52006PC0274(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù /* COM/2006/0274 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.6.2006

COM(2006) 274 definitivo

2006/0096 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù

(presentate dalla Commissione)

1. RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta si colloca nel doppio contesto del programma per l'istruzione superiore dell'Unione europea e delle relazioni UE-Canada; l’uno mira a fare dell’istruzione superiore un riferimento a livello mondiale per importanza e eccellenza, le altre ad ampliare la cooperazione nel campo dell’istruzione.

L’istruzione è diventata un elemento essenziale della strategia di Lisbona, che intende fare dell’istruzione dell’Unione europea un riferimento a livello mondiale entro il 2010. Per raggiungere tale obiettivo è indispensabile mantenere l’Unione europea in sintonia con gli sviluppi mondiali, in particolare collaborando e confrontando strategie e standard con quelli dei paesi più sviluppati a livello mondiale, come il Canada.

Le relazioni con il Canada sono caratterizzate da una costante espansione, la cui più recente manifestazione è l’adozione nel 2004 di un’ “Agenda di partenariato”, che si propone di rafforzare l’accordo in vigore facilitando l’accesso a tutti gli istituti di istruzione superiore e di formazione e accrescendo il numero e l’ampiezza gli scambi. Si fa anche specifico riferimento ad attività in campo giovanile non collegate a strutture formali dell’istruzione.

L’accordo vigente è stato stipulato nel 2000 e ha prorogato il programma CE-Canada di cinque anni, ossia fino al 2005. Secondo una valutazione esterna, eseguita tra l'ottobre 2004 e il marzo 2005, il programma, oltre ad essere un efficace strumento per creare attraverso l’Atlantico forme di cooperazione e sinergie durevoli nel campo dell’istruzione superiore e della formazione professionale, ha contribuito a migliorare la comprensione reciproca e la qualità della formazione delle risorse umane. Il 27 giugno 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione sui risultati di tale valutazione.

In base alle direttive di negoziato stabilite nell’allegato della decisione del Consiglio del 24 ottobre 2005, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un nuovo accordo con il Canada, la Commissione ha negoziato un nuovo accordo con il Canada.

La presente proposta riguarda la firma e la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù (qui di seguito "l'accordo") per il periodo 2006-2013.

2. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

Obiettivi

1. Gli obiettivi generali dell'accordo sono:

a) favorire una comprensione più stretta fra i popoli della Comunità europea e il Canada con una più diffusa conoscenza delle loro lingue, culture e istituzioni;

b) migliorare la qualità delle risorse umane sia nella Comunità europea sia in Canada, facilitando l'acquisizione delle competenze necessarie per far fronte alle sfide poste dall'economia globale basata sulla conoscenza.

2. Gli obiettivi specifici dell’accordo sono:

a) conferire alla cooperazione transatlantica nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù una più forte dimensione europea e canadese a valore aggiunto;

b) contribuire agli scambi transatlantici tra i cittadini dell'Unione europea e del Canada;

c) contribuire allo sviluppo degli istituti d'istruzione superiore e di formazione, delle strutture e delle organizzazioni del settore della gioventù;

d) favorire e/o rafforzare la cooperazione tra gli operatori dei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù nella Comunità europea e in Canada;

e) contribuire allo sviluppo professionale delle persone raggiungendo in pari tempo gli obiettivi generali dell'accordo;

f) sviluppare le possibilità di dialogo e di scambi riguardo alla politica e alle attività a favore dei giovani.

3. Gli obiettivi operativi dell'accordo sono:

a) sostenere la collaborazione tra gli istituti d'istruzione superiore e di formazione al fine di promuovere e sviluppare programmi comuni di studio e/o di formazione e la mobilità degli studenti;

b) migliorare la qualità della mobilità transatlantica degli studenti favorendo la trasparenza, il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei periodi di studio e di formazione e, ove opportuno, la trasferibilità dei crediti accademici;

c) sostenere la collaborazione tra gli organismi pubblici e privati dei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù per stimolare il dibattito e lo scambio di esperienze sulle politiche interessate;

d) sostenere la mobilità transatlantica degli operatori (compresi quelli della formazione) per migliorare la comprensione e la conoscenza specializzata reciproche delle questioni attinenti alle relazioni tra l'Unione europea e il Canada;

e) sostenere la collaborazione tra strutture e organismi giovanili nonché tra operatori, dirigenti giovanili e altri attori del settore per promuovere gli scambi di buone pratiche e la creazione di reti.

3. COERENZA CON ALTRE POLITICHE

L'accordo UE-Canada nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù sarebbe pienamente coerente e complementare con gli altri strumenti comunitari in questi settori, consentendo di perseguire gli obiettivi di un’istruzione di qualità mediante la collaborazione tra UE e Canada e avviando una cooperazione transatlantica a livello interpersonale. L’accordo completerebbe anche le attività della rete dei centri d'eccellenza dell'UE nelle università canadesi, offrendo ulteriori possibilità di scambi e incoraggiando una cooperazione strutturale tra gli istituti e gli organismi delle due sponde dell'Atlantico.

4. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

- Studio sulle modalità della cooperazione in materia d'istruzione e di formazione professionali (2001)

Questo studio, effettuato per incarico della Commissione, ha confermato il valore della cooperazione tra la CE e il Canada nel settore della formazione professionale. Anche quando le istituzioni di formazione professionale non sono adeguatamente preparate alla cooperazione transatlantica, questo tipo di collaborazione offre grandi possibilità di reciproco arricchimento, con nuove occasioni di mobilità transatlantica per studenti, tirocinanti e personale, che ne sarebbero altrimenti esclusi. Lo studio ha rilevato che per consentire al settore formazione professionale di coesistere con l'istruzione superiore occorrerebbe un consistente aumento degli stanziamenti.

- Valutazione esterna intermedia

Nei primi mesi del 2005 è stata completata una valutazione esterna, che ha confermato l’efficacia e l’importanza del programma, nonché i suoi effetti positivi per le istituzioni, i docenti e gli studenti partecipanti. Le dimensioni del programma sono state tuttavia giudicate insufficienti ad incidere sulla comprensione reciproca tra i popoli dell’Unione europea e del Canada. Secondo la valutazione sarebbe soprattutto opportuno introdurre un sistema di borse di mobilità aggiuntive per i progetti di maggior successo. Il 27 giugno 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione sui risultati di tale valutazione.[1]

- Seminario per i giovani Canada-UE

Nel novembre 2004 si è tenuto un seminario pilota per le organizzazioni e gli operatori del settore giovanile dell’Unione europea e del Canada, che ha confermato l’interesse di entrambe le parti e la richiesta di condividere le esperienze in campi che interessano i giovani, quali la cittadinanza e la diversità culturale, il volontariato, il riconoscimento e la promozione dell’apprendimento non formale. Le principali raccomandazioni emerse da questo seminario sono di proseguire il dialogo tra responsabili politici e facilitare lo scambio delle buone pratiche e la condivisione delle risorse tra gli operatori del settore.

