Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) /* COM/2006/0115 def. - CNS 2006/0037 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 14.03.2006 COM(2006) 115 definitivo 2006/0037 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Introduzione La Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio per la conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), sulla base del mandato conferitole dal Consiglio. La Commissione ha concluso i negoziati con la Norvegia mediante la sigla di un progetto di accordo nel novembre 2005. 2. DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE AUTORIZZA LA COMMISSIONE A CONDURRE DEI NEGOZIATI CON LA NORVEGIA AI FINI DELLA REVISIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA NORVEGIA PREVISTO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA SULLA PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA ALL’ATTIVITÀ DELL’OSSERVATORIO EUROPEO DELLE DROGHE E DELLE TOSSICODIPENDENZE (OEDT) Sulla base della proposta della Commissione SEC (2005) 517 del 20 aprile 2005, il Consiglio ha deciso il 18 luglio 2005 di autorizzare la Commissione a condurre dei negoziati sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’OEDT. Le direttive di negoziato stabiliscono che la formula di calcolo dovrebbe permettere un adeguamento automatico del contributo della Norvegia a ciascun allargamento dell’Unione. Dovrebbe inoltre essere inserita una clausola relativa al contributo finanziario minimo, che fissi un importo minimo da rispettare, indipendentemente dal numero di Stati membri dell’Unione. 3. Progetto di accordo Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio, la Commissione ha negoziato con la Norvegia. La Commissione ha concordato con la Norvegia un progetto di accordo che adegua il contributo finanziario della Norvegia al bilancio dell’OEDT. Tale accordo rivede l’articolo 5 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’OEDT. Esso fissa una nuova formula di calcolo che consente di adeguare automaticamente il contributo della Norvegia a ciascun allargamento. L’accordo stabilisce inoltre un importo minimo per il contributo finanziario della Norvegia, che deve essere rispettato indipendentemente dal numero di Stati membri dell’Unione. Le parti approveranno l’accordo conformemente alle rispettive procedure. Esso entrerà in vigore quando ciascuna parte avrà notificato all’altra l’avvenuto espletamento di tali procedure. 4. Conclusione degli accordi 4.1. Base giuridica L’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze[1], modificato dai regolamenti (CE) nn. 3294/94[2], 2220/2000[3] e 1651/2003[4] del Consiglio, prevede la partecipazione di paesi non comunitari all’attività dell’OEDT. L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’OEDT è stato firmato il 19 ottobre 2000 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2001[5]. L’articolo 5 di detto accordo fissa il contributo finanziario della Norvegia all’attività dell’OEDT. Sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio, la Commissione europea ha concluso i negoziati con la Norvegia ai fini della revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’OEDT. Al fine di procedere, la Commissione propone una decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo con la Norvegia che rivede il contributo finanziario di quest’ultima al bilancio dell’OEDT. 4.2. Incidenza finanziaria Conformemente a quanto stabilito durante i negoziati, a partire dall’inizio dell’anno di entrata in vigore dell’accordo la Norvegia verserà un contributo finanziario al bilancio dell’OEDT applicando la formula che figura nell’accordo. Il bilancio dell’OEDT relativo a tale anno dovrà essere adeguato di conseguenza. 5. RACCOMANDAZIONE Sono stati conclusi i negoziati ed è stato raggiunto un accordo con la Norvegia ai fini della revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. La Comunità può pertanto approvare la conclusione di tale accordo. 2006/0037 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione[6], visto il parere del Parlamento europeo[7], considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze[8], modificato dai regolamenti (CE) n. 3294/94[9], (CE) n. 2220/2000[10] e (CE) n. 1651/2003[11], l’Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell’Osservatorio. (2) L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’OEDT è stato firmato il 19 ottobre 2000 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2001[12]. L’articolo 5 di detto accordo fissa il contributo finanziario della Norvegia all’attività dell’OEDT. (3) La Norvegia ha chiesto la revisione del proprio contributo finanziario all’attività dell’OEDT in seguito all’allargamento dell’Unione europea. (4) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo con la Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. (5) È opportuno approvare l’accordo siglato l’11 novembre 2004, DECIDE: Articolo 1 L’accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) è approvato a nome della Comunità. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo a nome della Comunità europea per esprimere il consenso di quest’ultima ed esserne vincolata. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a trasmettere la nota diplomatica di cui all’articolo 3 dell’accordo. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Consiglio Il presidente Accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell’importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze(OEDT) La COMUNITÀ EUROPEA, da un lato, e la NORVEGIA, dall’altro, Richiamandosi all’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’OEDT, firmato il 19 ottobre 2000 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2001[13], e al relativo articolo 5, che fissa il contributo finanziario della Norvegia all’attività dell’OEDT; Considerando che la Norvegia ha chiesto la revisione del proprio contributo finanziario all’attività dell’OEDT a seguito dell’allargamento dell’Unione europea, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE : Articolo 1 L’articolo 5 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’OEDT è sostituito dal seguente testo: “La Norvegia contribuisce finanziariamente all’attività dell’Osservatorio in conformità delle disposizioni di cui all’allegato del presente accordo; tale allegato costituisce parte integrante dell’accordo.” Articolo 2 L’allegato del presente accordo diventa l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all’attività dell’OEDT. La formula che figura nell’allegato si applica al calcolo del contributo finanziario della Norvegia al bilancio dell’OEDT a partire dall’anno di entrata in vigore del presente accordo. Articolo 3 Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima delle due note diplomatiche comprovanti l’avvenuto rispetto da parte di ciascuna parte contraente degli obblighi giuridici riguardanti l’entrata in vigore dell’accordo. ALLEGATO Contributo finanziario della Norvegia 1. Per tener conto degli eventuali allargamenti futuri ed evitare ulteriori adeguamenti, si propone la seguente formula per il calcolo del contributo della Norvegia : Importo della sovvenzione comunitaria ad esclusione del finanziamento REITOX/ [(Numero di Stati membri dell’Unione europea + 1) – 10%] 2. Indipendentemente dal numero degli Stati membri dell’Unione, il contributo finanziario della Norvegia non potrà essere inferiore a 271.000 euro (prezzi 2004). Tale importo corrisponde al costo dell’allargamento per ciascun paese sulla base dei calcoli effettuati nel 2001 dall’OEDT[14]. Tale importo subirà ogni anno un adeguamento tecnico in funzione dell’evoluzione dei prezzi e del reddito nazionale lordo (RNL) dell’Unione europea. [1] GU L 36 del 12.02.1993, pag. 1. [2] GU L 341 del 30.12.1994, pag. 7. [3] GU L 253 del 07.10.2000, pag. 1. [4] GU L 245 del 29.09.2003, pag. 30. [5] GU L 257 dell’11.10.2000, pag. 23. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. [9] GU L 341 del 30.12.1994, pag. 7. [10] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 1. [11] GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30. [12] GU L 257 dell’11.10.2000, pag. 23. [13] GU L 257 dell’11.10.2000, pag. 23. [14] Documento BUR/34/01 def. dell’OEDT.