52006PC0188(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa /* COM/2006/0188 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.4.2006

COM(2006) 188 definitivo

2006/0062 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

I. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

Al vertice di San Pietroburgo, l’Unione europea e la Russia hanno convenuto di concludere nei tempi i negoziati relativi a un accordo di riammissione e di promuovere l’impiego più efficace delle flessibilità previste in materia di visti dall’accordo Schengen.

A seguito dell’autorizzazione del Consiglio alla Commissione del 12 luglio 2004, il 20 e 21 ottobre 2004 sono iniziati a Bruxelles i negoziati con la Federazione russa tesi ad agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve durata, in concomitanza con la prosecuzione dei negoziati su un accordo di riammissione. Si sono svolti sei cicli di negoziati e quattro riunioni tecniche. I testi definitivi degli accordi di riammissione e facilitazione del visto sono stati siglati (prima e ultima pagina) dal vicepresidente della Commissione europea, Franco Frattini, e dal consigliere del presidente russo, Viktor Ivanov, il 13 ottobre 2005 a Lussemburgo, in occasione della riunione della troika del Consiglio di partenariato permanente (Giustizia e Affari interni) tra l’Unione europea e la Federazione russa. La sigla ufficiale dei testi completi dei due accordi è avvenuta a Mosca il 4 aprile 2006.

Gli Stati membri sono stati regolarmente informati e consultati nei pertinenti comitati e gruppi di lavoro del Consiglio in tutte le fasi dei negoziati.

Per quanto riguarda la Comunità, la base giuridica dell’accordo è l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300 del trattato CE.

Le proposte allegate costituiscono lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. Il Parlamento europeo dovrà essere consultato formalmente in merito alla conclusione dell'accordo a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato CE.

La proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo stabilisce le modalità interne per la sua applicazione pratica. In particolare, specifica che la Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito dall'articolo 13 dell'accordo.

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, il comitato misto per la facilitazione del visto può adottare il proprio regolamento interno. La posizione della Comunità in materia è adottata dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio.

II. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo sulla facilitazione del visto sia accettabile per la Comunità.

In sintesi:

- In linea di principio, per tutti i richiedenti il visto, la decisione sul suo eventuale rilascio dovrà essere adottata entro 10 giorni di calendario. Tale termine potrà essere prorogato fino a 30 giorni di calendario, qualora sia necessario un ulteriore esame della domanda, o essere ridotto a 3 giorni o meno, in caso di urgenza.

- I diritti di rilascio applicati dalla Russia sono stati notevolmente ridotti e portati a 35 euro (come per i visti Schengen). Tali diritti saranno applicati a tutti i cittadini dell’UE e della Russia (turisti inclusi) e riguardano sia i visti di ingresso unico che quelli per più ingressi. Qualora la richiesta di visto sia urgente e la domanda corredata dei documenti giustificativi sia presentata nei tre giorni precedenti la partenza senza debito motivo, possono essere applicati diritti più elevati (70 euro). Tale possibilità è esclusa quando la domanda è giustificata da motivi umanitari o di salute, o dal decesso di un familiare. Inoltre, sono state esentate dai diritti di rilascio determinate categorie di persone: parenti stretti, funzionari che partecipano ad attività governative, studenti, persone che partecipano a programmi di scambi culturali o educativi, a eventi sportivi o che viaggiano per motivi umanitari.

- I documenti da presentare sono stati semplificati per determinate categorie di persone: parenti stretti, imprenditori, membri di delegazioni ufficiali, studenti, persone che partecipano ad eventi scientifici, culturali e sportivi, giornalisti, persone in visita a cimiteri militari o civili, autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci o di passeggeri. Per tali categorie possono essere richiesti, a giustificazione del viaggio, solo i documenti indicati nell’accordo. Non sono invece richiesti gli inviti, le convalide o altre giustificazioni previsti dalla normativa delle parti.