5. OPZIONI CONSIDERATE

5.1. Strategie e strumenti: dialogo e coordinamento

Il dialogo politico tra Unione europea e Canada può certamente contribuire a migliorare la comprensione delle strategie in materia di istruzione, formazione e gioventù, a promuovere scambi delle pratiche migliori e, in definitiva, può anche portare all’adozione di provvedimenti che incidono direttamente sui cittadini.

Tuttavia, questo dialogo può non essere di per sé sufficiente a suscitare una collaborazione innovativa interpersonale la cui l'iniziativa parta dalla base o a potenziare una mobilità di alta qualità dei giovani e a migliorare l’accesso dei giovani e delle organizzazioni a scambi transatlantici. Azioni specifiche sono necessarie per incoraggiare e sostenere tali attività.

5.2. Indirizzi alternativi per un programma di spesa

5.2.1. Integrazione in programmi esistenti o proposti

Gli attuali programmi di istruzione e formazione, come “Socrates” o “Leonardo da Vinci, sono stati pensati per i cittadini degli Stati membri, ai quali si rivolgono in esclusiva. Processo decisionale, tipologia di azioni e meccanismi d'attuazione non sono pienamente idonei alla cooperazione bilaterale UE-Canada nei campi dell’istruzione superiore e della formazione. Lo stesso vale per il futuro programma di apprendimento permanente.

“Erasmus Mundus” mira a rafforzare la qualità dell’istruzione superiore nell’Unione europea e a promuoverla su scala mondiale tramite un programma di borse di studio per studenti e studiosi di paesi terzi. Erasmus Mundus non è stato concepito per gli scambi bilaterali, per l’elaborazione di programmi di studio internazionali e per la cooperazione istituzionale. Non concerne né la formazione professionale, né la dimensione gioventù ed è concentrato sul livello postlaurea, mentre il programma di cooperazione con il Canada proposto considera prioritario il livello prelaurea.

Anche altri programmi esterni non sono idonei al perseguimento degli obiettivi della cooperazione bilaterale UE-Canada che viene proposta.

Anche se l’attuale programma Gioventù (e, se verrà adottato, il futuro programma Gioventù in azione) prevede in linea di massima la cooperazione con paesi terzi, si tratta comunque di una cooperazione limitata ed essenzialmente rivolta ai paesi limitrofi. Il programma non è stato concepito per la cooperazione bilaterale e sarà quindi completato dall’accordo bilaterale UE-Canada che viene proposto.

5.2.2. Rinnovare l’accordo ed ampliare la portata dell’attuale programma

L'accordo proposto e il quadro di cooperazione che esso stabilirebbe non costituiscono un cambiamento radicale rispetto alla cooperazione attuale. Tuttavia, contribuirebbero agli obiettivi dell’Agenda di partenariato UE-Canada migliorando le possibilità di scambio, faciliterebbero la partecipazione di tutti i beneficiari potenziali e fornirebbero un nuovo quadro di cooperazione nel settore della gioventù.

Le azioni previste dall’accordo terrebbero conto degli insegnamenti delle precedenti esperienze, differenziando l'istruzione superiore dalla formazione professionale, basandosi sull’eccellenza e intensificando gli scambi di giovani e studenti.

Secondo la valutazione, il bilancio ridotto dell’attuale programma ne ha limitato i potenziali effetti sull'istruzione superiore e ha impedito lo sviluppo di un'efficace cooperazione nel campo della formazione professionale. Il quadro di cooperazione istituito dall’accordo proposto comporta un aumento del bilancio da 800.000 € a una media di 2 milioni di € all’anno.

5.3. Valutazione degli effetti positivi e negativi delle opzioni considerate

La realizzazione degli obiettivi delle azioni previste nell’accordo avrebbe effetti positivi a breve e a lungo termine sia sui giovani che sulle istituzioni e organizzazioni che operano nei campi dell’istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

Per i giovani la mobilità transatlantica sarebbe un'esperienza preziosa, che contribuirebbe alla loro integrazione nella società contemporanea e nell’economia della conoscenza. Con lo scambio delle migliori pratiche e l’elaborazione comune di nuovi indirizzi, la collaborazione tra istituzioni contribuirebbe a migliorare i programmi di studio e i metodi di insegnamento. Sul lungo periodo la collaborazione contribuirebbe a mantenere l’ottimo livello di comprensione esistente tra i popoli dell'Unione europea e del Canada.

Gli effetti a livello sociale, economico o ambientale non suscitano alcun conflitto.

5.4. Motivi che giustificano l’opzione prescelta

A parere di un’ampia maggioranza occorre mantenere l’istruzione superiore come elemento centrale dell’accordo. Al tempo stesso le azioni previste dall’accordo consentirebbero l’accesso alla cooperazione transatlantica di organizzazioni dell’istruzione e della formazione professionale che altrimenti non si impegnerebbero nella cooperazione. Il campo d’applicazione dell’accordo verrebbe esteso anche alle azioni per la gioventù, al fine di sviluppare una nuova cooperazione tra Unione europea e Canada in materia di istruzione non formale per i giovani.

Nel quadro della formazione permanente e al fine di rafforzare la dimensione interpersonale delle relazioni tra l’Unione europea e il Canada le azioni di cooperazione sarebbero aperte anche a giovani professionisti, soprattutto esterni al mondo accademico e alla pubblica amministrazione, che desiderano seguire studi o cicli di formazione in settori particolarmente significativi per le relazioni UE-Canada che verranno individuati in consultazione con le autorità canadesi.

L’introduzione di progetti mirati alle politiche con impatto sistemico e di azioni per la gioventù potenzierebbe gli effetti del programma. Obiettivi di tali progetti sarebbero l’aumento della conoscenza e lo scambio delle pratiche migliori nel campo dell'apprendimento permanente, che interessano sia l'Unione europea che il Canada e possono avere conseguenze su altri soggetti oltre a quelli che partecipano direttamente alla loro attuazione .

6. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

6.1. Base giuridica

La proposta si basa sugli articoli 149, 150 e 300 del trattato.

6.2. Sussidiarietà e proporzionalità

L’accordo completerebbe i progetti bilaterali di cooperazione tra Stati membri e Canada con la proposta di un quadro multilaterale per la cooperazione. Verrebbe pienamente rispettata la competenza degli Stati membri, lasciando l’iniziativa alle istituzioni e organizzazioni interessate. L’accordo proposto non prevede alcun intervento normativo, che violerebbe la competenza esclusiva degli Stati membri in questo campo.

La cooperazione prevista avrebbe costi limitati e potrebbe avere effetti rilevanti. Il principio di proporzionalità è rispettato.

7. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Per perseguire gli obiettivi dell’accordo sono previste le seguenti azioni:

7.1. Azioni nei settori dell'istruzione superiore e della formazione

L’azione si rivolge alle istituzioni e organizzazioni dell’istruzione superiore e della formazione professionale, al loro personale, agli studenti e ai tirocinanti. Essa si propone due obiettivi specifici: contribuire allo sviluppo delle istituzioni e delle organizzazioni dell’istruzione superiore e della formazione professionale ed aumentare la mobilità del personale, degli studenti e dei tirocinanti.

