52006PC0108

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull’approvazione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (versione rifusa) /* COM/2006/0108 def. - COD 2004/0084 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 13.3.2006

COM(2006) 108 definitivo

2004/0084 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

Posizione comune del Consiglio sull’approvazione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (versione rifusa)

2004/0084 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

posizione comune del Consiglio sull’approvazione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (versione rifusa)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM (2004) 279 def. – 2004/ 0084 (COD)): | 21.4.2004 |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 15.12.2004 |

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 6.7.2005 |

Data di trasmissione della proposta modificata: | 25.8.2005 |

Data di adozione della posizione comune: | 13.3.2006 |

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta vuole contribuire alla certezza del diritto e alla chiarezza riguardo all’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, riunendo in un unico testo le principali norme esistenti in questo campo nonché una serie di sviluppi che emergono dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia europea.

Quest’opera di semplificazione e snellimento renderà le norme comunitarie più accessibili e leggibili sia per i giuristi che per il grande pubblico e rappresenta perciò una tappa importante nel miglioramento della legislazione comunitaria.

La proposta fonde in un unico strumento coerente le seguenti sei direttive attualmente in vigore riguardanti la parità di trattamento tra uomini e donne nel campo dell’occupazione:

- la direttiva 75/117 sulla parità delle retribuzioni;

- la direttiva 76/207, come modificata dalla direttiva 2002/73, sulla parità di trattamento per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;

- la direttiva 86/378, come modificata dalla direttiva 96/97, sulla parità di trattamento nei regimi professionali di sicurezza sociale

- la direttiva 97/80 sull'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso.

La proposta non è un semplice consolidamento ma introduce modifiche sostanziali. Esse sono un approccio prudente che aggiorna e modernizza il diritto comunitario. Il testo fa propria, ad esempio, la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia per chiarire concetti chiave delle norme sulla parità di trattamento. Inoltre, alcune disposizioni orizzontali previste da recenti direttive, come quella sull’onere della prova, sono state rese esplicitamente applicabili ai regimi professionali di sicurezza sociale. In pratica, la giurisprudenza della Corte ha già esteso tali disposizioni ai principali aspetti di tali regimi. Il principale valore della proposta consiste perciò nel chiarire la situazione giuridica.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune rappresenta non solo l’attuale posizione del Consiglio, ma comprende anche alcuni emendamenti in prima lettura del Parlamento europeo. Essa riflette il dibattito interistituzionale che ha permesso di individuare questo testo del compromesso.

La posizione comune del Consiglio ha apportato numerose modifiche alla proposta della Commissione, ma quest’ultima ritiene che esse non alterino gli obiettivi della proposta.

In merito alla maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo approvati in prima lettura, la posizione comune del Consiglio coincide con la proposta modificata della Commissione. Nei pochi casi sottoindicati, in cui la posizione comune differisce dalla proposta modificata della Commissione, il testo presentato dal Consiglio è un compromesso ottenuto con il dibattito interistituzionale. Tale testo è in linea con gli obiettivi della proposta sia originale che modificata e la Commissione lo può dunque accettare.

1. In alcuni considerando, voluti dal Parlamento europeo e accettati dalla Commissione nella sua proposta modificata, relativi alla necessità per gli Stati membri di eliminare differenze salariali fondate sul sesso e segregazioni nel mercato del lavoro (considerando 11), di elaborare e analizzare statistiche disaggregate per sesso (considerando 37) e di promuovere una maggior consapevolezza delle disparità retributive (considerando 38), il Consiglio inserisce la nozione di necessità di continuare questi sforzi per evitare l’impressione che tali attività non siano già in corso. La Commissione può accettare l’emendamento e altre leggere riformulazioni dei considerando 11 e 37.

2. Nella sua proposta modificata, la Commissione rifiuta di inserire all’articolo 20 un nuovo paragrafo (2)(d) che aggiunge, ai compiti degli enti per le pari opportunità da istituire nell’ambito di tale norma, lo scambio di dati e conoscenze con corrispondenti organizzazioni europee come l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere: una posizione motivata da ragioni tecniche di redazione legislativa in quanto non ci si dovrebbe riferire a un ente ancora inesistente. Il nuovo testo fa propri questi aspetti menzionando analoghe organizzazioni europee come un futuro Istituto europeo per l’uguaglianza di genere. Questa formulazione può essere accettata.

3. Riguarda all’articolo 21. paragrafo 1, sul dialogo sociale, il Consiglio accetta l’emendamento del Parlamento europeo che amplia il riferimento al termine “posto di lavoro” come riformulato dalla Commissione ma respinge la nuova formulazione sulla ricerca condotta dalle parti sociali in base allo sviluppo e all’analisi di dati specifici per sesso. La Commissione accetta questo aspetto della modifica del parlamento ma concorda con il Consiglio sul fatto che un riferimento a dati o statistiche, in questo contesto particolare, potrebbe limitare eccessivamente il concetto di ricerca ad aspetti quantitativi che richiedono informazioni statistiche, ed escludere la dimensione qualitativa che non sempre ha bisogno di tale materiale.