- Sono stati semplificati i criteri per il rilascio dei visti per più ingressi a favore delle seguenti categorie di persone:

a) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali, membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado, coniugi e figli in visita a cittadini dell'UE o della Federazione russa soggiornanti legalmente nel territorio dell’altra parte: visto con validità massima di cinque anni (o meno, limitata al periodo di validità del mandato o dell’autorizzazione di soggiorno legale, a seconda del caso);

b) membri di delegazioni ufficiali, imprenditori, persone partecipanti ad eventi scientifici, culturali e sportivi, giornalisti, autotrasportatori e personale ferroviario, a condizione che nei due anni precedenti abbiano fatto buon uso di un visto per più ingressi valido un anno e che i motivi per la richiesta del visto per più ingressi siano ancora validi: visto con validità minima di due anni e massima di cinque.

- I titolari di passaporto diplomatico sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata. Una dichiarazione comune prevede che ciascuna parte possa chiedere la sospensione della disposizione relativa all’esonero dal visto per i titolari di passaporto diplomatico (articolo 11), qualora l’altra parte ne abusi o la sua applicazione costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica.

- Per quanto concerne le procedure di registrazione, le parti concordano di adottare quanto prima misure semplificative. In uno scambio di lettere tra la presidenza britannica e l’ambasciatore russo presso l’UE del 6 ottobre 2005, è stato convenuto di esaminare regolarmente la questione nell’ambito degli incontri tra l’UE e la Russia in materia di Giustizia e gli Affari interni. Il Consiglio di partenariato permanente (Giustizia e Affari interni) tra l’Unione europea e la Federazione russa tenutosi il 13 ottobre 2005 a Lussemburgo ha fornito una prima occasione per un positivo scambio di vedute sull’argomento.

- È stato concordato un protocollo, ai sensi del quale la Comunità europea adotta i provvedimenti necessari per semplificare il transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen. Il 22 agosto 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte dei nuovi Stati membri di determinati documenti rilasciati dagli Stati Schengen. I negoziati sono in corso e dovrebbero concludersi nei prossimi mesi.

I riferimenti alla situazione specifica della Danimarca, del Regno Unito e dell’Irlanda figurano nel preambolo e in due dichiarazioni comuni allegate all'accordo. Analogamente, un'altra dichiarazione comune allegata all'accordo rispecchia la stretta associazione di Norvegia e Islanda all'attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Poiché i due accordi di facilitazione del visto e di riammissione sono collegati, è opportuno che siano firmati, conclusi ed entrino in vigore simultaneamente.

III. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che l'accordo venga firmato a nome della Comunità e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome della Comunità;

- approvi, previa consultazione del Parlamento europeo, l’allegato accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Con decisione del 12 luglio 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa teso ad agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve durata.

(2) I negoziati sono iniziati il 20 e 21 ottobre 2004 e si sono conclusi il 12 ottobre 2005.

(3) È auspicabile procedere alla firma dell’accordo siglato a Mosca il 4 aprile 2006, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

(4) In conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non sono pertanto da essa vincolate né soggette alla sua applicazione.

(5) In conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è pertanto da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa, e i documenti connessi, comportanti il testo dell’accordo, un protocollo e sette dichiarazioni comuni.

Fatto a Bruxelles, il […] 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

2006/0062 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Federazione russa un accordo che facilita il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata.

(2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il […] 2006, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità della decisione .../…/CE del Consiglio del […].

(3) È opportuno approvare tale accordo.

(4) L’accordo istituisce un comitato misto che provvede alla gestione dell’accordo e può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5) In conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non sono pertanto da essa vincolate né soggette alla sua applicazione.

(6) In conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è pertanto da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo[4].

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il […] 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

Allegato

ACCORDO

tra

la Comunità europea e la Federazione russa

di facilitazione del rilascio dei visti

ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa

LE PARTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità", e LA FEDERAZIONE RUSSA,

desiderose di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa su una base di reciprocità,

vista la dichiarazione comune concordata in occasione del vertice di San Pietroburgo del 31 maggio 2003, secondo cui l'Unione europea e la Federazione russa convengono di esaminare le condizioni per la soppressione dell’obbligo di visto quale prospettiva a lungo termine,

ribadendo l’intenzione di istituire tra la Federazione russa e l’Unione europea un regime di spostamenti senza obbligo di visto,

tenendo conto dell’accordo di partenariato e di cooperazione del 24 giugno 1994, che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra,

vista la dichiarazione comune sull’allargamento dell’Unione europea e le relazioni tra l’UE e la Russia del 27 aprile 2004, in cui si ribadisce l’intenzione dell’Unione europea e della Federazione Russa di facilitare il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa su una base di reciprocità e di avviare i negoziati per concludere un accordo in tal senso,

riconoscendo che tale facilitazione non deve agevolare l'immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,

tenendo conto del protocollo sulla posizione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992 e al trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all’Irlanda,

tenendo conto del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992 e al trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1 – Scopo e campo d’applicazione