Questa tipologia di progetti è in larga misura la prosecuzione della tipologia di progetti comuni finanziati attualmente. Prioritari per i progetti di consorzi sarebbero i campi fondamentali per la cooperazione UE-Canada, da individuare in consultazione con le autorità canadesi.

Nell’ambito di quest'azione i progetti di consorzi che si dimostrano di qualità eccezionale potranno ricevere altre sovvenzioni alla scadenza del periodo iniziale di 3 o 4 anni, esclusivamente per finanziare ulteriori possibilità di mobilità per gli studenti. Ponendo l’accento sull’eccellenza, questa misura accrescerebbe il prestigio del programma. Questo accrescerebbe la motivazione dei progetti finanziati e contribuirebbe alla sostenibilità di progetti di mobilità di buona qualità.

7.2. Azione per la gioventù

Questa misura si rivolge a strutture, organizzazioni e operatori del settore giovanile e privilegia le attività volte a:

a) facilitare il dialogo, lo scambio di buone pratiche e la condivisione degli strumenti metodologici tra i responsabili, gli operatori, le organizzazioni e altre strutture destinate ai giovani, anche in materia di mobilità. Queste attività dovrebbero includere seminari, corsi di formazione, osservazioni di situazioni di lavoro e visite di studio su temi quali la diversità culturale, il volontariato e il riconoscimento dell’apprendimento non formale.

b) creare nuove reti e partenariati multilaterali sostenibili per incoraggiare la cooperazione e la mobilità dei giovani in seno agli organismi partecipanti, grazie a riunioni, piattaforme Internet, scambi di informazione ecc.

7.3. Azione complementare

Quest'azione permette di fornire un sostegno a misure di carattere politico. Destinatari di queste misure sarebbero le organizzazioni attive nel campo dell’istruzione superiore e della formazione professionale. Il loro obiettivo specifico consisterebbe nel rafforzare la collaborazione tra UE e Canada per quanto riguarda lo sviluppo dell’istruzione superiore e della formazione professionale, concentrandosi su temi prioritari. A lungo termine queste misure potrebbe avere un effetto sullo sviluppo delle politiche e dei sistemi. Potrebbero rientrare in questa categoria attività quali studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e valutazioni comparative.

L’azione permetterebbe di dare un sostegno alla mobilità di giovani professionisti, soprattutto esterni al mondo accademico e della pubblica amministrazione (decisori, rappresentanti delle parti sociali, giornalisti, ecc.), che desiderano seguire studi o cicli di formazione in settori particolarmente significativi per le relazioni UE-Canada, che verranno individuati in consultazione con le autorità canadesi.

Un sostegno finanziario potrà essere dato anche a un’associazione di ex allievi di cui facciano parte studenti che abbiano partecipato a scambi attuati da consorzi CE-Canada nel settore dell'istruzione superiore e della formazione professionale.

8. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il costo massimo delle azioni proposte è di 17.400.000 € (1 milione dei quali destinato alle azioni per la gioventù) su un periodo di otto anni (2006-2013), a condizione che il Canada stanzi i fondi corrispondenti.

L’accordo comprende una clausola che consente un riorientamento delle attività e una nuova valutazione degli stanziamenti assegnati al programma entro i limiti delle prospettive finanziarie.

8.1. Motivazione dell’aumento degli stanziamenti

Come si è visto al punto 5.2, il bilancio ridotto dell’attuale programma ne ha limitato i potenziali effetti sull’istruzione superiore e ha impedito lo sviluppo di un’efficace cooperazione nel campo della formazione professionale.

8.2. Calcolo dei costi e importi di riferimento

Questa sezione si fonda sulle ipotesi attuali riguardanti il funzionamento delle diverse azioni previste dall'accordo. Tuttavia, il calcolo definitivo dei costi dipenderà dall’importo annuale realmente disponibile e dalle modalità d'esecuzione delle azioni, che le parti devono ancora precisare.

8.2.1. Azioni riguardanti l'istruzione superiore e la formazione professionale

Consorzi: 138.000 €, di cui 120.000 € per borse di mobilità (1000 € al mese + 1000 € per spese di viaggio per studente, per periodi medi di studio di 4 mesi e un totale di 24 studenti) e 18.000 € di importi forfettarie per i partner dei consorzi. Per i progetti che non comportano mobilità è prevista una sovvenzione media di 100.000 EUR.

Eccellenza: 100.000 € per possibilità aggiuntive di mobilità (1000 € al mese + 1000 € di spese di viaggio per studente, per periodi medi di studio di 4 mesi e un totale di 20 studenti).

8.2.2. Gioventù

Scambio di buone pratiche, partenariati multilaterali e reti: il calcolo si basa su un costo medio di 20.000 EUR per progetto. Il contributo UE è destinato a coprire soprattutto le spese di viaggio dei partecipanti dell’UE, nonché i costi per ospitare le attività nell’UE (in particolare alloggio e indennità giornaliere).

8.2.3. Azione complementare

Misure di carattere politico: 100.000 €

Borse individuali di mobilità 32.000 EUR (5.000 EUR al mese + 2.000 EUR di spese di viaggio per beneficiario, per una durata media di 6 mesi).

Il sostegno all’associazione degli ex allievi può essere stimato in 15.000 EUR all’anno.

8.3. Risultati previsti

Le azioni previste finanzieranno circa 210 progetti per un periodo di otto anni (si veda il punto 8 della scheda finanziaria). In tale periodo 4.430 cittadini dell’UE e del Canada parteciperanno ad attività di mobilità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione [2],

considerando quanto segue:

1. Con la decisione del 24 ottobre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il governo del Canada un accordo che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell’istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

2. A nome della Comunità, la Commissione ha negoziato un accordo con il governo del Canada in conformità delle direttive stabilite nell’allegato della decisione del Consiglio che autorizzano la Commissione a negoziare con il governo del Canada un accordo che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell’istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

3. La Comunità e il governo del Canada si ripromettono di trarre mutui vantaggi da detta cooperazione che, da parte della Comunità, deve essere complementare ai programmi bilaterali tra gli Stati membri e il governo del Canada e fornire un valore aggiunto europeo.

4. È necessario firmare l'accordo negoziato dalla Commissione in previsione della sua eventuale conclusione in data ulteriore,

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell’istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

2006/0096 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue:

5. Con la decisione del 24 ottobre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il governo del Canada un accordo che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell’istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

6. A nome della Comunità, la Commissione ha negoziato un accordo con il governo del Canada in conformità delle direttive stabilite nell’allegato della decisione del Consiglio che autorizzano la Commissione a negoziare con il governo del Canada un accordo che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell’istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

7. La Comunità e il governo del Canada si ripromettono di trarre mutui vantaggi da detta cooperazione che, da parte della Comunità, deve essere complementare ai programmi bilaterali tra gli Stati membri e il governo del Canada e fornire un valore aggiunto europeo.

8. Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea in data [...], conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...].

9. È necessario approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù è approvato a nome della Comunità.

2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La delegazione della Comunità europea al comitato misto di cui all'articolo 6 dell'accordo è composta da un rappresentante della Commissione assistito da un rappresentate di ciascuno Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a procedere alla notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GOVERNO DEL CANADA CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER LA COOPERAZIONE NEI SETTORI DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE, DELLA FORMAZIONE E DELLA GIOVENTÙ

LA COMUNITÀ EUROPEA

da una parte e

IL GOVERNO DEL CANADA

dall’altra,

qui di seguito denominati collettivamente "le parti",

RILEVANDO che la dichiarazione sulle relazioni tra la Comunità europea e il Canada, adottata dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri e dal governo canadese il 22 novembre 1990, fa espresso riferimento al rafforzamento della collaborazione reciproca in diversi settori che interessano direttamente il benessere presente e futuro dei cittadini, quali gli scambi e i progetti comuni nel campo dell'istruzione e della cultura, tra cui gli scambi universitari e giovanili;

RILEVANDO che la dichiarazione politica UE-Canada e il piano d’azione comuni adottati il 17 dicembre 1996 impegnano le parti a favorire i contatti a tutti i livelli tra i cittadini, specie tra i giovani, al fine di rinnovare i legami basati sulla condivisione di culture e valori, e che il piano d'azione comune allegato alla dichiarazione esorta le parti a rafforzare ulteriormente la cooperazione tramite l'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell’istruzione superiore e della formazione, ratificato nel 1996;

RILEVANDO che l’agenda di partenariato UE-Canada adottata il 18 marzo 2004 in occasione del vertice UE-Canada fa riferimento alla necessità di ricercare nuovi mezzi per favorire la creazione di legami tra i nostri rispettivi popoli, in particolare ampliando il campo dei programmi di scambi per giovani tra la Comunità europea e il Canada ed esplorando i modi per rafforzare e allargare il campo della cooperazione tra la CE e il Canada al momento del rinnovo dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione, ratificato nel marzo 2001;

RILEVANDO che la dichiarazione comune adottata al vertice UE-Canada del 19 giugno 2005 fa altresì riferimento all'intenzione dei dirigenti europei e canadesi di rinnovare, rafforzare ed allargare il campo dell'accordo che rinnova un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione, ratificato nel marzo 2001, in particolare con l'aggiunta della cooperazione riguardante la gioventù, per rafforzare la cooperazione universitaria e gli scambi transatlantici tra i nostri cittadini;

CONSIDERANDO il pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e dei poteri legislativi delle province e dei territori del Canada nei settori dell'istruzione e della formazione, come pure dell'autonomia degli istituti d'istruzione superiore e di formazione;

CONSIDERANDO che l'adozione e l'applicazione degli accordi del 1996 e del 2001 sull'istruzione superiore e la formazione concretizzano gli impegni assunti nelle dichiarazioni UE-Canada e che la cooperazione ha avuto effetti molto positivi per entrambe le parti;

RICONOSCENDO il contributo essenziale che l'istruzione superiore e la formazione danno allo sviluppo di risorse umane capaci di partecipare ad un'economia globale basata sulle conoscenze;

RICONOSCENDO che la cooperazione nel campo dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù deve completare altre iniziative analoghe di cooperazione tra la Comunità europea e il Canada;

RICONOSCENDO l'importanza di tener conto del lavoro svolto nell'ambito dell'istruzione superiore e della formazione da organizzazioni internazionali attive in questi settori, come l'OCSE, l'UNESCO e il Consiglio d'Europa;

CONSTATANDO che le parti hanno un interesse comune alla cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù, nel quadro della più vasta cooperazione esistente tra la Comunità europea e il Canada;

PREVEDENDO di trarre un vantaggio reciproco dalla cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù;

RICONOSCENDO la necessità di ampliare l'accesso alle attività promosse nell'ambito del presente accordo, specie quelle condotte nei settori della formazione e della gioventù;

DESIDERANDO rinnovare la base per il proseguimento della cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Scopo

Il presente accordo istituisce un quadro di cooperazione tra la Comunità europea ed il Canada nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

1. per "istituto d'istruzione superiore" si intende qualsiasi ente che in base alle leggi o prassi vigenti dell’una o dell’altra parte rilasci qualifiche o diplomi d'istruzione superiore, quale che ne sia la denominazione;

2. per "istituto di formazione" si intende qualsiasi istituzione pubblica, a partecipazione pubblica o privata che, quale che ne sia la denominazione, in base alle leggi o prassi vigenti dell’una o dell’altra parte programmi o realizzi attività di istruzione o formazione professionale, perfezionamento professionale, aggiornamento professionale o riqualificazione professionale contribuendo al rilascio di titoli riconosciuti dalle autorità competenti;

3. per "studenti" si intendono le persone che frequentano corsi o programmi di studio o di formazione dispensati da istituti di istruzione superiore come definiti sopra e riconosciuti o sostenuti finanziariamente dalle autorità competenti;

4. per "gioventù" si intendono i settori d'attività collegati all’apprendimento non formale e informale in cui intervengono organizzazioni e altre associazioni della gioventù, nonché operatori giovanili, dirigenti giovanili e altri soggetti che agiscono per o con i giovani.

ARTICOLO 3

Obiettivi

1. Gli obiettivi generali dell’accordo sono:

a) favorire la reciproca comprensione fra i popoli dell’Unione europea e il Canada con una più diffusa conoscenza delle loro lingue, culture e istituzioni;

b) migliorare la qualità delle risorse umane sia nella Comunità europea sia in Canada, facilitando l'acquisizione delle competenze necessarie per far fronte alle sfide poste dall'economia globale basata sulla conoscenza.

2. Gli obiettivi specifici dell’accordo sono:

a) conferire alla cooperazione transatlantica nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù una più forte dimensione europea e canadese a valore aggiunto;

b) contribuire agli scambi transatlantici tra i cittadini dell'Unione europea e del Canada;

c) contribuire allo sviluppo degli istituti d'istruzione superiore e di formazione, delle strutture e delle organizzazioni del settore della gioventù;

d) favorire e/o rafforzare la cooperazione tra gli operatori dei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù nella Comunità europea e in Canada;

e) contribuire allo sviluppo professionale delle persone raggiungendo in pari tempo gli obiettivi generali dell'accordo;

f) sviluppare le possibilità di dialogo e di scambi riguardo alla politica e alle attività a favore dei giovani.

