52006PC0139

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra /* COM/2006/0139 def. - ACC 2006/0045 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.03.2006

COM(2006) 139 definitivo

2006/0045 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

(PRESENTATA DALLA COMMISSIONE)

RELAZIONE

1. La proposta allegata di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, in appresso “Albania”, dall'altra.[1]

2. Le relazioni dell’Albania con la Comunità europea sono disciplinate dall’accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles nel maggio 1992 ed entrato in vigore il 4 dicembre 1992.

3. Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 21 ottobre 2002, la Commissione ha concluso il 18 febbraio 2006 i negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) con l'Albania. La Commissione propone al Consiglio di firmare l’ASA e parallelamente l'accordo interinale, ma l’ASA entrerà in vigore soltanto dopo la ratifica da parte dell'Albania, della Comunità e dei suoi Stati membri.

4. In attesa della ratifica dell’ASA, conformemente alle direttive di negoziato e all'articolo 136 dell’ASA stesso, la Commissione propone di concludere un accordo interinale per consentire alle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell’ASA di entrare in vigore quanto prima in seguito alla firma dell’ASA. La Commissione ha negoziato il testo di un accordo interinale con l'Albania e lo ha siglato il 28 febbraio 2006.

5. L’accordo interinale sostituirà le disposizioni commerciali dell’accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea e l’Albania. Parallelamente all’accordo di stabilizzazione e di associazione continueranno ad essere applicate le concessioni commerciali più favorevoli a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/1998, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000[2].

6. La Commissione chiede al Consiglio di approvare i risultati dei negoziati e di concludere l'accordo interinale a nome della Comunità europea sulla base della proposta allegata.

2006/0045 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma e con l'articolo 300, paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, firmato a Bruxelles il … 2006, è necessario approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e l'Albania.

(2) Le disposizioni commerciali contenute nel presente accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.

(3) È pertanto opportuno approvare il presente accordo a nome della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni comuni e la dichiarazione della Comunità europea accluse all'atto finale.

I testi di cui al primo paragrafo sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare l'atto di approvazione di cui all'articolo 56 dell’accordo a nome della Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] La conclusione dell'accordo interinale dipende dalla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, prevista a Bruxelles nella prima metà del 2006. Per garantire l'entrata in vigore quanto prima dell'accordo interinale, le due procedure sono state avviate parallelamente.

[2] GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).