Progetto di accordo interistituzionale relativo alla cooperazione interistituzionale nell’ambito delle convenzioni internazionali alle quali la Comunità europea dell’energia atomica e i suoi Stati membri sono parte {SEC(2006) 519} /* COM/2006/0179 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 28.4.2006 COM(2006) 179 definitivo Progetto di ACCORDO INTERISTITUZIONALE relativo alla cooperazione interistituzionale nell’ambito delle convenzioni internazionali alle quali la Comunità europea dell’energia atomica e i suoi Stati membri sono parte (presentato dalla Commissione) {SEC(2006) 519} RELAZIONE 1. OBIETTIVO Scopo della presente proposta è stabilire i principi generali che devono regolare il coordinamento interistituzionale fra gli Stati membri rappresentati al Consiglio e la Commissione, che rappresenta la Comunità europea dell’energia atomica (in appresso “la Comunità”), in occasione della partecipazione ad eventi internazionali il cui oggetto rientra in parte nella competenza della Comunità prevista dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica ed in parte in quella degli Stati membri. Un coordinamento fra la Commissione e gli Stati membri rappresentati al Consiglio è necessario affinché tali soggetti possano esercitare i rispettivi ruoli in piena conformità al trattato e allo spirito comunitario quando partecipano ai suddetti eventi. La necessità di definire una serie di principi relativi alla partecipazione congiunta di Euratom e dei suoi Stati membri è stata recentemente evidenziata nel corso di alcune riunioni dirette a rivedere la Convenzione sulla sicurezza nucleare e la Conferenza incaricata di esaminare e adottare le proposte di emendamento alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari. 2. LA COMPETENZA ESTERNA DELL'EURATOM Come recita l’articolo 1 del Trattato Euratom (in appresso “il Trattato”), il compito principale della Comunità, creata nel 1957, consiste nel “contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all’elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi”. Per poter svolgere tale compito, alla Comunità sono stati conferiti diritti di sovranità, che gli Stati membri le hanno trasferito con la firma del Trattato, nei seguenti campi principali: ricerca, salute e sicurezza (protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti), approvvigionamento di materie prime e controlli di sicurezza. Ai sensi dell’articolo 2, lettera h) del Trattato, per l’assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare. A questo fine, nell’ambito della sua competenza, la Comunità può impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo (Articolo 101 del Trattato). Le competenze esterne della Comunità sono state confermate dalla giurisprudenza. Nel 1978, in merito alla prevista adesione della Comunità alla Convenzione sulla protezione fisica, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha esaminato le competenze esterne della Comunità[1]. Riferendosi alla propria giurisprudenza in materia la Corte ha osservato che, dato che la Comunità elabora delle norme interne comuni, per ciò stesso essa acquisisce anche l’autorità per condurre negoziati esterni che potrebbero incidere sulle suddette norme comuni[2]. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato che se la Comunità ha la competenza interna per raggiungere un obiettivo specifico, essa detiene implicitamente la competenza esterna esclusiva su tale materia nella misura in cui il suo esercizio all’esterno si renda necessario per il raggiungimento del suddetto obiettivo[3]. Inoltre, per quanto riguarda l’assolvimento di un obbligo internazionale da parte della Comunità e i suoi Stati membri, la Corte ha stabilito che la Convenzione può essere applicata, per quanto concerne la Comunità, solo attraverso una stretta cooperazione fra le istituzioni comunitarie e gli Stati membri, sia nella fase di negoziato e conclusione che nell’assolvimento degli obblighi assunti. Nel 1994, la Corte di giustizia ha confermato nel suo parere 1/94[4] che “qualora risulti che l'oggetto di un determinato accordo o convenzione rientri in parte nella competenza della Comunità e in parte in quella dei suoi Stati membri, è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sia durante il processo di negoziazione e conclusione di tali accordi sia in sede di attuazione degli impegni assunti con tali accordi”. Recentemente, in merito all’adesione della Comunità alla Convenzione sulla sicurezza nucleare, il parere dell’Avvocato generale Jacobs, sulla cui base la Corte ha pronunciato la propria sentenza il 10 dicembre 2002, ha confermato che: “Ai sensi dell’articolo 101, primo comma, del Trattato la Comunità può concludere accordi internazionali ‘nell’ambito della sua competenza’ . Pertanto la competenza esterna dell’Euratom è tanto estesa quanto la sua competenza interna, il che significa, in altri termini, che la Comunità ha il potere di concludere accordi internazionali in tutte le materie in cui è legittimata ad agire internamente”[5]. 