52006PC0284

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (Versione codificata) /* COM/2006/0284 def. - COD 2006/0099 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 9.6.2006

COM(2006) 284 definitivo

2006/0099 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

(Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti[3]; la nuova decisione sostituisce le varie decisioni che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 relativa all’istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti e dello strumento di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della decisione codificata.

ê 62/403/CEE (adattato)

2006/0099 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Ö relativa a Õ una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea ed in particolare l'articolo Ö 71 Õ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere del Comitato delle regioni[6],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[7],

considerando quanto segue:

ê

1. La decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962 relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti[8], è stata modificata in modo sostanziale[9]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

ê 62/403/CEE considerando (1) (adattato)

2. Per raggiungere gli scopi del trattato nell'ambito di una politica comune dei trasporti, è necessario Ö mantenere Õ una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti.

ê 62/403/CEE considerando (2)

3. Tale procedura concorre a facilitare una stretta collaborazione degli Stati membri e della Commissione per raggiungere gli scopi del Trattato e ad evitare in futuro un'evoluzione divergente delle politiche dei trasporti degli Stati membri,

ê 62/403/CEE considerando (3)

4. Una tale procedura mira altresì ad agevolare l'instaurazione progressiva della politica comune dei trasporti,

ê 62/403/CEE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quando uno Stato membro intende adottare, nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada o per vie navigabili, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che possano interferire sostanzialmente nell'attuazione della politica comune dei trasporti, ne avvisa la Commissione in tempo utile e per iscritto e ne informa contemporaneamente gli altri Stati membri.

ê 73/402/CEE art. 1

Articolo 2

1. Entro un periodo di due mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 1, la Commissione indirizza allo Stato membro un parere o una raccomandazione e contemporaneamente ne informa gli altri Stati membri.

2. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione le proprie osservazioni sulle disposizioni suddette; contemporaneamente le comunica agli altri Stati membri.

3. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno o qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, procede ad una consultazione con tutti gli Stati membri sulle disposizioni in questione. Tale consultazione può aver luogo a posteriori, entro un termine di due mesi nel caso previsto dal paragrafo 4.

4. La Commissione può, a richiesta dello Stato membro, ridurre il termine fissato dal paragrafo 1, ovvero prorogarlo con il consenso dello stesso. Il termine deve essere ridotto a quindici giorni se lo Stato membro dichiara che le disposizioni che intende prendere sono urgenti. Qualora vi sia riduzione o proroga del termine, la Commissione ne informa gli Stati membri.

5. Lo Stato membro applica le disposizioni di cui sopra soltanto allo scadere del termine di cui ai paragrafi 1 o 4, oppure dopo che la Commissione ha formulato il parere o la raccomandazione, salvo in caso di estrema urgenza che richieda l'intervento immediato dello Stato membro. In tale caso lo Stato membro informa subito la Commissione e la procedura di cui al presente articolo è messa in atto a posteriori, entro due mesi dalla ricezione dell’ informazione.

ê

Articolo 3

La decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

ê 62/403/CEE art. 3

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…] […]

é

ALLEGATO I

Decisione abrogata e sua modificazione

Decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti | (GU del 3.4.1962, pag. 720/62) |

Decisione 73/402/CEE | (GU L 347 del 17.12.1973, pag. 48) |

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti | Presente decisione |

Articoli 1 e 2 - Articolo 3 - - | Articoli 1 e 2 Articolo 3 Articolo 4 Allegato I Allegato II |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato I della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU del 3.4.1962, pag. 720/62.

[9] V. allegato I.