Lo scopo del presente accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 2 - Clausola generale

1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa solo in quanto gli stessi non siano esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Federazione russa, della Comunità o degli Stati membri, o in virtù del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il diniego del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Federazione russa o degli Stati membri o dal diritto comunitario.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a) "Stato membro" : qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

b) "cittadino dell’Unione europea" : qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c) "cittadino della Federazione russa" : chiunque possegga o abbia acquisito la cittadinanza della Federazione russa conformemente alla normativa nazionale russa;

d) " visto ": permesso o autorizzazione rilasciata o decisione adottata da uno Stato membro o dalla Federazione russa per consentire:

- l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri o nel territorio della Federazione russa,

- l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri o nel territorio della Federazione russa;

e) “ persona che soggiorna legalmente ”:

- per la Federazione russa, qualsiasi cittadino dell’Unione europea che ha ottenuto un’autorizzazione a soggiornare temporaneamente, un permesso di soggiorno o un visto per studio o per lavoro di durata superiore a 90 giorni nel territorio della Federazione russa,

- per l’Unione europea, qualsiasi cittadino della Federazione russa autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 4 – Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1. Per le seguenti categorie di cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte.

a) Per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all’Unione europea o alla Federazione russa, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

- una lettera emessa da un’autorità competente di uno Stato membro o della Federazione russa o da un’istituzione europea attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale.

b) Per gli imprenditori e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

- una richiesta scritta della persona giuridica o della società ospitante, dell’organizzazione, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali della Federazione russa e degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro.

c) Per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Federazione russa e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Federazione russa:

- una richiesta scritta dell’associazione (sindacato) nazionale dei trasportatori della Federazione russa o delle associazioni nazionali dei trasportatori degli Stati membri relativa a un trasporto internazionale su strada che indichi la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi.

d) Per il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano tra i territori degli Stati membri e della Federazione russa:

- una richiesta scritta della società ferroviaria competente della Federazione russa o degli Stati membri, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi.

e) Per i giornalisti:

- un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro.

f) Per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

- una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante.

g) Per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

- una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, accademia, istituto, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare.

h) Per i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

- una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali degli Stati membri o della Federazione russa, comitato olimpico nazionale della Federazione russa o comitati olimpici nazionali degli Stati membri.

i) Per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

- una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città.

j) Per i parenti stretti -coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti- in visita a cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri:

- una richiesta scritta della persona ospitante.

k) Per coloro che visitano cimiteri militari o civili:

- un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta.

2. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:

a) per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e nome dei figli minori che accompagnano la persona invitata;

b) per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;

c) per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

- se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta;

- se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato;

- se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio della Federazione russa: numero di identificazione fiscale.

3. Per le categorie di cittadini di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa delle parti.

Articolo 5 – Rilascio di visti per più ingressi

1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:

a) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;

b) coniugi e figli (inclusi i figli adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, in visita a cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno legale di tali cittadini.

2. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di cittadini, a condizione che nell’anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:

a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all’Unione europea o alla Federazione russa, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

b) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri;

c) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra il territorio della Federazione russa e quello degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Federazione russa;

d) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano tra i territori degli Stati membri e della Federazione russa;

e) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, le quali si recano regolarmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri;

f) partecipanti ad eventi sportivi e persone che li accompagnano a titolo professionale;

g) giornalisti;

h) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate.

3. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di cittadini di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o della Federazione russa delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6 - Diritti per il trattamento delle domande di visto

1. I diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 euro.

Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 4.

2. Le parti applicano diritti pari a 70 euro per il trattamento dei visti le cui domande e documenti giustificativi sono stati presentati dal richiedente nei tre giorni precedenti la data prevista per la partenza. Tale disposizione non si applica ai casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere b), e) ed f), e all’articolo 7, paragrafo 3.

3. Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a) i parenti stretti: coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti, di cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri;

b) i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all’Unione europea o alla Federazione russa, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

c) i membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo;

d) gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori in viaggio di studio o di formazione;

e) i disabili ed eventuali accompagnatori;

f) le persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

g) i partecipanti ad eventi sportivi giovanili internazionali e gli accompagnatori;

h) i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

i) i partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate.

Articolo 7 – Termini per il trattamento delle domande di visto

1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2. In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a tre giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8 – Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni diplomatiche o dagli uffici consolari degli Stati membri o della Federazione russa, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9 – Casi eccezionali di proroga del visto

Qualora, per motivi di forza maggiore , i cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa non possano uscire dal territorio della Federazione russa o degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10 - Registrazione

Le parti concordano di adottare quanto prima le misure necessarie per semplificare la registrazione, al fine di garantire lo stesso trattamento in materia ai cittadini della Federazione russa e ai cittadini dell'Unione europea che soggiornano, rispettivamente, nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri.

Articolo 11 – Passaporti diplomatici

1. I cittadini della Federazione russa o degli Stati membri titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare, uscire e transitare nei territori degli Stati membri o della Federazione russa senza visto.

2. I cittadini di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nei territori della Federazione russa o degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 12 – Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale della Federazione russa e degli Stati membri e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini della Federazione russa e dell'Unione europea possono spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri e della Federazione russa alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa.

Articolo 13 – Comitato misto di gestione dell’accordo

1. Le parti istituiscono un comitato misto di gestione dell’accordo (in appresso denominato “comitato”), composto di rappresentanti della Comunità europea e della Federazione russa. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.

2. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) controlla l’applicazione del presente accordo,

b) suggerisce modifiche o aggiunte da apportare al presente accordo,

c) esamina ed eventualmente propone le modifiche da apportare al presente accordo in caso di nuove adesioni all’Unione europea.

3. Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14 - Relazione del presente accordo con gli accordi vigenti fra gli Stati membri e la Federazione russa

Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra gli Stati membri e la Federazione russa, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.

Articolo 15 – Clausole finali

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle procedure rispettive ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Federazione russa e la Comunità europea, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.

3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.

4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.

6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica.

Fatto a […] il […], in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea | Per la Federazione russa |

PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall'acquis di Schengen, ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della decisione del Consiglio in materia, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

La Comunità europea adotterà quanto prima le misure per semplificare il transito dei titolari di visti Schengen o di permessi di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che ancora non applicano integralmente l’acquis di Schengen.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO SUI DIRITTI PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO

Le parti esaminano l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo nel quadro del comitato istituito dall’accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARTICOLO 11 DELL’ACCORDO SUI PASSAPORTI DIPLOMATICI

Ciascuna parte può chiedere la sospensione parziale dell’accordo, in particolare dell’articolo 11, conformemente alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del presente accordo, qualora l’altra parte abusi di detto articolo o la sua applicazione costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica.

Ove sia sospesa l’applicazione dell’articolo 11, entrambe le parti avviano consultazioni nel quadro del comitato istituito dall'accordo al fine di risolvere i problemi che hanno portato alla sospensione.

In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l’Unione europea, questa sicurezza sarà garantita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL RILASCIO DI VISTI DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA PER VISITA AI CIMITERI MILITARI O CIVILI

Le parti convengono che, in linea di principio, i visti di soggiorno di breve durata rilasciati a persone che vogliano recarsi in visita a cimiteri militari o civili sono validi per un periodo massimo di 14 giorni.

DICHIARZIONE COMUNE SULL’ARMONIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL VISTO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, le parti del presente accordo ritengono opportuno adottare misure appropriate per:

- in generale, redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni relative alle domande di visto, ai visti e alla validità degli stessi.

- stabilire, ciascuna parte di sua iniziativa, i requisiti minimi affinché i richiedenti ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su internet, ecc.).

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO DI DANIMARCA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle missioni diplomatiche e dagli uffici consolari del Regno di Danimarca.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Federazione russa concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD E ALL’IRLANDA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell’Irlanda.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell’Irlanda e della Federazione russa concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA D’ISLANDA E AL REGNO DI NORVEGIA

Le parti prendono atto delle strette relazioni che uniscono la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia e della Federazione russa concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

[1] GU C […], del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [dal Segretariato generale del Consiglio].