3. OBBLIGHI DELL’EURATOM DERIVANTI DALLE SUE RELAZIONI INTERNAZIONALI 3.1. Introduzione Per le materie disciplinate dal Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, la Comunità è attualmente parte contraente di cinque convenzioni internazionali; si tratta della Convenzione sulla sicurezza nucleare, della Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, della Convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, della Convenzione sull'assistenza in caso di incidenti nucleari o di emergenza radiologica e della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari. Le suddette convenzioni prevedono che le organizzazioni regionali aventi carattere di integrazione siano parti solo nei limiti delle loro competenze. I limiti della loro competenza nelle materie disciplinate da una Convenzione devono essere comunicate da tali organizzazioni al momento del deposito dello strumento di adesione. In particolare, al momento di accedere alle suddette convenzioni, la Comunità ha depositato le proprie dichiarazioni (elencate nel documento di lavoro della Commissione). 3.2. Principi generali Con la firma del trattato Euratom, gli Stati membri hanno trasferito alla Comunità parte delle loro competenze in campo nucleare. Pertanto, la Comunità da sola, quando ha competenza esclusiva o, assieme agli Stati membri quando le competenze sono condivise, è in grado di assumere ed espletare obbligazioni nei confronti di paesi terzi, presso le organizzazioni internazionali, che possono incidere sulla sfera di competenze della Comunità. La Comunità e gli Stati membri, al momento di assolvere i loro obblighi internazionali in questo campo, che rientrano in parte nelle competenze della Comunità e in parte in quelle degli Stati membri, devono rispettare i seguenti principi: - Principio di cooperazione : gli Stati membri e le istituzioni comunitarie cooperano strettamente allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile. - Principio di coordinamento : gli Stati membri e la Comunità coordinano le loro posizioni, appoggiando sempre una posizione comune. - Principio di solidarietà : Il suddetto principio è previsto dall’articolo 192 del trattato Euratom: “Gli Stati membri adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente trattato o risultanti dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi agevolano quest’ultima nell’esecuzione della sua missione. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che possa risultare pregiudizievole al raggiungimento degli scopi del presente trattato”. - Principio di unità : gli Stati membri agevolano il compito della Comunità di garantire l’unità della sua rappresentanza nei confronti dei terzi. - Principio di valore aggiunto : gli Stati membri devono considerare la circostanza di appartenere alla Comunità come un valore aggiunto che, lungi dall'ostacolarla, ne rafforza la posizione nelle conferenze internazionali. 3.3. Partecipazione della Comunità alle riunioni di esame Le due Convenzioni dell’AIEA, la Convenzione sulla sicurezza nucleare e la Convenzione sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, hanno introdotto l’obbligo per gli Stati contraenti di tenere ogni tre anni regolari riunioni di esame. L’obiettivo delle suddette riunioni consiste nell’esaminare i rapporti presentati dalle parti sulle misure adottate per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Convenzioni. La Commissione, che rappresenta la Comunità nelle riunioni in questione, redige una relazione sulle misure prese a nome dell’Euratom per assolvere agli obblighi previsti dalle Convenzioni e che rientrano nelle sue competenze riconosciute nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e partecipa, a fianco degli Stati membri, alle suddette riunioni nei limiti delle sue competenze. La Commissione deve avviare contatti con il Consiglio prima di concludere la summenzionata relazione entro un termine preciso prima della riunione di esame, per consentire lo svolgimento delle discussioni con gli Stati membri dirette a chiarire i diversi punti della relazione. Il Consiglio costituisce la sede adeguata per questo tipo di discussioni. Secondo