3. Gli obiettivi operativi dell'accordo sono:

a) sostenere la collaborazione tra gli istituti d'istruzione superiore e di formazione al fine di promuovere e sviluppare programmi comuni di studio e/o di formazione e la mobilità degli studenti;

b) migliorare la qualità della mobilità transatlantica degli studenti favorendo la trasparenza, il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei periodi di studio e di formazione e, ove opportuno, la trasferibilità dei crediti accademici;

c) sostenere la collaborazione tra gli organismi pubblici e privati dei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù per stimolare il dibattito e lo scambio di esperienze sulle politiche interessate;

d) sostenere la mobilità transatlantica degli operatori (compresi quelli della formazione) per migliorare la comprensione e la conoscenza specializzata reciproche delle questioni attinenti alle relazioni tra l'Unione europea e il Canada;

e) sostenere la collaborazione tra strutture e organismi giovanili nonché tra operatori, dirigenti giovanili e altri attori del settore per promuovere gli scambi di buone pratiche e la creazione di reti.

ARTICOLO 4

Principi

La cooperazione nel quadro del presente accordo si basa sui principi seguenti:

10. Pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e dei poteri legislativi delle province e dei territori del Canada nei settori dell'istruzione e della formazione, come pure dell'autonomia degli istituti d'istruzione superiore e di formazione;

11. equilibrio complessivo dei benefici tratti delle attività svolte nel quadro del presente accordo;

12. ampia partecipazione dei vari Stati membri della Comunità europea e delle province e territori del Canada;

13. riconoscimento, in tutta la sua portata, della diversità culturale, sociale ed economica della Comunità europea e del Canada;

14. rafforzamento della collaborazione tra la Comunità europea e il Canada e complementarità rispetto ai programmi bilaterali condotti tra gli Stati membri della Comunità europea e il Canada e agli altri programmi ed iniziative della Comunità europea e del Canada nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

ARTICOLO 5

Cooperazione

La cooperazione è attuata per mezzo delle azioni specificate nell'allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 6

Comitato misto

1. E' istituito un comitato misto, comprendente rappresentanti di entrambe le parti.

2. Il comitato misto ha le seguenti funzioni:

a) esamina le attività di cooperazione svolte nel quadro del presente accordo;

b) riferisce alle parti sul grado, la natura e l'efficacia della cooperazione conformemente agli obiettivi e ai principi del presente accordo;

c) condivide informazioni sulle evoluzioni recenti, le politiche, le nuove tendenze e le pratiche innovative riguardanti l'istruzione superiore, la formazione e la gioventù.

3. Il comitato misto si riunisce per quanto possibile ogni due anni, alternativamente nell'Unione europea e in Canada. Altre riunioni possono essere decise di comune accordo.

4. Le decisioni del comitato misto sono prese per consenso. I verbali delle riunioni sono approvati dalle persone designate da ciascuna delle parti per esercitare congiuntamente la presidenza delle riunioni; sono trasmessi, unitamente alla relazione, al comitato misto di cooperazione istituito dall'accordo-quadro di cooperazione commerciale ed economica del 1976 tra le Comunità europee e il Canada, nonché ai ministri interessati di ciascuna delle parti.

ARTICOLO 7

Controllo e valutazione

La cooperazione è sottoposta, nei modi appropriati, a un controllo e a una valutazione effettuati in cooperazione tra le parti, in modo da permettere, se necessario, il riorientamento delle attività di cooperazione in funzione delle necessità o delle possibilità che si manifestino nel corso della loro realizzazione.

ARTICOLO 8

Finanziamento

1. Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle politiche e ai programmi della Comunità e del Canada. Il finanziamento avviene sulla base di una corrispondenza complessiva dei fondi tra le parti.

2. Ciascuna delle parti parte stanzia fondi a diretto beneficio:

- per la Comunità europea, dei cittadini di uno Stato membro o di persone ufficialmente riconosciute come residenti permanenti dalla legislazione di uno Stato membro;

- per il Canada, dei cittadini e residenti permanenti, quali definiti dalla legge canadese.

3. Le spese sostenute dal comitato misto o per suo conto sono a carico della parte rappresentata dal membro che ha sostenuto le spese. Le spese diverse dalle indennità di viaggio e direttamente connesse alle riunioni del comitato misto sono a carico della parte ospitante.

ARTICOLO 9

Entrata del personale

Ciascuna parte adotta tutte le misure opportune e s'impegna al meglio delle sue possibilità per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio del personale e degli studenti partecipanti alle attività di cooperazione nel quadro del presente accordo, nonché del materiale e delle attrezzature utilizzate nell'ambito delle stesse attività, in conformità delle leggi e dei regolamenti rispettivi.

ARTICOLO 10

Altri accordi

1. Il presente accordo non pregiudica altre forme di cooperazione che possano svolgersi nel quadro di altri accordi tra le parti.

2. Il presente accordo non pregiudica accordi bilaterali esistenti o futuri tra singoli Stati membri della Comunità europea e il Canada nei settori contemplati dal presente accordo.

ARTICOLO 11

Territori cui si applica l’accordo

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso fissate, e, dall'altro, al territorio del Canada.

ARTICOLO 12

Clausole finali

1. Ciascuna delle parti notifica all'altra per iscritto il suo consenso a essere vincolata dal presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l’ultima delle parti ha notificato all’altra il suo consenso.

2. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di otto anni e può essere prorogato per accordo scritto tra le parti.

3. Il presente accordo può essere modificato per accordo scritto tra le parti.

4. Le modifiche e le proroghe sono stabilite per iscritto ed entrano in vigore alla data convenuta dalle parti.

5. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle due parti con un preavviso scritto di dodici mesi. La scadenza o la denuncia dell'accordo non incidono sulla validità o sulla durata delle disposizioni adottate in applicazione dello stesso o sugli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'allegato del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente accordo

Fatto a [luogo], il [giorno/mese/2006] e redatto in duplice copia in ceco, danese, estone, finnico, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA……… PER IL GOVERNO DEL CANADA

ALLEGATO

AZIONI

1. ISTRUZIONE SUPERIORE E FORMAZIONE

1.1. Le parti forniscono il proprio sostegno a istituti di istruzione superiore e di formazione che costituiscono consorzi misti CE/Canada al fine di realizzare progetti comuni nel campo dell’istruzione superiore e della formazione.

1.2. Ogni consorzio misto deve essere costituito da un partenariato multilaterale comprendente istituti di almeno due Stati membri della Comunità europea e almeno due province o territori del Canada.

1.3. Le attività dei consorzi misti devono di norma implicare una mobilità transatlantica degli studenti nel quadro di programmi di studio comuni, un riconoscimento reciproco dei crediti accademici e una preparazione linguistica e culturale, con un obiettivo di parità dei flussi in ciascuna direzione.

1.4. Le autorità competenti di ciascuna delle parti stabiliscono di comune accordo i temi prioritari che possono essere oggetto di attività di cooperazione dei consorzi misti CE-Canada.

1.5. Le parti possono fornire un sostegno finanziario alla mobilità degli studenti a consorzi misti formati da istituti d'istruzione superiore e/o di formazione professionale che si sono dimostrati in grado di realizzare con ottimi risultati progetti comuni finanziati dalle parti.