4. Sempre sulla norma relativa al dialogo sociale, in particolare l’articolo 21, paragrafo 4, secondo cui le informazioni fornite dal datore di lavoro sulla parità di trattamento nell’impresa sono un mezzo per promuovere la parità di trattamento in modo organizzato e sistematico, come vuole l’articolo 21, paragrafo 3, il Consiglio approva il suggerimento della Commissione di allinearne la formulazione a quella degli altri paragrafi disponendo che i datori di lavoro devono (invece di dovrebbero ) essere incoraggiati ad agire in tal senso. Esso respinge invece l’altra idea della proposta emendata della Commissione di usare il termine “dovrebbero” nel secondo comma che implica un’esortazione più forte a diffondere le informazioni specifiche indicate, tornando alla formulazione “possono” della proposta originale. E accoglie tuttavia, subordinandolo a una riformulazione che lo chiarisca, la proposta del Parlamento europeo, condivisa dalla Commissione, di indicare più dettagliatamente le questioni su cui fornire informazioni. La Commissione può accettare questo compromesso integralmente.

5. Il Consiglio è d’accordo di spostare dall’articolo 13 a un nuovo paragrafo 3 dell’articolo 31 (Disposizioni generali relative alle relazioni da fornire), l’obbligo per gli Stati membri di presentare una relazione sulle eccezioni al principio di pari trattamento quando una caratteristica sessuale costituisce un requisito professionale autentico e determinante. Esso modifica la frequenza “ogni quattro anni” di tali relazioni, suggerita dal Parlamento europeo e dalla Commissione nella sua proposta modificata, in “periodicamente, ma almeno ogni otto anni” . Ciò è accettabile perché è pur sempre un progresso rispetto all’attuale valutazione periodica senza scadenze.

6. Riguardo ai termini, interdipendenti, per il recepimento della direttiva (articolo 33), le relazioni di attuazione degli Stati membri (articolo 31) e l’esame sul funzionamento della direttiva della Commissione (articolo 32), il Consiglio ha adottato un compromesso tra le diverse posizioni delle istituzioni. Esso accetta un periodo di recepimento breve, due anni, come chiesto in generale dal Parlamento europeo e dalla Commissione nella sua proposta modificata, ma introduce la possibilità per Stati membri che incontrino particolari difficoltà di prolungarlo a tre anni. Per le relazioni di attuazione e l’esame sono stati fissati termini uniformi di quattro anni e mezzo e sei anni e mezzo rispettivamente dopo l’entrata in vigore della direttiva.

Il Consiglio ha poi introdotto alcuni emendamenti indipendenti da quelli del Parlamento europeo di natura formale e tecnica che non cambiano la sostanza della proposta e riguardano, ad esempio, la fusione degli articoli 19 e 20 della proposta iniziale in un’unica disposizione sull’onere della prova nei casi di discriminazione (articolo 19) e l’abbreviazione del titolo dei capitoli 1, 2 e 3 del Titolo II nonché del capitolo 2 del Titolo III. Per una struttura più chiara, il Consiglio ha convertito il titolo IV della proposta della Commissione nel capitolo 3 del titolo III denominandolo “Disposizioni generali orizzontali” . Il Consiglio ha poi inserito un nuovo considerando 41 che parafrasa il paragrafo 34 dell’accordo interistituzionale per una migliore legislazione.

4. CONCLUSIONE

Per le ragioni suesposte, la Commissione ritiene che la posizione comune non alteri in alcun modo gli obiettivi e l’approccio della sua proposta e di poterla quindi approvare, tanto più che la posizione comune tiene nel debito conto gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura e la proposta modificata della Commissione. Questo testo di compromesso è emerso da un dibattito interistituzionale e ne è il risultato.

5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione e il Consiglio hanno rilasciato dichiarazioni distinte all’atto dell’adozione della posizione comune (v. allegati I ed II) che rappresentano uno degli elementi della soluzione globale di compromesso raggiunta attraverso le discussioni interistituzionali.

ALLEGATO I

Dichiarazione della Commissione

La Commissione intende promuovere il congedo parentale come strumento della massima rilevanza per ottenere la parità completa tra uomini e donne nella vita attiva. Essa è risoluta a migliorare le condizioni per conciliare lavoro e vita privata grazie a un’adeguata attuazione della direttiva sul congedo parentale e al controllo sulla sua adeguatezza ed efficacia.

La Commissione indica perciò nella conciliazione tra lavoro e vita privata uno dei suoi obiettivi prioritari nel programma per la parità tra donne e uomini, adottato il 1° marzo 2006 (COM(2006) 92 def.). In tale contesto è prevista un’analisi della situazione riguardante l’intero campo della conciliazione (congedo parentale, accordi per la flessibilità del lavoro e strutture di assistenza) nell’intento di elaborare eventuali risposte politiche. L’avvio di scambi di idee con le parti sociali costituirà un elemento di tali attività.

ALLEGATO II

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio condivide l’impegno del Parlamento europeo di migliorare la situazione riguardo alla conciliazione tra lavoro e vita privata al fine di raggiungere la parità tra donne e uomini nella vita attiva. Esso si compiace perciò dell’intenzione della Commissione europea di porre il tema dell’occupazione femminile e dell’equilibrio vita/lavoro al centro della sua 3a relazione annuale ai capi di Stato e di governo sulla parità tra donne e uomini, da presentare nel marzo 2006 al Consiglio europeo di primavera.

In questo contesto, il Consiglio prende atto dell’importanza che il Parlamento europeo attribuisce al tema del congedo parentale.