i principi sopra delineati, le relazioni presentate a nome della Comunità devono costituire un documento comunitario e, in quanto tale, non essere oggetto di discussione da parte degli Stati membri nelle sedi internazionali. In tali sedi, i rapporti presentati dalle parti contraenti vengono discussi ed esaminati nei cosiddetti “gruppi di paesi”, finora secondo il principio della revisione fra pari (peer review). Solo i rappresentanti delle delegazioni che costituiscono un determinato gruppo di paesi possono, in linea di principio, partecipare alle suddette discussioni. I rappresentanti della Commissione presentano la relazione a nome dell’Euratom. I singoli Stati membri non fanno parte della delegazione Euratom. L’accordo proposto prevede che gli Stati membri che lo desiderano possono fare parte della delegazione Euratom al fine di assicurare l’unità della rappresentanza della Comunità nei confronti dei terzi. 3.4. Partecipazione della Comunità alle conferenze di esame ed emendamento Tutte le convenzioni menzionate prevedono un meccanismo che ne consente l’esame o l’emendamento. La Comunità in quanto parte contraente alle suddette convenzioni partecipa a tali conferenze allo scopo di assicurare la compatibilità delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni con le politiche e le disposizioni del trattato Euratom e del diritto derivato. Quando la materia oggetto della conferenza di esame o emendamento ricade in parte nella competenza della Comunità prevista dal Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e in parte in quella degli Stati membri, la partecipazione della Comunità deve essere oggetto di coordinamento. Pertanto, prima della conferenza, la Commissione deve intraprendere le necessarie consultazioni con gli Stati membri in seno al Consiglio allo scopo di stabilire una posizione comune, che sarà poi promossa a nome della Comunità. Inoltre, su richiesta della Commissione o di uno degli Stati membri, si dovranno tenere tutte le consultazioni necessarie fra la Commissione, gli Stati membri e il Consiglio in modo da stabilire una posizione comune da presentare durante la conferenza a nome della Comunità. 4. CONCLUSIONE La presente proposta di accordo interistituzionale stabilisce i principi generali che devono regolare il coordinamento interistituzionale fra gli Stati membri riuniti in seno al Consiglio e la Commissione, che rappresenta la Comunità europea dell’energia atomica, alle riunioni organizzate nell’ambito delle convenzioni internazionali sottoscritte da Euratom e dai suoi Stati membri, allo scopo di assicurare una rappresentanza unica nei confronti dei paesi terzi e garantire l’assolvimento degli obblighi assunti sia a livello nazionale che comunitario. Progetto di ACCORDO INTERISTITUZIONALE relativo alla cooperazione interistituzionale nell’ambito delle convenzioni internazionali alle quali la Comunità europea dell’energia atomica e i suoi Stati membri sono parte La COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 192, considerando quanto segue: (1) Qualora risulti che la materia disciplinata da un accordo o da una convenzione internazionale rientra in parte nella competenza della Comunità e in parte in quella degli Stati membri, è fondamentale che sia assicurata una stretta collaborazione tra gli Stati membri rappresentati al Consiglio e la Commissione, tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell’adempimento degli impegni assunti. Questo obbligo di cooperazione discende dall’esigenza di unità nella rappresentanza internazionale della Comunità. Al riguardo, è necessario che la Commissione e gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie atte a garantire la migliore cooperazione possibile. (2) Attualmente la Comunità europea dell’energia atomica è parte contraente di cinque convenzioni internazionali: la Convenzione sulla sicurezza nucleare[6], la Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi[7], la Convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare[8], la Convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica[9] e la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari[10]. (3) La partecipazione in sedi internazionali deve essere basata su principi chiari e concertati. (4) La Convenzione sulla sicurezza nucleare e la Convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica fanno obbligo alle parti contraenti di indire periodiche riunioni di riesame per discutere le relazioni presentate dalle parti contraenti sui provvedimenti adottati in conformità degli obblighi previsti dalle convenzioni. È necessario che