2. GIOVENTÙ

Le parti possono fornire un sostegno finanziario ad attività a cui partecipano strutture, organizzazioni, operatori e dirigenti giovanili e altri attori di questo settore. Le attività possono consistere in seminari, corsi di formazione, visite di osservazione sul lavoro e visite di studio su determinati temi, quali la cittadinanza, la diversità culturale, il lavoro d'interesse collettivo o volontariato e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale.

3. AZIONI COMPLEMENTARI

3.1. Le parti possono sostenere un numero limitato di attività complementari conformemente agli obiettivi del presente accordo, tra cui scambi di esperienze e buone pratiche, la messa in comune di risorse e materiale elettronico nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

3.2. Le parti possono fornire un sostegno finanziario ad iniziative in cui intervengano organizzazioni operanti nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù e che possono consistere in studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro, seminari di sviluppo professionale e valutazioni comparative, e riguardare questioni trasversali relative all'istruzione superiore ed alla formazione professionale, compreso il riconoscimento delle qualifiche e il trasferimento di crediti nell'ambito del sistema europeo di trasferimento di crediti (ECTS).

3.3. Le parti possono fornire un sostegno finanziario alla mobilità degli operatori (compresi i neolaureati e gli operatori in formazione) desiderosi di seguire studi di breve durata o programmi di formazione destinati a sviluppare le loro competenze specializzate in settori che presentano un interesse particolare per le relazioni CE-Canada, da definirsi dalle parti.

3.4. Le parti possono fornire un sostegno finanziario ad un'associazione di ex allievi di cui facciano parte studenti che abbiano partecipati a scambi realizzati da consorzi CE-Canada nel settore dell'istruzione superiore e della formazione professionale. Tale associazione può essere gestita da una o più organizzazioni designate congiuntamente dalle parti.

GESTIONE DELLE AZIONI

1. Ciascuna delle parti può sostenere finanziariamente attività previste dall’accordo.

2. La gestione delle azioni è assicurata dai responsabili di ciascuna delle parti e può consistere nel:

- determinare le norme e le procedure di presentazione delle proposte, compresa l'elaborazione di una guida comune ad uso dei candidati;

- stabilire il calendario della pubblicazione dei bandi, della presentazione e della selezione delle proposte;

- fornire informazioni sulle attività svolte nel quadro dell’accordo e sulla loro realizzazione;

- nominare consulenti ed esperti universitari, anche per la valutazione indipendente dalle proposte;

- raccomandare progetti da finanziare alle autorità competenti di ciascuna delle parti;

- assicurare la gestione finanziaria;

- procedere in collaborazione al controllo e alla valutazione.

3. Di norma, la Comunità europea fornirà un sostegno (comprese le borse) ai partner europei dei progetti e il Canada ai partner canadesi.

MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

Le parti forniscono fondi per l'acquisto dei servizi necessari all'esecuzione ottimale dell'accordo; in particolare, le parti possono organizzare seminari, colloqui o altre riunioni di esperti, procedere a valutazioni, produrre pubblicazioni o divulgare informazioni connesse.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Settore politico: ISTRUZIONE E CULTURA

Obiettivo: migliorare la qualità dell’istruzione mediante la cooperazione con i paesi terzi.

Attività: ISTRUZIONE

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

15.02.03 Cooperazione con paesi terzi nei settori dell'istruzione e della formazione professionale

15.01.04.17 Cooperazione con paesi terzi nei settori dell'istruzione e della formazione professionale - Spese di gestione amministrativa

15.01.04.32 Agenzia esecutiva per l'istruzione, l’audiovisivo e la cultura — Sovvenzione ai programmi della rubrica 4

Le linee di bilancio suddette coprono oltre all'accordo con il Canada anche il finanziamento di accordi simili nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale che potranno essere stipulati con altri paesi industrializzati, in particolare con gli Stati Uniti d'America.

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria: 2006-2013

3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

15.02.03 | SNO | SD | NO | NO | NO | N. 4 |

15.01.04.17 | SNO | SD | NO | NO | NO | N. 4 |

15.01.04.32 | SNO | SD | NO | NO | NO | N. 4 |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Milioni di euro (al terzo decimale)

Sezione n. | 2011-2013 |

Tipo di spesa | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Totale |

Spese operative |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 0,776 | 1,558 | 1,696 | 2,118 | 2,158 | 7,252 | 15,558 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0,306 | 1,266 | 1,640 | 1,949 | 2,142 | 8,255 | 15,558 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND), (v. tabella al punto 8.2.4) | 8.2.4 | c | 0,288 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,984 | 2,256 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 0,776 | 1,846 | 2,024 | 2,446 | 2,486 | 8,236 | 17,814 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,306 | 1,554 | 1,968 | 2,277 | 2,470 | 9,239 | 17,814 |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,486 | 1,296 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,004 | 0,022 | 0,004 | 0,022 | 0,004 | 0,047 | 0,102 |

L’accordo comprende una clausola che consente un riorientamento delle attività e una nuova valutazione degli stanziamenti assegnati al programma entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Cofinanziamento: non applicabile

Nel quadro delle azioni di cooperazione previste dall'accordo, l'UE finanzierà la partecipazione delle istituzioni e degli studenti dell'UE. Non è previsto alcun cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi.

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie) [4]

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore In particolare, la previsione di spesa e l'incidenza finanziaria per il 2006 sono in linea con il bilancio per l'anno in questione, mentre la previsione di spesa e l'incidenza finanziaria per il periodo 2007-2013 riflettono gli attuali orientamenti della Commissione per quanto concerne le nuove prospettive finanziarie.

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

4.1.4. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 e segg. |

Totale risorse umane | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

L’accordo di cooperazione bilaterale nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù intende rafforzare la comprensione reciproca tra i popoli dell’Unione europea e del Canada, preparare meglio i cittadini alla società della conoscenza e innalzare la qualità dell’istruzione superiore, della formazione e dell’istruzione non formale per i giovani nell’Unione europea e nel Canada.

L’accordo di cooperazione bilaterale risponde a una volontà politica delle parti al più alto livello.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Le relazioni con il Canada sono tra le più antiche e più solide stabilite dall'Unione europea. Sono caratterizzate da un'intensificazione costante, la cui manifestazione più recente è l'adozione nel 2004 di una "agenda di partenariato", mirante a rafforzare e ad ampliare il campo della cooperazione nel settore dell'istruzione, in riferimento esplicito al rinnovo dell'accordo sull'istruzione superiore e la formazione. L’agenda menziona anche il miglioramento dell'accordo esistente come possibilità da esplorare facilitando l’accesso degli istituti d'istruzione superiore e aumentando il numero e la portata degli scambi. È fatto specifico riferimento all’inclusione di attività riguardanti la gioventù non collegate a strutture dell'istruzione formale.

