lavoro dell’OIL, riunitasi a Ginevra.

(2) Tale Convenzione costituisce un contributo essenziale al settore marittimo su scala internazionale in quanto promuove condizioni di vita e di lavoro decenti per la gente di mare e condizioni più eque di concorrenza per gli operatori e i proprietari delle navi, è pertanto auspicabile che le disposizioni siano applicate quanto prima.

(3) Questo nuovo strumento giuridico getta le basi per un codice internazionale del lavoro marittimo fissando norme minime in materia di lavoro.

(4) La Comunità europea intende istituire condizioni di concorrenza eque nel settore marittimo.

(5) L’articolo 19, paragrafo 8, della costituzione dell’OIL stabilisce che “in nessun caso l’accettazione di una convenzione o di una raccomandazione da parte della conferenza, o la ratificazione di una convenzione da parte di un Membro devono essere interpretate nel senso che esse siano di pregiudizio a leggi, sentenze, usanze o accordi che garantiscono ai lavoratori condizioni più favorevoli di quelle previste nella convenzione o nella raccomandazione”.

(6) Alcuni articoli della Convenzione rientrano nell’ambito di competenza esclusiva della Comunità in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

(7) La Comunità non può ratificare la Convenzione, in quanto solo gli Stati membri possono esserne parti.

(8) Il Consiglio dovrebbe quindi autorizzare gli Stati membri, che sono vincolati dalle norme comunitarie in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale in base all’articolo 42 del trattato, a ratificare la Convenzione nell’interesse della Comunità, alle condizioni definite nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare la Convenzione consolidata del 2006 dell’OIL in materia di lavoro marittimo, adottata il 23 febbraio 2006.

A rticolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per depositare gli strumenti di ratifica della Convenzione presso la Direzione generale dell’Ufficio internazionale del lavoro entro il 31 dicembre 2008. Il Consiglio esaminerà lo stato di avanzamento della ratifica entro il giugno 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU C , , pag. .

[2] GU C , , pag. .