il Consiglio sia adeguatamente consultato sulle relazioni che la Commissione deve elaborare e presentare per conto di Euratom. (5) La Commissione, in rappresentanza della Comunità europea dell’energia atomica che è parte contraente delle convenzioni, partecipa assieme agli Stati membri alle conferenze di riesame e di modifica per le questioni di sua competenza. Per garantire l’unità nella rappresentanza della Comunità nei confronti di terzi devono essere intraprese tutte le consultazioni necessarie in vista di definire una posizione comune, sulla quale si possa assicurare la coerenza di partecipazione della Commissione e degli Stati membri, DECIDONO: 1. FINALITÀ Il presente accordo mira a stabilire principi generali per il coordinamento della partecipazione degli Stati membri e della Commissione, in rappresentanza della Comunità europea dell’energia atomica, a eventi internazionali il cui oggetto rientra in parte nella competenza della Comunità, nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, e in parte nella competenza degli Stati membri. 2. PRINCIPI GENERALI Quando partecipano a tali eventi internazionali, gli Stati membri agiscono in stretta cooperazione con la Commissione e il Consiglio sulla base dei principi generali seguenti. 1. Cooperazione: gli Stati membri e le istituzioni comunitarie lavorano congiuntamente al fine di ottenere i migliori risultati possibili. 2. Coordinamento: gli Stati membri e le istituzioni comunitari coordinano le loro posizioni al fine di mantenere una posizione comune. 3. Solidarietà: gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, astenendosi da qualsiasi misura che possa compromettere l’assolvimento dei suddetti obblighi. 4. Unità: gli Stati membri facilitano il ruolo della Comunità nei confronti dei terzi garantendo l’unità della sua rappresentanza. 5. Valore aggiunto: gli Stati membri guardano all’appartenenza alla Comunità come ad un valore aggiunto che rafforza, anziché indebolire, le loro posizioni nelle conferenze internazionali. 3. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI RIESAME 1. La Commissione prende contatto con il Consiglio con sufficiente anticipo prima delle riunioni di riesame e prima di concludere la sua relazione sulle misure adottate per adempiere agli obblighi che discendono dalle convenzioni. 2. Gli Stati membri e la Commissione discutono le relazioni della Comunità soltanto nell’ambito del Consiglio. Devono essere evitate discussioni in altre sedi. 3. Per le riunioni di riesame, gli Stati membri possono designare propri rappresentanti che prendono parte alla delegazione della Commissione. Tuttavia, detti rappresentanti devono essere diversi da quelli che partecipano alle delegazioni nazionali. 4. PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE DI RIESAME E DI MODIFICA 1. Prima di una conferenza di riesame o di modifica la Commissione e gli Stati membri procedono a consultazioni in sede di Consiglio per definire una posizione comune. 2. Nel corso della conferenza, la Commissione e il Consiglio organizzano congiuntamente in loco delle riunioni preparatorie alle quali prendono parte tutti gli Stati membri presenti. Queste riunioni sono organizzate ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, al fine di stabilire una posizione comune da presentare in seduta plenaria a nome della Comunità. 3. Nel corso della conferenza la posizione comune è presentata a nome della Comunità dalla Commissione, se si tratta di una materia di competenza esclusiva della Comunità, o dal Consiglio, se si tratta di competenze nazionali, o congiuntamente quando le competenze sono condivise. La Commissione e gli Stati membri possono esprimere il proprio sostegno alla posizione comune. 4. Gli Stati membri votano in conformità della posizione comune concordata. 5. PUBBLICAZIONE Il presente accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, Per la Commissione Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [1] Sentenza della Corte del 14 novembre 1978, Sentenza 1/78. [2] Causa 22/70 del 31.3.1971, Commissione / Consiglio, Racc. 1971, pag. 263 - AETS. [3] Parere 1/76 del 26.4.1977, Progetto di accordo relativo all’istituzione di un fondo europeo di immobilizzazione della navigazione interna, Racc. 1977, pag. 741. [4] Parere 1/94 del 15.11.1994 [5] Parere dell’Avvocato generale Jacobs espresso il 13 dicembre 2001, Causa C-29/99. Racc. 2002, pag. I-11221. [6] GU L 318 dell’11.12.1999, pag. 20. [7] GU L 185 del 16.7.2005, pag. 33. [8] GU L […] del […], pag. […]. [9] GU L […] del […], pag. […]. [10] GU L 149 del 17.6.1980, pag. 41.