Il valore aggiunto del programma UE-Canada si tradurrebbe in vari modi: creazione di legami istituzionali transatlantici, costituzione di reti transatlantiche per singoli individui, personale accademico e amministrativo e studenti, sviluppo di materie e discipline specifiche. Questo approccio multilaterale si è finora dimostrato efficace nel perseguire l’obiettivo del programma, accrescere la comprensione reciproca e innalzare la qualità dell’istruzione e della formazione nell’UE e nel Canada. Si è inoltre dimostrato strumento utile in quanto ha consentito di realizzare economie di gamma e di scala, nonché di migliorare la qualità nel settore dei programmi bilaterali.

Gli obiettivi dell'accordo UE-Canada sarebbero pienamente coerenti con quelli di altri strumenti comunitari utilizzati in questi settori. L’accordo stabilirebbe un quadro che, affiancandosi ad altri programmi, consentirebbe di perseguire gli obiettivi di un’istruzione di qualità mediante la collaborazione tra UE e Canada. Le azioni previste, inoltre, avvierebbero una cooperazione transatlantica tra i due popoli, che è assente in altri programmi UE nei settori dell’istruzione e della formazione.

In particolare, le azioni svolte nel quadro dell’accordo integreranno il programma Erasmus Mundus, ponendo in primo piano la mobilità a livello prelaurea e includendo scambi transatlantici nei settori della formazione professionale e della gioventù.

Queste azioni completerebbero inoltre le attività dei centri UE sostenuti dall'Unione europea, offrendo possibilità aggiuntive di scambi e stimolando la cooperazione strutturale tra istituzioni e organizzazioni delle due sponde dell’Atlantico.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Obiettivo | Elenco non esaustivo di indicatori |

Obiettivi generali |

Favorire la comprensione reciproca fra i popoli dell’Unione europea e del Canada con una più diffusa conoscenza delle loro lingue, culture e istituzioni Migliorare la qualità delle risorse umane nella Comunità europea e nel Canada, facilitando l'acquisizione delle competenze necessarie per affrontare le sfide poste dall'economia globale basata sulla conoscenza; | Dati quantitativi sulla percezione degli utenti e delle parti interessate, raccolti mediante indagini durante la valutazione intermedia ed ex post |

Obiettivi specifici |

Conferire alla cooperazione transatlantica nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù una più forte dimensione europea e canadese a valore aggiunto Contribuire agli scambi transatlantici tra i cittadini dell'Unione europea e del Canada Contribuire allo sviluppo delle istituzioni di istruzione superiore e di formazione, nonché delle strutture e delle organizzazioni per la gioventù Favorire e/o rafforzare i partenariati tra le parti interessate dei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù nella Comunità europea ed in Canada Contribuire allo sviluppo professionale delle persone raggiungendo in pari tempo gli obiettivi generali dell'accordo Sviluppare occasioni di dialogo e di scambio sulle politiche della gioventù e il lavoro nel settore giovanile; | Dati quantitativi sulla percezione dei funzionari e del personale amministrativo raccolti mediante interviste dirette Dati quantitativi sulla percezione dei responsabili delle istituzioni e delle organizzazioni che prendono parte al programma, raccolti mediante indagini Dati quantitativi, raccolti mediante indagini, sulla percezione dei responsabili di istituzioni e organizzazioni che partecipano alle azioni proposte Dati quantitativi, raccolti mediante indagini, sulla percezione dei singoli partecipanti |

I risultati possono essere definiti come vantaggi o svantaggi derivanti, per i diretti interessati, dalla partecipazione ad un intervento pubblico. Devono quindi essere individuati in funzione degli obiettivi operativi dell'azione.

Obiettivi operativi | Risultati ottenuti dai partecipanti |

Sostenere la collaborazione tra istituzioni di livello universitario e di formazione al fine di promuovere e sviluppare programmi comuni di studio e/o di formazione e la mobilità degli studenti | Istituzioni: miglioramento dei programmi e dei metodi d’insegnamento; maggiore trasparenza e comprensione dei rispettivi sistemi dei crediti; migliore preparazione alla cooperazione transatlantica |

Migliorare la qualità della mobilità transatlantica degli studenti promuovendo la trasparenza, il riconoscimento reciproco dei periodi di studio e di formazione e, ove appropriato, la trasferibilità dei crediti | Studenti: esperienza transatlantica arricchente; miglioramento dell'istruzione e della comprensione culturale |

Sostenere la collaborazione tra organizzazioni pubbliche e private attive nel campo dell’istruzione superiore, della e della gioventù al fine di favorire la discussione e lo scambio di esperienze sui problemi del settore | Organizzazioni, istituzioni: migliore comprensione dei problemi del settore |

Sostenere la mobilità transatlantica degli operatori (compresi quelli in formazione) per migliorare la comprensione e la conoscenza specializzata reciproche dei problemi attinenti alle relazioni tra l'Unione europea ed il Canada; | Individui: migliore comprensione delle principali questioni relative alle relazioni tra l'UE e il Canada |

Sostenere la collaborazione tra le strutture e le organizzazioni del settore della gioventù, nonché pure tra gli operatori e dirigenti giovanili e altri attori di questo settore, per promuovere gli scambi di buone pratiche e la creazione di reti | Responsabili politici, operatori e organizzazioni del settore della gioventù: arricchimento reciproco risultante dallo scambio di buone pratiche Organizzazioni: nuovi partenariati e reti transnazionali |

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione[5].

X Gestione centralizzata

X diretta da parte della Commissione

X indiretta, con delega a:

X agenzie esecutive

ٱ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

ٱ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

ٱ Gestione concorrente o decentrata

ٱ con Stati membri

ٱ con paesi terzi

ٱ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Il quadro di cooperazione proposto si fonda sul principio del finanziamento congiunto di Unione europea e Canada. Gli inviti a presentare proposte sono gestiti dalla Commissione europea in base a orientamenti previamente concordati con le autorità canadesi.

La Commissione può ricorrere ad un'agenzia esecutiva. La dotazione finanziaria assegnata all’accordo UE-Canada può non giustificare di per sé tale ricorso. Tuttavia, un accordo molto simile sarà probabilmente concluso con gli Stati Uniti, il che accentuerà le economie di scala e giustificherà la realizzazione di alcune azioni da parte di un'agenzia esecutiva.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Il controllo dei progetti comuni UE-Canada avverrà sia mediante controlli documentari (in base alle relazioni presentate regolarmente dai beneficiari) sia con controlli sul campo, condotti dalla Commissione e dalla struttura designata a tal fine dal governo del Canada.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La valutazione ex-ante si fonda sull’esperienza acquisita con la realizzazione del programma attuale, sulle osservazioni fornite direttamente dai partecipanti, su uno studio relativo alla parte del programma dedicata alla formazione professionale, sulla consultazione di esperti e sulla valutazione intermedia della fase del programma in corso di realizzazione.

La relazione illustrativa copre gli aspetti salienti della valutazione ex-ante e dell'analisi dell’impatto.

Di seguito si indicano i risultati più importanti della valutazione ex-ante per quanto concerne l’istruzione superiore e la formazione professionale:

- il programma produce effetti positivi per le istituzioni, i docenti e gli studenti partecipanti. In particolare il programma si è dimostrato capace di migliorare la comprensione interculturale all’interno della popolazione studentesca, docente e non docente;

- il programma ha inoltre favorito l’elaborazione di programmi di studio e ha contribuito in special modo a consolidare le reti transatlantiche di università e di istituti di formazione professionale;

- le dimensioni del programma sono state tuttavia giudicate insufficienti per incidere sulla comprensione reciproca tra i popoli dell’Unione europea e del Canada;

- non essendo assicurata la prosecuzione del finanziamento, la sostenibilità dei progetti di mobilità è stata messa in forse;

- per consentire al settore della formazione professionale di coesistere con l'istruzione superiore occorre un consistente aumento degli stanziamenti;

- è stato necessario mettere a punto un approccio specifico per l'istruzione e la formazione professionali adeguando alcuni criteri d'attuazione alla realtà di questo settore;

- secondo la valutazione intermedia si dovrebbero apportare alcuni cambiamenti operativi: a) aumentare la durata dei progetti realizzati dai consorzi; b) dare particolare rilievo all'individuazione e allo scambio di buone prassi; c) introdurre un sistema di borse di mobilità aggiuntive per i progetti di maggior successo.

- per quanto riguarda l'aspetto "gioventù", le principali raccomandazioni espresse in occasione del seminario UE-Canada sulla cooperazione in questo settore sono di proseguire il dialogo tra i responsabili politici e facilitare lo scambio delle buone pratiche e delle risorse tra gli operatori del settore.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Il quadro di cooperazione proposto sarà concepito in modo da tener conto delle conclusioni della valutazione ex-ante; in particolare

- gli elementi del programma attuali collaudati e dimostratisi efficaci saranno mantenuti;

- un approccio specifico sarà elaborato per la formazione professionale;

- i progetti che hanno dato prova della loro eccellenza saranno utilizzati al meglio;

- la mobilità sarà rafforzata;

- sarà introdotto una nuova componente “gioventù”;

- l’attuale dotazione finanziaria sarà aumentata.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Di massima, sarà effettuata una valutazione intermedia alla fine dei primi tre anni di attuazione e una valutazione finale ex-post sarà intrapresa a conclusione dell’intervento.

7. MISURE ANTIFRODE

Le decisioni di finanziamento e i contratti che vincolano la Commissione e i beneficiari prevedono controlli in loco, da effettuarsi a cura della Commissione e della Corte dei conti presso le sedi dei beneficiari di una sovvenzione comunitaria, e conferiscono la facoltà di esigere i giustificativi di tutte le spese effettuate a norma di tali contratti, accordi e impegni giuridici entro i cinque anni successivi alla conclusione del periodo contrattuale.

I beneficiari di sovvenzioni sono tenuti a presentare relazioni e resoconti finanziari che sono analizzati dal punto di vista del contenuto e dell'ammissibilità delle spese, conformemente all'obiettivo del finanziamento comunitario e tenendo conto degli obblighi contrattuali, nonché dei principi di economia e di buona gestione finanziaria.

I contratti di finanziamento recano in allegato informazioni di carattere amministrativo e finanziario, intese a precisare le tipologie di spesa ammissibili a norma dei contratti stessi. Laddove opportuno, l'intervento comunitario sarà limitato alla copertura di alcuni elementi di costo reali, identificabili e verificabili nella contabilità del beneficiario, in modo da agevolare il controllo e l'audit (come pure la valutazione al momento della selezione) dei progetti sovvenzionati.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Obiettivi operativi | Tipo di risultato | Costo medio | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011-2013 | TOTALE |

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011-2013 su base annuale |

Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01) [6] | A*/AD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

B*, C*/AST | 1 / 4 1 / 4 | 1 / 4 1 / 4 | 1 / 4 1 / 4 | 1 / 4 1 / 4 | 1 / 4 1 / 4 | 1 / 4 1 / 4 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02[7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Altro personale finanziato con l'art. XX 01 04/05[8] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

TOTALE | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

1 A*/AD: elaborazione della politica e gestione del programma

1,25 B*/AST assistenza finanziaria

1 / 4 C*/AST supporto di segretariato e finanziario

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

1,5 Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011-2013 | TOTALE |

1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi i relativi costi del personale) |

Agenzie esecutive[9] 15.01.04.32 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,896 |

Altra assistenza tecnica e amministrativa 15.01.04.17 |

- intra muros | 0,160 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,600 | 1,360 |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0,288 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,984 | 2.256 |

Il bilancio 2006 non prevede alcuna linea di bilancio specifica per l’assistenza amministrativa. La spesa generata dal ricorso ad esperti per la valutazione delle proposte è a carico della dotazione globale della DG. A partire dal 2007, sarà introdotta una linea di bilancio per l’assistenza amministrativa. Ciò si deve al bilancio prevedibilmente più elevato da attribuire non solo all'accordo UE-Canada, ma anche al futuro accordo UE/Stati Uniti (i due accordi ammonteranno complessivamente a 8 milioni di EUR all’anno, contro gli attuali 3 milioni). La linea di bilancio per l'assistenza amministrativa si giustifica anche con la prospettiva di una gestione del programma da parte dell'attuale agenzia esecutiva "istruzione, audiovisivo e cultura". Infatti, se un accordo simile è concluso con gli Stati Uniti, la realizzazione di alcune azioni nel quadro dei due accordi da parte di quest'agenzia esecutiva si giustificherà pienamente e permetterà di ottenere economie di scala. La tabella qui sopra include dunque, per l'agenzia esecutiva, l'importo equivalente ad un agente contrattuale.

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011-2013 |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,486 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,486 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

1,5 persone x 108.000 EUR x 8 anni = EUR 1.296.000

Questo calcolo si basa sull’ipotesi di una partecipazione dell’Agenzia esecutiva per l'istruzione, l’audiovisivo e la cultura alla realizzazione dell’accordo. Se così non fosse, sarebbe necessaria una persona supplementare della Commissione.

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

Non applicabile

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Milioni di EUR (al terzo decimale)

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011- 2013 | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,012 | 0,032 |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 – Comitati[10] Comitato misto UE-Canada istituito dall’accordo | 0,018 | 0,018 | 0,035 | 0,070 |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,004 | 0,022 | 0,004 | 0,022 | 0,004 | 0,047 | 0,102 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Missioni: 1 x 3000 (Canada) + 2 x 700 ( Stati membri) = EUR 4. 400

Riunione del comitato misto con gli Stati membri con frequenza biennale: 25 x 700 x 4 = EUR 70.000

[1] COM(2005) 274

[2] GU C del , pag. .

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[5] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

[6] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[7] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[8] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[9] La possibilità di far ricorso all’esistente Agenzia esecutiva per l'istruzione, l’audiovisivo e la cultura sarà vagliata nell'ambito della valutazione dell’Agenzia. La valutazione sarà condotta nel 2006 in previsione dell’attuazione dei nuovi programmi per l’istruzione 2007-2013.

[10] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.